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Decisione

52.2015.93

Affitto di alpi di proprietà di enti di diritto pubblico. Diritti preferenziali

21 settembre 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i quali percepisce dei contributi di estivazione da quest'ultimo cantone. Ora, nel

suo giudizio il Governo ha ritenuto che sia RI 1 e RI 2 da un lato, sia CO 2

dall'altro, soddisfino le condizioni stabilite dall'art. 12 lett. b LCDFRAA,

ragione per la quale i primi non potrebbero vantare alcuna precedenza sul

secondo per quanto attiene all'affitto degli alpi litigiosi, in quanto i loro rispettivi

diritti preferenziali si annullerebbero a vicenda. A torto, invero. Il

presupposto relativo alla gestione di un'"azienda", a cui fa

riferimento il suddetto precetto normativo, deve infatti essere inteso nel

senso che soltanto colui che gestisce un'azienda agricola giusta l'art. 7 della

legge sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11) può

beneficiare del diritto preferenziale da esso istituito. Non fruisce pertanto

di un simile privilegio chi si limita a gestire nel comune di sede del

proprietario dell'alpe o in comuni viciniori una semplice azienda di

estivazione. Ciò emerge anzitutto dai materiali legislativi alla LCAA, a cui

può essere fatto riferimento per l'interpretazione della LCDFRAA, laddove la

stessa già prevedeva un analogo diritto preferenziale per l'affitto degli alpi.

In quella sede, il legislatore aveva in effetti specificato come fosse facoltà

dei cantoni introdurre diversi tipi di diritto preferenziale, tra cui - sui

pascoli di montagna - quello "in favore degli agricoltori che

gestiscono un'azienda agricola nelle vicinanze" (Rapporto n. 3134R del

14 aprile 1988 della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie sul

messaggio 20 gennaio 1987 concernente il disegno di legge sull'affitto agricolo,

pag. 4). Inoltre, l'intenzione del legislatore cantonale di voler favorire

soltanto i proprietari o gestori di aziende agricole ai sensi dell'art. 7 LDFR è

indirettamente deducibile anche dal diritto preferenziale d'affitto dei

discendenti del locatore, istituito dagli art. 8 e segg. LCDFRAA e

originariamente previsto all'art. 5 LCAA. Anche per quest'ultimo istituto, il

legislatore aveva indicato che "la sua applicazione è però limitata

alle aziende agricole" (Messaggio n. 3034 del 20 gennaio 1987 relativo

al disegno di legge sull'affitto agricolo, pag. 4). Ne discende pertanto che,

contrariamente a quanto considerato dal Consiglio di Stato, allo scadere del

termine d'inoltro delle offerte soltanto RI 1 e RI 2 disponevano di un diritto

preferenziale fondato sull'art. 12 lett. b LCDFRAA. Non, per contro, CO 2, che

non adempiva - e non adempirebbe tutt'oggi - i requisiti previsti da questa

norma.

5. 5.1. Stante quanto precede,

l'impugnativa dev'essere accolta, con conseguente annullamento della decisione

impugnata e di quella 18 ottobre 2011 del patriziato di __________, da essa tutelata.

Nella misura in cui, come è emerso dall'istruttoria, la società semplice tra RI

2 e RI 2, che aveva presentato l'offerta d'affitto dei pascoli di montagna in

parola, è stata sciolta pendente causa, non sussistono ora le premesse per

poter procedere direttamente all'aggiudicazione a loro favore dell'oggetto

della gara. Oltretutto, si deve considerare che vi è un contratto in essere per

l'affitto dei pascoli in questione, relativo al periodo 2012-2017 tra il patriziato

e CO 2, la cui stipulazione è avvenuta ancor prima che questo Tribunale fosse

investito della vertenza qui in esame. Pertanto, vista la situazione, in analogia

con quanto avviene nelle procedure di concorso rette dalla legge sulle commesse

pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1), questa Corte non può far

altro che limitarsi ad accertare l'illiceità di detto contratto, rimandando le

parti al competente foro civile per eventuali pretese di risarcimento dei danni.

5.2. Con l'emanazione del

presente giudizio, la richiesta di misure provvisionali diviene pertanto priva

di oggetto.

5.3. Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico del patriziato e dei ricorrenti

proporzionalmente al loro grado di soccombenza, mentre CO 2 ne va esente essendosi

rimesso al giudizio di questo Tribunale (art. 47 LPAmm).

Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono a carico del

patriziato resistente (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 27 gennaio 2015 (n. 284) del Consiglio di Stato è

annullata;

1.2. la decisione 18 ottobre 2011 del patriziato di __________ è annullata;

1.3. è accertata l'illiceità del contratto concluso tra CO 2 e il patriziato

di __________ per l'affitto dei pascoli patriziali di cui ai mapp. n. 2 di Capriasca,

sezione Corticiasca, n. 902 Valcolla e n. 910 di Valcolla e Capriasca-Valcolla

durante il periodo 2012-2017.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'500.- è posta a carico del patriziato resistente nella misura di fr. 1'200.-

e per il resto (fr. 300.-) degli insorgenti, in solido. Ai ricorrenti va

restituita la somma di fr. 1'200.- versata in eccesso a titolo di anticipo

delle presunte spese processuali. Il patriziato verserà inoltre fr. 1'800.-

agli insorgenti a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere