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Decisione

52.2015.555

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario - condanna all'estero

14 giugno 2021Italiano20 min

l'esercizio della professione di fiduciario commercialista. Dopo aver appreso che

Source ti.ch

Incarto n.

52.2015.555

Lugano

14

giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo

sul ricorso del 1° dicembre 2015 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 30 ottobre 2015 dell'Autorità di

vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è

stata revocata all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione

di fiduciario commercialista;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è al beneficio

dal 1988 dell'autorizzazione cantonale per

l'esercizio della professione di fiduciario commercialista. Dopo aver appreso che

il fiduciario era stato condannato in Italia per reati di bancarotta

fraudolenta ad una pena di sei anni e undici mesi di reclusione (sentenza

divenuta definitiva il 29 ottobre 2014), il 17 giugno 2015 l'Autorità di

vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (Autorità di

vigilanza) gli ha notificato l'apertura di un procedimento amministrativo nei

suoi confronti, fissandogli al contempo un termine per prendere posizione in

merito.

B. Preso atto delle

osservazioni inoltrate dall'interessato, il 30 ottobre 2015 l'autorità di prime

cure ha revocato a RI 1 l'autorizzazione ad esercitare la professione di

fiduciario commercialista, ordinandogli al

contempo di cessare immediatamente ogni attività di questo genere.

Considerando che il fiduciario era stato condannato in Italia ad una pena

detentiva superiore a sei mesi per reati intenzionali contrari alla dignità

professionale e contemplati anche dal diritto svizzero, l'autorità ha ritenuto

che egli non adempisse più i requisiti dell'ottima reputazione e della garanzia

di un'attività irreprensibile previsti dall'art. 8 cpv. 2 lett. a della legge

cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009

(LFid; RL 953.100), disposto applicabile anche in caso di condanne subite

all'estero per reati contemplati dal diritto svizzero giusta l'art. 8 cpv. 3

LFid.

C. Contro la predetta

pronuncia RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione di revoca; in via

subordinata postula la riforma della decisione impugnata nel senso che gli sia

inflitto unicamente un ammonimento. Egli sostiene, da una parte, che il

contestato provvedimento sia lesivo del principio della proporzionalità sotto

più aspetti e, dall'altra, che non sia in specie dato il requisito della doppia

punibilità giusta l'art. 8 cpv. 3 LFid.

D. In sede di risposta

l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie

di argomentazioni di cui si dirà in seguito.

E. Con replica e duplica

le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di

giudizio.

F. Con scritto del

26 febbraio 2016, il ricorrente ha trasmesso a questa Corte il lodo arbitrale

del 24 febbraio 2016 del Tribunale arbitrale dell'Organismo di Autodisciplina

dei Fiduciari del Canton Ticino (OAD-FCT) relativo al ricorso da lui interposto

avverso la decisione del 27 febbraio 2015 del Comitato direttivo dell'OAD-FCT

con cui è stata disposta l'esclusione dell'insorgente quale membro della

suddetta associazione. L'Autorità di vigilanza ha preso posizione in merito con

duplica aggiuntiva del 14 marzo 2016.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1

LFid. La legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato

dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è certa. Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio

può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è in particolare necessario procedere

all'acquisizione dell'incarto n. __________ della Pretura del distretto di __________

relativo alla causa civile promossa dall'insorgente avverso un coimputato nel

procedimento italiano, così come neppure dell'incarto dell'OAD-FCT concernente

l'esclusione del fiduciario dall'associazione di categoria, siccome insuscettibili di procurare a

questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio

(art. 25 cpv. 1 LPAmm; cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3). Come si vedrà nel

seguito, i fatti determinanti per la pronuncia del presente giudizio emergono

con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali.

1.2. Preliminarmente va osservato che la domanda di giudizio, ancorché

sollevata in via subordinata, di rinviare gli atti all'autorità inferiore

affinché questa disponga nei confronti dell'insorgente un ammonimento, risulta

inammissibile. La revoca disposta dall'autorità di vigilanza

dell'autorizzazione in oggetto - che ha carattere di permesso di polizia - non

è di natura disciplinare e neppure dipende dalla parallela pronuncia di una

sanzione da parte dell'autorità di vigilanza giusta l'art. 21 LFid, ma

unicamente dal venir meno dei requisiti richiesti per il suo rilascio. Ne

consegue dunque che le misure previste dall'art. 21 LFid, tra cui

l'ammonimento, non sono delle alternative alla revoca dell'autorizzazione quale

fiduciario e pertanto non entrano in linea di conto.

Considerandi

2.

Nel Canton

Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo

professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid).

L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i

requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid,

l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che -

tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività

irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima

reputazione, rispettivamente non garantisce

un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in

Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena

pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva

superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5

anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote

giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b).

Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio

della professione se il fiduciario non adempie più le condizioni per il

rilascio dell'autorizzazione. Le norme concernenti

il procedimento disciplinare si applicano per analogia (cpv. 2). La

revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale (cpv. 3).

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, il ricorrente ritiene il provvedimento di revoca

pronunciato nei suoi confronti lesivo, sotto svariati aspetti, del principio

della proporzionalità. Nel dettaglio egli osserva che la pena inflittagli in

Italia è estremamente alta e manifestamente eccedente le pene riconosciute in

Svizzera per situazioni analoghe. Ritiene poi che la revoca in oggetto, essendo

connessa ad una sentenza penale, vada paragonata a una misura aggiuntiva ex

art. 67 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0); norma

tuttavia applicabile solo in caso di concreto rischio di recidiva specifica,

condizione in specie non data. L'autorità di vigilanza infatti, benché

costantemente informata della procedura penale italiana, non avrebbe mai

ritenuto di dover intervenire con decisioni incidentali e ciò anche in ragione

del fatto che l'insorgente avrebbe nel frattempo tenuto un comportamento

irreprensibile nello svolgimento della sua professione e un atteggiamento

trasparente nei confronti dell'autorità. Il ricorrente sostiene poi che la

decisione impugnata sarebbe sproporzionata anche in funzione del lungo tempo

trascorso dai fatti; per consolidata giurisprudenza infatti, nell'ambito della

commisurazione della pena e quindi anche nell'adozione delle misure ad essa

connesse, il condannato deve poter beneficiare dell'attenuante relativa al

lungo tempo trascorso quando lo stesso ha tenuto buona condotta dal momento dei

fatti e se da questi è trascorso un termine che si avvicina ai due terzi di

quello della prescrizione dell'azione penale, ciò che si realizza nel caso

concreto. D'altronde il provvedimento di revoca comporterebbe il divieto di

esercizio della professione in parola fino al 2024 e dunque oltre vent'anni dai

fatti di rilevanza penale, ciò che risulterebbe iniquo e suscettibile di

generare disagi sproporzionati, considerato altresì che a fronte della

potenziale durata della revoca, non sarebbe pretendibile che il ricorrente

possa farsi affiancare da un altro fiduciario al fine di garantire la

continuazione dell'attività commerciale. Lamenta inoltre che l'Autorità di

vigilanza non avrebbe tenuto conto delle risultanze e degli accertamenti

esperiti da autorità giudiziarie svizzere e meglio della sentenza del 15

febbraio 2010 della Pretura del distretto di __________ relativa alla causa

civile da lui promossa contro uno dei coimputati e concernente i medesimi fatti

alla base del procedimento penale italiano. Nell'ambito di tale pronuncia, con

la quale è stata integralmente accolta l'istanza del ricorrente che chiedeva un

risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza del procedimento penale

italiano, il Pretore avrebbe accertato che egli aveva svolto unicamente un'attività

di natura puramente fiduciaria, senza pertanto ravvisare alcuna sua concolpa e

men che meno la commissione di atti illeciti. Da ultimo contesta che quanto

ritenuto penalmente in Italia configuri reato contemplato dal diritto svizzero.

Egli sostiene infatti di essere stato condannato per concorso esterno in

bancarotta fraudolenta e documentale, dunque sostanzialmente una forma di

complicità senza essere riconosciuto organo, nemmeno di fatto, delle società

fallite. L'art. 163 CP, norma indicata dall'autorità di prime cure nella

contestata decisione, assimilerebbe la figura giuridica dell'istigatore o del

complice esterno alla nozione di terzo nel senso indicato dall'art. 163

cifra 2 CP; tuttavia nel caso in cui il debitore è una persona giuridica,

sarebbe possibile imputare la qualità di autore terzo ex art. 163 cifra 2 CP

unicamente a quella persona fisica che adempie i requisiti dell'art. 29 CP, ciò

che in specie non si realizza poiché egli non sarebbe stato riconosciuto organo

- né effettivo né di fatto - delle fallite.

3.2

Le censure risultano infondate.

3.2.1

Anzitutto è d'uopo rilevare che il procedimento penale italiano trae

origine da una complessa vicenda che vede coinvolte numerose società e persone.

La E__________ spa, società priva di attività produttiva e capogruppo di

società di capitali, era quotata al Terzo Mercato ed era detenuta a sua volta

dalla società svizzera S__________ SA prima e da L__________ SA (società lussemburghese)

poi, quest'ultime entrambe riconducibili e rappresentate dal ricorrente che deteneva

e gestiva fiduciariamente la E__________ spa per conto di due coimputati nel

procedimento penale. In estrema sintesi, mediante operazioni sostanzialmente fittizie

di aumento del capitale di E__________ spa, realizzate grazie al coinvolgimento

di società controllate dalla stessa E__________ spa e dalle sue controllanti

(segnatamente acquisendo partecipazioni in società sull'orlo del fallimento che

venivano fittiziamente ricapitalizzate), gli imputati avevano immesso sul Terzo

Mercato nuove azioni della E__________ spa. La vendita di tali titoli, il cui valore

effettivo era falsato dalle manipolazioni operate grazie alle società

controllate, aveva permesso di reperire risorse finanziarie dagli investitori

privati così raggirati; il denaro in tal modo raccolto era confluito in L__________

SA e, smistato dal ricorrente, era stato usato per le esigenze delle varie

società di E__________ spa o destinato, quale profitto illecito, ai proprietari

di quest'ultima. Sia E__________ spa sia le società da essa controllate (e

meglio F__________ srl, A__________ sas e A__________ spa) erano infine fallite

in quanto prive di reali valori.

Ora, RI 1 è stato ritenuto colpevole dei reati di fatti di bancarotta

fraudolenta (art. 223 coma 1 e coma 2 n. 1 e 2 del Regio Decreto n. 267 del 16

marzo 1942; Legge fallimentare), bancarotta fraudolenta (art. 216 coma 1 n. 1 e

2.

Legge fallimentare) e false comunicazioni sociali (art. 2621 del codice

civile italiano; Regio Decreto del 16 marzo 1942; c.c.; cfr. ordine di carcerazione

del 6 novembre 2011 di cui al doc. B). Sia il reato di aggiotaggio sia quello

di associazione per delinquere, benché inizialmente prospettati, sono poi stati

ritenuti estinti per prescrizione (cfr. sentenza del 24 giugno 2011, doc. D, p.

18; sentenza del 4 marzo 2013 consid. 8.1, doc. F).

Nonostante

non sia stata prodotta la richiesta di rinvio a giudizio che contiene l'elenco

preciso e dettagliato dei capi di imputazione e delle varie condotte riferite a

ogni capo, ciò che avrebbe semplificato la consultazione degli atti, dalla

lettura delle varie pronunce che si sono susseguite emerge che dei numerosi atti

di bancarotta inizialmente imputati al fiduciario (cfr. sentenza della Corte di

appello di __________ del 24 giugno 2011 di cui al doc. D), solo alcuni - e

meglio i capi di imputazione A2, F3 e D4 - sono stati oggetto di rinvio da

parte della Corte di Cassazione di __________ (cfr. sentenza del 4 marzo 2013)

a causa di una carente motivazione. Con sentenza del 10 febbraio 2014 (doc. K)

la Corte di Appello di __________ ha pertanto riesaminato le imputazioni

annullate in cassazione, riconfermando la responsabilità dell'insorgente per le

fattispecie di cui ai capi A2 e D4, prosciogliendolo invece dall'imputazione

del capo F3, decisione confermata in cassazione il 29 ottobre 2014 (cfr. doc. 1).

In definitiva dunque il ricorrente è stato ritenuto colpevole di cinque atti di

bancarotta nell'ambito del fallimento della E__________ spa (capi di imputazione

A1/II, A2, A3/I, A3/II e A4), due per il fallimento di F__________ srl (capi di

imputazione D1/i e D4), uno per il fallimento di A__________ sas (capo F1) e

due per quello di A__________ spa (capi L1/I e L4).

Al ricorrente viene in sostanza rimproverata la sua partecipazione ad una serie

di atti con i quali è stato svuotato il patrimonio delle fallite, sostituendo

gli attivi distratti con valori fasulli, ciò che ha ritardato l'insolvenza e

aggravato lo stato di dissesto delle fallite. A titolo di esempio con

l'imputazione di cui al capo A1/II (confermato già nel 2013, cfr. doc. F) viene

contestata la seguente fattispecie (cfr. doc. D): il ricorrente già gestiva

fiduciariamente la E__________ spa, per il tramite di S__________ SA da lui

amministrata, prima che la stessa fosse venduta ai due coimputati nel

procedimento italiano; a quel momento E__________ spa aveva in pancia due società

che possedevano patrimoni immobiliari. Al fine di procedere alla cessione ai

nuovi proprietari (e permettere dunque il disegno truffaldino sopradescritto),

svuotando la società dei suoi attivi ma eseguendo una ricapitalizzazione del

patrimonio di modo da permettere la quotazione dei titoli sul Terzo Mercato, E__________

spa aveva ceduto le società immobiliari a S__________ SA ricevendo in cambio la

società A__________ spa (per il 98% di S__________ SA e per il 2% del ricorrente),

quest'ultima tuttavia di valore di molto inferiore poiché il suo patrimonio era

stato artatamente gonfiato. Infatti, mediante false fatture era stato fatto

figurare l'acquisto da parte di A__________ spa di macchinari industriali per

circa 21 miliardi di Lire; il relativo credito era stato ceduto dalle tre

società venditrici (tra cui A__________ sas) a S__________ SA, che lo aveva poi

trasferito a vario titolo in A__________ spa con conseguente - e fittizio -

aumento del patrimonio.

3.2.2

Analizzando in primo luogo la trasposizione in diritto svizzero dei

reati contestati in Italia, non può essere seguito l'insorgente laddove

sostiene che il tipo di partecipazione ritenuto a suo carico nell'ambito della

commissione dei reati fallimentari non sia previsto dal nostro ordinamento.

Come si evince dal testo dell'art. 163 cifra 1 cpv. 1 CP, di principio

unicamente il debitore può essere autore, coautore ed autore mediato di questo

reato (Bernard Corboz, Les infractions

en droit suisse, vol. I, III ed., Berna 2010, n. 11 ad art. 163 CP). Se il

debitore è una persona giuridica, una società o una ditta individuale si

applica l'art. 29 CP. Le persone fisiche menzionate da questa disposizione

(organi, membri di organi, soci, collaboratori con potere di decisione

indipendente o dirigenti effettivi) sono punibili quali autori se hanno agito,

in una delle qualità descritte, per la persona giuridica, la società o la ditta

individuale. Come risulta tuttavia dall'art. 163 cifra 2 CP il reato può anche

essere commesso da un qualsiasi terzo e meglio da chiunque non sia il debitore

o qualcuno ritenuto tale in applicazione dell'art. 29 CP (cfr. Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 163 CP).

Anche in diritto svizzero dunque i reati fallimentari (quanto sopra vale

infatti anche per l'art. 164 CP; cfr. Corboz,

op. cit., n. 7-9 e n. 25-28 ad art. 164 CP) possono essere commessi da persone esterne

alle società fallite, benché siano per queste previste delle pene meno severe.

Per quanto attiene alla qualifica giuridica, va osservato che l'autorità di

prime cure ha indicato il reato di bancarotta fraudolenta e frode nel

pignoramento di cui all'art. 163 CP. Dall'analisi della fattispecie risulta

piuttosto trattarsi del reato di diminuzione dell'attivo in danno dei creditori

di cui all'art. 164 CP posto che le operazioni delittuose contestate hanno

effettivamente - e non solo fittiziamente - diminuito gli attivi societari. Ciò

tuttavia nulla muta in sostanza per quanto concerne la fondatezza del

provvedimento. A maggior ragione se si considera che per due capi di

imputazione (capo D e L; cfr. doc. B) è stato altresì ritenuto il reato di false

comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c. e che al fine di commettere i

vari reati fallimentari è stata tenuta una contabilità inveritiera, ciò che in

Svizzera è punibile penalmente (art. 166, 251 e 325 CP). In merito al ruolo

svolto dall'insorgente poi, come emerge dalle varie sentenze, la sua

partecipazione è stata di rilevanza causale decisiva per la realizzazione degli

obbiettivi delittuosi riconducibili ai fiducianti, proprietari effettivi di E__________

spa. Anche volendo considerare che il ricorrente abbia agito ossequiando le

istruzioni dei mandanti, ciò non permetterebbe né di ammettere una sua totale

inconsapevolezza né di giustificare il suo agire. D'altra parte le operazioni

contestate sono state perpetrate su più anni, mediante ripetizione di medesimi

meccanismi e sempre per il tramite delle società riconducibili all'insorgente e

da lui amministrate (S__________ SA prima e L__________ SA poi), per cui, anche

in considerazione della pluriennale esperienza maturata dal ricorrente, non è

possibile sostenere che il suo agire non sarebbe stato penalmente punibile in

Svizzera. In questo senso risulta inutile l'acquisizione dell'incarto pretorile,

le considerazioni di natura prettamente civilistica in quella sede (afferenti

tra l'altro al solo rapporto tra fiduciante e fiduciario) non potevano, né

possono, escludere la responsabilità penale del ricorrente e le ripercussioni

di carattere amministrativo. Nemmeno il lodo arbitrale del 24 febbraio 2016

risulta rilevante ai fini del giudizio, atteso comunque che dopo tale pronuncia

il Comitato OAD-FCT ha emesso una nuova decisione di esclusione del ricorrente

dall'associazione di categoria, confermata con lodo arbitrale e in ultima

istanza dal Tribunale federale (cfr. STF 5A_163/2018 del 3 settembre 2018,

pubblicata).

3.2.3

Per quanto attiene alla pretesa violazione del principio della

proporzionalità occorre anzitutto rilevare che il ricorrente non mette

direttamente in discussione la facoltà del Cantone Ticino di sottoporre

l'esercizio dell'attività di fiduciario ad autorizzazione e nemmeno il

principio di porre, ai fini del rilascio o del mantenimento di un simile

permesso, delle condizioni personali, quali in particolare l'ottima reputazione: si tratta infatti di limitazioni alla

libertà economica che sono state riconosciute anche dal Tribunale federale come

compatibili con i diritti costituzionali del cittadino e che come tali appaiono

del tutto legittime (cfr. ad esempio: STF

2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5, 2P.345/1990

del 7 ottobre 1991 consid. 2; Mauro

Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge

sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in RDAT I-2000, pag. 33 e

segg.; Mauro Mini, La legge

sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, pag.

37.

e segg.).

In merito alla pena inflitta (confermata in 6 anni 4 mesi e 25 giorni, già

dedotto il carcere preventivo soffermo, poi rideterminata in 3 anni 4 mesi e 25

giorni per applicazione del provvedimento dell'indulto), come visto,

all'insorgente sono stati addebitati diversi atti che hanno poi quantomeno

aggravato il dissesto finanziario delle quattro società, ognuno dei quali

concerne la distrazione di ingenti importi (a titolo di esempio - non esaustivo

- per il capo di imputazione A1/II si parla della distrazione di circa 21

miliardi di Lire italiane, per quello D1/I di erogazioni fittizie per oltre eur

1.

mio, per F1 distrazione di beni o denari per circa 1.2 miliardi di Lire e per

il capo F4 si fa stato di aumenti fittizi di capitale per oltre 4 miliardi di

Lire). Si deve pertanto ritenere che con ogni verosimiglianza un'eventuale pena

pronunciata in Svizzera non si sarebbe discostata di molto da quella italiana.

In ogni caso, considerato già solo il numero di fattispecie e la gravità delle

stesse, egli non avrebbe potuto contare su di una condanna inferiore alle

soglie previste dall'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid. La questione di sapere se una

condanna subita all'estero richieda, in determinati casi, una valutazione più

sfumata in virtù del principio di proporzionalità, può rimanere aperta atteso

che nel caso di specie la gravità dei fatti commessi non lascia dubbi

sull'adeguatezza della misura adottata. Non giova poi al ricorrente appellarsi

all'art. 67 CP e alla pretesa assenza di concreto rischio di recidiva

specifica; premesso che - come già indicato - il provvedimento di revoca

dell'autorizzazione non ha nemmeno carattere disciplinare, non si tratta di

tutta evidenza di una misura penale. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 LFid, la

revoca dell'autorizzazione si impone dal momento che il fiduciario viene

condannato per reati intenzionali contrari alla dignità professionale poiché

una delle condizioni per il rilascio del permesso in parola, e meglio quella

dell'ottima reputazione e della garanzia di attività irreprensibile, viene meno;

ciò comporta che per un certo periodo - cinque o dieci anni - l'interessato non

possa sollecitare nuovamente il rilascio dell'autorizzazione poiché difetta di

una delle esigenze personali. Irrilevante invece se vi sia o meno un rischio di

recidiva, per cui le considerazioni espresse in questo senso dal ricorrente non

hanno alcuna valenza per l'applicazione della LFid (cfr. per un esempio in

relazione alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di

avvocato STF 2C_187/2011 del 28 luglio 2011 consid. 6.3 e per un esempio in

relazione all'art. 33 della legge federale concernente l'Autorità federale di

vigilanza sui mercati finanziari del 22 giugno 2007 [RS 956.1; LFINMA] STF

2C_771/2019 del 14 settembre 2020 consid. 5.1 e riferimenti ivi contenuti). Lo

stesso discorso deve valere per la pretesa attenuante riferita al lungo tempo

trascorso dai fatti. Il principio giurisprudenziale citato infatti, proprio del

diritto penale, non è direttamente applicabile in ambito amministrativo. Nel

caso in esame poi va ritenuto che l'accertamento della fattispecie penale in

Italia è stato particolarmente lungo e laborioso a causa della complessità

della vicenda e delle varie procedure ricorsuali, per cui la condanna è

divenuta definitiva solo nel 2014. Orbene, tenuto conto che la revoca

dell'autorizzazione giusta gli art. 20 e 8 LFid presuppone l'esistenza di una

condanna penale, l'autorità di vigilanza non poteva che attendere l'esito del

procedimento italiano, senza d'altra parte essere tenuta ad adottare nel

frattempo misure provvisionali ex art. 24 LFid. Va considerato inoltre che il

lungo tempo trascorso ha beneficiato al ricorrente che ha finora potuto

continuare la sua attività di fiduciario per cui, benché fino al 2024 egli non

possa sollecitare nuovamente il rilascio dell'autorizzazione, di fatto la

revoca in parola avrà effetto solo per meno di quattro anni, durante i quali

l'insorgente potrà eventualmente continuare a svolgere la sua attività in

collaborazione con un fiduciario regolarmente autorizzato, nei limiti di quanto

consentito dalla LFid (STF 2C_955/2010 del 6 aprile 2011 consid. 6.2,

2P.290/2005 del 3 luglio 2006 consid. 5.4 e 2P.137/2001 del 17 luglio 2001

consid. 4e). D'altro canto va ritenuto che la lontananza dai fatti di rilevanza

penale è in realtà fattore privo di rilevanza poiché il contestato

provvedimento non è suscettibile di soluzioni attenuate.

Se ne deve dunque concludere che non risulta in specie alcuna lesione del principio

della parità di trattamento.

4.

4.1. Visto

quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

4.2

Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente

(art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera