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Decisione

52.2015.445

Autorizzazione di entrata in Svizzera e rilascio di un permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio

25 maggio 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. a.

Il 1° maggio 2014, la cittadina kosovara S__________ (1995) ha chiesto

alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni - per il

tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Pristina - di essere autorizzata a

entrare nel nostro Paese al fine di contrarre matrimonio con il cittadino elvetico,

nato nel nostro Paese e di origini kosovare, RI 1 (1991).

b. Dalle informazioni raccolte dall'Ambasciata è emerso in

particolare che tre settimane prima della richiesta di entrata in Svizzera, RI

1 si era recato in Kosovo rimanendovi una settimana, durante la quale si era

fidanzato con S__________. Il fidanzamento, concluso il 20 marzo 2014, era

stato combinato dalle rispettive famiglie con l'aiuto dello zio paterno dell'interessata

ancor prima che la coppia si incontrasse personalmente. Nonostante il poco

tempo trascorso, S__________ non era stata in grado di indicare la data del

fidanzamento e non era riuscita neppure a dire cosa facesse RI 1 nella vita,

quali fossero i suoi hobbies e i suoi amici. La

nostra Ambasciata ha inoltre rilevato

che S__________ aveva già depositato una domanda di autorizzazione d'entrata in

Svizzera nell'ottobre 2013, in attesa di contrarre matrimonio con un

altro uomo residente nel nostro Paese, che ha poi ritirato nel febbraio 2014. Anche

questo fidanzamento era stato combinato dalle rispettive famiglie prima del

loro incontro.

c. Preso atto di queste segnalazioni, la Sezione della popolazione

ha quindi proceduto all'audizione degli interessati per il tramite della

Polizia cantonale (RI 1) e dell'Ambasciata di Svizzera in Kosovo (S__________).

- Interrogato il 27 agosto 2014, RI 1 ha dichiarato di aver visto

per la prima volta S__________ in Kosovo alcuni anni orsono, tuttavia senza

avere avuto alcun contatto con la medesima. Dopo che il di lei zio, residente

in Germania e che egli conosceva solo di vista, gli ha dato il suo nome, di

modo che l'ha rintracciata su internet (Facebook), iniziando così un'amicizia e

sentendosi tre o quattro volte la settimana tramite questo mezzo di comunicazione

sociale. Dopo averla incontrata l'inverno passato in Kosovo durante un suo soggiorno

di una settimana, l'ha rivista nel marzo e luglio 2014, rispettivamente, per circa

sei giorni e una settimana senza coabitare con lei. Ha affermato di averla

chiesta in sposa nel marzo 2014 ma di non aver

organizzato alcuna festa, vista la sua precaria situazione economica, non

avendo neppure idea di chi invitare e chi avrebbe fatto da testimone. Ha poi soggiunto

che la futura moglie, la quale ha due fratelli e due sorelle, aveva frequentato

le scuole elementari e medie senza conseguire alcun diploma, non lavorava e non

era mai stata sposata. Ha infine addotto di non avere alcun particolare

interesse comune con S__________, la quale non conosceva la lingua italiana e non

era mai stata in Svizzera.

- Dal canto suo S__________,

sentita il 4 novembre 2014 presso l'Ambasciata di Svizzera a Pristina,

ha affermato di avere conosciuto RI 1 tramite Facebook dopo che egli si era messo

in contatto con la di lei cugina (residente in Germania) allo scopo di cercare

una moglie. Lo zio, conoscendo la di lui famiglia, l'ha poi proposta come

possibile consorte, facendoli conoscere circa sette mesi or sono. Il loro

incontro è avvenuto in un ristorante di __________ alla presenza delle

rispettive famiglie (genitori, fratelli e un cugino). Finora, essa lo ha

incontrato due o tre volte, andando a passeggiare insieme e a mangiar fuori: in

due circostanze, con i di lui genitori e il fratello, nell'altra, da soli a Pejë.

L'ultima volta che RI 1 era giunto in Kosovo, nel luglio 2014, aveva alloggiato

presso di lei. Essa ha dichiarato che la proposta di matrimonio era stata fatta

dalle loro rispettive famiglie e che si erano sposati tradizionalmente nel

luglio 2014, festeggiando alla presenza di circa 40 invitati in un ristorante

di __________ di cui non conosceva il nome. Ha precisato che, per il momento, RI

1 non svolgeva alcuna attività lucrativa siccome si era ferito a un braccio durante

il servizio militare, ma che presto avrebbe ripreso a lavorare. Non ha saputo

indicare la data dell'infortunio, il lavoro da lui svolto in precedenza, da

dove provenivano i soldi per mantenersi, dove era andato a scuola come pure il

suo indirizzo in Ticino, ove - credeva - si parlasse italiano. Ha indicato di

parlare unicamente l'albanese e di aver frequentato le scuole sino alla 4a

elementare. E' inoltre soltanto dopo aver guardato l'incisione iscritta

nell'anello che è riuscita a ricordare il giorno del loro fidanzamento,

ignorando per contro quella del loro secondo incontro e la data di nascita di RI

1. Infine, ha ammesso di voler sposarsi in Svizzera per trovare un lavoro,

avere una vita migliore e aiutare la propria famiglia (composta dai genitori,

da un fratello e da una sorella).

B. a. Il 25 novembre 2014 la Sezione

della popolazione ha respinto la domanda. Ha indicato che sulla base delle

informazioni raccolte presso la nostra Rappresentanza in Kosovo e delle

audizioni degli interessati, vi erano diversi indizi che portavano a ritenere che

il matrimonio che RI 1 e S__________ intendevano contrarre fosse in realtà di natura

fittizia. Ha inoltre rilevato che RI 1 non disponeva di mezzi finanziari

sufficienti per mantenerla. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 30

cpv. 1 lett. b, 42 e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre

2005 (LStr; RS 142.20), 6 cpv. 2 e 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno

e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) nonché 8 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS

0.101).

b. Il 18 giugno 2015, il Servizio circondariale dello stato

civile di __________ ha comunicato a RI 1 di avere ricevuto, per il tramite

dell'Ufficio federale dello stato civile, gli atti relativi alla domanda di

esecuzione della procedura preparatoria al matrimonio e lo ha invitato a

documentare entro il 18 agosto 2015 la prova della legalità della presenza di S__________

in Svizzera (autorizzazione di entrata), con l'avvertenza che scaduto infruttuoso

tale termine sarebbe stata emessa una decisione di non entrata in materia della

loro richiesta.

C. Con giudizio 2 settembre 2015, il

Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciare

a S__________ l'autorizzazione richiesta per i motivi addotti dal Dipartimento e ha considerato la decisione impugnata

conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro

la predetta pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che

S__________ sia autorizzata a entrare in Svizzera e venga posta al beneficio

di un permesso di dimora in attesa di contrarre matrimonio.

L'insorgente contesta che le nozze che intende concludere con

la propria compagna siano di comodo. A suo dire, il fatto che si tratti di un "matrimonio

di gradimento" delle loro rispettive famiglie non avrebbe nulla a che

vedere con la volontà degli interessati di sposarsi liberamente. Inoltre sostiene

di essere finanziariamente autonomo, avendo ripreso a lavorare e disponendo di

una garanzia per la pigione fornita da suo fratello e da suo padre. In ogni

caso ritiene che il provvedimento impugnato sia lesivo del principio della proporzionalità.

Chiede pure di concedere l'effetto sospensivo al gravame.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare

particolari osservazioni al riguardo.

F. Il 9 dicembre 2015, il giudice

delegato di questo Tribunale ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, la

replica introdotta dal ricorrente e l'ha estromessa dall'incarto.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito

della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione

alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame

in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata

a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LStr,

lo straniero è ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale

pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell'unione familiare lo esigono.

2.1.1. La regolamentazione

del soggiorno dei cittadini stranieri fino alla decisione relativa al permesso

è disciplinata dall'art. 17 LStr. Tale disposizione prevede che lo straniero

entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che

in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la

decisione all'estero (cpv. 1). Se è manifesto che le condizioni d'ammissione saranno

adempite, l'autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a

rimanere in Svizzera durante la procedura (cpv. 2). Le condizioni

d'ammissione di cui all'art. 17 cpv. 2 LStr

sono manifestamente adempite, precisa

l'art. 6 cpv. 1 OASA, quando i

documenti presentati giustificano una pretesa legale o di diritto

internazionale pubblico al rilascio di un permesso di

soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora,

quando non sussistono motivi di revoca previsti all'art. 62 LStr e quando lo

straniero in questione rispetta l'obbligo di collaborare ai sensi dell'art.

90 LStr.

2.1.2. Un permesso di

dimora può essere rilasciato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lettera b LStr, in relazione

con l'art. 31 OASA, per consentire alla persona straniera di preparare in

Svizzera il suo matrimonio con un cittadino svizzero o con uno straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio

(cfr. STF 2C_643/2012 del 18 settembre 2012 consid. 3.2). A tal fine occorre

una conferma dell'Ufficio dello stato civile, secondo cui le pratiche in vista

del matrimonio sono state avviate e lo stesso potrà essere celebrato in tempo

utile (vedi Istruzione della Segreteria di Stato della migrazione SEM nel

settore degli stranieri, n. 5.6.2.2.3, nella sua versione al 25.10.13, stato al

06.01.16). Occorre inoltre che siano adempiute tutte le condizioni per il ricongiungimento

familiare (mezzi finanziari sufficienti, assenza d'indizi di matrimonio di

compiacenza, nessun motivo di espulsione).

L'art. 30 cpv. 1

lett. b LStr non conferisce tuttavia un diritto al rilascio

o al rinnovo di un permesso di dimora. Poiché la norma in parola

ha carattere potestativo, le autorità amministrative competenti in

materia di polizia degli stranieri fruiscono di un ampio potere discrezionale

nell'applicazione di questa disposizione (cfr. art. 96 LStr).

2.1.3. Il diritto al rispetto della vita privata e

familiare garantito all'art. 8 n. 1 CEDU permette comunque, a certe condizioni,

di ottenere il diritto a un'autorizzazione di soggiorno, segnatamente in

presenza di indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed

imminente con una persona avente il diritto di risiedere durevolmente in

Svizzera (DTF 137 I 351 consid. 3.2; STF 2C_671/2015 del 21 agosto 2015,

consid. 6.1). Secondo il Tribunale federale, nella misura in cui l'ufficiale

dello stato civile non è in grado di celebrare il matrimonio di un fidanzato

straniero che non ha dimostrato la legalità del suo soggiorno in Svizzera sulla

base degli art. 98 cpv. 4 del Codice Civile svizzero del 10

dicembre 1907 (CC; RS 210) e 67 cpv. 3 dell'Ordinanza sullo stato civile del 28

aprile 2004 (OSC; RS 211.112.2), l'autorità di polizia degli stranieri

rilascerà un'autorizzazione di soggiorno temporanea in attesa di contrarre matrimonio

a condizione però che non vi siano indizi di abuso di diritto ed appaia

chiaramente che l'interessato, una volta sposato, adempirà le condizioni di

ammissione in Svizzera (applicazione per analogia dell'art.

17 cpv. 2 LStr). In tal modo viene garantito

il diritto al matrimonio sancito dagli art. 12 CEDU e 14 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Se, per contro, lo

straniero in questione non potrà essere ammesso a soggiornare in Svizzera neppure

dopo la celebrazione delle nozze, l'autorità competente deve negargli il

rilascio di un'autorizzazione di soggiorno temporanea in vista del matrimonio:

non avrebbe in effetti senso prolungargli il soggiorno nel nostro Paese a tale

scopo, se in seguito non potrà in ogni caso risiedervi (DTF 137 I 351 consid.

3.7, confermato in 138 I 41).

2.2. Come accennato in narrativa, il 1° maggio 2014 S__________

ha chiesto alla Sezione della popolazione - per il tramite dell'Ambasciata di

Svizzera a Pristina - di essere autorizzata a entrare nel nostro Paese al fine

di contrarre matrimonio con il cittadino elvetico RI 1.

Avendo avviato una procedura preparatoria al matrimonio (doc.

B: scritto 18.06.15 Servizio circondariale dello stato civile di __________) con

una persona avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera, l'interessata può pertanto richiamarsi, in linea di principio, agli art. 8 e 12 CEDU (STF 2C_200/2016

del 20 aprile 2016, consid. 3). Se poi essa possa essere autorizzata a

entrare nel nostro Paese e beneficiare di un permesso di dimora temporaneo in attesa di sposarsi, è una questione che

dev'essere esaminata nel merito della presente vertenza.

3. 3.1. Nell'ambito dell'esame di una

domanda di entrata in Svizzera in vista del ricongiungimento familiare, il 25

ottobre 2013 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato delle istruzioni

relative ai matrimoni di compiacenza (Istruzioni SEM, n. 6.14.2. pag. 258 segg.,

nella sua versione al 25.10.13, stato al 06.01.16).

Per lottare contro questo genere di abusi, occorre prestare particolare attenzione nel caso in cui i fidanzati

si siano conosciuti poco tempo prima del matrimonio, non conoscano i rispettivi

modi di vita (p. es. parentado, abitazione, hobby ecc.), non vi siano

legami con la Svizzera, i richiedenti formulino affermazioni contraddittorie. Poiché

l'esistenza di un matrimonio di compiacenza può essere dimostrata unicamente

basandosi su pertinenti indizi, occorre che tutte le autorità coinvolte

(Cantoni, Confederazione, Rappresentanze svizzere) collaborino strettamente, ciascuna

entro la sua sfera di competenza, scambiandosi le informazioni raccolte nel rispetto

della protezione dei dati.

Conformemente all'obbligo di comunicare sancito dall'art. 82

cpv. 3 OASA in relazione con l'art. 97 cpv. 3 LStr, le Rappresentanze all'estero

sono quindi tenute a notificare alle autorità cantonali tutti i fatti che possano

indicare l'esistenza di un matrimonio fittizio. In presenza di fatti di tale rilevanza,

la Rappresentanza svizzera ne farà menzione al momento di trasmettere la

domanda d'entrata all'autorità cantonale. Nel parere andranno in particolare riportate

eventuali peculiarità del Paese in questione (usi e costumi o altre circostanze

determinanti di cui la nostra rappresentanza è a conoscenza grazie alla sua

presenza sul posto). L'autorità cantonale autorizzerà quindi il rilascio del

visto unicamente se, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale,

gli indizi di esistenza di matrimonio fittizio notificati dalla nostra Rappresentanza

all'estero sono insufficienti e ritiene che non siano necessari ulteriori

accertamenti.

3.2. Secondo la giurisprudenza federale, sapere se le nozze

siano state celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e

domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di indizi. È

considerato tale il fatto che lo straniero non avrebbe alcuna possibilità di ottenere in altro modo un permesso

di soggiorno nel nostro paese o che nei suoi confronti sia stato pronunciato

l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del

suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze

in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione

prematrimoniale, la loro differenza di età nonché l'assenza o quasi di una

reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere

che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica

unione coniugale. Il fatto inoltre che i coniugi abbiano convissuto durante un

determinato periodo e intrattenuto relazioni

intime non è decisivo per confutare l'esistenza di un matrimonio fittizio, tale

comportamento potendo essere stato adottato all'unico scopo di trarre in

inganno le autorità (DTF 128

Considerandi

II 145 consid. 2.1, 123 II 49 consid.

4, 122 II 295; STF 2C_125/2011 del 31 agosto 2011 consid. 3,2C_855/2010 del 25 maggio 2011 consid. 3,2C_811/2010 del 23 febbraio 2011

consid. 4.4.,2A.496/2002, del 28 febbraio 2003, consid. 3.1).

4.

4.1. Tornando al caso in esame, la

nostra Rappresentanza a Pristina ha comunicato alla Sezione della popolazione di

avere rilevato diversi indizi secondo i quali la richiesta di S__________ di

essere autorizzata a entrare nel nostro Paese al fine di contrarre matrimonio

con RI 1 era volta ad eludere le prescrizioni di ammissione nel nostro Paese. Preso

atto di tale segnalazione, l'autorità dipartimentale ha quindi provveduto a raccogliere

ulteriori informazioni e a sentire i diretti interessati (il 27.08.14 RI 1

tramite la Polizia cantonale; il 14.11.14 S__________ presso l'Ambasciata di Svizzera

a Pristina).

Sulla base di quanto è

emerso dai relativi verbali sottoscritti dagli interessati, la Sezione della

popolazione ha infine respinto la domanda,

concludendo che il matrimonio che essi intendevano contrarre era di comodo,

considerato pure che RI 1 non disponeva di mezzi finanziari sufficienti

per poter mantenere S__________. Decisione, questa, tutelata dal Consiglio di

Stato.

4.2

Dai fatti accertati dal Dipartimento, ben riassunti nel

giudizio governativo e non contestati

dinnanzi al Tribunale, è emerso quanto segue:

- già in precedenza, nel 2012, S__________

aveva cercato invano di giungere in Svizzera, presentando poi nell'ottobre 2013

una domanda d'entrata in vista di contrarre matrimonio con un altro uomo, che

ha ritirato nel febbraio 2014;

- dopo neppure 3 mesi,

l'1.05.14, essa ha inoltrato una nuova domanda d'entrata in Svizzera in attesa

di sposarsi con RI 1;

- vi sono delle discrepanze nei

modi e nel periodo in cui gli interessati si sono conosciuti: RI 1 ha affermato

di aver conosciuto S__________ alcuni anni orsono, avendo avuto il suo nome -

dopo averla vista in Kosovo - dal di lei zio (che egli conosceva solo di vista)

e contattandola tramite Facebook; S__________ ha dal canto suo affermato di

averlo conosciuto circa 7 mesi prima, avendo RI 1 contattato sua cugina

(residente in Germania) per cercare una moglie, e suo zio conoscendo la di lui

famiglia l'ha proposta come possibile consorte facendoli incontrare;

- sino al 14.11.14 essi si

erano incontrati unicamente 3 volte, due delle quali in presenza delle rispettive

famiglie, S__________ non essendo inoltre mai stata invitata in Svizzera;

- secondo RI 1, essi si sono

incontrati per la prima volta durante l'inverno precedente, trovandosi egli in

Kosovo per una settimana, e al loro primo incontro erano presenti le loro

famiglie; ritornatovi nel marzo 2014 per circa 6 giorni, si sono fidanzati ed

egli le ha pure chiesto di sposarlo; essi si sono poi rivisti l'ultima volta

nel luglio 2014, quando egli si è nuovamente recato in Kosovo per una settimana;

S__________ ha invece indicato

di avere incontrato RI 1 nel marzo 2014, periodo in cui si è pure fidanzata, e

di avere avuto in precedenza una relazione sentimentale con un altro uomo ritirando

la domanda d'entrata in Svizzera nel febbraio 2014;

- secondo S__________, la

proposta di matrimonio è stata fatta dalle loro rispettive famiglie ed è

avvenuta - giusta le affermazioni di RI 1 - dopo il loro secondo incontro

(marzo 2014);

- RI 1 ha asserito che nessuna

festa è stata organizzata, allorché S__________ ha osservato di essersi sposata

tradizionalmente con lui nel luglio 2014 e di aver festeggiato in un ristorante

di __________ alla presenza di circa 40 invitati;

- S__________ non è riuscita a

dire né l'1.05.14 né il 14.11.14 la data del suo fidanzamento, dovendo guardare

l'iscrizione nell'anello per saperlo, e neppure la data del loro secondo

incontro nonostante che sino al novembre 2014 si fossero incontrati unicamente

2.

o 3 volte;

- RI 1 ha indicato di non aver

mai alloggiato da S__________, mentre essa ha asserito che quando egli si

trovava in Kosovo, risiedeva presso di lei;

- RI 1 misconosce quanti

fratelli ha S__________ e il suo percorso scolastico (non scuola elementare e

media, ma solo sino alla 4a elementare), mentre ancora il 14.11.14 S__________ ignorava

la data di nascita di RI 1, le scuole da lui frequentate, il fatto che egli aveva

subìto un infortunio alla spalla (e non al braccio, come invece da lei

indicato), quando egli si era infortunato, da dove riceveva i soldi per

mantenersi, il lavoro da lui svolto prima di infortunarsi e, soprattutto, non è

stata in grado di dire l'indirizzo ove egli viveva in Ticino, luogo in cui -

credeva - si parlasse l'italiano;

- entrambi hanno affermato di

non aver alcun particolare interesse in comune;

- nonostante la domanda

d'entrata in Svizzera per vivere con RI 1, S__________ non ha mai cercato di

imparare l'italiano, parlando unicamente l'albanese;

- RI 1 non era a conoscenza del

fatto che, pochi mesi prima dell'inoltro della richiesta, S__________ aveva

depositato una domanda d'entrata in Svizzera per sposare un altro uomo;

- S__________ ha dichiarato di

volersi sposare in Svizzera per trovare un lavoro, avere una vita migliore e

aiutare la propria famiglia.

4.3

Ora, da quanto precede, risulta in maniera chiara che RI

1.

e S__________ hanno rilasciato delle

dichiarazioni contraddittorie. Non conoscono aspetti essenziali della vita dell'uno

e dell'altro, come la composizione delle rispettive famiglie e alcune

importanti informazioni relative alla loro formazione scolastico-professionale.

S__________ non è addirittura stata in grado di indicare il giorno del suo fidanzamento

e, in un primo tempo, la data di nascita di RI 1. Oltre a ciò, bisogna anche

tenere conto della maniera in cui essi si sono conosciuti come pure della breve

durata della loro relazione, con S__________ che ha depositato la domanda

d'entrata in Svizzera circa tre mesi dopo avere ritirato un'analoga richiesta

per convolare a nozze con un altro uomo. Tutte queste circostanze costituiscono

sicuramente dei seri indizi, convergenti secondo la giurisprudenza, atti a ritenere

che gli interessati non abbiano la volontà di costituire un'autentica unione

coniugale effettiva e realmente vissuta.

Dagli atti emergono pertanto svariati elementi che consentono

di concludere con sufficiente certezza che la richiesta di S__________ di

essere autorizzata a entrare nel nostro Paese al fine di contrarre matrimonio

con il cittadino elvetico di origini kosovare RI 1 è stata formulata al solo ed esclusivo scopo di eludere le

prescrizioni svizzere in materia di domicilio e di dimora sugli stranieri. Del resto, S__________ non nega di voler sposarsi e vivere in

Svizzera per trovare un lavoro, avere una vita migliore e aiutare la propria

famiglia.

4.4

Non si può pertanto rimproverare

alle autorità inferiori di avere negato l'entrata in Svizzera e il rilascio di

un permesso temporaneo a S__________

in attesa di contrarre matrimonio con RI 1 in quanto, una volta sposata, essa non

potrebbe essere ammessa a soggiornare in Svizzera in virtù dell'art. 42

LStr. Secondo l'art. 51 cpv. 1 lett. a LStr, i diritti giusta l'art. 42 si estinguono

infatti se sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni

della presente legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione

e sul soggiorno.

5.

Nel proprio giudizio il Consiglio

di Stato ha anche ritenuto, in via abbondanziale,

che il soggiorno di S__________ nel nostro Paese non potesse essere in ogni

caso garantito in quanto, di fronte a un fabbisogno mensile netto di fr.

3'580.– per due persone, RI 1 non aveva documentato le proprie entrate finanziarie.

Tenuto pure conto che dopo il 31 ottobre 2014 la SUVA aveva smesso di

versargli le indennità di infortunio, di cui il ricorrente beneficiava fino a

quel momento, e che nel giugno 2015 era stata respinta una sua domanda di

rendita AI.

Dinnanzi al Tribunale, RI 1 afferma di avere trovato un impiego

dal 1° maggio 2015 come aiuto venditore d'auto con uno stipendio netto di fr.

3'004.75 e che grazie all'aiuto di suo padre, che gli paga i fr. 910.– di

pigione del suo appartamento e di cui fa garante anche il fratello, dispone di

un'eccedenza di fr. 211.– mensili, di modo che potrebbe senz'altro mantenere S__________ (doc. C: contratto di lavoro 11.05.15 con la __________,

__________; doc. D: modifica 11.12.14 contratto di locazione).

Ora, appare alquanto

dubbio che i mezzi a disposizione di RI 1 siano sufficienti nel caso in

cui S__________ fosse autorizzata a soggiornare in Svizzera, dal momento che

già attualmente l'insorgente può far fronte alle proprie spese soltanto grazie

all'aiuto temporaneo dei suoi famigliari che gli garantiscono il pagamento della

pigione. Bisogna anche considerare che S__________ non conosce la lingua italiana,

non ha alcuna qualifica professionale e nel suo Paese di origine non ha mai svolto

un'attività lucrativa, di modo che essa dovrà dipendere totalmente da RI 1

prima di potersi procacciare un lavoro che permetta di contribuire a migliorare

la loro situazione finanziaria.

Sia come sia, non è comunque necessario verificare se a causa

delle loro ristrettezze economiche gli interessati, una volta spo-sati, potrebbero

dipendere dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole come

prevede l'art. 63 cpv. 1 lett. c LStr in relazione con gli art. 42 cpv. 1 e

51.

cpv. 1 lett. b LStr, visto che il gravame va già

respinto poiché la richiesta di autorizzazione di entrata è stata formulata

allo scopo di eludere le prescrizioni svizzere in materia di domicilio e di

dimora sugli stranieri.

6.

6.1. Stante quanto precede il

ricorso dev'essere respinto, dovendosi confermare la legalità, l'adeguatezza

e la proporzionalità del diniego di autorizzazione di entrata e di

rilascio di un permesso di dimora temporaneo

in favore di S__________.

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferire

l'effetto sospensivo al gravame di viene priva di oggetto.

6.2

La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente, in

quanto soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese,

per complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo

carico.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere