Lexipedia

Decisione

52.2016.194

Annullamento dell'elezione del municipio e del consiglio comunale per irregolarità procedurali nell'ambito dei lavori preparatori in vista dello spoglio delle schede

29 novembre 2016Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I seggi per il voto sono stati aperti venerdì 8 aprile 2016 dalle ore 17.00

alle 19.00 e domenica 10 aprile tra le 10.00 e le 12.00.

Alle ore 8.15 del 10 aprile alla presenza di 4 municipali membri degli uffici

elettorali (C 1, B 1, E 1 e F 1) e di 6 funzionari comunali è iniziata l'apertura

delle buste contenenti le schede votate per il municipio (781) e per il

consiglio comunale (780). Le schede sono quindi state timbrate, numerate e

riposte nelle relative cassette.

Alle ore 12.00, una

volta terminate le operazioni di voto, si è quindi proceduto all'apertura e

alla conta delle 103 schede che erano state depositate nelle urne a partire

dalle ore 10.00 di quello stesso giorno e delle schede votate per corrispondenza

durante il fine settimana, questa volta in presenza di tutti i membri di

entrambi gli uffici elettorali e dei delegati dei vari gruppi politici. Dopo di

che ogni ufficio elettorale ha allestito il proprio verbale delle operazioni di

voto e di spoglio (doc. 2 all. 18). Tanto nel verbale relativo all'ufficio

elettorale n. 1, quanto in quello dell'ufficio elettorale n. 2 i delegati del

gruppo Gruppo 4, RI 2 e I 1, hanno rilevato come 704 buste pervenute per

corrispondenza prima dell'apertura dei seggi di venerdì 8 aprile 2016 fossero

state aperte in assenza dei delegati. Nessuna presa di posizione è stata adottata

dai due uffici elettorali in merito a tale obiezione.

Le cassette contenenti le schede di voto, tra cui quelle contestate, i suddetti

verbali e l'elenco dei votanti sono quindi state chiuse e sigillate e poi

ritirate da una pattuglia di polizia che le ha trasportate a Bellinzona presso

l'Ufficio cantonale di spoglio.

C. Durante le

operazioni di spoglio centralizzate, l'Ufficio cantonale d'accertamento è stato

informato di quanto eccepito nei due suddetti verbali dai delegati del gruppo Gruppo

4 in merito alla parziale apertura delle buste pervenute per corrispondenza prima

dell'inizio delle operazioni di voto presso i seggi di CO 1. Con decisione del __________

2016, pubblicata sul Foglio ufficiale n. __________ di __________ __________

2016, detta autorità ha tuttavia evaso la questione, rinviando i segnalanti

all'apposita procedura di ricorso contro gli atti preparatori di una votazione

o di un'elezione, prevista dall'art. 163 della legge sull'esercizio dei diritti

politici del 7 ottobre 1998 (LEDP; RL 1.3.1.1) e indicando il Tribunale

cantonale amministrativo quale istanza competente a statuire sulla questione.

Tuttavia, senza nemmeno attendere la presa di posizione dell'Ufficio di accertamento,

l'11 aprile 2016 la RI 1 e RI 2 avevano già inoltrato un gravame davanti a

quest'ultima istanza giudiziaria, chiedendo che le elezioni 10 aprile 2016 del

municipio e del consiglio comunale di CO 1 fossero annullate e che venisse di

conseguenza indetta una nuova consultazione. Nella loro impugnativa si lamentano

della violazione di diverse formalità durante l'apertura delle buste relative

al voto per corrispondenza. In particolare censurano di non essere stati debitamente

informati, alla stessa stregua degli altri delegati, della decisione di procedere

alla registrazione prima dell'apertura dei seggi delle carte di legittimazione

dei voti giunti per corrispondenza. Affermano

di non essere nemmeno stati convocati al ricevimento del materiale di voto dal

Cantone. Sostengono che le cassette contenenti le schede votate sono giunte al

seggio domenica mattina sprovviste di sigilli. Infine rilevano come non siano

state contate le schede bianche rimaste.

D. All'accoglimento

del gravame si oppone il comune di CO 1 con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

Dal canto suo il Servizio dei diritti politici della Cancelleria dello Stato ha

rinunciato a formulare domande di giudizio, limitandosi a evidenziare i fatti

salienti che caratterizzano la fattispecie e a riassumere le disposizioni

legali applicabili. In sede di replica e di duplica i ricorrenti e il comune di

CO 1 hanno ribadito e sviluppato le loro contrapposte tesi, confermandosi nelle

rispettive domande di giudizio. Per contro il Servizio dei diritti politici è

rimasto silente.

E. Nel frattempo,

pendente causa, il 12 aprile 2016 sono stati proclamati e pubblicati i

risultati delle elezioni tenutesi nel comune di CO 1, che hanno avuto il seguente

esito:

Municipio

n.

lista

schede

% schede

voti emessi

voti non

emessi

voti di lista

% voti di

lista

01

Gruppo 1

417

41.9

4'792

1'924

6'716

52.9

02

179

18

1'335

1'332

2'667

21

03

Gruppo 2

108

10.9

853

1'022

1'875

14.8

04

Gruppo 3

89

8.9

771

673

1'444

11.4

99

Schede Senza Intestazione

202

20.3

voti bianchi

1'228

Totale

995

100

7'751

4'951

12'702

100

consiglio

comunale

n.

lista

schede

% schede

voti emessi

voti non

emessi

voti di lista

% voti di

lista

01

Gruppo 1

398

40

11'519

5'968

17'487

50.8

02

RI 1

168

16.9

2'591

4'512

7'103

20.6

03

Gruppo 2

122

12.3

2'849

3'070

5'919

17.2

04

Gruppo 3

88

8.9

1'497

2'432

3'929

11.4

99

Schede Senza Intestazione

218

21.9

voti bianchi

5'322

Totale

994

100

18456

15982

34438

100

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 164 cpv. 2 LEDP e non

dall'art. 163 LEDP, come erroneamente indicato dall'Ufficio cantonale di accertamento.

Quest'ultima disposizione concerne infatti unicamente i gravami interposti

contro gli atti preparatori di una votazione, di un'elezione, di una raccolta

di firme per un'iniziativa o un referendum compiuti dal sindaco o dal municipio.

Ciò che evidentemente non è il caso nella presente fattispecie dove litigioso è

unicamente l'operato degli uffici elettorali di CO 1 per quanto attiene lo

svolgimento della procedura preparatoria, ma non certo dell'elezione, quanto

semmai dello spoglio delle schede votate. Irrilevante appare poi la questione,

sollevata dal comune resistente nei suoi allegati, di sapere se in concreto

sussistano delle decisioni impugnabili adottate dai predetti uffici elettorali

intese ad evadere la contestazione messa a verbale dai delegati della RI 1. A

prescindere dal fatto che optando sic et sempliciter per l'invio delle

schede all'Ufficio cantonale di spoglio a Bellinzona, senza prendere alcuna

posizione su quanto rilevato dai due delegati del gruppo RI 1 in dispregio a

quanto stabilito dall'art. 20 cpv. 1 LEDP e 14 cpv. 1 lett. f del regolamento

di applicazione della legge sull'esercizio dei diritti politici del 18 novembre

1998 (RALEDP; RL 1.3.1.2), vi sarebbe da ritenere che gli uffici elettorali

abbiano in realtà risolto per atti concludenti e senza oltretutto fornire

alcuna motivazione di rigettare le critiche in questione, vi è comunque da

rilevare che il presente gravame è diretto contro l'esito dell'elezione comunale

svoltasi il 10 aprile 2016 a CO 1 in quanto tale. Di conseguenza qualsiasi

cittadino attivo del comune avrebbe potuto, in teoria, adire il Tribunale

cantonale amministrativo per contestare lo svolgimento della procedura

preparatoria di spoglio delle schede, indipendentemente dall'esistenza di una

nota a verbale in tal senso da parte d'un delegato di partito e di una

qualsiasi decisione in proposito pronunciata dagli uffici elettorali.

1.2.

1.2.1. La legittimazione ricorsuale di RI 2 è certa, poiché cittadino attivo di

CO 1. Egli, in quanto delegato del gruppo Gruppo 4, aveva inoltre rilevato, con

relativa nota riportata nel verbale delle operazioni di voto e di spoglio, e quindi

ancor prima di conoscere i risultati di quest'ultimo, le irregolarità di cui

ora si duole in questa sede, ragione per cui nulla gli può essere rimproverato

dal profilo della buona fede.

1.2.2. Per quanto riguarda la RI 1 va considerato quanto segue. Secondo

costante prassi del Tribunale federale, in materia di diritti politici, i

partiti e le organizzazioni a carattere politico formate in vista di un

determinato scopo, quale ad esempio il lancio di un referendum o di

un'iniziativa popolare, sono abilitate ad agire in giudizio soltanto se sono

costituiti come persone giuridiche, se esercitano la loro attività all'interno

della collettività pubblica toccata dalla votazione in questione e se reclutano

principalmente i loro membri in funzione della loro qualità di elettori (DTF

134 I 172 consid. 1.3.1 con numerosi riferimenti). Trattandosi di enti con

scopo ideale, non occorre la loro iscrizione nel registro di commercio (art. 52

cpv. 2 codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS 210), ma basta, a

questo scopo, che la volontà di associarsi sia stata espressa negli statuti

(art. 60 cpv. 1 CC; RDAT I-1991 n. 19, 1990 n. 28).

Nel caso di specie le suddette condizioni

appaiono adempiute. Come emerge infatti dallo statuto 18 gennaio 2016 versato

agli atti con l'allegato di replica, la RI 1 è un'associazione ai sensi degli

art. 60 seg. CC per cui è dotata di personalità giuridica e, di conseguenza,

possiede la capacità di essere parte al procedimento. Avendo per scopo il

promovimento di un movimento democratico dei cittadini (art. 2 statuti) e

avendo sede a CO 1 (art. 1 statuti), essa agisce per lo più a livello politico

comunale. Pur essendo aperta a tutti gli uomini e le donne domiciliati nel

comune, nel Cantone o anche all'estero, il fatto che gli stessi debbano essere

svizzeri (art. 3 statuto) indica come questa associazione si rivolga per lo più

ai cittadini attivi. Ragioni per le quali anch'essa è legittimata ad insorgere

contro le elezioni comunali dell'aprile 2016 che si sono tenute a CO 1.

1.3. Il gravame risulta anche ampiamente tempestivo, essendo stato introdotto

addirittura prima della pubblicazione dei risultati dell'elezione all'albo

comunale, momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di 15

giorni, previsto dall'art. 164 cpv. 2 LEDP, per agire in giudizio. Infatti, la

giurisprudenza stabilisce che la sanzione per il ricorso insinuato

prematuramente non è l'irricevibilità: esso rimane tuttavia sospeso sino

all'inizio del termine d'impugnazione (cfr. DTF 125 II 440 consid. 1b e

relativo rinvio alla DTF 110 Ia 7 consid. 1c).

1.4. Infine si deve considerare che il ricorso adempie i requisiti formali

stabiliti dall'art. 70 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), ritenuto oltretutto che, essendo stato

allestito da laici, non possono essere poste a tal riguardo delle esigenze

troppo severe.

Esso contiene infatti una motivazione che, seppur succinta, permette di comprendere

nella loro sostanza le censure sollevate dagli insorgenti. Le domande di

giudizio appaiono inoltre formulate in modo chiaro e il gravame risulta

debitamente firmato.

1.5. Per tutti questi motivi, il ricorso deve essere considerato ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

LPAmm). Del resto nemmeno le parti chiedono l'assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

La

libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano

riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e

non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa (art. 34 cpv. 2

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.;

RS 101; DTF 130 I 290 consid. 3.1, 129 I 232 consid. 4.2, 125 I 441

consid. 2a). Sulla base di questa garanzia, ogni cittadino elettore che adempie

i requisiti all'uopo stabiliti e conformi alla Costituzione deve poter

partecipare come candidato o elettore su un piano di pari opportunità rispetto

a ogni altro cittadino elettore. Il cittadino può quindi pretendere che l'autorità

incaricata dello spoglio conti in maniera regolare e corretta i suffragi

espressi (DTF 98 Ia 73 consid. 4; STF

1P.363/1994 del 15 dicembre 1994 consid. 1c, apparsa in Plädoyer 2/1995 pag. 53

seg.; cfr. anche DTF 121 I 138 consid. 3 in fine e 141 I 221 consid. 3.2).

3.

3.1. I ricorrenti si lamentano a

titolo principale di non essere stati preventivamente avvertiti che nei giorni

di martedì 5 aprile e venerdì 8 aprile 2016, ancora prima dell'apertura dei

seggi, si sarebbe proceduto alla registrazione anticipata delle carte di legittimazione

dei voti giunti per corrispondenza per mano di due membri degli uffici

elettorali, del segretario comunale e della responsabile comunale per le

elezioni e votazioni. Questa circostanza non avrebbe permesso loro di partecipare

a dette attività, così come prescritto dalla legge, e di svolgere i loro

compiti di sorveglianza su queste importanti e delicate operazioni elettorali.

3.2

Giusta l'art. 20 LEDP l'ufficio elettorale presiede alle operazioni di

voto e di spoglio nel comune, assicura la regolarità delle operazioni

elettorali, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati, si

pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e la

proclamazione dei risultati. Ogni ufficio elettorale comunale deve tenere il

verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestire l'elenco dei votanti

(cpv. 2). Sono riservati i casi in cui parte delle funzioni è attribuita agli

uffici cantonali di spoglio (cpv. 3).

L'ufficio elettorale si compone di un presidente e di due membri designati dal municipio

avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici (art. 21 cpv. 1 LEDP).

Il municipio designa inoltre i supplenti dell'ufficio elettorale (art. 21 cpv.

2.

LEDP).

L'art. 23 LEDP prevede che in caso di elezioni, i gruppi che hanno depositato

una lista hanno diritto di essere rappresentati pres­so gli uffici elettorali

(cpv. 1). I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di

chiedere rimedio all'ufficio elettorale. Le osservazioni ed i reclami dei

delegati sono registrati a verbale (cpv. 3). Ogni gruppo ha diritto a un delegato

e a un supplente per ogni ufficio elettorale. Il delegato ha diritto di

assistere a tutte le operazioni di voto e di spoglio; ha diritto di firmare il

verbale, ma non ha diritto di voto in seno all'ufficio elettorale (art. 15 cpv.

1.

e 2 RALEDP).

Nelle elezioni con il sistema proporzionale lo spoglio delle schede ha luogo a

livello cantonale (art. 38 cpv. 1 LEDP). Esso avviene a porte chiuse da

mezzogiorno della domenica del voto. L'ufficio elettorale può cominciare i

lavori preparatori per lo spoglio prima di tale termine, purché lo spoglio

delle schede non sia ancora effettuato e sia garantita la segretezza del voto

(cpv. 4). Per lavori preparatori - soggiunge il cpv. 5 di questa norma - si

intendono, in particolare: l'apertura delle buste di trasmissione del voto per

corrispondenza e la registrazione dell'avente diritto di voto (lett. a), l'apertura

delle buste interne contenenti le schede (lett. b) e l'eventuale numerazione

delle schede (lett. c).

In ogni caso i lavori preparatori di cui alla lett. b e alla lett. c possono

essere anticipati solo dalla mattina della domenica del voto (cpv. 6).

3.3

Come appena illustrato, gli uffici

elettorali comunali sono responsabili, tra le altre cose, della registrazione

anticipata della carta di legittimazione dei voti pervenuti per corrispondenza.

Operazione, questa, che possono eseguire anche prima della domenica mattina del

voto (art. 38 cpv. 5 e 6 LEDP). In linea con quanto disposto dall'art. 15 cpv.

2.

RALEDP, che conferisce ai delegati il diritto di assistere a tutte le

operazioni di voto e di spoglio, ai medesimi deve essere data la possibilità di

presenziare anche a questo genere di attività. Tale circostanza era d'altra

parte stata esplicitamente ricordata ai vari municipi del Cantone dal Servizio

dei diritti politici nelle direttive 25 febbraio 2016 concernenti le elezioni

comunali del 10 aprile 2016 al punto A.2, come pure ai punti A.6 e A.7. Anche

il Manuale elezioni comunali 2016, pubblicato dal Dipartimento delle

istituzioni, indicava in modo assolutamente chiaro ed intelligibile detto

principio, riportando un elenco dettagliato di tutte le attività elettorali alle

quali i delegati hanno diritto di assistere (cfr. pag. 113 e 115). Ora, nella

presente fattispecie, da un esame degli atti emerge che con lettera priva di

data (doc. 2 all. 9), inviata il 6 aprile 2016 - e quindi addirittura successivamente

alle attività di registrazione tenutesi il giorno precedente - il segretario comunale

si era rivolto ai vari delegati designati dai partiti, limitandosi a rammentare

i diritti e le competenze attribuite loro dalla legge, senza tuttavia indicare

se e quando si sarebbero tenute le operazioni di registrazione anticipata delle

carte di legittimazione relative ai voti pervenuti per corrispondenza. Dalle

tavole processuali non risulta che simili informazioni fossero state fornite ai

delegati in altra data e occasione. Ciò che nemmeno il comune sostiene.

Quest'ultimo si è in effetti limitato ad affermare che i delegati del gruppo Gruppo

4.

dovevano per forza di cose essere al corrente dell'anticipazione di detti

lavori, trattandosi di un provvedimento che era stato deciso dal municipio,

organo di cui faceva parte anche il municipale G 1 in rappresentanza di

quest'ultimo schieramento politico. Sennonché, questa circostanza appare irrilevante

in quanto non permetteva certo di supplire alla mancanza di una preventiva

notifica, chiara e personale, ai singoli delegati riguardo ai giorni e agli

orari previsti per le operazioni di registrazione anticipata delle carte di

legittimazione dei voti pervenuti per corrispondenza, secondo le modalità

contemplate nel modello di lettera riprodotto a pag. 121 del Manuale elezioni

comunali 2016. Ne consegue che, in questo modo, gli stessi sono stati privati

della possibilità, garantita loro dalla legge, di assistere a tali attività.

Ma non solo. I delegati non sono nemmeno mai

stati preventivamente informati, come di dovere, che alle ore 8.15 di domenica

10.

aprile 2016 sarebbero iniziati i lavori preparatori in vista dello spoglio

delle schede pervenute per posta e di quelle depositate nelle urne venerdì 8

aprile 2016. Essi sono così giunti ai seggi soltanto alle ore 10.00 di

domenica, in concomitanza con la loro apertura e le ultime operazioni di voto,

venendo privati della facoltà di assistere anche a queste importanti attività

preparatorie, che si sono svolte, per di più, non alla presenza di tutti e sei i

membri dei due uffici elettorali, come prescritto dalla legge, ma soltanto di quattro

di essi coadiuvati da alcuni funzionari comunali.

Non possono pertanto sussistere dubbi sul fatto che tutte le operazioni testé

menzionate si siano svolte in palese violazione degli art. 23 LEDP e 15 RALEDP.

Ne consegue che su questo punto le censure dei ricorrenti sono sicuramente fondate

e meritano accoglimento.

Ci si potrebbe addirittura anche

chiedere se, al di là della questione inerente il mancato invito dei delegati

dei partiti, i lavori di registrazione anticipata delle carte di legittimazione

dei voti pervenuti per corrispondenza, svoltisi martedì 5 e venerdì 8 aprile

2016.

alla presenza unicamente di due membri degli uffici elettorali, del

segretario comunale e della responsabile comunale per le votazioni e le elezioni,

siano stati eseguiti da persone abilitate a farlo. È vero che le già menzionate

direttive 25 febbraio 2016 del Servizio dei diritti politici, dopo avere

sottolineato come tali operazioni debbano essere di principio eseguite dall'ufficio

elettorale al completo, al punto A.7 indicano che i comuni, con decisione

municipale, possono incaricare il solo segretario comunale o la persona

responsabile del servizio votazioni e elezioni di procedere con l'aiuto di

personale amministrativo alla loro esecuzione, previo avviso ai membri degli

uffici elettorali e, naturalmente, ai delegati di partito. Sennonché, questa

soluzione, verosimilmente dettata più che altro da esigenze pratiche, non

appare a prima vista sufficientemente supportata dalla legge, la quale all'art.

38.

cpv. 4 e 5 lett. a LEDP indica come una simile attività debba essere svolta

dall'ufficio elettorale, fermo restando naturalmente la possibilità per i delegati

di assistervi (art. 15 cpv. 2 RALEDP). Nessuna deroga o eccezione a questa semplice

e chiara regola è prevista dalla legge.

Sia come sia la questione non merita di essere approfondita e risolta in questa

sede, dato che la stessa non è determinante per l'esito del presente giudizio.

A questo proposito è in effetti sufficiente rilevare che, come sopra rilevato,

in ogni caso ai delegati dei partiti non è stata data la possibilità di

assistere a dette operazioni.

4.

Appurate le suddette irregolarità

procedurali, occorre ora esaminare quale siano le conseguenze sull'elezione del

consiglio comunale e del municipio tenutasi il 10 aprile 2016 a CO 1.

4.1

Quando il Tribunale accerta l'esistenza

di errori di procedura, esso annulla la votazione soltanto quando le criticate

irregolarità siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello

scrutinio. In questi casi, il ricorrente non deve dimostrare che il vizio rilevato

abbia avuto ripercussioni sull'esito della votazione; è bensì sufficiente che

una siffatta conseguenza sia (stata) possibile, ciò che deve essere esaminato,

tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie. In tale contesto, si

deve considerare in particolare la gravità del vizio accertato, la sua

importanza nel quadro complessivo della votazione e l'ampiezza della differenza

dei voti. Si può prescindere dall'annullamento della votazione se la

possibilità che senza il vizio la votazione avrebbe avuto un altro esito appare

a tal punto ridotta da non entrare

seriamente in considerazione (DTF 135 I 292 consid. 4.4, 132 I 104 consid. 3.3,

130.

I 290 consid. 3, 3.4 e 6, 129 I 185 consid. 8.1 con rinvii, 119 Ia 271

consid. 3b).

4.2

4.2.1

Come esposto sopra

(consid. 3), nel caso di specie ai delegati dei partiti non è stata data la

possibilità effettiva di partecipare, come da loro diritto, alla registrazione

anticipata delle carte di legittimazione dei voti per corrispondenza e a tutte

le operazioni preparatorie in vista dello spoglio delle schede che si sono tenute

prima della chiusura dei seggi, avvenuta alle ore 12.00 di domenica 10 aprile

2016, non essendo stati gli stessi debitamente informati sui giorni e gli orari

di svolgimento di simili attività.

Le irregolarità rilevate non sono certo di poco conto. Nella misura in cui

riguardano una formalità essenziale di procedura, volta ad affermare la

corretta attuazione dei principi di legalità e di trasparenza che informano lo

svolgimento di un'elezione, le stesse appaiono anzi piuttosto gravi. A questo

proposito occorre in effetti rilevare che, stante la delicatezza delle attività

di spoglio e di preparazione dello stesso, il diritto di osservazione conferito

dalla LEDP ai delegati costituisce un fondamentale elemento di controllo

democratico sulle medesime (cfr. Messaggio governativo 16 settembre 2014 [n.

6984] concernente la modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici

sugli orari di voto, sui lavori preparatori per lo spoglio e sui circondari

elettorali nell'elezione del Gran Consiglio, in: RVGC anno parlamentare

2014-2015, vol. 5, pag. 2851 seg., pag. 2854). Quest'ultimi, in quanto rappresentanti

di tutti i gruppi politici in corsa, ivi compresi di quelli che non siedono

(ancora) nei consessi comunali, fungono dunque da garanti, nei confronti dei

cittadini, dello scrupoloso rispetto della legge e della regolarità del

procedimento elettorale, soprattutto per quanto attiene a tutte quelle attività

che concorrono alla definizione del risultato della consultazione, nei confronti

delle quali non deve sussistere alcun sospetto di errore o di manipolazione del materiale di voto. Il ruolo dei

delegati di partito ha dunque una valenza democratica importantissima, in

quanto costituisce un fondamentale elemento di tutela predisposto

dall'ordinamento per assicurare nell'interesse generale il corretto svolgimento

delle operazioni di voto e di preparazione dello spoglio delle schede nel

contesto di un sistema che, a differenza di quanto avviene in altri cantoni

svizzeri (si veda per esempio Ginevra), permette senza limitazioni di sorta che

gli uffici elettorali comunali siano composti da persone che nello stesso tempo

sono anche candidate. Esso ha poi assunto ancora più importanza dopo la recente

introduzione generalizzata del voto per corrispondenza anche a livello

comunale. Inoltre, a ben vedere, l'intervento nel procedimento elettorale dei

delegati consente indirettamente anche ai soggetti candidati di partecipare al

medesimo tramite dei rappresentanti del loro rispettivo gruppo politico. Seppure

passivo, il coinvolgimento dei delegati in tutte le attività svolte

dall'ufficio elettorale costituisce pure una peculiare manifestazione del

principio del contraddittorio, con la precisa finalità di far emergere (ed

eventualmente anche risolvere) immediatamente eventuali contrasti in ordine

alle formalità che precedono lo spoglio centralizzato delle schede, in linea

con le particolari esigenze di certezza e rapidità che contrassegnano lo svolgimento

e la definizione delle operazioni elettorali. Ferme queste premesse, si deve

ritenere che le irregolarità accertate nel caso concreto sono in generale suscettibili,

da un lato, di far aumentare il rischio di errori o manomissioni e, dall'altro,

di far venire meno la fiducia dei cittadini nel processo elettorale e nel suo

risultato. I difetti riscontrati non possono evidentemente essere sanati a

posteriori dalle dichiarazioni dei membri degli uffici elettorali e dei vari

funzionari - versate agli atti dal comune - con cui viene ribadita l'assoluta

regolarità delle operazioni di registrazione anticipata delle carte di legittimazione

eseguite il 5 e l'8 aprile 2016 e dei lavori di preparazione in vista dello

spoglio tenutosi domenica mattina 10 aprile 2016. Ammettere il contrario,

significherebbe in effetti svuotare di qualsiasi senso e portata il controllo

su dette operazioni che il legislatore cantonale ha voluto per l'appunto

affidare (anche) ai delegati dei partiti.

4.2.2

A prescindere dalla controversa

questione di sapere se i lavori di registrazione anticipata delle carte di

legittimazione dei voti giunti per corrispondenza, svolti tra martedì 5 e

venerdì 8 aprile 2016, abbiano riguardato 704 (come indicato a verbale dai

delegati RI 2 e I 1 senza peraltro fornire alcuna spiegazione in proposito) o

694.

schede ([= 511 + 183 schede] come risulta dai protocolli di apertura

parziale dei voti per corrispondenza [doc. 2 all. 11 e 12]), si deve poi

considerare che, alla luce anche delle operazioni che hanno avuto luogo

domenica mattina 10 aprile 2016 prima dell'apertura dei seggi senza che pure in

questa occasione alcun delegato fosse presente, su un totale di 1013 schede

votate (1012 per il consiglio comunale) almeno 781 (780 per il consiglio

comunale) sono state preparate per lo spoglio in modo irregolare, secondo

quanto indicato dallo stesso comune (cfr. doc. 2 all. 1, § 21). Trattasi di un numero

considerevole di schede, pari a circa il 77% di quelle votate nel comune. Contrariamente

a quanto sembrano assumere i ricorrenti nei loro allegati, questa sola circostanza

non permette invero di affermare che in concreto vi siano sicuramente stati dei

brogli elettorali, nemmeno alla luce dell'esito del voto, che ha visto il Gruppo

1.

rafforzare sensibilmente la propria posizione in seno al comune a dispetto di

quanto avvenuto quasi ovunque negli altri comuni del distretto. Essa fa

tuttavia sì - e questo è tanto sufficiente quanto decisivo nel caso di specie -

che non sia possibile escludere che i gravi vizi procedurali rilevati abbiano in

qualche modo influito sul risultato delle elezioni, bastando la possibilità che

durante le irregolari operazioni di registrazione anticipata delle carte di

legittimazione e di preparazione allo spoglio delle schede possano essersi

verificati degli errori o addirittura delle manomissioni, che non abbiano

potuto essere rilevati seduta stante dai delegati. Quanto più è elevata la

percentuale di schede affette dai vizi in parola e, quindi, suscettibili di

essere state erroneamente trattate o manipolate, tanto più grande è in effetti il

rischio che una simile influenza possa essersi verificata. Ciò vale a maggior

ragione nella presente fattispecie ove solo si consideri che, per quanto

concerne ad esempio l'elezione del municipio, lo scarto di voti che avrebbe

potuto determinare un diverso risultato elettorale non appare poi così ampio

come sembra ritenere il comune nei suoi allegati. Quest'ultimo, in sede di

duplica, ha calcolato in 222 i voti di lista mancanti al gruppo Gruppo 4 per conquistare

un secondo seggio a scapito di Gruppo 3 (cfr. doc. 6), lista che avendo raccolto

il minor numero di preferenze tra quelle in gara sarebbe stata la più esposta

ad un simile rischio. Ora, considerato che, contrariamente a quanto ritenuto

dal comune, il fatto di presentare sulla lista un numero inferiore di candidati

rispetto ai seggi disponibili non influisce sul "peso" della singola scheda

(cfr. art. 42 cpv. 2 lett. b LEDP), un divario come quello indicato equivale a

sole 15.85 schede (= 222 : 14). Qualora ci si volesse poi attenere al numero di

voti di lista che sono stati effettivamente espressi a CO 1 in occasione di questa tornata elettorale (12'702),

ci si rende conto che sarebbe stato sufficiente il travaso di soli 74 voti di

lista da Gruppo 3 al gruppo Gruppo 4 per permettere a quest'ultimi di

strappare ai primi un seggio in sede di secondo riparto. Ciò che corrisponderebbe

a sole 5.28 schede (= 74 :14), ossia allo 0.52% del totale di quelle votate.

Certo, anche questa è una semplice ipotesi tra le innumerevoli possibili, che

comunque indica come in teoria un risultato diverso sarebbe stato possibile già

con una differenza di poche schede.

Ne discende pertanto che, a fronte di tutti questi elementi, il Tribunale

ritiene che in concreto siano date le condizioni per annullare le elezioni di

municipio e consiglio comunale, tenutesi il 10 aprile 2016 nel comune di CO 1.

5.

5.1.

Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere accolto, senza che

si renda necessario entrare nel merito delle altre censure in esso sollevate,

con conseguente annullamento delle elezioni 10 aprile 2016 del consiglio comunale e del municipio di CO 1. Sarà

quindi compito della Cancelleria

dello Stato di indire al più presto una nuova consultazione elettorale. Nel frattempo

municipio e consiglio comunale di CO 1 dovranno limitarsi agli atti di

ordinaria amministrazione del comune, ritenuto che la Sezione degli enti locali

del Dipartimento delle istituzioni vigilerà su tale aspetto nell'ambito delle

competenze che le sono assegnate dagli art. 194 segg. della legge organica

comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). Di transenna, occorre comunque

rilevare che, contrariamente a quanto addotto dai ricorrenti, la mancata

convocazione dei delegati alla ricezione del materiale di voto da parte del

Cantone, non si configura come una violazione della LEDP, giacché quest'ultima

non prevede un simile diritto. Dato l'esito, irrisolta può rimanere poi la

questione dei sigilli, ritenuto altresì come su tale aspetto le tesi divergano.

Per la medesima ragione, non appare necessario in questa sede pronunciarsi in

merito alle critiche sollevate dai ricorrenti con la replica riguardo alle

modalità di distribuzione del materiale di voto ai municipali, agli ospiti

della casa anziani e alle persone seguite dai servizi sociali, anche se per il

vero nel caso concreto possono effettivamente sussistere non poche perplessità

in proposito, essendo l'art. 26 LEDP chiaro e perentorio sul fatto che tale

documentazione deve essere inviata al domicilio di ogni avente diritto di voto.

Infine, improponibili in questa sede, poiché tardive, appaiono le censure,

sollevate anch'esse soltanto con la replica, riguardo alla composizione degli

uffici elettorali: in effetti le medesime andavano semmai avanzate nell'ambito

di un ricorso giusta l'art. 163 LEDP indirizzato contro gli atti preparatori

dell'elezione, che però avrebbe dovuto essere inoltrato a questo Tribunale nel

termine di tre giorni dalla pubblicazione della risoluzione 14 marzo 2016 con

cui il municipio aveva fissato il numero degli uffici elettorali e designato i

loro rispettivi membri e supplenti.

5.2

Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di tasse e di spese (art. 47 cpv.

6.

LPAmm). Il comune di CO 1 dovrà comunque versare agli insorgenti, che nel

corso di causa si sono fatti assistere da un avvocato, un'indennità per

ripetibili adeguata alle circostanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

le elezioni 10 aprile 2016 del

consiglio comunale e del municipio di CO 1 sono annullate;

1.2

è fatto ordine alla Cancelleria

dello Stato di indire al più presto nuove elezioni nel comune di CO 1, ritenuto

che nel frattempo municipio e consiglio comunale di CO 1 dovranno limitarsi ad

assolvere gli atti di ordinaria amministrazione del comune.

2.

Non si

prelevano né tasse, né spese. Il comune di CO 1 rifonderà fr. 1'500.- ai

ricorrenti a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

5.

Comunicazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere