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Decisione

52.2016.234

Legittimazione attiva del Dipartimento

12 giugno 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 17

giugno 2015 la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali ha respinto la

domanda 18 marzo 2015 con cui CO 1 ha chiesto l'accesso a documenti ufficiali riguardanti

aspetti contabili dello spaccio interno al carcere "La Stampa".

B. Adita da CO 1, il 15

marzo 2016 la Commissione cantonale per la protezione dei dati ha annullato la decisione

della Direzione, ordinando a quest'ultima di permettere la consultazione della documentazione

richiesta.

C. Con ricorso 2 maggio

2016, assistito da una replica, il RI 1 insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo contro la decisione appena descritta, postulandone

l'annullamento. Per quanto qui interessi, il Dipartimento ritiene di godere

della legittimazione attiva in analogia a quanto disposto dalla legislazione federale.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa resistono la Commissione cantonale per la protezione dei dati,

senza formulare osservazioni, e CO 1, che ha presentato anche una duplica. La Commissione

di mediazione indipendente LIT ha rinunciato a prendere posizione.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la vertenza discende

dall'art. 20 cpv. 2 della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello

stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 1.6.3.1). In virtù del cpv. 3 della medesima

norma, il procedimento è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1.). Il ricorso è pertanto tempestivo (art.

68 cpv. 1 LPAmm). Quanto alla legittimazione attiva del Dipartimento delle

istituzioni si considera quanto segue.

2. Secondo l'art. 65

cpv. 1 LPAmm ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi

all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a),

è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse

degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Ha inoltre

diritto di ricorrere - soggiunge la norma (cpv. 2) - ogni persona,

organizzazione o autorità a cui una legge speciale riconosce tale diritto.

2.1. L'art. 65 cpv. 1 LPAmm riprende il testo degli art. 89 cpv. 1 della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e dell'art.

48 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre

1968 (PA; 172.021), al fine di garantire una giustapposizione per quanto possibile

lineare tra la procedura ticinese e la giurisdizione federale (Messaggio 23 maggio

2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC, anno parlamentare 2013-2014, vol.

3, pag. 1947 segg., titolo III, capitolo primo, n. 1.1 i.f.). Questa

norma si indirizza in primo luogo alle persone private, ma può essere invocata

anche da un ente di diritto pubblico, ma non da un'autorità o da un servizio

dell'amministrazione (Messaggio cit., loc. cit., n. 1.3). In concreto, a

ragione il Dipartimento - che agisce in nome proprio - non pretende di essere

legittimato a insorgere in virtù del l'art. 65 cpv. 1 LPAmm. Esso, infatti, non

è un ente pubblico, ma un'istanza subordinata attraverso la quale il Consiglio

di Stato organizza ed esercita la sua attività di autorità governativa ed

esecutiva del Cantone (art. 65 cpv. 1 e 69 cpv. 4 Costituzione della Repubblica

e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; Cost./TI; RL 1.1.1.1; cfr. anche DTF 123

Considerandi

II 542).

2.2

Il Dipartimento

delle istituzioni non può fondare la propria legittimazione attiva nemmeno

sull'ipotesi contemplata dall'art. 65 cpv. 2 LPAmm. Questa disposizione - ispirata

dal testo dell'art. 48 cpv. 2 PA - si limita a riservare genericamente la

legittimazione attiva prevista da altre leggi. A differenza di quanto prevede

l'art. 89 cpv. 2 lett. a LTF, il Legislatore ticinese non ha formulato un

elenco di autorità abilitate a ricorrere nella sfera dei loro compiti. Invano

dunque il ricorrente tenta di spuntare la legittimazione attiva "in

analogia a quanto disposto dalla legislazione federale". In concreto,

determinante è che difetta una norma speciale che abiliti il Dipartimento a

impugnare la decisione della Commissione cantonale della protezione dei dati;

la LIT non lo prevede, fatto sul quale - del resto - anche il ricorrente

concorda.

3.

Ferme queste

premesse, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile. Il Tribunale non

preleva una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

irricevibile.

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere