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Decisione

52.2015.515

Licenza edilizia in variante. Accesso

12 maggio 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti censurano

anzitutto la scelta di sottoporre la variante alla procedura di notifica

anziché a quella ordinaria. Comportando a loro dire un cambiamento rilevante

del progetto originale, con implicazioni sia dal profilo dell'utilizzo

delle strade comunali sia ambientali, avrebbe dovuto essere raccolto l'avviso

dell'autorità cantonale. Dopo aver contestato il numero di stalli dell'autorimessa

(28) su cui si sarebbe fondato il Governo - che sarebbe in realtà pari a 50

posteggi - e precisato che il traffico indotto sarebbe quindi superiore, i

ricorrenti lamentano in particolare una violazione dell'art. 48 cpv. 2 Lstr:

contrariamente a quanto concluso dalle precedenti istanze seguendo il perito di

parte, essi affermano in sostanza che non sarebbe possibile scostarsi dalla

regola dell'accesso sulla strada gerarchicamente inferiore, ovvero via T__________.

Quest'ultima, a differenza di via G__________, sarebbe tra l'altro più larga,

rettilinea, meno trafficata e senza difficoltà d'incrocio con via M__________.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad analoga conclusione

pervengono il municipio, che si riconferma nella propria posizione, nonché la

beneficiaria del permesso, con argomenti che verranno ripresi, per quanto

necessario, nei seguenti considerandi.

F. Dell'avviso sulla variante

che questo Tribunale ha raccolto dai Servizi generali del Dipartimento del

territorio (n. 98555), fondato su uno studio e un complemento fonico della __________,

come pure delle ulteriori osservazioni formulate dalla CO 2 si dirà, all'occorrenza,

in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione

attiva dei ricorrenti, vicini opponenti, personalmente e direttamente toccati

dal provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Contrariamente a

quanto preteso dalla CO 2, privo di rilievo è il fatto che l'opposizione sia stata

intestata unicamente a quattro di loro, nella misura in cui anche gli altri l'hanno

sottoscritta (cfr. Adelio Scolari,

Commentario, II. ed, Cadenazzo 1996, ad art. 8 n. 807). L'impugnativa,

tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il presente giudizio può essere emanato sulla base degli

atti, integrati dell'incarto richiamato dal comune relativo al progetto approvato

con la prima licenza edilizia, come pure della documentazione trasmessa dai

Servizi generali del Dipartimento del territorio con l'avviso di cui si è detto

in narrativa (consid. F).

Considerandi

2.

Procedura di variante

2.1

Per principio, le varianti soggiacciono alla procedura ordinaria di

rilascio del permesso di costruzione. In quest'ottica, l'art. 16 cpv. 1 LE

dispone che la procedura di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti

vengono modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente.

L'obbligo di pubblicizzare la domanda di variante mira essenzialmente a

salvaguardare i diritti di opposizione di eventuali interessati.

La regola non è tuttavia

assoluta. Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche

essenziali, dispone l'art. 16 cpv. 2 LE, è applicabile la procedura della

notifica. Differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente

ammissibile, conclude la norma in esame, non soggiacciono a nessuna formalità.

Dall'art. 16 LE si evince

dunque che la procedura ordinaria è applicabile soltanto in caso di varianti

che modificano in misura rilevante il

progetto approvato o in via di approvazione. Qualora le modifiche, pur essendo di lieve entità, richiamassero

l'applicazione di disposizioni del diritto federale o cantonale rimesse al giudizio

dell'autorità cantonale, va comunque raccolto l'avviso di quest'ultima

(cfr. STA 52.2013.250-251-252 del 23 giugno 2014 consid. 2.1; 52.2004.311 del

26.

ottobre 2004 consid. 2; 52.2003.278 dell'8 ottobre 2003 consid. 2.2).

2.2

Nel caso concreto, il municipio ha ritenuto che la variante non modificasse

in modo rilevante il progetto approvato poiché la nuova sistemazione degli accessi

al fondo non stravolge affatto l'utilizzo delle due strade comunali e non ingenera

ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere

di urbanizzazione o sull'ambiente. L'ha pertanto assoggettata alla proceduta

di notifica (art. 16 cpv. 2 LE), ripetendo la pubblicazione e l'avviso ai

confinanti (cfr. avviso di pubblicazione 25 marzo 2015 agli atti), senza

coinvolgere il Dipartimento del territorio. Ad identica conclusione è pervenuto

il Consiglio di Stato, che ha confermato questa deduzione, ritenendo essenzialmente

che le modifiche apportate al progetto, finanche riduttive, avessero lasciato sostanzialmente

inalterate le caratteristiche principali del progetto approvato, senza

comportare particolari ripercussioni. Tale valutazione non può essere

condivisa.

La variante muta in effetti in misura apprezzabile il progetto approvato il 19

agosto 2014, perlomeno nella misura in cui prevede un unico accesso all'autorimessa

interrata: il traffico in entrata e uscita dal garage - destinato a 28 posti per

auto e 14 per moto (cfr. piani agli atti) - non sarà più ripartito tra via T__________

e via G__________, ma convogliato interamente su quest'ultima strada,

attraverso un'unica rampa più ampia, bidirezionale. Considerata l'importanza dell'edificazione

(tre stabili di appartamenti plurifamiliari) e del numero di posteggi al suo

servizio, la questione dell'accesso all'autorimessa non appare a prima vista di

scarsa importanza. Ad ogni modo, anche se si potesse affermare che la variante

non modifica le caratteristiche essenziali del progetto autorizzato e - da

questo profilo - poteva essere sottoposta alla procedura di notifica, non si

può comunque negare, come censurano i ricorrenti, che gli interventi previsti

comporteranno inevitabilmente un maggior traffico su via G__________, atto a

determinare nuove ripercussioni ambientali (immissioni foniche), in particolare

per i proprietari che - come i ricorrenti - possiedono nelle vicinanze degli

edifici rivolti su questa via. Già solo per questo motivo, richiamando il

progetto di variante il rispetto di normative (LPAmb, OIF) la cui applicazione

è rimessa al Dipartimento del territorio, s'imponeva pertanto di raccogliere l'avviso

di quest'ultimo.

2.3

L'omissione in cui è incorso il municipio costituisce di per sé un difetto, poiché

ha sottratto la variante alle verifiche da parte dell'autorità cantonale. Non

era comunque tale da imporre l'annullamento della licenza edilizia. All'irregolarità,

che poteva già sanare il Consiglio di Stato, è comunque stato posto rimedio in

questa sede, raccogliendo direttamente dai Servizi generali del Dipartimento

del territorio l'avviso mancante (integrato del preavviso della Sezione per la

protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo). Non vi è dunque motivo di

annullare il permesso per questa ragione.

Di tale aspetto si terrà nondimeno conto in sede di ripartizione degli oneri processuali

(cfr. infra, consid. 5.2).

3.

Accesso

3.1

L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è

urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700). Un fondo è urbanizzato solo se

dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista

utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La nozione di accesso sufficiente attiene

al diritto federale, il quale stabilisce tuttavia unicamente principi generali,

mentre i requisiti di dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale

e comunale (DTF 123 II 337 consid. 5b;

117.

Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; André Jomini in: Kommentar zum Bundesgesetz über die

Raumplanug, ad art. 19 n. 2, 10 e 19). L'esigenza

di un accesso sufficiente si riallaccia a conside-razioni di polizia del

traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso de-ve essere tale da non

compromettere la sicurezza della circola-zione stradale e la fluidità del

traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di

accedere liberamente al fondo. La sufficienza dell'accesso deve essere valutata

tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità

edificatorie del comparto interessato e delle circostanze concrete (DTF 127 I

103.

consid. 7d; 123 II 337 consid. 5b). Il requisito deve di massima essere

assicurato sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio del permesso (cfr.

DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2. con rinvii; I-2011 n.

19, consid. 4.1 e rimandi).

3.2

Secondo l'art. 48 cpv. 1 Lstr, che ricalca il previgente art. 47 in vigore

sino al 31 dicembre 2006 (BU 1983, 133 seg.), la formazione di accessi ai fondi

è autorizzata se è compatibile con la destinazione della strada e con la

sicurezza del traffico. Se la formazione è possibile su diverse strade,

l'accesso deve di regola essere fatto su quella gerarchicamente inferiore (cpv.

2). Due o più proprietari, conclude la norma (cpv. 3), possono essere obbligati

a formare un accesso comune nell'interesse della sicurezza e della fluidità del

traffico.

La norma in questione mira anzitutto a tutelare la sicurezza del traffico e

conferisce all'autorità decidente un ampio margine discrezionale ai fini della

valutazione. Nella misura in cui stabilisce che l'accesso deve di regola

essere fatto sulla strada gerarchicamente inferiore, la disposizione stabilisce

unicamente un criterio di giudizio. Non vieta in particolare la formazione di

accessi su strade che presentano una classificazione superiore, laddove la

scelta è sorretta da motivi oggettivi e pertinenti e dalla stessa non vi è da

attendersi un intralcio o un pericolo o un perturbamento intollerabile della

circolazione.

3.3

Chiamato a statuire sull'applicazione delle predette norme, il Tribunale

deve limitarsi a censurare le valutazioni che procedono da un esercizio

scorretto, segnatamente abusivo, del margine d'apprezzamento che esse riservano

all'autorità decidente. In particolare, ove il giudizio appaia plausibile, non

può sostituire il proprio a quello dell'autorità decidente (cfr. STA 52.2006.33

del 22 marzo 2006 consid. 7.1; 52.2009.261 dell'11 gennaio 2010 consid. 3.2,

confermata da STF 1C_112/2010 del 4 giugno 2010).

3.4

In concreto, come visto, con la licenza edilizia 19 agosto 2014 è stata

autorizzata la costruzione di un'autorimessa interrata (già destinata a 28 posti

auto e 14 per moto) con accesso (entrata) da via G__________ e uscita su via T__________,

mediante rampe a senso unico. La variante prevede invece di convogliare tutto

il traffico in entrata e in uscita dal garage interrato su via G__________,

attraverso un'unica rampa bidirezionale. Su questa strada - al pari del primo

progetto - confluirà inoltre parte del traffico derivante dai 7 posteggi

esterni (lato ovest), mentre su via T__________ si riverseranno ancora i movimenti

restanti, generati dagli stalli risistemati sull'area est (6P per ospiti).

Il municipio ha ritenuto che l'accesso così riorganizzato all'autorimessa, come

pure ai posteggi esterni, fosse sufficiente e non compromettesse la fluidità e

la sicurezza della circolazione stradale, né ponesse particolari problemi per l'incrocio

(manovre) dei veicoli (sulla proprietà privata) e il loro innesto sulla pubblica

via, in particolare su via G__________ (cfr. decisione 13 maggio 2015 e sua risposta

al Governo, ad 5). Fondandosi sempre sul parere dell'ing. __________, l'esecutivo

comunale ha inoltre considerato che l'accesso su questa strada, ancorché

gerarchicamente superiore, non fosse contrario all'art. 48 cpv. 2 Lstr, poiché

sorretto da giustificati motivi: tale strada, predisposta di marciapiede,

offrirebbe segnatamente migliori condizioni di mobilità e di sicurezza per i

veicoli e soprattutto per i pedoni rispetto a via T__________, e ciò sia prima

sia dopo l'adozione delle misure di moderazione del traffico nel comparto (cfr.

presa di posizione 24 aprile 2015 dell'ing. __________; cfr. anche perizia); tale

via, ha aggiunto, è inoltre a fondo cieco e con un incrocio (con via __________)

caratterizzato da una configurazione non adeguata a volumi di traffico più

importanti. Tali deduzioni sono state avallate dal Consiglio di Stato che, dopo

aver vagliato anche la conformità della configurazione della rampa dell'autorimessa,

ha in particolare stabilito che non vi fossero ragioni per scostarsi dalle valutazioni

dell'autorità comunale in punto all'art. 48 cpv. 2 Lstr e alla sufficienza dell'accesso.

Nulla permetterebbe del resto di temere, ha aggiunto, che il progetto possa

generare pericoli o intralci per la sicurezza stradale su via G__________,

avuto riguardo al carico di traffico che ne deriverebbe (+ 100 v/g, secondo la

perizia dell'ing. __________).

3.5

Il giudizio governativo resiste alle sommarie critiche dei ricorrenti, che

in questa sede lamentano in particolare una disattenzione dell'art. 48 cpv. 2

Lstr, giusta il quale l'accesso deve di regola avvenire su una strada

gerarchicamente inferiore. Contrariamente a quanto essi pretendono -

richiamandosi tra l'altro a giurisprudenza, invero inconferente, riferita all'applicazione

della clausola generale di polizia (DTF 100 Ia 146) - questa norma non pone un

imperativo dal quale è possibile scostarsi solo quale "extrema ratio",

ma, come detto, un mero criterio di giudizio; la norma non vieta in particolare

all'autorità decidente di autorizzare accessi su strade gerarchicamente

superiori laddove la scelta - come in concreto - procede da motivi oggettivi e

pertinenti. Ciò detto, non vi è ragione di dubitare della correttezza delle

considerazioni sviluppate dal municipio, fondate sul parere di un esperto (ing.

__________), ancorché di parte. Plausibili risultano anzitutto i vantaggi di

via G__________ dal profilo della sicurezza della mobilità lenta: nella misura

in cui questa strada è predisposta di un marciapiedi sopraelevato, non è

insostenibile affermare che sia più protetta e idonea a gestire un volume

aggiuntivo di traffico rispetto a via T__________ che, ancorché larga ca. 7 m,

come sostengono i ricorrenti, ne è sprovvista (cfr., a titolo indicativo, anche

www.maps.google.ch, con viste satellitari e street view, cfr. al riguardo STF

1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rimandi). Considerato che gli

utenti pedonali di via T__________ non s'identificano (solo) con i residenti

delle nuove palazzine sulla part. __________, privo di rilievo è il fatto che

questi ultimi potranno tutti utilizzare il marciapiede di via G__________,

come sostengono i vicini opponenti. In ogni caso, avuto riguardo all'importanza

di questa strada di raccolta, toccata da un traffico giornaliero medio di 1'250

v/g, coerente con la sua funzione (cfr. perizia ing. __________, pag. 2), non è

irragionevole ritenere che via G__________ sia meglio in grado di assorbire il

traffico indotto dal nuovo progetto, ovvero quello derivante dall'autorimessa,

oltre che dal posteggio esterno sul lato ovest (140 v/g, secondo la stima più

sfavorevole dello studio __________). Su via T__________, a fondo cieco, il

carico veicolare è infatti particolarmente ridotto (TGM: 250 v/g; cfr. perizia

ing. __________, cfr. anche studio __________, pag. 11) e un riversamento del

flusso dell'autorimessa su questo tronco, già gravato dai movimenti del

posteggio esterno sul lato est (41 v/g, secondo lo studio citato), determinerebbe

un massiccio aumento (Δ > 50%) del volume di transiti (assai consistente

anche solo considerando la metà dei movimenti: Δ > 30-35%). Diversamente,

per via G__________ l'incremento resta tutto sommato contenuto (ca. +10%) e

sopportabile. In tal senso, la soluzione prospettata dalla variante si rivela preferibile

rispetto a quella del primo progetto approvato, che aveva ad ogni modo già

previsto l'accesso (entrata) da via G__________, senza peraltro suscitare

obiezioni dei vicini. Non porta ad altra conclusione la circostanza che lungo

questa strada sia presente qualche stallo laterale delimitato, verosimilmente

anche a fini di moderazione del traffico. Al di là del fatto che apparentemente

anche il campo stradale di via T__________ è parzialmente interessato dal posteggio

di veicoli (cfr. maps.google.ch, viste citate), neppure questa circostanza

permette comunque seriamente di temere un pregiudizio per la fluidità e la

sicurezza del traffico. Né conduce ad altro esito la generica doglianza degli

insorgenti secondo cui via G__________ presenterebbe una visuale difficoltosa

più a sud, all'incrocio con via M__________, che collega in modo diretto: a

prescindere dal fatto che tale affermazione non è suffraga da alcun riscontro oggettivo

o anche solo resa verosimile, non è del resto dato di vedere come un eventuale

accesso dell'autorimessa su via T__________ potrebbe impedire che i veicoli imbocchino

comunque via M__________ da via G__________, attraversando via __________,

anziché dal secondo tronco di via T__________ (dopo l'incrocio via __________ /via

T__________).

A fronte di tutto ciò, con il Governo non si può pertanto che confermare la

valutazione del municipio in punto alla conformità dell'accesso con gli art. 19

cpv. 1 LPT e 48 Lstr, plausibile e immune da violazioni del diritto.

4.

Aspetti

ambientali

4.1

Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del

7.

ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquina-menti atmosferici, il rumore, le

vibrazioni e le radiazioni sono li-mitate da misure applicate alla fonte

(limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante

esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate

nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni

d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2).

Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli

effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, di-vengano dannosi o

molesti (cpv. 3). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa

l'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre

1986.

(OIF; RS 814.41), devono essere limitate secondo le disposizioni

dell'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista

tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico e (b) in

modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori

di pianificazione (VP).

La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb,

è autorizzata solo se le immissioni foniche da es-si prodotte non superano, da

sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi procede ad una

valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite

d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati,

determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a

calcoli o misurazioni (art. 38 OIF; STA 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid.

3.

).

Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli

allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare,

i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del

tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole

zone di utilizzazione. I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle

arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate

all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende moleste, fissa un valore

di pianificazione (Lr) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A)

per la notte.

4.2

Il rumore provocato dal traffico indotto sulle strade d'accesso a un nuovo

impianto è disciplinato dall'art. 9 OIF. In base a que-sta norma, l'esercizio

di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve né (a)

comportare il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) a causa della

maggiore sollecita-zione di un impianto per il traffico, né (b) provocare, a

causa del-la maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve

essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate. Nelle zone

residenziali con GdS II, il valore limite d'immissione (VLI) è di 60 dB(A) per

il giorno, rispettivamente di 50 dB(A) per la notte (cfr. l'allegato 3

dell'OIF).

4.3

In concreto, il progetto di variante risulta conforme anche alla

legislazione ambientale, così come concluso dai Servizi generali del

Dipartimento del territorio. Lo confermano lo studio e il complemento fonico

della __________ sui quali l'autorità dipartimentale ha fondato il proprio

avviso (n. 98555), che questo Tribunale ha integrato agli atti, da cui emerge in

particolare che il rumore derivante dalla riorganizzazione degli accessi e

posteggi (manovre relative ai posteggi, inclusi i movimenti sulla nuova rampa e

tenendo anche conto delle pompe di calore) rispetta ampiamente i valori di

pianificazione [55 dB(A) di giorno; 45 dB(A) di notte; cfr. allegato 6 all'OIF]

applicabili alla zona di situazione (con GdS II), presso tutti i punti d'immissione

vicini (cfr. citato studio e complemento). Analoga conclusione vale per il

rumore proveniente dall'area di svago, che potrà generare al massimo un

disturbo esiguo (inferiore ai valori di pianificazione, cfr. studio citato),

come pure per il carico fonico generato dal traffico indotto dal progetto sulle

strade esistenti, che resterà al di sotto dei valori limite d'immissione,

conformemente a quanto prescrive l'art. 9 lett. a OIF (cfr. studio citato). In

ossequio al principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb), come osservato

dall'autorità dipartimentale in sede di avviso (cfr. pag. 2), si giustifica

nondimeno (1) imporre la posa di un rivestimento fonoassorbente lungo le pareti

interne della rampa d'accesso e sotto la soletta sopra l'entrata del garage,

conformemente a quanto indicato dalla __________ nello studio fonico (pag. 9

seg.) e (2) limitare al periodo diurno (7.00-19.00) l'uso dell'area di svago,

sulla quale potranno essere posate solo attrezzature di gioco poco rumorose

(cfr. citato studio, pag. 11 e 12).

Con queste condizioni aggiuntive, nulla osta alla conferma della licenza

edilizia rilasciata dal municipio.

5.

5.1.

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto

essere parzialmente accolto. Di conseguenza, il giudizio del Governo è annullato,

mentre la licenza edilizia è confermata alle condizioni aggiuntive di cui si è

detto al precedente considerando (consid. 4.3).

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è suddivisa tra

i ricorrenti e la CO 2, tenendo anche conto del vizio procedurale sanato in

questa sede (consid. 2.3). La CO 2, che non può pretendere un'indennità per

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) siccome non si è avvalsa del patrocinio di un

legale, è inoltre tenuta a rifonde ai ricorrenti, assistiti da un avvocato, un

adeguato importo a questo titolo, per entrambe le istanze, proporzionale al

grado di successo dell'impugnativa.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1

la decisione 13 ottobre 2015 (n. 4407) del Consiglio di Stato è

annullata;

1.2

la licenza edilizia 12 maggio

2015.

è confermata alle condizioni supplementari di cui al consid. 4.3, così

come indicato al consid. 5.1.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa tra i ricorrenti (fr. 1'000.-),

in solido, e la CO 2 (fr. 1'000.-). Agli insorgenti va di conseguenza

restituita la somma di fr. 1'000.- versata in eccesso a titolo di anticipo

delle presumibili spese processuali.

La CO 2 verserà inoltre agli insorgenti complessivi fr. 1'000.- a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera