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Decisione

52.2016.213

Ordine di presentare una domanda di costruzione in variante. Termopompa

10 ottobre 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

il medesimo di quello approvato con la predetta licenza edilizia (sulla base del

vincolante avviso cantonale); la termopompa, formalmente non autorizzata dal municipio,

richiederebbe pertanto l'avvio di una procedura di rilascio del permesso; priva

di rilievo sarebbe invece la presa di posizione preliminare favorevole della

SPAAS, per il tramite di una sua funzionaria, al di fuori della formale

procedura di rilascio del permesso;

che, con ricorso 20

aprile 2016, RI 2 e RI 1 si aggravano contro il predetto giudizio dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, assieme alla

risoluzione municipale;

che riproponendo le censure rimaste inascoltate, i ricorrenti rimproverano in

particolare alle precedenti istanze di essere incorse in un formalismo

eccessivo, ritenuto che il nuovo modello di termopompa è sostanzialmente

identico a quello già autorizzato (potenza termica e pressione sonora sono

uguali, mentre il consumo energetico è diminuito); neppure il giudizio

impugnato, immotivato e arbitrario, avrebbe del resto spiegato quali differenze

tecniche renderebbero necessario l'avvio di una nuova procedura di rilascio del

permesso, che costituirebbe un'inutile e ingiustificata lungaggine burocratica;

che all'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni;

che, con decreto 16

giugno 2016, è stata estromessa dall'incarto la risposta 15 giugno 2016

presentata dal municipio, dichiarata irricevibile poiché tardiva;

che in replica i

ricorrenti hanno riconfermato quanto esposto nel ricorso;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1); la legittimazione attiva

dei ricorrenti è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1); il ricorso, tempestivo

(art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, integrati dal carteggio prodotto dal municipio

con la risposta 15 giugno 2016 (art. 25 cpv. 1 LPAmm); l'estromissione della

risposta tardiva del municipio (cfr. supra) non impedisce a questo

Tribunale di accertare i fatti sulla base dei documenti da esso prodotti

(formanti l'incarto alla base della procedura), noti alle parti;

che, secondo l'art. 16

cpv. 1 LE, la procedura di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti

vengono modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente;

l'obbligo di pubblicizzare la variante mira essenzialmente a salvaguardare i

diritti di opposizione di eventuali interessati;

che, per principio, le

varianti soggiacciono alla procedura ordinaria di rilascio del permesso di

costruzione; tale regola non è tuttavia assoluta, l'art. 16 cpv. 2 LE prevede

infatti che se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali

è applicabile la procedura della notifica; lo stesso disposto prevede inoltre

che le differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente

ammissibile, non soggiacciono a nessuna formalità, precisazione quest'ultima il

cui scopo è essenzialmente quello di evitare procedure sproporzionate all'entità

dei cambiamenti da apportare;

che, secondo dottrina e

giurisprudenza, non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile

ad esempio lievi modificazioni dell'ubicazione e dell'altezza dei fabbricati

senza alcun pregiudizio per l'interesse pubblico e per quello dei vicini, una diversa

ripartizione dei vani interni di un edificio, una diversa disposizione delle

aperture, la riduzione del volume della costruzione, la soppressione o l'aggiunta

di determinati manufatti, la rinuncia a determinate utilizzazioni e, in genere,

le modifiche del progetto originario che non comportano un mutamento della destinazione,

non turbano l'aspetto esteriore del fabbricato, non influiscono sulle

immissioni e non determinano l'applicazione di nuove norme edilizie (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, ad art. 16 LE n. 900 e riferimenti ivi citati);

che in concreto,

oggetto di controversia è unicamente la questione di sapere se la posa del

modello più "evoluto" (Toshiba, HWS-1104H8-E) della termopompa approvata

(Toshiba, HWS-1103H8-E) con licenza edilizia 16 maggio 2014 esiga o meno la

ripetizione di una procedura di rilascio del permesso;

che nessuno contesta che le differenze tra i due modelli siano da ricondurre

unicamente a quelle riscontrabili dalle relative schede tecniche; tali

differenze, come giustamente rilevano i ricorrenti, sono tuttavia di minima

entità; infatti, fatto salvo per il rendimento energetico (coefficiente COP, migliorato

nella versione più attuale), le caratteristiche tecniche dei due modelli sono pressoché

identiche: le due termopompe presentano, tra l'altro, la stessa volumetria e lo

stesso livello di pressione acustica (cfr. schede agli atti); neppure le

precedenti istanze hanno del resto preteso qualcosa di diverso;

che il nuovo modello influisce pertanto allo stesso modo sull'aspetto esteriore

del fabbricato, causa le stesse immissioni foniche e di per sé non comporta neppure

l'applicazione di nuove norme edilizie; le differenze tra i due modelli non superano

pertanto un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile;

che in questo contesto,

l'installazione dell'impianto in questione non è neppure atta a comportare

alcun pregiudizio per l'interesse pubblico e per quello dei vicini;

che contrariamente a quanto ritenuto dalle

precedenti istanze, l'installazione del nuovo modello di termopompa non si pone

affatto in contrasto con il citato avviso cantonale (n. 87155): infatti,

seppure il modello abbia una diversa denominazione (come visto si tratta dell'evoluzione

dello stesso modello), i dati relativi alla potenza sonora dell'impianto

corrispondono ancora scrupolosamente a quelli elencati nella scheda

tecnica del modello approvato, proprio come imposto dall'autorità dipartimentale

(cfr. citato avviso, pag. 3);

che la diversa conclusione

tutelata dal Governo, volta a imporre l'avvio di una nuova procedura di

rilascio del permesso alla fin fine solo per la diversa designazione dell'impianto

(rimasto però, come detto, sostanzialmente invariato), non appare ragionevolmente

difendibile, ma al contrario lesiva del principio di proporzionalità e del

divieto di formalismo eccessivo;

che in definitiva, l'installazione

del nuovo modello di termopompa (HWS-1104H8-E) - in sostituzione di quello approvato

dal municipio il 16 maggio 2014, ora fuori produzione (HWS-1103H8-E) - non deve

pertanto sottostare a nessuna formalità (cfr. art. 16 cpv. 2 LE); va da sé che

per ubicazione e tempi di funzionamento, l'impianto dovrà rispettare le

condizioni imposte in sede di licenza edilizia;

che, sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, con conseguente

annullamento del giudizio impugnato e della decisione municipale soggiacente;

che, dato l'esito, non

si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che il

comune ne va esente essendo comparso per esigenze di funzione (art. 47 cpv. 6

LPAmm);

che il comune è

tuttavia tenuto a rifondere ai ricorrenti, assistiti da un legale, un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili, per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

accolto.

§. Di

conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 8 marzo 2016 (n.

1052) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione 1° dicembre 2015 del

municipio di Minusio.

Considerandi

2.

Non si

preleva tassa di giustizia.

Agli insorgenti va

restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte

spese processuali.

Il comune di Minusio è

tenuto a versare ai ricorrenti fr. 1'200.- a titolo di ripetibili per entrambe

le istanze.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera