52.2016.107
Credito per la realizzazione di opere di urbanizzazione - Contestazioni pianificatorie
16 gennaio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.107
Lugano
16 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Marco
Lucchini, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 2 marzo 2016 di
RI
1
RI
2
RI
3
che
compongono la comunione ereditaria __________,
patrocinate
da: PA 1
contro
la
decisione 17 febbraio 2016 (n. 654) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa inoltrata dalle insorgenti avverso la risoluzione 5 ottobre
2015 (n. 4) con cui il consiglio comunale di CO 1 ha approvato lo
stanziamento di un credito di fr. 518'000.- per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione in zona __________ a __________;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 9 marzo
2015 il municipio del comune di CO 1 ha licenziato il messaggio n. 16/2015 con
il quale ha chiesto al proprio legislativo lo
stanziamento di un credito di fr. 518'000.- per le opere di urbanizzazione di una
parte della zona edificabile estensiva (RE) in località __________, nella
frazione di __________, e segnatamente per la realizzazione del primo tratto della
strada di servizio S3 prevista dal piano regolatore, dell'allacciamento alle
canalizzazioni esistenti e per l'estensione della rete di distribuzione
dell'acqua potabile. Tenuto conto del disinteresse manifestato dai proprietari
dei terreni situati nel comprensorio in questione (fatta eccezione per il
proprietario dei mapp. __________ e __________), il municipio ha indicato di
essersi limitato a proporre unicamente l’esecuzione di un breve tratto di
strada (circa 50 m) sino al mapp. __________, senza con questo escludere la
possibilità che in avvenire l’urbanizzazione dell’intero comparto sia completata.
b. Il messaggio è stato
preavvisato favorevolmente dalla commissione edilizia e opere pubbliche e da
quella della gestione. Quest'ultima ha comunque proposto di portare al 90% il
prelievo dei contributi di miglioria sulle opere stradali, invece del 70% indicato
nel messaggio.
c. Nel corso della seduta
straordinaria del 5 ottobre 2015, tenutasi in una sala al pianterreno della
sede del secondo ciclo di scuola elementare, il consiglio comunale si è, tra le
altre cose, chinato sulla suddetta proposta, approvandola.
La risoluzione è quindi stata pubblicata agli albi il 6 ottobre 2015.
B.
Con decisione 17 febbraio 2016
il Consiglio di Stato ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso presentato
da RI 1, RI 2 e RI 3, proprietarie in comunione ereditaria del mapp. __________,
confinante con il mapp. __________ e lambito lungo il suo lato sud dalla citata
strada. Il Governo ha innanzitutto dichiarato irricevibili le censure sollevate
dalle insorgenti riconducibili a delle tematiche di natura squisitamente pianificatoria.
Quindi, disattesa la critica relativa al luogo dove si era tenuta la seduta del
legislativo comunale, ha considerato che quest’ultimo avesse potuto esprimersi
con la necessaria cognizione di causa sulla richiesta del municipio di stanziamento
del querelato credito.
C. Contro
quest'ultimo giudizio RI 1, RI 2 e RI 3 si aggravano ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento al pari di quella del
consiglio comunale da essa tutelata. Le insorgenti ripropongono le critiche avanzate
senza successo davanti all'Esecutivo cantonale. In particolare sostengono che così
come concepita la prevista strada - che interesserebbe unicamente al
proprietario dei mapp. __________ e __________ - non solo non permetterà di
servire l'intero settore, ma addirittura precluderà la sua futura
urbanizzazione. Ciò comporterà di fatto il dezonamento di una vasta porzione
della zona edificabile, stravolgendo dal profilo materiale l’attuale piano regolatore.
D. Chiamati a
presentare una risposta, il presidente del consiglio comunale si è limitato a
rinviare ai suoi scritti di prima istanza, mentre il municipio ha chiesto che l'impugnativa
sia respinta, adducendo argomenti che, ove necessario, verranno discussi in appresso.
A identica conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art.
208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2).
La legittimazione attiva delle insorgenti, destinatarie della decisione
impugnata e partecipanti al procedimento dinanzi alla precedente istanza, è
certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Per l'art.
212.
LOC le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili se
contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti (lett. a),
quando sono state ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò ha potuto
influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione non è stata eseguita
secondo le norme di legge (lett. c), se conseguenti ad atti illeciti oppure se
si sono verificati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini
non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d) e infine
qualora siano state violate formalità essenziali prescritte da leggi o
regolamenti (lett. e).
2.2
Ove non sia fatta valere una violazione del diritto secondo art. 212
LOC, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del
legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di
cognizione che disattende il principio dell'autonomia comunale (STA 52.2007.31
del 4 luglio 2007).
3.
In
concreto, come rettamente rilevato nella decisione impugnata, le critiche
relative al progetto stradale, in particolare quelle rivolte alla sua
conformità con la pianificazione vigente, appaiono improponibili, in quanto
premature. Le stesse dovranno se del caso essere fatte valere nell'ambito della
procedura di approvazione del progetto stradale comunale, prevista dagli art.
30.
segg. della legge sulle strade del 23 marzo 1983, modificata e riordinata il
12.
aprile 2006 (Lstr; RL 7.2.1.2). La tesi secondo cui in pratica il piano
regolatore sarebbe stato modificato dal punto di vista materiale, di modo che ogni
eventuale contestazione in merito alla pubblica utilità del tracciato non
sarebbe più proponibile nell'ambito della procedura di progetto stradale è priva
di qualsiasi fondamento. Le ricorrenti travisano la portata dell'informazione
fornita nel messaggio dal municipio, il quale si è limitato in quella sede a
spiegare nel dettaglio la situazione pianificatoria del comparto __________,
senza per altro proporre alcunché a tale proposito. Il fatto che anche le
commissioni coinvolte nell’iter decisionale si siano espresse in merito al
futuro pianificatorio di questo settore, nulla muta al riguardo. Sarà semmai
nell'ambito di una procedura di variante del piano regolatore o di revisione dello
stesso che queste tematiche dovranno essere esaminate e approfondite. Per il
che è a giusta ragione che il Governo ha ritenuto tali censure improponibili. Ne
discende che, in assenza di qualsiasi critica riferita alla regolarità della
procedura decisionale seguita nell’occasione dagli organi comunali, la querelata
risoluzione consigliare va considerata immune da violazioni del diritto, motivo
per il quale il ricorso interposto avverso il giudizio governativo che la conferma
dev'essere respinto.
A ben vedere altrettanto avrebbe dovuto fare il Consiglio di Stato, il
quale nel dispositivo della sua decisione ha invece dichiarato solo
parzialmente ricevibile l'impugnativa inoltratagli, confondendo l'ammissibilità
delle censure con quella delle domande. Non conta comunque di riformare in
questo senso la decisione impugnata, poiché ciò sarebbe privo di portata pratica.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico
delle insorgenti, con vincolo di solidarietà (art. 47 LPAmm). Le stesse
verseranno inoltre un'indennità per ripetibili al comune resistente, il quale
non disponendo di un servizio giuridico, si è fatto patrocinare da un avvocato
(art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1500.-, già anticipata
in solido dalle ricorrenti, resta a loro carico. Esse verseranno al comune _______
di fr. 1000.- per ripetibili, pure con vincolo di solidarietà.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di
Ca giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere