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Decisione

52.2015.45

Progetto stradale comunale - strada forestale

27 ottobre 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. Chiamati

a presentare una risposta, il comune di C__________, rappresentato dal

municipio, il Consiglio di Stato e il consorzio CO 2, quest'ultimo mettendone

in dubbio la ricevibilità, hanno sollecitato la reiezione del ricorso. La

Divisione delle costruzioni non prende posizione, limitandosi a confermare il

contenuto dell'avviso cantonale citato.

J. Nell'ulteriore

scambio degli allegati le parti hanno ribadito le proprie domande, sviluppando

le rispettive tesi e allegazioni.

K. Il 15 aprile 2015 PI 1

ha donato i mapp. __________, __________, __________, __________, __________, __________

e __________ di S__________ al figlio RI 1. Nell'ambito

del contratto di donazione, consegnato nel pubblico istromento n. __________

del notaio __________, le parti hanno convenuto che le procedure pendenti in

prima e seconda istanza riferite, tra l'altro, al regolamento di utilizzo della

strada in esame, sarebbero state continuate da RI 1 quale nuovo proprietario

e/o per delega del ricorrente PI 1. Il 3 giugno 2015 RI 2 ha comunicato al

Tribunale il subingresso nella procedura.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono date dall'art.

35 cpv. 2 Lstr, che regge la procedura

in esame. A torto il Governo giunge alla conclusione contraria, sostenendo

l'applicabilità della LE. Infatti, il 1° dicembre 2012 è entrata in vigore la

revisione parziale della legge sulle strade (BU 2012, 554). Per quanto qui

interessa, il Legislatore cantonale ha abrogato l'art. 2 cpv. 4 Lstr, che in

combinazione con l'art. 1 cpv. 1 Lstr escludeva dal campo di applicazione di

questa legge le piste campestri, forestali e simili che servono esclusivamente

all'utilizzazione agricola e forestale dei fondi. Esso, inoltre, ha introdotto

il nuovo art. 36a Lstr, dal marginale "altre strade", secondo

il quale nella misura in cui il contenuto e l'approvazione dei progetti di

altre strade pubbliche o aperte al pubblico (patriziali, consortili) non sono

regolati da leggi speciali, è applicabile per analogia la procedura stabilita

dagli articoli 30 e seguenti, modifica che interessa in maggioranza strade

forestali (Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle strade

dell'11 gennaio 2012 [n. 6591], in: RVGC anno parlamentare 2012-2013, vol. 5,

pag. 2157 segg., 2177). Pertanto, la realizzazione di strade agricole o

forestali pubbliche, come sono quelle di proprietà del consorzio CO 2 (art. 2

cpv. 2 Lstr combinato con l'art. 56 cpv. 1 LRPT), segue ora sempre la procedura

della Lstr, che vale quale lex specialis per rapporto alla LE. Quanto

alla legittimazione attiva di RI 1 al momento dell'inoltro dell'impugnativa, il

Tribunale considera quanto segue.

1.2. Il Consorzio resistente ha messo in dubbio la potestà di ricorso di RI 1 poiché

anziano (93 anni) e affetto da problemi di salute. Tesi che non è condivisa dal

Tribunale.

1.2.1. Anche in procedura amministrativa

(cfr. in questo senso: Paul-Henri

Steinauer/Christiana Fontulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de

l'adulte, Berna 2014, n. 170 i.f.)

la capacità processuale - che dev'essere ricondotta all'esercizio dei diritti

civili e si riassume nella facoltà di condurre personalmente il processo,

oppure di delegare tale compito a un rappresentante - si determina secondo il

diritto civile (art. 11 e art. 12-16 codice civile svizzero del 10 dicembre

1907 [CC; RS 210]; René Rhinow/Heinrich

Koller/Christina Kiss/Daniela Turnherr/ Denise Brühl-Moser, Öffentliches

Prozessrecht, III ed., Basilea 2014, n. 861 segg.; Steinauer/Fontulakis, op. cit., n. 167 e 170). Al pari degli

altri presupposti processuali, essa dev'essere esaminata d'ufficio e richiede

la collaborazione delle parti. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza la capacità

di discernimento è presunta (Steinauer/Fontulakis,

op. cit., n. 102). Ne discende che il Tribunale procede a un esame

approfondito della stessa unicamente laddove sussistono elementi tali da metterla

in dubbio. Dubbi che possono derivare sia dall'agire processuale delle parti,

sia dalla loro condizione personale (ibidem, n. 103 segg.).

1.2.2. In concreto, alla luce delle generiche motivazioni sollevate dal

Consorzio, il Tribunale non ritiene che la capacità processuale di RI 1 al

momento dell'inoltro dell'impugnativa fosse dubbia. Niente lasciava presupporre

che egli si trovasse in un caso di incapacità di discernimento. Di certo, una

simile conclusione non poteva apoditticamente essere tratta dal semplice fatto

che egli fosse anziano (Steinauer/Fontulakis,

op. cit., n. 102), né tantomeno

invocando generici e non meglio specificati problemi di salute. Nemmeno la

condotta processuale o gli atti dell'incarto permettono di concludere

altrimenti. Al contrario: pur considerando che la capacità di discernimento

debba essere valutata alla luce dell'atto compiuto in concreto (Stephanie Hrubesch-Millauer in: Alexander

Brunner/Dominik Gasser/Ivo Schwander [curatori], Kommentar ZPO, II. ed.,

Zurigo/San Gallo 2016, n. 5 ad art. 69; Steinauer/

Fontulakis, op. cit., n. 89, con rinvio al n. 59), da questi risulta che

egli successivamente all'inoltro dell'impugnativa è stato ritenuto capace di

donare numerosi beni immobili dal notaio, davanti al quale è personalmente

comparso. Con queste premesse, nulla permetteva di ritenere necessario

approfondire la questione.

1.3. Contrariamente a quanto pretende il consorzio resistente, RI 1 era, inoltre,

legittimato a insorgere.

1.3.1. L'interesse legittimo di cui all'art. 20 cpv. 1 Lstr corrisponde a quello dell'or abrogato art.

43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (BU

1966, 181; RtiD I-2017 n. 17 consid. 2.3.1). A sua volta, esso dev'esse

ricondotto alla nozione di interesse degno di protezione dell'attuale

art. 65 cpv. 1 lett. c della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1),

identica a quella racchiusa negli art. 48 cpv. 1 lett. c della legge federale

sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 103

lett. a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre

1943 (OG; CS 3 499, abrogata dall'art. 131 cpv. 1 legge sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Introducendo il requisito dell'interesse

degno di protezione il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio

popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal

provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo

cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione

rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro

lato basta, però, l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo

processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse

di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere

sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 65 LPAmm -

e quindi all'art. 20 cpv. 1 Lstr - basta pertanto che il ricorrente possa

prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla

modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un

giudizio più favorevole (cfr. RtiD I-2017 consid. 2.3.1; RDAT I-2001 n. 27

consid. 2.1., I-1999 n. 11 consid. 2b, I-1998 n. 13 consid. 2.2., I-1993 n. 22

consid. 1.2.).

1.3.2. In concreto, RI 1 era proprietario di fondi siti nel comprensorio

interessato dalla procedura di raggruppamento terreni, nel cui contesto è

prevista la costruzione della strada __________. In particolare, questa

terminerà al confine del mapp. __________, già di sua proprietà. Egli si trovava

dunque senz'altro in un rapporto particolare, più inteso rispetto a quello

degli altri cittadini di C__________. Egli è inoltre insorto poiché temeva che

la strada venisse utilizzata indiscriminatamente dai proprietari di immobili, i

quali avrebbero potuto sostare o circolare sui suoi fondi. In questi termini - ma

anche nella misura in cui rivestisse pura natura ideale - egli disponeva

senz'altro di un interesse degno di protezione all'annullamento della decisione

impugnata.

1.4. Ne discende che la legittimazione attiva di RI 2 (art. 30 cpv. 2 lett. b LST), successore in lite di

RI 1 (art. 44 cpv. 1 LPAmm), è data e il ricorso, ricevibile in ordine, può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Davanti al Tribunale il ricorrente non mette in discussione né il

tracciato della strada né aspetti tecnico-realizzativi dell'opera. Dedotto

davanti alla Corte, per contro, è il quesito di sapere se, come esposto in

narrativa, il comune poteva approvare il progetto stradale limitandosi a subordinare

l'inizio della fase di cantiere al conseguimento dell'approvazione (da parte

dei servizi citati a pag. 3 dell'avviso) del regolamento d'uso volto a limitare

l'utilizzazione della strada ai soli scopi forestali e agricoli. Tale approccio,

condiviso dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata, è contestato dal

ricorrente, che ritiene, invece, che il permesso di costruzione possa essere

concesso unicamente in concomitanza con l'approvazione del regolamento del suo

utilizzo. In caso contrario si disattenderebbero le pregresse decisioni delle

autorità e non sarebbe garantito un sufficiente coordinamento tra le procedure.

Considerazioni che si rivelano errate, per i seguenti motivi.

3.

3.1

A livello federale, i

principi che governano la circolazione sulle strade forestali sono indicati

all'art. 15 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RL

921.

). Secondo questa disposizione (cpv. 1), i veicoli a motore possono

circolare in foresta soltanto a fini forestali o, in via eccezionale, a scopo

di salvataggio, controlli di polizia, esercitazioni militari, realizzazione di

provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali e manutenzione delle reti

di distribuzione degli offerenti di servizi di telecomunicazione (art. 13 cpv.

1.

ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992; OFo; RS 921.01). L'art. 15 cpv.

2.

LFo concede tuttavia ai cantoni la facoltà di ammettere sulle strade

forestali altre categorie di utenti, purché la conservazione della foresta o

altri interessi pubblici non vi si oppongano. Dal canto suo, il cpv. 3 della

medesima norma delega ai cantoni il compito di provvedere a una segnaletica

adeguata e ai controlli necessari. Laddove la segnaletica e i controlli non

fossero sufficienti - puntualizza il disposto federale - è possibile installare

barriere. Quest'ultima prescrizione, la cui formulazione attuale è maturata

direttamente in seno all'Assemblea federale (la proposta formulata nel

messaggio dal Consiglio federale si limitava ad attribuire ai cantoni la

competenza di posare esclusivamente segnaletica; cfr. FF 1988 III 192), è

chiara e non si presta a interpretazioni di sorta. Per far sì che le strade forestali

vengano percorse con veicoli a motore soltanto dagli utenti ammessi dalla legge

o debitamente autorizzati, i cantoni devono posare un'adeguata segnaletica e

organizzare controlli del traffico. Solo in un secondo tempo, nel caso in cui

queste misure si rivelassero inefficaci, possono collocare delle barriere.

3.2

In ambito cantonale questo indirizzo è stato

parzialmente concretizzato dall'art. 13 della legge cantonale sulle foreste del

21.

aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1). Per esplicita volontà del legislatore (cfr.

rapporto 27 marzo 1998 della commissione speciale bonifiche fondiarie sul

messaggio 3 giugno 1997 [n. 4653] inerente la revisione totale della legge

cantonale sulle foreste in: RVGC, Sessione ordinaria autunnale 1997, vol. II.3,

pag. 2673 segg., 2691 seg.), l'onere di disciplinare il traffico sulle strade

forestali è stato ribaltato sul proprietario dell'impianto viario, al quale è

stata conferita sia la facoltà di rilasciare autorizzazioni eccezionali di

transito, sia l'incombenza di posare la segnaletica "adeguata"

e, in collaborazione con il comune interessato, di effettuare i controlli

previsti dal diritto federale (cfr. art. 13 cpv. 2 e 4 LCFo). Tali concetti

sono stati ribaditi nel regolamento della LCFo del 22 ottobre 2002 (RLCFo; RL

8.4.1.1

), con la precisazione che le autorizzazioni eccezionali per circolare

con veicoli a motore su strade forestali possono essere rilasciate solo sulla

base di un regolamento d'uso allestito dal proprietario e approvato dal

Consiglio di Stato (art. 34 cpv. 1 RLCFo), che in tale regolamento devono

essere stabiliti gli importi della tassa giornaliera o annuale per l'utilizzo

dell'impianto (art. 35 RLCFo), che la procedura e la competenza per la posa

della segnaletica è retta dalla legge di applicazione alla legislazione

federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24

settembre 1985 (LACS; RL 7.4.2.1) e dal relativo regolamento del 2 marzo 1999

(RLACS; RL 7.4.2.1.1; art. 36 LCFo) e che se non è prevista dal progetto di

costruzione della strada forestale, la posa di barriere soggiace alla LE (art.

37.

LCFo). A fronte di questo quadro normativo, non si può fare a meno di

annotare innanzitutto che l'obbligo per i proprietari di strade forestali di gestire

il traffico veicolare sui loro impianti facendo capo in modo prioritario alla

segnaletica stradale discende direttamente dal diritto federale, in particolare

l'art. 15 cpv. 3 LFo. Nessun disposto, sia esso federale o cantonale, impone

invece che le modalità di limitazione del traffico sulle strade forestali

vengano definite nel contesto del regolamento d'uso prescritto dall'art. 34

cpv. 1 RLCFo, regolamento che per legge deve soltanto disciplinare il rilascio

di autorizzazioni eccezionali di transito e il prelievo di tasse di utilizzazione.

Quanto all'art. 37 RLCFo, la sua impostazione non può che suscitare perplessità,

poiché se il proprietario di una via forestale può installare una barriera solo

dopo aver dimostrato che la segnaletica posata (ad esempio un divieto generale

di circolazione assortito di una tavola complementare per le eccezioni) si è

avverata insufficiente, non è dato di vedere come si possa anche solo prender

in considerazione la possibilità di collocare uno sbarramento al momento della

costruzione della strada (cfr., per tutto quanto precede, RtiD II-2010 n. 16

consid. 2.1.).

3.3

In concreto, la condizione di adottare un regolamento d'uso posta

in capo al comune con la risoluzione 13 marzo 2012 dal Consiglio di Stato si

rivela contraria alla legge. Difatti proprietario dell'opera è il consorzio

resistente; spetta dunque a quest'ultimo disciplinarne l'uso. Ferme queste

premesse, alla luce delle norme testé evocate la critica del ricorrente,

secondo cui senza l'adozione del regolamento d'uso per la strada forestale

questa sarebbe liberamente percorribile, dev'essere respinta. Anzi, è vero il

contrario. Infatti, il permesso di costruzione rilasciato dal municipio

sancisce in modo inequivocabile la funzione di strada forestale dell'impianto

(dispositivo n. 1). Ne discende che essa, in assenza di un regolamento d'uso, è

percorribile unicamente ai fini forestali (art. 15 cpv. 1 LFo, 13 cpv. 1 LFo,

13.

LCFo, 31 cpv. 2 e 34 RLCFo). Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente,

la regolamentazione attuale, sgorgante direttamente dalla legislazione federale

e cantonale, è dunque sufficiente a evitare che la strada __________ venga

utilizzata in modo abusivo, in particolare come strada di urbanizzazione. Con

ciò anche la critica relativa alla disattenzione del principio di coordinamento

delle procedure s'avvera priva di fondamento.

4.

Seppure per altri motivi

rispetto a quelli della decisione impugnata, il ricorso dev'essere respinto. Le

spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 2'000, già anticipati da RI 2, restano a suo carico.

Egli è inoltre tenuto a versare al Consorzio CO 2 pari importo per ripetibili.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

LTF).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere