52.2016.156
Ordine cautelare di cessazione di un'attività non autorizzata
19 luglio 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
52.2016.156
Lugano
19 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Marco
Lucchini, giudice presidente,
Matea
Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara
Maspoli
statuendo
sul ricorso 30 marzo 2016 di
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la
decisione 15 marzo 2016 (n. 1161) del Consiglio di Stato che dichiara
irricevibile il ricorso presentato dall'insorgente avverso la risoluzione 18
febbraio 2016 con cui il municipio di Lugano le ha intimato la cessazione di
qualsiasi attività legata alla prostituzione nello stabile da lei
amministrato (part. __________, sezione Castagnola);
ritenuto, in
fatto
che la RI 1, qui
ricorrente, è amministratrice di uno stabile (part. __________, costituito in
PPP), situato a Castagnola, in zona residenziale R7;
che l'appartamento n. __________
al __________ piano (PPP __________) dell'edificio è di proprietà di __________,
che lo ha locato alla __________;
che, preso atto delle
risultanze di un sopralluogo esperito dalla polizia comunale il 22 gennaio
2016, il municipio ha accertato che nel citato appartamento veniva esercitato il
meretricio;
che, dopo aver constatato
che tale utilizzazione non era al beneficio di un permesso e rilevato che lo
stabile si troverebbe all'interno del perimetro definibile quale zona non
idonea allo svolgimento di tale attività, con decisione 18 febbraio 2016,
il municipio ha intimato al proprietario della PPP, al suo inquilino e all'amministrazione
il divieto rispettivamente la cessazione di qualsiasi attività legata alla
prostituzione sia nella PPP che in tutte le altre unità dell'edificio, sotto
comminatoria dell'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP;
RS 3.1.1) (disp. n. 1);
che, con il medesimo atto,
l'esecutivo comunale ha inoltre intimato - al solo proprietario - di presentare
una domanda in sanatoria per il cambiamento di destinazione dell'appartamento
(indicando che la stessa non avrebbe verosimilmente potuto essere approvata) o,
alternativamente, di ripristinare sulla PPP __________ una situazione conforme
al diritto (disp. n. 2);
che la decisione - richiamante
gli art. 1, 4, 42 cpv. 1, 43 e 47 della legge edilizia cantonale del 13 marzo
1991 (LE; RL 7.1.2.1) nonché gli art. 4, 45 e 46 del regolamento di
applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) - indicava
che contro di essa era dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30
giorni e che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo;
che, contro il divieto di
esercitare qualsiasi attività legata alla prostituzione, pervenutole il 23
febbraio 2016, la RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato con ricorso 11
marzo 2016, chiedendone, in via principale, l'annullamento per quanto la concerne;
in via subordinata, ha postulato lo stralcio della comminatoria dell'art. 292
CP;
che, con giudizio 15 marzo
2016, l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile l'impugnativa,
ritenendola intempestiva;
che il Governo ha stabilito
che la risoluzione municipale costituiva un provvedimento cautelare e che il
gravame avrebbe dunque dovuto essere interposto nel termine di 15 giorni
prescritto dall'art. 68 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) per l'impugnazione delle misure
provvisionali, la ricorrente non potendo prevalersi dell'errata indicazione del
termine di ricorso contenuta nella censurata decisione;
che, con ricorso 30 marzo
2016, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso
il predetto giudizio governativo, chiedendo che si annullato e che siano
accolte le richieste formulate davanti al Consiglio di Stato, subordinatamente
che gli atti siano rinviati all'istanza inferiore affinché si esprima nel
merito del ricorso;
che, secondo l'insorgente,
il provvedimento adottato dal municipio nei suoi confronti non poteva che
essere concepito come una decisione di merito, impugnabile nel termine
ordinario di 30 giorni dell'art. 68 cpv. 1 LPAmm; il ricorso, presentato il
diciassettesimo giorno dall'intimazione della decisione, sarebbe dunque tempestivo;
che all'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; ad
identica conclusione perviene il municipio, con argomenti che saranno discussi,
se del caso, in appresso;
che, con la replica e la
duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi e
conclusioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 LE;
che certa è la
legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal
giudizio d'irricevibilità prolato dal Governo (art. 65 cpv. LPAmm);
che il ricorso, tempestivo
(art. 68 cpv. 2 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere
emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che l'ordine di cessare
immediatamente l'utilizzazione non autorizzata di un edificio configura un
provvedimento di natura cautelare, fondato sull'ordinamento edilizio e volto a
inibire una fruizione dell'immobile non conforme alla destinazione autorizzata
fintanto che non verrà semmai stabilito, nell'ambito di un procedimento di
rilascio del permesso in sanatoria, se tale uso sia conforme al diritto
materiale concretamente applicabile (STA 52.2015.494 del 29 aprile 2016 consid.
2.2.1; 52.2014.164 del 17 marzo 2015 consid. 2.1; 52.2013.140 del 30 aprile
2013; 52.2011.331 del 2 dicembre 2011 consid. 4.2; cfr. pure RtiD II-2009 n. 23
consid. 2.1; RDAT II-2000 n. 40 consid. 2; II-1992 n. 28 consid. 3);
che, per molti aspetti,
tale misura può essere paragonata all'ordine di sospendere i lavori di
costruzione privi della necessaria autorizzazione previsto dall'art. 42 LE,
essendo anch'esso in effetti destinato ad assicurare il mantenimento della situazione
di fatto, nell'attesa che l'autorità accordi il permesso mancante od ordini il
ripristino di una situazione conforme al diritto applicabile (STA 52.2014.164
del 17 marzo 2015 consid. 2.1; Adelio
Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 1261 seg.);
che, in considerazione
della sua natura di provvedimento cautelare, l'ordine di cessare immediatamente
l'utilizzazione, così come l'ordine di sospendere i lavori, è immediatamente
esecutivo (art. 37 cpv. 4 LPAmm e 45 cpv. 5 RLE; STA 52.2014.164 del 17 marzo 2015
consid. 2.1; 52.2013.140 del 30 aprile 2013; 52.2008.277 del 22 agosto 2008
consid. 3.1);
che, giusta l'art. 68 cpv.
Considerandi
2.
LPAmm, il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è di 15
giorni dall'intimazione o, in assenza di questa, dalla conoscenza della
decisione impugnata;
che, nel caso concreto, l'ordine
di cessazione di ogni attività legata alla prostituzione (disp. n. 1) alla base
della presente procedura è stato senz'altro concepito quale divieto d'uso di
natura provvisionale;
che tale conclusione è
confermata dal chiaro tenore del provvedimento di cui il municipio stesso ha
evidenziato l'essenza cautelare (… nel caso di decisioni di natura
cautelare, come lo è la presente), dal richiamo all'immediata esecutività
dell'ordine, oltre che dalla parallela ingiunzione (alternativa al ripristino) di
presentare una domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione (disp.
n. 2);
che poco conta invece che
il municipio abbia indicato, tra le norme richiamate, anche l'art. 43 LE,
ritenuto che tutte le altre disposizioni evocate fanno riferimento alla
violazione formale della legge (art. 1 LE, 4 e 46 RLE) e all'ordine di sospensione
dei lavori (art. 42 LE e 45 RLE) rispettivamente al divieto d'uso cautelare ad
esso apparentato, che tale violazione comporta;
che ingiungendo di "cessare"
- anziché di "sospendere" - l'attività abusiva, il municipio non ha del
resto adottato una misura intesa a ristabilire una situazione conforme al
diritto materiale fondata sull'art. 43 LE, ma ha semplicemente voluto inibire l'ulteriore
utilizzazione - priva di formale autorizzazione - dello stabile per attività
legate alla prostituzione;
che non porta ad altra
conclusione la circostanza che il municipio abbia indicato - unitamente all'ordine
di presentare una domanda di costruzione rivolto al proprietario (disp. n. 2) -
che la licenza non potrà verosimilmente essere rilasciata; al contrario,
ciò avvalora la natura cautelare del controverso provvedimento (disp. n. 1),
che l'esecutivo comunale ha indirizzato anche alla ricorrente: un divieto d'uso
(analogo ad un ordine di rettifica o di demolizione) fondato sull'art. 43 LE
che prescinde da una preventiva verifica, nell'ambito di una procedura di
rilascio del permesso in sanatoria, della conformità dell'utilizzazione
instaurata senza permesso è infatti di principio riservato ai soli casi in cui
il contrasto con il diritto materiale concretamente applicabile (in particolare
con la funzione della zona di utilizzazione) risulti evidente ed incontestabile,
e non soltanto verosimile (cfr. tra le tante STA 52.2013.291-292 del 9 dicembre
2013.
consid. 2.2, citata dall'insorgente);
che la natura giuridica
dello stesso provvedimento non può d'altra parte variare a dipendenza del suo
destinatario; tanto più che, in concreto, l'ordine controverso è stato rivolto
al proprietario, all'inquilino e all'insorgente senza alcuna distinzione;
che, ferma questa
premessa, la decisione municipale 18 febbraio 2016 è pervenuta alla ricorrente,
per sua stessa ammissione, il 23 febbraio 2016;
che, essendo stato
inoltrato soltanto l'11 marzo 2016 (cfr. timbro postale), cioè oltre il termine
di 15 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm, il ricorso al Consiglio di
Stato era tardivo;
che l'errata indicazione
del termine di ricorso in calce alla risoluzione municipale non permette di
giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente, ritenuto che il
patrocinatore legale a cui si era rivolta già il 1° marzo 2016 avrebbe potuto (e
dovuto) rilevare immediatamente l'errore mediante la semplice consultazione dell'art.
68.
cpv. 2 LPAmm (cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 con rinvii; 134 I 199
consid. 1.3.1; Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 26 n. 5a);
che è dunque a giusta
ragione che il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame poiché tardivo;
che, essendo ammesse unicamente
censure rivolte contro la legittimità del giudizio di irricevibilità, anche in
questa sede sfugge ad un esame di merito il provvedimento che la ricorrente ha
tardivamente impugnato dinnanzi al Governo;
che, stante quanto
precede, l'impugnativa deve essere respinta;
che la tassa di giustizia
è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente, cui va restituito l'importo di
fr. 600.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
giudice presidente
La vicecancelliera