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Decisione

52.2015.572

Revoca della licenza di condurre per 3 mesi (+ 26 km/h in abitato).Le circostanze particolari invocate dal ricorrente non rientrano nelle circostanze che permetterebbero eccezionalmente di ammettere u

4 luglio 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato il 13

aprile 1963 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore

nell'agosto del 1981. Giardiniere di professione, non ha precedenti in materia

di circolazione stradale, tant'è che nel registro automatizzato delle misure amministrative

(ADMAS) non figurano iscrizioni a suo carico.

B. a. L'11 aprile 2015,

alle ore 18.26, RI 1 ha circolato alla guida dell'autoveicolo __________

targato __________ nell'abitato di __________ ad una velocità punibile di 76

km/h - accertata tramite regolare procedimento di misurazione - laddove vigeva

un limite di 50 km/h. Interrogato dalla polizia il 19 aprile 2015, l'interessato

ha ammesso di sapere quale limite fosse posto in loco e di essersi reso conto

di procedere a velocità eccessiva. Ha inoltre accettato le risultanze del rilevamento

tecnico della velocità.

b. Avviata una procedura amministrativa e raccolte le sue osservazioni, il 18

maggio 2015 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di

condurre per la durata di 3 mesi (dal 20 luglio al 19 ottobre 2015 inclusi),

autorizzandolo comunque a condurre i veicoli delle categorie speciali G e M. La

risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c

cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre

1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla

circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

c. A seguito degli stessi accadimenti, mediante decreto di accusa 6 luglio 2015 il competente Procuratore pubblico

l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della

circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr, condannandolo alla pena pecuniaria

(sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 7'500.-,

corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 250.- cadauna, oltre al pagamento

di una multa di fr. 500.-.

Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, RI

1 ha rinunciato ad impugnare la predetta decisione, che è quindi regolarmente

cresciuta in giudicato.

C. Con giudizio 4

novembre 2015 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento

amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata dal

conducente punito.

L'autorità di ricorso di prime cure ha constatato in sostanza la sussistenza di

un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, reato che impone ex

lege una revoca della licenza di condurre della durata minima di tre mesi.

D. Contro il predetto

giudicato governativo il soccombente insorge ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e la

riforma nel senso di ridurre ad un mese il periodo di revoca inflittogli, da

scontare dal 1° luglio al 31 luglio 2016, alternativamente durante i mesi di

agosto e/o settembre 2016.

Il ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza

inferiore, ribadendo che per ragioni di equità e giustizia l'infrazione

addebitatagli dovrebbe essere qualificata come di tipo medio grave. Il reato, soggiunge,

è stato infatti commesso in circostanze estremamente favorevoli, per cui

sarebbe ingiusto farlo ricadere in quelli di cui all'art. 16c LCStr per due

soli km/h di superamento della soglia di media gravità. Non avendo creato

pericoli alla circolazione, ritenute le buone condizioni meteorologiche e di

traffico, non gli sarebbe pertanto imputabile una colpa grave. Tenuto conto

della sua ottima reputazione quale conducente e della necessità professionale

di condurre veicoli a motore, l'autorità amministrativa avrebbe dovuto limitare

ad un mese la durata della revoca.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni

contenute nel giudizio impugnato.

F. Con la replica

l'insorgente ribadisce che per l'eccesso di velocità commesso in territorio di __________ non può essergli imputata una colpa

grave, a maggior ragione in considerazione del fatto che, ancora in un passato

recente, detto tratto stradale fosse contraddistinto da un limite

massimo di velocità di 80 km/h, poi ridotta a 50 km/h. RI 1 rimprovera in

seguito al Consiglio di Stato di non aver speso una parola in merito alla

richiesta di verificare un eventuale malfunzionamento dell'apparecchio di

rilevamento della velocità utilizzato, violando così il suo diritto di essere

sentito.

Considerato, in

diritto

1.La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge

di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la

tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedi-mento

impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3

LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, senza che occorra procedere all'assunzione della prova notificata dall'insorgente (sopralluogo), insuscettibile

di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio

(art. 25 cpv. 1 LPAmm; cfr. consid. 4.3).

2. L'insorgente si duole di

una violazione del diritto di essere sentito, in quanto l'Esecutivo cantonale

non si è espresso dettagliatamente su tutte le argomentazioni da lui sollevate,

rendendo perciò una decisione carente nella motivazione.

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati

innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta

insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che non pone esigenze troppo severe

all'obbligo di motivazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è

sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte

ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere

all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in

piena coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124

Considerandi

II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45). Altrimenti detto, l'autorità non è tenuta a

prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad

esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (DTF 134 I 83 consid.

4.

, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, n. 2a ad art. 26; STA 52.2015.75 del 3 agosto 2015, consid.

3.

; 52.2012.146 del 4 giugno 2012, consid. 2.1).

2.2

In effetti, nel

giudizio impugnato il Consiglio di Stato non ha preso posizione puntualmente sulla censura sollevata dall'insorgente con

riferimento ad un eventuale malfunzionamento dell'apparecchio di

rilevamento della velocità utilizzato. Nondimeno, benché la motivazione addotta

dal Governo sia in parte succinta, risulta sufficiente per comprendere i motivi

della reiezione del gravame. Non vi sono dubbi che il ricorrente ha potuto

rendersi pienamente conto della portata del giudizio, tanto più che il soccombente

l'ha impugnato in modo congruo e completo con il ricorso all'esame, dimostrando

di averne perfettamente compreso i motivi e di non aver subito alcuna

menomazione dei suoi diritti di difesa. Questo Tribunale non può fare a meno di

rilevare come in presenza di conclusioni penali vincolanti l'autorità amministrativa

debba semplicemente prenderne atto (cfr. considerando seguente) e non sia

tenuta ad approfondire tematiche insuscettibili

di influire sul provvedimento che è chiamata ad adottare. Sia come sia, in occasione dell'interrogatorio di

polizia del 19 aprile 2015, RI 1 ha dichiarato

di accettare le risultanze del rilevamento tecnico della velocità (cfr.

verbale di interrogatorio 19 aprile 2015, sottoscritto dal ricorrente)

avvenuto a mezzo d'apparecchio laser certificato (cfr. rapporto di

constatazione della polizia cantonale agli atti, con verbale citato e

certificato di verificazione). La lamentela avanzata in questa sede appare

pertanto infondata, oltre che lesiva del principio della buona fede processuale.

Ne consegue che in casu non si concretizza alcuna lesione del diritto di essere

sentito del ricorrente tale da giustificare l'annullamento in ordine della

querelata pronunzia.

3.

Posto

che, salvo per la contestazione di cui al considerando che precede, RI 1 non

contesta il superamento di velocità e non ha nemmeno impugnato il decreto d'accusa

6.

luglio 2015 del Procuratore pubblico, con la conseguenza che gli accertamenti

contenuti in quella decisione vincolano l'autorità amministrativa (DTF 129 II

312.

consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa, 123 II 97 consid. 3c/aa; STF

1C_195/2014 del 23 giugno 2014, consid. 2.1;1C_13/2014 del 21 gennaio 2014,

consid. 2.1;1C_354/2009 dell'8 settembre 2009, consid. 2.3; STA 52.2010.66 del

25.

maggio 2010, consid. 2), ai fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se

la fattispecie è stata qualificata in modo giuridicamente corretto (STF

1C_87/2009 dell'11 agosto 2009) e se la durata della controversa revoca è

conforme ai principi fissati all'art. 16 cpv. 3 LCStr.

4.4.1

Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla legge sulle multe

disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) com-portano la revoca della

licenza di condurre, oppure l'ammoni-mento del conducente (art. 16 cpv. 2

LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate

le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione,

la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a

motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima

della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve,

art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione

grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio

pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c

cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di

cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre

mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

4.2

La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del diritto in

essere fino al 31 dicembre 2004 aveva sancito che indipendentemente dalle circostanze

concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h era una violazione

di media gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta

l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un superamento del limite di

25.

km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base

all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb,

124.

II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio

2005, ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha

inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente

le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori

limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai

16.

km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 con-sid. 3). Oggi

come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h in abitato

costituisce oggettivamente un caso medio grave,

che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionato con una

revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

A partire da un eccesso di + 25 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge

per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c

cpv. 2 lett. a LCStr; STF 1C_526/2009 del 25 marzo 2010, consid. 3.1).

Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle

circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in pericolo

e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di stabilire

quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr).

Dall'altro, occorre esaminare se delle circostanze particolari non giustifichino

comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che può

segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per ritenere

che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di limitazione

della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. STF 1C_567/2008

del 17 aprile 2009, consid. 3.2).

4.3

Nel caso in esame, dagli atti risulta che l'11 aprile 2015 RI 1 ha

superato di 26 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima

di 50 km/h consentita nell'abitato di __________. Tale superamento costituisce

oggettivamente un caso grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr

ed implica necessariamente la revoca della licenza di condurre per una durata

di tre mesi. Le circostanze particolari invocate dal ricorrente (condizioni

stradali e meteorologiche favorevoli, assenza di abitazioni familiari o scuole

nelle vicinanze, rispettivamente di traffico al momento dell'infrazione) non

rientrano nelle circostanze che permetterebbero eccezionalmente di ammettere

una gravità media e di scostarsi quindi dalla durata minima legale della revoca applicabile nella fattispecie. Ecco perché

non è necessario esperire il sopralluogo richiesto. D'altra parte, nella

misura in cui indica che la velocità massima su quel tratto di strada era di 80

km/h fino all'autunno 2013, il ricorrente non pretende comunque che aveva seri

motivi per ritenere di non trovarsi ancora nella zona in cui, da oltre un anno,

vigeva il limite generale di velocità (cfr. in tal senso anche il verbale

d'interrogatorio citato e STF 1C_567/2008 citata al consid. 4.2).

Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la giurisprudenza del Tribunale

federale in materia di eccessi di velocità è stata più volte confermata anche

sotto l'egida delle disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2005. Essa

comporta un certo schematismo, indispensabile tuttavia per assicurare la parità

di trattamento tra i conducenti in un campo in cui le infrazioni sono commesse

in massa (DTF 132 II 234 consid. 3; STF 1C_567/2008 citata, consid. 3.3).

Se ne deve concludere che, tornando

applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca di tre

mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente

confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti

conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è

che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di

cui il ricorrente si è macchiato (vedi art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere

neppure al cospetto di contingenze particolari, tale essendo la scelta

chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in

fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3).

5.

RI 1 chiede di poter scontare la revoca nel corso

dell'estate 2016, preferibilmente nel mese di luglio (alternativamente in

agosto e/o settembre), al fine di ridurre i disagi sul piano professionale.

La revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa

a carattere preventivo ed educativo, volta a

sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e

responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito

della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca

limitata a periodi di comodo come postulata dal ricorrente non è dunque

compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente

colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo

determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca

verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore

durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b).

D'altra parte, la legge regola unicamente la durata minima della revoca della licenza

di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma

non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento

giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una

revoca secondo le proprie esigenze, anche se la dottrina è tollerante ed entro

certi limiti suggerisce di venire incontro alle necessità - nella misura in cui

sono serie e comprovate - del conducente sanzionato con una revoca della

patente (DTF 134 II 39 consid. 3). Nel contesto del diritto della circolazione

stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere

l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid.

3c) e comunque non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in

cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere

scontata (STA 52.2014.402 del 27 febbraio 2015, 52.2012.296 del 26 settembre

2012, consid. 4).

Il ricorrente avrebbe dovuto depositare la

sua licenza di condurre dal 20 luglio al 19 ottobre 2015 ma le procedure

ricorsuali che ha preferito abbordare hanno sospeso l'esecuzione del

provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il

ricorrente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e

fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo

differito nel tempo, dato che l'infrazione risale all'aprile 2015 e le

revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere

istruttivo.

6.

Stante quanto precede, il

ricorso deve essere respinto.

La tassa di giustizia e le

spese seguono la soccombenza dell'in-sorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera