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Decisione

52.2016.219

Permesso di dimora UE/AELS

9 febbraio 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i fine settimana.

b. Fondandosi su tali riscontri, il 23 aprile 2015 la Sezione

della popolazione del Dipartimento delle

istituzioni ha comunicato ad RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo

soggiorno nel nostro Paese e, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi in merito, il 29 maggio 2015

gli ha negato il rilascio di un permesso di

domicilio UE/AELS, revocandogli (recte: non rinnovandogli) nel contempo quello di

dimora UE/AELS. Gli ha inoltre fissato un termine con scadenza il 31

luglio successivo per lasciare il territorio elvetico.

L'autorità ha ritenuto che RI 1, benché fosse notificato a __________,

avesse il centro dei propri interessi all'estero.

Il provvedimento è stato reso sulla base dell'Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21

giugno 1999 (ALC; RS 0.142. 112.681), come pure degli art. 23 dell'ordinanza

sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002

(OLCP; RS 142.203), 34 e 96 della legge federale sugli stranieri del 16

dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), 60 dell'ordinanza sull'ammissione, il

soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS

142.201).

C. Con giudizio 22 marzo 2016 il Consiglio di Stato ha confermato la

suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI

1.

Dopo avere respinto diverse censure di ordine procedurale sollevate

dal ricorrente e riconducibili al suo diritto di essere sentito, l'Esecutivo

cantonale ha ritenuto in sostanza che vi fossero gli estremi per non

rilasciargli l'autorizzazione di domicilio UE/AELS e non rinnovargli il

permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa il soccombente si aggrava ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previa concessione

dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando, in via

principale, il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS. In via del tutto

subordinata, chiede gli venga rinnovato il permesso di dimora UE/AELS.

Il ricorrente, il quale sostiene

che l'autorità era a conoscenza sin dall'inizio che sua moglie e i suoi

figli minorenni avrebbero continuato a vivere all'estero, adduce che il proprio

datore di lavoro gli impone brevi viaggi all'estero presso vari fornitori ma

che malgrado ciò egli è comunque presente nell'ufficio della società __________

mediamente durante circa 10/15 giorni al mese, mentre raggiunge la famiglia in

Italia soltanto i fine settimana.

Chiede che gli venga quantomeno rinnovato il permesso di dimora

UE/AELS, considerato che i presupposti normativi per ottenere un'autorizzazione

di domicilio, la quale presuppone che il centro degli interessi professionali

ma anche personali si trovino in Svizzera, sono diversi da quelli per il

permesso di dimora, che viene concesso come nel suo caso per svolgere

un'attività lucrativa nel nostro Paese.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

F. In sede di replica e duplica le parti ribadiscono le proprie posizioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel

merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame

in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata

a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Permesso di domicilio

UE/AELS

2.1.1

L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è

un permesso che in quanto tale non è previsto dall'ALC, di

principio applicabile alla fattispecie in forza della nazionalità italiana

dell'insorgente. Giusta l'art. 5 OLCP, esso viene rilasciato ai cittadini

dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStr e degli art. 60-63 OASA, nonché

in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49

consid. 4).

Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStr dispone - tra

l'altro - che il permesso di domicilio può essere rilasciato allo

straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla

scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli

ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora

(cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 (cpv.

2.

lett. b), oppure dopo un soggiorno

ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se egli

è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale (cpv. 4).

L'art. 60 OASA precisa che prima di rilasciare il permesso di

domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal

richiedente nonché il suo grado d'integrazione.

Secondo l'art. 62 cpv. 1 OASA, il permesso di

domicilio può essere rilasciato in caso di

integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero rispetta i principi

dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (lett. a), ha

raggiunto nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza almeno il

livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le

lingue del Consiglio d'Europa (lett. b), manifesta la volontà di partecipare

alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. c).

2.1.2

A livello internazionale,

entrano in considerazione il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra

la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei

lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548). Ora, l'art. 10 cpv. 2 di quest'ultimo accordo

prevede che i lavoratori italiani in Svizzera sono sottoposti al regime

previsto dall'art. 2 par. 2° della

Dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui ottengono un permesso di domicilio

dopo una dimora regolare e ininterrotta di dieci anni ai sensi dell'art. 1 par.

1° di tale Dichiarazione. Tuttavia, a seguito della Dichiarazione del

Consiglio federale 23 aprile 1983 è stata adottata la prassi secondo la quale i

lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in

Svizzera dopo 5 anni di soggiorno regolare e ininterrotto

(cfr. anche Istruzioni LStr, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione

SEM, ad 3.4.3.3 nella sua versione del 25.10.13, stato al 03.07.17).

2.1.3

Come

accennato in narrativa, RI 1 è entrato in Svizzera il 2 novembre 2009,

ottenendo un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 1° novembre 2014 per svolgere

un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese.

Ne discende che, sulla base della normativa testé menzionata,

al ricorrente è data in linea di principio la possibilità di ottenere un

permesso di domicilio UE/AELS. Sapere poi se tale autorizzazione può essergli

effettivamente concessa, è una questione che andrà risolta nel merito della

vertenza.

2.2

Permesso di dimora UE/AELS

2.2.1

L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli

degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il

loro diritto di entrare, soggiornare, accedere

ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti

(art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni

di diritto interno. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore

dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata

uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante

riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla

data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni.

2.2.2

In relazione alla

decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente

che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le

assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità

della carta di soggiorno (cfr. art. 6 cpv. 5, nonché 12 cpv. 5 e

24.

cpv. 6 Allegato I ALC). Quanto previsto dal menzionato Accordo è peraltro

equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStr, che riprende il tenore

dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la

dimora degli stranieri (LDDS) del 26 marzo 1931 (Messaggio relativo alla legge

federale sugli stranieri, FF 2002 3327 segg. n. 2.9.2).

In modo analogo al menzionato disposto

dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio

esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di

dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso

non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la

questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero

per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza.

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando

ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79

cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si

assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo,

ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla

legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza

continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure

quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio

di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c

pag. 372; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In

tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un

lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di

presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora

da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per

lo straniero il centro dei propri interessi (da ultima STF 2C_ 924/2017 del 2

novembre 2017, consid. 4.1. concernente un caso ticinese; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und

Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2a ed. Basilea 2009, n. 8.8 segg.).

2.2.3

Giusta

l'art. 23 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i

permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere

revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il

loro rilascio.

3.

3.1. Come esposto in

narrativa, il 24 novembre 2014 la Polizia comunale di __________ ha rilevato

che RI 1 condivideva con altri due connazionali l'appartamento di 3 ½ locali di

via __________ e che il loro consumo di energia elettrica risultava assai scarso.

Dal canto suo, il 12 gennaio 2015 la Polizia cantonale ha indicato nel rapporto

informativo redatto all'attenzione della Sezione della popolazione che RI 1

aveva affermato di pagare una pigione mensile di fr. 1'200.– per l'appartamento

di via __________, di essere comproprietario con la sorella di un'abitazione a __________

stimata in circa € 400'000.– nonché proprietario di una casa di vacanza a __________

del valore di circa € 140'000.–, di soggiornare di regola due giorni

consecutivi a ____________ trascorrendo il resto della settimana all'estero per

lavoro (Germania, Polonia, Lituania, Slovenia), e di raggiungere la famiglia in

Italia durante i fine settimana.

L'insorgente sostiene che l'autorità inferiore ha fondato il

proprio giudizio unicamente sulla base dei predetti rapporti di polizia. Sennonché,

quanto accertato dalla polizia comunale di __________ e dalla Cantonale è stato

sostanzialmente confermato da RI 1 sia nell'ambito della sua presa di posizione

in merito al prospettato diniego del permesso di domicilio sia durante la

procedura ricorsuale, quando ha ammesso di raggiungere la famiglia in Italia durante

i fine settimana (ovvero 104 giorni all'anno) e di essere presente nell'ufficio

della società di __________ mediamente per circa 10/15 giorni al mese (più di

180.

giorni all'anno) se non deve effettuare brevi viaggi all'estero imposti dal

datore di lavoro per recarsi presso i vari fornitori.

3.2

Ora, alla luce di tutto quanto precede, si può

senz'altro ritenere che, malgrado i rientri in Svizzera per lavorare, il centro

degli interessi personali e famigliari di RI 1 non si trovi nel nostro Paese

bensì in Italia, dove vivono sua moglie e i suoi figli minorenni e si è pure

fatto curare a seguito di un infortunio (certificato medico __________, per

un'incapacità lavorativa dal 09.03.15 ad almeno il 09.05.15, agli atti). Infatti

egli ha confermato di raggiungerli ogni fine settimana a __________, località in

provincia di __________ distante un'ottantina di chilometri da Chiasso, dove

possiede una casa in cui vive con loro e con i quali mantiene dei legami molto

intensi.

A ben guardare, RI 1 si comporta quindi alla stregua di un

lavoratore frontaliere ovvero, come definisce l'art. 28 cpv. 1 primo periodo

Allegato I ALC, un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio

regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati

limitrofi, che esercita un'attività retribuita nelle zone frontaliere

dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di

norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Del resto, il ricorrente

non ha nemmeno reso verosimile di avere in Svizzera altri interessi personali

al di là di quelli dettati dai suoi impegni professionali.

Con il suo modo di agire, l'insorgente ha disatteso quindi la

condizione per cui gli era stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS,

ovvero quella di risiedere stabilmente nel nostro Paese.

3.3

Certo, come ha già avuto modo di considerare questo Tribunale

(STA 52.2016.237 del 3 maggio 2017, consid. 4.2), visto che il diritto di

soggiorno e di accesso a un'attività economica nel nostro Paese di un cittadino

membro di uno Stato facente parte dell'ALC è in linea di principio garantito,

il fatto che egli abbia il coniuge e i figli che continuino a vivere all'estero

non comporta necessariamente la decadenza o la revoca del suo permesso di

dimora UE/AELS (cfr. art. 1 e 4 ALC,

2.

cpv. 1 Allegato I ALC; DTF 131 II 339, consid. 2). In tale ambito va senz'altro incluso anche il caso del lavoratore

dipendente sottoposto all'ALC obbligato contrattualmente a brevi viaggi

all'estero nell'interesse del datore di lavoro residente in Svizzera.

La presente fattispecie è però diversa in quanto RI 1, anche

se si volesse ammettere una sua presenza negli uffici della società di __________

mediamente per circa 10/15 giorni al mese e che la sua funzione di direttore

commerciale della __________ lo porterebbe a viaggiare regolarmente all'estero,

si comporta come detto alla stregua di un lavoratore frontaliere.

Sotto questo profilo bisogna quindi tenere conto che l'art. 9

cpv. 4 OLCP - riferendosi all'art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC, secondo cui le

parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti

l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio - sancisce che i

frontalieri che durante la settimana dimorano

in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l'autorità competente nel

luogo di dimora e a richiedere, in applicazione per analogia dell'art. 9 cpv. 1

OLCP, un permesso per frontalieri sulla base dell'art. 11 LStr.

3.4

Va da sé che non soggiornando regolarmente e ininterrottamente in Svizzera e avendo il

centro degli interessi personali e famigliari in Italia, RI 1 non può

pretendere neppure il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS per

stabilirsi definitivamente nel nostro Paese.

4.

Si deve pertanto concludere

che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta

applicazione delle disposizioni legali determinanti.

La decisione impugnata è pure rispettosa del principio di

proporzionalità. In effetti, l'insorgente ha sempre la possibilità di richiedere

il rilascio di un permesso di lavoro per confinanti G UE/AELS per continuare a svolgere

la propria attività nel nostro Paese (cfr. art. 7 cpv. 1 e 28 Allegato I ALC) oppure

presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS, in quest'ultima ipotesi dimostrando però di soggiornare

effettivamente e stabilmente in Svizzera.

5.

In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto integralmente

respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento

dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e

sono quindi poste a carico del ricorrente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Spese e tassa di giustizia

per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo

carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere