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Decisione

52.2015.67

Licenza edilizia per un complesso residenziale

22 dicembre 2016Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti lamentano anzitutto i disagi

che avrebbero subìto a seguito di recenti sondaggi effettuati sui fondi dedotti

in edificazione. Il terreno in questione, aggiungono, non garantirebbe in

sostanza la sufficiente stabilità e sicurezza, mentre il progetto non specificherebbe

le opere di ancoraggio e sottomurazione. Mancherebbero inoltre le indicazioni

sui volumi di scavo esatte dagli art. 15 del regolamento di applicazione della

legge edilizia del 9 dicembre 1992

(RLE; RL 7.1.2.1.1) e 34 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La situazione del

terreno (morfologia, orografia, composizione), aggiungono, richiederebbe maggiori

approfondimenti. Gli insorgenti lamentano inoltre una disattenzione della

distanza minima da confine (art. 10 NAPR) verso il loro fondo, tenuto conto

della lunghezza (> 18 m) della facciata a valle del gradone inferiore. L'area di svago non sarebbe né soleggiata né

pianeggiante e disattenderebbe pertanto l'art. 16 NAPR; in applicazione

di tale norma, la licenza avrebbe inoltre dovuto essere assortita della condizione

di realizzare in legno il parco giochi in essa previsto, siccome vicino al

bosco. I ricorrenti contestano inoltre il giudizio di conformità del progetto

dal profilo estetico, tenuto conto in particolare della sua configurazione "arzigogolata"

e del materiale di rivestimento previsto (Rheinzink) per le parti a

vista dell'edificio. Da ultimo, sollevano un'eccezione in merito alla

ventilazione dell'autorimessa.

D. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono l'Ufficio delle domande di costruzione, come

pure il municipio e i resistenti, con dettagliate argomentazioni che per quanto

occorre verranno discusse nel seguito.

E. Con la replica e le

dupliche, i vicini opponenti rispettivamente il municipio e gli istanti in

licenza si sono essenzialmente riconfermati nelle rispettive conclusioni e

domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le proprie tesi.

F. In sede di

istruttoria, il Tribunale ha richiesto agli istanti in licenza la produzione di

un rendering in 3D del progetto (con il paesaggio circostante). Ha inoltre raccolto

dall'Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti della Sezione

forestale (di seguito: UPN) delle precisazioni in merito alla situazione dei

fondi in questione (part. __________ e __________) dal profilo dei pericoli

naturali. Di questi documenti, come pure delle relative conclusioni formulate

dalle parti, si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE. Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini opponenti, personalmente e

direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui sono destinatari (art. 21

cpv. 2 LE; art. 65 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm),

integrati dei documenti richiesti agli istanti in licenza e dall'UPN di cui si è

detto in narrativa (supra, consid. F).

Considerandi

2.

Materiale di scavo

2.1

I progetti per gli edifici devono contenere l'indicazione del volume del

materiale di scavo e/o delle demolizioni, del materiale riportato in loco e

della destinazione del materiale esuberante (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. c RLE).

La norma non impone un piano degli scavi, né esige che a questo stadio venga

già debitamente compilata la dichiarazione di smaltimento secondo il concetto

di smaltimento dei rifiuti di cantiere (edizione luglio 2013) elaborato

nell'ambito del progetto Guida allo smaltimento (Entsorgungswegweiser)

promosso dai Cantoni in collaborazione con l'UFAM, l'ADSR e l'ASIR (cfr. www.rifiuti.ch). Ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. c RLE,

basta che la domanda di costruzione fornisca le indicazioni richieste, ovvero

volume del materiale proveniente dallo scavo e dalle demolizioni, volume del

materiale riportato in loco e destinazione del materiale esuberante (cfr. STA

52.2008.269

del 8 ottobre 2008 consid. 4). La disposizione rientra tra quei

provvedimenti volti a incentivare la riduzione degli scarti alla fonte, segnatamente

dei materiali da depositare in discarica [cfr. anche Piano gestione dei rifiuti

(PGR), capitolo C: rifiuti edili, ad 3.2.1]. Tra questi va ricordato anche

l'art. 34 LE, secondo cui, qualora la costruzione o l'impianto richiedano lo

scavo dell'ordine di almeno mc 10'000, il Dipartimento può subordinare la

concessione della licenza edilizia alla condizione che, prima dell'inizio dei

lavori, sia fornita la prova della possibilità di deposito dei materiali conformemente

alle prescrizioni legali vigenti. Tale norma - limitata al solo materiale di

scavo - prevede che in caso di scavi di una certa importanza l'istante fornisca

la prova riguardante le possibilità di messa a dimora del materiale; prova che

deve essere fornita al più tardi prima dell'inizio dei lavori ed è equiparata

ad un progetto tecnico (art. 17 LE; cfr. rapporto della Commissione speciale

per la pianificazione del territorio sui messaggi 25 ottobre 1988 e 19 dicembre

1990.

concernenti la modifica della legge edilizia del 19 febbraio 1973 (...),

ad art. 34 LE, in RVGC 1990, sessione ordinaria autunnale, pag. 2794 segg.).

2.2

In concreto, gli atti annessi alla

domanda di costruzione non fornivano indicazioni sul materiale di scavo e sulla

sua messa a dimora. Alla carenza, censurata solo in questa sede dai ricorrenti,

è comunque stato posto rimedio dai resistenti con la risposta, alla quale è

stato allegato il formulario concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere,

dal quale è possibile dedurre che è previsto un quantitativo di materiale di

sterro di 400 m3, che verrà riutilizzato in loco, e un volume di materiale di

scavo di 9300 m3, destinato a una discarica in Italia. Le indicazioni

rispettano le norme sopraevocate. Cade dunque nel vuoto la relativa

censura dei ricorrenti.

3.

Stabilità del

terreno

3.1

Giusta l'art. 24 cpv. 1 LE, sono vietate le costruzioni sopra terreni che

non offrono sufficienti garanzie di salubrità e di stabilità o esposti a pericoli particolari, come valanghe, frane,

inondazioni. I territori soggetti ai pericoli naturali sono indicati nel piano

delle zone, che unitamente al regolamento edilizio riprende e precisa le zone

di pericolo (cfr. art. 27 cifra VI cpv. 1 regolamento

della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst;

7.1.1.1

), sulla base dei contenuti del piano delle zone esposte a pericoli

naturali (PZP; cfr. sul tema: STA 52.2015.67 del 27 luglio 2015 consid. 2). All'interno

delle zone di pericolo sono ammesse costruzioni solo se sono adempiute le

condizioni di sicurezza richieste dal grado di pericolo accertato (cfr. art. 27

cifra VI cpv. 2 RLst). L'inserimento di un fondo nella zona edificabile

rispettivamente la sua esclusione da una zona di pericolo crea una presunzione

di idoneità all'edificazione. Tale presunzione non è comunque irreversibile

(cfr. art. 2 cpv. 3 legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio

1990; LTPN; RL 7.1.1.2). Anche all'interno di questo perimetro, in presenza di

particolari circostanze, l'autorità può quindi esigere che l'istante in licenza

dimostri, attraverso adeguate perizie, che il terreno non è esposto a pericoli

atti a giustificare un divieto di edificazione per motivi di polizia (art. 11

cpv. 3 RLE; RDAT I-1991 n. 38; Adelio

Scolari, Commentario, 2. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 24 LE, n. 1009).

L'esigenza di particolari studi deve essere resa plausibile dall'autorità, che può soltanto pretendere la dimostrazione

dell'esistenza di sufficienti

condizioni di sicurezza in quanto riferite al fondo, non anche alla conformità

dell'opera con le regole dell'arte edilizia (cfr. STA 52.2007.377 del 22

gennaio 2008 consid. 2.1; 52.1995.574 del 26 gennaio 1996 consid. 3;

cfr. anche STA 52.2009.261 dell'11 gennaio 2010 consid. 2, confermata da STF 1C.112/2010 del 4 giugno 2010). Al di fuori di queste ipotesi, per giurisprudenza la definizione degli

aspetti di dettaglio relativi alla sicurezza delle opere (calcoli statici,

ecc.) esula dalla procedura di rilascio del permesso edilizio, per rientrare

nei limiti della progettazione esecutiva, ferma restando semmai la facoltà per

il municipio, in corso d'opera o a lavori ultimati, di ordinare provvedimenti

che si rendessero necessari per garantire la sicurezza delle persone o delle

cose (art. 35 LE; cfr. RDAT I-1998 n. 37; STA 52.2013.169/256/257 del 26 agosto

2014.

consid. 3.2; 52.2013.94/97 del 2 maggio 2014 consid. 3.4.3; 52.2009.137

del 7 settembre 2009 consid. 5).

3.2

In concreto, i fondi edificandi non vanno annoverati tra quelli esposti o

colpiti da pericoli naturali (cfr. anche osservazioni del municipio, pag. 3).

Interpellato al riguardo da questo Tribunale, rispettivamente a voler indicare

se vi fossero seri motivi per dubitare dell'esistenza di sufficienti condizioni

di sicurezza - in quanto riferite ai fondi -, l'UPN ha in sostanza comunicato che,

secondo il piano sinottico delle zone esposte a pericoli naturali del Quartiere

di Pregassona, approvato dal Consiglio di Stato in sede di adozione dei piani

dei territori soggetti a pericoli naturali (PZP) del comune di Lugano (quartieri

di Barbengo, Pregassona e Pambio Noranco, ris. gov. n. 2083 del 5 aprile 2011),

le part. __________ e __________ sono interessate - ma solo a livello indicativo

- da un fenomeno di movimento di versante profondo (e in minima parte da un

movimento di versante superficiale - caduta sassi, nell'angolo non edificabile

nord-est della part. __________). Al proposito, il predetto

ufficio ha precisato che le zone di pericolo indicative non implicano in

generale conseguenze in termini pianificatori ed edilizi. Nel caso del PZP di

Pregassona, ha soggiunto, l'indicazione della presenza nel versante di un

movimento profondo si prefigge unicamente uno scopo informativo e non costituisce

un pregiudizio all'edificabilità dei fondi: tale indicazione non comporta

pertanto ai fini del rilascio della licenza edilizia (avviso cantonale) vincoli

o conseguenze di sorta. Poiché tuttavia il progetto appare impegnativo per

le dimensioni degli scavi (> 15 m di altezza), l'UPN (pur precisando che

tali aspetti esulano dalle sue competenze) ha segnalato che, prima dell'inizio

dei lavori - a complemento del rapporto geotecnico (doc. 4) prodotto dai

ricorrenti (che ha verificato a titolo preliminare la fattibilità degli

interventi relativi allo scavo) - sarebbe opportuno verificare con maggior

dettaglio le caratteristiche geotecniche dei terreni, mediante prove di laboratorio,

ed eseguire delle analisi di stabilità per determinare le spinte del terreno e

definire al meglio gli interventi di consolidamento temporanei e permanenti.

3.3

Alla luce di quanto precede, non vi sono anzitutto seri motivi per

dubitare della sicurezza dei terreni. Non occorre in particolare richiedere

agli istanti in licenza di integrare la domanda di costruzione con ulteriori

studi geologici (al di là di quanto già prodotto, doc. 4) a dimostrazione della

stabilità del pendio. Neppure i ricorrenti apportano d'altra parte elementi

specialistici che rendano quantomeno verosimile che l'ipotesi di un pericolo

naturale non possa ragionevolmente essere esclusa. I disagi o rotolamenti di

materiale che essi lamentano, come peraltro emerge dalle loro stesse

affermazioni, possono infatti essere riconducibili unicamente ai recenti lavori

(sondaggi, pista sterrata, ecc.) eseguiti sui terreni e non tanto a motivi di

instabilità dei fondi in quanto tali.

Invano gli insorgenti criticano inoltre la

definizione (mediante nuova domanda di costruzione) di aspetti relativi alla

fase esecutiva (dettagli delle opere di fondazione, ancoraggi, ecc.). Tali

aspetti, come rettamente ricordato dalla precedente istanza, esulano dalla

presente procedura. Ai fini del rilascio della licenza edilizia, la legge non

esige in effetti la presentazione di progetti particolareggiati al punto da

poter essere immediatamente posti in esecuzione. Tanto meno accerta che le

opere saranno eseguite a regola d'arte. Da respingere sono pertanto le relative

doglianze dei vicini. Allineandosi alle suggestioni dell'UPN, va comunque da sé

che sarà responsabilità dei proprietari adottare tutte le misure di geotecnica

temporanea e permanente che si renderanno necessarie e comunicare al municipio, prima dell'inizio dei lavori, il

nominativo dell'ingegnere responsabile dei calcoli statici (cfr. art. 4

cpv. 3 LE).

4.

Distanze da

confine

4.1

Secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. a NAPR,

nella zona R2 gli edifici devono rispettare una distanza minima di m 3.50 dal

confine verso un fondo privato. Per edifici con facciate di lunghezza superiore

ai 18 m, la distanza dal confine va aumentata di m 0.5 per ogni metro o

frazione di maggior lunghezza fino a che sia raggiunta una misura pari a 2/3

dell'altezza (misurata a metà della lunghezza della facciata, riferita al lato

del fondo confinante; art. 10 cpv. 2 NAPR).

Tale norma fissa la distanza da confine in modo direttamente proporzionale all'altezza

dell'edificio; prescrive inoltre un supplemento

per stabili che presentano un ingombro orizzontale rilevante (> 18

m). La disposizione risponde ai criteri posti dall'art. 39 cpv. 2 LE, giusta il

quale la distanza minima dal confine, e pertanto quella tra edifici (cfr. art.

10.

cpv. 3 NAPR, art. 39 cpv. 3 LE), è stabilita in funzione dell'ingombro,

ossia dell'altezza e della lunghezza dell'edificio stesso (cfr. STA

52.2005

/265 del 6 ottobre 2005 consid. 3.2). Le distanze tra gli edifici

mirano infatti principalmente alla tutela dell'igiene e della sicurezza delle

costruzioni. Esse servono in particolare a garantire la buona insolazione,

l'aerazione e l'illuminazione delle abitazioni e del locali di lavoro, nonché a

tutelare gli edifici dalle immissioni e dai pericoli d'incendio (Scolari, op. cit., ad art. 39 LE, n.

1175). Per principio, è quindi logico che debbano essere adeguatamente

ragguagliate agli ingombri verticali ed orizzontali degli edifici (cfr. STA

52.2005

/265 citata, consid. 3.1).

4.2

L'art. 10 NAPR non disciplina il modo di misurare la lunghezza della facciata

ai fini della determinazione delle distanze. Aspetto, questo, che neppure la

legge edilizia cantonale regola (a differenza dei criteri di misurazione dell'altezza,

cfr. art. 40 e 41 LE; cfr. STA 52.2005.261/265 citata, consid. 3.1). In assenza

di una disposizione specifica - analogamente a quanto prescrivono molti

ordinamenti comunali - appare ragionevole considerare la misura del lato del

rettangolo parallelo al confine che circoscrive l'edificio, escludendo però le

parti arretrate oltre un certo limite (cfr. Scolari,

op. cit., ad art. 39 LE, n. 1200; per degli esempi: STA 52.2005.261/265 citata,

consid. 3; 52.2002.5 del 2 aprile 2002 consid. 3; cfr. in tal senso anche le

Linee guida cantonali per il regolamento edilizio).

4.3

In concreto, l'edificio a gradoni

progettato presenta una pianta irregolare, che è in buona parte dettata dalla

stessa forma irregolare dei fondi su

cui insiste. Il municipio ha ritenuto che lo stabile rispettasse la distanza

minima da confine, in particolare quella di m 3.50 verso il fondo (part. __________)

degli insorgenti. Ad analoga conclusione è approdato il Governo.

La deduzione resiste alle sommarie critiche dei ricorrenti. Il segmento (x) del

rettangolo che circoscrive l'edificio progettato, parallelo al confine della

part. __________, è lungo circa una decina di metri (cfr. planimetria).

SCHEMA

N

PART. __________

PART.

x

PART. __________

PART. __________

Così come ritenuto dall'autorità di prime cure, non richiama dunque il supplemento

di distanza prescritto dall'art. 10 cpv. 2 NAPR per facciate lunghe più di 18 m

(cfr. decisione su opposizione, pag. 3). La

proiezione dell'edificio che si sviluppa a monte, verso sud-est, allontanandosi

dal fondo dei ricorrenti, non entra invece in considerazione perché nella

situazione concreta non determina

ingombro (cfr. nello stesso senso, STA 52.2002.45 del 2 aprile 2002 consid. 3.2;

cfr. anche l'art. 10 cpv. 2 NAPR, laddove specifica che l'altezza determinante

ai fini del supplemento dev'essere misurata a metà della lunghezza della

facciata, riferita al lato del fondo confinante, ovvero a quello

che concretamente fronteggia lo stabile). Distando fino a ca. 5 m dal confine

con la part. __________ (fatta astrazione della sporgenza del cornicione di

gronda di m 1.10), l'edificio rispetta dunque abbondantemente

il limite di m 3.50 prescritto dall'art. 10 cpv. 1 NAPR.

Peraltro, anche se si volesse ritenere la sua facciata lunga più di 18 m, l'applicazione

del supplemento prescritto dall'art. 10 cpv. 2 NAPR non comporterebbe comunque

un diniego del permesso. È ben vero che in questo caso l'edificio - alto fino a

m 8.30 in corrispondenza del gradone inferiore (cfr. sezioni) - non rispetterebbe

in ogni punto la distanza maggiorata secondo tale norma (pari al massimo a m

5.53

ca., ovvero a 2/3 dell'altezza dell'edificio). Al difetto potrebbe

tuttavia facilmente essere posto rimedio imponendo l'arretramento fino a 12 m

(art. 40 cpv. 2 LE) del parapetto che sovrasta il gradone inferiore, in modo da

ricondurre la sua altezza a m 7.30 (da cui una distanza pari al massimo a m

4.86

[m 7.30 x 2/3], che l'edificio rispetta in ogni punto).

5.

Area di

svago

5.1

Secondo l'art. 16 cpv. 1 NAPR, per le abitazioni con più di quattro appartamenti,

deve essere realizzata sul sedime privato, in zona molto soleggiata e discosta

dal traffico, un'area di svago attrezzata in particolare per il gioco dei

bambini. La superficie di tale area, soggiunge la norma, deve essere almeno

pari al 20% della superficie utile lorda utilizzata per l'abitazione. Il cpv. 4

dell'art. 16 NAPR precisa inoltre che è ammessa la formazione di aree di svago

comuni tra proprietà contigue, a condizione

che dette aree siano fruibili da parte degli interessati.

5.2

In concreto, la domanda di costruzione prevedeva di realizzare un'area di

svago all'interno del bosco. Dando seguito all'opposizione dei ricorrenti, gli

istanti in licenza hanno inoltrato una variante puntuale, che ha spostato la superficie

in questione (di 230 mq) un po' più a valle, sul terreno naturale che separa il

gradone superiore dal limite della foresta. In sede di rilascio del permesso,

il municipio ha in particolare ritenuto che la superficie così ritagliata (pari

al 20% della SUL prevista dal progetto), in quanto pianeggiante, facilmente

praticabile, idonea allo svago e discosta dal traffico, rispettasse i requisiti

posti dall'art. 16 cpv. 1 NAPR (cfr. sua decisione 21 marzo 2014, pag. 2, e

risposta al Governo, pag. 4). Tale valutazione è stata avallata dal Governo,

sulla scorta di una puntuale lettura dei piani. A giusta ragione.

Come ben risulta dai piani agli atti, l'area in questione è in effetti in buona

parte ricavata su un terrazzamento essenzialmente pianeggiante o comunque in

leggero pendio (cfr. curve di livello sul piano di sistemazione esterna e sezione

1.

del geometra), con una collinetta nella parte più a sud: è dunque senz'altro

fruibile per lo svago e il gioco dei bambini. L'art. 16 cpv. 1 NAPR non esige d'altra

parte che l'area sia ritagliata su un terreno piano. La superficie

individuata - chiaramente discosta dal traffico - è inoltre facilmente

raggiungibile attraverso un sentiero. Considerato l'orientamento dei fondi e il

fianco della montagna, non vi è inoltre motivo di dubitare che la stessa potrà

beneficiare di un buon soleggiamento, soprattutto nelle ore centrali e nella

seconda parte del giorno (irradiamento da sud-ovest). Il gradone a monte non è

obiettivamente in grado di ombreggiarla, visto che è situato ad una distanza

minima variabile da 2 a 6 m e ad una quota di poco superiore (fino a un paio di

metri, facendo astrazione dal parapetto in vetro stratificato extra chiaro,

cfr. relazione tecnica, facciata est e sezione A-A), come rettamente

evidenziato dalla precedente istanza. A maggior ragione nella bella stagione,

quando il sole, alle nostre latitudini, presenta un angolo di altezza solare

che si avvicina a 70° (ore 12). In queste circostanze, tenuto conto della

latitudine di giudizio e del margine d'apprezzamento che l'art. 16 NAPR riserva

all'autorità decidente ai fini dell'individuazione del suo contenuto in sede di

applicazione concreta, su questo punto la decisione impugnata, che ha avvallato

quella del municipio, è senz'altro sostenibile e conforme al diritto.

Resta inteso che l'area in questione dovrà essere attrezzata con qualche gioco

semplice per bambini, così come specificato dal

Governo e confermato dai resistenti. Poco conta che il progetto non ne

definisca già a questo stadio il dettaglio. Non diversamente dalla posa delle

usuali attrezzature di arredo da giardino (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. g RLE), un

simile intervento - all'interno di una zona residenziale - non è infatti di

principio soggetto a licenza edilizia, fintanto che i giochi mantengono

dimensioni contenute e strutture leggere (tipo un gioco a molla o un bilzo-balzo

in legno) e, come in concreto, sono al servizio di un numero ristretto di unità

abitative (cfr. anche BEZ 2012 n. 60, consid. 5.3.9; Andreas Baumann, Das Baubewilligungsverfahren nach

aargauischen Recht, 2007, pag. 60). Alla posa di simili giochi non si frappone

peraltro la vicinanza con il bosco, tanto più che essi rientrano a non averne

dubbio nelle cosiddette "costruzioni minori o accessorie" che possono

anche sorgere fino a 2 m dal suo limite (cfr. art. 6 cpv. 1 legge cantonale

sulle foreste del 21 aprile 1998; LCFo; RL 8.4.1.1; art. 13b cpv. 1 e 2 regolamento

della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002; RLCFo; RL 8.4.1.1.1 e

relativo allegato 2, lett. h e lett. c in combinato disposto con l'art. 22 cpv.

3.

lett. d).

Su questo punto, da respingere sono pertanto tutte le sommarie critiche dei ricorrenti.

6.

Inserimento

ordinato e armonioso nel paesaggio

6.1

La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 (= art. 94 cpv. 2, al momento in cui ha

statuito il Governo), una clausola estetica positiva (principio operativo),

applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige che gli

interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art.

100.

RLst precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando

l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione

di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi (cfr. al

riguardo, STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi; 52.2012.259

del 14 febbraio 2014 consid. 4). Per giurisprudenza, nell'interpretazione di

tale concetto - di natura indeterminata - l'autorità non deve affidarsi alla

sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando

che la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al

divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. STA 52.2014.63 del 23

febbraio 2015 consid. 3.3; 52.2013.35 citata,

consid. 5 e rimandi). Il principio dell'inserimento ordinato e armonioso è

applicato dall'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) nell'esame di domande

di costruzione che - come in concreto - riguardano un edificio a gradoni (cfr.

art. 99 cpv. 1 LST, art. 107 cpv. 2 lett. c e 109 RLst).

6.2

Secondo l'art. 6 cpv. 1 NAPR, gli edifici e gli impianti devono essere

inseriti in modo opportuno nel paesaggio. Per inserimento nel paesaggio,

soggiunge la norma (cpv. 2), si intende una composizione architettonica ed

urbanistica che tenga conto di una lettura morfologica del sito specifico e che

sia nel contempo capace di essere elemento costitutivo qualificato del disegno

complessivo degli spazi costruiti e liberi. Nella relazione tecnica

accompagnante i progetti, precisa il cpv. 3, devono essere illustrati i

criteri materiali utilizzati per l'inserimento del progetto nel paesaggio.

La nozione di inserimento opportuno nel

paesaggio è di natura indeterminata (Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 396 seg.).

Essa si distingue dai concetti di alterazione e deturpazione che erano contenuti

nel decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del

paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82), poiché non si limita a

sancire un divieto, ma - analogamente al principio ancorato nell'art. 104 cpv.

2.

LST (cfr. supra) - impone un obbligo, esigendo che l'edificazione si

inserisca convenientemente nel quadro ambientale. Configura dunque parimenti

una clausola estetica positiva, ma appartenente al diritto comunale autonomo,

la quale conferisce al municipio una certa latitudine di giudizio in punto

all'individuazione del suo contenuto precettivo (cfr. STA 52.2011.323 del 22

luglio 2013 consid. 3.2; 52.2010.147 del 24 agosto 2010, confermata da STF 1C_442/210

e 1C_448/2010 del 16 settembre 2011 con rinvii, in RtiD I-2012 n. 11;

52.2009.256

del 7 gennaio 2010 consid. 3). Contenuto, che deve essere reperito

nel quadro delle precisazioni fornite dal secondo capoverso, sulla scorta dei

criteri materiali utilizzati per l'inserimento del progetto nel paesaggio

(cpv. 3; cfr. STA

52.2009.256

citata, consid. 3; 52.2009.487 del 4 dicembre 2010 consid. 3.2).

6.3

Chiamato a statuire sull'interpretazione data dalle istanze inferiori alle nozioni giuridiche indeterminate in

esame, il Tribunale giudica di per sé con pieno potere di cognizione, che

esercita tuttavia con riserbo sia per la natura delle norme, sia per il

rispetto dovuto all'autonomia comunale (nel caso dell'art. 6 NAPR). Nella

misura in cui esse riservano alle autorità di prime cure anche un certo margine

discrezionale, il sindacato di legittimità che questo Tribunale è chiamato ad

esprimere è invece circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente sotto

il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).

Ove la valutazione estetica appaia plausibile, l'autorità di ricorso non può

censurarla sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'istanza decidente

(cfr. DTF 100 la 82 consid. 4a; 96 I 369 consid. 4; cfr. STA 52.2013.35 citata,

consid. 5.3 e rimandi; 52.2010.147 citata, consid. 2.3 con rimandi e RtiD I-2012

n. 11, consid. 2.2.1).

6.4

Il complesso in questione è strutturato

su due gradoni di forma irregolare: il primo è essenzialmente orientato a sud,

il secondo, arretrato di almeno 12 m, a sud-ovest. Le facciate a valle dei due

corpi sono contraddistinte da ampie vetrate e zoccoli (terrazze) di

calcestruzzo in cemento armato sfaccettati, rivestiti in zinco prepatinato di

colore rossiccio bronzo (Rheinzink). La copertura del primo gradone, che

funge da terrazza al corpo sovrastante, è sistemata a giardino; parimenti

rinverdite sono inoltre le diverse superfici che circondano l'edificio, incluso

il terreno che ricopre l'autorimessa a valle. La relazione tecnica annessa alla domanda di costruzione illustra i diversi

criteri adottati dal progettista ai fini dell'inserimento della costruzione nel

paesaggio, così come riportato in dettaglio nel giudizio impugnato. In sintesi,

dopo aver descritto la particolare situazione dei luoghi - caratterizzata da un

pendio, ma con una valletta nella parte bassa del lotto (sud), che determina un

duplice andamento del terreno - la citata relazione spiega che il complesso è

stato progettato e inserito nel versante in modo da aderire il più possibile

all'orografia dei fondi: il gradone inferiore, con l'accesso sottostante, segue

l'andamento rientrante verso la valletta, il corpo superiore si allinea invece

alle curve di livello del pendio che risale la montagna (macropendio).

Se il primo è concepito come una discreta testata che sottolinea il

cambiamento di direzione del terreno (con un'entrata dalla strada sottostante

modesta, come l'entrata di una grotta), il corpo a monte sorge invece

dal terreno attorniato da ampie aree verdi per mitigare l'impatto visivo del complesso.

Secondo la relazione tecnica, anche nel suo linguaggio formale l'edificio offre

delle facciate marcate dai solai che riprendono l'andamento delle curve di

livello esistenti: una sorta di tomografia orizzontale del

terreno che ricorda gli antichi terrazzamenti, naturalmente reinterpretati e

resi abitabili. Pure i materiali impiegati, conclude (elencandoli), sono

stati scelti in funzione della loro qualità e integrazione.

Alla luce di tale relazione, l'UNP ha formulato il proprio preavviso favorevole

al rilascio del permesso in applicazione della clausola estetica positiva

prevista dalla LST. Ad identica conclusione è pervenuto il municipio, valutando

il progetto alla luce dell'art. 6 NAPR. L'esecutivo locale, dopo aver rilevato

come la predetta relazione fosse precisa e completa, ha in particolare ritenuto

che il progetto si distinguesse per l'attenzione della lettura del

territorio, proponendo una tipologia che segue l'andamento naturale del terreno

per inserirsi in maniera armoniosa nel contesto. Ha inoltre salutato

positivamente il fatto che articolasse i due volumi laddove il pendio piega

verso la valletta. La tipologia di edificio (a gradoni), ha aggiunto, ridurrebbe

al minimo l'impatto visivo, mentre l'inserimento di linee orizzontali

spezzettate enfatizzerebbe l'andamento del terreno naturale, rendendo un'immagine

di leggerezza nell'insieme (cfr. decisione su opposizione 21 marzo 2014; cfr.

inoltre risposta al Governo). Dal canto suo, l’Esecutivo cantonale ha avallato

le conclusioni dell'UNP e del municipio, che ha ritenuto conformi al principio

sancito dall'art. 104 cpv. 2 LST rispettivamente alla clausola estetica di cui

all'art. 6 NAPR (tenuto anche conto dell'autonomia comunale). La deduzione regge

alle generiche critiche dei ricorrenti.

Raffrontando i diversi piani e le fotografie agli atti, unitamente al rendering

in 3D prodotto in questa sede dai resistenti, non è segnatamente insostenibile

affermare che il complesso a gradoni risulti adeguatamente integrato nella zona

collinare in cui si adagia. Il suo orientamento e la sua configurazione architettonica

"sfaccettata" risponde in effetti all'orografia del versante (cfr. curve di livello) e, da questo

profilo, anche a una lettura puntuale del sito in cui s'inserisce (cfr. art. 6

cpv. 2 primo periodo NAPR), come

rettamente dedotto dal municipio. A ragione il Governo ha inoltre evidenziato

come l'edificazione di un complesso così sfalsato sul pendio appaia del resto

preferibile alla costruzione di un blocco monolitico, che - questo sì -

mortificherebbe il ronco in cui si adagia. Ancorché di dimensioni non

trascurabili e foggia irregolare, l'edificio a gradoni - contraddistinto da

ampie superfici verdi che ne mitigano l'impatto - trova una corretta

collocazione nel comparto, di cui resta peraltro ai margini. Tanto più vale

questa conclusione se si considera che la zona di situazione è comunque

contraddistinta da edifici sviluppati su due o tre livelli, di colori, fogge,

coperture e orientamenti diversi, con estensioni anche apprezzabili, apparentemente

sprovvisti di raffinatezze architettoniche suscettibili di renderli particolarmente

pregevoli (cfr. foto e citato rendering). In queste circostanze, non è pertanto

neppure insostenibile assimilare il progetto in questione ad elemento costitutivo qualificato del disegno

complessivo degli spazi costruiti e liberi (cfr. art. 6 cpv. 2 secondo periodo NAPR). Il solo fatto che possa comportare volumi e sfruttamenti maggiori degli edifici circostanti, come

giustamente ricordato dall'Esecutivo cantonale, non è d'altra parte sufficiente

per considerarlo contrario all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel

contesto paesaggistico (cfr. DTF 115 la 363 consid. 3a; 115 la 114 consid. 3d;

STA 52.2010.147 del 24 agosto 2010 consid. 3.3.1, confermata da STF 1C_442/2010

e 1C_448/2010 del 16 settembre 2011,

in RtiD I-2012 n. 11, consid. 3.3). Esente da critiche va infine l'impiego

dello zinco prepatinato di colore rossiccio bronzo per il rivestimento delle

facciate: al di là della questione se esso costituisca o meno un materiale d'uso

corrente, certo è che il suo impiego nel caso specifico - come plausibilmente

dedotto dal Governo sulla scorta della relazione tecnica - risponde ad un criterio

d'inserimento, quale la volontà di sottolineare

l'orografia originale del pendio. Discutibili potrebbero semmai essere le ampie

vetrate su questi stessi fronti, che rispondono ad una concezione

architettonica moderna, laddove invece un'interruzione tra le sezioni delle finestre

- anche solo attraverso la scelta di un telaio di un certo spessore - potrebbe forse

risultare preferibile. Anche tenendo conto di questa puntualizzazione - sulla

quale invero nessuno si sofferma - la valutazione estetica delle istanze

inferiori, per quanto opinabile possa apparire, resta comunque plausibile. Non

procede da un esercizio scorretto, segnatamente abusivo, della latitudine di

giudizio e del margine d'apprezzamento che gli art. 6 NAPR e 104 cpv. 2 LST

conferiscono al municipio rispettivamente all'autorità cantonale.

Anche su questo punto la decisione impugnata, immune da violazioni di diritto

(art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm), deve pertanto essere confermata.

7.

Ventilazione

dell'autorimessa

Da respingere è infine la censura relativa

alla ventilazione dell'autorimessa, che i ricorrenti hanno sollevato solo in questa

sede. È ben vero che nell'avviso cantonale l'Ufficio di sanità si è limitato ad

indicare che deve essere garantito un ricambio dell'aria (naturale o

meccanico) adeguato (con una concentrazione di monossido di carbonio

(CO) tollerata per al massimo 30 minuti: 100 ppm), senza specificare se il

sistema di ventilazione concretamente previsto dal progetto (aereazione naturale)

risponda ai requisiti di sicurezza e d'igiene (cfr. art. 24 cpv. 2 LE), per i

quali fa stato di regola, a titolo di orientamento, la direttiva 96-1 sugli

impianti di ventilazione per garages collettivi, emanata dalla società svizzera

degli ingegneri termici e climatici (SWKI/SICC/SITC; cfr. art. 30 cpv. 1 RLE).

Nel caso specifico non è vi è tuttavia motivo di dubitare che vi sarà un'appropriata

evacuazione dei gas di scarico: lo conferma il rapporto dell'ingegnere fisico

della costruzione (doc. 7) che i resistenti hanno prodotto con la risposta, da

cui risulta in particolare che l'ampio varco d'accesso all'autorimessa (21.35

mq) - sempre aperto (in quanto privo di portone) - garantisce ampiamente la superficie

minima (2.80 mq) per la ventilazione naturale raccomandata dalla citata

direttiva, tenuto conto dei movimenti veicolari orari (7) generati dai

posteggi. In sede di replica, neppure i ricorrenti hanno del resto contestato

tale conclusione.

8.

8.1.

In esito a tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere

respinto.

8.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dei ricorrenti, secondo soccombenza. Gli insorgenti rifonderanno inoltre

ai resistenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido, dedotto

l'importo (fr. 2'000.-) già versato a titolo di anticipo. Gli insorgenti

rifonderanno inoltre ai resistenti, assistiti da un legale, fr. 2'500.- a

titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera