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Decisione

52.2016.249

Destituzione di un dipendente comunale per violazione dei doveri di servizio

22 dicembre 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con la replica e la duplica, il ricorrente e

l'autorità di nomina hanno ribadito le proprie tesi con motivi di cui si

dirà, ove necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 134a cpv. 1 della legge organica comunale del

10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione attiva del ricorrente,

direttamente interessato dalla decisione governativa impugnata, è certa (art.

65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

3.3.1.1; art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm;

art. 213 LOC), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie risulta con sufficiente

chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti.

2.2.1.

L'art. 20 ROD enuncia i doveri dei dipendenti. In particolare prescrive che gli

impiegati devono svolgere personalmente le mansioni con diligenza, zelo,

cortesia e fedeltà, dedicandovi la loro intera attività lavorativa (lett. b).

Per l'art. 55 ROD, che ricalca in buona parte l'art. 134 cpv. 1 LOC, la violazione

di doveri d'ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza

nell'adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i

seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l'azione penale: l'ammonimento,

la multa fino a fr. 500.-, il collocamento temporaneo in situazione

provvisoria, il trasferimento ad altra funzione, la sospensione dall'impiego

per un periodo massimo di tre mesi, il licenziamento.

2.2. L'applicazione delle

sanzioni disciplinari è preceduta da un'inchiesta. Al dipendente, che può farsi

assistere da un procuratore, viene data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati dell'inchiesta (art. 55 cifra 2 e 3 ROD, art. 134 cpv. 3 LOC).

2.3. Nella commisurazione della sanzione l'autorità deve tener conto

della gravità oggettiva dell'infrazione e del grado di colpa del trasgressore,

rispettando il principio di proporzionalità (René

Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea

1990, n. 54 B V). La sanzione irrogata deve essere adeguata ed idonea a

conseguire il risultato auspicato, evitando nel contempo di incidere senza

ragionevole necessità sulla situazione personale ed occupazionale del

dipendente. L'azione disciplinare, come quella penale, soggiace al principio di legalità. A differenza di quest'ultima,

non è tuttavia retta dal principio dell'obbligatorietà, ma da quello

dell'opportunità, che riserva all'autorità un ampio margine d'apprezzamento sia

in ordine alla decisione di procedere o meno in via disciplinare nei confronti

di un dipendente che ha violato i doveri di servizio, sia in ordine alla scelta

dei provvedimenti da adottare. Il diritto disciplinare mira principalmente a

salvaguardare il buon funzionamento dell'amministrazione e la sua immagine

nell'opinione pubblica e di questi fini occorre tener conto anche per quanto

attiene alla commisurazione del provvedimento che dev'essere adottato: la

scelta della sanzione dev'essere effettuata tenendo conto in primo luogo del fatto che la medesima dovrà

principalmente permettere il ripristino dell'ordine e dell'efficienza nel

settore pubblico coinvolto. I vari aspetti della personalità del colpevole non

debbono pertanto esser presi in considerazione in maniera approfondita, come è

invece il caso nel diritto penale (Guido Corti, Costituzione e cessazione del

rapporto di pubblico impiego, in: Diritto senza devianza - Studi in onore di

Marco Borghi per il suo 60° compleanno, Basilea 2006, pag. 3539, n. 12).

2.4. Di regola, il provvedimento della destituzione è

adottato a carico di dipendenti che violano intenzionalmente i doveri di servizio

in modo talmente grave, sia dal profilo oggettivo, sia dal profilo soggettivo,

da compromettere in modo irrimediabile la fiducia in loro riposta

dall'autorità. Il licenziamento disciplinare può anche essere giustificato da

una serie di trasgressioni che, considerate

singolarmente, non rivestono particolare rilevanza, ma che, nel complesso,

denotano un'attitudine inconciliabile con i doveri di servizio. Di principio,

in questi casi, la destituzione dev'essere preceduta da sanzioni minori e da

un'esplicita comminatoria di licenziamento (STA 52.2005.396 del 15 settembre

2006 consid. 2.2 con riferimenti)

3.

In caso di provvedimento disciplinare, di disdetta del rapporto d'impiego o di mancata conferma

alla scadenza del periodo di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo

esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza

della decisione impugnata (art. 90 LPAmm). L'opportunità di una decisione è

connessa all'esercizio del potere di apprezzamento di cui l'autorità dispone.

Se un'autorità - senza eccedere il suo potere e rispettando pertanto il diritto

(art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) - adotta una

decisione sostanzialmente inappropriata e che non è la migliore che si poteva prendere,

l'autorità di ricorso, sostituendo le proprie valutazioni a quelle dell'istanza

inferiore, può optare per un'altra soluzione che giudica preferibile e che

meglio risponde, a suo modo di vedere, alle concrete circostanze del caso. Il

controllo dell'adeguatezza implica che l'autorità di ricorso si sostituisca,

nella gestione di un compito pubblico, all'autorità alla quale la legge

attribuisce questo compito: per tal motivo, le autorità giudiziarie di ricorso

esercitano questo controllo con grande riserbo, specialmente se nella fattispecie

sono determinanti conoscenze tecniche o specialistiche (messaggio del

Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale

della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p.

45).

4. Il

ricorrente ha eccepito l'irregolarità della composizione della commissione

d'inchiesta, data dalla partecipazione dell'avv. __________, che sarebbe da

considerare un'illecita delega di competenze da parte dell'esecutivo comunale.

Il Consiglio di Stato, nella sua decisione, ha rilevato che l'inchiesta è stata

condotta dal sindaco __________ e dal municipale __________ e che l'avv. __________

era incaricato unicamente nel ruolo di consulente. Il Governo ha concluso che

nulla vietava all'autorità comunale di avvalersi dei servizi di un consulente

esterno, considerando peraltro il caso del tutto particolare in cui per

evidenti ragioni la segretaria comunale si trovava impedita a partecipare agli

atti istruttori. Su questo punto, la decisone governativa merita tutela. Avvalendosi

della collaborazione di un consulente legale esterno all'amministrazione, il

municipio non ha delegato le sue competenze in ambito istruttorio o

decisionale. Emerge infatti chiaramente dagli atti che le audizioni testimoniali

e gli interrogatori sono stati esperiti in presenza non solo dell'avv. __________

ma pure del sindaco e del collega municipale, membri dell'autorità di nomina

designati alla conduzione dell'inchiesta. Gli stessi hanno poi sottoscritto il

rapporto con le risultanze dell'istruttoria all'attenzione del municipio, il quale,

presone atto, ha deciso per la destituzione dell'insorgente. Alla luce di tali

considerazioni, la censura del ricorrente va disattesa.

5. 5.1. Come

esposto in narrativa, il ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato

negando la sussistenza di ogni violazione dei doveri di servizio. Non sarebbe

infatti dimostrata l'intenzione di spiare o controllare la posta elettronica

della segretaria comunale, né quella del suo predecessore. Egli si sarebbe in

effetti limitato ad accedere alla corrispondenza elettronica per garantire la

corretta gestione dell'amministrazione comunale. La sua destituzione sarebbe in

ogni caso lesiva del principio di proporzionalità: sarebbe bastato un

ammonimento, rispettivamente il trasferimento a un'altra posizione che non

prevedesse mansioni in ambito informatico. Occorrerebbe inoltre tenere conto

che egli si sarebbe assunto per parecchio tempo l'onere di svolgere il lavoro

del segretario comunale con piena soddisfazione del municipio e del consiglio

comunale. Ha infine sottolineato l'assenza di un regolamento sull'utilizzo

della posta elettronica in seno all'amministrazione comunale.

5.2. Dagli atti emerge che il ricorrente ha

controllato sistematicamente e regolarmente la corrispondenza elettronica dei segretari

comunali senza autorizzazione. Queste azioni sono state ammesse dal

ricorrente già dalla sua prima audizione. La censura, abbozzata in replica, con

cui l'insorgente ha eccepito l'illiceità delle prove (dati informatici) assunte

dall'autorità di nomina in assenza di un

regolamento sulla gestione dell'accesso ai file log cadono

quindi nel vuoto, non essendo le medesime decisive ai fin dell'accertamento

della fattispecie.

Posta questa premessa, il comportamento di RI

1, indipendentemente dalla sua rilevanza penale - per nulla esclusa - è

senz'altro costitutivo di una violazione del dovere di fedeltà che il

dipendente è tenuto a dimostrare nei confronti del datore di lavoro. Le

giustificazioni che egli ha addotto non sono plausibili: se l'intento fosse

stato quello di evadere correttamente le incombenze dell'amministrazione

comunale, il ricorrente non avrebbe avuto alcun bisogno di agire di nascosto.

Il fatto poi che la posta elettronica a cui ha avuto accesso riguardasse

unicamente questioni lavorative e non personali non scusa in ogni caso l'ingerenza

commessa. L'adozione di una misura disciplinare è quindi giustificata.

Nella commisurazione della sanzione non si

può non tenere conto della funzione di vice segretario svolta dal ricorrente:

una posizione di responsabilità, che richiede particolare fiducia da parte dei

superiori e credibilità nei confronti di tutto il personale dell'amministrazione.

Data la gravità della violazione ai doveri di servizio, è stato a giusta

ragione che il municipio prima, e il Governo poi, hanno ritenuto il rapporto di

fiducia con l'autorità di nomina irrimediabilmente compromesso. La destituzione

del ricorrente è quindi pienamente giustificata e rispettosa del principio di

proporzionalità. Una sanzione meno incisiva non appare per contro attuabile. Il

trasferimento del dipendente ad altra funzione invece della risoluzione

immediata del rapporto d'impiego entra infatti in considerazione dinanzi a

motivi pur gravi ma di minore intensità, ad esempio in caso di dissapori o

dissidi con un collega o con un superiore in seno al medesimo ufficio.

Conflitti più estesi o, come nella presente fattispecie, comportamenti palesemente

scorretti nei confronti di colleghi o superiori appaiono invece incompatibili con la funzione pubblica e rendono

d'acchito il dipendente non più degno di esercitarla (cfr. Corti, op. cit., n. 11). Tanto più che

le dimensioni dell'amministrazione comunale imporrebbero in ogni caso la

stretta collaborazione tra il ricorrente e la segretaria, situazione

che, alla luce delle circostanze, non è sicuramente appropriata e nuocerebbe al

buon funzionamento dell'ente pubblico. Alla luce di tali considerazioni, la

decisione impugnata merita tutela.

6. Visto

quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico

del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Egli rifonderà

inoltre un'indennità per ripetibili al comune, patrocinato da un legale (art.

49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

Il ricorrente rifonderà il medesimo importo al comune di CO 1 a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera