52.2016.111
Licenza edilizia per una recinzione
7 settembre 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.111
Lugano
7 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Marco Lucchini, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara
Maspoli
statuendo
sul ricorso 2 marzo 2016 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
decisione 27 gennaio 2016 (n. 358) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa
presentata dal ricorrente contro la risoluzione 31 gennaio 2015 con cui l'allora
municipio di Sobrio gli ha negato il permesso per la posa di una recinzione
in legno sui terreni in sua locazione (part. __________ e __________), fuori
della zona edificabile;
ritenuto, in
fatto
A.La __________ è
proprietaria di due terreni contigui (part. __________ e __________ di
complessivi 5'171 mq) situati nell'allora comune di Sobrio (ora: Faido), all'interno
della zona agricola, a monte di un sentiero. I fondi, sui quali vi è un
edificio abitativo (part. __________ sub. A), sono locati da RI 1, qui ricorrente.
Fatti
B. a. L'11 marzo 2013, quest'ultimo
ha chiesto all'allora municipio di Sobrio il permesso a posteriori per posare
sui terreni in questione una recinzione metallica sorretta da pali di legno,
per la tenuta dei suoi tre cani pastori.
b. Raccolta l'opposizione
dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (avviso n. 83874), con
decisione 30 maggio 2013 - cresciuta in giudicato - l'esecutivo comunale ha
negato la licenza richiesta. Il 3 dicembre 2013, il municipio ha ordinato la
demolizione del manufatto entro il 28 febbraio 2014.
c. Il 27 febbraio 2014, RI
1 ha presentato una domanda di costruzione, postulando questa volta il rilascio
del permesso per posare una nuova recinzione, per lo stesso scopo
(recinto per i tre cani pastori). Secondo la documentazione allegata, il manufatto
sarà formato da una fitta rete di pali di legno intrecciati, di indefinita
altezza. La cinta, lunga oltre 160 m, racchiuderà - al pari di quella esistente
(non autorizzata) - un'area di oltre 2'000 mq, attorno all'edificio abitato.
d. Alla domanda si è
nuovamente opposto il Dipartimento del territorio, per il tramite dei suoi
Servizi generali (avviso n. 88442), ritenendo l'intervento contrario all'art.
24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979
(LPT; RS 700). Fatto proprio tale avviso, con decisione 31 gennaio 2015 l'esecutivo
comunale ha negato la postulata autorizzazione.
C. Con giudizio 27 gennaio
2016, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata da RI 1
avverso il suddetto provvedimento, che ha confermato.
Negata la conformità di zona del manufatto - che potrebbe tutt'al più essere ammessa
solo per un pastore elettrico - il Governo ha ha poi escluso che lo stesso
potesse beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT, non essendo adempiuto né il requisito
dell'ubicazione vincolata, né quello dell'assenza di interessi preponderanti
contrari. L'interesse perseguito dal ricorrente di tutelare i passanti del
sentiero sottostante, ha specificato, non prevarrebbe comunque su quelli pianificatori
preponderanti. Il Governo ha infine disatteso una censura riferita al principio
della buona fede.
D. Con ricorso 2 marzo 2016, RI
1 impugna ora la predetta risoluzione governativa davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che gli venga
rilasciata la licenza edilizia richiesta.
Riepilogati i fatti, il ricorrente contesta in sostanza le conclusioni tratte
dal Governo, ribadendo lo scopo essenzialmente protettivo del manufatto. La
recinzione, argomenta, potrebbe essere autorizzata in base all'art. 24 LPT,
siccome d'ubicazione vincolata, ma anche - aggiunge in questa sede - secondo l'art.
24e LPT, che disciplina la tenuta di animali a titolo di hobby. Il
ricorrente lamenta infine una violazione dei principi di proporzionalità e della
buona fede, nonché della garanzia della proprietà.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad analoga conclusione
pervengono il municipio (dell'allora comune di Sobrio) e l'Ufficio delle
domande di costruzione (UDC), quest'ultimo con argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno discusse in appresso.
F. Con la replica, il
ricorrente si riconferma sostanzialmente nelle proprie argomentazioni e
conclusioni, accennando inoltre alla possibilità per il municipio di concedere
deroghe in base alle norme di attuazione del piano regolatore di Faido, sezione
Sobrio (NAPR).
In sede di duplica, l'UDC si riconferma nella propria posizione, mentre il
municipio si rimette al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv.1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza, direttamente e
personalmente toccato dal provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE e art. 65
cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL
3.3.1.1). L'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il ricorso può essere
evaso sulla base degli atti, senza procedere ad un'istruttoria (art. 25 cpv. 1
LPAmm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della contestazione emergono con
sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Le prove genericamente sollecitate
dall'insorgente (sopralluogo, audizione testi, informazioni delle parti,
perizia, edizione e richiamo di documenti) non appaiono atte a procurare al
Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Neppure occorre dar seguito alla richiesta del ricorrente di essere sentito personalmente
nella misura in cui egli ha già avuto modo di esercitare compiutamente il suo
diritto di essere sentito per iscritto, mediante gli allegati di causa: né la
legislazione cantonale, né quella federale garantiscono infatti alle parti il
diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare
valere le loro ragioni per iscritto (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425
consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; cfr. fra le tante: STA 52.2011.436 del 3
novembre 2014).
Considerandi
2.
Certo è anzitutto che il
controverso manufatto, formato da una fitta rete di pali intrecciati di legno e
destinato a cingere un'area di oltre 2'000 mq (cfr. foto e planimetria allegata
alla domanda), deve essere assimilato ad un edificio o impianto ai sensi degli
art. 22 cpv. 1 e 24 LPT - come tale soggetto all'obbligo del permesso - siccome
chiaramente suscettibile di alterare in maniera rilevante il paesaggio agricolo
in cui si colloca (cfr. DTF 123 II 256 consid. 3; STF 1C_122/2009 del 21
gennaio 2010 consid. 2; Bernhard Waldmann/Peter
Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 22 n. 10 e
riferimenti). Da respingere è dunque la relativa generica doglianza del
ricorrente, che del resto anche in questa sede chiede la concessione del
permesso.
3.
3.1. Di principio, l'autorizzazione
a costruire può essere rilasciata soltanto per gli edifici e impianti conformi
alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione
(principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Nella zona
agricola sono considerati tali gli edifici e impianti che sono necessari alla
coltivazione agricola o all'orticultura (art. 16a cpv. 1 LPT). L'art. 34
cpv. 4 OPT precisa che l'autorizzazione va rilasciata soltanto se l'edificio o
l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione (lett. a), ad esso non
si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista (lett. b) e
l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine (lett. c).
Gli edifici e impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non
sono invece considerati conformi alla zona agricola (art. 34 cpv. 5 OPT).
3.2
Nel caso concreto, la controversa cinta non è necessaria alla coltivazione
agricola o orticola dei terreni (part. __________ e __________), assegnati alla
zona agricola. Neppure il ricorrente pretende di svolgere una simile attività
sui fondi in questione. Ferma questa premessa, è escluso che l'opera possa
beneficiare di un permesso ordinario giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT.
4.
4.1. In deroga al principio della conformità di
zona, fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni
eccezionali per la costruzione o il cambiamento
di destinazione di edifici o impianti soltanto se sono date, cumulativamente
(DTF 124 II 252 consid. 4), le condizioni poste dall'art. 24 LPT, vale a dire
se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett.
a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b).
Il requisito
dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione
devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare
l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi di ordine
tecnico, inerenti al suo esercizio o alla natura del terreno. Non sono
sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (DTF 129 II 63 consid. 3.1; 124 II 252 consid. 4a; 123 II 256 consid. 5;
Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.).
Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni
altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o
impianto a causa delle immissioni generate non può essere realizzato
all'interno delle zone edificabili (per es.
una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; DTF 129 II 63
consid. 3.1; Waldmann/Hänni,
op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.).
L'adempimento del secondo
requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT implica
l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione
sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la valutazione
di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto, in
particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr.
art. 3 OPT; DTF 129 II 63 consid. 3.1; STA 52.2006.117 del 25 settembre 2012
consid. 4.1).
4.2
In concreto, a giusta
ragione le precedenti istanze hanno negato che la controversa recinzione
soddisfi il requisito dell'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 lett. a
LPT. L'opera non è infatti sorretta da motivi oggettivi, d'ordine tecnico o
inerenti al suo esercizio o alla natura dei terreni, che ne impongano la realizzazione
al di fuori della zona fabbricabile. Per giurisprudenza, la tenuta di animali a
scopo di hobby non è del resto ad ubicazione vincolata (cfr. STF 1C_122/2009
del 21 gennaio 2010 consid. 4;1A.26/2003 del 22 aprile 2003 consid. 5). Neppure
sarebbe idonea a fondare tale requisito la semplice funzione di recingere un
fondo, chiudendolo dall'interno verso l'esterno e viceversa (cfr. RDAT I-2001
n. 21 consid. 3.2).
Già per questo motivo, così come concluso dalle precedenti istanze, è escluso
che l'opera possa beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art.
24.
LPT.
5.
5.1. Invano il ricorrente
si richiama all'art. 24e LPT [introdotto con la novella legislativa del
22.
marzo 2013 (RU 2014, pag. 905; FF 2012, pag. 5875-5896) e in vigore dal 1°
maggio 2014], che permette di autorizzare provvedimenti edilizi negli edifici
non abitati o nelle parti non abitate di edifici (conservati nella loro sostanza),
se servono per la tenuta di animali a scopo di hobby agli abitanti di un
edificio situato nelle vicinanze e garantiscono una tenuta rispettosa degli
animali (cpv. 1) come pure, entro questi stessi limiti, di autorizzare
nuovi impianti esterni che sono necessari per un'adeguata tenuta degli animali
(cpv. 2). In quanto riferita ai recinti, tale norma è infatti essenzialmente
riservata agli animali che sono abitualmente tenuti in un pascolo, segnatamente
a quelli che si nutrono di foraggio grezzo (quali bovini, equini, caprini,
ovini), rispettivamente suini e volatili (cfr. FF 2012, pag. 5886). Già per
questo motivo, non risulta applicabile alla fattispecie. In ogni caso, neppure
il ricorrente spiega per quale motivo, dal profilo di una tenuta rispettosa dei
tre cani, si renda necessaria la realizzazione di un recinto formato da una fitta
struttura in legno, su un'area agricola di addirittura oltre 2'000 mq (per un
costo preventivato di fr. 50'000.-). I motivi invocati da RI 1, incentrati
sulla sicurezza dei terzi (che ogni detentore di animali deve comunque
garantire), non permettono di giungere ad altra conclusione. Peraltro neppure è
dato di sapere se il recinto che egli intende collocare sui terreni sarebbe
effettivamente sufficiente ad evitare una fuga verso l'esterno dei tre cani
pastori.
5.2
Nemmeno giova al ricorrente invocare la possibilità per il municipio di concedere
deroghe secondo le NAPR. Infatti, per il comparto situato fuori della zona
edificabile, il diritto autonomo comunale non può prevedere deroghe che vadano
oltre quanto previsto dal diritto federale che, agli art. 24 e segg. LPT, pone
le condizioni minime per la concessione di eccezioni al principio della
conformità di zona (cfr. Waldmann/Hänni,
op. cit., ad art. 23 n. 1 e ad Vorbemerkungen Art. 24, 24a-d und 37a RPG n. 2 e
n. 14).
5.3
Per tutti i motivi che precedono, la recinzione in questione non può
pertanto essere autorizzata, così come rettamente concluso dalle precedenti
istanze.
6.
Ciò detto, da respingere è
inoltre la generica censura con cui il ricorrente lamenta una violazione della
garanzia della proprietà (art. 26 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Tale garanzia
tutela in effetti unicamente l'esercizio legittimo della proprietà privata. La
garantisce nei limiti tracciati dall'ordinamento giuridico nell'interesse
pubblico, in particolare considerando le esigenze della pianificazione del
territorio (cfr. DTF 117 Ib 243 consid. 3a; 111 Ib 213 consid. 6c; STF
1C_330/2012 del 22 aprile 2013 consid. 6). Invano il ricorrente invoca questa
garanzia, atteso che la recinzione - come visto - non rispetta l'ordinamento
applicabile alle costruzione fuori della zona edificabile (art. 24 segg. LPT),
che è sorretto da un importante interesse pubblico, segnatamente quello di
mantenere una chiara distinzione tra la zona edificabile e quella non
edificabile e di preservare, nel limite del possibile, la zona agricola dalla costruzione
di edifici e impianti.
7.
Nulla può dedurre l'insorgente
dalla recinzione esistente, che è stata posata senza permesso e per la quale è
già stato negato un permesso a posteriori (cfr. supra, consid. B). Il
fatto di averla acquistata in buona fede non lo poneva al riparo da provvedimenti
volti a ristabilire una situazione conforme al diritto (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo
1996, ad art. 43 LE n. 1307). D'altra parte neppure risulta che la competente autorità
cantonale gli avesse mai fornito delle rassicurazioni in merito alla sua
legittimità: cade dunque nel vuoto anche il richiamo al principio dell'affidamento
(cfr. al riguardo DTF 131 II 627 consid. 6.1 e rimandi).
8.
Stante quanto precede, il
ricorso deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma della decisione
impugnata, siccome immune da violazioni del diritto.
9.
Con l'emanazione della presente
decisione diviene priva di oggetto la richiesta di accertamento dell'effetto
sospensivo dell'impugnativa, dato per legge (cfr. art. 71 LPAmm).
10.
Dato l'esito, la tassa di
giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm).
Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm) al comune, già perché non si è avvalso
dell'assistenza di un legale.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 1'500.-, già anticipata, resta a carico del ricorrente.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera