52.2016.234
Legittimazione attiva del Dipartimento
12 giugno 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.234
Lugano
12 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Matea Pessina
vicecancelliere:
Fulvio
Campello
statuendo
sul ricorso 2 maggio 2016 del
RI
1
contro
la
decisione 15 marzo 2016 (inc. LIT.2015.5) della Commissione cantonale per la
protezione dei dati che accoglie l'impugnativa presentata da CO 1 avverso la
decisione 17 giugno 2015 con cui la Direzione delle strutture carcerarie
cantonali gli ha negato l'accesso alla documentazione riguardante lo spaccio
presso il carcere La Stampa;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con decisione 17
giugno 2015 la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali ha respinto la
domanda 18 marzo 2015 con cui CO 1 ha chiesto l'accesso a documenti ufficiali riguardanti
aspetti contabili dello spaccio interno al carcere "La Stampa".
B. Adita da CO 1, il 15
marzo 2016 la Commissione cantonale per la protezione dei dati ha annullato la decisione
della Direzione, ordinando a quest'ultima di permettere la consultazione della documentazione
richiesta.
C. Con ricorso 2 maggio
2016, assistito da una replica, il RI 1 insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo contro la decisione appena descritta, postulandone
l'annullamento. Per quanto qui interessi, il Dipartimento ritiene di godere
della legittimazione attiva in analogia a quanto disposto dalla legislazione federale.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa resistono la Commissione cantonale per la protezione dei dati,
senza formulare osservazioni, e CO 1, che ha presentato anche una duplica. La Commissione
di mediazione indipendente LIT ha rinunciato a prendere posizione.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la vertenza discende
dall'art. 20 cpv. 2 della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello
stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 1.6.3.1). In virtù del cpv. 3 della medesima
norma, il procedimento è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1.). Il ricorso è pertanto tempestivo (art.
68 cpv. 1 LPAmm). Quanto alla legittimazione attiva del Dipartimento delle
istituzioni si considera quanto segue.
2. Secondo l'art. 65
cpv. 1 LPAmm ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a),
è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Ha inoltre
diritto di ricorrere - soggiunge la norma (cpv. 2) - ogni persona,
organizzazione o autorità a cui una legge speciale riconosce tale diritto.
2.1. L'art. 65 cpv. 1 LPAmm riprende il testo degli art. 89 cpv. 1 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e dell'art.
48 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA; 172.021), al fine di garantire una giustapposizione per quanto possibile
lineare tra la procedura ticinese e la giurisdizione federale (Messaggio 23 maggio
2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC, anno parlamentare 2013-2014, vol.
3, pag. 1947 segg., titolo III, capitolo primo, n. 1.1 i.f.). Questa
norma si indirizza in primo luogo alle persone private, ma può essere invocata
anche da un ente di diritto pubblico, ma non da un'autorità o da un servizio
dell'amministrazione (Messaggio cit., loc. cit., n. 1.3). In concreto, a
ragione il Dipartimento - che agisce in nome proprio - non pretende di essere
legittimato a insorgere in virtù del l'art. 65 cpv. 1 LPAmm. Esso, infatti, non
è un ente pubblico, ma un'istanza subordinata attraverso la quale il Consiglio
di Stato organizza ed esercita la sua attività di autorità governativa ed
esecutiva del Cantone (art. 65 cpv. 1 e 69 cpv. 4 Costituzione della Repubblica
e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; Cost./TI; RL 1.1.1.1; cfr. anche DTF 123
Considerandi
II 542).
2.2
Il Dipartimento
delle istituzioni non può fondare la propria legittimazione attiva nemmeno
sull'ipotesi contemplata dall'art. 65 cpv. 2 LPAmm. Questa disposizione - ispirata
dal testo dell'art. 48 cpv. 2 PA - si limita a riservare genericamente la
legittimazione attiva prevista da altre leggi. A differenza di quanto prevede
l'art. 89 cpv. 2 lett. a LTF, il Legislatore ticinese non ha formulato un
elenco di autorità abilitate a ricorrere nella sfera dei loro compiti. Invano
dunque il ricorrente tenta di spuntare la legittimazione attiva "in
analogia a quanto disposto dalla legislazione federale". In concreto,
determinante è che difetta una norma speciale che abiliti il Dipartimento a
impugnare la decisione della Commissione cantonale della protezione dei dati;
la LIT non lo prevede, fatto sul quale - del resto - anche il ricorrente
concorda.
3.
Ferme queste
premesse, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile. Il Tribunale non
preleva una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è
irricevibile.
2.
Non si
preleva la tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere