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Decisione

52.2016.158

Sanzione disciplinare

21 aprile 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 19 maggio 2011 il

notaio RI 1 ha rogato l'atto con il quale l'ing. __________ ha concesso a __________

un diritto di compera sulla quota di PPP __________ (pari a 294/1000) del fondo

base part. __________ di Muzzano. La PPP era in corso di edificazione da parte di

una società, la __________ di __________, riconducibile al venditore.

Il punto n. 2 del rogito

prevedeva un prezzo di fr. 2'800'000.- e stabiliva che, una volta ricevuta

l'intera somma sul proprio conto clienti, il notaio avrebbe trattenuto:

·

l'importo necessario per la garanzia del pagamento TUI,

·

l'importo necessario per la liberazione da eventuali mutui ottenuti

dal promotore-venditore,

·

fr. 300'000.- (trecentomila) a tutela della parte acquirente

da eventuali ipoteche legali degli artigiani e dell'eventuale completazione

delle parti comuni, ritenuto che la stessa potrà essere sostituita dalla

dichiarazione degli artigiani che sono stati interamente tacitati,

·

l'importo necessario per il pagamento di eventuali altri

scoperti fiscali.

Il diritto di compera è

stato tempestivamente esercitato dal beneficiario mediante il pagamento

dell'importo previsto sul conto del notaio. Il passaggio di proprietà è stato

iscritto a registro fondiario in data 30 aprile 2013.

b.

Con scritto 10 giugno 2013 il venditore ha invitato il notaio RI 1 a svincolare a suo favore il capitale

trattenuto a garanzia per le ipoteche legali e liberazione mutui, autorizzandolo

a trattenere fr. 100'000.- a garanzia del pagamento della TUI.

Il notaio RI 1, con delle motivazioni di cui si dirà in seguito, si è

rifiutato di dare seguito alla suddetta richiesta (cfr. scritto 12 giugno

2013).

c. Su insistenza del

venditore e raccolto l'assenso dell'acquirente, il 19 giugno 2013 il notaio RI

1 ha bonificato l'importo di fr. 500'000.- a favore dell'ing. __________,

riducendo così l'importo della trattenuta a fr. 115'000.-.

d. Il 30 settembre 2014 il

venditore ha chiesto al notaio RI 1 - che aveva frattanto corrisposto per suo

conto la TUI (pari a fr. 43'169.50) prelevandola dalla somma trattenuta - di svincolare

il saldo di fr. 71'830.50 che ancora teneva in deposito.

Questi si è nuovamente

opposto alla richiesta, spiegando di essere stato invitato dal patrocinatore

della vedova dell'acquirente, nel frattempo deceduto, a non liberare alcun

importo se non dopo avere chiarito la questione dei difetti riscontrati

nella costruzione (cfr. e-mail 7 ottobre

2014). Ha mantenuto la sua posizione anche quando, il 14 ottobre successivo, è

stato formalmente messo in mora dall'avv. __________, cui il venditore

si era nel frattempo rivolto per la tutela dei suoi interessi (cfr. scritto 20

ottobre 2014).

e. Il 23 ottobre 2014

l'ing. __________ ha promosso davanti alla Pretura di Lugano una procedura

civile volta ad ottenere la condanna del notaio RI 1 alla liberazione dell'importo

trattenuto, oltre interessi (cfr. istanza di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti ex art. 257 del codice di diritto processuale civile svizzero del 19

dicembre 2008; CPC; RS 272).

f. Il 16 dicembre 2014 il

venditore ha fatto notificare al notaio RI 1 un precetto esecutivo per

l'importo trattenuto, al quale quest'ultimo ha sollevato tempestiva opposizione,

prima di inoltrare una causa di accertamento dell'inesistenza del debito e

della nullità dell'esecuzione (istanza di conciliazione 18 dicembre 2014 e

azione 9 marzo 2015).

g.

Con sentenza 11 giugno 2015, la Pretura di Lugano (sezione 2) - rilevato che

l'importo ancora depositato presso il notaio RI 1 altro non era se non

il saldo della trattenuta operata a garanzia del pagamento della TUI - ha

sostanzialmente accolto l'istanza dell'ing. __________, condannando il notaio a

versare tale somma (oltre interessi) alla controparte.

B. a. Nel frattempo, il 2 marzo

2015 l'avv. __________ (collega di studio dell'avv. __________) ha segnalato il

comportamento a suo dire scorretto del notaio RI 1 all'allora Consiglio di disciplina

notarile.

Il denunciante ha in

particolare rimproverato al notaio di essersi opposto allo svincolo a favore

del venditore del saldo della trattenuta effettuata a garanzia del pagamento

della TUI modificandone spontaneamente lo scopo (ora considerato di garanzia

per la completazione delle parti comuni), costringendo il venditore ad adire la

giustizia civile e favorendo così la controparte, in violazione del suo obbligo

di imparzialità.

b. Chiamato a pronunciarsi

in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso nei suoi confronti. La

trattenuta in questione costituirebbe un suo preciso impegno contrattuale:

a fronte dei difetti riscontrati alle parti

comuni e della potenziale necessità di procedere ad ulteriori lavori in caso di

reiezione della domanda di costruzione in sanatoria presentata al

municipio per delle opere eseguite in contrasto con il piano regolatore

comunale, il venditore non risultava infatti ancora avere soddisfatto tutte le

condizioni contrattuali poste alla liberazione dell'intera somma versata

dall'acquirente.

c. Dopo un ulteriore scambio di allegati e dopo aver preso atto della

suddetta sentenza pretorile dell'11 giugno 2015, che il notaio RI 1 aveva nel

frattempo eseguito, con scritto 14 settembre 2015 l'avv. __________ ha

ritirato la segnalazione, chiedendo lo stralcio della procedura disciplinare.

D. Con decisione 23 marzo 2016,

la Commissione di disciplina notarile (subentrata al Consiglio di disciplina

notarile a far tempo dal 1° luglio 2015; di seguito: Commissione) ha

pronunciato nei confronti del notaio RI 1 un ammonimento.

Premesso che né l'avvenuto pagamento né il ritiro della segnalazione

implicavano lo stralcio del procedimento disciplinare, la Commissione -

allineandosi alle conclusioni cui era giunta la Pretura di Lugano - ha ritenuto che la somma pattuita a garanzia di eventuali

ipoteche legali e per l'eventuale completazione delle parti comuni era quella

di fr. 300'000.- liberata (unitamente ad un ulteriore importo di fr.

200'000.-) il 19 giugno 2013 e che quindi il notaio,

non dando seguito alle richieste del venditore benché non sussistesse più alcun

motivo previsto dal contratto che lo autorizzasse a trattenere il

residuo deposito, aveva palesemente violato il proprio dovere di diligenza e

di imparzialità. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della media

gravità dell'infrazione (all'origine di procedimenti giudiziari che altrimenti

non sarebbero stati promossi) e dell'assenza di precedenti. La tassa di

giustizia - fissata in fr. 2'500.- - è stata posta a carico del condannato.

E. Avverso la predetta

decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Eccepita preliminarmente l'incostituzionalità

della nuova legge notarile e l'irregolarità della Commissione da essa

istituita, nel merito l'insorgente rileva che è proprio in ossequio al suo

dovere di imparzialità che nelle concrete circostanze - in cui sussisteva ancora

il rischio che degli artigiani potessero far iscrivere delle ipoteche legali (per

dei lavori realizzati o che ancora dovevano eseguire a seguito di opere non

autorizzate dal municipio) - egli ha preferito trattenere a tutela della parte

acquirente il denaro che ancora aveva in deposito, nell'attesa che un giudice

si pronunciasse. Dichiarandosi convinto di avere agito correttamente, ritiene

ingiusto sanzionare un notaio che è forse stato troppo prudente (e che peraltro

ha poi immediatamente dato esecuzione alla sentenza pretorile che lo condannava

al pagamento). La decisione impugnata sarebbe in ogni caso sproporzionata (poiché

in quasi trent'anni di attività il suo operato non avrebbe mai dato adito a

dubbi) e, alla luce di un analogo precedente conclusosi senza l'adozione di provvedimenti

nei confronti del notaio, discriminatoria. Pure fuori misura rispetto alla

prassi sarebbe l'entità della tassa di giustizia posta a suo carico.

F. In sede di risposta la

Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni di merito. Riconfermandosi

nel provvedimento impugnato, si è limitata a spiegare di avere stabilito l'entità

degli oneri processuali in conformità con le norme applicabili e nel rispetto

del principio della copertura dei costi, considerando peraltro unicamente il

tempo (complessivamente 25 ore) impiegato dai suoi tre membri e dal segretario,

al netto delle ulteriori spese occasionate dall'evasione dell'incarto.

G. Con la replica, il ricorrente

ribadisce le proprie conclusioni e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1

della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 3.2.2.1). Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e

68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può essere

evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le prove sollecitate dall'insorgente (richiamo dal

municipio di Muzzano dell'incarto edilizio relativo alla domanda di costruzione a posteriori, audizione

dell'avv. __________) non appaiono idonee ad apportare ulteriori elementi rilevanti

ai fini del presente giudizio.

Considerandi

2.

2.1. Il ricorrente

eccepisce innanzitutto l'irregolarità dell'autorità di prime cure e

l'incostituzionalità della nuova legge notarile, che l'ha istituita. A suo

avviso, la Commissione - composta unicamente da notai - non costituirebbe

infatti un'autorità giudicante indipendente e imparziale ai sensi degli art. 30

e 191c della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999.

(Cost.; RS 101) e dell'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU;

RS 0.101).

2.2

Contrariamente a

quanto preteso nell'impugnativa, la Commissione non è un tribunale che deve

adempiere i requisiti d'indipendenza e imparzialità posti dagli art. 30 cpv. 1 e

191c Cost. nonché 6 n. 1 CEDU. Tanto in base al diritto federale (art. 29a e

191b Cost., 86 cpv. 2 legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

), quanto secondo l'art. 6 CEDU - laddove applicabile poiché la misura

disciplinare si potrebbe configurare come una sanzione civile o

penale (ciò che non è peraltro il caso per l'ammonimento inflitto al

ricorrente; cfr. al riguardo, per analogia, François

Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.

1967.

e 2219 segg.) - basta infatti che le sue decisioni possano essere

impugnate dinnanzi a un tribunale superiore - qual è il Tribunale cantonale

amministrativo - che dispone di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto

(cfr. art. 110 LTF e 69 LPAmm) e che soddisfa i requisiti di imparzialità e

indipendenza di cui agli art. 30 cpv. 1 (e 191c) Cost. nonché 6 CEDU (DTF 126 I

228.

consid. 2 e 3; 123 I 87 consid. 2a, 3 e 4; STF 2C_150/2008 del 10 luglio

2008.

consid. 5.3 e 5.4; Michel Mooser, Le

droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 234, n. 355a; cfr., per

analogia, Bohnet/Martenet, op.

cit., n. 1966 segg., in particolare n. 1977). La tesi ricorsuale non merita

dunque tutela.

3.

Il notaio è un pubblico ufficiale che adempie una funzione

statale quale organo della giurisdizione volontaria (DTF 124 I 297

consid. 4a; RDAT II-1997 n. 10 consid. 3b; Mooser, op. cit.,

pag. 2, n. 4 e pag. 33, n. 53; Mario Postizzi, L'attività ministeriale

del notaio, Una lettura "a quadrifoglio", vol. 20 collana gialla

CFPG, Bellinzona 2016, pag. 14, n. 14). Incaricato

di ricevere e conservare tutti gli atti per i quali la legge o la

volontà delle parti richiedono la forma autentica, egli deve primariamente

vegliare affinché una parte inesperta negli affari, non cognita della legge o

facilmente influenzabile non venga sorpresa

nella sua buona fede e non sia di conseguenza indotta a stipulare diversamente

da quanto realmente voluto. Al notaio è quindi affidato il compito

estremamente delicato di attento vigile della

moralità contrattuale, del rispetto delle leggi e dei buoni costumi e dell'ordine

pubblico (STA 52.2016.427 del 17 ottobre 2016 consid. 3.1 con

riferimenti; Rep. 1986, pag. 299; Fernando

Gaja, Il notaio e la sanzione penale, in: RDAT 1978, pag. 252). Le

mansioni di particolare fiducia che è chiamato a svolgere quale detentore di

una parte del potere pubblico gli impongono di mantenere sempre una linea di condotta

compatibile con la dignità della sua funzione e con l'interesse generale dello

Stato (DTF 124 I 297 consid. 4b; STA

52.2016.427

citata, consid. 3.1 e riferimenti; Rep. 1986, pag. 299; Gaja, op. cit., pag. 251 seg.; Peter Ruf, Notariatsrecht, Langenthal

1995, pag. 298, n. 1133).

4.

4.1. La violazione dei

doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare, sia che essa

si verifichi nell'esercizio della sua attività ministeriale, sia che essa avvenga

nello svolgimento delle sue attività accessorie (ma anche al di fuori dell'ambito

professionale, se è in gioco la dignità della funzione; cfr. RDAT II-2001 n. 11

consid. 3c; Adrian Glatthard in:

Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna

2009, n. 14 e 15 ad art. 45 NG).

Corollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di

garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia

del pubblico, la responsabilità

disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr.

DTF 133 II 468 consid. 2; Mooser, op.

cit., pag. 71 segg., n. 122 segg. e pag. 216, n. 330; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3632).

4.2

In Ticino la materia

è attualmente disciplinata nella legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN;

RL 3.2.2.1), che ha sostituito la previgente legge sul notariato del 23

febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) con effetto al 1° luglio 2015.

In virtù dei principi

della sicurezza del diritto e della non retroattività delle leggi, le norme

applicabili ad una determinata fattispecie sono di regola quelle in vigore al

momento in cui essa si è prodotta; resta riservato, in analogia con il

principio del diritto penale della lex mitior (cfr. art. 2 cpv. 2 del

codice penale svizzero del 21 dicembre 1973; CP; RS 311.0), il caso in cui il

nuovo diritto in vigore al momento in cui l'autorità statuisce sia più favorevole all'interessato (cfr. DTF 138 I 189 consid.

3.

; 134 IV 82 consid. 6; 130 II 270 consid. 1.2 e 3; STF 6B_1076/2009 del 22 marzo 2010

consid. 7.3.2;

Pierre

Moor, Droit administratif,

Vol. I: Les fondements, III ed., Berna 2012, n. 2.4.2.3, 2.4.3.1 e 2.4.3.3; Andreas Auer/Giorgio

Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II: Les

droits fondamentaux, III ed., Berna 2013, n. 1427; cfr. pure Glatthard, op. cit., n. 48 ad art. 45

NG).

In

concreto ne discende che, risalendo essenzialmente a prima dell'entrata in vigore

delle attuali disposizioni e non costituendo queste ultime (come si vedrà

meglio in seguito) una lex mitior, i fatti oggetto del presente

procedimento devono essere vagliati alla luce della previgente normativa.

4.3

L'art. 126 n. 1 vLN

prevede la repressione in via disciplinare di tutti gli atti commessi dal

notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo

la sua reputazione professionale, il suo onore o la fiducia che in lui ripone

il pubblico.

La suddetta clausola

disciplinare - di natura generale - non precisa quali siano i doveri del

notaio. Benché le disposizioni materiali della vLN si limitino a sancire i

doveri legati all'esercizio della funzione pubblica (senza segnalare

l'esistenza di norme deontologiche, né tanto meno rinviare alle medesime), il

Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che non è arbitrario ritenere

che con l'art. 126 n. 1 vLN si sia inteso - validamente dal profilo del

rispetto del principio della legalità - sancire come doveri non solo quelli

attinenti all'esercizio della professione, bensì anche quelli deontologici. Ha

infatti reputato perlomeno non arbitrario ritenere che anche il notaio (così

come l'avvocato) sia assoggettato alla deontologia professionale e chiamato ad

ossequiarne le regole, scritte o anche non scritte, purché abbiano una valenza

generalmente riconosciuta. Ha pertanto considerato lecito far capo, per

l'interpretazione del concetto di doveri del notaio, alle norme deontologiche

emanate dal rispettivo Ordine, come il codice professionale per quanto attiene

al notariato ticinese (RDAT II-2001 n. 11 consid. 3b e riferimenti ivi citati;

cfr. anche Denis Piotet, Deontologie

notariale et droit suisse, in: SJ 2002 II 275, in particolare pag. 279; cfr.

pure art. 2 statuto dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 17 giugno

1972, in vigore all'epoca dei fatti, che tra gli scopi dell'Ordine dei notai

annovera proprio quello di favorire la corretta interpretazione e applicazione

della legislazione notarile nonché quello di tutelare la dignità della professione).

4.3.1

In concreto occorre

far riferimento al codice professionale approvato dall'Assemblea dell'Ordine

dei notai del Cantone Ticino il 21 novembre 1970.

Secondo tale normativa -

abrogata e sostituita, con effetto al 29 settembre 2015, dall'attuale versione

del 18 giugno 2015 (RL 3.2.2.4) - nell'esercizio della sua attività il notaio

deve comportarsi in modo tale da meritare piena fiducia da parte del pubblico e

delle autorità (art. 2), esaminare ed eseguire i compiti affidatigli secondo la

scienza e la coscienza e con la dovuta sollecitudine (art. 3 prima frase)

nonché evitare tutto ciò che potrebbe intaccare la dignità della sua

professione (art. 4). Gli corre in particolare l'obbligo di amministrare

diligentemente i beni affidatigli, tenendo su un conto separato i depositi

effettuati dai clienti o gli anticipi destinati a solvere le tasse agli uffici

dei registri o all'archivio notarile e di provvedere con la massima

sollecitudine al pagamento delle tasse anticipategli dai clienti, nonché al

pagamento a terzi di cui sia stato incaricato previo deposito (art. 13). Il

dovere di conservare debitamente le somme di denaro e gli altri valori che gli

vengono affidati deriva dall'obbligo del notaio di tutelare al meglio gli

interessi delle parti, rispettivamente da quello di esercitare la professione

in modo irreprensibile (cfr. Mooser, op.

cit., pag. 187, n. 279; Klaus Bürgi in:

Stephan Wolf [curatore], Kom-mentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna

2009, n. 2 ad art. 28 NV e n. 3 ad art. 29 NV). Salvo accordo contrario, la

restituzione di tali averi deve intervenire dopo la conclusione dell'affare (immediatamente

o, tutt'al più, entro un determinato termine). Il notaio deve perciò tenere a

disposizione (di principio sotto forma di liquidità) ed essere in grado in ogni

momento di restituire i valori in questione e non può in nessun caso, neppure a

titolo passeggero, impiegarli per scopi personali o mischiarli ai suoi propri

averi (cfr. Mooser, op. cit., pag.

187.

segg., n. 279 segg.; Bürgi, op.

cit., n. 1 ad art. 30 NV; Ruf, op.

cit., pag. 270, n. 1018).

Il notaio ha inoltre l'obbligo - discendente direttamente dal diritto di rango

federale, in particolare dalla nozione federale di forma autentica e dal principio dell'uguaglianza davanti

alla giurisdizione volontaria - di salvaguardare in modo imparziale ed equo gli

interessi delle parti (cfr. Mooser,

op. cit., pag. 36, n. 53d e pag. 160, n. 241; Aron

Pfammatter in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum

Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 1 ad art. 37 NG). Sia nell'assisterle

prima della stesura dell'atto, sia durante la stesura, come pure dopo la

stessa, il notaio - che deve informarle tutte allo stesso modo - non può consigliare

né favorire una di esse a discapito dell'altra (sentenza CAN 18.2009.83 del 19

maggio 2009 consid. 1, confermata dal Tribunale federale in STF 2C_427/2009 del

25.

marzo 2010; cfr. pure RNRF 92/2011 pag. 127 consid. 8.3; Mooser, op. cit., pag. 160, n. 242).

Proprio perché il dovere di imparzialità perdura anche dopo la conclusione del

contratto, il notaio che svolge pure l'attività di avvocato non può patrocinare

una parte in un contenzioso se ha precedentemente funto da pubblico ufficiale

nella medesima pratica (cfr. RNRF 92/2011 pag. 127 consid. 3.1 e riferimenti giurisprudenziali

e dottrinali ivi citati; STF 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.3, che

conferma la sentenza CAN 18.2009.83 citata, consid. 1; RtiD II-2011 n. 68

consid. 8; Moo-ser, op. cit., pag.

162, n. 243a e dottrina citata alla nota n. 895).

4.3.2

Per quanto qui

interessa, i doveri del notaio sotto l'egida del vecchio diritto corrispondono

essenzialmente a quelli previsti dal diritto attualmente in vigore (art. 11, 12

e 14 LN; art. 4, 5 e 10 del codice professionale del 18 giugno 2015).

4.4

In concreto, il punto

n. 2 del rogito alla base della presente fattispecie prevedeva che, dal prezzo corrisposto

dall'acquirente sul suo conto clienti, il notaio RI 1 avrebbe dovuto trattenere

gli importi necessari al pagamento della TUI, alla liberazione da eventuali

mutui ottenuti dal venditore nonché al pagamento di possibili altri scoperti

fiscali. Un ulteriore importo, quantificato in fr. 300'000.-, avrebbe dovuto

essere trattenuto per coprire eventuali ipoteche legali degli artigiani nonché

l'eventuale completazione delle parti comuni. Sulla base di questa

stipula, il ricorrente ha tenuto in deposito un importo pari a fr. 615'000.-

dal prezzo versato da __________ (contestualmente all'esercizio del diritto di

compera).

Il 10 giugno 2013 il

venditore ha sollecitato il notaio RI 1 a liberare a suo favore tutto il denaro

bloccato, ad eccezione di un importo di fr. 100'000.-, a garanzia del

pagamento della TUI. Il ricorrente si è tuttavia opposto, spiegando (1) di non

potere ridurre unilateralmente l'importo a garanzia dell'imposta sull'utile immobiliare,

né (2) di poter liberare la trattenuta di fr. 300'000.- sino allo scadere di 4 mesi dopo il completamento dei

lavori (osservando pure che la

dichiarazione di tacitazione degli artigiani non proveniva da questi ultimi, ma

dalla sua società, __________, e certificava solo un pagamento secondo

lo stato di avanzamento dei lavori, cfr. scritto 12 giugno 2013).

Preso atto dell'ennesima richiesta dell'alienante e delle spiegazioni da

esso fornite - e poiché anche l'acquirente si era dichiarato d'accordo -, il 19

giugno successivo egli ha bonificato a favore del venditore l'importo di fr.

500'000.-, riducendo così la somma trattenuta a fr. 115'000.-.

Corrisposta la TUI (fr. 43'169.50) imposta dall'Ufficio circondariale di

tassazione di Lugano (con decisione 26 agosto 2014), il 7 ottobre 2014

l'insorgente si è quindi nuovamente rifiutato di dar seguito alla richiesta del

venditore di liberare a suo favore il saldo restante (fr. 71'830.50), la

trattenuta giustificandosi a suo dire a fronte dei difetti riscontrati dalla

vedova dell'acquirente. Saldo che, per questo stesso motivo, il notaio ha

quindi trattenuto per ulteriori otto mesi, fino alla decisione del Pretore del

Distretto di Lugano che gli ha ingiunto di versare l'importo all'ing. __________.

4.5

Ora, così facendo il ricorrente ha tuttavia disatteso i suoi doveri di

diligenza e di imparzialità. Come rettamente dedotto dalla precedente istanza,

dall'esame degli atti emerge infatti che, dopo lo svincolo dei fr. 500'000.-, la trattenuta restante (fr. 115'000.-) riguardava

unicamente il pagamento della TUI. Ne ha espressamente dato atto il ricorrente

quando, nel corso della causa civile promossa dal venditore (cfr. osservazioni

12.

novembre 2014, punto n. 4), così come nell'istanza di conciliazione

da lui presentata in Pretura (cfr. istanza 18 dicembre 2014, punto n. 6), ha

precisato che la trattenuta concretamente operata ammontava a fr. 615'000.- e

si componeva di fr. 115'000.- a garanzia del pagamento della TUI, fr.

300'000.- a tutela della parte acquirente da eventuali ipoteche legali degli

artigiani e per l'eventuale completazione delle parti comuni nonché

fr. 200'000.- per la liberazione da eventuali mutui o eventuali altri

scoperti fiscali. La somma a garanzia dell'esecuzione delle opere

(fr. 300'000.-) era quindi stata liberata a favore del venditore (unitamente ad

un ulteriore importo di fr. 200'000.-), già il 19 giugno 2013, con il consenso

dell'acquirente. E ciò a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori

rispettivamente del pagamento degli artigiani (a quel momento tacitati per il

95%; cfr. osservazioni 12 novembre 2014, punto n. 5; istanza 18 dicembre 2014,

punto n. 7 e replica 25 novembre 2014 dell'avv. __________).

La causale della somma depositata - ribadita ancora in questa sede (sul

conto terzi del notaio rimanevano quindi fr. 115'000.- teoricamente per la

garanzia del pagamento TUI, cfr. ricorso, pag. 3) - era del resto nota non

solo al pubblico ufficiale, ma anche alla parte acquirente, cui erano frattanto

subentrati gli eredi: lo attesta chiaramente lo scritto 2 ottobre 2014 del

patrocinatore della vedova dell'acquirente, laddove - riferendosi espressamente

allo sblocco deposito garanzia TUI PPP (cfr. titolo a margine) - pregava

il notaio di trattenere il saldo in tuo deposito (TUI), ma per un

motivo evidentemente diverso da quello che lo giustificava.

Sennonché una volta corrisposta la TUI, il notaio non era più legittimato a

continuare a trattenere il denaro depositato presso di lui, modificando

unilateralmente la causale della somma depositata. Né richiamandosi al

contratto di costituzione del diritto di compera, né alle sollecitazioni degli

eredi della parte acquirente per asserite questioni relative a difetti di

costruzione, emersi dopo il 19 giugno 2013. Svincolando - con l'accordo di __________

- la somma (fr. 300'000.-) riservata a pretese connesse all'esecuzione dei

lavori, al ricorrente era insomma venuta meno la possibilità di far rinascere

questa causale per trattenere il denaro depositato sul suo conto clienti.

Ad identica conclusione è del

resto pervenuto anche il giudice civile che si è dovuto chinare sull'istanza

del venditore tendente alla condanna del notaio alla liberazione dei fondi

trattenuti. Nella sua decisione - resa, è vero, in procedura sommaria, ma passata

incontestata in giudicato - il Pretore ha infatti concluso che, dopo avere

riversato all'istante l'importo di fr. 500'000.- ed avere precisato che il

rimanente importo di fr. 115'000.- corrispondeva alla trattenuta per il pagamento

della TUI, il notaio, saldata tale imposta, non aveva più alcun valido

motivo per continuare a trattenere il saldo rivendicato dall'istante, non

potendo ora modificare la causale che lui stesso ha in precedenza

indicato per giustificare la trattenuta dell'importo di fr. 115'000.-.

Da tutto quanto sopra

discende che, una volta pagata la TUI, il ricorrente era obbligato, ai sensi

dell'art. 13 del codice professionale dell'Ordine dei notai e delle

considerazioni sopraesposte (consid. 4.3.1), a dar seguito alla richiesta 30 settembre 2014 (ed ai

successivi solleciti) del venditore e, conformemente anche all'incarico che gli

era stato affidato (art. 3 del citato codice), a sbloccare senza indugio

a suo favore il denaro che ancora teneva in deposito. Non avendolo fatto ed

avendo costretto il venditore ad adire

la giustizia civile per ottenere il denaro che gli spettava, egli ha quindi

manifestamente violato i suoi doveri di diligenza e di imparzialità, come

giustamente concluso dalla Commissione. A maggior ragione s'impone tale

deduzione se si considera che la sua iniziativa non appariva dettata, così come

afferma, da motivi di prudenza, ma più che altro da una maggior propensione

a tutelare gli interessi della parte acquirente, cui era frattanto subentrata

la comunione ereditaria fu __________. Dal profilo dell'imparzialità (ma anche

della dignità professionale) cui è tenuto il notaio, censurabile è in effetti

il mandato assunto dal ricorrente da parte di due delle eredi di __________

(cfr. osservazioni 17 marzo 2015 del ricorrente, punto n. 7 e replica 7 aprile 2015 dell'avv. __________, pag. 4).

Patrocinio che, ancorché iscritto nel contesto della vertenza di

scioglimento e liquidazione del patrimonio del defunto __________ (cfr.

citate osservazioni 17 marzo 2015, punto n. 7), non poteva in quella situazione

apparire come indice di neutralità, ove solo si consideri che i membri della

comunione ereditaria - subentrata nei diritti del de cujus - non erano

evidentemente disinteressati alle problematiche inerenti alla PPP ereditata

(difetti e/o eventuali opere ancora da compiere) e alle possibili garanzie

derivanti dal suo acquisto, a quel momento

oggetto di discussione (cfr. scritto 20 ottobre 2014 dell'avv. RI 1, punto n. 5;

cfr. inoltre e-mail 8 ottobre 2014 del patrocinatore della vedova dell'acquirente,

avv. __________, all'avv. __________, laddove spiega che il collega RI 1

rappresenta pure due eredi del signor __________ ed è pure lui interessato a

che i difetti vengano risolti in base alle regole dell'arte).

5.

Ferme queste premesse, resta

da statuire in merito all'eventuale sanzione da infliggere al ricorrente.

5.1

In caso di violazione

della legge notarile, l'art. 127 cpv. 1 vLN prevede - in un catalogo esaustivo

(Mooser, op. cit., pag. 231, n.

350) - le pene disciplinari seguenti, a dipendenza della gravità della colpa e

delle conseguenze possibili:

1.

l'ammonizione;

2.

l'ammenda sino a fr.

5'000.-

3.

la sospensione

dall'esercizio fino ad un anno;

4.

la proposta al

Tribunale d'appello di revoca dall'esercizio.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella

scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale

multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.

L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la

sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera

ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine.

La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura

e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica

funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa

del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha

svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui

tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. RNRF

91/2010 pag. 48 consid. 3.3; Mooser, op.

cit., pag. 230, n. 349; Adrian Glatthard,

Disziplinarrecht im Berner Notariat - Praxisübersicht 2009 bis 2015 in: BN

2016, pag. 313 seg.; cfr. inoltre, per analogia, Bohnet/Mar-tenet, op. cit., n. 2178 segg.; Tomas Poledna in: Walter Fellmann/Gaudenz

G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, n. 30 ad 23

segg. ad art. 17).

5.2

In concreto, la

Commissione, fondandosi sull'art. 97 LN, ha inflitto al ricorrente un

ammonimento, precisando che si tratta di una sanzione corrispondente

all'ammonizione prevista dal vecchio diritto: di fatto, gli ha dunque applicato

un'ammonizione ai sensi dell'art. 127 cpv. 1 n. 1 vLN

Ora, l'insorgente è

incorso in una disattenzione dei suoi doveri deontologici che deve essere

considerata di media gravità. Non avendo esercitato in modo diligente i compiti

che gli erano stati affidati, non rendendo al venditore la somma trattenuta con

la dovuta sollecitudine e disattendo nel contempo il suo obbligo d'imparzialità,

il suo agire non può essere ritenuto trascurabile dal profilo disciplinare. Va

poi tenuto conto del fatto che il suo comportamento ha provocato dei procedimenti

giudiziari che altrimenti non avrebbero avuto ragione di essere (con conseguente

dispendio di tempo e relativi costi; cfr. STA 52.2014.390-391 del 22 novembre

2016.

consid. 6.3), come pure dell'ammontare ragguardevole

della somma (fr. 71'830.50) in gioco. Se a favore del ricorrente depongono

l'immediata esecuzione data alla sentenza pretorile di condanna al versamento

del citato importo all'ing. __________ nonché l'assenza di precedenti

disciplinari, non gli giova il fatto di non avere mostrato segni di autocritica

e di ravvedimento, continuando ancora in questa sede a contestare la sua

colpevolezza. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la sanzione

irrogatagli - che corrisponde alla più blanda delle pene previste dall'art. 127

cpv. 1 vLN in concreto applicabile - appare quindi tutt'altro che sproporzionata

e va pertanto confermata. L'avvertimento introdotto dall'art. 97 cpv. 1 della

nuova LN non potrebbe invece in ogni caso entrare in considerazione, in quanto

riservato alle sole violazioni deontologiche più lievi (cfr., per analogia, Poledna, op. cit., n. 30 ad art. 17).

5.3

Non soccorre il ricorrente l'appello al principio della parità di

trattamento. Il precedente a cui si è richiamato (e che egli pretende essersi

concluso senza l'adozione di provvedimenti nei confronti del notaio segnalato)

presenta infatti delle caratteristiche che lo distinguono chiaramente

dalla presente fattispecie. In quel caso non era stato dato seguito alla

segnalazione in quanto l'interessato aveva provveduto alla restituzione della trattenuta (pari a poco meno di fr. 18'000.-) più

volte sollecitata (nell'arco di cinque mesi al massimo) dall'avente diritto

ancor prima che detta segnalazione pervenisse all'autorità decidente, ragion

per cui era venuto a mancare il motivo della richiesta di apertura di un

procedimento disciplinare nei suo confronti, ovvero

l'indebita trattenuta da parte sua di denaro di spettanza del venditore.

Al contrario, nella

presente fattispecie il ricorrente, richiesto già il 30 settembre 2014 e

ripetutamente sollecitato in tal senso nel corso del successivo mese di ottobre,

pur essendo stato segnalato all'autorità disciplinare il 2 marzo 2015, ha atteso

fino al luglio di quell'anno per liberare i fondi di spettanza del venditore, dopo

che il giudice civile, che questi era stato costretto ad adire, lo aveva condannato

a farlo con sentenza 11 giugno 2015. Tutto ciò, mentre si trovava in una situazione

conflittuale, in cui la sua neutralità è stata seriamente messa in discussione

dal mandato assunto successivamente e di cui si è detto.

Già queste divergenze

bastano per escludere una violazione del principio della parità di trattamento

(cfr. DTF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 136 II 120 consid.

3.3

).

5.4

Alla luce di tutto

quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare l'ammonimento pronunciato

dalla Commissione. La sanzione così commisurata, situata al limite inferiore di

quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze

del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità.

Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare

sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati

in concreto disattesi.

6.

Neppure la censura relativa

all'entità della tassa di giustizia merita accoglimento.

6.1

La tassa di giustizia

deve rispettare i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (STA

52.2015.18

del 29 aprile 2015; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2 ad art. 28). Il principio della copertura dei costi

(menzionato espressamente all'art. 50 LN del regolamento sul notariato del 25

marzo 2015; RN; RL 3.2.2.1.1) postula l'esistenza di una ragionevole

correlazione fra il gettito globale delle tasse e l'ammontare complessivo dei

costi anticipati dall'ente pubblico, incluse

le spese generali; esso non è generalmente rilevante in materia di oneri

giudiziari, ritenuto come l'esperienza

insegni che le tasse applicate dai tribunali sono di gran lunga insufficienti a coprire i costi della

giustizia. Il principio dell'equivalenza dispone, invece, che

l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il

valore economico della prestazione fornita dall'ente pubblico: la tassa - che

può eventualmente essere calcolata secondo criteri schematici - non deve

trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve

contenersi entro limiti ragionevoli (DTF 141 I 105 consid.

3.3.2

e riferimenti ivi citati; 120 Ia 171

consid. 2a e 3; STA 52.2013.383 dell'11 novembre 2013 con rimandi).

Entro questi limiti, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque

di un ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato solo in caso di

eccesso o abuso (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; cfr. STA 52.2007.4 del 9 gennaio

2012.

consid. 2.1 con rimandi; Borghi/Corti,

op. cit., n. 2 ad art. 28).

6.2

Nel caso concreto,

l'ammontare della tassa applicata dalla Commissione (fr. 2'500.-), oltre che

rientrare nella forchetta compresa tra fr. 100.- e fr. 5'000.- prevista

tanto dalla previgente (art. 131b cpv. 1 vLN) quanto dall'attuale legge

notarile (art. 109 cpv. 1 LN), appare del tutto rispettoso dei principi della copertura

dei costi e dell'equivalenza. Seppur non particolarmente modico, esso non

appare ancora sproporzionato, a fronte dell'effettivo dispendio di tempo (stimato

in 25 ore complessive) occasionato alla Commissione dall'evasione della pratica

(che, contrariamente a quanto preteso nel gravame, non appare affatto eccessivo)

e tenuto conto anche delle ulteriori attività non considerate dalla precedente

istanza (cfr. risposta 22 aprile 2016 a questa Corte), tra cui quella svolta all'inizio del procedimento dall'allora Consiglio

di disciplina notarile. La commisurazione della controversa tassa di giustizia

da parte dell'autorità inferiore non procede dunque da un esercizio

scorretto, in quanto abusivo, del suo potere di apprezzamento e deve quindi

essere tutelata.

7.

7.1. Stante quanto precede,

il ricorso deve pertanto essere respinto.

7.2

La tassa di giustizia

è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dal ricorrente in ragione di fr.

1'200.-, è posta interamente a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera