52.2016.202
Permesso di dimora UE/AELS
14 settembre 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.202
Lugano
14 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Marco Lucchini, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso 14 aprile 2016 di
RI
1
contro
la
risoluzione 23 febbraio 2016 (n. 780) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la decisione 1° aprile 2015 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di
revoca di un permesso di dimora UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. a. La cittadina polacca RI 1 (1959)
è giunta in Svizzera il 19 agosto 2009 ottenendo, dapprima, un permesso di
dimora temporaneo L UE/AELS e, dal 5 luglio 2010, un permesso di dimora B UE/AELS
valido fino al 4 luglio 2015 per esercitare un'attività lucrativa dipendente
nel nostro Paese.
b. Durante il suo
soggiorno, l'interessata ha lavorato in qualità di collaboratrice domestica dal
19 agosto 2009 al 30 novembre 2010 e dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2012. Nel
febbraio 2013, essa è dovuta ricorrere all'aiuto sociale. Nell'ottobre
2014 ha ottenuto una rendita intera di invalidità di fr. 151.– mensili con
effetto retroattivo dal 1° aprile 2013 e un assegno per grandi invalidi di fr.
468.– mensili a decorrere dal 1° marzo 2014.
B. Dopo averle dato la possibilità di
esprimersi, il 1° aprile 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora UE/AELS a RI 1, fissandole
un termine fino al 15 maggio successivo per lasciare il territorio svizzero.
L'autorità ha tenuto conto
del fatto che l'interessata non svolgeva da tempo alcuna attività lavorativa e
non disponeva di entrate sufficienti per il proprio mantenimento, al punto che
dal febbraio 2013 era a carico della pubblica assistenza, presso cui aveva
accumulato fino a quel momento un debito di fr. 38'938.–. Il provvedimento
è stato reso sulla base dell'art. 6 dell'Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC;
RS 0.142.112.681), come pure degli
art. 2, 6 e 24 dell'Allegato I all'ALC nonché 16 e 23 dell'ordinanza sull'introduzione
della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS
142.203).
C. Con giudizio 23 febbraio 2016 il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha rilevato che l'interessata non poteva richiamarsi
all'ALC, non potendo più essere considerata alla stregua di una lavoratrice ai
sensi del menzionato Accordo bilaterale e non disponendo di mezzi finanziari
sufficienti per poter continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno
quale persona senza attività lucrativa, ragione per la quale non poteva neppure
invocare il diritto di rimanere a causa della sua inabilità al lavoro che l'aveva
portata ad ottenere un assegno per grandi invalidi e una rendita AI. Esaminando
la posizione di RI 1 dal profilo del diritto interno, l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto che adempisse i presupposti della revoca di cui all'art. 62 cpv. 1
lett. e della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS
142.20), siccome dipendeva dall'aiuto sociale. Ha inoltre considerato il provvedimento
impugnato rispettoso del principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa la soccombente si aggrava ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento.
Essa pone in evidenza di
essere caduta a carico dell'assistenza pubblica in quanto i suoi problemi di salute
non le permettono più di svolgere un'attività
lucrativa, ritenuto pure che l'assegno per grandi invalidi e la rendita AI di
cui beneficia non sono sufficienti per coprire il suo fabbisogno. Essendo
colpita da inabilità permanente al lavoro, sostiene comunque di avere un
diritto di rimanere in Svizzera sulla base dell'art. 4 ALC come pure della
Convenzione di Nuova York sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre
2006, entrata in vigore in Svizzera il 15 maggio 2014 (RS 0.109). Ritiene che
il provvedimento adottato nei suoi confronti sia lesivo in ogni caso del
principio della proporzionalità.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, senza
formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito
della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL
1.2.2.1). Va comunque rilevato sin dall'inizio che il permesso di dimora
UE/AELS di cui beneficiava l'insorgente,
valido fino al 4 luglio 2015, era già scaduto prima dell'emanazione
della risoluzione governativa impugnata. In siffatte circostanze, qualora il
presente gravame fosse volto ad ottenere in ultima battuta l'annullamento della
decisione di revoca di un'autorizzazione di soggiorno ormai decaduta, esso
apparirebbe privo di oggetto. Il giudizio impugnato
non concerne tuttavia soltanto la revoca, ma si riferisce implicitamente
anche al rifiuto di prorogare a RI 1 il permesso
di dimora UE/AELS di cui era titolare. Ne discende che essa ha ancora un interesse
pratico e attuale ad impugnare la decisione
dell'autorità inferiore. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.
68 cpv. 1 LPAmm e presentato da una persona senz'altro legittimata
a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1
Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che
occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un
datore di lavoro dello Stato ospitante
riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data
del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del
primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un
periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una
situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi.
Le ulteriori proroghe dell'autorizzazione di soggiorno sono
sottoposte alla condizione che l'interessato conservi lo statuto di lavoratore
(cfr. Astrid
Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code
annoté des droits des migrations, vol. III, Accord sur la
libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 27 all'art. 4). Il
capoverso 6 dell'art. 6 Allegato I ALC precisa poi che la carta di soggiorno in
corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che
non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipende da un'incapacità
temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti
di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro
competente.
L'art. 18 OLCP
precisa che per la ricerca di un
impiego, i cittadini dell'UE e dell'AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi (cpv. 1). Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si
protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di
breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile, purché dispongano
dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento (cpv. 2). Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell'UE e dell'AELS
dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego
(cpv. 3).
2.2. Il cittadino di una parte
contraente all'ALC che non svolge un'attività economica può invocare l'art. 24
Allegato I ALC. A condizione, però, che dimostri in tal caso di disporre, per sé e per i membri della propria famiglia, di
mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale
durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi
(art. 6 ALC e 24 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC). Per il computo
dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le indennità
giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC).
Fatti
I mezzi finanziari di cui
dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati
sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente
svizzero e se del caso ai suoi
familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle
direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale (art. 16 cpv. 1 OLCP).
2.3. Bisogna anche considerare che il campo di
applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il
cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un
diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante,
ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 , consid. 2;
130 II 1, consid. 3.4).
In questo senso, l'art. 23
cpv. 1 OLCP dispone che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i
permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono
comunque essere revocati o non essere
prorogati se non sono più adempite le
condizioni per il loro rilascio.
3. 3.1. Come accennato in narrativa, RI
1 ha lavorato in qualità di collaboratrice domestica dal 19 agosto 2009 al 30
novembre 2010 a tempo pieno e dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2012 a tempo parziale
(v. anche lettere di disdetta 28.08.2012 di C__________ e 28.10.2010 di I__________
a causa del loro ricovero nelle apposite strutture sanitarie, agli atti). Da
allora non ha più esercitato un'attività lucrativa e il termine quadro aperto
il 3 gennaio 2013, durante il quale aveva un diritto alle indennità di
disoccupazione maturate, pari a 260 indennità giornaliere, è ormai scaduto dal 2
gennaio 2015 (foglio di calcolo 16.01.2013 e conteggio 25.01.2013 __________).
In siffatte circostanze, visto pure che, per i motivi che verranno
esposti in seguito (consid. 4), non vi sono elementi concreti che lascino anche
solo intravvedere la possibilità che possa procacciarsi un impiego, l'insorgente
non può più essere considerata "lavoratrice" ai sensi dell'ALC.
3.2. Bisogna anche considerare che dal
febbraio 2013, la ricorrente è a carico della pubblica assistenza presso cui ha
contratto un debito che, al momento del giudizio governativo impugnato,
ammontava complessivamente a fr. 62'975.35.
Ora, non disponendo manifestamente di mezzi finanziari sufficienti
per il proprio sostentamento, essa non
può prevalersi del menzionato accordo bilaterale neppure per risiedere in
Svizzera quale persona senza attività lucrativa giusta gli art. 6 ALC, 24 Allegato
I ALC e 16 OLCP.
4. La ricorrente non contesta tali
conclusioni. Essa invoca però il diritto di rimanere sancito dagli art. 7 lett.
c ALC, 4 Allegato I ALC e 22 OLCP.
4.1. Oltre agli art. 6 ALC, 24 Allegato
I ALC e 16 OLCP, il cittadino di una parte
contraente all'ALC che non svolge un'attività economica può invocare il cosiddetto
"diritto di rimanere" (cfr. STF 2C_545/2015 del 14 dicembre 2015, consid.
3).
L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i
cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea
di principio il diritto di rimanere sul
territorio di un'altra parte contraente sancito all'art. 7 lett. c ALC anche dopo avere cessato la loro attività
economica (vedi anche art. 22 OLCP).
Tale diritto, volto a garantire l'ulteriore permanenza nello
Stato di residenza dopo la fine dell'attività lucrativa, va interpretato in relazione
al regolamento (CEE) 1251/70, malgrado la sua abrogazione, in seno all'Unione
europea, avvenuta il 30 aprile 2006 (cfr. art. 4 cpv. 2 Allegato I ALC; STF 2C_926/2010
del 21 luglio 2011 consid. 6.1 e 2C_417/2008 del 18 giugno 2010, consid. 2.2).
Da questa
regolamentazione emerge, per quanto qui interessa, che possono prevalersi di
tale facoltà i cittadini comunitari residenti
senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, colpiti da
inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b del suddetto regolamento). Possono avvalersi quindi del diritto
di rimanere soltanto i cittadini UE-27/AELS che hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera nel
quadro dell'ALC e che hanno beneficiato pertanto dei diritti conferiti ai
lavoratori secondo tale Accordo (cfr.
Istruzioni OLCP edite dalla segreteria di Stato della migrazione SEM, Berna, n.
10.3 pagg. 112 segg., stato al gennaio 2017).
L'art. 5 n. 1 del
regolamento 1251/70 sancisce inoltre che per esercitare tale diritti, il
beneficiario dispone di un periodo di due anni dal momento in cui il diritto è
stato acquisito a norma dell'art. 2 cpv. 1 lett. b.
4.2. Nella presente fattispecie risulta dagli atti che RI 1 è
colpita da inabilità permanente al lavoro.
In effetti, essendo divenuta ipovedente, con decisione 2 ottobre
2014 l'Ufficio assicurazione invalidità le ha riconosciuto, a decorrere dal 1°
marzo 2014, un assegno per grandi invalidi di grado lieve (doc. C prodotto
dinnanzi al Consiglio di Stato).
Secondo l'art. 9 della legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali, del
6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1), è considerato grande invalido colui che, a
causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di
terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
La grande invalidità è considerata di grado lieve, precisa
l'art. 37 cpv. 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961 (OAI; RS 831.201), se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in
modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti
ordinari della vita;
b. necessita di una
sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole,
di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno
agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti
sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare
e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un
accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana.
Oltre ad essere stata riconosciuta grande invalida, dall'aprile
2013 la ricorrente beneficia pure di una rendita intera, siccome presenta un
grado di invalidità dell'85% (doc. D: decisione 14 ottobre 2014 Ufficio AI,
prodotta dinnanzi al Consiglio di Stato), di modo che essa è colpita da
inabilità permanente al lavoro.
Diritti, questi, rimasti immutati pendente causa (doc. 4: decisione
5 ottobre 2015 Ufficio AI; email 16.02.16 Istituto assicurazioni sociali al
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).
Certo, l'assegno per grandi invalidi di fr. 468.– e la rendita
intera di invalidità di fr. 151.– di cui dispone mensilmente dall'aprile 2013
non le permettono oggettivamente di coprire il suo fabbisogno. Lo conferma il
fatto che essa deve far capo alle prestazioni assistenziali erogate
dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) per poter
mantenersi. Tale circostanza non è comunque atta a precludere il rinnovo del
suo permesso di dimora in quanto, contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato (consid. 3.4, pag. 5 della risoluzione governativa impugnata), un diritto
di rimanere ai sensi dell'ALC sussiste anche nel caso in cui la persona interessata
percepisce eventuali contributi sociali (STF 2C_545/2015 del 14 dicembre 2015
consid. 3.2).
5. Alla
luce di queste risultanze, bisogna pertanto ammettere che la ricorrente, la
quale risiede regolarmente da più di due anni in Svizzera, dispone di un
diritto di rimanere in Svizzera sulla base degli art. 7 lett. c ALC, 4 Allegato
I ALC e 22 OLCP, considerato che si è avvalsa di tale facoltà entro i due anni
da quando le è stato riconosciuto nell'ottobre 2014 il suo diritto
all'ottenimento della rendita AI (cfr. art. 5 n. 1 regolamento 1251/70).
Data inoltre l'assenza di
precedenti penali a carico dell'insorgente tali da comportare il mancato
rinnovo del suo permesso di dimora UE/ AELS per motivi di ordine pubblico, il
ricorso va dunque accolto senza ulteriore disamina, annullando la decisione
dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela.
6. 6.1. Gli atti vanno quindi
retrocessi all'autorità dipartimentale, affinché rinnovi il permesso di dimora B
UE/AELS a RI 1 (1959) dopo avere sottoposto il caso, se necessario, alla
Segreteria di Stato della migrazione.
6.2. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia e delle spese.
Non si assegnano per contro ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm),
dato che l'insorgente ha agito in causa personalmente.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione 23 febbraio 2016 (n.
780) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 1° aprile 2015 (Revoca UE 29) del Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della popolazione.
Considerandi
2.
Gli atti sono retrocessi alla Sezione della
popolazione affinché rinnovi il permesso
di dimora UE/AELS a RI 1 (__________1959) dopo avere sottoposto il caso,
se necessario, alla Segreteria di Stato della migrazione.
3.
Non si prelevano né tasse né spese
di giustizia.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere