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Decisione

52.2015.536

Restituzione in intero contro il lasso del termine per prestare l'anticipo per le spese processuali

24 novembre 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2015.536

Lugano

24 novembre 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia

Verzasconi, presidente,

Matteo

Cassina, Stefano Bernasconi

segretario:

Fulvio

Campello, vicecancelliere

statuendo

sull'istanza di restituzione in intero 13 novembre 2015 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

il

lasso del termine per il versamento di un anticipo di fr. 1'800.- a copertura

delle presunte spese processuali in relazione al ricorso 13 ottobre 2015 da

essa presentato contro la decisione 3 [recte: 9] settembre 2015 (n. 3747)

del Consiglio di Stato;

ritenuto, in

fatto

che con ricorso 13 ottobre 2015

la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo impugnando la

risoluzione 3 [recte: 9] settembre 2015 (n. 3747) con cui il Consiglio

di Stato ha annullato la licenza edilizia 13 maggio 2014 rilasciatale dal

municipio di Brissago;

che il 15 ottobre 2015 il

giudice delegato all'istruzione della causa ha fissato all'insorgente un

termine sino al 2 novembre 2015 per versare l'anticipo di fr. 1'800.- per le

presunte spese processuali;

che l'ordine, consegnato il 15

ottobre stesso alla posta e giunto per invio raccomandato al patrocinatore

dell'insorgente il giorno successivo, era assortito della comminatoria

dell'irricevibilità del ricorso in caso di mancato pagamento nel termine

assegnato;

che, ricevuto il versamento con

valuta 4 novembre 2015 e ritenendo pertanto che esso fosse tardivo, il 6 novembre

2015 il giudice delegato ha scritto al patrocinatore della ricorrente

invitandolo a trasmettere nel termine di 10 giorni la documentazione attestante

che esso fosse stato prestato entro il 2 novembre 2015;

che con istanza 13 novembre 2015

la RI 1, che conferma di aver effettuato il pagamento solo il 4 novembre 2015,

chiede al Tribunale la restituzione del termine;

che essa adduce di essere una

società quotata alla borsa secondaria di Berna, di fare capo al "Gruppo __________

", di modo che l'iter decisionale sottostà a severe procedure interne di

controllo; il ritardo sarebbe inoltre giustificato dall'assenza per vacanze del

responsabile finanziario;

che, contemporaneamente

all'istanza presentata a questa Corte, la RI 1 ha impugnato davanti al Tribunale

federale la decisione 15 ottobre 2015 con la quale il giudice delegato ha

fissato il termine per il pagamento dell'anticipo, postulando che ne venga

accertata la nullità, rispettivamente che sia annullata; la procedura è pendente

davanti all'Alta corte;

che l'istanza non è stata

intimata alle parti;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale

cantonale amministrativo discende dall'art. 15 cpv. 2 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1.);

che l'istanza, la quale dev'essere decisa senza contraddittorio (art. 15

cpv. 3 LPAmm), può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 LPAmm);

che contrariamente

all'art. 12 dell'abrogata legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), il quale rinviava alla procedura civile per

disciplinare l'istituto della restituzione in intero contro il lasso dei

termini, il nuovo art. 15 LPAmm sancisce

autonomamente che i termini non rispettati possono essere restituiti soltanto

se la parte o il suo rappresentante

può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento

di cui non ha colpa (cpv. 1);

che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di

carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto,

per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (STF 2C_747/2011 del 26 settembre 2011, consid.

Considerandi

2.

);

che la parte,

rispettivamente il suo rappresentante, che intende prevalersene deve dunque dimostrare

di essere esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente

nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso; a questa valutazione si

applica un metro rigoroso e oggettivo (cfr. ancora di recente, STF 2F_17/2014

del 19 settembre 2014 consid. 2.2.1 con rinvii; Bernhard Maitre/Vanessa

Thalmann/Fabia Bochsler in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger

[curatori], Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basliea/

Ginevra 2009, n. 9 ad art. 24);

che, per poter essere

ammessa l'assenza di colpa, la parte deve dimostrare che né a lei, né al suo

eventuale patrocinatore possa essere imputata anche solo una leggera negligenza

(Maitre/ Thalmann/Bochsler,

op. cit., n. 7 ad art. 24);

che, in concreto, l'insorgente

sostiene di non aver potuto procedere al versamento nel termine indicato,

poiché vi ostavano processi decisionali, rispettivamente, assenza di personale;

che gli impedimenti da essa

evocati per ottenere la restituzione del termine non rispettato non rientrano

con ogni evidenza nel novero di quelli che per gravità e mancanza di colpa

permetterebbero di accogliere la domanda: essi sono, infatti, di mera natura organizzativa;

pertanto, non è dato di vedere impedimento alcuno al rispetto del termine

impartito dal giudice delegato (STAF A-7110/ 2014

del 23 marzo 2015 consid. 2.7.1);

che non è nemmeno verosimile che

all'interno della società nessun suo dirigente o responsabile potesse operare

sulla liquidita o sui conti in modo che l'importo - di modesta entità - venisse

accreditato tempestivamente;

che, d'altro canto, la

decisione di richiesta dell'anticipo è stata regolarmente notificata al

rappresentante delle parti, che era dunque a conoscenza sia del suo contenuto,

sia delle conseguenze del mancato rispetto del termine;

che il patrocinatore avrebbe potuto provvedere direttamente al versamento

dell'anticipo richiesto o chiedere quantomeno una proroga del termine

ordinatorio impartito alla propria cliente;

che, in definitiva, l'istante non ha saputo minimamente dimostrare di non aver potuto osservare il termine

assegnatole a causa di un impedimento

di cui non ha colpa; al contrario tutto

lascia supporre che l'inosservanza del termine sia avvenuta a cagione di una negligenza

non scusabile, senza che occorra accertare a chi tale mancanza sia alla fin

fine riconducibile;

che la restituzione

del termine in parola, pertanto, è esclusa; l'istanza dev'essere dunque

respinta siccome manifestamente infondata; un'altra conclusione finirebbe col

pregiudicare in modo intollerabile la sicurezza del diritto (cfr. Maitre/Thalmann/Bochsler, op. cit., n.

12.

ad art. 24);

che la tassa di giustizia segue

la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 800.-

è posta a carico dell'istante.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario