52.2015.575
Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato. Riammissione alla guida
2 giugno 2016Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2015.575
Lugano
2 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Marco Lucchini
vicecancelliera:
Paola
Passucci
statuendo
sul ricorso 10 dicembre 2015 di
RI
1
patrocinato
da:
contro
la
decisione 10 novembre 2015 (n. 4899) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 10 luglio
2015 con cui la Sezione della circolazione ha rigettato la sua istanza di
riammissione alla guida;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è nato il __________
1984 ed ha conseguito la licenza di condurre nel dicembre del 2002. Il 4
dicembre 2003 ha subito una revoca della
patente di 7 mesi per aver perso la padronanza di guida dopo un sorpasso alla
sinistra di uno spartitraffico il 18 gennaio 2003 e, per aver circolato in
stato di ebrietà, a velocità eccessiva ed effettuando sorpassi pericolosi il 20
settembre
2003. Dagli atti risulta che il provvedimento è stato scontato dall'8 gennaio
al 7 agosto 2004.
B. a. Il 19 settembre
2005, verso le ore 19.05, RI 1 è incorso in un gravissimo incidente della
circolazione mentre stava percorrendo la strada cantonale che da __________
conduce a __________, ove vige il limite generale di 60km/h, alla guida del
veicolo Peugeot targato __________. Sul rettilineo che porta al paese di
Coglio, nell'affrontare una curva ad ampio raggio piegante a destra ed in
leggera salita ad una velocità di 135/145 km/h, RI 1 ha perso la padronanza del
proprio mezzo, andando a cozzare contro un palo in cemento. A seguito
dell'urto, la vettura si rovesciava ricadendo con il tetto sul fondo stradale,
provocando in tal modo il decesso di due occupanti del suo veicolo (il fratello
minore J__________ e l'amico M__________). Sottoposto ad esame tossicologico e
dell'alcolemia, RI 1 è risultato largamente positivo al consumo di stupefacenti
(cocaina, benzodiazepine, oppiacei). La licenza di condurre veicoli a motore
gli è stata subito sequestrata dalle forze dell'ordine.
Emergendo importanti indizi sulla sospetta inidoneità caratteriale
dell'interessato e sulla sua dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti,
con decisione 31 agosto 2006 la Sezione della circolazione gli ha revocato la
licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato.
Parimenti gli è stato ordinato di sottoporsi a perizia psico-tecnica a cura
dello psicologo del traffico. Gli è pure stato chiesto di sottoporsi ad un
periodo di controllo medico attestante la sua capacità d'astinenza dal consumo
di qualsiasi sostanza stupefacente sulla base di settimanali controlli
dell'urina per 16 settimane consecutive e di presentare al termine del periodo
di controllo un certificato medico. Tale decisione è cresciuta in giudicato
incontestata.
b. Il 21 gennaio 2007, benché colpito da revoca della licenza di condurre a
tempo indeterminato, RI 1 ha circolato in grave stato di ebrietà (1.80 - 2.56
g/kg) alla guida dell'autovettura Peugeot 205 priva di targhe, in territorio di
__________. Nelle sufferite circostanze, il nominato ha urtato un palo
elettrico alla destra del campo stradale previa perdita della padronanza di
guida del mezzo. RI 1 non solo ha abbandonato il luogo dell'incidente rendendosi
irreperibile, ma si è pure rifiutato di sottoporsi alla prova etnografica e al
prelievo di sangue, così come alla visita medica per accertare la sua inattitudine
alla guida.
C. A
seguito dei fatti sopra esposti, con sentenza 20 aprile 2010 il Presidente della
Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto RI 1 colpevole di omicidio
colposo, guida in stato di inattitudine, grave infrazione alle norme della
circolazione, elusione dei provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
guida senza licenza o nonostante la revoca, guida senza assicurazione di
responsabilità civile e guida senza licenza di circolazione, proponendo che
venisse condannato ad una pena detentiva di due anni (sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di quattro anni) ed al pagamento di una multa di fr. 3'000.-.
La decisione è passata in giudicato in assenza di impugnazione.
D. Preso atto delle
risultanze emergenti dal rapporto peritale 5 novembre 2006 stilato dal lic.
psic. __________ e degli accadimenti del 21 gennaio 2007, con risoluzione 15
settembre 2010 la Sezione della circolazione gli ha pertanto revocato la
licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe
stato concesso prima di gennaio 2011. La riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto peritale di Ingrado
attestante l'esistenza o meno di una dedizione al consumo di bevande alcoliche
e l'idoneità alla guida di veicoli a motore, al superamento di un esame
psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico, nonché di nuovi esami di
condurre teorici e pratici.
Tale decisione, fondata sugli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv.
1, 16d cpv. 1 lett. c e 2 della legge federale sulla circolazione
stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 4 dell'ordinanza
sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è
cresciuta in giudicato incontestata.
E. Il 6
giugno 2011 RI 1 ha chiesto il riesame del proprio caso in base ad un rapporto sostanzialmente
positivo di Ingrado circa la sua capacità di rendimento relativa alla guida.
Incaricati dall'autorità di periziare l'istante, il lic. psic. __________ e il
lic. phil. __________ sono giunti invece a conclusioni sfavorevoli, negando che
vi fossero gli estremi per procedere ad una riammissione alla guida
dell'interessato. Preso atto di tali valutazioni, il 14 dicembre 2011 la
Sezione della circolazione ha respinto la domanda, riconfermando il provvedimento
di revoca in vigore e posticipando al novembre 2014 la possibilità di vagliare
nuovamente la situazione alle seguenti condizioni:
·
presentazione di un rapporto
di iQ-Center by Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti,
dopo un periodo di controllo di almeno 3 anni, l'avvenuta disintossicazione, la
scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica e la totale astinenza da bevande
alcoliche;
·
presentazione di un preavviso
favorevole emesso da iQ-Center by Ingrado attestante il seguito (parallelamente
al monitoraggio dell'astinenza) di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato
in una presa a carico di almeno 3 anni (2 sedute mensili almeno) atta ad
approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed
il rispetto delle norme;
·
superamento di un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del
traffico;
·
superamento di nuovi esami di condurre teorici e pratici.
F. Il 27 aprile 2015 RI 1 ha
nuovamente postulato di essere riammesso alla guida. Nonostante l'avviso
favorevole di Ingrado, con risoluzione 10 luglio 2015 l'autorità cantonale ha
confermato la misura di sicurezza in atto sulla base di una perizia negativa
stilata dal perito __________, a mente del quale l'interessato non offre ancora
le necessarie garanzie di stabilità. Donde la reiezione formale dell'istanza,
il rinvio di un eventuale riesame al mese di luglio del 2018 e la conferma
delle clausole fissate a suo tempo.
G. Con
giudizio 10 novembre 2015 il Consiglio di Stato ha tutelato questa decisione,
respingendo l'impugnativa contro di essa presentata da RI 1.
Sulla scorta delle considerazioni di ordine caratteriale e psicologico
contenute nel referto peritale del 24 giugno 2015 - chiare, approfondite e
sorrette da una motivazione coerente - l'autorità di ricorso di prime cure ha
ritenuto appropriata e giustificata la decisione di mantenimento a tempo
indeterminato della revoca della licenza di condurre dell'insorgente, senza che
fosse necessario sottoporlo ad un altro esame specialistico.
Donde la conferma della querelata risoluzione e delle condizioni in essa
contenute.
H. Contro
il predetto giudicato governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando che venga annullato e riformato nel senso
di essere riammesso al normale iter di allievo conducente.
Il ricorrente ha eccepito per
cominciare che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata. Nel
merito, ha riproposto essenzialmente le argomentazioni invano sottoposte
all'autorità di ricorso di prime cure. In particolare, ha rimproverato alle autorità
amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola perizia stilata
dallo psicologo __________, che nutre un chiaro pregiudizio nei suoi confronti,
senza prendere in debita considerazione gli elementi favorevoli emergenti
dall'incarto, la sua reale situazione, le valutazioni di Ingrado e quella del
suo medico curante che confermano l'astinenza dall'alcol, l'esito delle varie
analisi ematochimiche alle quali si è sottoposto, il percorso positivo svolto
negli ultimi anni, nonché il lungo tempo trascorso dall'incidente in cui ha
trovato la morte anche il fratello, rispettivamente dalla sua ultima infrazione.
A suo parere, non sussisterebbe più alcun motivo di inidoneità tale da
giustificare la misura di sicurezza in essere dal 2010. Né vi sarebbero in alcun
modo i presupposti per imporgli un nuovo periodo di controllo della durata di 3
anni, onde attestare l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia
dipendenza psico-fisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, il
provvedimento di sicurezza essendo stato adottato per mere ragioni d'ordine
caratteriale. Eventuali dubbi sulla sua idoneità caratteriale, ha soggiunto il
ricorrente, richiedono tutt'al più l'esperimento di un esame specialistico neutro
da parte di un perito da ricercarsi fuori Cantone.
Fatti
I. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria
decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento
impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali,
senza procedere all'assunzione della prova notificata dall'insorgente, insuscettibile
di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). In particolare, non occorre ordinare una perizia
giudiziaria, dato che il ricorrente non ha prodotto alcun parere specialistico
divergente dal referto agli atti e suscettibile di revocarne in dubbio
l'affidabilità, e meglio come si dirà in seguito.
1.2. Oggetto del ricorso è il
mantenimento o meno di una misura adottata a
scopo di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo
Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento
erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere, nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato
esatto e completo (art. 69 LPAmm).
Considerandi
2.
L'insorgente si duole anzitutto
di una violazione del diritto di essere sentito, annotando che l'Esecutivo
cantonale non si è espresso su tutte le argomentazioni addotte.
2.1
La natura ed i limiti
del diritto di essere sentito sono deter-minati innanzi tutto dalla normativa
procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie
minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che non pone esi-genze troppo
severe all'obbligo di motivazione. Secondo la giu-risprudenza del Tribunale
federale, è sufficiente che la motiva-zione si esprima sulle circostanze
significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito,
così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di
impu-gnarla in piena coscienza di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232
consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b,
124.
II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c). Altrimenti detto, l'autorità non è
tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi
ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (STA 52.2012.146 del 4
giugno 2012 consid. 2.1; DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I
97.
consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2a ad art. 26).
2.2
Nell'evenienza
concreta, anche se non ha affrontato tutte le censure sollevate
dall'insorgente, la querelata decisione ha comunque toccato ogni aspetto
fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito della controversia.
La motivazione succinta con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il
gravame sottopostogli non integra affatto gli estremi di un diniego di
giustizia censurabile con successo davanti a questo Tribunale. Tanto più che il
soccombente ha impugnato la sentenza in modo congruo e completo con il ricorso
all'esame, dimostrando di averne perfettamente compreso i motivi e di non aver
subito alcuna menomazione dei suoi diritti di difesa.
3.
Per quanto concerne le
censure rivolte alla persona del perito, si osserva che __________, designato
dal Consiglio di Stato quale psicologo del traffico (cfr. ris. gov. n. 3721 del
22.
agosto 2001), esegue le perizie volte a stabilire l'idoneità alla guida dei
conducenti in maniera assolutamente indipendente ed autonoma. Checché ne dica
l'insorgente, con toni inutilmente polemici ed offensivi, il perito __________
gode di un'ottima reputazione e di una pluriennale esperienza in questo specifico
campo. Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell'autorità
e dai diretti interessati, non sussistono ragionevoli motivi per metterne in
dubbio le capacità professionali. In più occasioni, la validità delle sue
valutazioni è stata confermata dall'istituto di medicina legale dell'Università
di Zurigo, divisione per la medicina del traffico. D'altra parte, all'occorrenza l'insorgente avrebbe dovuto contestare la
scelta dello specialista al momento in cui ha avuto conoscenza della sua
identità. RI 1 si è sottoposto all'esame dell'esperto senza sollevare
obiezioni, cosicché ora non può più metterne in discussione le capacità per
avversare le conclusioni sfavorevoli alle quali è pervenuto. Tanto più che egli
non è al suo primo esame psico-tecnico. Conoscendo perfettamente i meccanismi che
governano siffatte valutazioni, avrebbe dovuto esprimere subito sue eventuali
rimostranze al riguardo o, quanto meno produrre un parere specialistico divergente.
In assenza di altri importanti elementi probatori dalle risultanze opposte a
quelle del rapporto stilato dallo psicologo __________, non v'è ragione per
ordinare la prova peritale sollecitata dall'insorgente (cfr. Cocchi, Appunti sul tema della perizia
giudiziaria nel processo civile, in Rep. 1994 p. 169-70). La richiesta del
ricorrente volta ad ottenere l'allestimento di un nuovo referto da parte di uno
specialista che non abbia nulla a che vedere con il Canton Ticino e con i loro
dotti psicologi istituzionali in questa sede viene peraltro respinta per le
ragioni appena illustrate.
4.
4.1. Il 31 agosto 2006,
trascorsi poco più di due anni dalla restituzione della patente sottrattagli
nel 2003 a dipendenza di due infrazioni commesse il 18 gennaio 2003 (perdita di
padronanza di guida dopo un sorpasso) e 20 settembre 2003 (ebrietà, velocità
eccessiva, sorpassi pericolosi), RI 1 è stato oggetto di una revoca preventiva
e cautelativa della licenza di condurre, che gli era stata sequestrata il 19
settembre 2005, per aver guidato a velocità eccessiva, sotto l'influsso di
sostanze stupefacenti, provocando un gravissimo incidente della circolazione con
esito mortale per i due occupanti del suo veicolo. Preso atto delle risultanze
emergenti dal rapporto peritale 5 novembre 2006 stilato dal lic. psic. __________
e della grave infrazione commessa, nonostante la revoca in atto, il 21 gennaio
2007, RI 1 ha subito una revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre
(cfr. risoluzione della Sezione della circolazione del 15 settembre 2010). In
sostanza, il ricorrente è stato oggetto di una misura di sicurezza in quanto
ritenuto inabile alla guida per motivi caratteriali accertati in via peritale (art.
16d cpv. 1 lett. c LCStr). Per poter essere riammesso alla guida, egli
deve comprovare di aver ritrovato l'idoneità a condurre veicoli a motore e che
quindi i presupposti del provvedimento di revoca non esistono più (cfr. art. 17
cpv. 3 LCStr). La materia dell'odierno contendere ruota esclusivamente attorno
a questa delicata tematica legata alla personalità del ricorrente, atteso che il
10.
luglio 2015 la Sezione della circolazione ha respinto la sua seconda istanza
di riesame reputando che l'interessato non fornisse ancora garanzie sufficienti
dal profilo di un comportamento corretto nell'ambito della circolazione stradale.
La riammissione alla guida non gli è stata quindi negata per una dipendenza
vera e propria dall'alcol, ma per le anomalie caratteriali di cui risulta
ancora affetto.
4.2
4.2.1
Nel suo referto del 24 giugno 2015, basato sulla lettura e l'analisi
dell'intero incarto messogli a disposizione e delle perizie sin qui esperite e
sui risultati di una indagine clinica avvenuta ambulatoriamente, il perito __________
ha stabilito che RI 1 - pur essendosi impegnato nell'ossequiare il piano di
controllo predisposto da Ingrado, partecipando parallelamente a ben 72 colloqui
psicoeducativi - non assicura ancora la stabilità e la capacità di tenuta nel
tempo necessarie per poter essere riammesso alla guida. L'esperto, evidenziati
i fattori a favore (dichiarazione della gravità delle condotte legate a alcol e
guida, stabilità a livello lavorativo e affettivo, atteggiamento al colloquio
rispettoso ed educato) e quelli a sfavore (sequenza ed entità dei precedenti,
la loro ripetizione nonostante gli interventi dell'autorità, dimensione
eteronoma del rispetto alle norme fortemente legata all'indicazione esterna
piuttosto che a una regolamentazione interna, fatica elaborativa e
introspettiva), ha ritenuto prematura ogni considerazione riabilitativa per
la mancanza di elaborazione profonda su di sé, di mancanza di comprensione e
lettura dei meccanismi interiori di sviluppo e facilitazione di determinate
condotte, di punti ed elementi di fragilità che non vengono individuati e presi
in considerazione dal soggetto. In altri termini, non si sarebbe in
presenza di qualcosa di solido, interiorizzato, elaborato e approfondito, nonostante
il lungo processo di presa a carico ed il lungo tempo per occuparsi di sé
stesso.
Nel suo complesso, la perizia appare ripercorribile nelle sue parti
essenziali e ben fondata nell'argomentazione. Al contrario di quanto assevera
l'insorgente, criticando ancora una volta le risultanze peritali con toni a
tratti inutilmente polemici, dal referto non traspare alcun sentimento di
prevenzione o addirittura di accanimento nei suoi confronti. Anzi, il perito, ha
confrontato con estrema oggettività i risultati della valutazione clinica
avvenuta ambulatoriamente il 22 giugno 2015 con gli esiti delle precedenti
valutazioni operate nel 2006 e 2011, giungendo alla conclusione che taluni nodi
preoccupanti già evidenziatisi in passato rimangono tuttora, purtroppo,
irrisolti.
4.2.2
Il lic. psic. __________, che nell'ottobre del 2006 ha peritato
l'insorgente a seguito del gravissimo incidente della circolazione con esito
mortale provocato nel 2005, ha evidenziato che al momento del suo esame ciò che
maggiormente preoccupava la sua analisi era che il sig. RI 1 sembra uno di
quei fuochi apparentemente addormentati sotto la cenere, quelle braci vive e
che si svegliano improvvisamente al primo debole soffio. Uno scenario
tutt'altro che rassicurante, non certo un "lutto elaborato", tanto
che lui stesso riferisce che quando è solo il magone sale e le lacrime
scendono. Quelle lacrime saranno asciugate solo dal percorso prospettato, non
dall'archiviazione che fa credere che si abbia semplicemente "un passato
con cui convivere". Il passato non è qualcosa di esterno a noi con il
quale dobbiamo stare, ma siamo noi. Non si convive col passato ma si vive col
passato" (rapporto 5 novembre 2006 pag. 9). Il perito ha
rilevato in buona sostanza come il quadro psichico dell'interessato, contraddistinto
da povertà elaborativa, incapacità introspettiva e riflessiva, non gli
consentisse una qualità di mentalizzazione ed elaborazione sufficiente per
orientare diversamente la sua attitudine alla guida. Egli ha rimarcato in capo
all'insorgente una difficoltà a permeare il proprio mondo interno, evidenziando
la necessità di approfondire e comprendere ciò che ha condotto al dispiegarsi
di una condotta funzionale alla produzione di una tragedia, segnatamente interrogandosi
sul motivo per cui un simile evento sia andato ad inserirsi nella sua
biografia. Non è servito il fermo per guida in stato di ebrietà, non le
segnalazioni della sua guida spericolata; ciò come se la consapevolezza dei
rischi potenziali non avesse margine senza la tragedia. E se la tragedia deve,
per il sig. RI 1, essere il metro per comprendere l'inadeguatezza di una condotta,
occorre che lui oggi si interroghi sul "perché" (rapporto 5
novembre 2006 pag. 7). L'esperto ha terminato la sua analisi formulando
una riserva per quanto riguarda una precoce riabilitazione alla guida
dell'interessato, rilevando in specie come dall'esperienza accumulata aveva avuto
modo di assistere a quanto situazioni analoghe a quella presentata ritornino
a interessare l'UGC non per mancanza di rimorso, ma perché il senso di colpa
profondo e non elaborato fa sì che inspiegabilmente (apparentemente
inspiegabilmente) accada, nella vita fatta di credibilissimi buoni propositi di
persone segnate da simili eventi, ancora un fatto che coinvolge la loro guida (cfr.
rapporto 5 novembre 2006 pag. 9). Sta di fatto che RI 1, a distanza di
nemmeno tre mesi dal colloquio personale con __________ e con un gravissimo
incidente alle spalle, è tornato ad interessare le autorità per le sue condotte
anomale nel contesto stradale. Il 21 gennaio 2007, benché colpito da revoca
della licenza di condurre a tempo indeterminato, RI 1 ha circolato in grave
stato di ebrietà, urtando un palo elettrico alla destra del campo stradale
previa perdita della padronanza di guida del mezzo (privo di targhe) che stava
conducendo, causando fortunatamente solo danni materiali.
4.2.3
Nella sua valutazione del 2011, esperita a seguito della revoca di
sicurezza disposta nei confronti del conducente il 15 settembre 2010, il lic.
psic. __________ non ha potuto fare altro che evidenziare come il rubricato
non solo non si è accontentato della già di per se gravissima infrazione
commessa, quella che ha causato l'ingiusta morte di due persone e di cui
abbiamo ampiamente discusso e trattato nella precedente indagine peritale risalente
al 2006, ma addirittura ha nuovamente commesso un incidente in stato di
ebrietà. Un fatto gravissimo che testimonia sicuramente come, nel corso dell'indagine
peritale da me effettuata solo qualche mese prima, si era visto giusto
relativamente ai limiti caratteriali ed elaborativi del soggetto. Un soggetto
che ha dimostrato con questi ultimi fatti di non essere in grado di comprendere,
almeno a livello di condotte, la portata delle stesse sia dal punto di vista
delle conseguenze che delle implicazioni come pure la portata simbolica delle
stesse. A fronte di tutto ciò, il perito ha espresso preoccupazione per la
sua situazione, per la sua fatica ad accedere ad un aiuto strutturato e
qualificato e ha ribadito un quadro psichico caratterizzato da una grande
povertà elaborativa e una difficoltà introspettiva che disarma e che conferma
quanto già espresso nella precedente indagine dove avevamo espresso la riserva
in rapporto alla ripetizione di simili condotte (rapporto 28 novembre 2011
pag. 6). RI 1 si conferma fortemente demunito nei confronti dei
propri precedenti con una volontà di recupero della patente non compensata da
una concreta e profonda elaborazione dei precedenti quanto piuttoso, come ci
conferma lui, dalla volontà di "dimenticare" il passato (rapporto
28.
novembre 2011 pag. 7). La circostanza per cui il perito abbia nuovamente riscontrato,
nel solco di quanto stabilito dal collega __________ che si era occupato nel settembre
2011.
del fronte alcologico, evidenti limiti a livello caratteriale rendendo la
prognosi negativa a meno che non si pongano delle "garanzie oggettive
nel tempo", non fa che confermare la necessità di sondare questa
elaborazione e la dimensione del rimorso come pure del senso di colpa. Di
qui l'esigenza di un periodo di accompagnamento prolungato di almeno 36 mesi
non solo per ciò che attiene il monitoraggio quanto piuttosto anche per un
seguito psicoeducazionale individuale con cadenze regolari e ravvicinate.
4.2.4
Lo psicologo del traffico, che nel giugno del 2015 ha (ri)peritato
l'insorgente per conto della Sezione della circolazione, pur considerando
l'aiuto ponderoso dei 72 colloqui psicoeducativi con annesso programma
alcologico a cui il ricorrente si è sottoposto a seguito delle perizie __________
e __________ stilate nel 2011, ha nondimeno ritenuto che il tempo trascorso non
avesse modificato in maniera tangibile la personalità di RI 1, la cui
situazione appare tuttora preoccupante stante la mancanza di una sua maturazione
e di effettivo investimento sul percorso fatto in questi ultimi anni, di un'elaborazione
profonda su di sé, di una comprensione e lettura dei meccanismi interiori di
sviluppo e facilitazione di determinate condotte, di punti ed elementi di fragilità
che non vengono individuati e presi in considerazione. Fattori, questi, che
unitamente alla povertà elaborativa e introspettiva che lo caratterizzano e, di
riflesso, ad un'impermeabilità alla riflessione autocritica sulla radice delle
proprie condotte disfunzionali che lo hanno visto infrangere le norme, ostano
all'auspicato processo di elaborazione e cambiamento essenziale per ritrovare
l'idoneità alla guida di cui era stato giudicato privo nel 2010 e hanno indotto
l'esperto ad esprimere (nuovamente) un'opinione avversa alla restituzione della
licenza di condurre postulata dal ricorrente. Così come nel 2006, ove RI 1, per
quasi tutto il colloquio con il perito, esponeva i fatti come un narrato […]
fatto solo di cronaca, cronaca riferita per lo più, senza alcun riferimento
diretto alla propria personale e indiscutibile responsabilità, senza la
considerazione retrospettiva di uno stile di guida che nel tempo ha prodotto
questa tragedia che risulta come l'ultimo drammatico atto figlio di un progressivo
allentamento da quelle che dovrebbero essere le normali e ovvie preoccupazioni
di un conducente responsabile (cfr. rapporto 5 novembre 2006 pag. 5),
ancora oggi, nonostante il lungo processo di presa a carico e il lungo tempo
per occuparsi di se stesso, egli parla di teoria, allontanando e spostando
da sé e dalla responsabilità autoscopica il discorso. L'insorgente non
prende coscienza, e non ammette, che il proprio stile di guida irresponsabile,
irriguardoso degli altri e, alla fine anche di sé, una guida non ossequiosa
delle norme e dei vincoli, ma alla ricerca del brivido e dell'eccesso, è alla
base di entrambi gli incidenti occorsi. La povertà elaborativa e introspettiva di
cui pecca ancora oggi l'insorgente fa sì che a fianco di una assunzione di
responsabilità per le proprie condotte disfunzionali (responsabilità nemmeno
troppo enfatizzata), risulta carente una riflessione in merito alla radice
delle stesse. L'incapacità dimostrata nel modificare radicalmente la
propria condotta alla guida dopo i fatti, gravissimi, del settembre 2005
inducono a pensare a una lacuna proprio nel processo di assorbimento del
vissuto esperienziale, di una sua elaborazione non ancora matura e di una
conseguente mancanza nell'assimilazione comportamentale rispetto a quanto
appreso. Nonostante gli aiuti sin qui ricevuti, il ricorrente non ha
evidentemente ancora assunto su di sé una riflessione credibile e profonda che
possa aprire ad un cambiamento. A mente del perito, sarebbe quindi auspicabile che
il sig. RI 1 iniziasse a parlare dei suoi precedenti in modo aperto e diretto,
certo questo provocheranno varie e complesse emozioni ma lo aiuteranno a
compiere quel percorso non solo di apprendimento di questioni generali sulla
sicurezza alla guida ma su di sé e sul suo profilo, farlo incontrando i fatti
ascrittigli, non eluderli fino perfino a non citarli, anche questo segno chiaro
che l'elaborazione è ancora di là a venire. Ne consegue che egli non riesce
ancora a comprendere i reali rischi connessi al suo stato e le reali finalità
della misura impugnata, volta a fargli recuperare l'idoneità alla guida di cui
è attualmente privo per labilità caratteriale.
Dall'esame della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi
dalle valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e
attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dal
ricorrente - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Le modalità con cui è
stata svolta la valutazione e, di conseguenza, redatto il rapporto, seguono uno
schema ben preciso, valido per ogni persona oggetto di tale esame. Inutile
quindi che il ricorrente adduca che la perizia in oggetto altro non è che la
descrizione di fatti o copiature (del tipo copia/incolla) di suoi precedenti
rapporti, rispettivamente di frasi riportate e virgolette di un
colloquio con il ricorrente, per contestare le deduzioni che ne ha tratto __________.
Tanto più che egli non è al suo primo esame psico-tecnico. Perfettamente al
corrente dei meccanismi che governano siffatte valutazioni, avrebbe semmai
dovuto produrre il parere contrastante di un professionista di sua fiducia
suscettibile di revocarne in dubbio l'affidabilità.
Alla luce delle predette conclusioni peritali, questo Tribunale non può che
confermare la legittimità del mantenimento della revoca di sicurezza deciso il
10.
luglio 2015 dalla Sezione della circolazione e tutelato dal Consiglio di
Stato con la sentenza qui impugnata.
4.3
Resta inteso che
il ricorrente non potrà comunque essere riammesso alla guida prima di aver
soddisfatto, con le rettifiche di cui si dirà in appresso, i requisiti indicati
ai punti 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4 del dispositivo della risoluzione 10 luglio 2015
della Sezione della circolazione. Colpito da un provvedimento di sicurezza
disposto per carenze d'ordine caratteriale, l'insorgente non può pensare di
poter recuperare l'idoneità alla guida di cui è attualmente privo senza seguire
un'adeguata terapia, in modo che a tempo debito gli sia possibile comprovare -
tramite il superamento di un nuovo esame psico-tecnico - di aver ritrovato la
necessaria abilità a condurre (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr). Questo Tribunale, apprezzata
favorevolmente la costanza con la quale RI 1 ha seguito il lungo processo di
presa a carico e considerati i benefici ottenuti dai 72 colloqui ai quali ha
partecipato (stante l'ampio ventaglio dei temi affrontati) - ritiene nondimeno
ingiustificato esigere dal ricorrente un ulteriore percorso psicoeducazionale
della durata di tre anni, a maggior ragione ove solo si consideri che la
terapia richiesta è da incentrarsi, questa volta, prettamente sulle radici
delle proprie condotte disfunzionali (cfr. perizia __________ del 24 giugno
2015, "conclusioni e modo a procedere", pag. 15). Ferme queste
premesse, le (citate) condizioni poste dalla Sezione della circolazione
nell'ottica di una riammissione alla guida vanno confermate siccome conformi al
diritto e in linea con la giurisprudenza resa in materia dal Tribunale federale,
riducendo tuttavia a 12 mesi la presa a carico specialistica, con la
conseguenza che un eventuale riesame potrà essere teoricamente richiesto nel giugno
del 2017. Va per contro annullato il requisito esposto al punto 1.3.1,
segnatamente la necessità di sottoporre il ricorrente ad un ulteriore periodo
di controllo di 3 anni onde accertare l'avvenuta disintossicazione, la
scomparsa di qualsivoglia dipendenza psico-fisica e la totale astinenza da
bevande alcoliche. Tale aspetto non merita di essere ulteriormente
approfondito. Non solo poiché RI 1 ha (già) superato con successo il programma
di astinenza controllata predisposto da Ingrado, ma anche perché il
provvedimento di sicurezza del 15 settembre 2010 era stato adottato poiché,
sulla scorta delle risultanze peritali del 5 novembre 2006, il ricorrente era
stato ritenuto inidoneo alla guida per ragioni d'ordine caratteriale, non già
per una sua presunta dedizione al bere.
5.
Sulla scorta di
quanto precede il gravame deve essere parzialmente accolto, riformando ai sensi
dei considerandi il giudizio impugnato e la risoluzione della Sezione della circolazione.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura della sua
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). All'insorgente, assistito da un legale,
sono riconosciute ripetibili commisurate in funzione del limitato successo
dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza,
la decisione 10 novembre 2015 (n. 4899) del Consiglio di Stato e la risoluzione
10.
luglio 2015 della Sezione della circolazione, limitatamente ai punti 1.2,
1.3.1
e 1.3.2 del dispositivo, sono riformate come segue:
1.2
Nessun
riesame verrà concesso prima del mese di giugno 2017.
1.3.1
annullata
1.3.2
presentazione
di un preavviso favorevole emesso da iQ-Center di Ingrado attestante il seguito
di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di
almeno 12 mesi (2 sedute al mese) atta ad approfondire le proprie condotte ed
il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme.
2.
La tassa
di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 1'000.-. A RI
1.
va restituita la somma di fr. 500.- versata in eccesso a titolo di anticipo
delle presunte spese processuali.
3.
Lo Stato
rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
4.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera