52.2016.219
Permesso di dimora UE/AELS
9 febbraio 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.219
Lugano
9 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso 25 aprile 2016 di
RI
1
patrocinato
da PA 1
contro
la
risoluzione 22 marzo 2016 (n. 1288) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 29 maggio 2015 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia
di rifiuto di rilascio di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS e di revoca
(recte: mancato rinnovo) di un permesso di dimora UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. Il cittadino italiano RI 1
(1965), entrato in Svizzera il 2 novembre 2009, ha ottenuto il 28 gennaio 2010
un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 1° novembre 2014 per svolgere un'attività
lucrativa dipendente nel nostro Paese in qualità di direttore commerciale della
__________, società attiva nel commercio di carni.
Egli ha indicato di alloggiare in via __________ a B__________.
Il 1° novembre 2011, l'interessato si è trasferito in via __________ a __________.
Appartamenti, questi, messigli a disposizione dal suo datore di lavoro.
B. a. Il 13 ottobre 2014, RI 1
ha chiesto di essere posto al beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS.
Il 24 novembre 2014, nell'ambito dell'esame della richiesta, la
Polizia comunale di __________ ha redatto il seguente rapporto:
"RI 1 convocato nei
nostri uffici ha dichiarato di vivere, dividendo la medesima economia domestica,
con altri due connazionali presso l'appartamento di 3 ½ locali
sito all'indirizzo indicato pagando per quest'ultimo un affitto mensile pari a
CHF 1'150.–. Il fatto che vi fossero tre uomini nel medesimo appartamento ci ha
fatto sorgere un dubbio sull'effettiva occupazione dello stesso in modo
simultaneo. In effetti, i consumi elettrici risultano esigui per una vita in
comune durante tutto l'anno e così sono state attuate delle verifiche dal
15.10.2014 al 12.11.2014 che hanno comunque comprovato l'occupazione
dell'appartamento da parte dei tre inquilini. Convocato nei nostri uffici per
chiarimenti in merito, RI 1 ci ha resi edotti del fatto che la sua professione
di direttore commerciale della società __________ lo occupa al 100% per uno
stipendio mensile pari a CHF 6'000.– netti e che per motivi di contatti con la
clientela si trova obbligato ad assentarsi dalla Svizzera alla volta di altri Paesi
europei per diversi mesi all'anno garantendo comunque una presenza fissa di
almeno 180 giorni l'anno. A suo dire, medesima sorte per gli altri suoi due
conviventi, __________, cittadino italiano e __________, cittadino italiano,
che svolgono mansioni analoghe con i medesimi impegni ed assenze prolungate.
Coniugato con prole, la famiglia vive momentaneamente a __________ (Italia) e
vi fa visita nei fine settimana quando non è assente all'estero per lavoro. Sua
intenzione in futuro sarà quella trasferire il nucleo famigliare in Svizzera
dove poter vivere tutti insieme senza continuamente fare da spola tra Italia e
Svizzera. E' persona sconosciuta all'UEF __________ come pure presso le
istituzioni di polizia del comune di __________ ".
Il 1° dicembre 2014, il municipio di __________ ha quindi preavvisato
negativamente la domanda.
Dal canto suo, il 12 gennaio 2015, la Polizia cantonale ha allestito
un rapporto informativo concernente l'interessato. Ha indicato che RI 1: pagava
una pigione mensile di fr. 1'200.– per l'appartamento di via __________, era comproprietario
con la sorella di un'abitazione a __________ (prov. di __________) del valore
di circa € 400'000.– nonché proprietario di una casa di vacanza a __________ stimata
a circa € 140'000.–, soggiornava di regola due giorni consecutivi a __________
mentre il resto della settimana lo trascorreva all'estero per lavoro (Germania,
Polonia, Lituania, Slovenia), raggiungendo la propria famiglia in Italia durante
Fatti
i fine settimana.
b. Fondandosi su tali riscontri, il 23 aprile 2015 la Sezione
della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni ha comunicato ad RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo
soggiorno nel nostro Paese e, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi in merito, il 29 maggio 2015
gli ha negato il rilascio di un permesso di
domicilio UE/AELS, revocandogli (recte: non rinnovandogli) nel contempo quello di
dimora UE/AELS. Gli ha inoltre fissato un termine con scadenza il 31
luglio successivo per lasciare il territorio elvetico.
L'autorità ha ritenuto che RI 1, benché fosse notificato a __________,
avesse il centro dei propri interessi all'estero.
Il provvedimento è stato reso sulla base dell'Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC; RS 0.142. 112.681), come pure degli art. 23 dell'ordinanza
sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002
(OLCP; RS 142.203), 34 e 96 della legge federale sugli stranieri del 16
dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), 60 dell'ordinanza sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS
142.201).
C. Con giudizio 22 marzo 2016 il Consiglio di Stato ha confermato la
suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI
1.
Dopo avere respinto diverse censure di ordine procedurale sollevate
dal ricorrente e riconducibili al suo diritto di essere sentito, l'Esecutivo
cantonale ha ritenuto in sostanza che vi fossero gli estremi per non
rilasciargli l'autorizzazione di domicilio UE/AELS e non rinnovargli il
permesso di dimora UE/AELS in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa il soccombente si aggrava ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previa concessione
dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e postulando, in via
principale, il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS. In via del tutto
subordinata, chiede gli venga rinnovato il permesso di dimora UE/AELS.
Il ricorrente, il quale sostiene
che l'autorità era a conoscenza sin dall'inizio che sua moglie e i suoi
figli minorenni avrebbero continuato a vivere all'estero, adduce che il proprio
datore di lavoro gli impone brevi viaggi all'estero presso vari fornitori ma
che malgrado ciò egli è comunque presente nell'ufficio della società __________
mediamente durante circa 10/15 giorni al mese, mentre raggiunge la famiglia in
Italia soltanto i fine settimana.
Chiede che gli venga quantomeno rinnovato il permesso di dimora
UE/AELS, considerato che i presupposti normativi per ottenere un'autorizzazione
di domicilio, la quale presuppone che il centro degli interessi professionali
ma anche personali si trovino in Svizzera, sono diversi da quelli per il
permesso di dimora, che viene concesso come nel suo caso per svolgere
un'attività lucrativa nel nostro Paese.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato,
senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. In sede di replica e duplica le parti ribadiscono le proprie posizioni.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel
merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame
in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata
a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Permesso di domicilio
UE/AELS
2.1.1
L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è
un permesso che in quanto tale non è previsto dall'ALC, di
principio applicabile alla fattispecie in forza della nazionalità italiana
dell'insorgente. Giusta l'art. 5 OLCP, esso viene rilasciato ai cittadini
dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStr e degli art. 60-63 OASA, nonché
in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49
consid. 4).
Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStr dispone - tra
l'altro - che il permesso di domicilio può essere rilasciato allo
straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla
scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli
ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora
(cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 (cpv.
2.
lett. b), oppure dopo un soggiorno
ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se egli
è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale (cpv. 4).
L'art. 60 OASA precisa che prima di rilasciare il permesso di
domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal
richiedente nonché il suo grado d'integrazione.
Secondo l'art. 62 cpv. 1 OASA, il permesso di
domicilio può essere rilasciato in caso di
integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero rispetta i principi
dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (lett. a), ha
raggiunto nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza almeno il
livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le
lingue del Consiglio d'Europa (lett. b), manifesta la volontà di partecipare
alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. c).
2.1.2
A livello internazionale,
entrano in considerazione il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra
la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei
lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548). Ora, l'art. 10 cpv. 2 di quest'ultimo accordo
prevede che i lavoratori italiani in Svizzera sono sottoposti al regime
previsto dall'art. 2 par. 2° della
Dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui ottengono un permesso di domicilio
dopo una dimora regolare e ininterrotta di dieci anni ai sensi dell'art. 1 par.
1° di tale Dichiarazione. Tuttavia, a seguito della Dichiarazione del
Consiglio federale 23 aprile 1983 è stata adottata la prassi secondo la quale i
lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in
Svizzera dopo 5 anni di soggiorno regolare e ininterrotto
(cfr. anche Istruzioni LStr, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione
SEM, ad 3.4.3.3 nella sua versione del 25.10.13, stato al 03.07.17).
2.1.3
Come
accennato in narrativa, RI 1 è entrato in Svizzera il 2 novembre 2009,
ottenendo un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 1° novembre 2014 per svolgere
un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese.
Ne discende che, sulla base della normativa testé menzionata,
al ricorrente è data in linea di principio la possibilità di ottenere un
permesso di domicilio UE/AELS. Sapere poi se tale autorizzazione può essergli
effettivamente concessa, è una questione che andrà risolta nel merito della
vertenza.
2.2
Permesso di dimora UE/AELS
2.2.1
L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli
degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il
loro diritto di entrare, soggiornare, accedere
ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti
(art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni
di diritto interno. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore
dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata
uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante
riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla
data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni.
2.2.2
In relazione alla
decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente
che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le
assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità
della carta di soggiorno (cfr. art. 6 cpv. 5, nonché 12 cpv. 5 e
24.
cpv. 6 Allegato I ALC). Quanto previsto dal menzionato Accordo è peraltro
equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStr, che riprende il tenore
dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la
dimora degli stranieri (LDDS) del 26 marzo 1931 (Messaggio relativo alla legge
federale sugli stranieri, FF 2002 3327 segg. n. 2.9.2).
In modo analogo al menzionato disposto
dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio
esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di
dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso
non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la
questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero
per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando
ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79
cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si
assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo,
ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla
legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza
continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure
quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio
di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c
pag. 372; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In
tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un
lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di
presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora
da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per
lo straniero il centro dei propri interessi (da ultima STF 2C_ 924/2017 del 2
novembre 2017, consid. 4.1. concernente un caso ticinese; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2a ed. Basilea 2009, n. 8.8 segg.).
2.2.3
Giusta
l'art. 23 OLCP, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i
permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere
revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il
loro rilascio.
3.
3.1. Come esposto in
narrativa, il 24 novembre 2014 la Polizia comunale di __________ ha rilevato
che RI 1 condivideva con altri due connazionali l'appartamento di 3 ½ locali di
via __________ e che il loro consumo di energia elettrica risultava assai scarso.
Dal canto suo, il 12 gennaio 2015 la Polizia cantonale ha indicato nel rapporto
informativo redatto all'attenzione della Sezione della popolazione che RI 1
aveva affermato di pagare una pigione mensile di fr. 1'200.– per l'appartamento
di via __________, di essere comproprietario con la sorella di un'abitazione a __________
stimata in circa € 400'000.– nonché proprietario di una casa di vacanza a __________
del valore di circa € 140'000.–, di soggiornare di regola due giorni
consecutivi a ____________ trascorrendo il resto della settimana all'estero per
lavoro (Germania, Polonia, Lituania, Slovenia), e di raggiungere la famiglia in
Italia durante i fine settimana.
L'insorgente sostiene che l'autorità inferiore ha fondato il
proprio giudizio unicamente sulla base dei predetti rapporti di polizia. Sennonché,
quanto accertato dalla polizia comunale di __________ e dalla Cantonale è stato
sostanzialmente confermato da RI 1 sia nell'ambito della sua presa di posizione
in merito al prospettato diniego del permesso di domicilio sia durante la
procedura ricorsuale, quando ha ammesso di raggiungere la famiglia in Italia durante
i fine settimana (ovvero 104 giorni all'anno) e di essere presente nell'ufficio
della società di __________ mediamente per circa 10/15 giorni al mese (più di
180.
giorni all'anno) se non deve effettuare brevi viaggi all'estero imposti dal
datore di lavoro per recarsi presso i vari fornitori.
3.2
Ora, alla luce di tutto quanto precede, si può
senz'altro ritenere che, malgrado i rientri in Svizzera per lavorare, il centro
degli interessi personali e famigliari di RI 1 non si trovi nel nostro Paese
bensì in Italia, dove vivono sua moglie e i suoi figli minorenni e si è pure
fatto curare a seguito di un infortunio (certificato medico __________, per
un'incapacità lavorativa dal 09.03.15 ad almeno il 09.05.15, agli atti). Infatti
egli ha confermato di raggiungerli ogni fine settimana a __________, località in
provincia di __________ distante un'ottantina di chilometri da Chiasso, dove
possiede una casa in cui vive con loro e con i quali mantiene dei legami molto
intensi.
A ben guardare, RI 1 si comporta quindi alla stregua di un
lavoratore frontaliere ovvero, come definisce l'art. 28 cpv. 1 primo periodo
Allegato I ALC, un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio
regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati
limitrofi, che esercita un'attività retribuita nelle zone frontaliere
dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di
norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Del resto, il ricorrente
non ha nemmeno reso verosimile di avere in Svizzera altri interessi personali
al di là di quelli dettati dai suoi impegni professionali.
Con il suo modo di agire, l'insorgente ha disatteso quindi la
condizione per cui gli era stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS,
ovvero quella di risiedere stabilmente nel nostro Paese.
3.3
Certo, come ha già avuto modo di considerare questo Tribunale
(STA 52.2016.237 del 3 maggio 2017, consid. 4.2), visto che il diritto di
soggiorno e di accesso a un'attività economica nel nostro Paese di un cittadino
membro di uno Stato facente parte dell'ALC è in linea di principio garantito,
il fatto che egli abbia il coniuge e i figli che continuino a vivere all'estero
non comporta necessariamente la decadenza o la revoca del suo permesso di
dimora UE/AELS (cfr. art. 1 e 4 ALC,
2.
cpv. 1 Allegato I ALC; DTF 131 II 339, consid. 2). In tale ambito va senz'altro incluso anche il caso del lavoratore
dipendente sottoposto all'ALC obbligato contrattualmente a brevi viaggi
all'estero nell'interesse del datore di lavoro residente in Svizzera.
La presente fattispecie è però diversa in quanto RI 1, anche
se si volesse ammettere una sua presenza negli uffici della società di __________
mediamente per circa 10/15 giorni al mese e che la sua funzione di direttore
commerciale della __________ lo porterebbe a viaggiare regolarmente all'estero,
si comporta come detto alla stregua di un lavoratore frontaliere.
Sotto questo profilo bisogna quindi tenere conto che l'art. 9
cpv. 4 OLCP - riferendosi all'art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC, secondo cui le
parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti
l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio - sancisce che i
frontalieri che durante la settimana dimorano
in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l'autorità competente nel
luogo di dimora e a richiedere, in applicazione per analogia dell'art. 9 cpv. 1
OLCP, un permesso per frontalieri sulla base dell'art. 11 LStr.
3.4
Va da sé che non soggiornando regolarmente e ininterrottamente in Svizzera e avendo il
centro degli interessi personali e famigliari in Italia, RI 1 non può
pretendere neppure il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS per
stabilirsi definitivamente nel nostro Paese.
4.
Si deve pertanto concludere
che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta
applicazione delle disposizioni legali determinanti.
La decisione impugnata è pure rispettosa del principio di
proporzionalità. In effetti, l'insorgente ha sempre la possibilità di richiedere
il rilascio di un permesso di lavoro per confinanti G UE/AELS per continuare a svolgere
la propria attività nel nostro Paese (cfr. art. 7 cpv. 1 e 28 Allegato I ALC) oppure
presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS, in quest'ultima ipotesi dimostrando però di soggiornare
effettivamente e stabilmente in Svizzera.
5.
In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto integralmente
respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e
sono quindi poste a carico del ricorrente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Spese e tassa di giustizia
per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo
carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere