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Decisione

52.2016.200

Tassa d'uso - tassa base acqua potabile imponibile per ogni appartamento facente parte di un immobile - principio dell'equivalenza

9 luglio 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 e RI 2 sono

proprietari di un immobile composto di tre appartamenti destinati ad uso

abitativo che sorge sulla part. __________ di Ronco sopra Ascona.

Il 17 agosto 2015 l'Azienda comunale acqua potabile (ACAP) ha notificato loro

la tassa base acqua potabile 2015 relativa al predetto fondo per un importo complessivo

(IVA inclusa) di fr. 1'573.-, calcolato tenendo conto di tre tasse base di fr.

500.- l'una per ciascun appartamento a cui sono state aggiunti fr. 35.- per il

noleggio del contatore.

B. a. Con

tempestivo reclamo RI 1 e RI 2 hanno impugnato la predetta fattura, contestando

il fatto che la tassa base fosse stata conteggiata tre volte, in funzione del numero

degli appartamenti, e non invece una sola volta sull'immobile.

b. Con determinazione del 9 ottobre 2015 il Municipio di Ronco sopra Ascona ha

respinto il gravame, rilevando come la querelata tassazione fosse avvenuta in

conformità alle disposizioni comunali applicabili e rilevando come RI 1 e RI 2

avessero comunque la possibilità di ritornare al sistema di tassazione precedentemente

applicato nei loro confronti, vale a dire quello in funzione del numero di

rubinetti esistenti nell'edificio.

C. Mediante

giudizio del 15 marzo 2016 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso

inoltrato da RI 1 e RI 2 avverso la predetta decisione municipale, confermando l'avversata

imposizione. Riassunti i fatti salienti e

illustrato il quadro normativo applicabile, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto

che il Municipio potesse legittimamente procedere all'imposizione

dell'avversato tributo in funzione del numero degli appartamenti.

D. Avverso quest'ultima

risoluzione governativa, RI 1 e RI 2 insorgono ora dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando in sostanza

che la tassa base 2015 relativa al loro immobile sia conteggiata una sola volta.

A mente dei ricorrenti le disposizioni comunali applicabili non permetterebbero

di prelevare un simile tributo per ogni appartamento. Il fatto che per ogni

immobile venga posato un solo contatore dimostrerebbe come imponibili non siano

le singole unità abitative ma lo stabile in quanto tale. Censurano poi la

disattenzione del principio dell'uguaglianza. A questo proposito rilevano come

nel Comune di Ronco sopra Ascona per quanto attiene al consumo di acqua

potabile, il sistema di imposizione a rubinetto sia in generale più favorevole

rispetto a quello a contatore.

E. All'accoglimento

del gravame si oppone il Municipio di Ronco sopra Ascona con argomenti, di cui

si dirà, per quanto necessario, in seguito. Anche il Consiglio di Stato chiede

la reiezione del gravame, senza tuttavia formulare osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 della

legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP;

RL181.200). Certa è la legittimazione attiva di RI 1 e RI 2, direttamente

toccati dalla decisione impugnata nei loro interessi (art. 42 LMSP e art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 LPAmm).

Considerandi

2.

Preliminarmente

va detto che, giusta l'art. 73 cpv. 2 secondo periodo della Costituzione della

Repubblica e Cantone Ticino (Cost/TI; RL 101.000), i tribunali non possono

applicare norme cantonali (tra cui rientrano anche quelle di rango comunale) contrarie

al diritto federale. Pertanto, al fine di rispettare il principio della

preminenza del diritto superiore, l'autorità di ricorso può esaminare la

compatibilità di una norma con il diritto federale e internazionale e può paralizzarne

l'applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o

modificarla operando un controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle)

della norma stessa (Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 375 segg. e

riferimenti).

Ne deriva pertanto che, contrariamente a quanto sembra suggerire il Municipio

in sede di risposta, il semplice fatto che i ricorrenti non abbiano contestato

al momento della loro rispettiva promulgazione né il regolamento dell'Azienda

comunale acqua potabile (RACAP), né la relativa ordinanza con cui sono state

fissate le tasse acqua potabile per il 2015, non pregiudica in alcun modo la

loro facoltà di sollevare delle critiche all'indirizzo di questi atti normativi

nell'ambito di una fattispecie riguardante la loro concreta applicazione.

3.

3.1. A Ronco

sopra Ascona il servizio di distribuzione d'acqua potabile è retto dal RACAP.

Il RACAP istituisce a questo scopo un'azienda municipalizzata (di seguito:

Azienda) ai sensi della LMSP incaricata di fornire l'acqua potabile con diritto

di privativa su tutto il territorio del comune (art. 1 cpv. 1). L'art. 48 RACAP

afferma il principio dell'autonomia finanziaria ed economica dell'Azienda e

prevede, per il suo perseguimento, l'imposizione di tasse di allacciamento

(art. 49) e tasse d'uso (art. 50). Le tasse d'uso sono quantificate, con

sistema a rubinetto o a contatore, da parte del Municipio mediante ordinanza,

entro gli importi fissati all'art. 50 RACAP.

Per quanto qui più interessa l'art. 50 cpv. 6 RACAP prevede che:

"Coloro che posano il contatore nel corso

dell'anno sono tassati a contatore a partire dall'esercizio successivo e

dovranno trasmettere il dato della lettura al 31 dicembre.

Tassa annua di noleggio secondo il loro diametro nella scala seguente:

mm 19 minimo CHF 35.00 massimo CHF 70.00

mm 25 minimo CHF 40.00 massimo CHF 80.00

mm 32 minimo CHF 55.00 massimo CHF 110.00

mm 38 minimo CHF 85.00 massimo CHF 170.00

mm 50 minimo CHF 140.00 massimo CHF 280.00

mm 65 minimo CHF 170.00 massimo CHF 340.00

Gli abbonati con contatore, su richiesta, sono tassati a contatore come segue:

Tassa base: minimo CHF 200.00 massimo CHF 500.00

Tassa consumo: minimo CHF 1.00 al mc massimo CHF 2.00 al mc.

Entro il 31 maggio dell'anno in corso verrà richiesto un acconto calcolato in

base al 90% della tassa percepita per l'anno precedente non inferiore alla

tassa base.

Dopo lettura annuale verrà inviato il conguaglio solo se il suo conteggio risulterà

essere maggiore alla richiesta iniziale, mentre per un consumo minore si

procederà al ristorno della differenza così calcolata."

3.2

Con ordinanza del 15 gennaio 2015, pubblicata all'albo comunale il

giorno successivo, il Municipio di Ronco sopra Ascona ha stabilito le tasse

d'uso acqua potabile valide per il 2015. Per quanto qui più interessa, riguardo

al sistema di tassazione a contatore, è stata prevista una tassa di noleggio

dei contatori di fr. 35.- per un diametro di mm 20, una tassa base di fr. 500.-

e una tassa sul consumo di fr. 1.80 al mc.

4.

4.1. Gli

insorgenti ripropongono anche in questa sede l'argomento secondo cui la tassa

base acqua potabile non possa essere prelevata in base al numero di appartamenti

che compongono la loro casa, dovendo la stessa essere conteggiata una sola

volta dal momento che l'edificio allacciato alla rete di distribuzione dell'acqua

potabile è uno e che il medesimo è dotato di un unico contatore.

4.2

Sennonché, la tesi non può essere seguita. Come ricordato anche dal

Consiglio di Stato, la tassa acqua potabile è una tassa d'uso. Essa costituisce

un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica

amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326, pubblicata in: RDAT 1986 n. 38 consid. 7). In materia di

acqua potabile, tale tassa comprende di norma un importo di base (o d'abbonamento) indipendente dall'utilizzo del

servizio, il quale serve principalmente a coprire integralmente i costi

di esercizio e di manutenzione degli impianti, oltre che l'eventuale creazione

di riserve, e un importo calcolato in

funzione del consumo effettivo (cfr. STF 2C.656/2008 del 29 maggio 2009

consid. 3.4. e 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2.; Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben

aus rechtlicher Sicht, in: URP 1999, pag. 539 segg., in particolare pag. 556).

La tassa di base costituisce pertanto una controprestazione per il

diritto dell'utente di rimanere allacciato alla rete e, quindi, di poter in ogni

momento disporre di acqua potabile: che questi faccia poi effettivamente capo

(o meno) alla rete di distribuzione attingendo dell'acqua potabile non ha, invece,

importanza. Ora, è evidente che se un immobile si compone di più appartamenti

ciascuno di essi beneficia di questa prerogativa: contrariamente a quanto

sostengono gli insorgenti, l'uso potenziale della rete di distribuzione è

pertanto più importante che nel caso di uno stabile che può accogliere una sola

economia domestica (cfr. RDAT II-1997 n. 4). L'imposizione della tassa base per

ciascun appartamento di cui è composto l'immobile allacciato appare pertanto

legittima e in linea con quanto stabilito dall'art. 51 RACAP, il quale, sotto

la marginale "Tasse di usufrutto. Suddivisione", prevede che per

il calcolo delle tasse di usufrutto gli abbonati si suddividono in: a)

appartamento o economia domestica singola; b) appartamento o economia domestica

singola con piscine, parchi, giardini con grande consumo; c) esercizi pubblici;

d) utenti occasionali. A prescindere infatti dalla questione di sapere se

questa norma sia stata originariamente concepita solamente per il sistema di tassazione

a rubinetto, si deve comunque considerare che la stessa sancisce in sostanza il

principio secondo cui le tasse d'uso vanno percepite per ogni singola economia,

il quale avendo portata generale deve poter trovare applicazione in tutti i

casi e, quindi, anche in caso di tassazione a contatore.

Se ne deve pertanto dedurre che anche nella fattispecie in esame fanno stato i

principi già illustrati da questo Tribunale nella STA 52.1998.199 del 27

gennaio 1999, a cui fa riferimento anche il Governo cantonale nella decisione

qui impugnata. Nulla muta a questo proposito che in quel caso la tassa per il

consumo d'acqua potabile, prelevata in aggiunta alla tassa base, fosse

calcolata secondo il sistema a rubinetti, anziché, come in concreto, secondo il

sistema a contatore. I principi che stanno alla base del ragionamento appena

illustrato sono i medesimi sia in caso di tassazione secondo il sistema a

rubinetti, sia in caso di presenza di contatori in grado di misurare l'esatto

consumo d'acqua.

Inoltre, nulla può essere dedotto a favore dei ricorrenti dall'art. 54 RACAP, giusta

il quale per gli immobili muniti di contatore viene chiesta la tassa di base,

riservato il conguaglio dopo la lettura annuale. La norma si limita infatti a

disciplinare l'incasso delle tasse d'uso senza fornire nessuna indicazione in

merito alla questione, qui litigiosa, di sapere se in presenza di più unità abitative

all'interno del medesimo stabile la tassa base sia applicabile a ciascuna di

esse o meno.

Infine occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti,

il fatto che la loro proprietà sia dotata di un solo contatore non è determinante

per il conteggio delle tasse base. Si tratta in effetti di una soluzione

tecnica prevista dall'ordinamento comunale - riservata la facoltà per i proprietari

di immobili di far istallare dei contatori privati così da poter rilevare i

consumi di singole parti del fabbricato (art. 61 RACAP) - che nulla ha a che

vedere con l'obbligo per ogni singolo utente di partecipare al finanziamento

dei costi di esercizio e di manutenzione degli impianti, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio.

5.

5.1. Oltre al principio della

copertura dei costi, le tasse per la fornitura d'acqua potabile devono

ugualmente ossequiare il principio dell'equivalenza, che concretizza quelli

della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio (art. 8 e 9 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Secondo

detto principio, l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto

adeguato con la prestazione dell'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in

evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi

entro limiti ragionevoli. Il valore della prestazione si determina in base alla

sua utilità per il contribuente oppure in base al suo costo per rispetto all'insieme

delle spese sostenute per l'attività amministrativa in questione, ciò che non

esclude un certo schematismo né la facoltà di ricorrere a delle medie fondate

sull'esperienza. Le tasse devono tuttavia essere allestite in base a criteri

obiettivamente sostenibili e non devono operare distinzioni sfornite di motivi

ragionevoli (RtiD I-2005 n. 32; DTF 126 I 180 consid. 3a/bb, 122 I 279 consid.

6c e riferimenti).

Affinché il principio

dell'equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa,

calcolata secondo criteri schematici, appaia come ragionevolmente proporzionata

alla prestazione: il principio dell'equivalenza è violato solo in caso di

sproporzione manifesta (RDAT I-1995 n. 18 e riferimenti ivi contenuti; STA 52.2014.251

del 14 ottobre 2014 consid. 2.3).

È pur vero che, come detto, per

fissare l'ammontare delle tasse la giurisprudenza ammette l'adozione

d'importanti schematizzazioni al fine di non complicare in modo sproporzionato

l'incasso, specialmente quando differenziazioni non sono giustificate dal loro

ammontare. Ciò in considerazione del fatto che una valutazione economica del

diritto di utilizzare le infrastrutture o una quantificazione precisa di

vantaggi particolari è spesso alquanto difficile, se non impossibile.

L'adozione di questi criteri non deve comunque procurare risultati

manifestamente insostenibili o sfociare in distinzioni prive di ragionevole

fondamento.

5.2

Nel caso di specie il principio dell'equivalenza risulta violato. Come

sopra esposto, l'art. 50 cpv. 6 RACAP prevede per il regime di tassazione a

contatore il prelievo di una tassa base compresa tra fr. 200.- e fr. 500.-, che

deve essere annualmente fissato dal Municipio. La norma, oltre che a stabilire

una forchetta tariffale piuttosto elevata rispetto a quella usualmente prevista

dai vari Comuni ticinesi, non prevede alcun criterio commisurativo, per cui la

tassa base è identica per ogni utenza. Questa circostanza porta a dei risultati

che, a seconda dei casi, possono apparire manifestamente sproporzionati e, in

particolare, è suscettibile di generare delle situazioni chiaramente lesive del

principio della parità di trattamento sia tra le stesse utenze tassate a

contatore, sia tra le utenze tassate a contatore da un lato e quelle tassate a

rubinetto dall'altro lato. Nel primo caso infatti appare arbitrario sottoporre

alla medesima tassa tutte le utenze esistenti prescindendo da qualsiasi presa

in considerazione della potenziale intensità con cui le stesse fanno capo al

servizio in parola. In questo senso la soluzione prevista dall'art. 50 cpv. 6

RACAP si fonda su di uno schematismo eccessivo che non può essere tutelato in

quanto conduce a trattare sul piano impositivo nello stesso modo situazioni diverse

che necessitano un differente trattamento. L'imposizione di una tassa di base

di addirittura fr. 500.- all'anno per delle piccole unità abitative, come

quelle di cui sono proprietari gli insorgenti, appare inoltre manifestamente

sproporzionata anche in termini assoluti. Si tratta in effetti di un importo

piuttosto elevato per poter semplicemente mantenere allacciati alla rete di

distribuzione dell'acqua potabile degli appartamenti di dimensioni tutto

sommato contenute, quali sono quelli di proprietà dei ricorrenti.

Da un confronto tra i due regimi di tassazione previsti dal RACAP, emerge infine

che quello a contatore porta, in talune situazioni sostanzialmente equivalenti

per quanto attiene al potenziale consumo d'acqua, ad un'imposizione nettamente

più elevata rispetto al sistema a rubinetto. Quanto si è verificato nel caso

dell'immobile dei ricorrenti tra il 2014, dove è stato applicato il sistema di

tassazione a rubinetto, e il 2015, dove invece si è passati al sistema a

contatore, è emblematico. Da un anno all'altro la tassazione complessiva dei

tre appartamenti è lievitata da fr. 943.- a fr. 1'573.50, senza contare il

fatto che, a differenza del primo, quest'ultimo importo non è ancora

comprensivo dell'acqua effettivamente consumata, la quale è stata conteggiata

separatamente in sede di conguaglio, dopo lettura del contatore al 31 dicembre

2015, in base ad una tariffa di fr. 1.80 al mc. Ora, una simile differenza

risulta troppo ampia per poter essere tollerata anche perché, oggettivamente,

non vi sono motivi ragionevoli che la giustificano.

5.3

Ferme queste premesse, visto che gli insorgenti

hanno comunque pienamente usufruito nel 2015 del servizio comunale di

approvvigionamento idrico, occorre in questa sede provvedere a determinare il

tributo dovuto attraverso l'applicazione di criteri sommari e transitori, volti

unicamente alla liquidazione della litispendenza e senza con ciò vincolare, o anche solo influenzare, in alcun modo le

scelte che il legislativo comunale sarà chiamato ad adottare ai fini

dell'irrinunciabile adeguamento dell'art. 50 cpv. 6 RACAP agli art. 8 e

9.

Cost. È infatti incontestabile il diritto del Comune di percepire una tassa

d'uso acqua potabile per gli appartamenti siti sulla part. __________ di Ronco

sopra Ascona per tale anno. Al solo fine di

evadere la presente vertenza, in attesa che il Consiglio comunale provveda a

modificare la normativa concernente il calcolo delle tasse d'uso

dell'acqua potabile, questa Corte ritiene che la tassa base 2015 per ciascuno

dei tre appartamenti di proprietà dei ricorrenti possa essere fissata a fr.

200.

-, ciò che corrisponde al minimo previsto dalla forchetta tariffale

stabilita dall'art. 50 cpv. 6 RACAP. Ora, è

vero che si tratta a sua volta di una soluzione non del tutto soddisfacente in

quanto estremamente schematica visto che non contempla nessuna differenziazione

tra le tre economie domestiche allacciate alla rete di distribuzione dell'acqua

potabile presenti sul fondo degli insorgenti: essa ha però il pregio,

nell'attuale stato di cose, di essere semplice e facilmente applicabile, ritenuto

naturalmente che sarà poi compito del Comune elaborare in proposito una base

normativa suscettibile di garantire un miglior rispetto dei principi generali

del diritto amministrativo che governano il settore giuridico in parola, e

permette di pervenire nell'immediato ad un'imposizione maggiormente rispettosa

del principio di proporzionalità.

Al cumulo delle tre singole tasse base dovrà poi essere aggiunta la tassa di

noleggio del contatore, nonché la tassa sul consumo effettivo relativo al 2015,

desumibile dalla lettura di quest'ultima apparecchiatura.

6.

6.1.

Stante quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto ed il giudizio avversato annullato, al pari della

decisione municipale da esso tutelata. Gli atti sono retrocessi all'esecutivo

comunale di Ronco sopra Ascona, affinché

proceda a ricalcolare le tasse base acqua potabile 2015 relative al fondo di proprietà

degli insorgenti, tenendo conto di quanto esposto ai considerandi che

precedono.

6.2

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico degli insorgenti in ragione di 1/3 e del Comune, che è

intervenuto in causa a difesa dei propri interessi finanziari, in ragione di 2/3, proporzionalmente al rispettivo grado di

soccombenza (art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione 15 marzo 2016 (n. 1145) del Consiglio di Stato e

quella 9 ottobre 2015 del Municipio di Ronco sopra Ascona, da essa tutelata, sono annullate;

1.2

gli atti sono rinviati al Municipio

di Ronco sopra Ascona per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 1'500.-, già anticipate dai ricorrenti, sono poste

a carico di quest'ultimi in ragione di fr. 500.- e del Comune di Ronco sopra

Ascona in ragione di fr. 1'000.-.

Agli insorgenti vanno restituiti fr. 1'000.- di spese versate in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

;

,;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera