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Decisione

52.2015.567

Multa LEPICOSC - accertamento del valore delle commesse, chiamata in causa e diritto di essere sentito

21 dicembre 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori sottoposti alla LEPICOSC sulla sola base di un criterio economico.

5.2. Le censure sollevate non meritano accoglimento.

5.2.1. Anzitutto a giusto titolo la CV-LEPICOSC ha stabilito che l'opera in

questione, per dimensioni e caratteristiche, sia soggetta alla legge.

Per quanto riguarda il valore dell'opera, si osserva che la differenza tra

quanto fatturato dall'insorgente e quanto stimato dall'autorità, è

relativamente minima e si aggira in entrambi i casi poco sotto o poco sopra la

soglia di legge. Ad ogni modo, indipendentemente dal valore dell'opera, come

già costatato da questo Tribunale in altra occasione (STA 52.2013.162 del 3 dicembre

2013, non pubblicata, sentenza che è stata oggetto di ricorso al Tribunale

federale, cfr. STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014), la costruzione di un muro

di contenimento non può essere definito frutto di lavori di modesta importanza

o particolarmente semplici, soprattutto quando, come nel caso in esame, si

tratta di elevarne uno in pietrame all'interno di un vigneto in zona di montagna,

previa demolizione dell'opera già esistente (eseguita con alta verosimiglianza

con l'ausilio di macchinari), su un terreno in forte pendenza (che determina

tra l'altro l'istallazione di impalcati intermedi), che necessita

dell'allestimento di casseratura per l'esecuzione della fondazione in calcestruzzo

armato (ciò che include l'uso di una betoniera) e della costruzione contestuale

di una parte di scala formata da otto scalini (comprensiva di muretto di

controriva) con raccordo al muro principale (cfr. doc. C posizione 200). Da ciò

ne discende che, indipendentemente dall'attendibilità delle valutazioni della

CV-LEPICOSC e della fatturazione presentata dalla ricorrente, si deve ritenere

che eseguendo il muro in questione senza essere iscritta all'albo, la RI 1 ha

violato l'art. 4 LEPICOSC.

Si osserva poi che dal 1° gennaio 2014 la LEPICOSC impone l'iscrizione all'albo

anche agli operatori specialisti che eseguono determinati lavori specifici

(cfr. allegato alla LEPICOSC), tra i quali la posa d'acciaio d'armatura,

l'esecuzione di casserature e l'esecuzione di murature in cotto e pietra. Ora

nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, e meglio dai

doc. A e C, emerge che la sola elevazione del muro in pietrame (muro

principale, esclusa dunque la scala e il raccordo) era stata preventivata in

fr. 10'500.- (IVA esclusa) e la formazione delle fondamenta (compreso cassero,

ferro e beton) in fr. 2'800.- (IVA esclusa), con il che risulta che, quantomeno

per la costruzione del muro, considerato che la soglia fissata dall'art. 4 cpv.

2 LEPICOSC per questi lavori è di fr. 10'000.-, la stessa è stata superata e

pertanto il lavoro specifico non poteva essere eseguito senza iscrizione

all'albo.

Stando così le cose, appare inutile procedere alle audizioni testimoniali

proposte dalla ricorrente (segnatamente quella del titolare della ditta

ricorrente, dei proprietari del fondo, degli operai e dell'ing. __________), le

quali non permetterebbero ad ogni modo di giungere a diversa conclusione.

5.2.2. La decisione impugnata cita effettivamente l'art. 4 LEPICOSC utilizzando

la terminologia della legge nella sua versione antecedente al 2014. Tuttavia

non si vede, né la ricorrente lo spiega, quale conseguenza ciò comporti. La

dicitura "lavori di sopra e sottostruttura" si riferisce con

tutta evidenza all'insieme dei lavori di costruzione eseguiti nel settore edile

e del genio civile, ciò che corrisponde, giusta l'art. 1 e art. 4 cpv. 1

LEPICOSC, alle opere eseguite dalle imprese di costruzione e dagli operatori

specialisti e soggette alla legislazione in questione.

In merito alla base legale, la LEPICOSC prevede, come sopra esposto, che non

sono assoggettati alla legge i lavori di modesta importanza o particolarmente

semplici (art. 4 cpv. 2 LEPICOSC); il cpv. 3 dell'art. 4 LEPICOSC pone poi la

presunzione secondo cui le opere il cui costo preventivabile totale non supera

i fr. 30'000.- (fr. 10'000.- per gli operatori specialisti) sono da considerare

di modesta importanza. Giusta l'art. 4 cpv. 4 LEPICOSC, il regolamento

definisce i lavori non soggetti alla legge; l'art. 8 cpv. 1 RLEPICOSC trasferisce

poi tale compito alla CV-LEPICOSC, la quale, al fine di stabilire in modo

oggettivo il valore delle opere di edilizia e genio civile, usa come base di

valutazione i prezzi del materiale e le tariffe approvate dalle associazioni di

categoria. La procedura con la quale l'autorità di sorveglianza stabilisce

l'assoggettamento alla legge è pertanto sorretta da una base legale

sufficientemente chiara (STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014 consid. 4.2.). In

questo senso poi, ritenuto che la libertà economica include il libero accesso

ad un'attività economica privata e il suo esercizio (DTF 132 I 97 consid. 2.1,

131 I 133 consid. 4), nel caso concreto in alcun modo la CV-LEPICOSC impone

alle ditte attive nel settore di applicare un determinato prezzario; nei limiti

del rispetto di altre regolamentazioni e dei vari contratti collettivi di

lavoro in vigore, la ricorrente è libera di praticare i prezzi che vuole, ciò

che esclude pertanto che l'applicazione del criterio di cui all'art. 4 cpv. 3

LEPICOSC, rispettivamente del ricorso alle tariffe delle associazioni di

categoria (art. 8 cpv. 1 RLEPICOSC), configuri una limitazione della libertà

economica.

Si precisa a titolo abbondanziale che, contrariamente a quanto l'insorgente

sostiene, nella sentenza del Tribunale federale citata in sede di replica (STF

2C_81/2014 dell'11 agosto 2014), l'Alta Corte ha lasciato aperta la questione

di sapere se sia o no ammissibile applicare le tariffe delle associazioni di

categoria per stimare il valore delle opere edili; il considerando richiamato

(consid. 5.1. e non consid. 5.2. come erroneamente indicato), contiene il

riassunto delle censure ricorsuali e non la sussunzione in diritto, tant'è che

il paragrafo successivo dichiara la critica inconferente e il ricorso viene

respinto.

5.2.3. In merito alla pretesa violazione del principio di proporzionalità, la

decisione impugnata non presta il fianco a critiche. Premesso che dagli atti

risulta che l'insorgente ha eseguito opere che non possono essere definite di

poca importanza né particolarmente semplici da poter essere eseguite senza

conoscenze particolari e senza attrezzature importanti (cfr. consid. 4.2.), la

CV-LEPICOSC ha indicato di aver ad ogni modo tenuto in considerazione che il

valore stimato delle opere supera di poco il limite legale e che pertanto

l'importo della multa è stato contenuto di conseguenza.

6. Accertato che la

RI 1 deve rispondere per la violazione delle norme sopra menzionate, resta da

verificare se la multa inflitta sia adeguata alla gravità dell'infrazione commessa,

alla colpa e alle condizioni personali del trasgressore.

Nella valutazione della colpa imputabile

alla ricorrente va considerato che la RI 1 è una ditta attività nel settore da

molti anni e che era già stata oggetto di una procedura disciplinare in

passato. Tuttavia la CV-LEPICOSC afferma di aver tenuto conto del fatto che il

costo dell'opera da essa stimato superava di poco la soglia di legge. Questo

Tribunale ritiene pertanto correttamente commisurata all'entità dell'infrazione

ed alla colpa del trasgressore la multa di fr. 800.- inflitta alla ricorrente.

7. 7.1. Stante

quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in

quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera