52.2015.536
Restituzione in intero contro il lasso del termine per prestare l'anticipo per le spese processuali
24 novembre 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
52.2015.536
Lugano
24 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Stefano Bernasconi
segretario:
Fulvio
Campello, vicecancelliere
statuendo
sull'istanza di restituzione in intero 13 novembre 2015 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
il
lasso del termine per il versamento di un anticipo di fr. 1'800.- a copertura
delle presunte spese processuali in relazione al ricorso 13 ottobre 2015 da
essa presentato contro la decisione 3 [recte: 9] settembre 2015 (n. 3747)
del Consiglio di Stato;
ritenuto, in
fatto
che con ricorso 13 ottobre 2015
la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo impugnando la
risoluzione 3 [recte: 9] settembre 2015 (n. 3747) con cui il Consiglio
di Stato ha annullato la licenza edilizia 13 maggio 2014 rilasciatale dal
municipio di Brissago;
che il 15 ottobre 2015 il
giudice delegato all'istruzione della causa ha fissato all'insorgente un
termine sino al 2 novembre 2015 per versare l'anticipo di fr. 1'800.- per le
presunte spese processuali;
che l'ordine, consegnato il 15
ottobre stesso alla posta e giunto per invio raccomandato al patrocinatore
dell'insorgente il giorno successivo, era assortito della comminatoria
dell'irricevibilità del ricorso in caso di mancato pagamento nel termine
assegnato;
che, ricevuto il versamento con
valuta 4 novembre 2015 e ritenendo pertanto che esso fosse tardivo, il 6 novembre
2015 il giudice delegato ha scritto al patrocinatore della ricorrente
invitandolo a trasmettere nel termine di 10 giorni la documentazione attestante
che esso fosse stato prestato entro il 2 novembre 2015;
che con istanza 13 novembre 2015
la RI 1, che conferma di aver effettuato il pagamento solo il 4 novembre 2015,
chiede al Tribunale la restituzione del termine;
che essa adduce di essere una
società quotata alla borsa secondaria di Berna, di fare capo al "Gruppo __________
", di modo che l'iter decisionale sottostà a severe procedure interne di
controllo; il ritardo sarebbe inoltre giustificato dall'assenza per vacanze del
responsabile finanziario;
che, contemporaneamente
all'istanza presentata a questa Corte, la RI 1 ha impugnato davanti al Tribunale
federale la decisione 15 ottobre 2015 con la quale il giudice delegato ha
fissato il termine per il pagamento dell'anticipo, postulando che ne venga
accertata la nullità, rispettivamente che sia annullata; la procedura è pendente
davanti all'Alta corte;
che l'istanza non è stata
intimata alle parti;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 15 cpv. 2 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1.);
che l'istanza, la quale dev'essere decisa senza contraddittorio (art. 15
cpv. 3 LPAmm), può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 LPAmm);
che contrariamente
all'art. 12 dell'abrogata legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), il quale rinviava alla procedura civile per
disciplinare l'istituto della restituzione in intero contro il lasso dei
termini, il nuovo art. 15 LPAmm sancisce
autonomamente che i termini non rispettati possono essere restituiti soltanto
se la parte o il suo rappresentante
può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento
di cui non ha colpa (cpv. 1);
che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di
carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto,
per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (STF 2C_747/2011 del 26 settembre 2011, consid.
Considerandi
2.
);
che la parte,
rispettivamente il suo rappresentante, che intende prevalersene deve dunque dimostrare
di essere esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente
nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso; a questa valutazione si
applica un metro rigoroso e oggettivo (cfr. ancora di recente, STF 2F_17/2014
del 19 settembre 2014 consid. 2.2.1 con rinvii; Bernhard Maitre/Vanessa
Thalmann/Fabia Bochsler in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger
[curatori], Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basliea/
Ginevra 2009, n. 9 ad art. 24);
che, per poter essere
ammessa l'assenza di colpa, la parte deve dimostrare che né a lei, né al suo
eventuale patrocinatore possa essere imputata anche solo una leggera negligenza
(Maitre/ Thalmann/Bochsler,
op. cit., n. 7 ad art. 24);
che, in concreto, l'insorgente
sostiene di non aver potuto procedere al versamento nel termine indicato,
poiché vi ostavano processi decisionali, rispettivamente, assenza di personale;
che gli impedimenti da essa
evocati per ottenere la restituzione del termine non rispettato non rientrano
con ogni evidenza nel novero di quelli che per gravità e mancanza di colpa
permetterebbero di accogliere la domanda: essi sono, infatti, di mera natura organizzativa;
pertanto, non è dato di vedere impedimento alcuno al rispetto del termine
impartito dal giudice delegato (STAF A-7110/ 2014
del 23 marzo 2015 consid. 2.7.1);
che non è nemmeno verosimile che
all'interno della società nessun suo dirigente o responsabile potesse operare
sulla liquidita o sui conti in modo che l'importo - di modesta entità - venisse
accreditato tempestivamente;
che, d'altro canto, la
decisione di richiesta dell'anticipo è stata regolarmente notificata al
rappresentante delle parti, che era dunque a conoscenza sia del suo contenuto,
sia delle conseguenze del mancato rispetto del termine;
che il patrocinatore avrebbe potuto provvedere direttamente al versamento
dell'anticipo richiesto o chiedere quantomeno una proroga del termine
ordinatorio impartito alla propria cliente;
che, in definitiva, l'istante non ha saputo minimamente dimostrare di non aver potuto osservare il termine
assegnatole a causa di un impedimento
di cui non ha colpa; al contrario tutto
lascia supporre che l'inosservanza del termine sia avvenuta a cagione di una negligenza
non scusabile, senza che occorra accertare a chi tale mancanza sia alla fin
fine riconducibile;
che la restituzione
del termine in parola, pertanto, è esclusa; l'istanza dev'essere dunque
respinta siccome manifestamente infondata; un'altra conclusione finirebbe col
pregiudicare in modo intollerabile la sicurezza del diritto (cfr. Maitre/Thalmann/Bochsler, op. cit., n.
12.
ad art. 24);
che la tassa di giustizia segue
la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
L'istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 800.-
è posta a carico dell'istante.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario