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Decisione

52.2016.107

Credito per la realizzazione di opere di urbanizzazione - Contestazioni pianificatorie

16 gennaio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 9 marzo

2015 il municipio del comune di CO 1 ha licenziato il messaggio n. 16/2015 con

il quale ha chiesto al proprio legislativo lo

stanziamento di un credito di fr. 518'000.- per le opere di urbanizzazione di una

parte della zona edificabile estensiva (RE) in località __________, nella

frazione di __________, e segnatamente per la realizzazione del primo tratto della

strada di servizio S3 prevista dal piano regolatore, dell'allacciamento alle

canalizzazioni esistenti e per l'estensione della rete di distribuzione

dell'acqua potabile. Tenuto conto del disinteresse manifestato dai proprietari

dei terreni situati nel comprensorio in questione (fatta eccezione per il

proprietario dei mapp. __________ e __________), il municipio ha indicato di

essersi limitato a proporre unicamente l’esecuzione di un breve tratto di

strada (circa 50 m) sino al mapp. __________, senza con questo escludere la

possibilità che in avvenire l’urbanizzazione dell’intero comparto sia completata.

b. Il messaggio è stato

preavvisato favorevolmente dalla commissione edilizia e opere pubbliche e da

quella della gestione. Quest'ultima ha comunque proposto di portare al 90% il

prelievo dei contributi di miglioria sulle opere stradali, invece del 70% indicato

nel messaggio.

c. Nel corso della seduta

straordinaria del 5 ottobre 2015, tenutasi in una sala al pianterreno della

sede del secondo ciclo di scuola elementare, il consiglio comunale si è, tra le

altre cose, chinato sulla suddetta proposta, approvandola.

La risoluzione è quindi stata pubblicata agli albi il 6 ottobre 2015.

B.

Con decisione 17 febbraio 2016

il Consiglio di Stato ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso presentato

da RI 1, RI 2 e RI 3, proprietarie in comunione ereditaria del mapp. __________,

confinante con il mapp. __________ e lambito lungo il suo lato sud dalla citata

strada. Il Governo ha innanzitutto dichiarato irricevibili le censure sollevate

dalle insorgenti riconducibili a delle tematiche di natura squisitamente pianificatoria.

Quindi, disattesa la critica relativa al luogo dove si era tenuta la seduta del

legislativo comunale, ha considerato che quest’ultimo avesse potuto esprimersi

con la necessaria cognizione di causa sulla richiesta del municipio di stanziamento

del querelato credito.

C. Contro

quest'ultimo giudizio RI 1, RI 2 e RI 3 si aggravano ora dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento al pari di quella del

consiglio comunale da essa tutelata. Le insorgenti ripropongono le critiche avanzate

senza successo davanti all'Esecutivo cantonale. In particolare sostengono che così

come concepita la prevista strada - che interesserebbe unicamente al

proprietario dei mapp. __________ e __________ - non solo non permetterà di

servire l'intero settore, ma addirittura precluderà la sua futura

urbanizzazione. Ciò comporterà di fatto il dezonamento di una vasta porzione

della zona edificabile, stravolgendo dal profilo materiale l’attuale piano regolatore.

D. Chiamati a

presentare una risposta, il presidente del consiglio comunale si è limitato a

rinviare ai suoi scritti di prima istanza, mentre il municipio ha chiesto che l'impugnativa

sia respinta, adducendo argomenti che, ove necessario, verranno discussi in appresso.

A identica conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art.

208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2).

La legittimazione attiva delle insorgenti, destinatarie della decisione

impugnata e partecipanti al procedimento dinanzi alla precedente istanza, è

certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Per l'art.

212.

LOC le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili se

contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti (lett. a),

quando sono state ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò ha potuto

influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione non è stata eseguita

secondo le norme di legge (lett. c), se conseguenti ad atti illeciti oppure se

si sono verificati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini

non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d) e infine

qualora siano state violate formalità essenziali prescritte da leggi o

regolamenti (lett. e).

2.2

Ove non sia fatta valere una violazione del diritto secondo art. 212

LOC, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del

legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di

cognizione che disattende il principio dell'autonomia comunale (STA 52.2007.31

del 4 luglio 2007).

3.

In

concreto, come rettamente rilevato nella decisione impugnata, le critiche

relative al progetto stradale, in particolare quelle rivolte alla sua

conformità con la pianificazione vigente, appaiono improponibili, in quanto

premature. Le stesse dovranno se del caso essere fatte valere nell'ambito della

procedura di approvazione del progetto stradale comunale, prevista dagli art.

30.

segg. della legge sulle strade del 23 marzo 1983, modificata e riordinata il

12.

aprile 2006 (Lstr; RL 7.2.1.2). La tesi secondo cui in pratica il piano

regolatore sarebbe stato modificato dal punto di vista materiale, di modo che ogni

eventuale contestazione in merito alla pubblica utilità del tracciato non

sarebbe più proponibile nell'ambito della procedura di progetto stradale è priva

di qualsiasi fondamento. Le ricorrenti travisano la portata dell'informazione

fornita nel messaggio dal municipio, il quale si è limitato in quella sede a

spiegare nel dettaglio la situazione pianificatoria del comparto __________,

senza per altro proporre alcunché a tale proposito. Il fatto che anche le

commissioni coinvolte nell’iter decisionale si siano espresse in merito al

futuro pianificatorio di questo settore, nulla muta al riguardo. Sarà semmai

nell'ambito di una procedura di variante del piano regolatore o di revisione dello

stesso che queste tematiche dovranno essere esaminate e approfondite. Per il

che è a giusta ragione che il Governo ha ritenuto tali censure improponibili. Ne

discende che, in assenza di qualsiasi critica riferita alla regolarità della

procedura decisionale seguita nell’occasione dagli organi comunali, la querelata

risoluzione consigliare va considerata immune da violazioni del diritto, motivo

per il quale il ricorso interposto avverso il giudizio governativo che la conferma

dev'essere respinto.

A ben vedere altrettanto avrebbe dovuto fare il Consiglio di Stato, il

quale nel dispositivo della sua decisione ha invece dichiarato solo

parzialmente ricevibile l'impugnativa inoltratagli, confondendo l'ammissibilità

delle censure con quella delle domande. Non conta comunque di riformare in

questo senso la decisione impugnata, poiché ciò sarebbe privo di portata pratica.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico

delle insorgenti, con vincolo di solidarietà (art. 47 LPAmm). Le stesse

verseranno inoltre un'indennità per ripetibili al comune resistente, il quale

non disponendo di un servizio giuridico, si è fatto patrocinare da un avvocato

(art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 1500.-, già anticipata

in solido dalle ricorrenti, resta a loro carico. Esse verseranno al comune _______

di fr. 1000.- per ripetibili, pure con vincolo di solidarietà.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

Ca giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere