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Decisione

52.2015.81

Diniego della licenza edilizia a posteriori per la sostituzione di una casetta da giardino fuori della zona edificabile

18 maggio 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori di trasformazione non devono consentire una modifica rilevante

dell'utilizzazione di edifici abitati in origine solo tem-poraneamente.

Infine,

conclude il cpv. 4, un edificio o un impianto può essere ricostruito soltanto

se al momento della distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile

secondo la destinazione e vi era ancora un interesse alla sua utilizzazione. Il

volume dell'edificio può essere ricostruito entro i limiti necessari per

realizzare la superficie ammessa ai sensi del capoverso 3. Il capoverso 3

lettera a non è applicabile. Ove risulti indicato dal profilo oggettivo, l'ubicazione

dell'edificio o dell'impianto sostitutivo può divergere in misura minima da

quella dell'edificio o dell'impianto preesistente.

4.4. Rifacendosi

a giurisprudenza/dottrina non pertinente, il Consiglio di Stato sostiene a

torto che la demolizione totale della casetta preesistente farebbe venire meno

la garanzia delle situazioni acquisite, rispettivamente che la ricostruzione di

un'opera demolita non si distinguerebbe da una nuova opera. Invero, l'art. 24c

cpv. 2 LPT, che configura una norma direttamente applicabile del diritto

federale (DTF 127 II 209 consid. 2c), consente a determinate condizioni la

ricostruzione di un edificio o di un impianto, a prescindere

dal fatto che la sua distruzione sia stata accidentale (forza maggiore) o

volontaria (cfr. DTF 137 II 338 consid. 2.4; 127 II 209

consid. 3c; Waldmann/ Hänni, op.

cit., ad art. 24c LPT n. 23; Rudolf

Muggli, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berna

2009, ad art. 24 LPT n. 26 segg.). Seppur per altri motivi, nel

risultato il giudizio impugnato va tuttavia confermato.

4.4.1. Una prima casetta

per attrezzi è stata eretta verosimilmente sul finire degli anni '70 del secolo

scorso, allorquando sono stati approvati (autorizzazione cantonale n. 19036 del

4 settembre 1979 e licenza edilizia municipale del 18 settembre 1979) il

riattamento del sub A e la sua trasformazione da stalla in casa di vacanza (cfr. STA 52.2010.353 del 28 marzo 2011

relativa al fondo in esame). È poi

stata ricostruita una prima volta nel 2001, dopo che l'originale era stata

distrutta/danneggiata da un'alluvione nel 2000, ed una seconda volta nel 2011,

ritenuto che in entrambi i casi la sua ubicazione è stata leggermente spostata.

Oggetto del presente giudizio non è dunque l'opera

originaria, ma la sua ultima ricostruzione, risalente al 2011.

Ferma questa premessa,

occorre considerare quanto segue. Anche l'art. 24c LPT nella versione - anteriore

all'odierna - entrata in vigore il 1° settembre 2000 al posto dell'art. 24 cpv.

2 vLPT, prevedeva al suo cpv. 2 che edifici e impianti possono

essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o

ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. La ricostruzione

del 2011 presupponeva quindi, a prescindere dalla versione dell'art. 24c

LPT considerata, che l'opera fosse stata eretta o modificata legalmente.

Sennonché, dagli atti non risulta che la ricostruzione precedente del 2001, che

ha comportato anche una modifica dell'ubicazione, sia stata autorizzata. Né che

fosse autorizzabile. In effetti, la ricostruzione del 2001 presupponeva a sua volta che (nel 1979) l'opera

originaria fosse stata eretta legalmente, ciò che in concreto fa(ceva) difetto,

posto che agli atti non figura alcuna licenza

edilizia e che un permesso non avrebbe comunque potuto essere rilasciato,

visto che tra il 1° luglio 1972 ed il 31 dicembre 1979, fuori del

perimetro del progetto generale delle canalizzazioni, nel quale non risulta che

fosse incluso il mapp. 569, potevano essere rilasciate autorizzazioni soltanto

per la costruzione di edifici ed impianti che rispondevano ad un bisogno

oggettivamente fondato (art. 19-20 LIA), ciò che non era il caso del manufatto

in questione (cfr. Adelio Scolari, Commentario

della legge edilizia, Bellinzona 1976, ad art. 16 vLE n. 9 seg.). Presa a sé

stante, la casetta per attrezzi non può dunque conseguire un'autorizzazione

eccezionale ai sensi dell'art. 24c LPT.

4.4.2. Neppure può conseguirla

come ampliamento della casa d'abitazione che sorge sul fondo, già per il motivo

che, essendo situata a circa 20.00 m di distanza, si tratta di un'opera a sé

stante.

5. Nemmeno

giova all'insorgente l'art. 6 lett. a OpBM. A prescindere dal fatto che fuori

delle zone edificabili il diritto cantonale non può offrire facilitazioni

maggiori rispetto a quelle assicurate dal diritto federale, anche la norma

invocata fa dipendere la concessione di un permesso (speciale) per la

costruzione e la ricostruzione dalla dimostrazione di un bisogno oggettivamente

fondato preminente sull'interesse della protezione. Concetto, quello del

bisogno oggettivamente fondato, che corrisponde a quello sancito dagli art.

19-20 LIA e che, sostanzialmente, coincide con quello dell'ubicazione vincolata

previsto dall'art. 24 lett. a LPT.

6. Non porta infine ad altra conclusione il principio

della parità di trattamento

nell'illegalità, cui si appella l'insorgente, evidenziando che nella stessa

zona di protezione delle Bolle di Magadino, lungo la strada cantonale,

quasi tutti i fondi dispongono d'una baracca. A prescindere dalla circostanza che non è dimostrato

che le situazioni evocate siano paragonabili dal profilo fattuale e giuridico

al caso di specie, in concreto non sarebbero comunque integrati i

presupposti per invocare con successo tale principio, perché non sono

ravvisabili gli estremi di una prassi lesiva del diritto che permetta di

privilegiare il principio della parità di trattamento rispetto a quello della

legalità. In effetti, la circostanza che la legge non sia stata eventualmente

applicata o non lo sia stata correttamente in uno o più casi non conferisce di

massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di

essere anch'egli trattato diversamente da quanto prevede il diritto (cfr. al

riguardo: DTF 139 II 49 consid. 7.1, 136 I 65 consid. 5.6, 134 V 34 consid. 9).

Dal profilo della parità di trattamento nell'illegalità, l'interesse pubblico

all'applicazione del diritto oggettivo prevale di norma su quello privato del

ricorrente. A maggior ragione laddove si tratta di interventi fuori della zona

edificabile, ove occorre attribuire un peso accresciuto al principio della legalità e,

in particolare, all'interesse pubblico ad una corretta applicazione di una

disposizione centrale qual è l'art. 24 LPT (cfr. DTF 116 Ib 228, consid.

4; STF 1C.89/2009 dell'11 giugno 2009 in RtiD II-2009 n. 39 consid. 4.2).

7. 7.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il gravame va respinto.

7.2.

Visto l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'800.-,

già versata a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali, è posta a

carico del ricorrente.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

;

;

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere