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Decisione

52.2015.517

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 giugno 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I luoghi accessibili al

pubblico sono definiti all'art. 1 cpv. 2 LPFP e comprendono gli edifici dell'amministrazione

pubblica (lett. a), gli ospedali e le altre strutture sanitarie

(lett. b), gli asili, le case per anziani e gli stabilimenti simili

(lett. c), gli stabilimenti per l'esecuzione delle pene e delle misure

(lett. d), gli istituti di formazione (lett. e); i locali di musei,

teatri e cinema (lett. f), i centri sportivi (lett. g), le

imprese del settore alberghiero e della ristorazione (lett. h), gli

edifici e i veicoli dei trasporti pubblici (lett. i), i negozi e i

centri commerciali (lett. j). L'art. 2 del regolamento aggiunge a quest'elenco

(non esauriente, cfr. Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e

della sanità del Consiglio nazionale del 1° giugno 2007, FF 2007, pag. 5650) i

luoghi di svago e culturali (cpv. 2 lett. a), gli spazi adibiti a fiere

e mostre (lett. b), tutte le strutture dove si svolgono attività per e

con i minorenni (lett. c) e gli spazi pubblici accessori dei suddetti

luoghi, quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici (cpv. 3).

Sono invece considerati luoghi

di lavoro per più persone i luoghi nei quali più lavoratori esercitano

permanentemente o temporaneamente la loro attività (art. 2 cpv. 2 OPFP). Secondo

l'opusco-lo informativo edito dall'UFSP intitolato "Legge e ordinanza concernente

la protezione contro il fumo passivo: informazioni supplementari per gli

ambienti interessati", è considerato luogo di lavoro ogni locale, all'interno

o all'esterno dell'impresa, in cui un lavoratore deve soggiornare per svolgere

le mansioni affidategli, mentre per luoghi di lavoro per più persone s'intendono

gli uffici utilizzati contemporaneamente o no, in permanenza o temporaneamente

da diverse persone (almeno due), ivi compresi i locali a uso comune come

i corridoi, la caffetteria, le sale conferenze e riunioni ecc. (cfr. punto

n. 2, pag. 2, maggiormente esplicito nella versione tedesca del documento).

2.2. Il divieto di fumare nei luoghi

accessibili al pubblico o dove lavorano più persone non è di principio

assoluto. A determinate condizioni è infatti consentito di creare delle sale

fumatori. L'art. 2 cpv. 2 LPFP prevede infatti che il gerente o il responsabile

dell'ordine interno possa permettere di fumare in sale apposite e in cui non

sono impiegati lavoratori, purché tali locali siano separati, designati come

spazi per fumatori e dotati di sufficiente ventilazione. A sua volta, l'art.

4 OPFP precisa i requisiti che devono adempiere le sale fumatori. Il cpv. 1 dispone

anzitutto che esse:

- siano separate ermeticamente dagli

altri spazi mediante elementi fissi, non servano quale passaggio verso altri

spazi e dispongano di una porta a chiusura automatica (lett. a);

- siano dotate di sufficiente

ventilazione (lett. b).

Inoltre, devono essere designate

chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso (cpv.

2) e nelle stesse non possono essere offerte prestazioni non ottenibili nel

resto dell'e-sercizio (cpv. 3).

Per quanto riguarda l'esigenza - non

meglio definita nella LPFP, né nella relativa ordinanza - di sufficiente ventilazione,

l'art. 3 cpv. 2 del regolamento dichiara applicabile, per analogia, l'art. 50

lett. b del regolamento della Lear del 16 marzo 2011 (RLear; RL 11.3.2.1.1).

Tale norma dispone che gli spazi chiusi adibiti ai fumatori devono essere

dotati di impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN

SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822

commisurati alla loro volumetria. Secondo l'art. 3 cpv. 3 del regolamento,

la conformità dell'impianto a quanto stabilito dall'art. 50 lett. b RLear deve

risultare da una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione

che va presentata all'Ufficio di sanità prima della messa in funzione di locali

o spazi adibiti ai fumatori. Il disposto prevede infine (cpv. 4) che i locali o

spazi destinati ai fumatori non possono essere adibiti a luoghi di lavoro.

2.3. Lo stabile di proprietà della

ricorrente dove hanno sede i suoi uffici non è un luogo accessibile al

pubblico. È tuttavia un luogo dove lavorano più persone, tant'è che l'insorgente

ha sentito l'esigenza di creare un locale buvette ed un locale fumatori. Contrariamente

a quanto preteso, nel caso concreto trovano dunque applicazione la LPFP, la

relativa ordinanza (OPFP) ed il citato regolamento cantonale. Irrilevante è da

questo profilo la circostanza che nel locale fumatori in questione nessuno

lavorerà mai, dato che è il diritto stesso che impone che questi spazi

messi a disposizione degli impiegati fumatori non siano adibiti a luogo di

lavoro (cfr. art. 2 cpv. 2 LPFP; art. 3 cpv. 4 regolamento). Ferme queste

premesse, negli spazi dove lavorano i dipendenti dell'insorgente, tra i quali

rientrano anche i locali ad uso comune, come la buvette nel frattempo approvata,

è vietato fumare. Neppure l'insorgente pretende invero il contrario. Ciò non

osta a creare uno spazio dedicati ai fumatori, come quello oggetto del

controverso diniego. Per essere autorizzato, deve tuttavia soddisfare gli specifici

requisiti posti dalla legge, dall'ordinanza e dal regolamento, descritti al

considerando precedente. In particolare, deve essere separato ermeticamente

dagli altri spazi (lavorativi) mediante elementi fissi, non deve servire quale

passaggio verso altri spazi e deve disporre di una porta a chiusura automatica nonché

essere dotato di una sufficiente ventilazione (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a e b

OPFP; art. 3 cpv. 2 regolamento). Riguardo a quest'ultima, l'art. 3 cpv. 2 del regolamento,

dichiarando applicabile per analogia l'art. 50 lett. b RLear, impone in

sostanza di installare un impianto di ventilazione meccanica conforme alle

Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisto di filtri di classe HEPA

certificati EN 1822 e commisurati alla volumetria del locale fumatori. Orbene,

esigendo la stessa tipologia d'impianto richiesta per le sale fumatori degli

esercizi pubblici, la condizione posta dal regolamento non appare invero eccessiva,

ovvero sproporzionata. Su questo aspetto, infatti, nemmeno la LPFP pone

requisiti meno severi per le sale fumatori delle imprese che non operano nel

settore alberghiero e della ristorazione (cfr. art. 4 cpv. 1 e 4 OPFP). D'altronde,

in quanto finalizzata (anche) alla protezione della salute dei fumatori attivi

e dei fumatori passivi volontari, tale esigenza, comunque coperta dalla riserva

dell'art. 4 LPFP, che concede espressamente ai Cantoni la facoltà di adottare, a

tutela della salute, prescrizioni più severe rispetto a quelle contenute

nella LPFP (cfr. pure DTF 139 I 242 consid. 2.1 e 3), rientra a ben vedere pure

negli scopi di quest'ultima. Il Tribunale federale ha in effetti chiarito che,

oltre che a proteggere la salute contro le conseguenze nefaste del tabagismo passivo,

la normativa federale mira invero anche a ridurre il consumo di tabacco e a

promuovere la salute in generale (DTF 139 I 242 consid. 3.4.4). Cadono pertanto

nel vuoto sia la tesi secondo cui la norma cantonale condurrebbe ad un risultato

insensato/inaccettabile, in quanto volta a proteggere il fumatore attivo dal

fumo passivo, sia la censura di violazione del principio della forza derogatoria

del diritto federale.

2.4. Nel caso di specie, l'impianto

di ventilazione proposto per la sala fumatori non è rispettoso delle esigenze

poste dal regolamento (cfr. opposizione parziale del Dipartimento, pag. 2). Neppure

la ricorrente pretende il contrario. Il diniego municipale della licenza e la decisione

con cui il Consiglio di Stato lo ha confermato sono pertanto immuni da

violazioni del diritto.

3. La ricorrente ritiene che l'installazione

di un impianto di ventilazione come quello esatto dal regolamento comporti

delle spese spropositate che violerebbero la garanzia costituzionale

della libertà economica. A torto.

La libertà economica,

garantita dall'art. 27 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), protegge ogni attività economica

privata esercitata a titolo professionale, volta al conseguimento di un guadagno

o di un reddito (DTF 141 I 124 consid. 4.1; 140 I 218 consid. 6.3; RtiD I-2014

N. 52 consid. 4.2 e relativi rinvii).

Come per tutte le libertà fondamentali, eventuali restrizioni soggiacciono alle

condizioni previste dall'art. 36 Cost.. Esse devono

quindi avere una base legale, essere giustificate da un interesse

pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui, essere

proporzionate allo scopo e non ledere i diritti fondamentali nella loro

essenza.

Le disposizioni per la

protezione contro il fumo passivo in strutture dell'economia privata rientrano

nel campo di applicazione della libertà economica (Rapporto della Commissione

della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 1° giugno

2007, FF 2007, pag. 5655) e devono pertanto rispettare le condizioni poste dall'art.

36 Cost. per le restrizioni alle libertà fondamentali.

In concreto, diversamente

da quanto preteso nel gravame, non è ravvisabile alcuna violazione della

garanzia costituzionale. Infatti, l'obbligo di installare un adeguato impianto

di ventilazione ha una valida base legale, costituita dal regolamento cantonale

fondato sulla legge federale, è sorretto da un valido interesse pubblico e

tende anche alla protezione dei diritti fondamentali altrui, dato che il fumo (passivo)

nuoce gravemente alla salute. Non è inoltre dimostrato che le spese - peraltro neppure

stimate nel ricorso - che implica l'installazione di un tale impianto di ventilazione

siano sproporzionate rispetto allo scopo che un tale intervento mira a

raggiungere. Neppure si può dire che un tale obbligo tocchi la libertà

economica della ricorrente nella sua essenza.

4. 4.1. Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.

4.2. La tassa di giustizia

è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'800.-, già anticipata, è posta a carico della ricorrente.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

;

;

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera