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Decisione

52.2016.197

Licenza edilizia per la costruzione di un'opera di cinta

20 febbraio 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti contestano che la cinta possa essere assimilata ad un muro di

controriva o di sostegno, contestando che essa determini un indebito

innalzamento del muro sottostante. Tanto più che pure i vicini hanno realizzato

un'analoga cinta, ma in lamiera metallica. Il giudizio sarebbe poi

contradditorio laddove ritiene l'opera troppo alta secondo le NAPR, ma troppo

bassa in base alla norma SIA 358, e comunque conforme dal profilo estetico.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Il municipio si rimette

al giudizio di questa Corte, mentre CO 1, CO 2 e CO 3 si oppongono all'accoglimento

del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

F. Con la replica e

la duplica, gli insorgenti rispettivamente i vicini resistenti si sono

riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando

ulteriormente le proprie tesi.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della

legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione

attiva dei ricorrenti, istanti in licenza e proprietari della part. __________,

personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato, di cui sono

destinatari (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa

Considerandi

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). L'impugnativa è inoltre tempestiva

(art. 68 cpv. 1 LPAmm). Resta da verificare se la decisione censurata sia impugnabile

in quanto tale.

1.2

1.2.1

Una decisione è finale se pone termine alla lite, poco importa che sia

fondata su ragioni di merito oppure su motivi procedurali. Sono per contro

incidentali le decisioni che riguardano soltanto una fase del procedimento,

assumendo una funzione strumentale rispetto alla pronuncia destinata a

concludere la vertenza (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.1.1).

La risoluzione che rinvia la causa per nuova

decisione all'istanza inferiore è in linea di principio una decisione

incidentale; ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di

fondo parziale; resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a

cui vengono retrocessi gli atti non resta

più alcun margine decisionale, dovendosi limitare ad eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (cfr. DTF

138.

I 143 consid. 1.2; 135 V 141 consid. 1.1; STA 52.2014.238 del 25

giugno 2015 e rimandi).

In base all'art. 66 cpv. 2

LPAmm, le decisioni pregiudiziali o incidentali possono però essere impugnate

se atte a provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se

l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale,

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa

(lett. b; cfr. al riguardo: STA 52.2014.238 citata).

1.2.2

In concreto, il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia 8

giugno 2015, ritenendola in contrasto con le NAPR. Da questo profilo il

giudizio può senz'altro essere considerato finale e, come tale, il ricorso

contro di esso interposto, ricevibile in ordine.

Una diversa conclusione s'impone invece per il dispositivo con cui la

precedente istanza ha rinviato gli atti all'esecutivo comunale affinché adotti

i provvedimenti volti al ripristino di una situazione conforme al diritto

(consid. 3): riconducibile a un giudizio di rinvio di natura incidentale, il

Dispositivo

dispositivo non limita in alcun modo la libertà dell'autorità di prime cure in

punto alla misura che è ancora chiamata ad attuare. Neppure in quanto

configurabile alla stregua di un provvedimento che il Consiglio di Stato ha

adottato quale autorità di vigilanza sul municipio (cfr. art. 48 cpv. 2 LE) lo

stesso risulta impugnabile: per quanto possa prospettare l'adozione di misure

atte a ledere i loro interessi, non priva in effetti gli insorgenti della facoltà

di impugnare semmai ulteriormente i provvedimenti che il municipio potrà se del

caso adottare nei loro confronti.

1.3. Con questa premessa, il giudizio può essere reso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto

della controversia emerge in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle

fotografie agli atti. Ai fini del presente giudizio, le prove sollecitate dai

ricorrenti (richiamo incarto, sopralluogo, ecc.) non appaiono idonee a portare

ulteriori elementi rilevanti.

2.

2.1. Secondo l'art. 6 cpv. 3 NAPR, la sistemazione del terreno deve

essere di regola eseguita senz'alterarne in modo sostanziale l'andamento

naturale, di regola i muri di terrazzamento e terrapieni non devono

superare l'altezza di m 2.50.

I muri di controriva laterali alla costruzione a confine possono avere

un'altezza massima di m 2.50. I muri di controriva a monte della costruzione

possono essere realizzati a gradoni con altezza massima di m 1.50 per una

profondità minima di m 1.50 (ritenuto che,

se la profondità minima è inferiore, l'altezza è calcolata sommando le diverse

altezze; cfr. cpv. 3, in fine).

L'art. 15 cpv. 1 NAPR dispone dal canto suo che i muri di sostegno edificati

a confine con le proprietà private e con le strade veicolari e pedonali

sono equiparati ad opere di cinta. L'altezza massima delle opere di

cinta, precisa la norma (cpv. 2), è di m 2.50 (restano riservate le disposizioni

concernenti la sicurezza stradale, come pure le prescrizioni per i muri di

cinta a valle o a monte di strade e sentieri

pedonali, cfr. cpv. 2 in fine, 3 e 5). Se i due fondi non sono

sullo stesso piano, dispone inoltre l'art. 15 cpv. 4 NAPR, l'altezza è misurata

dal piano più basso.

2.2. Le suddette norme si riallacciano alle categorie di muri che gli

ordinamenti edilizi sono soliti distinguere (muri di cinta, muri di sostegno ed eventualmente muri di controripa), ricalcando in buona

parte i principi ad essi generalmente applicabili.

2.3. I muri di cinta servono a

recingere il fondo. Essendo eretti a confine, l'altezza di questi manufatti va

limitata in misura più consistente di quella degli edifici (cfr. Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 39 LE, n. 1186); in tal senso, l'art.

15 cpv. 2 NAPR limita l'altezza delle opere di cinta a m 2.50.

Alle medesime regole applicabili ai muri di cinta sono per principio

assoggettati i muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti

lungo il confine dei fondi. Dal profilo degli ingombri verticali, le ripercussioni

ingenerate da queste opere sui fondi contermini non sono in effetti diverse da

quelle derivanti dai muri di cinta (cfr. STA 52.2008.34 del 2 febbraio 2010

consid. 4.2; Scolari, op. cit., ad

art. 39 LE, n. 1183). Anche l'art. 15 cpv. 1 NAPR fa proprio questo principio,

assimilando i muri di sostegno di terrapieni eretti sul confine ad opere di

cinta.

Da questa norma discende inoltre che l'altezza di opere di cinta insistenti

sulla sommità di muri di sostegno di terrapieni eretti a confine va sommata a

quella del manufatto sottostante. Non va misurata a partire dal livello del

terrapieno, ma a partire dal livello del terreno sistemato ai piedi del muro di

sostegno, facente funzione di opera di cinta (cfr. anche art. 15 cpv. 4 NAPR; cfr.

STA 52.2007.254 del 26 novembre 2007 consid. 2 e rimandi; 52.1999.77 del 5

ottobre 1999 consid. 4.2).

2.4. Diversa è invece la situazione dei muri di controriva, ovvero delle

opere di sostegno di escavazioni di terreni in pendio. Non determinando nuovi

ingombri verticali, con conseguenti ripercussioni sui fondi contermini, questi

manufatti non sono di regola assoggettati alle norme sulle altezze applicabili

ai muri di sostegno di terrapieni artificiali (cfr. STA 52.2008.34 citata,

consid. 4.2).

Per questi muri, l'art. 6 cpv. 3 NAPR prevede nondimeno una specifica regola,

che ne limita lo sviluppo verticale a confine a m 2.50. Dalla norma si può

dedurre che tale limite è applicabile ai muri di controriva laterali, ma pure a

quelli a monte (a meno che siano realizzati "a gradoni", alti al

massimo m 1.50 e arretrati tra loro almeno m 1.50, cfr. art. 6 cpv. 3 NAPR).

Considerato che i muri di controripa non determinano nuovi ingombri per i fondi

adiacenti, è da ritenere che alla suddetta disciplina inerisce più che altro

una finalità paesaggistica, volta soprattutto a evitare uno sbancamento eccessivo

dei terreni a valle.

2.5. Le NAPR non regolano la sovrapposizione di muri (opere) di cinta (o di sostegno)

a muri di controriva; tanto meno stabiliscono particolari limiti d'altezza o

criteri di misurazione al riguardo (ad esempio, che impongano di sommarne le altezze).

In assenza di una specifica regolamentazione, avuto riguardo alla diversa funzione

dei muri e alle diverse finalità perseguite dalle disposizioni che ne limitano

lo sviluppo, come pure al fatto che i muri di controripa servono specialmente a

permettere l'escavazione del terreno a valle, è da ritenere che, di principio,

nulla osta alla costruzione di un muro di cinta (o di sostegno) sopra un muro

di controriva a confine. In questa ipotesi - conformemente a quanto già ammesso

dalla recente giurisprudenza per casi simili - i manufatti vanno trattati in

modo distinto e l'altezza dell'opera di cinta (o muro di sostegno) sovrastante

va di regola misurata dalla corona del muro di controripa, il cui livello

coincide con quello naturale (cfr. STA 52.2016.279 del 13 novembre 2017 consid.

3.2; 52.2013.529 dell'8 aprile 2015 consid. 4); resta riservata l'appli-cazione

della clausola estetica, qualora dal cumulo dei differenti muri risulti un'opera

incompatibile con l'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio.

Tale soluzione appare sensata e ragionevole, ove solo si consideri che permette

d'impedire che al proprietario del fondo a monte venga preclusa ogni

possibilità di sistemarlo - o anche solo di metterlo in sicurezza (mediante una

recinzione rispettivamente un parapetto che protegga da cadute nel vuoto) - a

seguito di un deliberato sbancamento del terreno originario confinante a valle

(ad esempio, per infossare un edificio; cfr. nello stesso senso, STA

52.2016.279 citata, consid. 3.2).

3.In concreto,

oggetto di controversia è il manufatto formato da un bauletto di cemento (alto

da m 0.10 a 0.20) sormontato da due palizzate di legno (lunghe m 3.30 e 3.80 e

alte m 0.75), che i ricorrenti hanno realizzato sulla sommità del muro in sasso

alto circa 3 m, eretto al confine con il loro fondo (part. __________).

SCHEMA SEZIONE

0.85-0.95

3 m

PART. __________

PART. __________

Nessuno contesta che l'opera in questione è una cinta; evidente è inoltre che

la stessa tende pure a proteggere la caduta nel vuoto di cose o persone verso

il fondo sottostante (part. __________).

Il Governo ha ritenuto che il manufatto non potesse essere autorizzato, poiché determinerebbe un

inammissibile innalzamento del muro sottostante, sia che lo si consideri

alla stregua di un muro di controriva a monte della costruzione ex art. 6 cpv.

3 NAPR, quale effettivamente parrebbe essere, sia che lo si

assimili a muro di sostegno (cinta) ex art. 15 cpv. 2 NAPR. La conclusione

non può essere confermata.

Le considerazioni sviluppate dal Governo

potrebbero in effetti essere corrette solo nella misura in cui il muro in sasso

alto ca. 3 m su cui insiste la cinta fosse effettivamente riconducibile

a un muro di sostegno di un terrapieno artificiale (tuttora percepibile come tale); l'altezza di opere di cinta insistenti

sulla sommità di muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti a confine va

infatti sommata a quella del manufatto sottostante (cfr. supra, consid.

2.3) .

Problematica è invece la deduzione della

precedente istanza, nella misura in cui assimila il muro in questione a un muro

di controriva e non a un muro di sostegno (così come invero aveva

indicato questo Tribunale in occasione del precedente giudizio avente per

oggetto la citata licenza edilizia del 17 marzo 2014, senza tuttavia

soffermarsi sulla natura di tale opera, cfr. STA 52.2014.440 del 6 maggio 2016,

confermata da STF 1C_247/2016 del 1° giugno 2017). Dovesse infatti

essere riconducibile, in tutto o in buona parte, a un muro di controriva - come

il Governo ha ritenuto probabile e anche gli stessi resistenti sembrano

ammettere - dal profilo delle altezze, nulla osterebbe alla posa di una cinta

(parapetto) sulla sua sommità; come visto, nessuna disposizione lo vieta, a

maggior ragione quando una simile opera si rende necessaria a fini di

protezione da cadute nel vuoto verso un fondo escavato sottostante (cfr. supra,

consid. 2.5). In un simile caso, i due manufatti - diversi per funzione,

ripercussioni che ingenerano e regime loro applicabile - vanno trattati

distintamente e l'altezza dell'opera di cinta determinata dalla corona del muro

di controripa, che corrisponde al livello del terreno naturale (originale). Da

questo profilo, non potrebbe portare ad altra conclusione l'art. 15 cpv. 4

NAPR, secondo cui se due fondi non sono sullo stesso piano, l'altezza della

cinta è misurata dal piano più basso. Tale norma, su cui invero nessuno si

sofferma, non può trovare applicazione quando il piano di campagna originario è

stato artificialmente abbassato e l'opera di cinta non è costruita sul prolungamento

verticale di un muro di sostegno, ma di controriva. Da ciò discende che la

natura del muro in sasso, che la precedente istanza ha omesso di accertare,

appare determinante per sapere se possa o meno esservi eretta sopra una cinta

(parapetto). Considerato tuttavia che l'opera litigiosa, così come realizzata,

non può comunque essere autorizzata per i motivi di cui si dirà in appresso, si

può prescindere dal rinviare gli atti all'istanza inferiore affinché esperisca

ulteriori accertamenti su questo punto.

4. 4.1. Secondo l'art. 30 RLE

gli edifici, gli impianti e ogni altra opera devono essere progettati e

eseguiti secondo le regole dell'arte, tenendo conto delle prescrizioni tecniche

emanate dalle autorità, sussidiariamente da associazioni professionali

riconosciute, come la SIA, l'Associazione svizzera dei tecnici della depurazione

delle acque (VSA/ASTEA), l'Associazione padronale svizzera lattonieri e installatori

(APSLI) e l'Unione svizzera dei professionisti della strada (VSS). Attraverso

questa disposizione, le normative emanate dalle predette associazioni non assurgono

a disposizioni di diritto pubblico, ma fungono comunque da raccomandazioni,

ovvero da regole volte a codificare una prassi e ad orientare l'apprezzamento

dell'autorità (cfr. RDAT I-1995 n. 39 consid. 2.2; STA 52.2013.321-322 del 26

agosto 2014 consid. 2.2; 52.2012.278 del 16 luglio 2013 consid. 2.2.;

52.2011.419 dell'11 novembre 2011 consid. 2.2; 52.1996.83 del 26 luglio 1999

consid. 2 con rinvii).

4.2. Per i parapetti la SIA ha emanato una specifica norma (SIA 358 = SN 543

358, nell'edizione valida dal 1° marzo 2010), che si applica alla progettazione

di parapetti e di elementi di protezione aventi la stessa funzione contro la

caduta di persone nelle costruzioni e nei relativi accessi (cifra 0.1.1). La

norma si prefigge di assicurare le persone contro le cadute per terra o nel

vuoto (cifra 1.1.1). Essa prevede che deve essere provvista di un elemento di

protezione (parapetto) ogni superficie praticabile utilizzabile normalmente,

sulla quale è prevedibile un rischio di caduta (cfr. cifra 2.1.1), laddove un

rischio è considerato tale quando l'altezza di caduta è superiore a m 1.00 (cfr.

cifra 2.1.2). La norma fissa diversi requisiti per gli elementi di protezione,

in punto all'altezza minima, alla forma, alla resistenza e ai materiali dei

parapetti (cfr. cifra 3). In particolare prevede che l'altezza normale degli

elementi di protezione deve essere di almeno m 1.00 (cfr. cifra 3.1.3) o almeno

di m 0.90 se hanno uno spessore di 0.20 m (cfr. cifra 3.1.5). L'altezza è

misurata verticalmente a par-tire dalla superficie praticabile fino al filo superiore

dell'elemento di protezione (cfr. cifra 3.1.1).

Per prassi, nell'ambito della sicurezza degli edifici, la norma SIA 358

incorpora una riconosciuta regola dell'arte e, come tale, va pertanto

considerata dall'autorità che rilascia le autorizzazioni a costruire

(unitamente ad altre referenze in materia, quali ad es. gli opuscoli tecnici dell'Ufficio prevenzioni infortuni, UPI; cfr.

Andreas Baumann [et al.], Kommentar

zum Baugesetz des Kantons Aargau, Berna 2013, § 52, n. 25). Qualora un progetto

si scosti dalle disposizioni minime fissate da tale norma deve pertanto essere

dimostrato, mediante debita motivazione, che l'obbiettivo di protezione è comunque garantito (cfr. norma SIA

358, cifra. 0.3; Christoph Fritzsche, Absturzsicherheit

in Wohngebäuden - zur Anwendung der SIA-Norm 358, in PBG 2005/2, pag. 8; Baumann, op. cit., § 52, n. 27).

4.3. In concreto, l'opera controversa, formata da un bauletto di cemento

sormontato da due palizzate di legno, come ben emerge dai piani è alta da m

0.85 a m 0.93-0.95 (cfr. piano facciata e sezione). La sua altezza non rispetta

dunque quella minima (m 1.00) prescritta dalla norma SIA 358 (cifra. 3.1.3) per

parapetti che, come in concreto, sono spessi meno di m 0.20 (cfr. anche foto

agli atti); l'opera, peraltro, è in parte addirittura inferiore all'altezza minima (m 0.90) fissata per gli

elementi di protezione aventi almeno questo spessore (cfr. cifra 3.1.4).

Al di là del quesito di sapere se il manufatto disattenda pure i requisiti di

resistenza prescritti dalla stessa normativa (cfr. cifra 3.3) - con riferimento

particolare ai fissaggi degli assi al bauletto che a dire dei resistenti

sarebbero piuttosto approssimativi - è pertanto certo che l'opera

in questione, già solo per l'insufficiente altezza, non può essere ritenuta

realizzata a regola d'arte, conformemente all'art. 30 RLE. Dagli atti non

emerge d'altra parte alcun motivo per cui il nuovo manufatto avente funzione di

parapetto - quand'anche insistesse su un muro di controriva (cfr. supra,

consid. 3) - non possa soddisfare i requisiti minimi fissati dalla norma SIA

358; neppure gli insorgenti del resto lo spiegano. Il fatto che anche le esili

ringhiere lungo le passerelle (che conducono all'abitazione dei resistenti) non

appaiano a prima vista a norma (sia per altezza che per forma) non costituisce

invece un motivo per derogare alle disposizioni di sicurezza minime fissate

dalla norma SIA 358; se lo sia semmai per giustificare una misura di polizia fondata

sugli art. 35 LE e 38 RLE (qualora sussistesse un pericolo per la sicurezza), è

invece questione che esula dalla presente procedura.

5. 5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve

pertanto essere respinto.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dei ricorrenti, secondo soccombenza. Gli stessi sono inoltre tenuti a

rifondere ai resistenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già

anticipata dai ricorrenti, resta interamente a loro carico.

Gli insorgenti sono inoltre tenuti a rifondere ai resistenti CO 1 un importo di

complessivi fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera