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Decisione

52.2015.77

Commesse pubbliche. Esclusione per mancato pagamento dei contributi professionali. Subappalto

7 maggio 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I lavori subappaltati non

possono costituire, sommando il valore totale di tutte le singole prestazioni

subappaltate, la parte preponderante della commessa che deve essere eseguita in

proprio dall'offerente. Offerte che prevedono un volume eccessivo di prestazioni

in subappalto, verranno escluse. La condizione vale sia per gli importi offerti

che per quelli corrispondenti calcolati dal committente nel suo preventivo; il

margine di sicurezza considerato dai concorrenti ne dovrà tenere dovuto conto.

Nella dichiarazione di

subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei subappaltatori ai quali

prevede di affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni da loro offerte

(v. anche CPN 102, pos. 252.110). In base all'art. 36 RLCPubb/CIAP è ammessa la

presentazione di un solo nominativo per ogni subappalto.

Ogni subappaltatore deve

rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LCPubb (v. art. 24 LCPubb). Con la

consegna dell'offerta dovranno pertanto essere consegnate, oltre a quelle

dell'impresa principale, anche tutte le attestazioni previste dall'art. 39

RLCPubb/

CIAP dei subappaltatori.

Su richiesta del committente,

l'offerente dovrà inoltre indicare anche i nominativi dei fornitori previsti

per i lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le attestazioni

indicate all'articolo 39 RLCPubb/CIAP che ne comprovino l'idoneità.

In conformità al nuovo art. 36

lett. c del RLCPubb/CIAP, l'impresa aggiudicataria sarà chiamata a consegnare

alla DL incaricata, prima dell'inizio dei lavori, una lista di tutti i

lavoratori impiegati sul cantiere da lei e dai suoi subappaltatori, e a

notificare immediatamente al committente ogni cambiamento di personale.

Per assumere un subappaltatore

estraneo alla lista concordata con il committente, o per affidargli lavori non

previsti in essa, l'impresa deve chiedere per iscritto l'approvazione

preventiva del committente, la quale dovrà essere confermata pure per iscritto.

Il consenso a un cambiamento

del subappaltatore verrà dato solo se l'impresa prova, tramite conferma dello

stesso, che questi non ha dato, o non può dare, seguito agli impegni assunti.

Le offerte dei subappaltatori sono quindi vincolanti per l'impresa.

Il subappalto del subappalto è

vietato.

Le condizioni, i modi di

computo, ecc. contenuti nelle offerte dei subappaltatori riguardano unicamente

i rapporti tra l'impresa ed i suoi subappaltatori.

Nei confronti del committente

valgono esclusivamente gli atti contrattuali secondo la loro priorità. La

stessa condizione vale per i rapporti tra l'impresa ed i suoi fornitori.

Lo stesso documento faceva obbligo ai concorrenti di indicare

in un apposito settore del fascicolo di offerta (pag. 10 "dichiarazioni

dell'offerente") tutte le prestazioni che sarebbero state delegate a

terzi, con l'indicazione esatta del subappaltatore, pena l'esclusione dall'aggiudicazione

(pos. 252.130 CPN 102).

Nel bando (cifra 12) era segnalato chiaramente che contro lo

stesso e i documenti di gara era dato ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti. Nessuno li

ha tuttavia impugnati.

B. Entro i termini prestabiliti

sono pervenute al committente tre offerte, per importi complessivi compresi tra

fr. 814'688.30 e fr. 968'884.90. Una quarta offerta è stata subito scartata

senza neppure essere aperta siccome pervenuta in ritardo.

Esperite le necessarie valutazioni in applicazione delle

modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara ed operati alcuni accertamenti

in forza dell'art. 43 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, l'11 febbraio 2015 il Consiglio di

Stato ha risolto di escludere dalla procedura la ditta RI 1, rea di non aver annunciato

in offerta il subappalto del trasporto e del montaggio in loco degli elementi

in acciaio previsti dal progetto. Con decisione di uguale data, la stazione

appaltante ha inoltre assegnato la commessa al consorzio formato dalle ditte CO

1 e CO 2, giunto primo in graduatoria con 600 punti.

C. Mediante un unico ricorso

datato 20 febbraio 2015 la RI 1 ha impugnato entrambe le decisioni davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando

l'adozione di una nuova delibera previa riammissione in gara. In via

provvisionale, l'insorgente ha domandato di conferire effetto sospensivo al

gravame.

A mente della ricorrente, la

stazione appaltante avrebbe interpretato scorrettamente le informazioni datele

in evasione alla richiesta di chiarimenti del 9 gennaio 2015.

In quello scritto di risposta datato 22 gennaio 2015 la RI 1 ha chiaramente

indicato che per il montaggio e la realizzazione della commessa avrebbe impiegato

esclusivamente personale proprio, segnatamente i quattro montatori

specializzati alle sue dipendenze. A torto dunque il committente rimprovera

all'insorgente di voler far capo alla ditta __________ Sagl per il trasporto

e il montaggio degli elementi in acciaio previsti dal progetto. In realtà,

sarebbe tutt'al più il trasporto che verrebbe all'occorrenza organizzato

tramite macchinari di terzi, operazione - questa - che non integra gli estremi

di un subappalto. L'esclusione operata dalla committenza configura un eccesso

di formalismo e si pone in contrasto con quanto previsto alla pos. 229.300 CPN

102, norma che secondo l'insorgente prevede l'obbligo di presentare la distinta

dei subappaltatori unicamente all'inizio dei lavori di cantiere, unitamente a

tutte le attestazioni comprovanti la loro idoneità. La mancata indicazione del

ricorso ad un trasportatore terzo non costituisce una grave violazione delle

esigenze poste dall'art. 26 LCPubb, non trattandosi di una lacuna formale rilevante

o di una modifica sostanziale dell'offerta. L'eccesso di formalismo nel quale è

incorso il committente - ha soggiunto la ricorrente - è tanto più evidente se

si considera che i lavori da subappaltare concernono tutt'al più il 3%

dell'intera commessa e si riferiscono in sostanza al trasporto e al

sollevamento in cantiere di taluni manufatti la cui movimentazione potrebbe

richiedere mezzi particolari a causa delle loro dimensioni e del peso.

L'esclusione predisposta dalla stazione appaltante si avvera pertanto lesiva

del principio della proporzionalità.

D. a. In sede di risposta il

committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, annotando

innanzitutto che il 4 marzo 2015 la commissione paritetica cantonale del ramo

delle metalcostruzioni, interpellata a riguardo, gli ha segnalato che al

momento dell'inoltro dell'offerta la RI 1 non era in regola con il pagamento

dei contributi professionali, segnatamente della cauzione, nonostante avesse

autocertificato il contrario. Già solo per questo motivo la misura di

esclusione predisposta nei confronti della ricorrente andrebbe confermata appieno.

Il provvedimento risulta in ogni modo giustificato anche alla

luce delle motivazioni addotte nell'impugnata decisione dell'11 febbraio 2015.

In effetti, la corretta esecuzione della commessa così come definita negli

atti di appalto presuppone che la ditta deliberataria sia in possesso di tutti

i mezzi di trasporto e sollevamento (gru in particolare) necessari per poter

posare in loco le opere previste. La RI 1 i mezzi di trasporto e di

sollevamento per svolgere questa delicatissima operazione non li ha. Deve

quindi far capo ad un subappalto (legittimo in quanto riferito a lavori

specialistici), che ha tuttavia omesso di annunciare nell'offerta, lasciando credere

di poter svolgere in proprio, con le risorse tecniche e umane di cui dispone,

tutte le fasi della commessa. Donde la sua esclusione dalla gara, del tutto

corretta e rispettosa del principio della proporzionalità.

b. Il consorzio deliberatario

ha sollecitato il rigetto del gravame sulla scorta di argomentazioni

sostanzialmente identiche a quelle apportate dalla stazione appaltante.

Anch'esso ha quindi sottolineato che elementi costruttivi pesanti ed

ingombranti come quelli necessari per la realizzazione di alcune opere poste a

concorso possono essere trasportati e montati unicamente con mezzi meccanici

adeguati e risorse umane di cui la RI 1 non dispone. Quest'ultima, avendo

omesso di dichiarare subappalti di cui non poteva fare a meno, è stata quindi

rettamente esclusa dall'aggiudicazione. Il provvedimento, pienamente fondato,

trova ulteriore motivo di giustificazione nel fatto che al momento dell'inoltro

dell'offerta la ricorrente, a dispetto di quanto dichiarato, non aveva

adempiuto tutti gli obblighi imposti dalla convenzione collettiva nazionale di

lavoro (CCNL) vigente con obbligatorietà generale nel ramo della

metalcostruzione. D'altra parte la RI 1 non è nuova ad azioni di questo genere,

tant'è vero che in passato è già stata sanzionata per aver fornito false

indicazioni in un pubblico concorso.

c. L'ULSA si è rimesso

alle allegazioni della Divisione delle costruzioni, evidenziando di essere

estraneo alla procedura.

E. In replica la ricorrente ha

contestato le motivazioni addotte dalla stazione appaltante e dal consorzio

aggiudicatario, rilevando in primis di aver debitamente comprovato il pagamento

dei contributi fino al 30 giugno 2014, come previsto dall'articolo 39 cpv. 5

lett. d RLCPubb/CIAP. Le censure sollevate su questo tema dalle controparti

risultano quindi prive di fondamento.

Per il resto, l'insorgente

ha sostenuto che nel caso di specie il contenuto impiego di mezzi e persone per

procedere al sollevamento degli elementi prefabbricati (necessario unicamente

in corrispondenza del passaggio sopra la strada cantonale) non integra gli

estremi di un subappalto, potendo benissimo essere qualificato giuridicamente

alla stregua di una locazione, limitata a 3 o 4 mezze giornate. La semplicità e

l'accessorietà dell'intervento, sia dal punto di vista qualitativo che

quantitativo, escludono che ci si trovi in presenza di un subappalto che andava

notificato in offerta.

F. Con la duplica committente e

deliberatario si sono riconfermati nelle loro convergenti posizioni,

puntualizzandole con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario

- nei considerandi seguenti.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto partecipante

alla gara d'appalto la ricorrente, che ha impugnato sia la decisione di

esclusione che quella di aggiudi-cazione prese dal Consiglio di Stato, è senz'altro

legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b

LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). La potestà ricorsuale per

aggravarsi contro l'attribuzione della commessa al consorzio CO 1-CO 2 (art. 37

lett. d LCPubb) potrà esserle riconosciuta solo in caso di accoglimento del

ricorso rivolto contro la risoluzione di esclusione (STA 52.2010.11 del 15

marzo 2010).

Con questa precisazione il

gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole

processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25

cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo

concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione

esibita dall'insorgente con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa

con sufficiente cognizione di causa.

Considerandi

2.

2.1. In virtù dell'art. 5

lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa oggetto del

concorso unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi

verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del

riversamento delle imposte alla fonte ed il rispetto delle disposizioni in

materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro

vigenti nei cantoni per categoria di arti e mestieri.

Questa disposizione

istituisce in sostanza un criterio d'idoneità generale volto a garantire le

conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping

sociale (cfr. messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato

concernente l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo

scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di

trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle

inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA 52.2011.2 del 27 gennaio

2011).

I concorrenti che non

rispettano i principi sanciti dalla norma succitata vanno esclusi

dall'aggiudicazione (vedi art. 25 lett. c LCPubb, precisato ulteriormente

dall'art. 38 cpv. 1 lett. b e c RLCPubb/CIAP; STA 52.2011.252 del 5 agosto 2011

consid. 2.3).

L'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP elenca i contributi sociali e

le imposte il cui pagamento deve essere comprovato mediante apposita

dichiarazione dell'autorità che li preleva. Il cpv. 5 precisa che le

dichiarazioni svizzere sono valide unicamente se attestano l'avvenuto pagamento

degli oneri sociali trimestrali:

a) per i concorsi da inoltrare dal 1°

gennaio al 31 marzo il pagamento dei contributi fino al 30 settembre dell'anno

precedente;

b) per i concorsi da inoltrare dal 1°

aprile al 30 giugno il pagamento dei contributi fino al 31 dicembre dell'anno

precedente;

c) per i concorsi da inoltrare dal 1°

luglio al 30 settembre il pagamento dei contributi fino al 31 marzo;

d) per i concorsi da inoltrare dal 1°

ottobre al 31 dicembre il pagamento dei contributi fino al 30 giugno.

2.2

Di regola, i contributi AVS/AI/IPG sono riscossi sotto

forma di acconti mensili, il cui ammontare è fissato di anno in anno dalla

cassa AVS alla quale il datore di lavoro è affiliato, sulla base della

presumibile massa salariale. Se la somma dei salari non supera il limite di fr.

200'000.-, il contributo è invece prelevato ogni trimestre (art. 34 cpv. 1

lett. a Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31

ottobre 1947; OAVS; RS 831.101). Gli acconti vanno pagati entro 10 giorni dalla

scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS). In altri termini, i

contributi d'acconto paritari dovuti per un determinato mese devono pervenire

alla cassa di compensazione al più tardi il 10 del mese successivo (cfr. Ufficio

federale delle assicurazioni sociali, Direttive sulla riscossione dei

contributi nell'AVS/AI e nelle IPG, stato 1° gennaio 2006, n. 2008-2009). Il

conguaglio è invece riscosso, compensato o rimborsato una volta all'anno, sulla

base della dichiarazione dei salari versati l'anno precedente, che il datore di

lavoro deve inoltrare all'inizio di ogni anno civile, entro il 30 gennaio. Il

termine di pagamento del conguaglio annuale (30 giorni a contare dalla

fatturazione: cfr. art. 36 cpv. 4 OAVS) dipende pertanto dalla tempestività con

cui il datore di lavoro presenta i conteggi definitivi, rispettivamente dal

tempo impiegato dalla cassa per elaborarli.

Per non costringere i concorrenti a dimostrare che i

contributi sono stati pagati sino alla scadenza dei termini per l'inoltro delle

offerte, l'art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP stabilisce quattro scadenze trimestrali,

che definiscono i limiti temporali della prova richiesta. La norma è formulata

nell'ottica delle disposizioni dell'OAVS che regolano il pagamento dei

contributi AVS/AI/IPG di ditte con una massa salariale annua inferiore a fr.

200'000.-. Essa considera in effetti soltanto i contributi trimestrali (oneri

sociali trimestrali), ossia gli acconti che i datori di lavoro di questa

categoria sono obbligati a versare entro il 10 del mese successivo alla

scadenza trimestrale. L'art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP non tiene conto né dei

contributi AVS/AI/IPG che le ditte con una massa salariale superiore al limite

suddetto sono tenute a versare mensilmente, né dei conguagli che la cassa

stabilisce ed esige all'inizio di ogni anno secondo scadenze variabili e

comunque diverse da quelle in uso per gli acconti, né degli altri contributi

(AD, LAMal, LAINF, LPP, PEAN ecc.) prelevati e pagabili secondo modalità

differenti (STA 52.2011.416 del 21 novembre 2011 e rinvii).

2.3

Nel caso concreto, il

termine per l'inoltro delle offerte scadeva il 3 dicembre 2014. I concorrenti

dovevano dunque dimostrare di aver pagato i contributi AVS/AI/IPG esigibili

sino al 30 giugno 2014 (art. 39 cpv. 5 lett. d RLCPubb/CIAP). Per gli altri contributi,

sottratti alla disciplina particolare dell'art. 39 cpv. 5 RLCPubb/

CIAP, dovevano attestare

invece di non aver scoperti al momento della presentazione dell'offerta.

Dagli atti risulta che nel

dicembre del 2014 la RI 1 non era completamente in regola con il pagamento dei

contributi professionali (vedi e-mail 4 marzo 2015 UNIA/DT-Divisione delle

costruzioni). La società andava pertanto esclusa dall'aggiudicazione conformemente

agli art. 25 lett. c LCPubb e 38 cpv. 1 lett. c RLCPubb/

CIAP. Il gravame va

respinto già solo per questo motivo, oltre che per le ragioni di cui si dirà in

appresso.

3.

3.1. Notoriamente, soltanto

offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione.

Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità,

anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero

ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per

quanto riguarda il concorrente, che deve

adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta

stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara.

3.2

Secondo gli art. 26 cpv. 1 LCPubb e 40 cpv. 1 RLCPubb/

CIAP, l'offerta, allestita

in forma chiara ed univoca, deve essere compilata dal concorrente in ogni sua

parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi

ed ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non

rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse (pro

multis, cfr. STA 52.2011.4 del 25 gennaio 2011). Una diversa conclusione, che

permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle

prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o

completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio

della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb

(vedi pure art. 5 lett. a LCPubb). Le offerte devono in altri termini essere

formulate in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente

all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire

completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zuffe-rey/Corinne Maillard/Nicolas Michel,

Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Al momento

della loro apertura devono pertanto risultare complete, corrette, nonché compilate

nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa

documentazione di gara. Questo, in particolare, per permettere al committente

di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di

scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per

rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto

dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica (RDAT II-2002 n. 47). Resta

in ogni caso riservato il principio della proporzionalità, in particolare

nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti

vanno tollerate (STF 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1;2P.339/2001

del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc = RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA

52.2009.128

del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo

Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel

Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

3.3

In casu, le disposizioni del capitolato d'appalto - rimaste incontestate e quindi vincolanti sia per il

committente che per i concorrenti (cfr. art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) - ammettevano

il subappalto unicamente per i lavori specialistici (vedi pos. R 229.100 CPN 102) facendo obbligo ai concorrenti di

indicare in un apposito settore del modulo di offerta (pag. 10

"dichiarazioni dell'offerente") tutte le prestazioni che sarebbero

state delegate a terzi, con l'indicazione esatta del subappaltatore, pena

l'esclusione dall'aggiudicazione (pos. 252.130 CPN 102).

Siffatta prescrizione è conforme alla giurisprudenza di

questo Tribunale, che in passato ha sempre difeso il principio secondo il quale

se gli atti di gara ammettono il subappalto, gli offerenti possono affidare a

terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria, mentre la prestazione

principale e caratteristica della commessa deve di principio essere eseguita in

proprio dall'offerente (STA 52.2012.247 del 17 agosto 2012).

Nella sua offerta la

ricorrente ha indicato di voler subappaltare zincatura, profili in

acciaio, nonché funi e reti. Il committente sostiene che la lista allestita

dalla RI 1 è incompleta, poiché essa - stante l'assodata carenza di risorse

tecniche ed umane - dovrà sicuramente subappaltare il trasporto ed il

sollevamento degli elementi necessari per la costruzione di talune opere

previste dal progetto (in particolare le passerelle). Nella misura in cui tale

rimprovero ha comportato l'esclusione dalla procedura dell'insorgente, occorre accertare innanzi tutto se il fatto di delegare ad

altre ditte l'esecuzione delle operazioni in discussione costituisca un subappalto

e, in caso affermativo, se la mancata segnalazione dell'intervento di terzi

giustifichi il provvedimento di estromissione.

Entrambi i quesiti non possono che essere evasi in senso

positivo.

In effetti, la commessa messa a concorso ha per oggetto la realizzazione

e la posa delle opere da metalcostruttore (passerelle, barriere di sicurezza

stradali, parapetti di protezione) occorrenti nell'ambito della realizzazione

del nuovo percorso ciclabile della V__________, tratto T__________. Trattasi

con ogni evidenza di una commessa di natura edile/artigianale ai sensi degli

art. 4 cpv. 1 LCPubb e 4 cpv. 1 e 1bis RLCPubb/CIAP, che in campo civilistico

comporta indubitabilmente la stipulazione di un contratto di appalto ex art.

363.

segg. del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220). In un tale contesto, il subappalto è

definito come un contratto di appalto

in virtù del quale l'appaltatore "principale" affida in proprio nome

e conto ad un altro imprenditore tutti o parte dei lavori che si è impegnato ad eseguire per il committente. Elemento

caratterizzante del rapporto appaltatore-subappaltatore è proprio l'impegno di quest'ultimo, sotto la propria responsabilità, di

realizzare una parte degli interventi richiesti dal committente (Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo

1999, n. 137 segg.). Poste queste premesse, non v'è chi non veda come

l'incarico conferito a terzi di trasportare e sollevare (all'occorrenza

nell'ambito di un'apposita installazione di cantiere) taluni elementi delle

strutture metalliche commissionate sia configurabile

alla stregua di un subappalto, atteso che l'ente banditore ha inserito questi

lavori in distinte posizioni del capitolato conferendo loro la qualifica di

componenti di un articolato appalto che la ditta aggiudicataria, dalla

fabbricazione in officina sino al montaggio in loco, deve di principio eseguire

in proprio.

Pur tenuto conto della

ridotta importanza quantitativa degli interventi specialistici di cui trattasi,

caratteristica grazie alla quale è possibile traslarne l'esecuzione a terzi, il

loro subappalto doveva essere senz'altro segnalato in forza della regola di cui

alla pos. R 229.200 CPN 102. Il fatto di non aver annunciato un simile

trasferimento di lavoro giustifica in ogni modo l'esclusione

dall'aggiudicazione per incompletezza dell'offerta, considerata

l'inequivocabile comminatoria in tal senso prevista alla pos. 252.130 delle

disposizioni particolari governanti la

gara. D'altra parte, a prescindere dal vizio formale, la manchevolezza dell'offerta

su questo specifico punto impedisce al committente sia di valutare appieno la

capacità del concorrente in fallo di eseguire l'opera messa a concorso, sia di

verificare l'idoneità del subappaltatore dal profilo del soddisfacimento dei

requisiti esatti dalla LCPubb (cfr. art. 24 cpv. 1 LCPubb), così come dal

profilo della competenza a svolgere i lavori speciali affidatigli. Il difetto è

grave e tange un elemento essenziale dell'offerta.

In conclusione, scartando

l'offerta della ricorrente siccome munita di un elenco dei subappaltatori

manifestamente incompleto il committente non è incorso in un eccesso di

formalismo censurabile con successo in questa sede. Una simile doglianza può essere

accolta solo quando la stretta applicazione di regole procedurali non è

giustificata da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a sé stessa e

complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale.

Presupposti, questi, del tutto assenti nel caso qui dedotto in giudizio.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il ricorso inoltrato contro la

decisione di esclusione va respinto, mentre quello con cui è stata impugnata

l'aggiudicazione risulta irricevibile.

5.

L'emanazione del presente

giudizio rende superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere effetto

sospensivo all'impugnativa.

6.

La tassa di giustizia,

commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in discussione, è

posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Al

consorzio deliberatario, assistito da un legale, sono dovute congrue ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso proposto contro

la decisione 11 febbraio 2015 (n. 441) del Consiglio di Stato è respinto.

2.

Il ricorso proposto contro

la decisione 11 febbraio 2015 (n. 440) Consiglio di Stato è irricevibile.

3.

La tassa di giustizia di

fr. 5'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico.

4.

La ricorrente verserà fr.

3'000.- di ripetibili al consorzio deliberatario.

5.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed

alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

6.

Intimazione a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria