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Decisione

52.2015.506

Impugnabilità di una decisione confermativa. Notificazione difettosa: mancata indizione dei rimedi di diritto

27 aprile 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, n. 35 B II c);

che lo scritto 10 marzo 2014 con cui il municipio di CO 1 aveva accolto

parzialmente le pretese pecuniarie di RI 1 costituisce senz'altro una decisione

ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c LPAmm, siccome ne accerta l'importo rimborsabile;

che essa indicava in modo chiaro le spese riconosciute nonché la norma

giuridica e i motivi su cui si fondava;

che, pertanto, la

determinazione 19 maggio 2015 con cui il municipio si è limitato a confermarne

il contenuto, va considerata alla stregua di una semplice decisione confermativa

e, quindi, non era impugnabile;

che non giova al ricorrente il fatto che, in violazione dell'art. 46 cpv. 1

LPAmm, nella decisione 10 marzo 2014 non fosse stato indicato il rimedio

giuridico esperibile, e meglio non fossero menzionati il rimedio giuridico

ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo (cpv.

2);

che è ben vero che, secondo l'art. 20 LPAmm, una notificazione difettosa, come è l'omessa indicazione dei mezzi di

ricorso (Felix Uhlmann/ Alexandra Schilling-Schwank in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger

[curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2016 n. 2 e 17 ad art. 38), non può cagionare alle parti alcun

pregiudizio;

che tale norma è espressione di un principio generale della procedura

amministrativa, deducibile dall'art. 9 della Costituzione federale della

Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost. RS 101; Uhlmann/Schilling-Schwank, op. cit., n. 1),

secondo cui ognuno ha diritto d'essere trattato da parte degli organi dello

stato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede;

che tuttavia il destinatario di una decisione viziata deve dar prova della

diligenza processuale esigibile nelle circostanze concrete; egli non può

prevalersi della protezione della buona fede quando l'inesattezza dell'indicazione

gli era nota o, comunque, risultava facilmente riconoscibile in ragione di

elementi non solo oggettivi, ma anche soggettivi, segnatamente quando il difetto

poteva essere immediatamente rilevato dalla parte o dal suo patrocinatore con la semplice consultazione dei testi di legge, senza

ricorrere alla giurisprudenza e alla dottrina (DTF 135 III 374 consid.

1.2.2.1 con rinvii, 134 I 199 consid. 1.3.1; STF 2A.344/2006 del 9 giugno 2006

consid. 3.1 con rif.; Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n.

5a ad art. 26);

che, in concreto, a RI

1 non poteva in nessun caso sfuggire la portata dello scritto 10 marzo 2014 con

cui il municipio aveva respinto la maggior parte delle sue pretese d'indennizzo;

che questa fosse una

decisione appariva evidente anche all'occhio di un profano e, maggior ragione,

doveva esserlo per il ricorrente, che per anni ha svolto la professione di segretario

comunale, che ha fatto parte dell'esecutivo di CO 1 e che oggi è membro del

legislativo di questo comune, che ha anche presieduto, e che non è nuovo a

ricorsi in ambito comunale;

che l'impugnabilità

delle decisioni comunali è fatto notorio e comunque era - per i motivi appena

evocati - un principio senz'altro conosciuto dal ricorrente;

che, dunque, RI 1 avrebbe dovuto insorgere tempestivamente davanti al Consiglio

di Stato contro questa prima decisione o, quantomeno, reagire in un termine

ragionevole, sollecitando il municipio perché la completasse con l'indicazione

del rimedio giuridico esperibile (Uhlmann/Schilling-Schwank,

op. cit., n. 18);

che l'aver atteso oltre 10 mesi prima di reagire alla medesima appare del tutto

contrario al principio della buona fede;

che dunque è a torto che il Consiglio di Stato ha dichiarato ricevibile il ricorso

di RI 1, siccome rivolto avverso una semplice decisione confermativa;

che nulla muta al riguardo che il municipio nello scritto 19 maggio 2015 abbia

indicato la possibilità di adire il Consiglio di Stato nel termine di 30

giorni;

che, tuttavia, non è necessario modificare l'esito della decisione impugnata,

poiché ciò si tradurrebbe in un inutile esercizio di stile, privo di portata

pratica; è dunque sufficiente respingere il ricorso;

che, a titolo abbondanziale, il Tribunale considera che nel merito la decisione

impugnata meriterebbe comunque piena conferma in virtù dei pertinenti argomenti

in essa addotti dal Consiglio di Stato, ai quali si fa rinvio per brevità di

giudizio;

che, infatti, le

attività per le quali il comune non ha riconosciuto il rimborso delle spese

sostenute da RI 1 non sono riconducibili alla carica svolta in seno al

consiglio comunale, né a compiti autorizzati di rappresentanza;

che in questi termini l'interpretazione data dal municipio al termine "altri

impegni" previsto all'art. 4 dal regolamento comunale emolumenti e

indennità, resiste all'esame del Tribunale;

che dunque il ricorso

dev'essere respinto, ponendo la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) e le

ripetibili in favore del comune (art. 49 cpv. 2 LPAmm) a carico

dell'insorgente, soccombente.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

800.

-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. RI 1 dovrà inoltre

rifondere pari importo al comune di CO 1 per ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere