52.2016.213
Ordine di presentare una domanda di costruzione in variante. Termopompa
10 ottobre 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.213
Lugano
10 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giada
Rovelli
statuendo
sul ricorso 20 aprile 2016 di
RI
1 e RI 2,
patrocinati
da: PA 1,
contro
la decisione 8 marzo 2016 (n. 1052) del Consiglio di
Stato che respinge l'impugnativa presentata da RI 2 e RI 1 avverso la decisione
1° dicembre 2015 con cui il municipio di Minusio ha ingiunto loro di
inoltrare una nuova domanda di costruzione nella forma della notifica (variante
completa) per posare un nuovo modello di termopompa esterna al mapp. __________
di quel comune;
ritenuto, in
fatto
che RI 2 e RI 1, qui
ricorrenti, sono comproprietari di un fondo (part. __________) a Minusio, sul
quale si trova una casa monofamiliare;
che il 16 maggio 2014
il municipio ha rilasciato agli insorgenti la licenza edilizia per ristrutturare
il suddetto edificio e, per quanto qui interessa, installare un nuovo impianto
di riscaldamento tramite pompa di calore aria-acqua esterna;
che tale permesso dichiarava parte integrante l'avviso favorevole dei Servizi generali
del Dipartimento del territorio (n. 87155 del 18 aprile 2014), il quale ha imposto,
tra l'altro, a titolo di condizione (pag. 3) che i dati relativi alla
potenza sonora della pompa di calore e del condizionatore devono corrispondere
scrupolosamente a quelli elencati nella scheda tecnica della ditta Toshiba
(modello HWS-1103H-E e HWS-1103H8-E);
che al momento di
posare il nuovo impianto conformemente ai piani approvati, il modello della
pompa di calore prescelto (Toshiba, HWS-1103H8-E) risultava fuori produzione; RI
1 e RI 2 hanno pertanto ricevuto il nuovo modello corrispondente (Toshiba, HWS-1104H8-E),
il quale, secondo le schede tecniche, presenta le stesse dimensioni, la stessa
potenza termica e la stessa pressione sonora della precedente versione, ma ha un
miglior coefficiente di prestazione (COP);
che, con comunicazione
20 novembre 2015, dopo aver riscontrato che i dati relativi alla termopompa
presente in cantiere (non ancora posata) non corrispondevano a quelli indicati
sull'avviso cantonale n. 87155, l'ufficio tecnico comunale (UTC) ha ingiunto
ai ricorrenti di sospenderne l'installazione;
che nel frattempo lo stesso Ufficio ha interpellato la Sezione per la
protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) che, in una comunicazione
via e-mail, ha indicato di non ravvisare problemi particolari alla posa del
nuovo impianto - considerato che i dati sulla rumorosità sono uguali al
precedente modello - osservando nondimeno che visto che nell'avviso cantonale
sarebbe stato vincolato il tipo di termopompa sta a voi la scelta se fare
una nuova procedura o no (cfr. scambio di corrispondenza __________ e __________);
che con decisione 1° dicembre 2015, il municipio, ritenendo che l'impianto in
fase di installazione non corrisponde al modello (tipo) vincolato nel
citato avviso cantonale, ha ingiunto a RI 2 e RI 1 di inoltrare una nuova
domanda di costruzione nella forma della notifica Variante completa, per la
posa del nuovo modello della pompa di calore esterna che verrà pubblicata e
trasmessa per preavviso al preposto ufficio cantonale (SPAAS);
che con decisione 8
marzo 2016, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dagli
insorgenti avverso il suddetto provvedimento, che ha confermato, considerando l'agire
del municipio corretto e non eccessivamente formale;
che il Governo ha in sostanza rilevato come l'impianto in questione non fosse
Fatti
il medesimo di quello approvato con la predetta licenza edilizia (sulla base del
vincolante avviso cantonale); la termopompa, formalmente non autorizzata dal municipio,
richiederebbe pertanto l'avvio di una procedura di rilascio del permesso; priva
di rilievo sarebbe invece la presa di posizione preliminare favorevole della
SPAAS, per il tramite di una sua funzionaria, al di fuori della formale
procedura di rilascio del permesso;
che, con ricorso 20
aprile 2016, RI 2 e RI 1 si aggravano contro il predetto giudizio dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, assieme alla
risoluzione municipale;
che riproponendo le censure rimaste inascoltate, i ricorrenti rimproverano in
particolare alle precedenti istanze di essere incorse in un formalismo
eccessivo, ritenuto che il nuovo modello di termopompa è sostanzialmente
identico a quello già autorizzato (potenza termica e pressione sonora sono
uguali, mentre il consumo energetico è diminuito); neppure il giudizio
impugnato, immotivato e arbitrario, avrebbe del resto spiegato quali differenze
tecniche renderebbero necessario l'avvio di una nuova procedura di rilascio del
permesso, che costituirebbe un'inutile e ingiustificata lungaggine burocratica;
che all'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni;
che, con decreto 16
giugno 2016, è stata estromessa dall'incarto la risposta 15 giugno 2016
presentata dal municipio, dichiarata irricevibile poiché tardiva;
che in replica i
ricorrenti hanno riconfermato quanto esposto nel ricorso;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1); la legittimazione attiva
dei ricorrenti è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1); il ricorso, tempestivo
(art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, integrati dal carteggio prodotto dal municipio
con la risposta 15 giugno 2016 (art. 25 cpv. 1 LPAmm); l'estromissione della
risposta tardiva del municipio (cfr. supra) non impedisce a questo
Tribunale di accertare i fatti sulla base dei documenti da esso prodotti
(formanti l'incarto alla base della procedura), noti alle parti;
che, secondo l'art. 16
cpv. 1 LE, la procedura di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti
vengono modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente;
l'obbligo di pubblicizzare la variante mira essenzialmente a salvaguardare i
diritti di opposizione di eventuali interessati;
che, per principio, le
varianti soggiacciono alla procedura ordinaria di rilascio del permesso di
costruzione; tale regola non è tuttavia assoluta, l'art. 16 cpv. 2 LE prevede
infatti che se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali
è applicabile la procedura della notifica; lo stesso disposto prevede inoltre
che le differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente
ammissibile, non soggiacciono a nessuna formalità, precisazione quest'ultima il
cui scopo è essenzialmente quello di evitare procedure sproporzionate all'entità
dei cambiamenti da apportare;
che, secondo dottrina e
giurisprudenza, non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile
ad esempio lievi modificazioni dell'ubicazione e dell'altezza dei fabbricati
senza alcun pregiudizio per l'interesse pubblico e per quello dei vicini, una diversa
ripartizione dei vani interni di un edificio, una diversa disposizione delle
aperture, la riduzione del volume della costruzione, la soppressione o l'aggiunta
di determinati manufatti, la rinuncia a determinate utilizzazioni e, in genere,
le modifiche del progetto originario che non comportano un mutamento della destinazione,
non turbano l'aspetto esteriore del fabbricato, non influiscono sulle
immissioni e non determinano l'applicazione di nuove norme edilizie (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo
1996, ad art. 16 LE n. 900 e riferimenti ivi citati);
che in concreto,
oggetto di controversia è unicamente la questione di sapere se la posa del
modello più "evoluto" (Toshiba, HWS-1104H8-E) della termopompa approvata
(Toshiba, HWS-1103H8-E) con licenza edilizia 16 maggio 2014 esiga o meno la
ripetizione di una procedura di rilascio del permesso;
che nessuno contesta che le differenze tra i due modelli siano da ricondurre
unicamente a quelle riscontrabili dalle relative schede tecniche; tali
differenze, come giustamente rilevano i ricorrenti, sono tuttavia di minima
entità; infatti, fatto salvo per il rendimento energetico (coefficiente COP, migliorato
nella versione più attuale), le caratteristiche tecniche dei due modelli sono pressoché
identiche: le due termopompe presentano, tra l'altro, la stessa volumetria e lo
stesso livello di pressione acustica (cfr. schede agli atti); neppure le
precedenti istanze hanno del resto preteso qualcosa di diverso;
che il nuovo modello influisce pertanto allo stesso modo sull'aspetto esteriore
del fabbricato, causa le stesse immissioni foniche e di per sé non comporta neppure
l'applicazione di nuove norme edilizie; le differenze tra i due modelli non superano
pertanto un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile;
che in questo contesto,
l'installazione dell'impianto in questione non è neppure atta a comportare
alcun pregiudizio per l'interesse pubblico e per quello dei vicini;
che contrariamente a quanto ritenuto dalle
precedenti istanze, l'installazione del nuovo modello di termopompa non si pone
affatto in contrasto con il citato avviso cantonale (n. 87155): infatti,
seppure il modello abbia una diversa denominazione (come visto si tratta dell'evoluzione
dello stesso modello), i dati relativi alla potenza sonora dell'impianto
corrispondono ancora scrupolosamente a quelli elencati nella scheda
tecnica del modello approvato, proprio come imposto dall'autorità dipartimentale
(cfr. citato avviso, pag. 3);
che la diversa conclusione
tutelata dal Governo, volta a imporre l'avvio di una nuova procedura di
rilascio del permesso alla fin fine solo per la diversa designazione dell'impianto
(rimasto però, come detto, sostanzialmente invariato), non appare ragionevolmente
difendibile, ma al contrario lesiva del principio di proporzionalità e del
divieto di formalismo eccessivo;
che in definitiva, l'installazione
del nuovo modello di termopompa (HWS-1104H8-E) - in sostituzione di quello approvato
dal municipio il 16 maggio 2014, ora fuori produzione (HWS-1103H8-E) - non deve
pertanto sottostare a nessuna formalità (cfr. art. 16 cpv. 2 LE); va da sé che
per ubicazione e tempi di funzionamento, l'impianto dovrà rispettare le
condizioni imposte in sede di licenza edilizia;
che, sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, con conseguente
annullamento del giudizio impugnato e della decisione municipale soggiacente;
che, dato l'esito, non
si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che il
comune ne va esente essendo comparso per esigenze di funzione (art. 47 cpv. 6
LPAmm);
che il comune è
tuttavia tenuto a rifondere ai ricorrenti, assistiti da un legale, un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili, per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
accolto.
§. Di
conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 8 marzo 2016 (n.
1052) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 1° dicembre 2015 del
municipio di Minusio.
Considerandi
2.
Non si
preleva tassa di giustizia.
Agli insorgenti va
restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte
spese processuali.
Il comune di Minusio è
tenuto a versare ai ricorrenti fr. 1'200.- a titolo di ripetibili per entrambe
le istanze.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
vicecancelliera