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Decisione

52.2016.202

Permesso di dimora UE/AELS

14 settembre 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I mezzi finanziari di cui

dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati

sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente

svizzero e se del caso ai suoi

familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle

direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale (art. 16 cpv. 1 OLCP).

2.3. Bisogna anche considerare che il campo di

applicazione personale e temporale dell'ALC non dipende dal momento in cui il

cittadino comunitario è giunto in Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un

diritto di soggiorno garantito dall'accordo in parola al momento determinante,

ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF 134 II 10 , consid. 2;

130 II 1, consid. 3.4).

In questo senso, l'art. 23

cpv. 1 OLCP dispone che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i

permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono

comunque essere revocati o non essere

prorogati se non sono più adempite le

condizioni per il loro rilascio.

3. 3.1. Come accennato in narrativa, RI

1 ha lavorato in qualità di collaboratrice domestica dal 19 agosto 2009 al 30

novembre 2010 a tempo pieno e dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2012 a tempo parziale

(v. anche lettere di disdetta 28.08.2012 di C__________ e 28.10.2010 di I__________

a causa del loro ricovero nelle apposite strutture sanitarie, agli atti). Da

allora non ha più esercitato un'attività lucrativa e il termine quadro aperto

il 3 gennaio 2013, durante il quale aveva un diritto alle indennità di

disoccupazione maturate, pari a 260 indennità giornaliere, è ormai scaduto dal 2

gennaio 2015 (foglio di calcolo 16.01.2013 e conteggio 25.01.2013 __________).

In siffatte circostanze, visto pure che, per i motivi che verranno

esposti in seguito (consid. 4), non vi sono elementi concreti che lascino anche

solo intravvedere la possibilità che possa procacciarsi un impiego, l'insorgente

non può più essere considerata "lavoratrice" ai sensi dell'ALC.

3.2. Bisogna anche considerare che dal

febbraio 2013, la ricorrente è a carico della pubblica assistenza presso cui ha

contratto un debito che, al momento del giudizio governativo impugnato,

ammontava complessivamente a fr. 62'975.35.

Ora, non disponendo manifestamente di mezzi finanziari sufficienti

per il proprio sostentamento, essa non

può prevalersi del menzionato accordo bilaterale neppure per risiedere in

Svizzera quale persona senza attività lucrativa giusta gli art. 6 ALC, 24 Allegato

I ALC e 16 OLCP.

4. La ricorrente non contesta tali

conclusioni. Essa invoca però il diritto di rimanere sancito dagli art. 7 lett.

c ALC, 4 Allegato I ALC e 22 OLCP.

4.1. Oltre agli art. 6 ALC, 24 Allegato

I ALC e 16 OLCP, il cittadino di una parte

contraente all'ALC che non svolge un'attività economica può invocare il cosiddetto

"diritto di rimanere" (cfr. STF 2C_545/2015 del 14 dicembre 2015, consid.

3).

L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i

cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea

di principio il diritto di rimanere sul

territorio di un'altra parte contraente sancito all'art. 7 lett. c ALC anche dopo avere cessato la loro attività

economica (vedi anche art. 22 OLCP).

Tale diritto, volto a garantire l'ulteriore permanenza nello

Stato di residenza dopo la fine dell'attività lucrativa, va interpretato in relazione

al regolamento (CEE) 1251/70, malgrado la sua abrogazione, in seno all'Unione

europea, avvenuta il 30 aprile 2006 (cfr. art. 4 cpv. 2 Allegato I ALC; STF 2C_926/2010

del 21 luglio 2011 consid. 6.1 e 2C_417/2008 del 18 giugno 2010, consid. 2.2).

Da questa

regolamentazione emerge, per quanto qui interessa, che possono prevalersi di

tale facoltà i cittadini comunitari residenti

senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, colpiti da

inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b del suddetto regolamento). Possono avvalersi quindi del diritto

di rimanere soltanto i cittadini UE-27/AELS che hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera nel

quadro dell'ALC e che hanno beneficiato pertanto dei diritti conferiti ai

lavoratori secondo tale Accordo (cfr.

Istruzioni OLCP edite dalla segreteria di Stato della migrazione SEM, Berna, n.

10.3 pagg. 112 segg., stato al gennaio 2017).

L'art. 5 n. 1 del

regolamento 1251/70 sancisce inoltre che per esercitare tale diritti, il

beneficiario dispone di un periodo di due anni dal momento in cui il diritto è

stato acquisito a norma dell'art. 2 cpv. 1 lett. b.

4.2. Nella presente fattispecie risulta dagli atti che RI 1 è

colpita da inabilità permanente al lavoro.

In effetti, essendo divenuta ipovedente, con decisione 2 ottobre

2014 l'Ufficio assicurazione invalidità le ha riconosciuto, a decorrere dal 1°

marzo 2014, un assegno per grandi invalidi di grado lieve (doc. C prodotto

dinnanzi al Consiglio di Stato).

Secondo l'art. 9 della legge federale sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali, del

6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1), è considerato grande invalido colui che, a

causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di

terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

La grande invalidità è considerata di grado lieve, precisa

l'art. 37 cpv. 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio

1961 (OAI; RS 831.201), se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in

modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti

ordinari della vita;

b. necessita di una

sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole,

di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno

agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti

sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare

e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un

accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Oltre ad essere stata riconosciuta grande invalida, dall'aprile

2013 la ricorrente beneficia pure di una rendita intera, siccome presenta un

grado di invalidità dell'85% (doc. D: decisione 14 ottobre 2014 Ufficio AI,

prodotta dinnanzi al Consiglio di Stato), di modo che essa è colpita da

inabilità permanente al lavoro.

Diritti, questi, rimasti immutati pendente causa (doc. 4: decisione

5 ottobre 2015 Ufficio AI; email 16.02.16 Istituto assicurazioni sociali al

Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).

Certo, l'assegno per grandi invalidi di fr. 468.– e la rendita

intera di invalidità di fr. 151.– di cui dispone mensilmente dall'aprile 2013

non le permettono oggettivamente di coprire il suo fabbisogno. Lo conferma il

fatto che essa deve far capo alle prestazioni assistenziali erogate

dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) per poter

mantenersi. Tale circostanza non è comunque atta a precludere il rinnovo del

suo permesso di dimora in quanto, contrariamente a quanto assume il Consiglio

di Stato (consid. 3.4, pag. 5 della risoluzione governativa impugnata), un diritto

di rimanere ai sensi dell'ALC sussiste anche nel caso in cui la persona interessata

percepisce eventuali contributi sociali (STF 2C_545/2015 del 14 dicembre 2015

consid. 3.2).

5. Alla

luce di queste risultanze, bisogna pertanto ammettere che la ricorrente, la

quale risiede regolarmente da più di due anni in Svizzera, dispone di un

diritto di rimanere in Svizzera sulla base degli art. 7 lett. c ALC, 4 Allegato

I ALC e 22 OLCP, considerato che si è avvalsa di tale facoltà entro i due anni

da quando le è stato riconosciuto nell'ottobre 2014 il suo diritto

all'ottenimento della rendita AI (cfr. art. 5 n. 1 regolamento 1251/70).

Data inoltre l'assenza di

precedenti penali a carico dell'insorgente tali da comportare il mancato

rinnovo del suo permesso di dimora UE/ AELS per motivi di ordine pubblico, il

ricorso va dunque accolto senza ulteriore disamina, annullando la decisione

dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela.

6. 6.1. Gli atti vanno quindi

retrocessi all'autorità dipartimentale, affinché rinnovi il permesso di dimora B

UE/AELS a RI 1 (1959) dopo avere sottoposto il caso, se necessario, alla

Segreteria di Stato della migrazione.

6.2. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia e delle spese.

Non si assegnano per contro ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm),

dato che l'insorgente ha agito in causa personalmente.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza sono annullate:

1.1. la risoluzione 23 febbraio 2016 (n.

780) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione 1° aprile 2015 (Revoca UE 29) del Dipartimento

delle istituzioni, Sezione della popolazione.

Considerandi

2.

Gli atti sono retrocessi alla Sezione della

popolazione affinché rinnovi il permesso

di dimora UE/AELS a RI 1 (__________1959) dopo avere sottoposto il caso,

se necessario, alla Segreteria di Stato della migrazione.

3.

Non si prelevano né tasse né spese

di giustizia.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere