52.2015.530
Concessione dell'attinenza comunale per stranieri
2 novembre 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2015.530
Lugano
2 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Marco Lucchini, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso 16 novembre 2015 del
RI
1
rappresentato
dal suo RA 1,
contro
la
risoluzione 21 ottobre 2015 (n. 4515) del Consiglio di Stato, che accoglie
l'impugnativa inoltrata da CO 1 avverso la decisione 30 marzo 2015 del consiglio
comunale di __________ in materia di rifiuto della concessione dell'attinenza
comunale;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. L'11 maggio 2012 la cittadina
serba CO 1 (1982) - entrata in Svizzera nel luglio 1990, titolare di un
permesso di domicilio e residente dal 2008 a __________ - ha depositato presso
la cancelleria comunale di __________ una domanda, secondo la procedura
ordinaria, volta ad ottenere la cittadinanza
svizzera, quella cantonale e l'attinenza comunale per stranieri, per sé
e in favore della figlia __________ (2009), allegando la documentazione
richiesta. L'istanza è stata successivamente estesa anche per l'altra figlia, __________,
nata nel 2013.
Esperite le formalità del caso volte a determinare il grado d'integrazione e di idoneità delle istanti,
il 20 marzo 2014 il municipio di RA 1 ha licenziato il messaggio n. 45 contenente
la proposta di concedere loro l'attinenza.
Con rapporto 20 maggio
2014, la commissione delle petizioni ha invitato il consiglio comunale a
respingere il messaggio municipale. Ha tenuto conto del fatto che __________, compagno
(ora marito) di CO 1 e padre di __________ e __________, aveva a carico diverse
condanne penali (segnatamente una pena detentiva di 19 mesi, sospesa con un periodo di prova, siccome riconosciuto
colpevole di truffa ripetuta ai danni di due case da giuoco del Cantone) e che l'interessata
era stata sua collega durante il periodo delle malversazioni. Inoltre, al
momento dell'inoltro della procedura di naturalizzazione, essa lavorava come
dipendente nel ristorante gestito dal compagno.
Nella seduta 26 maggio 2014, il consiglio comunale ha respinto
la proposta municipale.
b. Il 21 gennaio 2015, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso
di CO 1 contro la predetta risoluzione, annullandola e rinviando gli atti
all'autorità inferiore per nuova decisione.
Dopo avere rilevato che la ricorrente adempie tutti i presupposti
previsti dalla legge per l'ottenimento della cittadinanza svizzera, il Governo
ha considerato come l'attinenza comunale non potesse esserle negata a causa dei
precedenti penali del compagno, la procedura di naturalizzazione essendo
individuale e non di gruppo.
c. Preso atto della predetta risoluzione governativa, il municipio
ha quindi trasmesso al consiglio comunale il
messaggio n. 64, allestito il 17 febbraio 2015, postulando la concessione
dell'attinenza comunale a CO 1 e alle figlie __________ e __________.
La proposta è stata quindi demandata alla commissione delle petizioni
per il relativo esame, la quale, il 23 marzo 2015, ha invitato nuovamente il legislativo
a respingere il messaggio municipale. Riferendosi a quanto aveva già indicato
il 20 maggio 2014, la commissione in parola è rimasta dell'avviso che "i
dubbi, già espressi nel rapporto al Messaggio municipale n. 45 riguardo alla concessione
dell'attinenza comunale alla signora CO 1, non sono stati fugati. E questo
malgrado il dettagliato esposto del Consiglio di Stato".
Riunitosi in seduta straordinaria
alla presenza di 22 membri su 25, il 30 marzo 2015 il consiglio comunale di
__________ ha respinto nuovamente,
dopo discussione, la domanda di concessione dell'attinenza comunale alle interessate, la relativa votazione avendo
dato il seguente risultato:
CO 1: favorevoli 8, contrari 2,
astenuti 12
__________: favorevoli 10,
contrari 1, astenuti 11
__________: favorevoli 10,
contrari 1, astenuti 11
Il 31 marzo 2015, giorno della
pubblicazione all'albo della risoluzione comunale, il municipio ha informato CO 1 della decisione del legislativo. Le ha comunicato che la
domanda è stata respinta a causa del mancato raggiungimento del quorum sancito
all'art. 61 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL
2.1.1.2), che impone almeno un terzo di voti favorevoli (nel presente caso pari
a 9) dei 25 membri del consiglio. Di riflesso, neppure alle figlie __________
e __________ poteva essere concessa l'attinenza comunale, nonostante avessero
raccolto il numero di voti necessario. Queste ultime non potevano ottenere la naturalizzazione
nemmeno a titolo individuale, in quanto non soddisfano i requisiti temporali
minimi di permanenza in Svizzera previsti all'art. 15 della legge
federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza, del 29 settembre 1952 (Legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0).
d. Il 21 aprile 2015, CO 1 si è sposata con __________.
B. Con giudizio 21 ottobre 2015, il
Consiglio di Stato ha accolto il gravame di CO 1 ed annullato la decisione 30
marzo 2015 del legislativo di __________, rinviando gli atti all'autorità inferiore
affinché conceda l'attinenza comunale alle interessate.
Ha considerato la decisione impugnata lesiva del diritto di
essere sentito della ricorrente in quanto si limita a fornire delle motivazioni
di tipo tecnico, e meglio il mancato raggiungimento del quorum imposto dalla
LOC, senza spiegare le ragioni per le quali la domanda di naturalizzazione è
stata respinta.
L'avversata risoluzione
del legislativo comunale, provocata dall'astensione
della maggioranza dei consiglieri votanti e dai dubbi espressi dalla
Commissione delle petizioni, si basa in realtà sui motivi (legati ai precedenti
penali del marito della ricorrente) già dichiarati infondati ed arbitrari nella
precedente risoluzione governativa del 21 gennaio 2015. Secondo l'Esecutivo
cantonale, ammettere una semplice motivazione tecnica, significherebbe aprire
la porta ad ogni sorta di abuso, violando il principio della forza derogatoria
del diritto federale e relegando la concessione dell'attinenza comunale a un mero
atto politico, ciò che è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza del
Tribunale federale. Ha quindi ritenuto la decisione impugnata arbitraria.
C. Contro il predetto giudicato
governativo, il comune di RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento.
Contesta che la decisione del consiglio comunale sia carente
di motivazione in quanto la stessa precisa che il diniego è dovuto al mancato
raggiungimento del quorum, ritenuto pure che nessuna legge impone di motivare
un voto di astensione.
Sostiene inoltre che la concessione dell'attinenza comunale
agli stranieri è un mero atto amministrativo con implicazioni di natura
politica; in caso contrario, il legislatore cantonale non avrebbe esitato ad
attribuire tale competenza al municipio (dove i votanti non possono astenersi) o
all'amministrazione comunale e non al consiglio comunale che è un organo
politico.
D. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppongono sia il Consiglio di Stato che CO 1, quest'ultima con argomenti di
cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei considerandi di diritto.
Dal canto suo, il
Presidente del consiglio comunale chiede di confermare il gravame.
E. In
sede di replica la ricorrente ha ribadito i propri argomenti, mentre le
controparti non hanno presentato un allegato di duplica.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 208 cpv.
1 LOC e 41a della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale
dell'8 novembre 1994 (LCCit; RL 1.2.1.1).
1.2. Per quanto riguarda la legittimazione a ricorrere dell'insorgente,
va rilevato quanto segue.
Legittimato a ricorrere e
detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune, sulla base
dell'art. 209 lett. b LOC, in quanto corporazione di diritto pubblico. Diversamente
da quest'ultimo, il municipio non possiede né la capacità giuridica né quella
di essere parte (cfr. STF 1P.77/1999 del 5 marzo 1999, pubbl. in: RDAT
II-1999 n. 48 con rinvii a giurisprudenza e dottrina; inoltre, tra le tante
sentenze del Tribunale cantonale amministrativo, vedi STA 52.2001.140 del 15
giugno 2001, pubbl. in: RDAT I-2002 n. 8). In effetti, il municipio è soltanto
l'organo esecutivo del comune (art. 18 cpv. 3 Costituzione della Repubblica e
Cantone Ticino del 15 dicembre 1997; Cost./TI; RL 1.1.1.1; art. 9 cpv. 1 LOC).
Non si identifica, con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità
giudiziaria. Il municipio può dunque esclusivamente
introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in
vertenze di carattere amministrativo
anche senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1
lett. l LOC; inoltre: RDAT II-1999 n. 48).
Tornando al caso in esame, sebbene l'impugnativa sia intestata
a nome del comune di RI 1 rappresentato dal proprio municipio, la medesima indica
però a pagina 2, nella sezione "In fatto", che "l'Esecutivo
comunale ritiene che questo gravame va presentato per rispetto della decisione
assunta dal Legislativo comunale. D'altronde, l'articolo 106 cpv. 1 lett. a LOC
affida al Municipio anche la competenza di prendere tutti i provvedimenti di
sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative".
Da quanto precede, ci si può invero chiedere se non sia in
realtà il municipio di RA 1 a ricorrere: in tal caso, il gravame andrebbe
dichiarato irricevibile per i motivi testé esposti.
Sia come sia, la questione non necessita di essere ulteriormente
approfondita, in quanto il ricorso va in ogni caso respinto per i motivi che verranno
esposti nei successivi considerandi di diritto.
1.3. Entro questi limiti il gravame, tempestivo giusta gli
art. 213 cpv. 2 LOC e 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), è
ricevibile in ordine. Ritenuto che riguarda unicamente aspetti di natura giuridica,
esso può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l'art. 37 cpv. 1 della
Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), ha la cittadinanza svizzera
chi possiede una cittadinanza comunale e quella di un Cantone. Giusta l'art. 38
cpv. 2 Cost., la Confederazione emana
prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei
Cantoni e rilascia il relativo permesso.
2.2
L'acquisto e la perdita della cittadinanza è disciplinata dalla relativa
legge federale del 29 settembre 1952 (Legge
sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0).
L'art. 12 cpv. 1 LCit dispone che nella procedura
ordinaria - quale è quella in oggetto
- la cittadinanza svizzera si acquista mediante la naturalizzazione in
un Cantone e in un Comune.
Il richiedente è considerato idoneo
all'ottenimento della naturalizzazione, precisa l'art. 14 LCit, se si è integrato
nella comunità svizzera (a), si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi elvetici (b), si
conforma al nostro ordine giuridico (c) e non compromette la sicurezza interna
o esterna della Svizzera (d).
Secondo l'art. 33 LCit, i figli minorenni del richiedente
sono compresi, di regola, nella sua naturalizzazione o reintegrazione.
2.3
In Ticino, la cittadinanza cantonale può essere concessa
allo straniero, se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni e se adempie i
requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione
(art. 12 cpv. 1 LCCit).
Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza
cantonale e l'attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, deve
presentare la sua domanda al municipio del comune di residenza, utilizzando
l'apposito modulo ufficiale e allegando i documenti previsti (art. 15 cpv. 1
LCCit e 5 del regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e
sull'attinenza comunale del 10 ottobre 1995; RLCCit; RL 1.2.1.1.1).
Ricevuta la domanda, il
municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed
eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare
un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua
famiglia, in particolare, per quanto si riferisce all'integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni
economiche e sociali, come pure alle relazioni con il paese d'origine (art. 6 cpv.
1.
RLCCit). Conclusi
gli accertamenti, dispone l'art. 17 LCCit, il legislativo comunale decide sulla
concessione dell'attinenza comunale
(cpv. 1). Se l'attinenza comunale è rifiutata, la procedu-ra ha termine (cpv. 2). Il
municipio comunica in forma scritta al richiedente il risultato della
decisione dell'assemblea o del consiglio comunale
(art. 4 cpv. 2 RLCCit, giusta il rinvio di cui all'art. 8 RLCCit).
Concessa l'attinenza comunale, l'autorità
cantonale trasmette la domanda a quella federale con il suo preavviso. L'autorità
cantonale può effettuare ulteriori accertamenti (art. 18 LCCit).
Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione
federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza
cantonale (art. 19 LCCit).
Sempre a livello cantonale,
l'art. 34 cpv. 4 LCCit sancisce che il richiedente
la cittadinanza cantonale ha diritto di prendere conoscenza degli atti inerenti
le procedure previste dalla presente legge e che lo concernono. Conclusi gli accertamenti, soggiunge il capoverso 4 della medesima
norma, l'autorità competente deve darne
comunicazione all'istante, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici
giorni, un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.
2.4
In Svizzera,
la procedura di naturalizzazione è pertanto applicata a
tre livelli e coinvolge la Confederazione, il Cantone ed il Comune. La
competenza per la naturalizzazione spetta al
Cantone e al Comune, che possono prevedere condizioni
proprie oltre a quelle previste dal diritto federale.
2.5
Come detto dinnanzi, le decisioni in materia di attinenza comunale
sono prese dall'assemblea (art. 13 cpv. 1 lett. n LOC) rispettivamente dal
consiglio comunale, laddove è istituito (art. 42 cpv. 2 LOC), come è il caso a __________.
Conformemente all'art. 61 cpv. 1 LOC, le risoluzioni volte ad
accordare l'attinenza comunale sono prese a maggioranza dei votanti e devono
raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio.
L'art. 212 LOC dispone che le singole decisioni degli organi
comunali sono annullabili, tra l'altro, se contrarie a norme della Costituzione,
di legge o di regolamenti (lett. a) oppure quando fossero violate formalità
essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).
3.
3.1. In concreto, CO 1 adempie tutte le condizioni previste all'art. 14 LCit ed è pertanto idonea a ottenere la naturalizzazione.
Nel Messaggio 45/2014 il municipio ha infatti accertato come
essa si sia integrata nella comunità svizzera (a), si sia familiarizzata
con il modo di vita e gli usi e costumi elvetici (b), si conformi al nostro ordine giuridico (c) e non
comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera (d). Tali presupposti sono già stati confermati dal Consiglio di Stato
nel suo precedente giudizio del 21 gennaio 2015, quando ha rinviato agli atti
al consiglio comunale per nuova decisione dopo avere accertato che a CO 1 non può
essere negata l'attinenza comunale a causa dei precedenti penali del suo compagno
ed ora marito, la procedura di naturalizzazione essendo individuale e non di
gruppo e l'interessata non avendo né procedimenti penali pendenti né condanne a
carico.
3.2
Preso atto della predetta risoluzione governativa, il municipio
ha trasmesso al consiglio comunale il Messaggio 64/2015, postulando nuovamente la
concessione dell'attinenza comunale a CO 1 e alle figlie __________ e __________.
La proposta è stata quindi demandata alla commissione delle petizioni per il relativo
esame, la quale ha invitato ancora una volta il legislativo a respingere il messaggio
municipale.
Riunitosi il 30 marzo 2015,
alla presenza di 22 membri su 25, il consiglio comunale di __________ si è espresso sulla richiesta di naturalizzazione
di CO 1 con 10 voti, 8 favorevoli e 2 contrari, mentre 12 votanti si
sono astenuti. Non essendo stato ottenuto il numero di voto favorevole di
almeno un terzo dei membri del consesso, ovvero 9 voti, non è stata ossequiata
una delle due condizioni cumulative poste dall'art. 61 cpv. 1 LOC, di modo che
la domanda di concessione dell'attinenza comunale non è stata approvata dal
legislativo.
Sennonché, come ha indicato il Consiglio di Stato, nel caso
di specie non sono state rispettate le garanzie procedurali che devono essere
osservate in materia di cittadinanza, per le ragioni che seguono.
4.
4.1. La decisione
del consiglio comunale di __________ non precisa la ragione per la quale
è stata negata la domanda di naturalizzazione di CO 1, la quale soddisfa come detto tutte le condizioni materiali previste
dalla legge. La semplice motivazione
di natura tecnica invocata dall'autorità comunale, ovvero il mancato raggiungimento
del quorum imposto dall'art. 61 cpv. 1 LOC, non è certo sufficiente
(cfr. anche circolare Sezione enti locali, n. 20100625-4, del 25
giugno 2010, n. 3b, laddove indica che all'interessato deve essere intimata una
decisione negativa motivata, fondata sul contenuto del messaggio municipale e
del rapporto commissionale).
In primo luogo, l'avversata risoluzione del legislativo comunale,
provocata dall'astensione della maggioranza dei consiglieri votanti, si basa in
realtà sui dubbi già espressi dalla commissione delle petizioni nel suo
rapporto al Messaggio municipale n. 45 (peraltro emanato nella presente
fattispecie senza sentire dapprima l'interessata: cfr., sul tema, n. 2b della
circolare SEL precitata), ovvero: il fatto che il compagno ed ora marito di CO
1.
è stato condannato penalmente, l'interessata era stata sua collega durante il
periodo delle malversazioni e al momento dell'inoltro della procedura di
naturalizzazione essa lavorava come dipendente nel ristorante da lui gestito.
Motivazioni, queste, già dichiarate infondate ed arbitrarie dal Consiglio di Stato
nel suo giudizio del 21 gennaio 2015, laddove ha considerato in sintesi come la procedura di naturalizzazione
sia individuale, di modo che l'attinenza comunale non può essere negata a causa
dei precedenti penali di un'altra persona, e come CO 1 non sia stata
oggetto di procedimenti sfociati in una condanna e non abbia procedimenti
penali pendenti.
Secondariamente, come ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, il
fatto di negare l'attinenza comunale su una semplice motivazione tecnica
allorquando sono rispettate tutte le condizioni per il suo ottenimento viola il
principio della forza derogatoria del diritto federale e relega la sua concessione
a un mero atto politico, ciò che è contrario a quanto stabilito ormai da tempo dalla
giurisprudenza del Tribunale federale.
4.2
In effetti, in due sentenze del 2003 (DTF 129 I 217 e
soprattutto DTF 129 I 232), il Tribunale federale ha chiarito che, dal profilo
materiale, la decisione di naturalizzazione costituisce un atto amministrativo
e non politico, come veniva sovente considerato
in passato. Per questo motivo, sebbene in molti cantoni e comuni
svizzeri, tra cui il Ticino, siano ancora oggi gli organi legislativi a
pronunciarsi in proposito, le parti interessate devono poter beneficiare in
questo ambito di tutte le garanzie sgorganti dalla
Costituzione federale. L'Alta Corte ha quindi rilevato che le procedure di
naturalizzazione non si svolgono in un contesto privo di regole giuridiche: le autorità competenti a decidere in
materia devono rispettare le disposizioni procedurali applicabili e il diritto del richiedente al rispetto della sua sfera personale,
soprattutto per quanto attiene alla protezione dei dati che lo concernono. Esse
sono inoltre tenute ad agire in modo non arbitrario e non discriminatorio.
Devono quindi fare uso del vasto margine di apprezzamento di cui dispongono
rispettando i principi generali del diritto e tenendo conto del senso e dello scopo perseguiti dalla legislazione in
materia. Dal profilo materiale le decisioni adottate in questo ambito
costituiscono pertanto degli atti concreti di applicazione della legge.
Chiunque faccia istanza di naturalizzazione assume nella relativa procedura la
qualità di parte e può esigere l'ottenimento di una decisione, la quale, stante il diritto di essere sentito di cui
all'art. 29 cpv. 2 Cost., deve essere motivata, soprattutto
quando è negativa (DTF 129 I 232 consid. 3.3).
Questi principi, ulteriormente ribaditi e precisati dal
Tribunale federale ancora in tempi recenti (DTF 134 I 56; 132 I 196; 131 I 18),
sono stati ancorati nella LCit, con la modifica del 21 dicembre 2007, agli art.
15a (procedura nel Cantone), 15b (obbligo di motivazione) e 15c (protezione
della sfera privata), in vigore dal 1° gennaio 2009.
4.3
L'insorgente sostiene
per contro che se, da una parte, la concessione
dell'attinenza comunale agli stranieri è un mero atto amministrativo,
dall'altra, il medesimo ha comunque delle implicazioni di natura
politica; in caso contrario, il legislatore cantonale non avrebbe esitato ad
attribuire tale competenza al municipio - dove i municipali votanti non possono
astenersi, vedi art. 99 cpv. 1 LOC - o all'amministrazione comunale, ma non a
un organo politico come il consiglio comunale.
Ora, è proprio perché in molti cantoni e comuni svizzeri (come
in Ticino) sono ancora oggi gli organi
legislativi a pronunciarsi in proposito, che le parti interessate devono poter
beneficiare in questo ambito di tutte le garanzie sgorganti dalla Costituzione
federale. Ed è per questo motivo che l'art.
15b LCit stabilisce il principio secondo cui il rifiuto di una domanda
di naturalizzazione dev'essere motivato e
che gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione
soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.
Bisogna anche considerare
che l'art. 15a LCit, il quale indica che la
procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale,
conferisce la possibilità che la domanda di naturalizzazione venga sottoposta
per decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'assemblea comunale.
Non impone quindi che sia necessariamente il legislativo a decidere (sul tema, cfr.
Manuale sulla cittadinanza della Segreteria di Stato della migrazione SEM, n.
2.4.1.1
, pagg. 19-21). Sapere poi i motivi per cui in Ticino, diversamente da alcuni altri cantoni o comuni della Svizzera, si
continui a conferire la competenza a decidere sulla conces-sione dell'attinenza comunale al legislativo comunale e non all'e-secutivo (cfr. art.
17.
cpv. 1 LCCit), è una questione che non va risolta dal Tribunale cantonale
amministrativo, ma che compete al legislatore.
5.
Stante
tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il ricorso dev'essere
pertanto respinto e la decisione impugnata confermata, siccome immune da
violazioni del diritto.
Ritenuto che il comune di RI 1 è comparso in causa per motivi
derivanti dalla sua funzione, non si prelevano né tasse né spese. Esso dovrà però rifondere alla resistente CO 1, in quanto assistita
da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un'adeguata indennità per
ripetibili (art. 47 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
In quanto ricevibile, il ricorso è
respinto.
2.
Non si prelevano né tasse né spese
di giudizio.
3.
Il
comune di RI 1 rifonderà a CO 1 fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere