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Decisione

52.2015.479

Concessione di un credito da parte del Consglio comunale - procedura in caso di proposte di emendamento

28 giugno 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di gestione avrebbero potuto essere valutati solamente una volta decisa

la destinazione dell'edificio.

b. Il 15 novembre 2014 la commissione dell'edilizia e quella della gestione

hanno preavvisato favorevolmente la concessione del credito per il tramite di

un rapporto congiunto.

c. La proposta municipale è quindi stata inserita nell'ordine del giorno della

seduta 19 gennaio 2015 del consiglio comunale. In occasione del plenum RI

1 ha letto un proprio emendamento, con il quale proponeva di spostare

l'elevatore all'esterno della costrizione, realizzando un "ascensore ialino".

Conseguentemente egli ha sostenuto - invocando gli art. 38 e 59 della legge organica

comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) - che, trattandosi di una proposta

di modifica sostanziale, l'oggetto doveva essere rinviato al municipio,

affinché licenziasse un nuovo messaggio nel termine di 6 mesi. Messa ai voti la

proposta di rinvio, il legislativo l'ha respinta con 16 voti contrari e 2

astensioni (18 consiglieri presenti). Esso ha quindi risolto la concessione del

credito richiesto dal municipio con 16 voti favorevoli, un consigliere

contrario e uno astenuto (per quanto precede, cfr. verbale di discussione, pag.

4).

La risoluzione è stata

pubblicata all'albo comunale il 22 gennaio 2015.

B.

Con decisione 16 settembre

2015 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso la

suddetta risoluzione consigliare. Il Governo ha innanzitutto accertato che il legislativo

aveva deliberato con sufficiente cognizione di causa. Esso ha quindi respinto

la censura relativa al complemento trasmesso il 17 novembre 2014, considerandolo

parte integrante del messaggio licenziato in precedenza. In ogni caso, le

indicazioni relative all'ammortamento, al finanziamento e alla deduzione dei sussidi

erano già contenute nel dispositivo del citato messaggio. Quanto agli aspetti

procedurali, l'emendamento presentato dal ricorrente, benché sostanziale, non

comportava il rinvio degli atti al municipio, in quanto la proposta era stata

respinta dal consiglio comunale.

C.

RI 1 s'aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, domandando l'annullamento del giudizio

appena descritto. Egli ribadisce le tesi secondo cui non era possibile il

completamento successivo del messaggio in merito alla sostenibilità dell'opera

e che l'oggetto andava trasmesso al municipio in ragione dell'emendamento che

egli stesso aveva presentato. Il ricorrente rimprovera inoltre al Consiglio di

Stato di non essersi espresso sulla necessità di conferire la pubblica utilità

all'opera.

D. Il municipio e

il presidente del consiglio comunale di CO 1 postulano la reiezione del

gravame, con motivi che non è necessario riassumere. A identica conclusione

perviene il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC. La legittimazione

attiva di RI 1, destinatario della decisione impugnata e partecipante al procedimento

dinanzi alla precedente istanza, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) può essere evaso sulla base degli atti (art. 25

cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Il ricorrente rimprovera al

Consiglio di Stato di non aver esaminato la sua censura relativa alla necessità

"di conferire all'opera la pubblica utilità. A torto, tuttavia.

Intanto così come formulata nel ricorso di prima istanza tale critica era tesa

a dimostrare che il legislativo comunale non disponeva di tutte le informazioni

necessarie, censura respinta dal Consiglio di Stato con una motivazione più che

esauriente. In ogni caso, esso si è espresso in merito, spiegando che il

progetto non include gli edifici adiacenti di proprietà privata. Considerazioni

pertinenti, cui è sufficiente rinviare.

3.

Pure priva

di fondamento è la tesi secondo cui la presentazione di un emendamento di

natura sostanziale imporrebbe in ogni caso la trasmissione dell'oggetto al

municipio per il licenziamento di un nuovo messaggio. Per i seguenti motivi.

3.1

Il 3 febbraio 1999 il Gran Consiglio ha adottato la revisione parziale

della LOC (BU 1999, pag. 273). Per quanto qui interessi, in quel contesto l'art.

38.

cpv. 2 LOC è stato così modificato:

possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine

del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante, le proposte

a carattere sostanziale, se accettate dall'assemblea, comportano il rinvio

dell'oggetto al municipio perché licenzi un messaggio in merito nel termine di

sei mesi.

Questa revisione, che

ha introdotto la distinzione tra proposte marginali e sostanziali, si prefigge

in particolare di evitare deliberazioni estemporanee su quest'ultime; il rinvio

al municipio ha lo scopo di permettere una sufficiente informazione atta a

garantire decisioni con piena cognizione di causa da parte del legislativo (cfr.

Messaggio 27 agosto 1997 [n. 4671] concernente la revisione parziale della LOC,

in: RVGC anno parlamentare 1998-1999, vol. 5, pag. 3633 segg., 3667).

In seguito il testo

dell'art. 38 cpv. 2 LOC è stato modificato a più riprese: il 10 maggio 2005 (possibilità

di decidere proposte commissionali che modificano anche sostanzialmente la

proposta del municipio con l'accordo di quest'ultimo; BU 2005, 205), il 14 febbraio

2012.

(aggiunta della riserva dell'art. 162 cpv. 3 LOC; BU 2012, 157) e, infine,

il 17 febbraio 2014 (obbligo di presentare per iscritto le proposte di

emendamento; BU 2014, 191). Il testo attuale è dunque il seguente:

possibile presentare per iscritto proposte di emendamento relative ad un

oggetto all'ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise

seduta stante. Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una

commissione del consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio

municipale e se condivise dal municipio, possono essere decise seduta stante.

Negli altri casi, l'oggetto deve essere rinviato al municipio affinché licenzi

un messaggio in merito nel termine di 6 mesi. È riservato l'art. 162 cpv. 3.

3.2

Benché la nuova

formulazione non lo indichi più in modo esplicito, il rinvio dell'oggetto al

municipio presuppone sempre che la proposta sia stata accettata dal legislativo

comunale (assemblea o consiglio comunale, cui la norma è applicabile in forza

del rinvio di cui all'art. 59 cpv. 2 LOC). Lo si evince comunque dal testo

della legge. Inoltre, la lettura dei materiali, in particolare di quelli

riferiti alla modifica del 10 maggio 2005 che ha sostituito la formulazione

iniziale, non permettono in alcun modo di ritenere che il legislatore cantonale

abbia inteso modificare l'art. 38 cpv. 2 LOC nel senso preteso dal ricorrente

(cfr. in particolare il rapporto [n. 5574] del Consiglio di Stato

sull'iniziativa parlamentare 2 giungo 2004 concernente la modifica dell'art. 59

cpv. 2 LOC, in: RVGC anno parlamentare 2005-2006, vol. 1, pag. 149 segg.). Del

resto, la tesi sostenuta da RI 1 comporterebbe di fatto la facoltà per il

singolo consigliere comunale (rispettivamente per il singolo cittadino, nei

comuni ove vige l'assemblea comunale) di bloccare il voto su ogni oggetto attraverso

la semplice proposta di una qualsiasi modifica sostanziale, esautorando di

fatto l'organo legislativo dalle sue competenze.

3.3

In concreto, dal verbale di discussione della seduta 19 gennaio 2015 del

consiglio comunale di CO 1 è possibile evincere che la proposta formulata dall'insorgente

di rinviare l'oggetto al municipio è stata respinta con 16 voti contrari e 2 astenuti,

presenti 18 consiglieri comunali. A ben vedere, nemmeno il ricorrente stesso

l'ha sostenuta. A prescindere dalle conseguenze che un simile, contraddittorio

comportamento potrebbe avere sulla legittimazione a impugnare la decisione del

consiglio comunale davanti al Governo (sul tema: RDAT 1984 n. 100), è a ragione

che quest'ultimo ha ritenuto corretto il modo di procedere del legislativo

comunale. La censura è dunque infondata.

4.

Il

ricorrente critica anche la trasmissione avvenuta posteriormente all'invio del

messaggio delle conseguenze finanziarie dell'investimento in parola.

4.1

Giusta l'art. 56

cpv. 1, prima frase, LOC i messaggi al consiglio comunale,

motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri comunali almeno

trenta giorni prima della seduta. L'art. 164b LOC stabilisce, inoltre,

che se riguardano proposte di investimento rilevanti per rapporto all'importanza

del bilancio del comune, essi devono contenere indicazioni sulle conseguenze

finanziarie, quali le incidenze economiche per il comune dell'investimento, le

sue relazioni con il piano finanziario, gli oneri conseguenti, la sostenibilità

degli stessi, le priorità di intervento ecc. (cfr. Messaggio 6 marzo 2007 [n.

5897] concernente la revisione parziale della LOC, in: RVGC anno parlamentare

2008-2009, pag. 300 segg., 347). L'art. 15 del regolamento sulla gestione finanziaria

e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 (RGFCC; RL 2.1.2.1) precisa

che sono di principio rilevanti gli investimenti che comportano una spesa netta

superiore al 10% del gettito di imposta cantonale del comune o a fr.

1'000'000.-.

4.2

In concreto, il messaggio 15 settembre 2014 comporta una spesa di fr.

1'500'000.-; si tratta dunque di un investimento di principio rilevante. Sotto

il profilo finanziario, esso si limita a indicare l'importo dell'investimento,

quello del sussidio federale e cantonale nonché il tasso di ammortamento. Resosi

conto dell'obbligo legale di fornire le indicazioni sulle conseguenze finanziare

dell'opera, il 17 novembre 2014 il municipio ha trasmesso ai consiglieri

comunali un complemento al messaggio, precisando l'importo di ammortamento

annuo e il tasso di interesse stimato per il debito e specificando che gli

oneri di gestione avrebbero potuto essere valutati unicamente una volta

definita la destinazione dell'edificio. Ora, alla luce del fatto che la seduta

consigliare in occasione della quale il credito è stato votato ha avuto luogo

il 19 gennaio 2015, l'invio del complemento del messaggio rispetta ampiamente

il termine di cui all'art. 56 cpv. 1 LOC. Anche sotto questo profilo

l'impugnativa è infondata.

5.

Il ricorso,

nel complesso, deve dunque essere respinto, ponendo a carico di RI 1,

soccombente, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) e le ripetibili in

favore del comune (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico. Egli

verserà fr. 300.- al comune per ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere