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Decisione

52.2015.78

Commesse pubbliche. Criteri d'aggiudicazione. Referenze per lavori analoghi

28 maggio 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i parametri utilizzati per l'assegnazione delle note (da 2 a 6):

Nota 6

Per la realizzazione di 5 o più lavori analoghi

eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni (2009-2013)

Nota 5

Per la realizzazione di 4 lavori analoghi eseguiti

dall'imprenditore negli ultimi 5 anni (2009-2013)

Nota 4

Per la realizzazione di 3 lavori analoghi eseguiti

dall'imprenditore negli ultimi 5 anni (2009-2013)

Nota 3

Per la realizzazione di 2 lavori analoghi eseguiti

dall'imprenditore negli ultimi 5 anni (2009-2013)

Nota 2

Per la realizzazione di 1 lavoro analogo eseguito

dall'imprenditore negli ultimi 5 anni (2009-2013)

specificando inoltre che la distinta dei lavori eseguiti con le relative

indicazioni richieste vanno indicati nella tabella riportata alla posizione

252.120.

In base a quest'ultima clausola, con l'offerta dovevano essere inoltrati i documenti

considerati determinanti ai fini della classifica, segnatamente l'elenco

delle referenze per lavori analoghi eseguiti e terminati (secondo specifiche

della pos. 224.500 CPN 102) dal 2009 al 2014, redatte nella sottostante tabella

da impiegare per la valutazione del criterio di aggiudicazione di cui alla pos.

224.400 CPN102 (..). Nella tabella (pag. 18) dovevano essere indicati: opera

e luogo, importo liquidazione, anno, progettista e

committente con riferimento telef. La pos. 252.120 forniva per il resto

alcune precisazioni sui lavori ritenuti idonei, riservando alla stazione

appaltante la facoltà di verificare presso i progettisti e committenti gli

interventi indicati quale referenza.

3.2. Controverso è in particolare il significato da attribuire alla discrepanza

tra il periodo (2009-2013) indicato alla pos. 224.410 e quello (2009-2014)

riportato alla pos. 252.120. Secondo il committente, determinante sarebbe quest'ultimo,

ritenuto che alla posizione 224.410 vi sarebbe stato un evidente errore di

battitura. La tesi non può essere condivisa.

La prescrizione (224.410) che definiva il metodo di valutazione dell'offerta

riportava infatti più volte il periodo 2009-2013: sia nella definizione dei

lavori analoghi (Lavori a regola eseguiti e terminati negli anni dal 2009 al

2013), sia nella scala delle note, ad ogni singolo livello (lavori

analoghi eseguiti dall'imprenditore negli ultimi 5 anni (2009-2013).

Questo periodo coincideva inoltre perfettamente

con quello previsto dal bando e dal capitolato (pos. 223.200) per il

corrispondente criterio d'idoneità, che richiedeva almeno una

referenza per opere (..) ultimata negli ultimi 5 anni (2009-2013) -

a comprova di una capacità minima dei concorrenti ad eseguire l'opera. Ritenuto

che il concorso è stato indetto nel corso del 2014, queste prescrizioni individuavano

dunque un periodo quinquennale concluso (5 anni civili). Attribuivano inoltre un

significato certo alla locuzione ultimi 5 anni, pur tralasciando i lavori

conclusi durante il 2014. L'unica discrepanza all'interno di questo quadro

omogeneo è data dalla pos. 252.120 che, nell'elenco

delle referenze da allegare, chiedeva ai concorrenti di indicare i

lavori eseguiti e terminati dal 2009 al 2014.

Ciò posto, non è dato di vedere per quale motivo i concorrenti avrebbero potuto

e dovuto ritenere solo quest'ultima prescrizione determinante, riconoscendo nel più volte riportato periodo 2009-2013 un errore

di battitura. Neppure il committente spiega del resto come un simile sbaglio

possa essersi verificato per ben 6 volte in una prescrizione centrale del

concorso qual è la pos. 224.400, come pure - di riflesso - nelle

disposizioni del bando e del capitolato relative allo stesso criterio

(referenze), ma d'idoneità. Al contrario, alla luce delle diverse prescrizioni

di gara un errore di battitura poteva e doveva essere intravisto nella

pos. 252.120, che - questa sì - riportava, una sola volta, il periodo

2009-2014. La circostanza che la pos. 224.410 rinviava a quest'ultima disposizione

per la distinta dei lavori da allegare non permette invece di attribuirle maggiore importanza. Nessun offerente

poteva seriamente farvi affidamento.

La stazione appaltante non può dal canto suo pretendere di attribuire (ora) alle

prescrizioni di gara un significato diverso da quello che i concorrenti

potevano e dovevano dare loro in base al principio di buona fede (cfr. sentenza

del Tribunale amministrativo federale B-6837/2010 del 15 marzo 2011, consid. 3.3.; Martin Beyeler,

Das Geltungsanpruch des Vergaberechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, n. 1916; Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 861

seg.). Una conclusione opposta lederebbe il principio

della trasparenza (art. 1 lett. a LCPubb) e della parità di trattamento tra

concorrenti (art. 1 lett. c e 5 lett. d LCPubb).

4. In concreto,

la CO 1 non ha compilato la tabella a pag. 18 del capitolato, ma ha allegato

alla propria offerta un elenco separato con le seguenti referenze:

Ente appaltante

Località

Considerandi

Data esecuzione

Importo (IVA inclusa)

Progettisa e

committente con rif. n. tel.

__________

__________

Luglio 2014

80'000.-

__________ (..)

__________

__________

Agosto 2014

55’000.-

__________ (..)

CO 1 – sede

__________

Novembre 2012

53'000.-

CO 1A/__________

CO 1 – __________ (..)

__________

__________

Novembre 2013

74'500.-

__________ (..)

Banca __________

__________

Dicembre 2012

100'000.-

__________

(..)

B-__________

__________

Settembre 2012

150'000.-

__________

(..)

Il committente - ritenendole tutte valide -

le attribuito la nota massima (6). La valutazione, contestata dalla

ricorrente, non può essere tutelata.

4.1

Esulando dal periodo 2009-2013 prescritto dalle disposizioni di gara, le

due referenze relative al 2014 non potevano essere considerate valide. Ammissibili,

come visto, erano unicamente referenze per opere eseguite e terminate nel

quinquennio 2009-2013. Invano la ditta aggiudicataria si richiama alla pos.

252.

: gli offerenti non potevano infatti fare

affidamento su questa sola disposizione, ignorando le altre prescrizioni di

gara di cui si è detto, che ribadivano a più riprese il periodo

determinante (2009-2013). L'incongruenza di questa clausola - facilmente riconoscibile - doveva piuttosto essere segnalata

al committente. Per principio,

offerenti che non segnalano difetti evidenti non possono infatti prevalersene successivamente (cfr. DTF 130 I 241; Galli/Mo-ser/Lang/Steiner, op. cit., n. 387, n. 666 segg.).

4.2

Parimenti da escludere era inoltre la terza referenza addotta dalla ditta

deliberataria (CO 1 - sede).

Per principio, le referenze sono costituite

da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del

committente. Di regola, deve dunque trattarsi di opere effettuate per un terzo,

diverso dall'imprenditore. Nel caso di specie, le prescrizioni di gara domandavano

ai concorrenti di indicare per ogni referenza il committente come pure il valore

dei lavori [minimo di CHF 50'000.- (iva compresa)], inteso quale importo

liquidazione (cfr. pos. 224.100,

pos. 252.120 pag. 17 e tabella a pag. 18). Non vi è dunque dubbio che

potevano essere ammesse unicamente opere eseguite per un terzo, per una somma fatturata

superiore a fr. 50'000.-.

Condizione, questa, che la terza referenza addotta dalla CO 1 chiaramente non soddisfa, avendo per oggetto lavori

eseguiti con il proprio personale, per la propria sede. L'aggiudicataria

non ha fatturato a terzi alcun importo (di) liquidazione, ma

quantificato un valore di mercato dell'installazione

di ca. 52'000 CHF (cfr. doc. E allegato alla risposta 12 marzo 2015).

Valore, questo, precisato in questa sede, che si scosta peraltro da quello (fr.

53'000.-) indicato nella propria offerta.

Non trattandosi di lavori eseguiti per un terzo, tale referenza - che la

ricorrente ha chiesto di verificare e di scartare (cfr. ricorso pag. 3 e

replica pag. 2) - non poteva dunque essere ammessa. Anche su questo punto, l'opposta

conclusione del committente non può essere confermata siccome lesiva del diritto.

4.3

Ferme queste premesse, è certo che, già senza queste tre referenze, e applicando

la scala delle note stabilita nel capitolato, la CO 1 poteva conseguire al

massimo la nota 4 rispettivamente un punteggio pari a 13.3 punti, anziché 20

punti.

Da ciò deriva che alla resistente non poteva in ogni caso essere aggiudicata la

commessa, risultando il suo punteggio complessivo (79.56) inferiore a quello (80.63)

della RI 1, che risulta prima in graduatoria.

4.4

Non occorre pertanto soffermarsi sulle

ulteriori censure mosse dall'insorgente in merito alle altre referenze,

che - se fondate - non potrebbero che avvalorare ulteriormente tale conclusione.

Da respingere siccome immotivata, è invece la richiesta della resistente

formulata in sede di duplica, in modo del tutto generico, di verificare le

referenze della ricorrente, con le quali neppure si confronta.

5.

Stante quanto precede, il

ricorso deve di conseguenza essere accolto, con il conseguente annullamento della

delibera impugnata.

Disponendo questo Tribunale degli elementi

necessari, la com-messa è aggiudicata

direttamente alla ricorrente (art. 41 cpv. 1 LCPubb).

6.

La tassa di giustizia,

commisurata al lavoro occasionato dal ricorso e ai valori in discussione, è

suddivisa tra l'aggiudicataria e il committente, secondo il rispettivo grado di

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione di delibera 12

febbraio 2015 del municipio di CO 2 è annullata;

1.2. le opere di risanamento e

regolazione MSR impianti RVCS del Centro __________ sono aggiudicate alla RI 1.

2. La tassa di giustizia di

fr. 2'000.- è posta a carico della CO 1 e del municipio di CO 2, in ragione di

metà ciascuno.

Alla ricorrente va restituito l'importo di fr. 2'000.- versato a titolo di

anticipo delle presunte spese processuali.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti

ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria