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Decisione

52.2015.551

Commesse pubbliche. Sanzione (esclusione dalle aggiudicazioni e pena pecuniaria) per violazione delle normative in materia di apppalti. Sentenza annullata dal Tribunale federale (STF 2C_1184/2016 del

15 novembre 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorsi, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm) ed esplicanti effetto sospensivo

(art. 71 LPAmm), sono dunque ricevibili in ordine e possono essere evasi con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm) sulla

base delle tavole processuali, senza procedere all'assunzione delle prove notificate

dalla ricorrente, insuscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il

giudizio che è chiamato a rendere (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo prodotto dall'autorità cantonale e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie

scritte bastano per statuire sulle impugnative con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.

2. Secondo l'art.

45 cpv. 1 LCPubb richiamato dalla decisione impugnata, in caso di gravi

violazioni della LCPubb il Consiglio di Stato può infliggere al contravventore

una congrua pena pecuniaria e/o escluderlo da ogni aggiudicazione per un

periodo massimo di cinque anni. Sono considerate gravi violazioni, soggiunge la

norma (cpv. 2):

a) la cessione parziale o totale del contratto senza

l'accordo del committente;

b) il subappalto senza

l'accordo del committente;

c) l'ottenimento dell'aggiudicazione sulla scorta di

false indicazioni;

d) condanne giudiziarie per cattiva condotta dei

lavori o per infrazioni alle disposizioni legislative sulla protezione dei

lavoratori o sui contratti collettivi di lavoro nei cinque anni precedenti

l'aggiudicazione;

e) infrazioni alla Legge d'applicazione della Legge

federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori

distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della Legge federale

concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN);

f) comportamenti tali da impedire un'effettiva e

libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;

g) la corruzione attiva o passiva ai sensi del

Codice penale svizzero.

Come già accertato in passato da questo Tribunale (vedi STA

52.2007.336 del 15 ottobre 2007), l'elenco dei motivi d'esclusione di cui

all'art. 45 cpv. 2 LCPubb è esaustivo [cfr. messaggio del Consiglio di Stato n.

4086, relativo all'adozione della legge sulle commesse pubbliche ad art. 42 =

45: questa norma riprende il concetto dell'art. 31 LApp. Per meglio

rispondere ai requisiti formali (base legale chiara e formale) necessari per

giustificare le sanzioni amministrative, l'articolo definisce chiaramente cosa

si intende per gravi violazioni]. Non sono pertanto ammessi altri, diversi

motivi.

Quanto alla pena pecuniaria, che a dispetto delle tesi

addotte dalla ricorrente il Tribunale federale considera di natura amministrativa

al pari dell'esclusione (cfr. già citata DTF

140 I 252 consid. 1.1), essa può raggiungere al massimo il 20% del valore della

commessa (art. 45 cpv. 3 LCPubb).

Nel suo complesso,

il disposto è applicabile a tutti i contravventori (committenti a parte, per i

quali nel 2011 è stata coniata una norma apposita contemplante l'inflizione

della sanzione penale della multa; cfr. art. 45a e 45b LCPubb) e quindi,

contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente pro domo sua, esso non

mira a colpire esclusivamente i concorrenti e gli aggiudicatari. Nella misura

in cui contempla la sanzione dell'esclusione da ogni aggiudicazione per un

certo lasso di tempo, non v'è chi non veda che la norma interessa tutti coloro

che hanno infranto gravemente la LCPubb e possono potenzialmente partecipare ad

un concorso. D'altra parte, l'art. 62 RLCPubb/CIAP non opera distinzioni tra le

commesse rette dalla LCPubb e quelle sottoposte al CIAP, prescrivendo anzi

l'esatto contrario, ovvero che le sanzioni previste da una disposizione di

legge in senso formale come l'art. 45 LCPubb si applicano ad entrambe. La

competenza legislativa di cui gode il Cantone in materia di pubblici appalti

non permette di ritenere che, così come formulata, la delega di cui all'art. 19

cpv. 2 CIAP imponga di restringere il novero delle persone punibili a seguito

di infrazioni rilevanti nell'ambito di concorsi sottomessi al CIAP ai soli

committenti ed offerenti. Approdando ad una simile conclusione si violerebbe

crassamente il principio della parità di trattamento, creando senza alcun

fondato motivo cerchie di soggetti privilegiati, perseguibili se delinquono in

ambito LCPubb, ma immuni da sanzioni in caso di partecipazione ad una gara

d'appalto disciplinata dal CIAP.

3. Il Consiglio di Stato ha fondato il querelato

provvedimento sull'ipotesi prevista dalle lett. a e b dell'art. 45 cpv. 2

LCPubb. In via preliminare, occorre pertanto verificare se nella

fattispecie è ravvisabile la cessione parziale o totale del contratto,

rispettivamente la sussistenza di un subappalto, senza l'accordo del committente.

Se così non fosse, verrebbero meno i presupposti stessi per l'adozione di

qualsivoglia sanzione amministrativa.

3.1. Come esposto in

narrativa, il consorzio C__________ si è aggiudicato le opere da impresa

generale concernenti l'edificazione della parte pubblica del N__________. Per

l'esecuzione e la fornitura degli impianti elettrici e meccanici

l'aggiudicatario si è rivolto all'AA 1 (segnatamente all'AA 1, non al "gruppo

AA 2"), sottoscrivendo con questa società un contratto di subappalto di

stampo civilistico nel contesto del quale la subappaltatrice, a dispetto del

divieto di delegare a terzi la realizzazione dei lavori inserito nella

convenzione, si è riservata la facoltà di avvalersi della collaborazione,

del concorso e delle sinergie di tutte le società e strutture presenti all'interno

della propria organizzazione (Gruppo AA 2), previa comunicazione preventiva al

Consorzio. All'epoca (2009) questa clausola non era illegittima, poiché il

subappalto di secondo grado, ovvero il subappalto del subappalto, è stato

esplicitamente vietato unicamente nel marzo del 2012, nel contesto delle

modifiche apportate all'art. 36 RLCPubb/CIAP (BU 2012, 106). La legge ha

tuttavia sempre preteso che laddove ammesso dagli atti di gara il subappalto,

così come il cambiamento di subappaltatore, dovesse essere autorizzato dal

committente. Nel primo caso implicitamente, con l'aggiudicazione all'offerta

contenente la distinta dei subappalti previsti, nel secondo esplicitamente, con

un'apposita accettazione del mutamento di subappaltatore proposto dal

deliberatario. Parimenti, le disposizioni legali regolanti la materia hanno

costantemente esatto la sussistenza di un contratto scritto tra aggiudicatario

e subappaltatore, ferma restando la necessità in capo a quest'ultimo di

rispettare tutti i requisiti richiesti dalla legge (cfr. art. 36 RLCPubb/CIAP

nelle varie versioni che si sono succedute nel tempo a contare dal 2006).

Autorizzazione del committente e contratto erano pertanto esigibili a fortiori

anche per i subappalti di secondo grado posti in essere prima che fossero

esplicitamente vietati.

3.2. Nel corso di un procedimento ex art. 45 LCPubb che

l'ULSA ha avviato nei confronti dell'AA 1 per fatti che qui non interessano, è

emerso che alcuni lavori subappaltati alla società (in particolare istallazioni

elettriche nel campo della corrente forte e delle fibre ottiche) erano stati in

realtà eseguiti dalla RI 1. Nel suo ricorso quest'ultima nega la sussistenza di

un subappalto di secondo grado, perorando la tesi del semplice prestito di

manodopera.

Nel diritto delle

obbligazioni, il subappalto è definito come un contratto di appalto in

virtù del quale l'appaltatore "principale" affida in proprio nome e

conto ad un altro imprenditore tutti o parte dei lavori che si è impegnato ad eseguire per il committente. Elemento caratterizzante del rapporto

appaltatore-subappaltatore è proprio l'impegno di quest'ultimo, sotto la

propria responsabilità, di realizzare una parte delle opere richieste dal

committente. (Peter

Gauch, Le contrat d'entreprise, Zürich 1999, n. 137 segg.).

Contrariamente al subappaltatore, il prestatore di manodopera si accontenta

invece di mettere a disposizione dell'appaltante delle maestranze ed

eventualmente dei macchinari, che

l'imprenditore utilizzerà come meglio crede per lo svolgimento dei lavori

assegnatigli dal committente (Luc

Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, BR 1994 pag.

68 segg.). Quanto alla giurisprudenza, in

passato questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che anche nel caso in

cui gli atti di gara ammettono il subappalto, gli offerenti possono

affidare a terzi solo lavori speciali,

d'importanza secondaria, mentre la prestazione principale e

caratteristica della commessa deve di principio essere eseguita in proprio

dall'offerente (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010 consid. 3.2).

Poste queste premesse, da un esame dei documenti acquisiti

agli atti (cfr. in particolare i "rapporti di regia" sub doc. E)

emerge che la RI 1 non si è limitata a mettere a disposizione dell'AA 1 risorse

umane da integrare in quelle già presenti sul cantiere N__________ per

l'esecuzione di alcuni lavori generici nel campo dell'impiantistica elettrica,

ma è intervenuta in modo mirato per realizzare puntuali interventi

specialistici, facendo capo a montatori, attrezzature, mezzi e (fatta eccezione

per un armadio BT e per taluni cavi già presenti in loco) materiali propri. A

prescindere dall'inesistenza di un contratto scritto, che le parti si sono ben

guardate dal sottoscrivere pur essendo chiaramente prescritto dall'ordinamento

sulle commesse pubbliche sia in caso di subappalto che di prestito di

manodopera, la natura della relazione intercorsa tra l'AA 1 e la RI 1 è

configurabile alla stregua di un subappalto, che il comune di __________, in

veste di committente, non ha mai autorizzato (vedi tutti gli scritti in tal

senso vergati dall'esecutivo comunale, in particolare la missiva 16 gennaio

2016 municipio di __________/ULSA). Il fatto che la RI 1 - al pari di AA 1 -

appartenga al Gruppo AA 2 con sede principale a __________ (che a sua volta fa

parte del gruppo energetico internazionale AA 2) non è suscettibile di

modificare la natura dei rapporti giuridici instaurati tra due società che dal

profilo strettamente giuridico risultano del tutto indipendenti e dotate di

personalità autonoma. Lo stesso dicasi della fatturazione oraria esposta dalla

ricorrente, tipica di tutti i lavori eseguiti a regia.

Ne segue che in concreto il motivo di sanzione contemplato dall'art. 45 cpv. 2 lett. b LCPubb (subappalto

senza l'accordo del committente) è certamente dato.

4. Resta da esaminare la

proporzionalità dei provvedimenti adottati

dal Consiglio di Stato, tenendo presente che come ogni sanzione amministrativa

anche quella fondata sull'art. 45 LCPubb va commisurata tenendo conto

soprattutto della gravità oggettiva dell'infrazione commessa e della colpa del

trasgressore, nonché di suoi eventuali precedenti.

4.1. Dal profilo oggettivo occorre considerare la gravità dell'infrazione

consumata, data già dal fatto che la legge sanziona soltanto le violazioni importanti, elencate esaustivamente all'art. 45

cpv. 2 LCPubb. Ancorché riferita ad interventi di entità tutto sommato

contenuta (fr. 61'793.70) per rapporto al costo totale dei lavori assegnati

all'AA 1 (fr. 28'100'000.-), la trasgressione si è protratta sull'arco di due

anni con soluzioni di continuità e nella seconda metà del 2012 è avvenuta

nonostante l'entrata in vigore di norme vietanti in termini tanto espliciti

quanto inequivocabili il subappalto del subappalto, divieto che nessun addetto

ai lavori poteva fingere di non conoscere.

4.2. Dal lato soggettivo bisogna tener conto dell'esperienza

certa di cui fruisce la ricorrente in materia di appalti pubblici. Non siamo quindi di fronte ad un'azienda familiare,

sprovveduta o poco cognita della materia, bensì ad una persona giuridica di

statura imponente che conosce alla perfezione tutte le regole basilari governanti

l'aggiudicazione e l'esecuzione delle commesse pubbliche ed alla quale

non poteva sfuggire il carattere irregolare del suo intervento sul cantiere del

N__________.

4.3. Accertata la sussistenza di una grave violazione della LCPubb, il

Consiglio di Stato può infliggere al contravventore una congrua pena pecuniaria e/o escluderlo da ogni

aggiudicazione per un periodo massimo di cinque anni. Posta questa

premessa e tenuto conto di quanto esposto ai

considerandi precedenti circa la gravità degli accadimenti e della colpa della

ricorrente, la decisione con cui il Consiglio di Stato ha escluso la RI 1 dall'aggiudicazione

di tutte le commesse soggette alla LCPubb ed al CIAP per il periodo di

sei mesi e le ha inflitto nel contempo una pena pecuniaria di fr. 6'500.- resiste con certezza alle critiche di

sproporzionalità sollevate nell'impugnativa. La durata dell'esclusione non

appare affatto esagerata per rapporto al limite massimo di cinque anni sancito

dalla legge. Lo stesso dicasi della pena pecuniaria, di gran lunga inferiore

alla soglia massima fissata all'art. 45 cpv. 3 LCPubb.

La ricorrente ritiene che siffatta sanzione violi l'art. 27

Cost. e, traendo spunto dalla STF 2C_315/2013 del 18 settembre

2014 parzialmente pubblicata in DTF 140 I 252, anche gli art. 3 e 5 LMI.

In entrambi i casi, senza spiegarne le ragioni e invano.

Quanto alla presunta lesione dell'art. 27 Cost., giova

ricordare all'insorgente che come ogni libertà fondamentale, anche quella

economica garantita dalla citata disposizione costituzionale non è assoluta, ma

può essere soggetta a limitazioni (art. 36 Cost.) se, come nell'evenienza

concreta, esse si fondano su una chiara base legale, sono giustificate da un

interesse pubblico e risultano proporzionate allo scopo. D'altra parte, nulla

permette di ritenere che le sanzioni inflitte alla RI 1 per la specifica infrazione

commessa dalla società possano integrare una restrizione del libero accesso al

mercato nel senso attribuito a questo concetto dall'art. 3 LMI.

5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i

ricorsi vanno respinti.

6. La tassa di giustizia è

posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi sono respinti.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 3'000.- è posta a carico della ricorrente. Da tale somma va dedotto

l'importo di fr. 1'500.- già versato a titolo di anticipo delle spese

processuali.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera