Lexipedia

Decisione

52.2015.519

Licenza edilizia. Indice di sfruttamento. Superficie utile lorda. Superficie dei muri

5 agosto 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti minimi di abitabilità ai sensi delle NAPR, visti i contrasti con

gli art. 91 e 92 NAPR, per quanto concerne l'illuminazione naturale

(...) e l'altezza minima dei locali (...) - levando a un eventuale

ricorso l'effetto sospensivo. L'esecutivo comunale ha inoltre assortito il

permesso di alcune condizioni, tra cui quella di rendere inabitabile la

superficie (17.29 mq) del piano mansardato eccedente l'indice di sfruttamento

massimo ammesso (disp. n. 5 lett. a).

B. Dopo avere preliminarmente

rifiutato la concessione dell'effetto sospensivo (cfr. decisione presidenziale

del 6 agosto 2015), con giudizio 7 ottobre 2015, il Consiglio di Stato ha

respinto l'impugnativa inoltrata da RI 1 e RI 2 contro la predetta risoluzione,

limitatamente al divieto d'uso (disp. n. 3) e alla condizione di ridurre la

superficie di 17.29 mq (disp. n. 5 lett. a) di cui si è detto.

Il Governo ha anzitutto precisato che il divieto d'uso imposto dal municipio andrebbe

inteso come un provvedimento ex art. 43 LE in quanto volto ad ottenere l'eliminazione

della superficie di mq 17.29 che eccedono dall'indice di sfruttamento ammesso.

Ritenuta superata la censura relativa alla mancanza di dati inerenti il calcolo

della superficie utile lorda (SUL) - che il municipio aveva prodotto con la

duplica - il Governo ha poi avallato tale provvedimento, ritenuto che l'indice

di sfruttamento previsto dal progetto (0.616) eccederebbe quello massimo (0.6)

ammesso dall'art. 46 NAPR. Nel calcolo della SUL, ha precisato, devono infatti

essere computati i muri perimetrali, nella misura in cui non sono fisicamente

separati da muri, ma da semplici tavolati. Il provvedimento, ha aggiunto, dettato

dall'interesse pubblico al rispetto della legge e all'eliminazione di una

situazione di abuso, sarebbe pure conforme al principio di proporzionalità.

Infine, nulla potrebbero dedurre le ricorrenti dalla conoscenza da anni del

municipio - peraltro non dimostrata - dell'uso del solaio quale appartamento,

né dalla tutela delle situazioni acquisite sancita dagli art. 66 della legge

sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 7.1.1.1) e 86 del

regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst;

RL 7.1.1.1.1).

C. Contro il predetto giudizio

governativo RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo, in via principale, che sia annullato assieme al

divieto d'uso e alla condizione relativa alla SUL di 17.29 mq imposti dal

municipio con decisione 29 maggio 2015. In via subordinata, chiedono che gli

atti siano rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione.

Le insorgenti lamentano anzitutto una violazione del loro diritto di essere

sentite, avendo il Governo statuito senza offrire loro la facoltà di prendere

posizione sul calcolo della SUL prodotto dal municipio soltanto con la duplica

e senza spendere una parola sul calcolo (planimetria) esibito dalle ricorrenti.

Il progetto, ribadiscono, non determinerebbe alcun sorpasso dell'indice di

sfruttamento: nel conteggio della SUL, argomentano, non devono infatti essere

conteggiati tutti i muri perimetrali dei vani non abitabili nel sottotetto. A

maggior ragione vale questa conclusione, aggiungono, se si considera che dal

calcolo della SUL del municipio dovrebbero essere dedotte anche determinate

superfici dello stabile (sub. B) realizzato di recente. Un lieve sorpasso dell'i.s.,

ancorché non dato, andrebbe in ogni caso tollerato.

Le ricorrenti ripropongono poi le censure sollevate senza successo contro il divieto

d'uso dell'attuale mansarda, che non porrebbe problemi di sicurezza e salubrità

e sarebbe abitata dagli anni '60 (così come noto al municipio almeno dal 1992).

Il divieto, concludono, sarebbe sproporzionato, oltre che lesivo della tutela

delle situazioni acquisite.

D. All'accoglimento del ricorso

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione

perviene il municipio con argomenti di cui si dirà, all'occorrenza, in

appresso.

E. Con la replica e la duplica

le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive tesi e conclusioni.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della

legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione

attiva delle ricorrenti, istante in licenza rispettivamente proprietaria, personalmente

e direttamente toccate dal provvedimento impugnato loro destinato (art. 21 cpv.

2 LE e art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non occorre assumere le prove sollecitate dalle ricorrenti;

ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio, mediante

rinvio degli atti all'istanza inferiore (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

2.2.1. Le

ricorrenti lamentano preliminarmente una duplice violazione del loro diritto di

essere sentite; da un lato, rimproverano al Consiglio di Stato di avere

statuito senza concedere loro la possibilità di determinarsi sul calcolo della

SUL effettuato dal municipio e versato agli atti soltanto con la duplica; dall'altro,

criticano il Governo per non essersi debitamente espresso riguardo al conteggio

della SUL da loro proposto in sede di replica, che esclude dal computo i muri

perimetrali di vani non abitabili.

2.2.

2.2.1. A livello costituzionale il diritto di essere sentito è sancito

dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), in forza del quale le parti hanno il diritto di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni

sottoposte al tribunale e di determinarsi su di esse, a prescindere dal fatto

che contengano elementi di fatto o di diritto nuovi e siano concretamente

atte ad influire sul giudizio. Ogni allegazione o prova prodotta va portata a

conoscenza delle parti, affinché esse possano decidere se usufruire o no della possibilità di prendere posizione in

proposito; questa decisione non spetta al giudice (DTF 139 I 189 consid. 3.2;

138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). Secondo la giurisprudenza,

questo diritto è dato anche quando un atto è notificato solo per

conoscenza, senza che sia nel contempo

assegnato un termine per replicare o prendere posizione, fintanto che non si possa presumere che la parte vi abbia

rinunciato (cfr. DTF 138 I 484 consid. 2.2; STF 2D_66/2014 del 2 luglio

2015 in RtiD I-2016 n. 19 consid. 5 e rinvii).

2.2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,

l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo nel merito (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una violazione del diritto di

essere sentito - anche di una certa gravità - può tuttavia essere sanata

nell'ambito di una procedura di ricorso, quando l'autorità di ricorso, come in

concreto, può esaminare liberamente le questioni di fatto e di diritto che si

pongono, quando l'interessato non subisca pregiudizio dalla concessione

successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria, o

quando il rinvio all'istanza precedente costituisca una formalità priva di

senso e porti ad inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante

interesse della parte toccata ad un giudizio celere (cfr. DTF 137 I 195 consid.

2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

2.2.3. Nel caso di specie, il municipio ha prodotto il calcolo della SUL, di

cui le ricorrenti invocavano la mancanza, soltanto il 29 settembre 2015, in

sede di duplica davanti al Consiglio di Stato (doc. 36). Questo allegato è

stato intimato alle ricorrenti il 2 ottobre successivo, con la precisazione che

lo scambio degli allegati era terminato. Con scritto 9 ottobre 2015, anticipato

via fax, le insorgenti hanno chiesto la trasmissione dei documenti prodotti

dalla controparte (doc. 36 e 37), riservandosi sin da subito di prendere

posizione successivamente. Senza attendere eventuali osservazioni delle

ricorrenti circa la duplica del municipio, e ancor prima di trasmettere copia

dei documenti ad essa allegati, il 7 ottobre 2015 il Governo ha formalmente

statuito sull'impugnativa, basandosi anche sul calcolo della SUL prodotto dall'esecutivo

comunale (doc. 36), che è stato notificato alle insorgenti solo con il giudizio

impugnato. In queste circostanze, è evidente che l'evasione da parte dell'autorità

di ricorso del gravame, senza attendere loro eventuali osservazioni sui nuovi

documenti prodotti dal municipio, lede in modo importante il diritto di essere

sentito delle ricorrenti sotto il profilo dell'art. 29 cpv. 2 Cost. Nelle circostanze

concrete, la violazione può tuttavia essere considerata sanata, ritenuto che le

insorgenti hanno potuto esprimersi compiutamente in questa sede e che il rinvio

agli atti su questo aspetto costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica

di economia processuale. Tanto più che l'accoglimento parziale del gravame su

questo punto rende senza oggetto le critiche formali sollevate.

2.3. Da respingere è invece la censura di carente motivazione del giudizio impugnato

(cfr. al riguardo: DTF 141 III 41 consid. 3.2.4; 138 I 232 consid. 5.1; e, pro

multis: STA 52.2014.377 del 2 marzo 2016 consid. 2.1), con particolare

riferimento al calcolo della SUL. Ancorché piuttosto sommaria, dalla pronuncia

è in effetti possibile desumere con sufficiente chiarezza i motivi che hanno

indotto il Governo a ritenere dato un sorpasso della superficie utile lorda. La

fondatezza o meno di tali argomenti è questione di merito. Le motivazioni sono

del resto state recepite dalle ricorrenti che hanno potuto proporre in questa

sede una circostanziata impugnativa. Ne discende che, da questo profilo, non vi

è stata una violazione del loro diritto di essere sentite.

3.Condizione che

impone una riduzione della SUL

3.1. In base all'art. 37 cpv. 1 LE, l'indice di sfruttamento (i.s.) è il

rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici e la superficie edificabile

dei fondi. Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE, quale superficie utile lorda si

considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli

edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione

orizzontale. Non vengono computate: tutte le superfici non utilizzate e non

utilizzabili per l'abitazione o il lavoro. Fra le superfici da escludere dal

computo, elencate a titolo esemplificativo dalla norma, sono annoverate le cantine,

i solai, gli essicatoi, le lavanderie, ecc. delle abitazioni.

Dalla combinazione delle due norme succitate discende che vanno conteggiate

come SUL soltanto le superfici di locali e di spazi chiusi verso l'esterno

(riservate le vie d'accesso, cfr. STA 52.2013.414 del 6 febbraio 2015 consid.

7.2 e 7.4 e rimandi), che sono utilizzate o si prestano ad essere utilizzate

per l'abitazione ed il lavoro. Decisiva ai

fini del computo della superficie di un locale non è l'indicazione fornita dai piani circa la sua

destinazione, ma l'oggettiva possibilità di utilizzare la superficie di

un determinato vano a fini abitativi o lavorativi (cfr. STA 52.2009.314 del 3

febbraio 2010 consid. 4, confermata da STF 1C.158/2010 del 3 agosto 2010 in RtiD I-2011 n. 18; STA 52.2009.137 del 7 settembre 2009 consid. 2.1; 52.2006.20 dell'1. marzo 2006 consid.

5.2.2; RDAT I-1994 n. 30 consid. 2.2; Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 38 LE, n. 1126).

La superficie degli spazi non conteggiati nella SUL deve inoltre

situarsi in un rapporto ragionevole con i bisogni oggettivi dell'utilizzazione

principale dell'edificio. Locali non computabili sovradimensionati sono

computati per la parte eccedente (STA 52.2013.414 citata, consid. 7.3; 52.2013.305

del 6 novembre 2013 consid. 2.1. e rimandi; Scolari,

op. cit., ad art. 38 LE, n. 1129).

3.2. Nel caso concreto, controversa è la condizione - confermata dal Governo -

con cui il municipio, ritenendo che il progetto determinasse un sorpasso di

17.29 mq della SUL massima ammessa, ha imposto di rendere inabitabile una

superficie corrispondente, e meglio così come indicata sulla pianta del piano

mansardato (incarto municipio, doc. 18). Il municipio ha sostanziato tale

sorpasso solo in sede di duplica dinnanzi al Governo (cfr. supra),

esibendo un calcolo (doc. 36) da cui risulta che la SUL della mansarda

ammonterebbe complessivamente a 116.39 mq. Tenendo conto di questa superficie

nella SUL complessiva (422.33 mq) dell'edificio (sub. A) - come pure di quella

sfruttata dal vicino stabile (sub. B; 213.56 mq) - e considerata la superficie

edificabile del fondo (1'031 mq), l'i.s. che ne risulta (0.61) determinerebbe

dunque un sorpasso di quello massimo consentito (0.6), ovvero un eccesso di SUL

pari a 17.29 mq (635.89 mq - 618.60 mq).

Questo conteggio si scosta da quello che le ricorrenti hanno esibito al Governo

con la replica, in particolare circa il computo o meno dei muri perimetrali. Il

municipio ha ritenuto segnatamente che i vani non abitabili nel sottotetto non

dovessero essere conteggiati, ma che dovessero essere computate le superfici

dei muri perimetrali che li circoscrivono. La formazione di stretti vani

inutilizzabili, delimitati da semplici tavolati, ha argomentato, comporterebbe

altrimenti un indebito vantaggio, dato dal diverso spessore del muro (cfr. citata

duplica; cfr. anche risposta del municipio in questa sede, pag. 3).

Essenzialmente ad analoga conclusione è approdato il Governo, seppur con

stringata motivazione. A torto.

Dal conteggio del municipio non risulta anzitutto che i vani che esso ha escluso

dal computo della SUL - siccome non abitabili - siano tutti stretti spazi

delimitati da tavolati. Ciò vale in particolare per il deposito coperto dal

tetto più basso e il solaio separato (ca. 4 m x 3 m) presenti sul lato nord.

Nella misura in cui nessuno pretende che questi spazi debbano essere

conteggiati nella SUL, non è dato di vedere per quale motivo dovrebbero esserlo

i muri perimetrali esterni che li delimitano (cfr. anche planimetria annessa quale

doc. 6 al ricorso, superfici in rosa).

Sul versante opposto, il municipio ha escluso dal computo le intercapedini lunghe

e strette (tra 0.60 e 0.70 m), situate all'estremità della mansarda (angolo

sud-est e sud-ovest), ma ha computato i muri perimetrali che le delimitano

verso l'esterno. Ora, secondo il progetto tali vani sono separati dai vicini

locali abitabili che si aprono sull'abbaino centrale: in particolare, i piani

prevedono di mantenere il muro largo una decina di centimetri che separa la

cucina (sud-est), rispettivamente di realizzare una nuova parete in cartongesso

verso la camera (sud-ovest; cfr. pianta piano mansardato). Tali separazioni

fisiche, più che a evitare il computo della SUL delle intercapedini (comunque

escluso a causa della loro altezza ridotta, cfr. STA 52.2013.321-322 del 26 agosto

2014 consid. 2.1.2; 52.2002.411 del 26 maggio 2003 consid. 3.1) mirano

verosimilmente a conformare l'altezza dei locali abitabili (cucina e camera)

all'art. 92 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), che impone

un'altezza minima della parete più bassa di almeno 1.30 m. Sta di fatto che, in

concreto, questi stessi locali abitabili non saranno definiti dai muri perimetrali

esterni, ma dalle suddette pareti (le quali rendono nel contempo inaccessibili

le intercapedini). In tali circostanze, contrariamente a quanto concluso dalle

precedenti istanze, non vi è pertanto ragione di conteggiare nella SUL i muri

perimetrali esterni (cfr. in tal senso: STA 52.2013.305 citata, consid. 2.2).

Dall'art. 38 cpv. 1 LE discende infatti l'obbligo di conteggiare i locali

utilizzati o utilizzabili per l'abitazione o il lavoro (sopra o sottoterra), incluse

le superfici dei muri e delle pareti, ovvero di quelli che concretamente li

circoscrivono. Non di tutti i muri e le pareti di un edificio. Da questo

profilo, la funzione portante o isolante del muro esterno invocata dal

municipio è dunque irrilevante. Una diversa conclusione si giustificherebbe

unicamente nel caso - qui non dato - in cui tra i locali abitabili e gli spazi

non computabili nella SUL (perché alti meno di 1.50 m, cfr. supra, citata

giurisprudenza) non vi fosse alcuna separazione fisica e, di fatto, lo stesso

muro perimetrale finirebbe per chiudere entrambe le superfici (computabili e

non).

Nelle circostanze concrete, il beneficio che possono trarre le ricorrenti dal

mancato computo del muro esterno (più spesso) che delimita le intercapedini a

livello del piano mansardato è comunque temperato dall'impossibilità di

utilizzare tali vani, che, come visto, restano di fatto inaccessibili. L'indice

di sfruttamento non vieta d'altra parte la formazione di simili spazi, che

possono rispondere anche ad esigenze di natura tecnica, funzionale o estetica

(cfr. STA 52.2013.305 citata, consid. 2.2).

3.3. Ferme queste premesse, l'esclusione dal conteggio della superficie dei

muri perimetrali (ca. 18 mq, cfr. doc. 6 prodotto dalle insorgenti) permette di

ritenere rispettata la SUL massima ammessa. A maggior ragione, se si deduce

anche la superficie dei muri perimetrali dell'altro edificio presente sul fondo

(sub. B), che il municipio ha conteggiato anche per vani altrimenti non

computati nella SUL (cfr. citato doc. 36 e superfici in rosa di cui ai doc. 8,

9 e 10 allegati al ricorso). Ne segue che la condizione imposta dal municipio

di rendere inabitabili 17.29 mq non può essere confermata, siccome lesiva del

diritto.

Nondimeno, al fine di meglio assicurare la separazione fisica delle

intercapedini dai vani abitabili - che, come detto (consid. 3.2), permette di

escludere dal computo nella SUL i muri perimetrali - si giustifica riformare la

controversa condizione della licenza edilizia,

nel senso che anche la nuova parete prevista tra la camera e l'intercapedine a

sud-ovest dovrà essere eseguita con un muro spesso almeno 0.10 m, così come il

muro che separa la cucina dal vano a sud-est (cfr. pianta piano mansardato).

4.Divieto d'uso

4.1. Un divieto d'uso può essere concepito come misura di natura cautelare, fondato

sull'ordinamento edilizio e simile all'ordine di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 42 LE, che mira essenzialmente

a tutelare l'interesse pubblico o quello dei vicini dagli inconvenienti

derivanti dall'uso di opere edilizie realizzate o trasformate senza la necessaria licenza fintanto che non venga

accertato, nell'ambito di un

procedimento di rilascio del permesso in sanatoria, se gli interventi attuati

siano conformi al diritto materialmente applicabile (cfr. RDAT II-2000 n. 40

con rinvii; RDAT II-1992 n. 28; STA 52.2011.331 del 2 dicembre 2011

consid. 4.2; 52.2004.233 del 10 settembre 2004 consid. 2.1).

Al fine di impedire che un'opera edilizia venga utilizzata in modo abusivo dal

profilo non soltanto formale (mancanza del permesso), ma anche sostanziale, segnatamente

poiché destinata ad un uso contrario alla funzione assegnata alla zona di

utilizzazione, l'autorità deve per principio emanare un divieto, ovvero un provvedimento

d'imperio, che ingiunga al proprietario di astenersi dall'utilizzarla in quel

modo. A differenza dell'ordine di sospendere un'utilizzazione formalmente

abusiva, un divieto d'uso, di natura analoga ad un ordine di rettifica o di demolizione,

si fonda sull'art. 43 LE e presuppone una preventiva verifica (da esperire di

regola nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria)

della conformità dell'utilizzazione instaurata senza permesso con il diritto

materiale concretamente applicabile, a meno che il contrasto con quest'ultimo

risulti evidente ed incontestabile (cfr. STA 52.2009.317 del 24 gennaio 2011

consid. 2.2.; 52.2008.441 del 16 gennaio 2009 consid. 2, confermata da STF 1C.90/2009 del 15 giugno 2009; 52.2008.409 del 6 marzo 2009 in RtiD II-2009 n. 23 consid. 2).

4.2. Un divieto dell'uso abitativo di uno stabile per motivi riconducibili alla

tutela della pubblica salute e dell'igiene può essere concepito come misura di

polizia. Gli art. 107 cpv. 2 lett. b della legge organica comunale del 10 marzo

1987 (LOC; RL 2.1.1.2) e 24 del regolamento di applicazione della legge

organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 2.1.1.3) attribuiscono al municipio

la competenza di adottare simili provvedimenti. Anche il regolamento sull'igiene

del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 (RISA, RL 6.2.2.1) - al di là

delle verifiche ai fini del rilascio dei permessi di abitabilità per le

costruzioni nuove o riattate (cfr. art. 12 seg. RISA) - permette al municipio

di dichiarare inabitabili anche le case e le parti di case esistenti che

presentassero gravi difetti dal punto di vista dell'aerazione e dell'illuminazione

naturale (cfr. art. 15 RISA e titolo del capitolo IV, fabbricati esistenti;

cfr., inoltre, Scolari, op. cit.,

ad art. 35 LE, n. 1102).

4.3. Il municipio ha imposto un divieto d'uso per la situazione attuale del

piano mansardato, invocando la disattenzione dei requisiti minimi di

abitabilità ai sensi dell'art. 91 e 92 NAPR per quanto concerne l'illuminazione

naturale e l'altezza minima dei locali.

Il Governo, travisando il contenuto del provvedimento e confondendolo con la

controversa condizione di cui si è detto al precedente consid. 3, ha ritenuto

che il divieto d'uso fosse riconducibile ad un ordine di ripristino ai sensi

dell'art. 43 LE, giustificato dal sorpasso della superficie utile lorda di

17.29 mq, accertata dal municipio in sede di rilascio del permesso. Così

facendo la precedente istanza non si è affatto confrontata con i motivi alla

base del divieto d'uso, segnatamente la questione a sapere se l'attuale

mansarda garantisca i requisiti minimi di illuminazione e altezza e dunque di

abitabilità, rispettivamente in che misura il provvedimento fosse conforme al

diritto. Al di là della qualifica giuridica del provvedimento, considerato che

questo Tribunale non dispone comunque di tutti gli elementi per statuire sulle

insufficienze riscontrate dal municipio, che richiedono quanto meno una visita

dei luoghi, su questo punto si giustifica retrocedere gli atti al Governo

affinché, assunti gli elementi occorrenti, si pronunci nuovamente. La

precedente istanza dovrà peraltro verificare se, a seguito dell'apparente

inizio dei lavori di rifacimento del tetto e cessazione dell'uso abitativo del

mansardato (cfr. istanza 28 settembre 2015 al Governo e replica, pag. 3 seg.),

il divieto abbia ancora una portata pratica.

5. 5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto.

La decisione del Governo è annullata, al pari della condizione impugnata (n. 5

lett. a) della licenza edilizia rilasciata dal municipio alle ricorrenti, che

viene riformata così come indicato al consid. 3.3. Per quanto concerne il

divieto d'uso (disp. n. 3), gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché

si pronunci nuovamente su questo punto (consid. 4).

5.2. Dato l'esito, e considerata la violazione del diritto di essere sentito in

cui è incorso l'Esecutivo cantonale (consid. 2.2.3), si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 e

6 LPAmm). Lo Stato ed il comune rifonderanno alle ricorrenti, assistite

da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm) per questa sede.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1.

la decisione 7 ottobre 2015 (n. 4302) del

Consiglio di Stato è annullata;

1.2.

la condizione (disp. n. 5 lett. a)

della licenza edilizia 29 maggio 2015 riferita alla superficie utile lorda di

17.29 mq è annullata e riformata nel senso che la nuova parete prevista tra la

camera e l'intercapedine a sud-ovest, nel piano mansardato, dovrà essere

eseguita con un muro spesso almeno 0.10 m, così come il muro che separa la

cucina dall'intercapedine a sud-est, il tutto conformemente a quanto indicato

al consid. 3.3;

1.3.

gli atti sono rinviati al

Consiglio di Stato, affinché si pronunci nuovamente sul divieto d'uso

(decisione municipale 29 maggio 2015, disp. n. 3), così come illustrato al consid.

4.

Considerandi

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia. Alle ricorrenti va restituito l'importo di fr.

1'800.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Lo Stato

ed il comune verseranno a RI 1 ed RI 2, in ragione di ½ ciascuno, complessivi

fr. 1'800.- a titolo di ripetibili per questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera