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Decisione

52.2016.126

Rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

31 ottobre 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 6 gennaio 2012 la

cittadina spagnola RI 1 (1974) è entrata in

Svizzera unitamente ai figli J__________ (__________2003), D__________ (__________2005),

A__________ (__________2007) e I__________ (__________2011), avuti col

connazionale __________ (1969) titolare nel nostro Paese di un permesso di

dimora UE/AELS valido fino al 10 marzo 2016, richiedendo il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS senza attività

lucrativa per vivere presso quest'ultimo.

A seguito della "garanzia finanziaria e di sostentamento"

sottoscritta il 17 gennaio 2012 da __________, a RI 1 ed ai figli è stato rilasciato il permesso richiesto, valido

fino al 5 gennaio 2014. Nel contempo l'interessata ha preso atto che qualora

tale garanzia fosse venuta a mancare ed essa non avesse dimostrato di disporre

di mezzi finanziari sufficienti oppure avesse chiesto prestazioni alla pubblica

assistenza o sollecitato un contributo alle prestazioni complementari, il

permesso di soggiorno avrebbe potuto essere revocato.

B. a. A partire dal 1° marzo

2014 la famiglia __________ ha iniziato a beneficiare dell'assegno familiare

integrativo (AFI). Nel dicembre 2014, __________

ha chiesto le indennità di disoccupazione. Su

richiesta dell'autorità dipartimentale, il 16 dicembre 2014 __________ ha

affermato di essere in malattia dal 29 ottobre 2013 e che avrebbe cessato di

ottenere le relative indennità giornaliere il 31 dicembre 2014, essendo iscritto

alla disoccupazione, ciò che ha ribadito il 20 gennaio 2015. Dal canto suo, RI

1 ha dichiarato di non lavorare, assicurando comunque l'inizio di un'attività

lucrativa non appena l'ultimogenita avrebbe iniziato la scuola dell'infanzia.

b. Il 20 aprile 2015, la Sezione della popolazione del

Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di RI 1 volta ad ottenere

il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS senza

attività lucrativa e le ha fissato un termine con scadenza il 29 giugno successivo

per lasciare il territorio svizzero.

L'autorità ha rilevato che

l'interessata non disponeva dei necessari mezzi finanziari per poter mantenersi

nel nostro Paese, mentre quelli forniti dal compagno in qualità di garante erano

insufficienti, essendo egli al beneficio di prestazioni sociali sotto forma di assegni

AFI. La decisione è stata resa sulla

base degli art. 6 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea - nonché i suoi Stati membri - sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC;

RS 0.142.112.681), 2 e 24 del relativo

Allegato I, 16 e 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione

delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), come pure della legge

federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e dell'ordinanza

sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;

RS 142.201).

C. Con giudizio 3 febbraio 2016, il Consiglio di Stato ha confermato la

suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di

essa interposta da RI 1, ribadendo in sostanza i motivi addotti dalla Sezione

della popolazione. Ha inoltre considerato la decisione impugnata conforme al

principio della proporzionalità e all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).

D. Contro la predetta pronunzia

governativa, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso

di dimora UE/AELS.

Precisa che gli assegni AFI vengono versati al proprio

compagno che si trova in disoccupazione, e questo sin da quando egli era in

malattia. Sostiene pertanto che __________ va

sempre considerato quale "lavoratore" ai sensi dell'ALC, di

modo che la sua garanzia di sostentamento rimane valida. Inoltre lamenta la violazione del principio della

proporzionalità, della parità di trattamento e della CEDU, soggiungendo che il

provvedimento impugnato non farà altro che disgregare il nucleo famigliare.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, senza formulare particolari osservazioni

al riguardo.

F. Pendente causa, RI 1 ha

segnalato di avere iniziato un'attività lucrativa a tempo pieno in qualità di

ausiliaria di pulizie.

G. Degli accertamenti esperiti

in questa sede per aggiornare la situazione dal profilo lavorativo e

finanziario della ricorrente si riferirà nell'ambito dei considerandi di diritto.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel

merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame

in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata

a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio

esperito in questa sede (art. 25 cpv. 1

LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. L'ALC si rivolge ai

cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora:

Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere

ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti

(art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni

di diritto interno.

In concreto, in quanto cittadina spagnola e titolare di un

documento di legittimazione valido, la ricorrente può prevalersi in linea di

principio del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa,

ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività

lucrativa (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; DTF 131 II 339, consid.

2).

2.2

L'art. 33 LStr dispone che il permesso di dimora viene

rilasciato per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere

vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2), e che tale autorizzazione è di

durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo

l'art. 62 LStr (cpv. 3). L'art. 62 lett. e LStr, nel suo tenore al momento del

giudizio governativo impugnato (ora: 62 cpv. 1 lett. e LStr), dispone che l'autorità competente può revocare i permessi -

eccetto quelli di domicilio - e le altre decisioni giusta la medesima legge, se

lo straniero o una persona a

suo carico dipende dall'aiuto sociale.

2.3

La legge federale

sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato

accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede

disposizioni più favorevoli (cfr. art. 12 ALC; 2 cpv. 2 LStr). Dato che l'accordo

in parola non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto

svizzero (cfr. anche art. 2 ALC), occorre di principio verificare se la

decisione impugnata si giustifichi tanto dal profilo del menzionato trattato

bilaterale che nell'ottica del diritto interno.

3.

3.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1

Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che

occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un

datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata

di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del

primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un

periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una

situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi.

Le ulteriori proroghe dell'autorizzazione di soggiorno sono

sottoposte alla condizione che l'interessato conservi lo statuto di lavoratore

(cfr. Astrid

Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code

annoté des droits des migrations, vol. III, Accord sur la

libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 27 all'art. 4). Il

capoverso 6 dell'art. 6 Allegato I ALC precisa poi che la carta di soggiorno in

corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che

non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipende da un'incapacità

temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti

di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro

competente.

L'art. 18 OLCP dispone dal canto suo che per

la ricerca di un impiego, i cittadini

dell'UE e dell'AELS non necessitano di un permesso se il

soggiorno non supera tre mesi (cpv. 1). Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si

protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di

breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile, purché dispongano

dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento (cpv. 2). Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell'UE e dell'AELS

dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego

(cpv. 3).

3.2

Gli

art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I ALC garantiscono ai cittadini di una parte

contraente che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiornare nel

territorio dell'altra parte contraente, se dimostrano di disporre, per

sé e per i membri della loro famiglia, di

mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale

durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il computo dei

mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività

lucrativa, vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art.

24.

cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC).

Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui

dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati

sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un

richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro

situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul

calcolo dell'aiuto sociale (cpv. 1). I mezzi finanziari a disposizione invece di

un cittadino della UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari

sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se

superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i

suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge

federale sulle prestazioni complementari

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6

ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).

3.3

Bisogna anche considerare che il campo di applicazione

personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino

comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di

soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante, ossia

quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 , consid. 2; 130 II

1, consid. 3.4).

In questo senso, l'art. 23

cpv. 1 OLCP dispone che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i

permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono

comunque essere revocati o non essere

prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

4.

4.1. Come accennato in

narrativa, il 6 gennaio 2012 RI 1 è entrata in Svizzera unitamente ai figli e

posta al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa valido

fino al 5 gennaio 2014 per vivere presso il proprio compagno, dopo avere preso

atto che qualora la "garanzia finanziaria e di sostentamento" fornita

da __________ e da loro sottoscritta

il 17 gennaio 2012 fosse venuta a mancare ed essa non avesse dimostrato di

disporre di mezzi finanziari sufficienti oppure avesse chiesto prestazioni alla

pubblica assistenza o sollecitato un contributo alle prestazioni complementari,

la sua autorizzazione di soggiorno avrebbe potuto essere revocata, come prevede

l'art. 23 OLCP.

Il 20 aprile 2015 la

Sezione della popolazione ha ritenuto che

non vi fossero le condizioni per rinnovare

il permesso di dimora UE/AELS alla ricorrente, in quanto essa non disponeva dei necessari mezzi finanziari per

poter mantenersi nel nostro Paese e quelli forniti dal compagno in qualità di garante

erano insufficienti, quest'ultimo beneficiando di prestazioni sociali sotto

forma di assegni AFI.

Il 3 febbraio 2016,

il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale con

gli stessi motivi.

4.2

4.2.1

Preliminarmente, occorre esaminare se gli assegni AFI previsti

dal diritto ticinese ricadano sotto la nozione di assistenza sociale prevista

dall'ALC, tenuto conto che quanto meno sulla base del diritto interno il

Tribunale federale ha sancito che tale genere di assegni, come pure quelli di

prima infanzia, devono essere considerati come misure di politica familiare e

non quale aiuto sociale ai sensi della legge

federale sugli stranieri (STF 2C_750/2014, del 27 ottobre 2015, consid.

4.

e 6.2).

L'applicazione di tale giurisprudenza sotto l'ottica del

menzionato Accordo bilaterale dev'essere differenziata a seconda che si tratti

di persone senza attività lucrativa o di lavoratori salariati.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, ovvero il diritto di

soggiorno per le persone che non esercitano un'attività economica nello Stato

in cui risiedono (art. 24 Allegato I ALC), il Tribunale federale ha già avuto

modo di considerare, in relazione con l'art. 16 OLCP, che la regolamentazione

sui requisiti economici del soggiorno ha quale scopo quello di evitare che le

finanze pubbliche dello Stato ospitante vengano gravate in maniera eccessiva. Per

realizzare tale obiettivo è irrilevante stabilire da quale fonte (propria o di

terzi) provengano i mezzi di sussistenza. Se nel corso del tempo la persona

senza attività economica si vede costretta a richiedere l'aiuto sociale o le

prestazioni complementari, conformemente all'art. 24 cpv. 8 Allegato I ALC il suo

diritto di soggiorno viene a cadere con la conseguenza che possono essere

intraprese misure volte a mettere fine alla sua permanenza nel nostro Paese

(DTF 135 II 265 consid. 3). Il fatto che le nozioni di assistenza sociale ai

sensi dell'art. 24 Allegato I ALC e di aiuto sociale prevista dalla legge

federale sugli stranieri non siano le medesime è confermata da un'altra decisione

della nostra Alta Corte federale nella quale, proprio in un caso ticinese, è

stato precisato che la diversa presa in considerazione di determinate

prestazioni concesse dallo Stato nell'uno o nell'altro regime non costituisce

affatto una contraddizione. In quella causa è quindi stato sancito che gli assegni

integrativi ricadono sotto la nozione di assistenza sociale ai sensi dell'art.

24.

cpv. 1 lett. a Allegato I ALC (STF 2C_495/2014, del 26 settembre 2014,

consid. 4.5). Ne consegue che se un cittadino UE/AELS senza attività economica percepisce

gli assegni AFI/API, dimostra di non disporre di mezzi finanziari sufficienti,

ciò che costituisce un motivo di revoca o di mancato rinnovo del permesso di

dimora UE/AELS.

Diverso è invece il caso dei lavoratori salariati che sono al

beneficio di assegni AFI/API. In effetti, se essi dimostrano di avere

conservato lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC (infra consid. 4.3.1), il

loro titolo di soggiorno non potrà essere revocato, l'art. 6 Allegato I ALC non

richiedendo espressamente che il lavoratore dipendente debba disporre di mezzi

finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'aiuto sociale durante il suo

soggiorno.

4.2.2

Ferme queste premesse di ordine generale e tornando al

caso in esame, la ricorrente precisa che gli assegni AFI di cui beneficia la

famiglia dal marzo 2014 vengono versati al proprio compagno che si trova in

disoccupazione. Sostiene quindi che __________ vada sempre considerato quale "lavoratore" ai sensi

dell'ALC, di modo che la sua garanzia di sostentamento è tuttora valida.

Dall'inserto di causa risulta che il compagno della

ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS nel marzo 2011 per svolgere

un'attività lucrativa dipendente, in quanto egli aveva trovato un posto di

lavoro a tempo pieno come muratore per un'impresa di costruzioni con un salario

di fr. 4'500.– lordi mensili. Caduto il 29 ottobre 2013 in malattia, nel

dicembre 2014 si è iscritto alla disoccupazione che gli ha poi riconosciuto il

diritto a percepire 400 indennità giornaliere durante il periodo quadro 9

dicembre 2014-8 dicembre 2016 (vedasi conteggio gennaio 2015 Cassa

disoccupazione __________, di fr. 3'828.30 netti inclusi gli assegni familiari):

a prima vista sembrerebbe quindi che a quel momento egli poteva sempre prevalersi

dell'art. 6 Allegato I ALC.

La questione di sapere se __________ abbia mantenuto veramente

lo statuto di lavoratore durante tutto il periodo in cui ha beneficiato degli

assegni AFI e se potesse continuare a prevalersi effettivamente della sua

garanzia di sostentamento in favore della compagna, è una questione che può comunque

rimanere qui indecisa per i motivi che seguono.

4.3

Pendente causa, infatti, l'insorgente ha informato il

Tribunale di avere trovato un impiego a tempo pieno quale ausiliaria di pulizie

con un salario lordo di fr. 17.58 l'ora (contratto di lavoro di durata

indeterminata 18.10.16 con la __________; conteggi salario dal novembre 2016 al

gennaio 2017).

Ai fini del presente giudizio, si rivela quindi

determinate sapere se a RI 1 possa

essere riconosciuto lo statuto di "lavoratrice" ai sensi dell'ALC,

ciò che le permetterebbe di ottenere in ogni caso il rinnovo del permesso di

dimora UE/AELS, questa volta per svolgere un'attività lucrativa dipendente.

4.3.1

L'accezione di "lavoratore" costituisce una

nozione autonoma del diritto europeo, che non dipende quindi da considerazioni

nazionali (DTF 131 II 339 consid. 3.1; cfr. anche DTF 140 II 112 consid. 3.2

pag. 117; sentenza della CGUE del 24 gennaio 1985 66/85 Deborah Lawrie-Blum c.

Land Baden-Württemberg, Racc. 1986 pag. 02121, punto 16; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale

dans le cadre de l'ALCP, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen,

2015, pag. 141; Andreas Zünd/Thomas Hugi

Yar, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in:

Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, 2015, pag. 157

segg. e 187; Astrid Epiney/Gaëtan

Blaser, op. cit., n. 23 all'art. 4; Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, L'accord sur la libre

circulation des personnes et l'accès aux prestations étatiques: un aperçu, in:

Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, pag.

40).

Come già spiegato dal Tribunale federale (cfr., da ultima,

STF 2C_98/2015 del 3 giugno 2016, consid. 5), la nozione di lavoratore che

delimita il campo di applicazione del principio della libera circolazione dei

lavoratori dev'essere, conformemente alla prassi della Corte di giustizia,

interpretata in modo estensivo, mentre le eccezioni e le deroghe a questa

libertà fondamentale vanno sottoposte ad un'interpretazione restrittiva. È

quindi considerato "lavoratore" colui che svolge, per una certa

durata, a favore di un'altra persona e sotto la sua direzione, delle

prestazioni per le quali percepisce una controprestazione (esistenza di una prestazione

di lavoro, di un legame di subordinazione e di una remunerazione). Ciò

presuppone che l'attività lavorativa sia reale ed effettiva, all'esclusione di

attività così ridotte da apparire meramente marginali e accessorie (cfr.

sentenza della CGUE del 23 marzo 1982 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à

la Justice, Racc. 1982 pag. 01035, punto 17; DTF 141 II 1 consid.

2.2.4

e 3.3.2; STF 2C_412/2014 del 27 maggio 2014 consid. 3.3).

Non rientrano nella definizione di attività reali ed

effettive quelle che non appartengono al normale mercato dell'impiego, ma sono

volte a permettere la rieducazione o il reinserimento di persone con capacità

ridotte sul piano fisico o psichico. Va poi precisato che né la natura

giuridica della relazione lavorativa dal profilo del diritto interno (ad

esempio un contratto di lavoro sui generis), né la produttività più o meno

elevata del lavoratore, né il suo grado di occupazione (ad esempio un lavoro su

chiamata), né la provenienza dei mezzi (privati o pubblici) per retribuirlo e

nemmeno l'ammontare di detta remunerazione (ad esempio uno stipendio inferiore

al minimo garantito) rappresentano, di per sé, degli elementi decisivi per

valutare lo statuto di lavoratore ai sensi del diritto comunitario. Statuto

che, tra l'altro, non può automaticamente essere negato a chi esercita

un'attività lavorativa salariata reale ed effettiva per il semplice fatto che

cerca di completare la retribuzione ricevuta per tale attività, al di sotto del

minimo legale, con altri mezzi di sussistenza leciti. Da questo profilo è irrilevante

stabilire da quale fonte, pubblica o privata, propria o di terzi, provengono i

mezzi di sussistenza, a condizione che la concretezza e l'effettività

dell'attività lavorativa siano dimostrate (cfr. DTF 131 II 339 consid.

3.2

e 3.3 e le numerose sentenze della CGUE citate; STF 2C_390/2013 del 10

aprile 2014 consid. 3.1; Chantal

Delli, Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, pag. 38; Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer

in der Europäischen Union, 1995, pagg. 278 segg. e 286 segg.). Da quanto

precede discende che lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC si applica

anche ai cosiddetti "working poor", ossia ai lavoratori che, anche se

svolgono un'attività lavorativa reale ed effettiva, percepiscono un reddito che

non è sufficiente per provvedere al loro sostentamento rispettivamente a quello

della loro famiglia nello Stato di residenza (cfr. sentenza della CGUE del 3

giugno 1986 139/85 R. H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, Racc. 1986

pag. 01741, punto 14; Silvia Gastaldi,

op. cit., pag. 133; Andreas Zünd/Thomas

Hugi Yar, op. cit., pagg. 162, 187 e 190).

Ciò non toglie che, allo scopo di determinare se l'attività

lavorativa svolta sia reale ed effettiva, si possa tenere conto dell'eventuale

carattere irregolare delle prestazioni fornite, della loro durata limitata e

dell'esigua remunerazione che procurano. La libera circolazione dei lavoratori

presuppone, in linea di principio, che colui che se ne prevale fruisca dei

mezzi per provvedere al proprio sostentamento, soprattutto nella fase iniziale

della sua installazione nello Stato ospitante o quando è alla ricerca di un impiego.

Motivo per cui se un lavoratore effettua soltanto un numero molto ridotto di ore

- nell'ambito, ad esempio, di un rapporto di lavoro basato su un contratto a

chiamata - o se percepisce solo redditi esigui, ciò può essere idoneo a

dimostrare che l'attività effettuata è solo marginale ed accessoria (cfr. DTF 131 II 339 consid.

3.4

e le sentenze della CGUE citate).

La CGUE ha già precisato che un cittadino

comunitario va considerato "lavoratore dipendente" e può quindi

beneficiare di una carta di soggiorno a tale scopo se, come detto, la sua

attività è reale ed effettiva e se, in linea di principio, la durata della medesima

corrisponde ad almeno 12 ore settimanali (sentenza CGUE 53/81

del 23 marzo 1982 nella causa Levin, n. 16-18; sentenza CGCE 139/85 del 23 marzo 1982 nella causa Kempf, n. 16; v. anche Felix Klaus, Ausländische Personen als

Arbeitnehmende, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser,

Ausländerrecht, 2 ed., Basilea 2009, n. 17.88, pag. 847-848).

4.3.2

Ora, visto che occorreva verificare se le prestazioni

svolte dalla ricorrente erano fornite regolarmente e per una durata indeterminata,

nell'ambito dell'istruttoria il giudice delegato le ha quindi chiesto di

documentare la sua situazione e quella del suo compagno dal profilo lavorativo

e finanziario. Dando seguito alla richiesta RI 1 - la quale ha dichiarato di

non percepire più gli assegni AFI - ha versato agli atti i conteggi del proprio

stipendio da gennaio ad agosto 2017, da cui risulta mensilmente una remunerazione

media di fr. 1'653.70 netti mensili e un numero di ore lavorate pari a 104.76 (doc.

1).

Bisogna pertanto ammettere, sulla scorta della documentazione

prodotta, che dal mese di novembre 2016 l'insorgente svolge regolarmente un'attività reale ed effettiva in qualità di ausiliaria di pulizie, ciò che

impone di considerarla quale lavoratrice ai sensi dell'ALC.

Ne discende che essa può prevalersi del menzionato accordo bilaterale

a titolo originario e ottenere ora un permesso di dimora UE/AELS per svolgere

un'attività lucrativa in Svizzera, ritenuto pure che dagli atti non risultano dei precedenti penali a carico dell'insorgente tali da comportarne il

diniego per ragioni di ordine pubblico.

Va pure rilevato che l'istruttoria ha permesso di determinare

che nel frattempo __________ ha ripreso regolarmente a lavorare: anch'egli è

impiegato presso la __________, con una remunerazione media di fr. 2'852.75

mensili (doc. 2).

4.4

Sebbene sulla base di

altri motivi, rispetto a quelli invocati dall'insorgente, il ricorso va dunque

accolto senza ulteriore disamina, annullando la decisione dipartimentale

impugnata e quella governativa che la tutela.

5.

5.1. Gli atti vanno quindi

retrocessi all'autorità dipartimentale, affinché rinnovi il permesso di dimora

UE/AELS ad RI 1 (1974) dopo avere sottoposto il caso, se necessario per la sua

approvazione, alla Segreteria di Stato della migrazione.

5.2

Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia e delle spese.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, in

quanto assistita da un consulente giuridico, un'indennità a titolo di ripetibili

per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il

ricorso è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1

la risoluzione 3

febbraio 2016 (n. 493) del Consiglio di Stato;

1.2

la decisione 20

aprile 2015 (Revoca 164 COM) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della

popolazione.

2.

Gli atti sono retrocessi alla Sezione della

popolazione affinché rinnovi il permesso

di dimora UE/AELS ad RI 1 (1974) per l'esercizio di un'attività

lucrativa dipendente dopo avere sottoposto il caso, se necessario per la sua

approvazione, alla Segreteria di Stato della migrazione.

3.

Non si prelevano né tasse né

spese di giustizia. Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 800.– versata

a titolo di anticipo.

4.

Lo

Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 1'200.– a titolo di

ripetibili.

5.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

6.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere