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Decisione

52.2016.237

Rilascio di un permesso di dimora UE/AELS

3 maggio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 13 marzo 2015 il cittadino

italiano RI 1 (1969), residente a __________ (prov. di __________), ha chiesto all'autorità

competente in materia di diritto degli stranieri il rilascio di un permesso di

dimora B UE/AELS per svolgere un'attività dipendente nel nostro Paese in

qualità di direttore della __________ Sagl di __________, di cui è socio unico

e gerente, con una retribuzione netta di fr. 5'000.– mensili. Egli ha prodotto il contratto di locazione per un

appartamento di 1½ locali a __________ con una pigione di fr. 700.– mensili,

oltre alle spese accessorie, precisando che sua moglie i suoi tre figli avrebbero

continuato a risiedere in Italia. Ha inoltre dichiarato di avere a

carico delle condanne nel suo Paese di

origine per dei reati fiscali legati all'IVA.

B. Il

12 ottobre 2015, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi al riguardo, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rilasciargli un

permesso di dimora B UE/AELS.

L'autorità ha indicato che il centro principale degli

interessi personali di RI 1 sarebbe restato in Italia, visto che i suoi

famigliari avrebbero continuato a viverci, e che la sua presenza in Svizzera era

volta unicamente a svolgere un'attività lavorativa. Gli ha quindi

fissato un termine fino al 12 dicembre successivo per lasciare la

Svizzera. La decisione è stata resa sulla base degli art. 6 dell'Allegato I

all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21

giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 24 dell'ordinanza sull'introduzione della

libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 61

della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr;

RS 142.20) e 79 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività

lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con

giudizio 15 marzo 2016 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta

risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta

da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per non concedergli il permesso di dimora in virtù dei motivi addotti

dal Dipartimento.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa, il soccombente si aggrava ora

davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento

e postulando il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS.

Il ricorrente ritiene di adempiere tutti i requisiti dal

profilo dell'ALC per ottenere l'autorizzazione di soggiorno richiesta, in

quanto dispone di un regolare contratto di lavoro e di un appartamento

confacente. Inoltre sostiene che per ottenere un permesso di dimora, il

cittadino di uno Stato facente parte all'accordo sulla libera circolazione

delle persone, sposato e con figli, non necessariamente deve entrare in

Svizzera unitamente alla propria famiglia per ottenere siffatto permesso: in

altre parole, deve poter trasferirsi in un primo momento da solo, e poi farsi

raggiungere dalla famiglia.

Afferma che sua moglie, la quale lavora anch'essa presso la

sua ditta dal gennaio 2016, lo raggiungerà in ogni caso in Svizzera con la

prole al termine dell'anno scolastico.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il

Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni

al riguardo.

F. In fase di replica l'insorgente indica che nel frattempo sua

moglie ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora per raggiungerlo in

Svizzera con i figli e che hanno stipulato un contratto di locazione per un

appartamento a __________ adibito ad ospitare tutta la famiglia.

Nella duplica il

Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo è rimasto

silente.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito

della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione

alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998

(LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona

senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65

cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i

suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC), direttamente

applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti

parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto

di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la

prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme

che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

In concreto, l'insorgente essendo cittadino italiano e titolare

di un documento di legittimazione valido (v. carta d'identità, agli atti), può

prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale bilaterale

per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera.

2.2

La legge federale

sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato

accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede

disposizioni più favorevoli (cfr. art. 12 ALC; 2 cpv. 2 LStr). Dato che l'accordo

in parola non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto

svizzero, occorre, di principio, verificare se la decisione impugnata si

giustifichi tanto dal profilo del menzionato trattato bilaterale che nell'ottica

del diritto interno.

Ritenuto però che non vi è alcuna norma della LStr che conferisca

all'insorgente un diritto a un permesso di dimora per svolgere un'attività

lucrativa in Svizzera, ne discende che la legislazione interna non prevede

disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo, di modo che la

presente vertenza va esaminata sotto il profilo dell'ALC.

3.

3.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 primo

periodo Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte

contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al

servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di

soggiorno della durata di almeno 5 anni a

decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5

anni.

3.2

L'art. 3 cpv. 1 Allegato I ALC prevede che i membri della

famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno

hanno a loro volta diritto di stabilirsi con esso (garanzia del diritto al

ricongiungimento familiare, cfr. art. 7 lett. d ALC). Secondo il capoverso 2 della

medesima norma, sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro

cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico (a);

gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico (b);

nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico (c).

3.3

L'art. 7 cpv. 1 Allegato I ALC precisa che il lavoratore

dipendente frontaliero è un cittadino di una parte contraente che ha la sua

residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività

retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del

proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.

4.

4.1. Come accennato in narrativa,

il 13 marzo 2015 RI 1 ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS

per svolgere un'attività dipendente nel nostro Paese in qualità di direttore della

__________ Sagl di __________, di cui è socio unico e gerente, precisando che

sua moglie i suoi tre figli avrebbero continuato a risiedere in Italia. Tale

richiesta è stata respinta mediante decisione 12

ottobre 2015 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle

istituzioni, la quale ha ritenuto che il centro principale degli interessi personali

di RI 1 restasse in Italia, visto che i suoi famigliari continuavano a viverci,

e che la sua presenza in Svizzera fosse volta unicamente per svolgere

un'attività lavorativa.

Il 15 marzo 2016, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta

risoluzione dipartimentale. Ha considerato che la richiesta e l'ottenimento di

un permesso di dimora in Svizzera comporta l'intenzione di risiedervi

stabilmente e dev'essere quindi accompagnata dal trasferimento del centro

principale degli interessi personali. Secondo l'Esecutivo cantonale, nel caso

di una persona coniugata con prole, di questo centro principale degli interessi

deve forzatamente far parte anche la famiglia, ciò che non era il caso nella

presente fattispecie, considerato pure che il ricorrente aveva preso in

locazione un appartamento di un locale e mezzo adibito a una persona. In assenza

di riscontri in merito a un trasferimento della famiglia in Svizzera, il

Governo ha quindi concluso che RI 1 poteva richiedere un permesso per

confinanti per svolgere la propria attività professionale nel nostro Paese.

4.2

Sennonché bisogna considerare che, in linea di principio,

il cittadino di una parte contraente all'ALC - come è il caso del qui

ricorrente in forza della sua nazionalità italiana - dispone di un diritto a

titolo originario a stabilirsi nel nostro Paese per esercitare un'attività

lucrativa dipendente, ottenendo a tale scopo un permesso di dimora UE/AELS (cfr.

art. 2 paragrafo 1 Allegato I ALC; STF 131 II 339, consid. 2).

Non vi è in effetti alcuna norma o principio

giurisprudenziale sgorgante dall'ALC che faccia dipendere il rilascio di

siffatta autorizzazione dalla situazione del richiedente dal profilo del suo

stato civile. L'art. 4 ALC dispone infatti che il diritto di soggiorno e di

accesso a un'attività economica è in linea di principio garantito. Tra le norme

dell'Allegato I cui l'art. 4 ALC rinvia, l'art. 9 prescrive che il lavoratore dipendente

riceve nel Paese ospitante, per quanto riguarda le condizioni di impiego e di

lavoro, lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali. Tale

disposizione riprende a sua volta quanto già previsto dall'art. 2 ALC, norma

che sancisce in via generale il principio della parità di trattamento nella

forma negativa di un divieto di discriminazione diretta o indiretta (DTF 136 II 241 consid.

12; 130 I 26 consid. 3.2; Alvaro Borghi, La libre

circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Ginevra 2010, § 55 segg.).

Benché il diritto di soggiorno e di accesso ad un'attività economica previsto

dall'art. 4 ALC possa di principio essere sottoposto a condizioni, determinante

è che ciò non dia luogo a discriminazioni fondate direttamente sulla

nazionalità, oppure a forme di discriminazione dissimulata che, tramite

l'applicazione di altri criteri di distinzione, portano di fatto al medesimo

risultato (DTF 130 I 26, consid.

3.2

, con numerosi rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione

europea).

Non è quindi dato di vedere come a un cittadino che possa prevalersi

dell'ALC non debba essere rilasciato un permesso di dimora per il solo fatto

che il coniuge e i figli continuino a vivere all'estero. Tanto più che questo

non preclude all'autorità competente in materia di diritto degli stranieri di revocarglielo in ogni tempo sulla base degli art. 6 cpv. 5 Allegato I ALC

e 23 OLCP, qualora dovesse accertare che la persona interessata non risiede

in maniera stabile e continuativa nel nostro Paese, ma vi si reca soltanto per

lavoro trascorrendo la maggior parte del tempo libero all’estero dove vive il

resto della sua famiglia.

4.3

Nel caso di specie, la questione non necessita comunque

di essere ulteriormente approfondita. In effetti, a prescindere da quanto precede,

bisogna in ogni caso considerare che laddove le precedenti istanze hanno

giustificato il diniego del permesso di dimora a RI 1 per il fatto che i suoi

famigliari continuavano a vivere in Italia, tale motivo è ormai superato in

quanto dinnanzi al Tribunale il ricorrente ha

indicato che il 27 giugno 2016 la moglie __________ (1970) e i figli __________

(__________2004), __________ e __________ (nate entrambe il __________ 2007)

hanno presentato presso il Servizio regionale degli stranieri di __________ una

domanda volta al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno allo scopo di ricongiungersi

con lui in Svizzera (doc. E-H) e che oltre a ciò egli ha prodotto il contratto

di locazione per un appartamento di 3 locali in via __________ a __________ con

una pigione mensile di fr. 1'000.–, oltre alle spese accessorie, a decorrere

dal luglio 2016 (doc. D: contratto di locazione 13.06.16).

5.

Alla luce di queste risultanze,

bisogna pertanto ritenere che le circostanze sono mutate rispetto a quando sono

state rese le decisioni delle due precedenti istanze di giudizio.

Dato però che il Dipartimento ha respinto la domanda di RI 1

unicamente per le ragioni precedentemente addotte senza verificare le altre

condizioni per il rilascio del permesso di dimora richiesto, e che il Consiglio

di Stato ha confermato il provvedimento con gli stessi motivi, al fine di

rispettare il doppio grado di giurisdizione si giustifica rinviare gli atti

direttamente alla Sezione della popolazione affinché si chini nuovamente sulla

causa e tratti nel contempo anche la domanda di ricongiungimento familiare

presentata da sua moglie __________ e

dai figli __________, __________ e __________. L'autorità dipartimentale dovrà verificare

in particolare se il ricorrente eserciti effettivamente un'attività durevole e

con una retribuzione adeguata, se non vi siano motivi di ordine pubblico che

possano impedire il rilascio dell'autorizzazione richiesta e se l'appartamento __________

sia confacente per ospitare l'intera famiglia.

6.

In esito alle considerazioni che

precedono, ne discende che il ricorso va accolto

senza ulteriore disamina, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela.

Gli atti sono quindi retrocessi direttamente alla Sezione

della popolazione, come indicato nel precedente considerando.

7.

Dato l'esito, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino

deve però versare al ricorrente, in quanto assistito da un avvocato iscritto

nell'apposito registro, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto ai sensi dei

considerandi.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1

la risoluzione 15 marzo 2016 (n.

1148) del Consiglio di Stato;

1.2

la decisione 12 ottobre 2015 (COM

412) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione.

2.

Gli

atti sono retrocessi alla Sezione della popolazione, affinché si chini nuovamente sulla richiesta del cittadino

italiano RI 1 (1969) di rilasciargli un

permesso di dimora B UE/AELS e tratti nel contempo la domanda di ricongiungimento familiare presentata

da sua moglie __________ (1970) e dai suoi figli __________ (2004), __________

(2007) e __________ (2007).

3.

Non si prelevano né tasse, né spese

di giustizia. La somma di fr. 1'500.-

versata dal ricorrente a titolo di anticipo gli viene restituita.

4.

Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all'insorgente fr. 1'800.– a titolo di ripetibili per entrambe le

sedi.

5.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

6.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere