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Decisione

52.2015.51

Regolamento d'uso di una strada agricola-forestale - competenze della delegazione consortile

27 ottobre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il RI 1 è

proprietario del mapp. __________, riservato per la costruzione di una strada

agricola-forestale che dalla località di __________ porta sino ai monti di __________.

Essa suddivisa in due segmenti: il primo tratto, fino alla località __________,

è denominato AF2; il secondo AF1.

b. Il 9 aprile 2013 la delegazione consortile del citato consorzio ha approvato

il regolamento d'uso per la strada forestale AF1 e AF2 __________-__________

(regolamento della strada forestale), volto a disciplinare la circolazione di

veicoli a motore sull'impianto e il prelievo delle tasse d'uso per il parziale

finanziamento della sua manutenzione (art. 2).

c. Il regolamento della strada forestale è stato pubblicato presso la cancelleria

del comune di C__________ dal 17 al 19 maggio 2014.

B. Il 5 maggio 2014

CO 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, domandando l'annullamento del regolamento

della strada forestale. Egli ha sostenuto innanzitutto che esso doveva essere

elaborato dal comune, così come imposto dalla risoluzione 13 marzo 2012 (n.

1938) con cui il Governo aveva approvato la variante di piano regolatore che

consolidava nel piano del traffico la strada in parola. Inoltre, egli ha censurato

il regolamento anche dal profilo materiale, sostenendo - in sostanza - che

questo non permettesse di garantire che la strada venisse utilizza unicamente

per scopi agricolo-forestali. Il ricorrente temeva infatti che questa divenisse

una strada di accesso ai rustici. Mancava inoltre un divieto di posteggio per i

fondi limitrofi.

C. Il 23 dicembre

2014 (ris. n. 5977) il Consiglio di Stato ha "accolto" il ricorso,

dichiarando nulla la decisione impugnata. Accertata la propria competenza in

base all'art. 32 della legge sui consorzi del 21 luglio 1913 (Lcons; RL 9.1.4.1),

il Governo ha ritenuto che il regolamento della strada forestale dovesse essere

approvato dall'assemblea consortile.

D. Con ricorso 2

febbraio 2015 il RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo l'annullamento della decisione appena descritta e il rinvio degli

atti al Governo perché si esprima sul merito della vertenza. In via subordinata

chiede la riforma della decisione impugnata nel senso che il ricorso di CO 1

sia respinto in ordine e, ancora più in subordine, che lo stesso sia respinto

nel merito. In estrema sintesi - eccepita la legittimazione attiva di CO 1 in

prima istanza - ritiene che il Governo abbia interpretato erroneamente il

regolamento consortile.

E. Chiamati a

presentare una risposta, il comune di C__________ e la Sezione forestale si sono

rimessi al giudizio del Tribunale, mentre il Consiglio di Stato ha chiesto che

il ricorso sia respinto. A identica conclusione è pervenuto CO 1. Degli

argomenti si dirà, ove necessario, in diritto.

F. Il 15 aprile

2015 PI 1 ha donato i mapp. ________, _______, _____ ______, ______, ______ e _____

di S__________ (C__________) al figlio RI 1. Nell'ambito del contratto di donazione,

consegnato nel pubblico istromento n. 840 del notaio __________, le parti hanno

convenuto che le procedure pendenti in prima e seconda istanza riferite, tra

l'altro, al regolamento di utilizzo della strada in esame, sarebbero state continuate

da RI 1 quale nuovo proprietario e/o per delega del ricorrente PI 1. Il 3

giugno 2015 RI 2 ha comunicato al Tribunale il subingresso nella procedura.

G. Nell'ulteriore scambio

degli allegati le parti hanno ribadito le proprie domande, sviluppando le

rispettive tesi e allegazioni.

Considerato, in

diritto

1. In

applicazione dell'art. 5 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), il Tribunale esamina in via preliminare la

propria competenza a decidere nel merito un ricorso.

1.1. La presente procedura deriva dalla contestazione di una decisione di una

delegazione consortile di un consorzio istituito secondo la legge sul

raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT; RL 7.3.2.1).

Pertanto, è a torto che il Governo ha dedotto la sua competenza dalla Lcons, giacché

questa è una legge generale e anteriore, che cede il passo alla LRPT in forza

del principio secondo cui lex posteiror specialis derogat priori generali

(RDAT 1977 n. 71). La competenza a statuire del Consiglio di Stato era comunque

data in virtù dell'art. 70 cpv. 1 LRPT, mentre quella del Tribunale cantonale

amministrativo discende dall'art. 70 cpv. 2 LRPT, non essendo necessario

valutare inoltre se essa discenda pure dall'art. 113 cpv. 2 LRPT che, nel

tenore in vigore dal 27 gennaio 2009 (BU 2009, 35), pure sancisce per clausola generale

la competenza di questa Corte a sindacare le decisioni del Governo (sul tema,

in riferimento alla precedente versione di questa norma, cfr. RDAT 1980 n. 51).

1.2. La legittimazione attiva del Consorzio ricorrente non pone problemi (art.

65 LPAmm, applicabile per il rinvio di cui all'art. 111 LRPT). Sapere se CO 1

fosse legittimato a insorgere davanti al Consiglio di Stato è questione di

merito, che viene esaminata in seguito.

1.3. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è quindi ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Il

consorzio ricorrente mette in dubbio che CO 1 disponesse della potestà di

ricorso, poiché anziano (93 anni) e affetto

da problemi di salute. Tesi che non è condivisa dal Tribunale.

2.1

Anche in procedura amministrativa (cfr. in questo senso: Paul-Henri Steinauer/Christiana Fontulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n.

170.

i.f.) la capacità processuale - che dev'essere ricondotta all'esercizio

dei diritti civili e si riassume nella facoltà di condurre personalmente il

processo, oppure di delegare tale compito a un rappresentante - si determina

secondo il diritto civile (art. 11 e art. 12-16 codice civile svizzero del 10

dicembre 1907 [CC; RS 210]; René

Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Turnherr/ Denise Brühl-Moser, Öffentliches

Prozessrecht, III ed., Basilea 2014, n. 861 segg.; Steinauer/Fontulakis, op. cit., n. 167 e 170). Al pari degli

altri presupposti processuali, essa dev'essere esaminata d'ufficio e richiede

la collaborazione delle parti. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza la

capacità di discernimento è presunta (Steinauer/Fontulakis,

op. cit., n. 102). Ne discende che il Tribunale procede a un esame approfondito

della stessa unicamente laddove sussistono elementi tali da metterla in dubbio.

Dubbi che possono derivare sia dall'agire processuale delle parti, sia dalla

loro condizione personale (ibidem, n. 103 segg.).

2.2

In concreto, alla luce delle generiche motivazioni sollevate dal

Consorzio, il Tribunale non ritiene che la capacità processuale di RI 1 al

momento dell'inoltro dell'impugnativa fosse dubbia. Niente lasciava presupporre

che egli si trovasse in un caso di incapacità di discernimento. Di certo, una

simile conclusione non poteva apoditticamente essere tratta dal semplice fatto

che egli fosse anziano (Steinauer/Fontulakis,

op. cit., n. 102), né tantomeno

invocando generici e non meglio specificati problemi di salute. Nemmeno la

condotta processuale o gli atti dell'incarto permettono di concludere

altrimenti. Al contrario: pur considerando

che la capacità di discernimento debba essere valutata alla luce dell'atto

compiuto in concreto (Stephanie Hrubesch-Millauer in: Alexander

Brunner/Dominik Gasser/Ivo Schwander [curatori], Kommentar ZPO, II. ed., Zurigo/San

Gallo 2016, n. 5 ad art. 69; Steinauer/

Fontulakis, op. cit., n. 89, con rinvio al n. 59), da questi risulta che

egli successivamente all'inoltro dell'impugnativa è stato ritenuto capace di

donare numerosi beni immobili dal notaio, davanti al quale è personalmente

comparso. Con queste premesse, nulla permetteva di ritenere necessario

approfondire la questione.

2.3

Contrariamente a quanto pretende il consorzio resistente, RI 1 era,

inoltre, legittimato a insorgere. Intanto, poiché l'art. 70 cpv. 2 LRPT rinvia

alla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). In prima

istanza, dunque, determinante è l'art. 209 lett. a LOC, che istituisce la cosiddetta

actio popularis, di modo che applicando per analogia questo disposto il

semplice fatto di essere proprietario di fondi siti nel consorzio - ciò che

comporta la qualità di membro dello stesso (art. 57 cpv. 1 LRPT) - è sufficiente.

2.4

Ma anche fosse

vero il contrario, CO 1 era senz'altro legittimato a insorgere.

2.4.1

L'interesse legittimo di cui all'art. 209 lett. b LOC corrisponde

a quello dell'or abrogato art. 43 della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (BU 1966, 181; RtiD I-2017 n. 17 consid.

2.3

). A sua volta, esso dev'essere ricondotto alla nozione di interesse

degno di protezione dell'attuale art. 65 cpv. 1 lett. c LPAmm, identica

a quella racchiusa negli art. 48 cpv. 1 lett. c della legge federale sulla

procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 103 lett. a della

legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; CS 3

499, abrogata dall'art. 131 cpv. 1 legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110). Introducendo il requisito dell'interesse degno di

protezione il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio

popularis, cosicché difetta della legittimazione ricorsuale chi dal

provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo

cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione

rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro

lato basta, però, l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo

processuale e non occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse

di mero fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente.

Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio all'art. 65 LPAmm - e quindi

all'art. 209 lett. b LOC - basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di

un interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla

modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un

giudizio più favorevole (cfr. RtiD I-2017 consid. 2.3.1; RDAT I-2001 n. 27

consid. 2.1., I-1999 n. 11 consid. 2b, I-1998 n. 13 consid. 2.2., I-1993 n. 22

consid. 1.2.).

2.4.2

In concreto, RI 1 era proprietario di fondi siti nel comprensorio

interessato dalla procedura di raggruppamento terreni nel cui contesto è

prevista la costruzione della strada AF1. In particolare, questa terminerà al

confine del mapp. _______, già di sua proprietà. Egli si trovava dunque senz'altro

in un rapporto particolare, più inteso rispetto a quello degli altri cittadini

di C__________. Egli è inoltre insorto poiché temeva che la strada venisse

utilizzata indiscriminatamente dai proprietari di immobili, i quali avrebbero

potuto sostare o circolare sui suoi fondi. In questi termini - ma anche nella

misura in cui rivestisse pura natura ideale - egli disponeva senz'altro di un

interesse degno di protezione all'annullamento della decisione impugnata.

3.

Il Governo

ha annullato la decisione della delegazione consortile poiché ha ritenuto che

il regolamento d'uso della strada forestale, al pari di quello "organico"

del consorzio, dovesse necessariamente essere approvato dall'assemblea

consortile. A torto, tuttavia. La LRPT, infatti, stabilisce per clausola

generale le competenze della delegazione consortile, attribuendo all'assemblea

soltanto alcune limitate competenze. In altri termini, la delegazione

consortile è compente a deliberare su tutte le questioni che non sono

espressamente riservate all'assemblea (STA 162/78-DP del 26 settembre 1979

consid. D, non pubblicato in RDAT 1980 n. 51). Competenze, quest'ultime, che

sono definite esaustivamente per clausola enumerativa dall'art. 59 LRPT (ibidem).

Ferma questa premessa, l'art. 59 lett. c LRPT attribuisce all'assemblea

unicamente l'adozione del regolamento consortile, ossia lo statuto del

consorzio (messaggio 20 maggio 1969 [n. 1586] del Consiglio di Stato al Gran

Consiglio che accompagna il disegno di nuova legge sul raggruppamento e la

permuta dei terreni, in: RVGC, Sessione ordinaria autunnale 1970, pag. 413

segg., 430, n. 11). Tale ripartizione di competenze è ribadita agli art. 12 e 17

del regolamento del RI 1 del 27 maggio 1997 (regolamento consortile). Ne

discende che la delegazione consortile era competente ad adottare il regolamento

di utilizzazione della strada forestale in parola.

4.

Il ricorso

deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono

retrocessi al Consiglio di Stato, perché esamini nel merito il ricorso (art. 86

cpv. 2 LPAmm). Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza

(art. 47 e 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la risoluzione 23 dicembre 2014

(n. 5977) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

gli atti sono retrocessi al

Governo per nuova decisione.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta in capo a CO 1, il quale rifonderà al

consorzio resistente pari importo per ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere