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Decisione

52.2016.228

Concessione dello stato di patrizio

24 marzo 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i sessi e tenendo altresì conto dei nuovi diritti matrimoniale e di

cittadinanza (sul tema: STA 52.2000.44 dell'11 luglio 2000). Per quanto qui maggiormente

interessa, il Parlamento ha per finire scartato invece la proposta formulata

nel messaggio del Consiglio di Stato, che prevedeva all'art. 43 cpv. 2 il

diritto alla concessione di questo statuto per il cittadino ticinese

domiciliato nel comune da lungo tempo. Dall'esame dei materiali emerge che il

legislatore ha ritenuto che non si potesse imporre al patriziato di concedere

lo statuto di patrizio prescindendo dalla sua volontà (per tutto quanto

precede: cfr. RVGC 1992 cit., messaggio, pag. 170, rapporto pag. 287 segg. e

discussione pag. 160 segg.).

7.

Tornando al caso concreto, come

visto in narrativa le ragioni che hanno condotto l'assemblea a negare lo stato

di patrizio a CO 1 non emergono dal verbale di discussione. Ancorché la maggioranza

dei presenti abbia respinto la richiesta, nessuno dei contrari ha ritenuto di

motivare esplicitamente e la propria posizione. Il tutto si è dunque esaurito

nella lettura del messaggio dell'ufficio e del rapporto commissionale. Da

questi si può comunque dedurre che alla base della decisione di diniego vi

siano due motivi: da un lato la volontà di difendere i diritti di chi già è

patrizio per quanto attiene all'uso dell'alpe di ALPE 1, dall'altro il fatto

che al richiedente non veniva preclusa la sua attività di agricoltore, potendo comunque

far capo all'alpe U 1, nel comune di A 1. Questi sono, del resto, gli argomenti

che la RI 1, rappresentata dall'ufficio, ha ribadito anche davanti al

Tribunale. Ora, alla luce di quanto esposto poc'anzi (supra, consid. 6),

la premessa da cui è partito il Consiglio di Stato per giungere alla conclusione

qui contestata, ossia che lo scopo dell'istituto patriziale non è quello di

tutelare gli interessi di coloro che già sono patrizi, merita di essere

condivisa. Tanto dai materiali legislativi quanto all'impianto normativo che ne

è scaturito emerge in modo evidente l'intento del legislatore di non

consolidare il patriziato quale associazione di proprietari privati. Esso è, invece,

votato a valori comunitari più alti, volti in particolare alla tutela e alla

cura del territorio di cui è affidatario, nonché a permetterne l'utilizzo con

spirito viciniale a favore della comunità (art. 1 cpv. 1 LOP). Per questo

motivo la legge conferisce al patriziato lo statuto di ente pubblico,

disciplinandone nel dettaglio il funzionamento e - non da ultimo - sovvenzionandolo

in diverse forme. L'agire del patriziato deve quindi sempre essere permeato dallo

scopo pubblico che persegue, anche laddove si tratta di decidere della

concessione o meno dello statuto di patrizio. La risoluzione assembleare all'origine

della presente vertenza si pone in contrasto con questi intendimenti, in quanto

fondata su una serie di considerazioni sostanzialmente estranee alla materia,

addirittura contrarie alla volontà del legislatore. La semplice difesa dei diritti

e dei privilegi di cui godono gli attuali patrizi non basta infatti, con tutta

evidenza, a giustificare il diniego della concessione dello statuto di patrizio

a chi, come il ricorrente, adempie le condizioni formali previste dalla legge.

Le ragioni, sostanzialmente accentratrici, poste alla base di una simile

motivazione non possono infatti essere tutelate, così come non meritano

accoglimento le identiche argomentazioni sollevate dall'insorgente in questa

sede. In simili circostanze si deve dunque ritenere che è a giusto titolo che

il Governo ha annullato la decisione assembleare in discussione, ritenendo in

sostanza come la stessa procedesse da

un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui disponeva l'autorità. Non

meno infondato appare anche l'altro argomento propugnato dal patriziato, secondo

cui, disponendo CO 1 di altre possibilità per alpeggiare il suo bestiame, egli non

subirebbe alcun pregiudizio dalla querelata decisione assembleare. Si tratta

infatti di un aspetto del tutto irrilevante nel presente ambito, l'acquisizione

dello stato di patrizio non potendo essere fatta dipendere da specifiche e

puntuali questioni di questo genere. Quello evocato dalla corporazione

ricorrente è semmai un problema che attiene al godimento dei beni patriziali, il

quale esula dall'oggetto della presente vertenza e che, come tale, deve essere

regolato in seno al patriziato.

8. 8.1. In

esito alle pregresse considerazioni, il ricorso deve quindi essere respinto con

conseguente conferma della decisione impugnata.

8.2 Sebbene soccombente, la ricorrente deve essere sollevata dalla tassa di

giustizia, avendo agito in causa nell'esercizio dei propri compiti di diritto

pubblico (art. 47 LPAmm). Non essendo il resistente patrocinato, non si

giustifica l'assegnazione di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si

prelevano né tasse, né spese.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere