52.2015.507
Credito per il rifacimento di una canalizzazione e il completamento dell'acciottolato su una strada - informazione carente all'indirizzo del Consiglio comunale
9 gennaio 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2015.507
Lugano
9 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 4 novembre 2015 di
RI
1
contro
la
decisione 30 settembre 2015 (n. 4069) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 gennaio 2015 (n. 12) con cui il consiglio comunale di CO
1 ha concesso un credito di fr. 166'000.- per il rifacimento della canalizzazione a sistema misto lungo la tratta PGS
123-126 e per il completamento dell'acciottolato in zona __________;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 10 novembre 2014
il municipio di CO 1 ha licenziato il messaggio n. 229 con il quale ha chiesto
al proprio legislativo lo stanziamento di un credito di fr. 160'000.- per il
rifacimento della canalizzazione a sistema misto per la tratta PGS 123-126 e
per il completamento del percorso in acciottolato che dalla Strada __________
porta verso __________. Nell'ambito di questi lavori è inoltre stata prevista
la sostituzione di cinque allacciamenti privati all'acquedotto comunale.
b. Il messaggio è stato
preavvisato favorevolmente dalla commissione della gestione, la quale ha
tuttavia evidenziato la superficialità della documentazione allegata a sostegno
della richiesta, la quale conteneva errori negli importi di preventivo, una
descrizione scarna del progetto, mentre la metodica di presentazione
dell'onorario non rispettava quanto chiesto dall'autorità cantonale nel suo preavviso.
Essa ha poi suggerito di sostituire l'asfalto sul ponte, posando pure lì i
ciottoli e le guidovie per dare continuità estetica alla strada. Anche la
maggioranza della commissione della gestione ha sostenuto la proposta
municipale, ad eccezione di RI 1. Questi ha infatti stilato un rapporto di minoranza,
con il quale ha evidenziato delle carenze sia nella motivazione della
richiesta, sia nel progetto di dispositivo, proponendo di rinviare il messaggio
al municipio. Oltre a manifestare delle incomprensioni riguardo agli importi
relativi all'onorario di progettazione, egli ha rilevato come il messaggio non
si esprimesse in modo chiaro sulla questione degli allacciamenti privati
all'acquedotto, in particolare sulla diminuzione del credito per le spese da
addebitare ai privati. Inoltre ha criticato l'ammortamento previsto, in quanto non
conforme a quello legale.
c. Nella seduta del 19 gennaio 2015 il consiglio
comunale di CO 1 ha respinto la proposta formulata da RI 1 di rinviare
il messaggio al municipio. Accogliendo la proposta formulata dalla commissione
edilizia di estendere la nuova pavimentazione al ponte, il legislativo,
raccolta l'adesione del municipio, ha risolto (verbale di discussione, pag. 6):
1.
È concesso il credito di fr.
166'000.- per il rifacimento della canalizzazione a sistema misto tratta PGS
123-126 e completamento acciottolato zona __________ (compreso Ponte).
Considerandi
2.
Eventuali sussidi andranno a
diminuzione del credito.
3.
L'investimento sarà ammortizzato
nella misura del 3.5%.
4.
Il credito decade se non
utilizzato entro 5 anni dalla ratifica cantonale.
Tale risoluzione è
quindi stata pubblicata all'albo comunale il 22 gennaio 2015.
B. Con decisione 30
settembre 2015 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1
avverso la suddetta risoluzione consigliare.
Dopo aver confermato la scelta del tasso di ammortamento operata dal legislativo,
esso ha considerato che quest'ultimo avesse deliberato con sufficiente
cognizione di causa. Secondo il Governo, il messaggio municipale, seppur stringato,
era atto a informare correttamente l'organo legislativo. Inoltre, ai commissari
prima e a tutti i consiglieri poi era stata messa a disposizione una
documentazione completa. Infine, le questioni sollevate
dall'insorgente erano state tematizzate e delucidate durante il plenum.
C. Contro quest'ultimo
giudizio RI 1 s'aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al municipio affinché formuli
una nuova proposta. Oltre a ribadire l'incompletezza del messaggio municipale, contesta
che durante la discussione plenaria sia stato possibile dissipare le
perplessità che egli aveva sollevato nel suo
rapporto di minoranza. Inoltre rileva un'incongruenza tra l'importo
stanziato (fr. 166'000.-) e quello contenuto nel messaggio e nei rapporti (fr.
160'000.-).
D. Il municipio e il
presidente del consiglio comunale di CO 1 postulano la reiezione del gravame,
con motivi che non è necessario riassumere. A identica conclusione perviene il
Consiglio di Stato, senza formulare considerazioni.
Considerato, in
diritto
1.
La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della
legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione
attiva di RI 1, destinatario della decisione
impugnata e partecipante al procedimento dinanzi alla precedente istanza, è
certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.
Le decisioni del consiglio comunale non sono
annullabili solo quando risultano sostanzialmente
contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett.
a LOC), ma anche quando scaturiscono da processi decisionali carenti, che non garantiscono
una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b-e LOC).
Presupposto irrinunciabile di una libera e consapevole espressione del voto è
un'oggettiva ed esauriente informazione sul tema della deliberazione;
un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è garanzia di correttezza
della decisione adottata (RDAT I-1999, n. 2). Il compito principale di informare
l'organo legislativo comunale incombe al municipio, che vi provvede attraverso
la presentazione di messaggi illustranti convenientemente
le proposte di deliberazione (art. 33, rispettivamente 56 LOC; RDAT I-1996 n. 2 consid. 3.2. con rinvii). Spetta in seguito alle commissioni il compito
di sottoporre tali proposte a una verifica critica, volta ad
approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33 cpv. 2 e 56 cpv. 2 LOC).
L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla discussione che precede la
deliberazione vera e propria da parte del consesso. Anche il sindaco e i
municipali possono parteciparvi, allo scopo di chiarire e completare le motivazioni
alla base delle proposte di deliberazione sottoposte al legislativo (art. 28
cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC). Il controllo giudiziale della congruenza,
dell'adeguatezza e dell'oggettività dell'informazione dispensata dal municipio
nell'ambito dei messaggi e dalle commissioni attraverso i relativi rapporti, è
in ogni caso limitato. Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi che
il municipio sottopone al legislativo comunale possono determinare
l'annullamento della decisione che ne è scaturita soltanto se il difetto è di
natura tale da giustificare la conclusione che l'organo deliberante ne è stato
fuorviato o non ha potuto determinarsi con la necessaria cognizione di causa (RDAT
I-1999, n. 2 consid. 3.1. con rinvii; STA 52.2009.321-351 del 15 dicembre 2009
consid. 2 e rinvii).
3.
3.1. Innanzitutto
deve essere rigettata la censura sollevata dal ricorrente riguardo all'onorario
di progettazione. Il testo del messaggio spiega in modo comprensibile che il
preventivo per l'esecuzione dell'opera è comprensivo dell'onorario di progettazione
e di quello concernente la direzione lavori, per il quale era già stato votato
un credito, ratificato dalla Sezione degli enti locali il 9 settembre 2013. Da rilevare
che i dettagli relativi a quest'ultimo credito dovevano per forza di cose
essere perfettamente noti al qui ricorrente, che aveva presieduto la seduta del
consiglio comunale 24 giugno 2013 in occasione della quale il medesimo era stato
approvato (punto n. 5 dell'ordine del giorno).
3.2
Da respingere è
anche la critica riguardo alla differenza tra l'importo del credito stanziato
(fr. 160'000.-) e quello indicato nel messaggio e nei rapporti (fr. 166'000.- ).
Dalla lettura dei verbali si può agevolmente desumere che ciò è la conseguenza
dell'emendamento apportato in sede consigliare per tener conto della proposta
contenuta nel rapporto della commissione edilizia di completare l'intervento di
pavimentazione includendovi anche il ponte. Tale modifica, preavvisata
positivamente dal municipio, poteva senz'altro essere decisa seduta stante
(art. 38 cpv. 2 LOC). Dal profilo dell'informazione resta tuttavia poco chiaro
su quale base si fondi il previsto aumento di costi di fr. 6'000.-. Tale
aspetto non merita di essere approfondito ulteriormente in questa sede, giacché
il ricorso - come si vedrà nel seguito - dev'essere comunque accolto per altri
motivi.
3.3
Più articolata è
invece la questione degli allacciamenti privati all'acquedotto, tema sul quale
il Governo - travisando il ricorso - in realtà non si è espresso, essendosi limitato
a disquisire in merito agli allacciamenti all'impianto di canalizzazione. Ferma
questa premessa, occorre convenire con il ricorrente sul fatto che su tale tema
non vi è chiarezza. Nel testo del messaggio viene fatto un breve accenno alla
questione, dal quale però non è possibile desumere con la necessaria certezza se
il credito votato serva a coprire anche i
costi del rifacimento degli allacciamenti privati all'acquedotto. In
particolare, non è dato di sapere se le "piccole modifiche
all'acquedotto comunale", per le quali il preventivo sembra riservare
un importo di fr. 10'000.- (cfr. voce "opere da idraulico") si
riferiscano a questi interventi oppure se siano destinati ad opere minori, derivanti dalla posa delle nuove canalizzazioni.
A prima vista sembra poco probabile che tale somma concerna il rifacimento
degli allacciamenti all'acquedotto, visto che questa voce di spesa era già presente
nel preventivo di massima 15 gennaio 2010 (doc. 20 prodotto dal comune
davanti al Consiglio di Stato), il quale è però antecedente allo scritto 18
gennaio 2011 con cui l'Azienda acqua potabile di CO 1 (AAP) aveva espresso l'intenzione
di procedere alla loro sostituzione (doc. 16 prodotto dal comune davanti al
Consiglio di Stato). Inoltre, il fatto che il costo per il rifacimento degli
allacciamenti privati non sia compreso nel credito votato sembrerebbe emergere anche
dalla "Comunicazione interna" 23 ottobre 2014 dell'AAP al municipio
di CO 1 (doc. 1 prodotto dal comune davanti al Consiglio di Stato), nella quale
si sottolinea che "il finanziamento del risanamento dell'allacciamento
esistente deve considerare i contenuti dell'art. 52 dell'attuale regolamento
dell'AAP (fondo privato - privato, fondo
pubblico - Azienda). Dal già
menzionato scritto 18 gennaio 2011 dell'AAP
risulta poi che i lavori di sostituzione degli allacciamenti avranno come
oggetto la tratta dal punto di attacco alla condotta comunale sino a confine
delle varie proprietà private interessate. Ora, secondo l'art. 52 del
regolamento dell'AAP del 27 ottobre 1999 (reperibile all'indirizzo internet:
‹http://www.__________›), la manutenzione e la sostituzione dell'allacciamento
di un fondo su area pubblica avviene a spese dell'Azienda stessa. Infine, gli
atti del progetto non menzionano la sostituzione degli allacciamenti. In definitiva - parrebbe di comprendere - la
sistemazione avverrebbe sì nel contesto del progetto di cui al credito votato,
ma a cura e spese dell'AAP direttamente. Ne discende che, benché la tematica
fosse stata introdotta dal messaggio contestato e puntualmente sollevata
già in sede di rapporto, la questione dei costi per il rifacimento degli
allacciamenti all'acquedotto non emerge in modo chiaro dalla documentazione che
è stata messa a disposizione del legislativo
in vista dell'evasione della trattanda in oggetto. Stante quanto risulta dal
verbale, essa non è nemmeno stata chiarita in sede di seduta del consiglio
comunale. Con queste premesse, è giocoforza concludere che il legislativo di CO
1.
non disponeva di una chiara e precisa informazione in merito alla
questione della sostituzione degli allacciamenti privati all'acquedotto. In
particolare esso si è trovato a votare il credito litigioso senza sapere se tali
interventi fossero parte integrante del progetto,
se i relativi costi fossero compresi nel preventivo e, in caso
affermativo, quale fosse il loro importo. Si tratta di carenze importanti che non
hanno permesso al consiglio comunale di determinarsi con la necessaria
cognizione di causa sulla richiesta di credito in parola.
4.
4.1. Per i
motivi che precedono, il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata
annullata, al pari di quella del consiglio comunale di CO 1 da essa tutelata.
4.2
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, il
comune non essendo intervenuto a tutela di interessi pecuniari propri (art. 47
cpv. 6 LPAmm). In assenza di parti patrocinate vittoriose non si assegnano
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono
annullate:
1.1
la
decisione 30 settembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 4069);
1.2
la
risoluzione 19 gennaio 2015 (n. 12) con cui il consiglio comunale di CO 1 ha
stanziato il credito per il rifacimento della canalizzazione a sistema misto
per la tratta PGS 123-126 e il completamento dell'acciottolato in zona __________,
chiesto con messaggio municipale 10 novembre 2014 (n. 229).
2.
Non si
preleva la tassa di giustizia. Al ricorrente dev'essere restituita la somma di
fr. 800.- versata quale anticipo per le spese processuali. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere