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Decisione

52.2016.253

Concessione dell'effetto sospensivo al ricorso contro l'ordine di adeguamento al diritto ambientale e di immediata cessazione d'uso di un forno per pizze

25 agosto 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari provvedimenti atti a rendere l'impianto in discussione conforme dal

punto di vista atmosferico (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del

Canton Zugo del 14 luglio 2006, in GVP 2006 pag. 97 segg.).

5. 5.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, nella misura in cui non va stralciato dai ruoli,

siccome privo di oggetto, il ricorso va accolto. Di conseguenza, il dispositivo

n. 2 della decisione presidenziale 3 maggio 2016 va annullato.

5.2.

La tassa di giustizia è posta a carico del resistente, secondo soccombenza (art.

47 cpv. 1 LPAmm). Egli rifonderà inoltre all'insorgente, assistito da un

legale, adeguate ripetibili per entrambe le sedi cautelari (art. 49 cpv.

1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.Nella misura in

cui non va stralciato dai ruoli, il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza,

è annullato il dispositivo n. 2 della decisione

3 maggio 2016 (n. 14) del Presidente del Consiglio di Stato.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'200.- è posta a carico di CO 1, il quale verserà inoltre al ricorrente un identico

importo a titolo di ripetibili. Ad RI 1 va restituito l'importo di fr. 800.-

versato a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

;

;

;

;

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere