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Decisione

52.2015.498

Commesse pubbliche. Bando di concorso per la fornitura di lastre in pietra naturale. In assenza di un CCL di categoria, non viola il diritto imporre il rispetto del contratto nazionale mantello per l'

8 gennaio 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri

di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono

in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione

richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità

è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente

la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta

dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei

concorrenti ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non

ha luogo soltanto nell'ambito della procedura

di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di

concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura,

occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla

base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da

escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in

punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i

concorrenti che non soddisfano questi

criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla

base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2011.458 del 5

gennaio 2012, 52.2010.132 del 7 giugno

2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010; per i concorsi retti dal CIAP cfr.

invece STA 52.2012.426 dell'11 gennaio 2013 e

52.2010.267 del 23 agosto 2010).

3.2. I criteri d'idoneità

si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere

particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente

deve soddisfare indipendentemente dalla

natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in

particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al

pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare

fra i criteri d'idoneità di carattere

particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge

stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a

dipendenza di sue specifiche esigenze.

3.3. Giusta l'art. 5 lett.

c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa oggetto del concorso

unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le

istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento

delle imposte alla fonte ed il rispetto delle disposizioni in materia di

protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei

cantoni per categoria di arti e mestieri. Questa disposizione istituisce in

sostanza un criterio d'idoneità generale volto a garantire le conquiste sociali

e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr.

messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente

l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo scopo di

politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di trattamento

tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle

inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA 52.2011.2 del 27 gennaio

2011). I concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla norma

succitata vanno esclusi dall'aggiudicazione (vedi art. 25 lett. c LCPubb,

precisato ulteriormente dall'art. 38 cpv. 1 lett. c e d RLCPubb/CIAP; STA

52.2011.252 del 5 agosto 2011 consid. 2.3).

4. Nell'evenienza concreta, il committente ha inserito nelle prescrizioni

di gara diversi criteri di idoneità di natura particolare, segnatamente:

- l'ossequio del contratto nazionale mantello (CNM) per

l'edilizia principale in Svizzera;

- una referenza riferita alla fornitura di lastre di gneiss quale pavimentazione interna ed

esterna per lavori eseguiti e terminati negli anni dal 2010 a giugno 2015 per

un importo per singola fornitura maggiore o uguale a fr. 80'000.- (IVA inclusa);

- l'iscrizione al registro svizzero di commercio da

almeno due anni dalla data di scadenza del concorso;

- la sede e/o

domicilio in Svizzera.

Le ricorrenti avversano unicamente il primo dei predetti

requisiti, quello riferito al rispetto del CNM da comprovare allegando all'offerta

una dichiarazione della Commissione paritetica competente (vedi art. 39 cpv. 2

e 6bis RLCPubb/CIAP, al quale rinvia la pos. 252.110 lett. a CPN 102 del

capitolato). Le insorgenti - con un atto ricorsuale che va inquadrato nella

guerra in atto tra la AIGT e la CPC edilizia - sostengono essenzialmente di

essere escluse dal campo di applicazione del CNM e di non doverne dunque rispettare

i contenuti, nonostante l'attuale assenza in Ticino di un CCL nel ramo del

granito e della pietra naturale.

4.1. Posto che il settore è effettivamente privo di CCL dal

31 dicembre 2011, non v'è dubbio invece che per partecipare alla gara indetta

dal CO 1 i concorrenti debbano dimostrare di rispettare il CNM.

In primo luogo perché la LCPubb stessa, all'art. 5 lett. c,

sancisce il principio secondo cui un committente può aggiudicare una commessa

solo ad offerenti che, tra le altre cose, garantiscono il rispetto delle

disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi

di lavoro vigenti nei cantoni per categoria di arti e mestieri o, laddove non

esistono, dei contratti nazionali mantello. D'altra parte, il decreto 15

gennaio 2013 con il quale il Consiglio federale ha conferito obbligatorietà

generale al CNM 2012-2015 precisa chiaramente, alla sua cifra II, che il

pregresso art. 2 cpv. 2 - 4 è stato modificato nel senso che nel campo di

applicazione aziendale di obbligatorietà generale del CNM stesso sono comprese

anche le imprese o parti di imprese che - come le ricorrenti - operano principalmente,

ossia in misura preponderante, nell'ambito della lavorazione della pietra,

attività di cava e imprese di selciatura (art. 2 cpv. 3 lett. c). Di transenna

mette conto di ricordare che con la dichiarazione di obbligatorietà generale il

Consiglio federale ha determinato in modo vincolante a quali imprese le

disposizioni del contratto collettivo sono state estese sotto il profilo

territoriale, professionale e aziendale (cfr. art. 12 cpv. 2 legge federale

concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto

collettivo di lavoro del 28 settembre 1956; LOCCL; RS 221.215.311). Non per

nulla, in esito ad una approfondita indagine volta ad accertarne l'eventuale

assoggettamento al CNM, la CPC edilizia ha stabilito che la ditta RI 1 è

pienamente sottoposta al citato contratto (decisione CPC edilizia del 9 ottobre

2015, dichiarata definitiva). Questo Tribunale era giunto ad identica

conclusione in un recente giudizio (STA 52.2015.306 del 23 settembre 2015),

affermando che in assenza di un CCL nel ramo del granito e della pietra

naturale le ditte che operano in questo settore sono assoggettate al contratto

nazionale mantello per l'edilizia principale (CNM) e devono rispettarne le

condizioni se voglio partecipare ad un concorso quali offerenti principali o

subappaltatori (art. 5 lett. c e 24 LCPubb, 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP); per

comprovare questa circostanza devono produrre una dichiarazione della

Commissione paritetica competente, atteso che le autocertificazioni sono ammesse

solo per commesse sino a fr. 5'000.- (vedi art. 39 cpv. 2 e 6bis RLCPubb/CIAP).

4.2. Come se non bastasse, il committente ha trasformato il

criterio di idoneità generale sancito dall'art. 5 lett. c LCPubb in un criterio

di idoneità particolare, specificando chiaramente nelle condizioni di gara che

per partecipare al concorso gli interessati devono rispettare il CNM. In questa

scelta della stazione appaltante non è ravvisabile alcuna violazione del

diritto sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere discrezionale che

deve esserle riconosciuto in quest'ambito. La prescrizione di idoneità varata

dal CO 1, configurabile nella sua essenza ad una misura di politica sociale

alla stessa stregua dell'art. 5 lett. c LCPubb dal quale è stata mutuata, mira

a salvaguardare il principio chiave della parità di trattamento tra concorrenti

che governa tutte le procedure di aggiudicazione di acquisti pubblici (vedi

art. 1 lett. c e 5 lett. a LCPubb). Dato che per finire risulta sorretta da

ragioni del tutto plausibili e non pregiudica né la libertà economica delle ricorrenti,

né il principio di una concorrenza efficace perseguita dalla LCPubb (art. 1

lett. b LCPubb), la controversa disposizione - sicuramente legittima contrariamente

a quanto eccepito dalle insorgenti - va senz'altro confermata.

5. Stante

tutto quanto precede il ricorso, manifestamente infondato, va dunque respinto.

6. L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

7. La tassa di giustizia è posta a carico delle ricorrenti

in solido secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è

ricevibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 5'000.-, già anticipata dalle ricorrenti, rimane integralmente a loro

carico in ragione di fr. 500.- ciascuna, con vincolo di solidarietà.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti

ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

segretaria