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Decisione

52.2015.597

Revoca della licenza di condurre per la durata di 12 mesi.Infrazione grave commessa a distanza di meno di 5 anni dalla scadenza di due pregresse misure amministrative inflittegli per reati medio gravi

9 agosto 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato il 15

maggio 1947 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore della cat.

B nel novembre del 2004.

B. a. Il 27 luglio 2008,

verso le ore 19.45, RI 1 stava circolando in territorio di __________ alla

guida dell'autovettura targata __________, allorquando, a causa di

disattenzione, non si è avveduto per tempo di tre pedoni (un adulto recante un

bambino in braccio e un altro per mano) intenti ad attraversare sulle apposite

strisce il campo stradale da destra a sinistra rispetto alla sua direzione di

marcia e li ha investiti, ferendoli in modo non grave. Il rapporto 21 agosto

2008 stilato dalla polizia della città di __________ a constatazione dei fatti

è stato trasmesso alla Sezione della circolazione del Canton Ticino, la quale

ha aperto nei confronti del ricorrente un provvedimento amministrativo.

b. Esaminati gli atti che gli erano stati trasmessi per competenza dalla

pubblica procura di __________ (Staatsanwaltschaft), il 27 maggio

2009 lo Stadtrichteramt di __________ ha condannato RI 1 al pagamento di

una multa di fr. 400.-, oltre a tasse e spese di giustizia, rifacendosi in particolare

agli art. 33 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 della

legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 3 cpv.1, 6 cpv. 1

dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962

(ONC; RS 741.11). Dal profilo fattuale, la preposta autorità penale ha

accertato che egli "[…] wegen

Nichtgewährens des Vortritts drei Fussgängern (Mann mit Kleinkind auf einem Arm

und zweitem Kleinkind an der andern Hand) auf dem Fussgängerstreifen infolge

mangelnder Aufmerksamkeit beim Linkssabbiegen von der Zähringerstrasse in die

Mühlegasse aufwärts in __________ am 27 Juli 2009 (recte 2008) um 19.45

Uhr mit dem Pw __________, wobei es zu einer Kollision mit der Fussgängergruppe

kam". La pronunzia, priva di motivazione, è cresciuta in giudicato

in assenza di impugnazione.

c. Preso atto delle menzionate conclusioni penali, l'autorità amministrativa ha riattivato il procedimento

sospeso in attesa di queste ultime, prospettando a RI 1 l'adozione di una

misura di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni,

il 7 ottobre 2011 la Sezione della circolazione ha deciso di ritirargli la patente per la durata di un mese (dall'8 novembre

al 7 dicembre 2011), autorizzandolo comunque a condurre i veicoli delle

categorie G e M. La risoluzione, resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b cpv. 2 lett. a LCStr,

nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27

ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è passata in giudicato incontestata.

C. Il 20 dicembre 2011 il

conducente ha subito una revoca della patente di 1 mese per aver circolato a

velocità eccessiva in territorio di __________ (+33 km/h sul limite di 120 in

autostrada; infrazione medio grave). Dagli atti risulta che l'infrazione è

stata commessa il 30 ottobre 2011 e che il provvedimento è stato scontato dal

20 gennaio al 19 febbraio 2012.

D. a. Il 6 luglio 2014, verso le ore 11.52, RI 1 stava

viaggiando sulla A2 in direzione nord, allorquando in territorio di __________

è stato notato da una pattuglia della Polizia cantonale (Reparto del Traffico)

mentre alla guida dell'autovettura __________ targata __________

superava sulla destra, con manovra di uscita e di rientro, due altri veicoli in

marcia.

b. Avviata una procedura amministrativa e raccolte le sue osservazioni, il 25

agosto 2014 l'autorità cantonale gli ha revocato la licenza di condurre per la

durata di dodici mesi (dal 5 gennaio 2015 al 4 gennaio 2016), autorizzando

comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M.

La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e

16c cpv. 2 lett. c LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.

c. A seguito degli stessi accadimenti, mediante decreto di accusa 15 settembre

2014 il competente Procuratore pubblico l'ha ritenuto colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr,

condannandolo alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di tre anni) di fr. 6'600.-, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da

fr. 220.- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 1'200.-. Agendo in

via d'opposizione l'accusato ha impugnato il decreto davanti al Pretore penale,

che con sentenza 17 settembre 2015 ha confermato l'imputazione, riducendo

tuttavia a fr. 2'400 la pena pecuniaria (20 aliquote giornaliere da fr. 120.-)

e a fr. 480.- la multa.

Siffatta decisione non è stata ulteriormente contestata ed è cresciuta in

giudicato.

E. Con giudizio 25

novembre 2015 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di revoca,

respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Riassunte le disposizioni che regolano la

materia e richiamata la giurisprudenza federale, l'autorità di ricorso di prime

cure ha constatato la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi

dell'art. 16c LCStr, reato che unito alle precedenti revoche del 2011 impone

ex lege (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr) l'adozione di un provvedimento

analogo della durata minima di 12 mesi.

F. Contro il

predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulando l'annullamento della decisione impugnata e la

riduzione a 6 mesi della sanzione

irrogatagli, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Il ricorrente ha riproposto le argomentazioni invano sottoposte al giudizio del

Consiglio di Stato, negando che alla fattispecie possa essere applicato l'art.

16c cpv. 2 lett. c LCStr. Ha in particolare sottolineato che a prescindere

dalla risoluzione 7 ottobre 2011 della Sezione della circolazione, l'infrazione

del 27 luglio 2008 dev'essere qualificata come lieve. D'altra parte, in base

alle valutazioni del giudice penale non gli sarebbe imputabile un'infrazione

medio grave, bensì una semplice infrazione alle norme della circolazione ex

art. 90 cifra 1 LCStr. Scostandosi dagli accertamenti di fatto contenuti in una

decisione penale cresciuta in giudicato, l'autorità amministrativa ha violato

dunque il diritto federale.

G. All'accoglimento del

ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria

decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

La Sezione della circolazione ha rinunciato a presentare osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge

di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la

tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La

legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedi-mento

impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm, RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è

applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24

giugno 1970 (LMD; RS 741.03) compor-tano la revoca della licenza di condurre, oppure

l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

Il nuovo diritto entrato in vigore nel 2005 prevede una durata mi-nima della

revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a;

medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti

dell'interessato. In particolare, commette un'in-frazione medio grave colui che

violando le norme della circola-zione cagiona un pericolo per la sicurezza

altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a

LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno

dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta

per infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c

cpv. 2 lett. c LCStr).

2.2.

In una giurisprudenza recente (STF 1C_504/2011 del 17 aprile 2012, consid.

2.3), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che l'infrazione medio

grave così come definita all'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora

in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla

lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo

minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1

lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).

2.3. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa

competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio

scostarsi dagli accerta-menti contenuti in una decisione penale cresciuta in

giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la

procedura ordinaria (DTF 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa; 123

Considerandi

II 97 consid. 3c/aa; STF 1C_295/2014 del 23 giugno

2014, consid. 2.1;1C_13/2014 del 21 gennaio 2014, consid. 2.1). L'autorità

amministrativa può dissociarsi dalle determinazioni penali solo se può

fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale

o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove

prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti

accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di

diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della

circolazione (DTF 136 II 447 consid. 3.1; STF 1C_366/2011 del 20 luglio 2012,

consid. 2.1). Tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale

anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato

emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la

decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il

caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità

dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si

sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre

e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale

diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze,

quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per

presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto,

secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad

esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio

emanato in tale procedura (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid.

3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_358/2015 del 6 aprile 2016, consid. 4.1;

1C_295/2014 del 23 giugno 2014, consid. 2.1;1C_13/2014 del 21 gennaio 2014,

consid. 2.1). La giurisprudenza ha avuto anche modo di specificare che se in vista

dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è di principio vincolata ai fatti così

come stabiliti da una decisione penale cresciuta in giudicato, la medesima non

lo è per contro circa l'apprezzamento della colpa e della messa in pericolo

(STF 1C_504/2011 citata, consid. 2.1;1C_353/2010 del 12 gennaio 2011,

consid. 2.1).

2.4

In concreto, a seguito degli accadimenti del 6 luglio 2014 di cui si è

detto in narrativa, la Sezione della circolazione, in applicazione dell'art. 16c

cpv. 2 lett. c LCStr, ha revocato al ricorrente la licenza di condurre per 12

mesi, considerando che il ricorrente aveva già commesso due infrazioni

medio gravi nei cinque anni precedenti. Ad analoga conclusione è approdato il

Governo, con il giudizio impugnato.

In questa sede, il ricorrente non nega di essersi reso colpevole di un'infrazione

grave per i fatti occorsi il 6 luglio 2014, ma contesta di aver già commesso

due infrazioni medio gravi in passato. In particolare, rimprovera alle autorità

precedenti una violazione del diritto federale in merito alla qualificazione

del reato compiuto il 27 luglio 2008, ritenendo che queste ultime si sarebbero

scostate, a torto, dalle conclusioni tratte dalle autorità penali di __________

nel 2009, secondo cui la violazione commessa sarebbe stata solo "lieve".

L'appunto si rileva infondato.

2.5

Come accennato in narrativa, dagli atti risulta che a seguito dei fatti

avvenuti il 27 luglio 2008, lo Stadtrichteramt di __________ ha inflitto

al ricorrente una multa di fr. 400.-, riconoscendolo colpevole di infrazione

alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 1 LCStr. La decisione

penale è cresciuta in giudicato, inimpugnata. Preso atto di tali conclusioni,

il 7 ottobre 2011 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di

condurre per la durata di un mese, ritenendo medio grave (art. 16b cpv.

1.

lett. a LCStr) l'infrazione commessa dal ricorrente.

Quest'ultima decisione di revoca, passata in giudicato, non può di principio

essere rimessa in discussione. Già per tale motivo, così come rilevato dal

Governo, malvenuto è il ricorrente a contestare ora la qualificazione (medio

grave) del reato su cui si fonda.

Contrariamente a quanto insiste il ricorrente, tale qualifica non si poneva in

ogni caso in contrasto con le decisioni rese dalle autorità penali del Cantone di __________. Né dalla decisione di sospensione

del procedimento (Einstellungsverfügung) del 23 marzo 2009 con la quale

la procura pubblica (Staatsanwaltschaft) aveva trasmesso gli atti per

competenza al Stadtrichteramt di __________, né dal successivo

provvedimento 27 maggio 2009 di quest'ultimo è desumibile una diversa qualificazione - segnatamente, lieve -

dell'infrazione. La prima si è limitata ad

escludere l'esistenza di una violazione grave (grobe) delle norme della

circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr), prospettando la sussistenza di una

violazione semplice (einfache Verletzung). Il secondo

provvedimento, come ricordato poc'anzi, ha poi riconosciuto la sussistenza di

una simile violazione (semplice), in applicazione dell'art. 90 cifra 1 LCStr. Considerato che questo disposto non include solo

le infrazioni lievi ai sensi dell'art. 16a LCStr, ma anche quelle

medio gravi giusta l'art. 16b LCStr (cfr. DTF 135 III 138 consid. 2.4;

128.

II 139 consid. 2c; Cédric Mizel, Droit et pratique

illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle

de la révision du 14 décembre 2011 de la loi fédérale sur la circulation

routière et de la révision Via sicura du 15 juin 2012, Berna 2015, pag. 391),

nulla impediva alla Sezione della circolazione - procedendo ad un'autonoma

valutazione giuridica dei fatti nell'ambito del susseguente procedimento

amministrativo - di ritenere dati gli estremi di un'infrazione medio grave. A

maggior ragione se si considera che il giudizio dello Stadrichteramt era

privo di una dettagliata motivazione scritta e che spettava pertanto

all'autorità amministrativa determinare se in concreto RI 1 avesse commesso

un'infrazione lieve (art. 16a LCStr) o medio grave (art. 16b

LCStr).

2.6

A titolo del tutto abbondanziale, può comunque essere aggiunto che nella

qualifica operata dalla Sezione della circolazione non è ravvisabile alcuna

violazione del diritto, come si vedrà qui di seguito (consid. 3).

3.

3.1. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 e 2 LCStr, il conducente deve agevolare ai pedoni

l'attraversamento della carreggiata e, avvicinandosi ai passaggi pedonali, deve

circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza

ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi. Questa regolamentazione è

concretizzata dall'art. 6 cpv. 1 ONC, secondo cui, davanti ai passaggi pedonali

senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a

ogni pedone che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad

esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità

e all'occorrenza fermarsi per poter adempiere a questo obbligo. La "particolare

prudenza" per i pedoni di cui all'art. 33 cpv. 2 LCStr significa che

l'automobilista deve prestare maggiore attenzione nei pressi dei passaggi

pedonali e nelle loro immediate vicinanze ed essere pronto ad arrestare il

veicolo quando un pedone attraversa la strada o manifesta la volontà di farlo

(cfr. STF 6B_1070/2009 del 22 marzo 2010, consid. 3.2).

3.2

Come ricordato in narrativa, dagli atti risulta che il 27 luglio 2008 RI 1,

mentre stava circolando in territorio di __________ alla guida dell'autovettura

targata __________ ha omesso di prestare la dovuta attenzione e non si è

avveduto della presenza di tre pedoni intenti ad attraversare la strada sulle

apposite strisce, che ha investito, ferendoli, seppure in modo non grave. In

tale comportamento è in linea di massima ravvisabile una violazione degli art.

33.

cpv. 1 e 2 e 90 cifra 1 LCStr, nonché 3 cpv. 1 e 6 cpv. 1 ONC. Disposizioni,

queste - richiamate anche dall'autorità penale del Canton __________ (cfr.

decisione del Stadrichteramt) - che impongono in sostanza al conducente

di rispettare il diritto di precedenza dei pedoni sulle strisce pedonali e di

moderare per tempo la velocità e all'occorrenza fermarsi onde adempiere quest'obbligo.

3.2.1

La giurisprudenza federale considera che una messa in pericolo astratta

accresciuta (grave) è realizzata già solo per il fatto di passare relativamente

vicino ad un pedone, senza urtarlo (STF 1C_504/2011 citata, consid. 2.5). A

maggior ragione, investire un pedone intento ad attraversare la strada sulle

apposite strisce costituisce una messa in pericolo concreta della sicurezza

altrui, che questo avvenga a seguito di una manovra pericolosa o semplicemente

di una disattenzione (Mizel, Droit

et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, op. cit., pag. 289

segg.; Cédric Mizel, Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004, pag.

371). In un simile contesto, è già escluso che ci si possa trovare in presenza

di una infrazione lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr, caratterizzata

da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo (cfr. STF 1C_504/2011 del

17.

aprile 2012 citata da Benoît Carron,

Les nouveautés en droit de la circulation routière, in: Franz Werro/Thomas Probst, Journées du droit de la circulation

routière 2014 , Berna 2014, pag. 281).

3.2.2

Dal profilo soggettivo, la significativa sanzione inflitta dallo Stadtrichteramt

depone per una colpa medio grave (a quest'ultimo proposito cfr. Mizel, op. cit., in: RDAF 2004, pag.

377). Anche volendo benevolmente attribuire al ricorrente una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal profilo della gravità

complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integrava gli

estremi del caso medio grave previsto all'art. 16b LCStr, così

come ritenuto dalla Sezione della circolazione.

4.

4.1. Ammessa

la sussistenza di una prima revoca per un'infrazione medio grave, va ricordato

che nel 2011 RI 1 ha subito un'ulteriore revoca (provvedimento del 20 dicembre

2011) per un'infrazione ai sensi dell'art. 16b LCStr (eccesso di velocità

in autostrada). Neppure il ricorrente lo contesta.

Il 6 luglio 2014 l'insorgente stava viaggiando sulla A2 in direzione nord, allorquando

in territorio di __________ è stato notato da una pattuglia della Polizia

cantonale (Reparto del Traffico) mentre alla guida dell'autovettura __________

targata __________ superava sulla destra, con manovra di uscita e di rientro,

due altri veicoli in marcia. Certo è dunque che egli ha gravemente compromesso

la sicurezza della circolazione stradale ai sensi degli art. 16c cpv. 1

lett. a e 90 cifra 2 LCStr, così come ritenuto dalle precedenti istanze.

Neppure l'insorgente pretende il contrario.

Il fatto di essere incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni

dalla scadenza di due pregresse misure amministrative inflittegli per reati

medio gravi fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla

durata minima della revoca in caso di reiterazione (sistema a cascata)

introdotte nella LCStr a contare dal 1° gennaio 2005.

Se ne deve concludere che il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal

Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale.

Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del

principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto

dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si

è macchiato (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per

completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di contingenze

particolari, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal

legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid.

2.

).

4.2

Il ricorrente avrebbe dovuto depositare

la sua licenza di condurre dal 5 gennaio 2015 al 4 gennaio 2016, ma le

procedure ricorsuali che ha preferito abbordare hanno sospeso l'esecuzione del

provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il

ricorrente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e

fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura,

che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che

l'infrazione risale al luglio 2014 e le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente

per conservare il loro carattere istruttivo.

5.

Stante quanto

precede, il ricorso deve essere respinto.

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda

volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa, dato per legge (art. 71

LPAmm).

6.

La tassa di

giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'in-sorgente (art. 47 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera