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Decisione

52.2015.507

Credito per il rifacimento di una canalizzazione e il completamento dell'acciottolato su una strada - informazione carente all'indirizzo del Consiglio comunale

9 gennaio 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 10 novembre 2014

il municipio di CO 1 ha licenziato il messaggio n. 229 con il quale ha chiesto

al proprio legislativo lo stanziamento di un credito di fr. 160'000.- per il

rifacimento della canalizzazione a sistema misto per la tratta PGS 123-126 e

per il completamento del percorso in acciottolato che dalla Strada __________

porta verso __________. Nell'ambito di questi lavori è inoltre stata prevista

la sostituzione di cinque allacciamenti privati all'acquedotto comunale.

b. Il messaggio è stato

preavvisato favorevolmente dalla commissione della gestione, la quale ha

tuttavia evidenziato la superficialità della documentazione allegata a sostegno

della richiesta, la quale conteneva errori negli importi di preventivo, una

descrizione scarna del progetto, mentre la metodica di presentazione

dell'onorario non rispettava quanto chiesto dall'autorità cantonale nel suo preavviso.

Essa ha poi suggerito di sostituire l'asfalto sul ponte, posando pure lì i

ciottoli e le guidovie per dare continuità estetica alla strada. Anche la

maggioranza della commissione della gestione ha sostenuto la proposta

municipale, ad eccezione di RI 1. Questi ha infatti stilato un rapporto di minoranza,

con il quale ha evidenziato delle carenze sia nella motivazione della

richiesta, sia nel progetto di dispositivo, proponendo di rinviare il messaggio

al municipio. Oltre a manifestare delle incomprensioni riguardo agli importi

relativi all'onorario di progettazione, egli ha rilevato come il messaggio non

si esprimesse in modo chiaro sulla questione degli allacciamenti privati

all'acquedotto, in particolare sulla diminuzione del credito per le spese da

addebitare ai privati. Inoltre ha criticato l'ammortamento previsto, in quanto non

conforme a quello legale.

c. Nella seduta del 19 gennaio 2015 il consiglio

comunale di CO 1 ha respinto la proposta formulata da RI 1 di rinviare

il messaggio al municipio. Accogliendo la proposta formulata dalla commissione

edilizia di estendere la nuova pavimentazione al ponte, il legislativo,

raccolta l'adesione del municipio, ha risolto (verbale di discussione, pag. 6):

1.

È concesso il credito di fr.

166'000.- per il rifacimento della canalizzazione a sistema misto tratta PGS

123-126 e completamento acciottolato zona __________ (compreso Ponte).

Considerandi

2.

Eventuali sussidi andranno a

diminuzione del credito.

3.

L'investimento sarà ammortizzato

nella misura del 3.5%.

4.

Il credito decade se non

utilizzato entro 5 anni dalla ratifica cantonale.

Tale risoluzione è

quindi stata pubblicata all'albo comunale il 22 gennaio 2015.

B. Con decisione 30

settembre 2015 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1

avverso la suddetta risoluzione consigliare.

Dopo aver confermato la scelta del tasso di ammortamento operata dal legislativo,

esso ha considerato che quest'ultimo avesse deliberato con sufficiente

cognizione di causa. Secondo il Governo, il messaggio municipale, seppur stringato,

era atto a informare correttamente l'organo legislativo. Inoltre, ai commissari

prima e a tutti i consiglieri poi era stata messa a disposizione una

documentazione completa. Infine, le questioni sollevate

dall'insorgente erano state tematizzate e delucidate durante il plenum.

C. Contro quest'ultimo

giudizio RI 1 s'aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al municipio affinché formuli

una nuova proposta. Oltre a ribadire l'incompletezza del messaggio municipale, contesta

che durante la discussione plenaria sia stato possibile dissipare le

perplessità che egli aveva sollevato nel suo

rapporto di minoranza. Inoltre rileva un'incongruenza tra l'importo

stanziato (fr. 166'000.-) e quello contenuto nel messaggio e nei rapporti (fr.

160'000.-).

D. Il municipio e il

presidente del consiglio comunale di CO 1 postulano la reiezione del gravame,

con motivi che non è necessario riassumere. A identica conclusione perviene il

Consiglio di Stato, senza formulare considerazioni.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della

legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione

attiva di RI 1, destinatario della decisione

impugnata e partecipante al procedimento dinanzi alla precedente istanza, è

certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.

Le decisioni del consiglio comunale non sono

annullabili solo quando risultano sostanzialmente

contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett.

a LOC), ma anche quando scaturiscono da processi decisionali carenti, che non garantiscono

una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b-e LOC).

Presupposto irrinunciabile di una libera e consapevole espressione del voto è

un'oggettiva ed esauriente informazione sul tema della deliberazione;

un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è garanzia di correttezza

della decisione adottata (RDAT I-1999, n. 2). Il compito principale di informare

l'organo legislativo comunale incombe al municipio, che vi provvede attraverso

la presentazione di messaggi illustranti convenientemente

le proposte di deliberazione (art. 33, rispettivamente 56 LOC; RDAT I-1996 n. 2 consid. 3.2. con rinvii). Spetta in seguito alle commissioni il compito

di sottoporre tali proposte a una verifica critica, volta ad

approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33 cpv. 2 e 56 cpv. 2 LOC).

L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla discussione che precede la

deliberazione vera e propria da parte del consesso. Anche il sindaco e i

municipali possono parteciparvi, allo scopo di chiarire e completare le motivazioni

alla base delle proposte di deliberazione sottoposte al legislativo (art. 28

cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC). Il controllo giudiziale della congruenza,

dell'adeguatezza e dell'oggettività dell'informazione dispensata dal municipio

nell'ambito dei messaggi e dalle commissioni attraverso i relativi rapporti, è

in ogni caso limitato. Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi che

il municipio sottopone al legislativo comunale possono determinare

l'annullamento della decisione che ne è scaturita soltanto se il difetto è di

natura tale da giustificare la conclusione che l'organo deliberante ne è stato

fuorviato o non ha potuto determinarsi con la necessaria cognizione di causa (RDAT

I-1999, n. 2 consid. 3.1. con rinvii; STA 52.2009.321-351 del 15 dicembre 2009

consid. 2 e rinvii).

3.

3.1. Innanzitutto

deve essere rigettata la censura sollevata dal ricorrente riguardo all'onorario

di progettazione. Il testo del messaggio spiega in modo comprensibile che il

preventivo per l'esecuzione dell'opera è comprensivo dell'onorario di progettazione

e di quello concernente la direzione lavori, per il quale era già stato votato

un credito, ratificato dalla Sezione degli enti locali il 9 settembre 2013. Da rilevare

che i dettagli relativi a quest'ultimo credito dovevano per forza di cose

essere perfettamente noti al qui ricorrente, che aveva presieduto la seduta del

consiglio comunale 24 giugno 2013 in occasione della quale il medesimo era stato

approvato (punto n. 5 dell'ordine del giorno).

3.2

Da respingere è

anche la critica riguardo alla differenza tra l'importo del credito stanziato

(fr. 160'000.-) e quello indicato nel messaggio e nei rapporti (fr. 166'000.- ).

Dalla lettura dei verbali si può agevolmente desumere che ciò è la conseguenza

dell'emendamento apportato in sede consigliare per tener conto della proposta

contenuta nel rapporto della commissione edilizia di completare l'intervento di

pavimentazione includendovi anche il ponte. Tale modifica, preavvisata

positivamente dal municipio, poteva senz'altro essere decisa seduta stante

(art. 38 cpv. 2 LOC). Dal profilo dell'informazione resta tuttavia poco chiaro

su quale base si fondi il previsto aumento di costi di fr. 6'000.-. Tale

aspetto non merita di essere approfondito ulteriormente in questa sede, giacché

il ricorso - come si vedrà nel seguito - dev'essere comunque accolto per altri

motivi.

3.3

Più articolata è

invece la questione degli allacciamenti privati all'acquedotto, tema sul quale

il Governo - travisando il ricorso - in realtà non si è espresso, essendosi limitato

a disquisire in merito agli allacciamenti all'impianto di canalizzazione. Ferma

questa premessa, occorre convenire con il ricorrente sul fatto che su tale tema

non vi è chiarezza. Nel testo del messaggio viene fatto un breve accenno alla

questione, dal quale però non è possibile desumere con la necessaria certezza se

il credito votato serva a coprire anche i

costi del rifacimento degli allacciamenti privati all'acquedotto. In

particolare, non è dato di sapere se le "piccole modifiche

all'acquedotto comunale", per le quali il preventivo sembra riservare

un importo di fr. 10'000.- (cfr. voce "opere da idraulico") si

riferiscano a questi interventi oppure se siano destinati ad opere minori, derivanti dalla posa delle nuove canalizzazioni.

A prima vista sembra poco probabile che tale somma concerna il rifacimento

degli allacciamenti all'acquedotto, visto che questa voce di spesa era già presente

nel preventivo di massima 15 gennaio 2010 (doc. 20 prodotto dal comune

davanti al Consiglio di Stato), il quale è però antecedente allo scritto 18

gennaio 2011 con cui l'Azienda acqua potabile di CO 1 (AAP) aveva espresso l'intenzione

di procedere alla loro sostituzione (doc. 16 prodotto dal comune davanti al

Consiglio di Stato). Inoltre, il fatto che il costo per il rifacimento degli

allacciamenti privati non sia compreso nel credito votato sembrerebbe emergere anche

dalla "Comunicazione interna" 23 ottobre 2014 dell'AAP al municipio

di CO 1 (doc. 1 prodotto dal comune davanti al Consiglio di Stato), nella quale

si sottolinea che "il finanziamento del risanamento dell'allacciamento

esistente deve considerare i contenuti dell'art. 52 dell'attuale regolamento

dell'AAP (fondo privato - privato, fondo

pubblico - Azienda). Dal già

menzionato scritto 18 gennaio 2011 dell'AAP

risulta poi che i lavori di sostituzione degli allacciamenti avranno come

oggetto la tratta dal punto di attacco alla condotta comunale sino a confine

delle varie proprietà private interessate. Ora, secondo l'art. 52 del

regolamento dell'AAP del 27 ottobre 1999 (reperibile all'indirizzo internet:

‹http://www.__________›), la manutenzione e la sostituzione dell'allacciamento

di un fondo su area pubblica avviene a spese dell'Azienda stessa. Infine, gli

atti del progetto non menzionano la sostituzione degli allacciamenti. In definitiva - parrebbe di comprendere - la

sistemazione avverrebbe sì nel contesto del progetto di cui al credito votato,

ma a cura e spese dell'AAP direttamente. Ne discende che, benché la tematica

fosse stata introdotta dal messaggio contestato e puntualmente sollevata

già in sede di rapporto, la questione dei costi per il rifacimento degli

allacciamenti all'acquedotto non emerge in modo chiaro dalla documentazione che

è stata messa a disposizione del legislativo

in vista dell'evasione della trattanda in oggetto. Stante quanto risulta dal

verbale, essa non è nemmeno stata chiarita in sede di seduta del consiglio

comunale. Con queste premesse, è giocoforza concludere che il legislativo di CO

1.

non disponeva di una chiara e precisa informazione in merito alla

questione della sostituzione degli allacciamenti privati all'acquedotto. In

particolare esso si è trovato a votare il credito litigioso senza sapere se tali

interventi fossero parte integrante del progetto,

se i relativi costi fossero compresi nel preventivo e, in caso

affermativo, quale fosse il loro importo. Si tratta di carenze importanti che non

hanno permesso al consiglio comunale di determinarsi con la necessaria

cognizione di causa sulla richiesta di credito in parola.

4.

4.1. Per i

motivi che precedono, il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata

annullata, al pari di quella del consiglio comunale di CO 1 da essa tutelata.

4.2

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, il

comune non essendo intervenuto a tutela di interessi pecuniari propri (art. 47

cpv. 6 LPAmm). In assenza di parti patrocinate vittoriose non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza sono

annullate:

1.1

la

decisione 30 settembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 4069);

1.2

la

risoluzione 19 gennaio 2015 (n. 12) con cui il consiglio comunale di CO 1 ha

stanziato il credito per il rifacimento della canalizzazione a sistema misto

per la tratta PGS 123-126 e il completamento dell'acciottolato in zona __________,

chiesto con messaggio municipale 10 novembre 2014 (n. 229).

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia. Al ricorrente dev'essere restituita la somma di

fr. 800.- versata quale anticipo per le spese processuali. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere