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Decisione

52.2015.562

Licenza edilizia per la sopraelevazione di uno stabile

21 aprile 2017Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato

favorevolmente il progetto (avviso cantonale n. 90959).

e. Il 12 dicembre 2014,

l'istante ha presentato le proprie osservazioni alle opposizioni per il tramite

dell'arch. __________, con le quali ha respinto le censure sollevate dai vicini

e ha altresì chiesto l'esonero dalla formazione di tre stalli supplementari, necessari

a mente sua a seguito dell'ampliamento dello stabile. Alle osservazioni ha

allegato alcuni documenti, quale complemento della domanda di

costruzione. Tra di essi si annoverano i profili del terreno e dello stabile esistente,

allestiti il 7 settembre 2014 dal geometra revisore ing. __________, oltre a nuovi

prospetti e nuove sezioni datati 3 dicembre 2014. Questi ultimi prevedono la

riduzione dell'altezza del primo livello aggiuntivo di 10 cm, oltre a modesti interventi

di sistemazione esterna.

f. Senza aver

pubblicato o notificato agli opponenti i nuovi piani, il 4 febbraio 2015 il

municipio ha rilasciato la licenza edilizia per la sopraelevazione, respingendo

le opposizioni pervenute. Preliminarmente, ha reso noto che, con le osservazioni,

l'istante aveva trasmesso diversi documenti che contribuiscono a chiarire

gli aspetti del progetto oggetto di opposizione, allegandoli alla decisione

e spiegando che non erano stati pubblicati poiché l'opera non ne risultava

sostanzialmente modificata. Nel respingere le obiezioni circa la non attendibilità

degli atti della domanda, l'esecutivo comunale ha poi fatto espresso

riferimento alla nuova documentazione. Di seguito, sulla scorta di quest'ultima

ha ritenuto che l'altezza massima di 15.00 m (cfr. art. 25 norme di attuazione

del piano regolatore; NAPR) fosse rispettata, posto che il terrazzamento

antistante all'abitazione andrebbe considerato come terreno naturale e che il

corpo scale sul tetto piano non andrebbe conteggiato. Vista la difficoltà di

creare sul fondo edificando degli stalli, in quanto non c'è un accesso

veicolare e la morfologia del terreno

richiederebbe l'edificazione di una autorimessa molto onerosa ed economicamente

non sostenibile, la prima istanza,

pur rilevando preliminarmente che lo stabile ampliato necessiterebbe

complessivamente di 8 posteggi e che ve ne sarebbero 11 a disposizione nei

condomini limitrofi, ha subordinato la licenza al versamento di fr. 40'000.-

quale indennità sostitutiva per la mancata formazione di 4 posti auto,

necessari a suo avviso a seguito della realizzazione di due nuovi appartamenti

con superficie utile lorda superiore a 100 mq.

B. Con giudizio 4

novembre 2015, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso

presentato dall'opponente contro la licenza, che è stata confermata alla condizione

aggiuntiva che l'immobile venga abbassato di 18 cm.

Secondo il Governo, contrariamente

a quanto sostenuto dal Municipio e dalla beneficiaria della licenza, gli unici

piani approvati sono quelli annessi originariamente alla domanda di costruzione

del 7 ottobre 2015 (…) anche perché quelli della cosiddetta completazione

non sono firmati e non portano alcun timbro di approvazione. L'altezza

dell'edificio andrebbe misurata a partire dal livello del terreno ai piedi

della facciata principale, stante che la sua sistemazione, benché tuttora

visibile, sarebbe stata eseguita diverso tempo addietro e non avrebbe avuto lo

scopo di ottenere abbuoni sul computo delle

altezze. Il punto superiore di riferimento per la misurazione sarebbe il parapetto,

mentre il corpo scale non andrebbe conteggiato, avendo un impatto

limitato sulla costruzione e svolgendo una funzione legata all'edificio stesso.

Sulla scorta dei prospetti sud-ovest e sud-est della domanda originale, l'Esecutivo

cantonale è giunto alla conclusione che l'altezza dello stabile supererebbe di

18 cm i limiti legali. In virtù del principio di proporzionalità, ha comunque ritenuto

di poter confermare la licenza a condizione che

l'edificio venga abbassato della corrispondente misura. Da ultimo, ha

respinto le eccezioni sollevate contro il contributo sostitutivo per gli stalli

mancanti, limitandosi a rilevare che l'opponente non avrebbe tratto alcun

vantaggio dal suo annullamento.

C. Contro il predetto

giudizio governativo, la comunione è insorta davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia.

A mente della

ricorrente, la tesi del Governo, secondo la quale approvati sarebbero

unicamente i piani originali, sarebbe priva di fondamento. Permarrebbe di

conseguenza un'evidente incertezza in merito agli interventi effettivamente autorizzati.

Il superamento dei limiti di altezza sarebbe inoltre

maggiore di quanto accertato dal Consiglio di Stato. A torto le istanze

inferiori non avrebbero poi tenuto conto del corpo scale sul tetto. All'altezza

dello stabile andrebbe comunque aggiunta quella del terrapieno antistante

all'edificio, la cui formazione ha richiesto l'erezione di importanti opere

murarie. Da ultimo, a fronte del progetto di ampliamento, il fabbisogno di posti

auto andrebbe calcolato prendendo in considerazione l'intero edificio. Prima di

prelevare un'in-dennità sostitutiva, avrebbe tuttavia dovuto essere ingiunto

alla beneficiaria del permesso - che in un primo tempo aveva inteso mettere a

disposizione del fondo edificando 11 stalli tra quelli a sua disposizione sui sedimi

limitrofi - di legare questi ultimi all'edificio iscrivendoli a registro

fondiario come comproprietà coattiva o servitù prediale. Qualora si

volesse invece ammettere l'esonero, il contributo sostitutivo andrebbe comunque

quantificato sulla base di almeno otto posti auto mancanti, anziché di quattro.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione

perviene la resistente, che respinge tutte le

censure sollevate dalla ricorrente, mentre il municipio si rimette al giudizio

del Tribunale. L'Ufficio domande di costruzione (UDC) è invece rimasto

silente.

E. Con la replica,

l'insorgente si riconferma sostanzialmente nelle proprie allegazioni e domande

di giudizio, mentre il municipio e la resistente non formulano osservazioni.

F. Richiamati dal municipio i piani di progetto

allegati ad alcune domande di costruzione concernenti l'abitazione al mapp. _______

e lo stabile d'appartamenti sul fondo latistante (mapp. ________), il giudice

delegato ha assegnato alle altre parti un termine per visionare gli atti e

presentare eventuali osservazioni, delle quali si dirà, se necessario, nei

considerandi di diritto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la

legittimazione della ricorrente, già opponente (art. 21 cpv. 2 LE; 65 cpv. 1

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il gravame può essere evaso sulla base degli atti, completati dalla

documentazione raccolta dal municipio (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad una

valutazione anticipata, il sopralluogo sollecitato dalla ricorrente non appare

idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti

per l'esito della controversia.

Considerandi

2.

Completamento

della domanda/variante di progetto

2.1

Giusta l'art. 4

LE, la domanda di costruzione deve essere corredata della documentazione

necessaria. Secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento di applicazione della

legge edilizia cantonale del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), i progetti

devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la

natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'autorità, soggiunge

la norma (cpv. 3), può all'occorrenza chiedere informazioni o complementi.

Secondo l'art. 12 cpv.

1.

lett. b RLE, i progetti per gli edifici devono, tra l'altro, comprendere una

o più sezione per ogni corpo, da cui si possa dedurre l'altezza dell'edificio e

quella dei singoli piani, il livello del terreno naturale e quello delle strade

pubbliche adiacenti. Alla domanda di costruzione deve inoltre essere allegato

un piano di situazione rilasciato da un geometra revisore (art. 10 cpv. 1 RLE).

2.2

Per principio, le

varianti soggiacciono alla procedura ordina-ria di rilascio del permesso di

costruzione. In quest'ottica, l'art. 16 cpv. 1 LE dispone che la procedura di

pubblicazione deve esse-re ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso

della proce-dura di approvazione o successivamente. L'obbligo di pubbliciz-zare

la domanda di variante mira essenzialmente a salvaguarda-re i diritti di

opposizione di eventuali interessati.

La regola non è tuttavia assoluta. Se i progetti rimangono immu-tati nelle loro

caratteristiche essenziali, dispone l'art. 16 cpv. 2 LE, è applicabile la

procedura della notifica. Differenze che non superano un grado di tolleranza

ragionevolmente ammissibile, conclude la norma, non soggiacciono a nessuna formalità.

Lo scopo di questa precisazione è essenzialmente quello di evitare procedure

sproporzionate all'entità dei cambiamenti da apportare. Dall'art. 16 LE si

evince dunque che la procedura ordinaria è applicabile soltanto in caso di

varianti che modificano in misura rilevante il progetto approvato o in via di

approvazione. Qualora le modifiche, pur essendo di lieve entità, richiamino

l'applicazione di disposizioni del diritto federale o cantonale rimesse al giudizio

dell'autorità cantonale, va comunque raccolto il preavviso di quest'ultima

(cfr. STA 52.2004.311 del 26 ottobre 2004, consid. 2; 52.2000.261 del 14

dicembre 2000, consid. 2).

2.3

Con la domanda 7

ottobre 2014 l'istante ha prodotto una serie di piani relativi alla

sopraelevazione del suo stabile. Tra questi si annoverano le sezioni A-A e B-B

ed i prospetti sud-est, nord-est, sud-ovest e nord-ovest, datati 17 settembre

2014.

In sede di opposizione,

la comunione ha lamentato, tra le altre cose, il mancato rispetto dell'altezza

massima, l'assenza di rilievi da parte del geometra revisore e l'omessa

indicazione sui piani di alcuni riferimenti altimetrici concernenti l'andamento

del terreno, la costruzione esistente ed il terrazzamento antistante.

L'istante ha inteso porre rimedio ai censurati difetti con il complemento

alla domanda di costruzione 9 dicembre 2014, che comprende una planimetria

e tre profili longitudinali della particella e dell'edificio esistente (A-B,

C-D, E-F) allestiti dal geometra revisore ing. __________. Tra gli atti,

figurano pure nuovi piani e nuove sezioni integrati con i rilievi del geometra,

non pubblicati, né trasmessi agli opponenti. Questi ultimi contemplano l'abbassamento

di 10 cm del quarto piano dello stabile e piccoli adeguamenti del terreno

antistante all'immobile, finalizzati al rispetto del limite di altezza di 15.00

m lungo l'intera facciata sud-est. Più che un semplice completamento della

domanda originaria, la documentazione trasmessa in corso di procedura configura

quindi una vera e propria variante riduttiva.

Il 4 febbraio 2015, il municipio

ha rilasciato l'autorizzazione per la sopraelevazione. Nella licenza, oltre ai

piani di settembre, l'autorità ha fatto espresso riferimento anche a quelli di

dicembre e alla documentazione allestita dal geometra. Nello specifico, li ha

richiamati per respingere le eccezioni dell'opponente circa l'incompletezza

degli atti e la violazione delle prescrizioni sull'altezza. Chiamata in seguito

ad esprimersi al riguardo, ha precisato che il progetto di base autorizzato è quello

di ottobre, mentre le sezioni e le facciate approvate sono quelle di dicembre

(cfr. risposta 18 marzo 2015, n. 1).

Da parte sua, il Governo

ha invece ritenuto che gli unici piani approvati fossero i primi, posto che i

successivi, non firmati e non recanti alcun timbro di approvazione, non sono

menzionati né nelle premesse, né nel dispositivo della risoluzione municipale.

L'insorgente contesta

anzitutto questa deduzione. Quanto alla licenza, lamenta l'impossibilità di

dedurre da essa la natura delle opere autorizzate. Si duole pure del fatto che

sarebbero stati approvati dei piani non firmati.

2.4

Ora, a dispetto

del fatto che i piani in variante non sono firmati

e non riportano timbri di approvazione, non vi è dubbio alcuno che l'esecutivo

comunale si è basato (anche) su di essi per respingere le censure dell'opponente

e quindi rilasciare il permesso di costruzione. Benché non siano stati

pubblicati o trasmessi agli opponenti, sono stati pertanto approvati unitamente

a quelli precedenti. L'opposta tesi del Governo non può pertanto essere tutelata.

Il Consiglio di Stato non avrebbe in ogni caso potuto confermare la licenza

esclusivamente sulla base dei primi progetti, senza far capo ai piani della

variante. Quelli di settembre, in particolare i prospetti sud-est e sud-ovest,

non sono infatti del tutto attendibili, giacché sono stati in parte corretti in

base ai rilievi altimetrici del geometra revisore. Inoltre l'opera originaria

superava i limiti di altezza fissati dall'ordinamento comunale di diversi centimetri (cfr. prospetti sud-ovest e sud-est; consid.

2.5.1

e 3.4 segg.), di modo che al difetto non poteva essere posto rimedio

in virtù del principio di proporzionalità con

una semplice condizione di licenza, essendo in realtà necessaria una

riprogettazione (cfr. STF 1C_338/2015 del 4 maggio 2016 consid. 4.4 con rif.,1C.207/2010

del 21 aprile 2011 consid. 4.4, pubbl. in: RtiD II-2011 n. 13; STA

52.2012

-142-161 citata consid. 2.3 con rif.; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art.

2.

LE n. 684). A maggior ragione che l'istanza inferiore neppure ha spiegato concretamente

dove e come si potrebbe/dovrebbe abbassare l'edificio di 18 cm.

2.5

Tornando alla

risoluzione municipale, la procedura seguita dall'autorità comunale per

determinarsi in punto al controverso intervento di sopraelevazione resiste alle

critiche dell'insorgente.

Anzitutto, fatta

astrazione della questione della firma, di cui si dirà in appresso, gli atti

della variante rispettavano pienamente i requisiti di legge. Nella misura in

cui hanno lasciato immutate le caratteristiche essenziali del progetto

iniziale, non occorreva poi seguire la procedura ordinaria, ma bastava

applicare quella di notifica. Dal fatto che, contrariamente a quanto previsto

da quest'ultima, non sono stati pubblicati né notificati alla comunione prima

dell'emanazione del provvedimento di approvazione, la stessa non ha comunque subito

alcun pregiudizio, posto che ha potuto aggravarsi contro di essi davanti al

Governo. Neppure l'interessata pretende il contrario.

Contrariamente a quanto

sostenuto, la coesistenza dei piani originali e di quelli di variante non impedisce

d'altro canto di comprendere i limiti di quanto autorizzato. Chiaro è infatti

che laddove la variante non ha modificato l'opera, i primi piani non sono stati

rielaborati e sono parte integrante del progetto approvato (cfr. a titolo di

esempio le piante dei vari piani). Non così laddove la riduzione dell'altezza

del primo livello aggiuntivo ha imposto degli adeguamenti. In questo caso,

quelli in variante hanno sostituito i precedenti (prospetti e sezioni). Dal

loro confronto, risulta quindi di facile momento determinare la natura e la

conformazione dell'opera oggetto del permesso, rimasta sostanzialmente immutata.

A torto la ricorrente pretende

inoltre, fondandosi unicamente sul tenore letterale del dispositivo n. 2, che

il permesso sarebbe stato rilasciato per la sola sopraelevazione dello stabile,

benché i piani di progetto contemplino anche altri interventi (posa di pannelli

solari, modifiche alle terrazze e alle aperture in facciata dei piani

esistenti). È infatti evidente che, con la licenza avversata, l'autorità di

prime cure ha inteso autorizzare tutti gli interventi previsti dalla domanda di

costruzione e dalla variante.

Per quanto concerne infine

l'assenza della firma dell'istante/pro-prietaria del fondo sugli atti della

variante, va chiarito che simili formalità, esatte dagli art. 4 cpv. 1 LE e 8

cpv. 2 RLE, mirano unicamente ad evitare all'autorità di doversi pronunciare su

domande di costruzione non suscettibili di tradursi in realizzazioni concrete

(cfr. RDAT II-2001 n. 33 consid. 2b, I-1996 n. 41 consid. 2.2). Tutelano quindi

soprattutto gli interessi dell'amministrazione, permettendo all'autorità di non

dar seguito a domande presentate da richiedenti che non dimostrano o rendono

quantomeno verosimile il loro diritto di disporre del fondo oggetto

dell'intervento (cfr. Scolari, op.

cit., ad art. 4 LE n. 737). In concreto, non sussistono dubbi che la variante

sia da attribuire alla proprietaria del fondo; nessuno del resto lo mette in

dubbio. Lo confermano del resto pure gli allegati di causa prodotti durante le

procedure ricorsuali (cfr. in particolare duplica 28 maggio 2015 davanti al

Governo). Ad ogni modo, il municipio non ha ritenuto di dover chiedere la firma

di quei documenti prima di rilasciare il permesso.

Scelta, questa, che non può essere rimessa in discussione in questa sede

e portare all'annullamento della licenza (cfr. STA 52.2015.353 del 24 novembre

2015.

consid. 2.1, 52.2013.35 del 3 novembre

2014.

consid. 2.1, 52.2010.125 del 15 marzo 2011 consid. 2.1, 52.2007.102

dell'8 agosto 2007 consid. 2.2.1). Quanto alla firma del progettista, anch'essa

esatta dagli art. 4 cpv. 1 LE e 8 cpv. 2 RLE, scopo di questa prescrizione -

precisata dall'art. 4 cpv. 2 LE - è quello di proteggere il pubblico da persone

incapaci, garantendo che i progetti vengano elaborati da professionisti

sufficientemente qualificati (cfr. STA 52.2013.311 del 19 settembre 2014

consid. 2.1; RDAT II-2004 n. 19 con rinvii, Scolari,

op. cit., ad art. 4 LE n. 750). Nelle evenienze concrete, non vi sono

motivi di dubitare che i piani della variante siano stati allestiti dai

progettisti della __________ (il cui nome è

riportato su tutti i documenti), segnatamente dall'arch. __________, che ha

sottoscritto i progetti originali, e/o dall'arch. __________, che ha redatto le

osservazioni a cui sono stati allegati. Anche in questo caso, tenuto

conto che controversi sono i piani in variante di una prima domanda debitamente

firmata, la scelta del municipio di non pretenderne preliminarmente la sottoscrizione

non comporta l'annullamento della licenza.

2.6

Disattese le

censure di natura formale, resta da verificare se l'intervento approvato dall'esecutivo

comunale sia conforme al diritto materialmente applicabile.

3.

Altezza

dell'edificio

3.1

Secondo l'art. 40

cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto

più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Per

principio, l'altezza degli edifici è misurata sulla verticale delle facciate, a

partire dal terreno sistemato sino al punto superiore determinante; il punto

inferiore di misurazione è dato dal livello del terreno sistemato, perpendicolarmente

sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). Il terreno naturale può

essere sistemato mediante formazione di terrapieni, la cui altezza va aggiunta

a quella dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in cui supera il

limite di 1.50 m ad una distanza di 3.00 m dal filo della facciata (cfr. art.

41.

LE).

3.2

Per terreno

naturale s'intende in genere il terreno che non è mai stato oggetto di

interventi edilizi volti a modificarne l'assetto originario mediante colmate o

escavazioni. Ripiene e sbancamenti possono comunque perdere con il trascorrere

del tempo il carattere di sistemazione artificiale. In questi casi, benché modificato,

l'assetto del suolo torna ad assumere le connotazioni del terreno naturale.

Determinante ai fini della distinzione tra terreno naturale e sistemato non è

tanto lo scopo della modifica attuata, quanto

piuttosto il suo grado d'integrazione nel contesto dei fondi circostanti.

Sistemazioni che si scostano in modo abnorme dall'andamento del terreno

adiacente sono da considerare come tali anche dopo molti anni, mentre

alterazioni che rimodellano il suolo, inserendosi in modo armonioso nelle

altimetrie dei fondi limitrofi possono essere assimilate al terreno naturale anche

in un lasso di tempo relativamente breve (cfr. RDAT I-1996 n. 38 consid. 3.2;

STA 52.2012.137-142-161 del 13 novembre 2012, confermata da STF 1C_4/2013 del

19.

aprile 2013, pubbl. in: RtiD II-2013 n. 16; STA 52.2007.321 del 2 novembre

2007.

consid. 2.1, 52.2003.26 del 7 luglio 2003 consid. 2).

3.3

Le NAPR di

Brissago non prevedono particolari modalità di misurazione delle altezze degli

edifici. Ne consegue che tale parametro va determinato secondo gli art. 40 e 41

LE.

L'art. 25 NAPR

prescrive invece che, nella zona di costruzione intensiva, l'altezza massima degli

edifici è di 15.00 m.

3.4

La ricorrente si

oppone alla conferma della licenza, eccependo il mancato rispetto dell'altezza

prescritta. Prendendo come riferimento le quote del terreno ai piedi della

facciata sudorientale dell'abitazione, ritiene anzitutto che, a seguito della sopraelevazione,

quest'ultima supererebbe i 15.00 m. Punto superiore per la misurazione non sarebbe

peraltro la sommità del parapetto, bensì il corpo scale sul tetto, che sarebbe

assimilabile ad un corpo tecnico, posto che consentirebbe l'accesso al tetto soltanto

ai due (nuovi) appartamenti sottostanti e non sarebbe funzionalmente connesso

all'immobile. La sua altezza andrebbe pertanto computata in quella dell'edificio.

Lo stesso varrebbe per quella del sottostante terrazzamento.

3.4.1

Prendendo come

riferimenti per la misurazione dell'ingombro verticale dell'avversata

costruzione da un lato la quota inferiore del terreno sistemato ai piedi della

facciata principale, che degrada leggermente in direzione sud-ovest (219.14

m/sm, cfr. profilo A-B), e dall'altro la quota del parapetto del tetto piano

(234.37 m/sm; cfr. sezioni e piani in variante), la ricorrente giunge alla conclusione

che, nemmeno in virtù della variante, l'altez-za rispetterebbe il limite imposto

dall'art. 25 NAPR (234.37 - 219.14 = 15.23 m). Sennonché, consapevole del difetto,

con il progetto di variante l'istante ha previsto alcuni modesti interventi di

sistemazione del terreno davanti alla casa - che non sono oggetto di specifica

contestazione e che non risultano in ogni caso in contrasto con l'ordinamento

edilizio (cfr. in proposito art. 41 cpv. 1 LE; STA 52.2007.324 citata consid.

3.

; RDAT II-2002 n. 36 consid. 2.2) - grazie ai quali, misurato dal terreno

sistemato, l'ingombro verticale dell'abitazione non supererà in nessun punto la

soglia dei 15.00 m (cfr. sezione A-A e prospetti sud-ovest e sud-est della

variante; art. 40 cpv. 1 LE). Si tratta in sostanza di sistemare una contenuta

porzione di suolo alla base dell'estremità meridionale della facciata rivolta

verso valle, colmando la leggera depressione del terreno esistente in quel

punto, adeguandone il livello al resto del giardino (cfr. sezione A-A; prospetto

sud-ovest; profilo A-B). Da questo profilo, il progetto (di variante) è immune

da critiche.

3.4.2

Corpo scale

A differenza di altri

ordinamenti comunali, le NAPR di Brissago non prevedono una disciplina

specifica per i corpi tecnici. Ne consegue che per la loro edificazione, e per

quella delle altre installazioni assimilabili, trova applicazione la regola

generale, secondo la quale simili opere di

sovrastruttura sfuggono al computo dell'altezza dell'edificio sottostante

fintando che non determinano un ingombro rilevante dal profilo delle finalità

perseguite dalle disposizioni relative a questo parametro edilizio (cfr. STA

52.2013.323

del 22 luglio 2013 consid. 2.1 seg.; RtiD I-2004 n. 37

consid. 2.2; RDAT I-1991 n. 85 consid. 2; Scolari,

op. cit., ad art. 40/41 LE n. 1235). In concreto, il fatto che il corpo

scale serva soltanto i due appartamenti aggiuntivi non permette di escluderne

l'evidente connessione strutturale e funzionale con l'edificio sottostante. Neppure

l'insorgente pretende d'altronde che il suo impatto sulle adiacenze sarebbe

rilevante dal profilo delle finalità perseguite dalle disposizioni sulle

altezze, segnatamente che aumenterebbe apprezzabilmente la percezione del

volume dell'abitazione. A ragione, poiché tanto in valori assoluti, quanto in

termini relativi per rapporto alla superficie del tetto e all'ingombro generale

dello stabile, le sue dimensioni sono tutto sommato contenute. Ne consegue che

la sua altezza non va computata su quella dell'edificio sottostante.

3.4.3

Terrazzamento/terrapieno

Nemmeno l'altezza del

terrazzamento antistante l'abitazione, sorretto da un muro di ca. 3.50/4.00 m

di altezza, va sommata a quella dell'edificio. Irrilevante è il fatto che il suo

carattere artificiale sarebbe ancora percepibile. Decisiva è piuttosto la circostanza

che, come si evince dal raffronto tra i profili del geometra revisore, i piani

della variante (cfr. prospetti e sezioni) e quelli richiamati dal municipio (cfr.,

in particolare, la facciata ovest e la sezione risalenti ad un progetto del

1980), la (facciata sud-est della) costruzione, arretrata, non insiste sul

terrapieno, ma poggia sul terreno naturale. Non va dunque computato

sull'altezza dello stabile.

Al caso di specie non

torna peraltro neppure applicabile la regola generale

che impone di sommare l'altezza delle facciate aperte verso valle dei corpi di

fabbrica coperti da tetti piani, strutturalmente connessi e disposti a quote

diverse sulla verticale del pendio (cfr. art. 40 cpv. 2 LE).

Contrariamente a quanto pretende l'interessata, quello in discussione è infatti

un semplice terrapieno. La presenza nel muro che lo sostiene di nicchie chiuse

da cancelli non porta a diversa conclusione, posto che non è sufficiente per

attribuirgli la qualità di edificio, ovvero di costruzione vuota all'interno

comprendente spazi chiusi, utilizzabili per proteggere persone o cose dagli

influssi atmosferici (cfr. STA 52.2004.181 del 20 agosto 2004 consid. 2.1,

52.2004.112

del 10 maggio 2004 consid. 2.2; Christian

Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zurigo 1991, n. 182).

4.

Posteggi

4.1

Secondo l'art. 39

cpv. 1 lett. a NAPR, per nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti

sostanziali o cambiamenti di destinazione di fabbricati esistenti il

proprietario deve dimostrare di disporre in loco di (…) un posto auto ogni

100.

mq di SUL destinata all'abitazione o frazione superiore, ma almeno uno per

alloggio. Qualora la formazione di posteggi fosse tecnicamente difficile o

deturpante le caratteristiche ambientali, soggiunge la norma (cpv. 4), il

Municipio impone ai proprietari un contributo pari al 25% del costo di

costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno.

La difficoltà tecnica

ai sensi della norma in esame non è riconducibile soltanto alla situazione dei

luoghi e a motivi di tecnica delle costruzioni in senso stretto, ma comprende

anche l'inesigibilità dovuta alla manifesta sproporzione tra l'onere a carico

dell'obbli-gato ed il vantaggio derivante alla collettività (RDAT I-1991 n. 52;

Scolari, op. cit., ad art. 29

LALPT n. 275). Al giorno d'oggi, le moderne tecniche di costruzione permettono

invero di realizzare impianti per lo stazionamento dei veicoli anche in luoghi

che in passato erano considerati inaccessibili, per cui la formazione effettiva

di posteggi non di rado si riduce ad una questione di sopportabilità dei costi

(cfr. STA 52.2009. 489-491 dell'8 luglio 2010 consid. 2 e 3.3).

4.2

Il contributo

sostitutivo per posteggi è una prestazione pecuniaria che sostituisce l'obbligo

principale di eseguirli (obbligazione di fare), quando lo stesso risulti

oggettivamente impossibile o sproporzionato, in particolare per motivi tecnici,

per ragioni ambientali o paesaggistiche, per la manifesta sproporzione tra l'onere

a carico dell'obbligato ed i vantaggi derivanti alla collettività (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 29 LALPT n.

275.

segg.).

Come altre indennità sostitutive (ad es. quelle per la costruzione di rifugi o

per la diminuzione delle aree agricole), non ha un carattere a sé stante, ma

accessorio, ovvero sempre dipendente, nell'esistenza e nell'entità, dall'obbligazione

di fare principale, ovvero quella di realizzare dei parcheggi su suolo privato

(cfr. DTF 97 I 792; Max Imboden/René

Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., Basilea 1976, n.

112.

B).

4.3

L'obbligo di dotare

le costruzioni di un adeguato numero di posteggi può essere soddisfatto anche

mediante la messa a disposizione degli spazi necessari su fondi di terzi (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 29 LALPT n.

271.

segg.; Adrian Haas, Staats-

und verwaltungsrechtliche Probleme bei der Regelung des Parkierens von

Motorfahrzeugen auf öffentlichem und privatem Grund, insbesondere im Kanton Bern,

Diss., Berna 1994, pag. 63; Fritz Frey, Die

Erstellungspflicht von Abstellplätzen für Motorfahrzeuge nach zürischem Recht,

Diss., Zurigo 1987, pag. 57 segg.). In questo caso, l'utilizzazione del sedime

altrui deve essere assicurata mediante la costituzione di una servitù prediale o

la sottoscrizione di un contratto di locazione di lunga durata (cfr. STA

52.2012.107

del 23 aprile 2013 consid. 3.2; Scolari, op. cit., ad art. 29 LALPT n.

272; Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Baugesetz

des Kantons Bern vom 9. Juni 1985 - Kommentar Band I, IV

ed., Berna 2013, ad art. 16-18 n. 24; Haas,

op. cit., pag. 63; Frey, op.

cit., pag. 59).

4.4

4.4.1

Vista la

difficoltà di creare sul fondo degli stalli, in quanto non c'è un accesso

veicolare e la morfologia del terreno richiederebbe l'edificazione di una

autorimessa molto onerosa ed economicamente

non sostenibile, la prima istanza

ha subordinato la licenza al versamento di fr. 40'000.- quale indennità

sostitutiva per la realizzazione di quattro posti auto, a suo avviso necessari in

base all'art. 39 NAPR, dato che il progettato ampliamento comporta la

realizzazione di due nuovi appartamenti con una SUL superiore a 100 mq.

Il Governo ha respinto

le eccezioni sollevate dalla ricorrente a tale riguardo, limitandosi a rilevare

che non avrebbe tratto alcun vantaggio dall'annullamento della risoluzione

municipale su questo punto.

Secondo l'insorgente,

il fabbisogno di posti auto andrebbe invece calcolato prendendo in

considerazione l'intero edificio. Prima di prelevare un contributo sostitutivo,

il municipio avrebbe tuttavia dovuto ingiungere alla beneficiaria del permesso di

vincolare l'uso degli stalli a sua disposizione sui sedimi limitrofi alle

necessità dell'edificio, iscrivendoli a registro fondiario come comproprietà

coattiva o servitù prediale. In caso di esonero, il contributo sostitutivo

andrebbe comunque quantificato sulla base di almeno otto posti auto, anziché quattro.

4.4.2

Come si evince

dal testo dell'art. 39 cpv. 1 NAPR, l'obbligo di dotare gli edifici di un

numero di posteggi commisurato alle loro destinazioni e superfici non sussiste

soltanto in caso di nuova costruzione, ma anche in caso di ricostruzioni,

ampliamenti sostanziali e cambiamenti di destinazione. In concreto, non vi è

dubbio che l'intervento progettato comporti un ampliamento sostanziale dello

stabile esistente. Il municipio era dunque tenuto a calcolare il fabbisogno di

posteggi complessivo e a verificare se lo stesso può essere soddisfatto materialmente.

In caso negativo, avrebbe dovuto stabilire il contributo sostitutivo per tutti

i posteggi mancanti. Non poteva invece limitarsi a fissarlo prendendo in

considerazione soltanto quelli necessari per i due appartamenti di nuova

edificazione. Sennonché, il difetto non implica necessariamente l'annullamento

del permesso, perché allo stesso può essere agevolmente posto rimedio in questa

sede come segue.

Secondo la prima

istanza e come indicato dalla stessa istante in licenza (cfr. calcolo

fabbisogno posteggi allegato alla domanda di costruzione), concluse le

opere di ampliamento lo stabile necessiterà complessivamente di otto parcheggi

(cfr. licenza edilizia, n. 8 pag. 6). Neppure la ricorrente lo contesta. La

realizzazione di questi stalli sul sedime

non appare agevole. Vista la morfologia del terreno ed i manufatti esistenti, l'unica

soluzione praticabile richiederebbe la creazione di un'autorimessa alla base

del pendio, previa rimozione del muro che sostiene il pendio lungo la strada ed

escavazione del terreno al di sotto del terrazzamento e dell'edificio

esistenti. Un simile intervento, oltre che particolarmente oneroso, è senz'altro

connotato da importanti difficoltà tecniche. Del tutto sostenibile appare, alla

luce di queste circostanze, la valutazione del municipio in merito

all'inesigibilità di realizzare degli stalli direttamente sul sedime. Vanno quindi

considerate realizzate le condizioni per imporre il versamento di un'indennità

sostitutiva. Quest'ultima andava tuttavia quantificata in funzione di otto

stalli mancanti, anziché di soli quattro, calcolando fr. 10'000.- a posteggio.

Importo, questo, di per sé non contestato dalla ricorrente e comunque conforme a

quanto previsto dall'ordinanza municipale concernente il versamento dei

contributi sostitutivi, da parte dei privati, per la mancata costruzione di posteggi

del novembre 2008 (cfr. lett. b delle premesse e art. 2).

Alla luce di quanto

precede, la licenza edilizia va dunque riformata, imponendo alla resistente di

versare un contributo sostitutivo di fr. 80'000.- (8 x fr. 10'000.-), invece

che di fr. 40'000.-. Resta riservata la facoltà per quest'ultima di mettere al

servizio dello stabile i parcheggi di cui dispone sui fondi latistanti,

mediante l'iscrizione di servitù prediali o la sottoscrizione di contratti di

locazione di lunga durata, ritenuto che, in caso di cancellazione delle prime o

cessazione dei secondi, ritornerà applicabile la regola che impone di pagare il

contributo sostitutivo.

5.

5.1. Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il

giudizio governativo è annullato, mentre la licenza è riformata nel senso che è

subordinata alla condizione di versare un contributo sostitutivo di fr.

80'000.- (8 x fr. 10'000.-), ferma restando la facoltà di mettere al servizio

dello stabile i parcheggi di cui la resistente dispone sui fondi latistanti, così

come indicato al precedente considerando (4.4.2).

5.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente e della resistente, proporzionalmente

al rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Per quanto non compensate,

l'insorgente dovrà rifondere alla resistente, assistita da un legale, una

congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1

la decisione 4

novembre 2015 (n. 4722) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

la risoluzione 4

febbraio 2015, con la quale il municipio di Brissago ha rilasciato a CO 1 la

licenza edilizia per la sopraelevazione dello stabile al mapp. __________, è

riformata nel senso che è subordinata alla condizione indicata al consid. 5.1.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.-, anticipata dalla ricorrente nella misura di fr.

1'800.-, è posta a carico di quest'ultima nella stessa misura e per il resto a

carico della resistente (fr. 700.-). A quest'ultima l'insorgente verserà fr. 1'200.-

a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere