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Decisione

52.2015.575

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato. Riammissione alla guida

2 giugno 2016Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I. All'accoglimento

del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria

decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento

impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali,

senza procedere all'assunzione della prova notificata dall'insorgente, insuscettibile

di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). In particolare, non occorre ordinare una perizia

giudiziaria, dato che il ricorrente non ha prodotto alcun parere specialistico

divergente dal referto agli atti e suscettibile di revocarne in dubbio

l'affidabilità, e meglio come si dirà in seguito.

1.2. Oggetto del ricorso è il

mantenimento o meno di una misura adottata a

scopo di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo

Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento

erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere, nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato

esatto e completo (art. 69 LPAmm).

Considerandi

2.

L'insorgente si duole anzitutto

di una violazione del diritto di essere sentito, annotando che l'Esecutivo

cantonale non si è espresso su tutte le argomentazioni addotte.

2.1

La natura ed i limiti

del diritto di essere sentito sono deter-minati innanzi tutto dalla normativa

procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie

minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che non pone esi-genze troppo

severe all'obbligo di motivazione. Secondo la giu-risprudenza del Tribunale

federale, è sufficiente che la motiva-zione si esprima sulle circostanze

significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito,

così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di

impu-gnarla in piena coscienza di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232

consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b,

124.

II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c). Altrimenti detto, l'autorità non è

tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi

ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (STA 52.2012.146 del 4

giugno 2012 consid. 2.1; DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I

97.

consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2a ad art. 26).

2.2

Nell'evenienza

concreta, anche se non ha affrontato tutte le censure sollevate

dall'insorgente, la querelata decisione ha comunque toccato ogni aspetto

fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito della controversia.

La motivazione succinta con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il

gravame sottopostogli non integra affatto gli estremi di un diniego di

giustizia censurabile con successo davanti a questo Tribunale. Tanto più che il

soccombente ha impugnato la sentenza in modo congruo e completo con il ricorso

all'esame, dimostrando di averne perfettamente compreso i motivi e di non aver

subito alcuna menomazione dei suoi diritti di difesa.

3.

Per quanto concerne le

censure rivolte alla persona del perito, si osserva che __________, designato

dal Consiglio di Stato quale psicologo del traffico (cfr. ris. gov. n. 3721 del

22.

agosto 2001), esegue le perizie volte a stabilire l'idoneità alla guida dei

conducenti in maniera assolutamente indipendente ed autonoma. Checché ne dica

l'insorgente, con toni inutilmente polemici ed offensivi, il perito __________

gode di un'ottima reputazione e di una pluriennale esperienza in questo specifico

campo. Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell'autorità

e dai diretti interessati, non sussistono ragionevoli motivi per metterne in

dubbio le capacità professionali. In più occasioni, la validità delle sue

valutazioni è stata confermata dall'istituto di medicina legale dell'Università

di Zurigo, divisione per la medicina del traffico. D'altra parte, all'occorrenza l'insorgente avrebbe dovuto contestare la

scelta dello specialista al momento in cui ha avuto conoscenza della sua

identità. RI 1 si è sottoposto all'esame dell'esperto senza sollevare

obiezioni, cosicché ora non può più metterne in discussione le capacità per

avversare le conclusioni sfavorevoli alle quali è pervenuto. Tanto più che egli

non è al suo primo esame psico-tecnico. Conoscendo perfettamente i meccanismi che

governano siffatte valutazioni, avrebbe dovuto esprimere subito sue eventuali

rimostranze al riguardo o, quanto meno produrre un parere specialistico divergente.

In assenza di altri importanti elementi probatori dalle risultanze opposte a

quelle del rapporto stilato dallo psicologo __________, non v'è ragione per

ordinare la prova peritale sollecitata dall'insorgente (cfr. Cocchi, Appunti sul tema della perizia

giudiziaria nel processo civile, in Rep. 1994 p. 169-70). La richiesta del

ricorrente volta ad ottenere l'allestimento di un nuovo referto da parte di uno

specialista che non abbia nulla a che vedere con il Canton Ticino e con i loro

dotti psicologi istituzionali in questa sede viene peraltro respinta per le

ragioni appena illustrate.

4.

4.1. Il 31 agosto 2006,

trascorsi poco più di due anni dalla restituzione della patente sottrattagli

nel 2003 a dipendenza di due infrazioni commesse il 18 gennaio 2003 (perdita di

padronanza di guida dopo un sorpasso) e 20 settembre 2003 (ebrietà, velocità

eccessiva, sorpassi pericolosi), RI 1 è stato oggetto di una revoca preventiva

e cautelativa della licenza di condurre, che gli era stata sequestrata il 19

settembre 2005, per aver guidato a velocità eccessiva, sotto l'influsso di

sostanze stupefacenti, provocando un gravissimo incidente della circolazione con

esito mortale per i due occupanti del suo veicolo. Preso atto delle risultanze

emergenti dal rapporto peritale 5 novembre 2006 stilato dal lic. psic. __________

e della grave infrazione commessa, nonostante la revoca in atto, il 21 gennaio

2007, RI 1 ha subito una revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre

(cfr. risoluzione della Sezione della circolazione del 15 settembre 2010). In

sostanza, il ricorrente è stato oggetto di una misura di sicurezza in quanto

ritenuto inabile alla guida per motivi caratteriali accertati in via peritale (art.

16d cpv. 1 lett. c LCStr). Per poter essere riammesso alla guida, egli

deve comprovare di aver ritrovato l'idoneità a condurre veicoli a motore e che

quindi i presupposti del provvedimento di revoca non esistono più (cfr. art. 17

cpv. 3 LCStr). La materia dell'odierno contendere ruota esclusivamente attorno

a questa delicata tematica legata alla personalità del ricorrente, atteso che il

10.

luglio 2015 la Sezione della circolazione ha respinto la sua seconda istanza

di riesame reputando che l'interessato non fornisse ancora garanzie sufficienti

dal profilo di un comportamento corretto nell'ambito della circolazione stradale.

La riammissione alla guida non gli è stata quindi negata per una dipendenza

vera e propria dall'alcol, ma per le anomalie caratteriali di cui risulta

ancora affetto.

4.2

4.2.1

Nel suo referto del 24 giugno 2015, basato sulla lettura e l'analisi

dell'intero incarto messogli a disposizione e delle perizie sin qui esperite e

sui risultati di una indagine clinica avvenuta ambulatoriamente, il perito __________

ha stabilito che RI 1 - pur essendosi impegnato nell'ossequiare il piano di

controllo predisposto da Ingrado, partecipando parallelamente a ben 72 colloqui

psicoeducativi - non assicura ancora la stabilità e la capacità di tenuta nel

tempo necessarie per poter essere riammesso alla guida. L'esperto, evidenziati

i fattori a favore (dichiarazione della gravità delle condotte legate a alcol e

guida, stabilità a livello lavorativo e affettivo, atteggiamento al colloquio

rispettoso ed educato) e quelli a sfavore (sequenza ed entità dei precedenti,

la loro ripetizione nonostante gli interventi dell'autorità, dimensione

eteronoma del rispetto alle norme fortemente legata all'indicazione esterna

piuttosto che a una regolamentazione interna, fatica elaborativa e

introspettiva), ha ritenuto prematura ogni considerazione riabilitativa per

la mancanza di elaborazione profonda su di sé, di mancanza di comprensione e

lettura dei meccanismi interiori di sviluppo e facilitazione di determinate

condotte, di punti ed elementi di fragilità che non vengono individuati e presi

in considerazione dal soggetto. In altri termini, non si sarebbe in

presenza di qualcosa di solido, interiorizzato, elaborato e approfondito, nonostante

il lungo processo di presa a carico ed il lungo tempo per occuparsi di sé

stesso.

Nel suo complesso, la perizia appare ripercorribile nelle sue parti

essenziali e ben fondata nell'argomentazione. Al contrario di quanto assevera

l'insorgente, criticando ancora una volta le risultanze peritali con toni a

tratti inutilmente polemici, dal referto non traspare alcun sentimento di

prevenzione o addirittura di accanimento nei suoi confronti. Anzi, il perito, ha

confrontato con estrema oggettività i risultati della valutazione clinica

avvenuta ambulatoriamente il 22 giugno 2015 con gli esiti delle precedenti

valutazioni operate nel 2006 e 2011, giungendo alla conclusione che taluni nodi

preoccupanti già evidenziatisi in passato rimangono tuttora, purtroppo,

irrisolti.

4.2.2

Il lic. psic. __________, che nell'ottobre del 2006 ha peritato

l'insorgente a seguito del gravissimo incidente della circolazione con esito

mortale provocato nel 2005, ha evidenziato che al momento del suo esame ciò che

maggiormente preoccupava la sua analisi era che il sig. RI 1 sembra uno di

quei fuochi apparentemente addormentati sotto la cenere, quelle braci vive e

che si svegliano improvvisamente al primo debole soffio. Uno scenario

tutt'altro che rassicurante, non certo un "lutto elaborato", tanto

che lui stesso riferisce che quando è solo il magone sale e le lacrime

scendono. Quelle lacrime saranno asciugate solo dal percorso prospettato, non

dall'archiviazione che fa credere che si abbia semplicemente "un passato

con cui convivere". Il passato non è qualcosa di esterno a noi con il

quale dobbiamo stare, ma siamo noi. Non si convive col passato ma si vive col

passato" (rapporto 5 novembre 2006 pag. 9). Il perito ha

rilevato in buona sostanza come il quadro psichico dell'interessato, contraddistinto

da povertà elaborativa, incapacità introspettiva e riflessiva, non gli

consentisse una qualità di mentalizzazione ed elaborazione sufficiente per

orientare diversamente la sua attitudine alla guida. Egli ha rimarcato in capo

all'insorgente una difficoltà a permeare il proprio mondo interno, evidenziando

la necessità di approfondire e comprendere ciò che ha condotto al dispiegarsi

di una condotta funzionale alla produzione di una tragedia, segnatamente interrogandosi

sul motivo per cui un simile evento sia andato ad inserirsi nella sua

biografia. Non è servito il fermo per guida in stato di ebrietà, non le

segnalazioni della sua guida spericolata; ciò come se la consapevolezza dei

rischi potenziali non avesse margine senza la tragedia. E se la tragedia deve,

per il sig. RI 1, essere il metro per comprendere l'inadeguatezza di una condotta,

occorre che lui oggi si interroghi sul "perché" (rapporto 5

novembre 2006 pag. 7). L'esperto ha terminato la sua analisi formulando

una riserva per quanto riguarda una precoce riabilitazione alla guida

dell'interessato, rilevando in specie come dall'esperienza accumulata aveva avuto

modo di assistere a quanto situazioni analoghe a quella presentata ritornino

a interessare l'UGC non per mancanza di rimorso, ma perché il senso di colpa

profondo e non elaborato fa sì che inspiegabilmente (apparentemente

inspiegabilmente) accada, nella vita fatta di credibilissimi buoni propositi di

persone segnate da simili eventi, ancora un fatto che coinvolge la loro guida (cfr.

rapporto 5 novembre 2006 pag. 9). Sta di fatto che RI 1, a distanza di

nemmeno tre mesi dal colloquio personale con __________ e con un gravissimo

incidente alle spalle, è tornato ad interessare le autorità per le sue condotte

anomale nel contesto stradale. Il 21 gennaio 2007, benché colpito da revoca

della licenza di condurre a tempo indeterminato, RI 1 ha circolato in grave

stato di ebrietà, urtando un palo elettrico alla destra del campo stradale

previa perdita della padronanza di guida del mezzo (privo di targhe) che stava

conducendo, causando fortunatamente solo danni materiali.

4.2.3

Nella sua valutazione del 2011, esperita a seguito della revoca di

sicurezza disposta nei confronti del conducente il 15 settembre 2010, il lic.

psic. __________ non ha potuto fare altro che evidenziare come il rubricato

non solo non si è accontentato della già di per se gravissima infrazione

commessa, quella che ha causato l'ingiusta morte di due persone e di cui

abbiamo ampiamente discusso e trattato nella precedente indagine peritale risalente

al 2006, ma addirittura ha nuovamente commesso un incidente in stato di

ebrietà. Un fatto gravissimo che testimonia sicuramente come, nel corso dell'indagine

peritale da me effettuata solo qualche mese prima, si era visto giusto

relativamente ai limiti caratteriali ed elaborativi del soggetto. Un soggetto

che ha dimostrato con questi ultimi fatti di non essere in grado di comprendere,

almeno a livello di condotte, la portata delle stesse sia dal punto di vista

delle conseguenze che delle implicazioni come pure la portata simbolica delle

stesse. A fronte di tutto ciò, il perito ha espresso preoccupazione per la

sua situazione, per la sua fatica ad accedere ad un aiuto strutturato e

qualificato e ha ribadito un quadro psichico caratterizzato da una grande

povertà elaborativa e una difficoltà introspettiva che disarma e che conferma

quanto già espresso nella precedente indagine dove avevamo espresso la riserva

in rapporto alla ripetizione di simili condotte (rapporto 28 novembre 2011

pag. 6). RI 1 si conferma fortemente demunito nei confronti dei

propri precedenti con una volontà di recupero della patente non compensata da

una concreta e profonda elaborazione dei precedenti quanto piuttoso, come ci

conferma lui, dalla volontà di "dimenticare" il passato (rapporto

28.

novembre 2011 pag. 7). La circostanza per cui il perito abbia nuovamente riscontrato,

nel solco di quanto stabilito dal collega __________ che si era occupato nel settembre

2011.

del fronte alcologico, evidenti limiti a livello caratteriale rendendo la

prognosi negativa a meno che non si pongano delle "garanzie oggettive

nel tempo", non fa che confermare la necessità di sondare questa

elaborazione e la dimensione del rimorso come pure del senso di colpa. Di

qui l'esigenza di un periodo di accompagnamento prolungato di almeno 36 mesi

non solo per ciò che attiene il monitoraggio quanto piuttosto anche per un

seguito psicoeducazionale individuale con cadenze regolari e ravvicinate.

4.2.4

Lo psicologo del traffico, che nel giugno del 2015 ha (ri)peritato

l'insorgente per conto della Sezione della circolazione, pur considerando

l'aiuto ponderoso dei 72 colloqui psicoeducativi con annesso programma

alcologico a cui il ricorrente si è sottoposto a seguito delle perizie __________

e __________ stilate nel 2011, ha nondimeno ritenuto che il tempo trascorso non

avesse modificato in maniera tangibile la personalità di RI 1, la cui

situazione appare tuttora preoccupante stante la mancanza di una sua maturazione

e di effettivo investimento sul percorso fatto in questi ultimi anni, di un'elaborazione

profonda su di sé, di una comprensione e lettura dei meccanismi interiori di

sviluppo e facilitazione di determinate condotte, di punti ed elementi di fragilità

che non vengono individuati e presi in considerazione. Fattori, questi, che

unitamente alla povertà elaborativa e introspettiva che lo caratterizzano e, di

riflesso, ad un'impermeabilità alla riflessione autocritica sulla radice delle

proprie condotte disfunzionali che lo hanno visto infrangere le norme, ostano

all'auspicato processo di elaborazione e cambiamento essenziale per ritrovare

l'idoneità alla guida di cui era stato giudicato privo nel 2010 e hanno indotto

l'esperto ad esprimere (nuovamente) un'opinione avversa alla restituzione della

licenza di condurre postulata dal ricorrente. Così come nel 2006, ove RI 1, per

quasi tutto il colloquio con il perito, esponeva i fatti come un narrato […]

fatto solo di cronaca, cronaca riferita per lo più, senza alcun riferimento

diretto alla propria personale e indiscutibile responsabilità, senza la

considerazione retrospettiva di uno stile di guida che nel tempo ha prodotto

questa tragedia che risulta come l'ultimo drammatico atto figlio di un progressivo

allentamento da quelle che dovrebbero essere le normali e ovvie preoccupazioni

di un conducente responsabile (cfr. rapporto 5 novembre 2006 pag. 5),

ancora oggi, nonostante il lungo processo di presa a carico e il lungo tempo

per occuparsi di se stesso, egli parla di teoria, allontanando e spostando

da sé e dalla responsabilità autoscopica il discorso. L'insorgente non

prende coscienza, e non ammette, che il proprio stile di guida irresponsabile,

irriguardoso degli altri e, alla fine anche di sé, una guida non ossequiosa

delle norme e dei vincoli, ma alla ricerca del brivido e dell'eccesso, è alla

base di entrambi gli incidenti occorsi. La povertà elaborativa e introspettiva di

cui pecca ancora oggi l'insorgente fa sì che a fianco di una assunzione di

responsabilità per le proprie condotte disfunzionali (responsabilità nemmeno

troppo enfatizzata), risulta carente una riflessione in merito alla radice

delle stesse. L'incapacità dimostrata nel modificare radicalmente la

propria condotta alla guida dopo i fatti, gravissimi, del settembre 2005

inducono a pensare a una lacuna proprio nel processo di assorbimento del

vissuto esperienziale, di una sua elaborazione non ancora matura e di una

conseguente mancanza nell'assimilazione comportamentale rispetto a quanto

appreso. Nonostante gli aiuti sin qui ricevuti, il ricorrente non ha

evidentemente ancora assunto su di sé una riflessione credibile e profonda che

possa aprire ad un cambiamento. A mente del perito, sarebbe quindi auspicabile che

il sig. RI 1 iniziasse a parlare dei suoi precedenti in modo aperto e diretto,

certo questo provocheranno varie e complesse emozioni ma lo aiuteranno a

compiere quel percorso non solo di apprendimento di questioni generali sulla

sicurezza alla guida ma su di sé e sul suo profilo, farlo incontrando i fatti

ascrittigli, non eluderli fino perfino a non citarli, anche questo segno chiaro

che l'elaborazione è ancora di là a venire. Ne consegue che egli non riesce

ancora a comprendere i reali rischi connessi al suo stato e le reali finalità

della misura impugnata, volta a fargli recuperare l'idoneità alla guida di cui

è attualmente privo per labilità caratteriale.

Dall'esame della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi

dalle valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e

attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dal

ricorrente - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Le modalità con cui è

stata svolta la valutazione e, di conseguenza, redatto il rapporto, seguono uno

schema ben preciso, valido per ogni persona oggetto di tale esame. Inutile

quindi che il ricorrente adduca che la perizia in oggetto altro non è che la

descrizione di fatti o copiature (del tipo copia/incolla) di suoi precedenti

rapporti, rispettivamente di frasi riportate e virgolette di un

colloquio con il ricorrente, per contestare le deduzioni che ne ha tratto __________.

Tanto più che egli non è al suo primo esame psico-tecnico. Perfettamente al

corrente dei meccanismi che governano siffatte valutazioni, avrebbe semmai

dovuto produrre il parere contrastante di un professionista di sua fiducia

suscettibile di revocarne in dubbio l'affidabilità.

Alla luce delle predette conclusioni peritali, questo Tribunale non può che

confermare la legittimità del mantenimento della revoca di sicurezza deciso il

10.

luglio 2015 dalla Sezione della circolazione e tutelato dal Consiglio di

Stato con la sentenza qui impugnata.

4.3

Resta inteso che

il ricorrente non potrà comunque essere riammesso alla guida prima di aver

soddisfatto, con le rettifiche di cui si dirà in appresso, i requisiti indicati

ai punti 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4 del dispositivo della risoluzione 10 luglio 2015

della Sezione della circolazione. Colpito da un provvedimento di sicurezza

disposto per carenze d'ordine caratteriale, l'insorgente non può pensare di

poter recuperare l'idoneità alla guida di cui è attualmente privo senza seguire

un'adeguata terapia, in modo che a tempo debito gli sia possibile comprovare -

tramite il superamento di un nuovo esame psico-tecnico - di aver ritrovato la

necessaria abilità a condurre (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr). Questo Tribunale, apprezzata

favorevolmente la costanza con la quale RI 1 ha seguito il lungo processo di

presa a carico e considerati i benefici ottenuti dai 72 colloqui ai quali ha

partecipato (stante l'ampio ventaglio dei temi affrontati) - ritiene nondimeno

ingiustificato esigere dal ricorrente un ulteriore percorso psicoeducazionale

della durata di tre anni, a maggior ragione ove solo si consideri che la

terapia richiesta è da incentrarsi, questa volta, prettamente sulle radici

delle proprie condotte disfunzionali (cfr. perizia __________ del 24 giugno

2015, "conclusioni e modo a procedere", pag. 15). Ferme queste

premesse, le (citate) condizioni poste dalla Sezione della circolazione

nell'ottica di una riammissione alla guida vanno confermate siccome conformi al

diritto e in linea con la giurisprudenza resa in materia dal Tribunale federale,

riducendo tuttavia a 12 mesi la presa a carico specialistica, con la

conseguenza che un eventuale riesame potrà essere teoricamente richiesto nel giugno

del 2017. Va per contro annullato il requisito esposto al punto 1.3.1,

segnatamente la necessità di sottoporre il ricorrente ad un ulteriore periodo

di controllo di 3 anni onde accertare l'avvenuta disintossicazione, la

scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica e la totale astinenza da

bevande alcoliche. Tale aspetto non merita di essere ulteriormente

approfondito. Non solo poiché RI 1 ha (già) superato con successo il programma

di astinenza controllata predisposto da Ingrado, ma anche perché il

provvedimento di sicurezza del 15 settembre 2010 era stato adottato poiché,

sulla scorta delle risultanze peritali del 5 novembre 2006, il ricorrente era

stato ritenuto inidoneo alla guida per ragioni d'ordine caratteriale, non già

per una sua presunta dedizione al bere.

5.

Sulla scorta di

quanto precede il gravame deve essere parzialmente accolto, riformando ai sensi

dei considerandi il giudizio impugnato e la risoluzione della Sezione della circolazione.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura della sua

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). All'insorgente, assistito da un legale,

sono riconosciute ripetibili commisurate in funzione del limitato successo

dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza,

la decisione 10 novembre 2015 (n. 4899) del Consiglio di Stato e la risoluzione

10.

luglio 2015 della Sezione della circolazione, limitatamente ai punti 1.2,

1.3.1

e 1.3.2 del dispositivo, sono riformate come segue:

1.2

Nessun

riesame verrà concesso prima del mese di giugno 2017.

1.3.1

annullata

1.3.2

presentazione

di un preavviso favorevole emesso da iQ-Center di Ingrado attestante il seguito

di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di

almeno 12 mesi (2 sedute al mese) atta ad approfondire le proprie condotte ed

il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme.

2.

La tassa

di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 1'000.-. A RI

1.

va restituita la somma di fr. 500.- versata in eccesso a titolo di anticipo

delle presunte spese processuali.

3.

Lo Stato

rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di entrambe le

istanze.

4.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera