52.2016.257
Diniego della licenza edilizia per il risanamento e l'ampliamento di un pontile a lago
16 novembre 2018Italiano37 min
Source ti.ch
Incarti n.
52.2016.257
52.2016.258
Lugano
16 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan
Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea
Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Mariano
Morgani
statuendo
sui ricorsi dell'11 maggio 2016 di
a.
b.
RI
1
patrocinato
da: PA 1
RICO2
1, ,
contro
la
decisione del 6 aprile 2016 (n. 1450) del Consiglio di Stato, che accoglie
l'impugnativa inoltrata dalla __________ contro la risoluzione del 16 gennaio
2015 con la quale il Municipio di Minusio le ha negato la licenza edilizia
per il risanamento, lo spostamento e l'ampliamento del pontile ai mapp. __________
e __________ di quel Comune;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il RI 1 è
proprietario di un esteso fondo rivierasco nel Comune di Minusio (mapp. __________;
mq 6'631), attribuito alla zona forestale. Di forma stretta e allungata, il
sedime parte dalla foce del riale Navegna e prosegue per diversi chilometri in
direzione nord-est, tra il Lago Maggiore (mapp. __________) ed un percorso
pedonale (mapp. __________). Il terreno ospita parte di una passerella in grigliati,
poggiata su putrelle d'acciaio, che collega la riva ad un pontile per
l'attracco di natanti. Quest'ultimo si compone di piattaforme con telaio in
acciaio e pavimentazione in legno, dotate di galleggianti. La principale è
lunga 12.30 m e larga 2.20 m. Ad essa sono collegate altre tre piattaforme più
piccole (5.30 x 0.65 m), disposte a 4.72 m l'una dall'altra. Parte della
struttura è in secca. L'installazione è al servizio dell'__________, e meglio
del suo ristorante, situati al mapp. __________, immediatamente a nord del percorso
pedonale. Nel 2012 la struttura alberghiera ed il terreno che la ospita sono stati
acquistati dalla CO 1 (di seguito: CI AG). Precedente proprietaria era la __________
(di seguito: GG SA), che continua a gestire l'hotel.
b. Dopo vicissitudini
che non occorre qui richiamare, con domanda di costruzione del 16 gennaio 2014 la
GG SA ha chiesto al Municipio il permesso per il risanamento e piccolo
spostamento del pontile esistente. L'istanza è stata coordinata con la
richiesta di autorizzazione all'uso dell'area demaniale a lago. Stando alla
relazione tecnica, lo stato di degrado dell'installazione richiederebbe una particolare
manutenzione. Il progetto ne prevede dunque il risanamento. Contempla
inoltre lo spostamento delle piattaforme di ca. 5.00 m verso il centro del
lago. La passerella in grigliati verrà sostituita da una nuova pedana, più
lunga (16.20 m), dotata di parapetti e poggiata su un piccolo basamento. Due
pali fungeranno da ancoraggio per le piattaforme. L'intervento, che comporterà pure
un certo rimodellamento del fondale, servirà per recuperare la fruibilità della
struttura, assicurando alle imbarcazioni la possibilità di attraccare e salpare
nel rispetto delle norme nautiche e di sicurezza.
c. Nel termine di
pubblicazione, al rilascio della licenza si sono opposti il RI 1 e RICO2 1
(AQR), sostenendo che il progetto non riguarderebbe il risanamento di un
manufatto esistente, bensì una nuova opera. Hanno inoltre lamentato l'incompletezza
delle informazioni fornite con gli atti della domanda in merito all'ubicazione e
al dimensionamento dell'impianto esistente e di quello trasformato, ai lavori
concretamente previsti, ai materiali impiegati e alle modifiche del fondale. Censurano
pure l'incompatibilità dell'opera con le prescrizioni che tutelano il paesaggio,
il vicino bene culturale d'interesse cantonale (complesso della Ca' di Ferro), il
lago, il fiume (bene naturale protetto), la foresta, come pure con le norme che
disciplinano la navigazione e l'attracco dei natanti.
d. Con avviso n. 87548 del 30 settembre
2014, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno approvato il progetto
per quanto di loro competenza. L'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) e
l'Ufficio della pianificazione locale (UPL) hanno rimarcato che il pontile è
una struttura esistente, al servizio di un esercizio pubblico e al beneficio di
un'autorizzazione demaniale. L'UPL ha subordinato il permesso a due condizioni,
e meglio:
·
Fatti
i posti barca dovranno essere
esclusivamente di tipo turistico, e quindi con possibilità di attracco limitato
nel tempo (non potranno essere considerati quale luogo di stazionamento ai fini
di una richiesta di immatricolazione per natanti);
·
nel caso di cessazione
dell'attività dell'esercizio pubblico, l'intera struttura sul demanio dovrà
essere smantellata a spese dell'istante.
Da parte sua, l'Ufficio della caccia e
della pesca ha espresso preavviso favorevole alle seguenti condizioni:
·
è ammesso il mantenimento del
pontile esistente al beneficio di una regolare autorizzazione;
·
è ammessa la sua traslazione verso
il lago di 5.20 metri tenuto conto dell'andamento del fondale e per renderlo
nuovamente agibile;
·
visto quanto precede, autorizziamo
il nuovo elemento di congiunzione tra la struttura esistente e la riva. Questo
è l'unico elemento nuovo soggetto ad autorizzazione;
·
resta inteso che per la struttura
esistente sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria come il rifacimento
dell'assito di camminamento;
·
(…).
Tenuto conto di
posizione, dimensioni e scopo, la Sezione forestale ha considerato la parte del
manufatto che invade l'area boschiva come un'utilizzazione dannosa ai sensi
dell'art. 21 del regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre
2002 (RLCFo; RL 921.110), per la quale ha tuttavia concesso una deroga in base all'art.
22 cpv. 3 RLCFo.
Nel contempo, l'Ufficio
del demanio (UD) ha rilasciato l'autorizzazione per l'uso speciale del lago per
complessivi 61.00 m2, subordinandola ad alcune condizioni, delle
quali si dirà, se del caso, in seguito.
e. Il 28 ottobre 2014,
il RI 1 ha completato la propria opposizione, rilevando di non aver mai acconsentito
all'esecuzione del progetto, che tocca pure il fondo di sua proprietà.
Lo stesso giorno, il
Municipio ha invitato l'istante a porre rimedio alla mancata sottoscrizione
della domanda e dei piani da parte del RI 1.
Il 28 novembre 2014 la
GG SA ha respinto la richiesta, domandando all'autorità di procedere senza
indugi al loro esame.
f. Il 16 gennaio 2015,
il Municipio ha negato la licenza edilizia per due ordini di ragioni. Da un
lato, ha fatto valere che la domanda di costruzione non è stata firmata dal RI
1. Dall'altro, ha ritenuto che la nuova costruzione fosse suscettibile
di pregiudicare i valori caratteristici del paesaggio e che non s'inserisse
in maniera ordinata ed armoniosa nel quadro del paesaggio antropizzato che
si è man mano formato in questi ultimi anni nella zona riva del lago (Legge
sullo sviluppo territoriale).
B. Con giudizio del
6 aprile 2016 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla GG
SA contro la risoluzione municipale, annullandola e ritornando gli atti all'Esecutivo
comunale, affinché rilasci il permesso di costruzione.
Secondo il Governo,
l'assenza di una servitù per l'accesso al pontile dal mapp. __________ non sarebbe
suscettibile di giustificare il rifiuto della licenza, posto che qualsiasi
ostacolo di diritto privato concernente la titolarità e l'utilizzo di quel
fondo non sarebbe rilevante per il diritto pubblico. A mente sua, sussisterebbero
comunque elementi sufficienti a sostegno di una verosimile disponibilità del
terreno da parte dell'istante. Di seguito, ha ritenuto che il Municipio fosse
vincolato all'avviso cantonale, positivo o negativo che fosse, trattandosi di
interventi fuori del perimetro edificabile. Correttamente, l'UNP, unica
autorità competente ad esprimersi sull'inserimento paesaggistico, avrebbe
tenuto conto che si tratta di una struttura esistente al servizio di un
esercizio pubblico e al beneficio di un'autorizzazione demaniale. L'installazione
avrebbe contribuito a definire il paesaggio antropizzato della riva, venutosi a
creare nel corso degli anni, diventandone parte integrante. La sua sarebbe
un'ubicazione vincolata, che non verrebbe meno a seguito di semplici interventi
di manutenzione. Nel contempo, il suo spostamento sarebbe dettato dall'abbassamento
naturale del livello del lago. L'Esecutivo cantonale ha dunque concluso che la
decisione municipale non potesse essere confermata, per difetto di competenza.
C. a. Contro il
predetto giudizio governativo, il RI 1 (inc. 52.2016.257) e l'AQR (inc.
52.2016.258) si aggravano con distinte impugnative davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia confermata la
decisione municipale che ha negato la licenza. Il RI 1 domanda inoltre che la
risoluzione del Governo sia in ogni caso riformata nel senso di esonerarlo dal
pagamento delle spese giudiziarie, ritenuto che avrebbe agito nell'ambito dei
suoi compiti di diritto pubblico. Analoga richiesta viene fatta dall'RICO2 1,
che invoca di aver agito unicamente a tutela di un interesse pubblico.
b. Il Patriziato lamenta
che la GG SA avrebbe presentato la domanda di costruzione ed il ricorso al
Consiglio di Stato in qualità di proprietaria ed istante, benché non sia titolare
di nessuno dei fondi direttamente interessati dal progetto (mapp. __________ e __________)
e neppure della part. __________. Il Governo non avrebbe quindi dovuto riconoscerle
la facoltà di disporre del mapp. __________. Non godrebbe difatti di alcun
diritto reale su quel fondo. Per il rilascio della licenza sarebbe stato pertanto
necessario il suo consenso. L'autorità di ricorso avrebbe inoltre minimizzato
la portata dei lavori, che riguarderebbero non già interventi di manutenzione, bensì
la sostituzione dell'impianto, fatiscente e limitatamente utilizzabile. Di
seguito, ribadisce la violazione delle norme che regolano la protezione del
bosco, del vicino bene culturale e più in generale dell'ambiente e del paesaggio.
La GG SA non potrebbe inoltre prevalersi delle prerogative di un proprietario,
né potrebbe vantare un interesse degno di protezione alla costruzione di un
nuovo manufatto fuori della zona edificabile. Non potrebbe neppure invocare la
tutela di diritti acquisiti, dal momento che il pontile non sarebbe mai stato
autorizzabile. La rimozione di tutti gli attracchi privati risponderebbe per di
più agli obiettivi del Piano direttore cantonale e del regolamento comunale su
porti e ormeggi.
c. L'AQR sostiene che
gli interventi in discussione si porrebbero in contrasto con la pianificazione
locale, giacché il manufatto si troverebbe in una zona inedificabile (bosco), accanto
ad un bene naturale protetto (riale Navegna) e all'interno del perimetro di rispetto
di un bene culturale (Cà di Ferro). Al rilascio del permesso osterebbe pure il
preponderante interesse pubblico alla libera fruizione del lago e della riva e
alla tutela del paesaggio. Analogamente, andrebbe tenuto conto dell'area di
rispetto attorno al riale, le cui funzioni ecologiche potrebbero essere compromesse
dal traffico di natanti. La pianificazione comunale degli ormeggi vorrebbe peraltro
la loro concentrazione nel vicino porto pubblico. L'Associazione contesta di
seguito che si possa parlare di manutenzione di un impianto esistente. Edificato
tra il 1978 ed il 1980, il pontile sarebbe stato trascurato per molto tempo, trasformandosi
in un rudere non più impiegato per l'attracco di imbarcazioni da almeno
vent'anni. Lo confermerebbe la perizia dell'ottobre 2011, allestita dalla __________,
allegata ad una precedente domanda di costruzione e prodotta dalla GG SA nella
procedura di ricorso davanti al Consiglio di Stato (EDI.2012.246). Adagiato
sulla riva, sarebbe sfruttato unicamente dai bagnanti come zattera. Il progetto
contestato sarebbe pertanto a tutti gli effetti all'origine di una nuova opera.
L'insorgente ribadisce infine le carenze formali riscontrate negli atti della domanda
di costruzione.
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad analoga conclusione
perviene la CI AG, che sostiene di essere subentrata alla GG SA in ragione
dell'acquisto del mapp. 1740. L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) rileva
che gli interventi postulati sarebbero conformi alle norme di diritto cantonale
e federale, posto che riguardano una struttura esistente e rientrano ancora nei
limiti di quanto ammissibile fuori zona edificabile. Il Municipio richiama quanto
sostenuto con le precedenti comparse scritte e si rimette per il resto al
giudizio del Tribunale.
E. Con la replica e
le dupliche, le parti ribadiscono essenzialmente le proprie posizioni e domande
di giudizio. Il Patriziato contesta inoltre la qualità di parte al procedimento
della CI AG, chiedendo l'estromissione della sua comparsa scritta; richiesta alla
quale la società si oppone con la duplica.
F. In fase
istruttoria, il Tribunale ha acquisito dal Governo il Rapporto tecnico
Pontile ex Ristorante Navegna Minusio dell'ottobre 2011, allestito dalla __________
(e per essa dall'ing. __________), documento noto a tutte le parti e più volte menzionato
(e richiamato) dalle stesse in questa sede, così come davanti all'Esecutivo cantonale.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione del RI 1, già opponente, proprietario di un fondo direttamente
toccato dal progetto edilizio in contestazione (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv.
1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Trattandosi di una procedura amministrativa, alla stessa stregua di
un Municipio in ambito comunale l'Ufficio patriziale non necessitava dell'autorizzazione
dell'Assemblea patriziale per presentare a suo nome l'impugnativa (cfr. art. 68
lett. h della legge organica patriziale del 28 aprile 1992; LOP; RL 188.100).
La stessa è stata in seguito comunque concessa (cfr. doc. I-K allegati alla
replica).
Quanto alla potestà
ricorsuale dell'AQR, anch'essa già opponente, la stessa deve essere
riconosciuta in forza del combinato disposto degli art. 8 cpv. 1 e 21 cpv. 2
LE. Si tratta infatti un'associazione costituita nel 1989, giusta gli art. 60
segg. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), allo scopo
di salvaguardare gli interessi comunitari degli abitanti del quartiere di
Rivapiana (che comprende il territorio fra via Rinaldo Simen ed il lago fino ai
confini con Muralto e Tenero-Contra; cfr. art. 2 del suo statuto) e promuoverne
lo sviluppo, facendosi interprete dei suoi bisogni nei confronti di enti
pubblici e privati con particolare attenzione agli aspetti culturali, storici,
economici, edificatori e di sicurezza, segnatamente per quanto concerne la
configurazione edilizia privata (cfr. art. 3 del suo statuto).
1.2. Interposti contro
il medesimo giudizio governativo ed avendo lo stesso fondamento fattuale, i due
gravami possono essere evasi con un'unica decisione (art. 76 cpv. 1 LPAmm),
sulla base degli atti, integrati dalla perizia citata in narrativa (art. 25
cpv. 1 LPAmm). Ad una valutazione anticipata, gli altri mezzi istruttori
sollecitati (richiamo incarti, audizioni testimoniali) non appaiono idonei a
fornire al Tribunale ulteriori elementi rilevanti per l'esito della
controversia.
1.3. Contestata è la
qualità di resistente della CI AG, che è comparsa in lite in nome e per conto
propri, indicando di essere subentrata alla GG SA in virtù dell'art. 44 LPAmm
in ragione dell'acquisto del mapp. 1740. Ha inoltre affermato che il suo subingresso
sarebbe dipeso non da ultimo a motivo che sussiste uno stretto vincolo di
controllo di capitale, personale e contrattuale tra le due compagini
societarie e dato che l'agire della GG SA sarebbe stato concordato con lei e da
lei autorizzato e ratificato.
1.3.1. Giusta l'art. 44
cpv. 1 LPAmm, se l'oggetto di causa è alienato durante il procedimento
l'acquirente può subentrare nel procedimento al posto dell'alienante. In tal
caso, la parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie, mentre la
parte che si ritira risponde solidalmente per le spese già maturate (cpv. 2).
Se non vi è alienazione dell'oggetto di causa, la sostituzione può avvenire
solo con il consenso della controparte (cpv. 3).
1.3.2. Ora, legittimata
a contestare il diniego della licenza era di principio unicamente la GG SA,
ritenuto che si tratta dell'istante in licenza (cfr. art. 8 e 21 cpv. 2 LE). Quest'ultima,
destinataria del giudizio governativo emanato in ragione della sua impugnativa,
poi dedotto davanti al Tribunale dal RI 1 e dall'AQR, era direttamente e
personalmente interessata alla conferma del provvedimento che ha imposto il
rilascio del permesso da lei postulato. Era dunque legittimata ad intervenire
in questa sede in qualità di resistente. Non ha però presentato una risposta ai
gravami nei termini che le sono stati impartiti con le ordinanze del 30 maggio
2016.
Di contro, la CI AG -
che, nonostante i vincoli societari che la legano alla GG SA, resta pur sempre
una persona giuridica distinta (cfr. Registro di commercio) - non è istante in
licenza, né proprietaria dei fondi che ospitano il controverso manufatto (mapp.
843 e 844). Non ha partecipato alla procedura edilizia avviata con la domanda
di costruzione del 16 gennaio 2014, né alla successiva procedura ricorsuale
davanti al Consiglio di Stato. Non è stata dunque destinataria della risoluzione
impugnata dalla GG SA, né del giudizio che l'ha annullata. Non ne aveva in
effetti alcun titolo, ritenuto che la qualità di parte coincide sostanzialmente
con la legittimazione a ricorrere (cfr. Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 1 ad art. 15 LPamm). Non può dunque vantare in questa sede la
qualità di parte a titolo originario. In verità, nemmeno lo pretende, giacché
sostiene di essere subentrata all'istante ex art. 44 LPAmm. Sennonché, in difetto
dell'accordo delle controparti - come in concreto (il RI 1 ha espressamente
contestato la sua qualità di resistente, mentre l'Associazione si è rimessa al
giudizio di questa Corte) - il suo subingresso presupponeva l'acquisto
dell'oggetto di causa durante il procedimento, ciò che non è in concreto
avvenuto. Il trapasso riguarda infatti il solo mapp. __________, il quale non è
oggetto della procedura, atteso che la domanda di costruzione riguarda il
pontile ai mapp. __________ e __________. Il suo acquisto da parte della CI AG
non è pertanto di alcuna rilevanza. Il passaggio di proprietà è peraltro
avvenuto l'8 ottobre 2012, ben prima, quindi, dell'avvio della procedura edilizia
e dell'emanazione della risoluzione municipale e di quella governativa all'origine
del presente procedimento.
Contrariamente a quanto
pretende la CI AG, non si può rimproverare al RI 1 di non aver sollevato prima
la questione e di aver quindi contravvenuto al principio della buona fede. Finché
ad agire in causa è stata la GG SA non vi era infatti nulla da eccepire. Ciò
non toglie che la qualità di parte costituisce un presupposto che l'autorità di
ricorso è tenuta a verificare d'ufficio di volta in volta. La CI AG va pertanto
esclusa dalla procedura e gli allegati di risposta e duplica da essa presentati,
come pure i documenti annessi, sono dunque estromessi dagli incarti.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione, corredata della
documentazione necessaria, deve essere presentata al Municipio dal proprietario
della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista.
L'art. 8 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9
dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) precisa a sua volta che la domanda ed i
progetti devono essere firmati dalla persona che chiede la licenza, dal proprietario
del fondo e dal progettista.
La firma della domanda
da parte del proprietario del fondo è richiesta quale dimostrazione della
facoltà dell'istante in licenza di disporre del fondo. L'esigenza mira
unicamente ad evitare all'autorità di doversi pronunciare su domande di costruzione
non suscettibili di tradursi in realizzazioni concrete (cfr. RDAT II-2001 n. 33
consid. 2b, I-1996 n. 41 consid. 2.2). La norma tutela quindi soprattutto gli
interessi dell'amministrazione, permettendo all'autorità di non dar seguito a
domande presentate da richiedenti che non dimostrano o rendono quantomeno
verosimile il loro diritto di disporre del fondo oggetto dell'intervento (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo
1996, n. 737 ad art. 4 LE).
Qualora l'autorità dia
seguito ad una domanda di costruzione non firmata dal proprietario del fondo,
rinunciando a prevalersi della facoltà concessale dall'art. 4 LE, la licenza
che rilascia rimane comunque valida, poiché l'atto, per definizione, accerta
soltanto che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione
dei lavori previsti (art. 1 RLE). Non stabilisce anche che l'istante in licenza
può effettivamente disporre del fondo. Eventuali impedimenti di diritto privato
alla realizzazione dell'opera, qual è il difetto del diritto di disporre del
fondo da parte dell'istante, sono sostanzialmente irrilevanti dal profilo
dell'accertamento della sua conformità con le disposizioni di diritto pubblico
concretamente applicabili. Contestazioni riguardanti il potere di disporre del
fondo vanno fatte semmai valere davanti al giudice civile (cfr. STA 52.2010.125
del 15 marzo 2011 consid. 2.1 con rinvii, 52.2010.305 del 10 gennaio 2011
consid. 2.1).
2.2
Nella fattispecie,
la domanda di costruzione per il risanamento e piccolo spostamento del
pontile è stata firmata dalla GG SA in qualità di istante in licenza e
controfirmata dall'Ufficio del demanio, posto che l'opera insiste sulla superficie
del lago (mapp. __________). Parte di quest'ultima (passerella) occupa però
pure il mapp. __________ (cfr. planimetrie del geometra revisore; piante e
sezioni), di proprietà del Patriziato, il quale non ha apposto la propria firma
sulla domanda, né sui piani. Benché potesse quantomeno dubitare del potere di
disposizione dell'istante su quel fondo, il Municipio non si è tuttavia prevalso
della facoltà conferitagli dall'art. 4 LE di respingere in limine la
domanda di costruzione. Infatti, ha proceduto alla sua pubblicazione e ha trasmesso
gli atti ai servizi dipartimentali per l'avviso di loro competenza. Solamente
in un secondo momento, a seguito delle rimostranze del RI 1, ha invitato
l'istante in licenza a sanare il difetto. Di fronte al suo rifiuto, ha comunque
statuito sul progetto, negando il permesso anche a causa della mancanza della
firma del Patriziato. Sennonché, dato che la licenza edilizia accerta
unicamente che secondo l'autorità l'intervento è conforme alle prescrizioni di
diritto pubblico concretamente applicabili, l'eventuale carenza della facoltà
di disporre di uno dei fondi interessati da parte dell'istante era a quel punto
irrilevante. Non poteva dunque giustificarne il diniego (cfr. 52.2015.353 del
24.
novembre 2015 consid. 2.2). Lo conferma il fatto che, qualora l'autorità decidente
dia seguito ad una domanda di costruzione non firmata dal proprietario del
fondo, il permesso che rilascia rimane comunque valido. A giusta ragione, il
Governo non ha dunque tutelato la decisione municipale da questo profilo.
3.
3.1. I
servizi dipartimentali hanno preavvisato favorevolmente il progetto in
contestazione, essenzialmente perché riguarderebbe una struttura esistente, al
servizio di un esercizio pubblico e al beneficio di un'autorizzazione
demaniale. L'Ufficio caccia e pesca ha inoltre rimarcato che l'unico elemento
strutturale soggetto a permesso sarebbe la nuova passerella. L'UPL ha invece
vincolato il mantenimento dell'installazione all'attività del vicino esercizio
pubblico. Hanno dunque ritenuto, in sostanza, che gli avversati interventi
potessero essere autorizzati in virtù della tutela delle situazioni acquisite (Bestandesgarantie).
Il Municipio ha invece
negato il permesso, oltre che per l'assenza della firma del Patriziato sugli
atti della domanda di costruzione, anche per delle criticità dal profilo dell'inserimento
paesaggistico in virtù del diritto cantonale.
Rilevata l'incompetenza
dell'Esecutivo comunale ad esprimersi sul rispetto dell'art. 104 cpv. 2 della
legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), visto
che i fondi si trovano fuori della zona edificabile, il Governo ha condiviso il
parere dell'UNP, sottolineando come il pontile abbia contribuito a delineare il
quadro paesaggistico antropizzato della riva, di cui sarebbe parte integrante,
trattandosi di un'opera a ubicazione vincolata.
Il RI 1 e l'AQR sostengono
di contro che il progetto non riguarderebbe il risanamento di un manufatto
esistente, bensì una nuova opera. Lamentano inoltre l'incompletezza delle informazioni
fornite con gli atti della domanda e l'incompatibilità delle opere con le
prescrizioni che tutelano il vicino bene culturale, il lago, il fiume, la
foresta, e con le norme che disciplinano la navigazione e l'attracco dei natanti.
3.2
A ragione il
Governo ha ritenuto che l'Esecutivo comunale non fosse competente ad esaminare
la compatibilità del progetto dal profilo paesaggistico sulla base del diritto
cantonale. Trattandosi di interventi all'esterno del perimetro edificabile,
competente era in effetti il solo UNP (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. a e b LST e
109.
cpv. 1 lett. b del regolamento della LST del 20 dicembre 2011; RLst; RL
701.
). Da questo profilo, il Municipio non poteva dunque negare il permesso.
Contrariamente a quanto preteso dall'Esecutivo cantonale ciò non significa
ancora che una licenza edilizia dovesse essere rilasciata.
Tenuto conto delle
censure riproposte in questa sede, occorre verificare se l'intervento
controverso poteva essere autorizzato alla luce del diritto federale che
disciplina l'edificazione fuori della zona fabbricabile.
4.
4.1. Rettamente,
le autorità dipartimentali non hanno ritenuto che i lavori avversati potessero
essere autorizzati mediante un permesso ordinario retto dall'art. 22 cpv. 2
lett. a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno
1979.
(LPT; RS 700). Riguardano difatti un manufatto non conforme alle funzioni
di zona (area lacustre e bosco). Nessuno ha mai preteso il contrario.
4.2
Non entra in linea
di conto neppure un permesso eccezionale ex art. 24 LPT (che ha sostanzialmente
ripreso il previgente art. 24 cpv. 1 vLPT). Benché la controversa installazione
risponda di principio al requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a
LPT; art. 24 cpv. 1 lett. a vLPT), essendo destinata ad agevolare l'accesso ai
natanti e a permettere il loro attracco temporaneo, contrasta in effetti con
preponderanti interessi pubblici (art. 24 lett. b LPT; art. 24 cpv. 1 lett. b
vLPT).
Il criterio che
presiede alla valutazione dei contrapposti interessi in gioco è orientato in
primo luogo alle finalità e ai principi della pianificazione del territorio
giusta gli art. 1 e 3 LPT (cfr. DTF 117 Ib 28 consid. 3, 114 Ib 268 consid. 3b;
STF 1A.251/2003 del 2 giugno 2004 consid. 3.2 in: ZBl 2005 pag. 380 segg.). Questi
prevedono la protezione delle basi naturali della vita, come il suolo, l'aria,
l'acqua, il bosco ed il paesaggio (art. 1 cpv. 2 lett. a e 3 cpv. 2 LPT). In
particolare, le rive dei laghi e dei fiumi devono essere tenute libere ed il loro
pubblico accesso e percorso va agevolato (art. 3 cpv. 2 lett. c LPT). L'art. 18
cpv. 1bis della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio
del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451) considera inoltre le zone ripuali degne di
particolare tutela. Ne discende che vanno di principio mantenute libere da
costruzioni (cfr. STF 1C_43/2015 del 6 novembre 2015 consid. 7.5 e rimandi).
In concreto, la
costruzione di pontili per l'ormeggio di natanti, anche solo temporaneo, si
pone in contrasto con gli obiettivi pianificatori, ambientali e di circolazione
sul lago perseguiti dalle autorità (cfr. RDAT II-1994 n. 70 consid. 3.3 e 4). La
politica volta al raggruppamento delle imbarcazioni in impianti di
stazionamento collettivi ubicati in luoghi idonei ed attrezzati - così da poter
tutelare maggiormente l'ambiente, gestire correttamente la navigazione,
risolvendo i conflitti con altre attività svolte sul lago (pesca, nuoto ecc.), e
agevolare infine il pubblico accesso e la godibilità delle rive (cfr. Piano
direttore del 1990, schede di coordinamento 9.15-9.20, riprese dall'attuale
Piano direttore alla scheda P7) - fonda difatti un interesse pubblico
preponderante ai sensi dell'art. 24 lett. b LPT, che vieta il rilascio di un
permesso eccezionale per attracchi privati sul lago (cfr. STA 52.2002.233
citata consid. 3.2; RDAT II-1994 n. 70 consid. 4). In effetti, l'approvazione
di simili manufatti costituisce indubbiamente un ulteriore ostacolo al
perseguimento dell'obiettivo di restituire alla collettività il libero accesso
delle rive dei laghi (cfr. STA 52.2013.66 del 6 maggio 2015 consid. 5.2.2,
52.2002.233
del 4 dicembre 2003 consid. 3.2, 52.1999.138 del 30 settembre 1999
consid. 3.1). In applicazione dell'art. 24 LPT non è/era quindi possibile autorizzare
il risanamento, lo spostamento e l'ampliamento dell'impianto esistente.
5.
A questo
punto, stante che la domanda di costruzione riguarda un'opera esistente fuori
del comparto fabbricabile, resta da verificare se la licenza edilizia possa
essere rilasciata in base all'art. 24c LPT.
5.1
L'art. 24c cpv. 1 LPT dispone che fuori delle zone
edificabili gli edifici ed impianti utilizzabili in base alla loro destinazione,
ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti
nella propria situazione di fatto (cosiddetta Besitzstands-garantie).
Con l'autorizzazione dell'autorità competente,
prosegue la norma (cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere rinnovati,
trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano
stati eretti o modificati legalmente (cosiddetta erweiterte Besitzstandsgarantie).
Tralasciando il cpv. 3 (concernente gli edifici abitativi agricoli e gli
edifici annessi), che qui non interessa, il cpv. 4 prevede che l'aspetto
esterno di un edificio può essere modificato soltanto se ciò è necessario per
un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali o per un risanamento
energetico, oppure per migliorare l'integrazione dell'edificio nel paesaggio.
In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale (cpv. 5).
5.2
L'art. 24c LPT è concretizzato dagli art. 41 e 42 OPT.
In particolare, l'art. 41 cpv. 1
OPT precisa che l'art. 24c LPT è applicabile a
edifici e impianti costruiti o trasformati legalmente prima che
il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del
diritto federale (edifici e impianti secondo il diritto anteriore). La garanzia
delle situazioni acquisite concerne dunque,
prescindendo dagli edifici abitativi agricoli, le costruzioni realizzate a suo tempo in conformità con il diritto materiale e che sono divenute non conformi
alla destinazione della zona in seguito a un cambiamento di regolamentazione. Con
la nozione "a suo tempo"
s'intende, di regola, il 1° luglio 1972, data che coincide con l'entrata in
vigore della legge federale contro l'inquinamento
delle acque dell'8 ottobre 1971 (LIA; RU 1972, 1120), che ha introdotto la distinzione tra territorio edificabile e non edificabile. Nel campo
d'applicazione dell'art. 24c LPT rientrano tuttavia pure edifici ed
impianti eretti dopo tale data, allorquando, in seguito ad una modifica
pianificatoria, vengono a trovarsi in un'area che prima era edificabile.
In tal caso, fa quindi stato la data dell'esclusione dal comparto fabbricabile.
Infine, vi rientrano anche le costruzioni costruite tra il 1°
luglio 1972 e l'entrata in vigore della LPT (1° gennaio 1980) in un comparto che non era attribuito alla zona
edificabile, ma che si situava all'interno del perimetro del progetto generale
delle canalizzazioni (PGC; DTF 129 II 396 consid. 4.2.1).
L'art.
42.
OPT specifica a sua volta che
una trasformazione è considerata
parziale e un ampliamento moderato se l'identità dell'edificio o dell'impianto
unitamente ai dintorni rimane conservata nei tratti essenziali; sono ammessi
miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento
determinante per la valutazione dell'identità, sancisce il cpv. 2, è lo stato
in cui si trovava l'edificio o l'impianto al momento dell'assegnazione a una
zona non edificabile. Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto
rimanga sostanzialmente immutata, dispone ancora il cpv. 3, va valutato tenendo
conto di tutte le circostanze. Essa, in ogni caso, non è più garantita
se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona è
ampliata oltre i limiti assoluti previsti dal cpv. 3 lett. a e lett. b. Per
quanto concerne la ricostruzione, l'art. 42
cpv. 4 OPT stabilisce segnatamente che un edificio o impianto può essere
ricostruito soltanto se al momento della
distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la
destinazione e vi era ancora un interesse
alla sua utilizzazione. La tutela delle situazioni acquisite non si
estende quindi agli edifici o impianti abbandonati da tempo, inutilizzabili o
pronti alla demolizione; le rovine non possono essere trasformate in nuove
costruzioni (cfr. STF 1C_125/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1,
1C_136/2009 del 4 novembre 2009 consid. 5.1; cfr. anche Bernhard
Waldmann/Peter Hänni,
Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 23 ad art. 24c).
5.3
Requisito fondamentale per invocare con successo la tutela delle
situazioni acquisite di cui all'art. 24c LPT è anzitutto che l'edificio
o l'impianto oggetto degli interventi di cui si chiede l'approvazione sia stato
costruito legalmente. A questo riguardo, dagli atti non risulta che il
pontile sia stato posto al beneficio di un titolo autorizzativo ai sensi del
diritto edilizio e pianificatorio. Nemmeno l'istante in licenza l'ha del resto mai
preteso, limitandosi ad invocare il fatto di essere titolare di
un'autorizzazione all'uso speciale dell'area demaniale (n. 3.155.1432 del 25
marzo 2010). Sennonché, tale circostanza è irrilevante ai fini del presente
giudizio, diversamente da quanto sembrano assumere le istanze cantonali.
Un'autorizzazione per l'uso speciale dell'area pubblica va infatti tenuta
distinta da un permesso di costruzione, ritenuto che sostanzialmente diverse
sono le premesse, la natura e le finalità delle due autorizzazioni (cfr. STA 52.2007.310
del 15 novembre 2007 consid. 2.4). Resta impregiudicato il fatto che, come
questa Corte ha più volte ricordato (cfr., a titolo di esempio, STA 52.2010.63
del 15 marzo 2011 consid. 3.2.2, 52.2005.279 del 20 marzo 2006 consid. 4),
anche opere venute a trovarsi fuori del perimetro edificabile in contrasto con
la funzione della zona e mai formalmente autorizzate possono beneficiare della
tutela delle situazioni acquisite e delle facilitazioni previste dall'art. 24c
LPT, nella misura in cui sono state costruite in conformità col diritto vigente
al momento in cui sono state realizzate. In questi casi, l'autorizzabilità dell'opera
va accertata a titolo pregiudiziale.
Si tratta dunque di
determinare quando è stata costruita e se il diritto applicabile all'epoca lo
consentisse. Ora, per quanto riguarda il pontile qui in discussione, controverso
è l'anno in cui è stato realizzato. La GG SA sostiene che risalirebbe sicuramente
a prima dell'inizio degli anni '70 (cfr. ricorso del 17 febbraio 2015 n. 2
a pag. 3), senza tuttavia fornire alcun elemento concreto a sostegno della sua
tesi. Di contro, l'AQR ha sempre asserito che sarebbe stato edificato tra il
1978.
ed il 1980. Come prova ha prodotto l'edizione n. 35 del suo bollettino ("Rivapiana
informa") dell'aprile 2012, che riporta i contenuti di un'intervista a __________,
ex gestore e proprietario dell'__________, il quale fa risalire il manufatto
proprio a quegli anni. L'AQR ha inoltre versato agli atti tre fotografie aeree del
1971, 1977 e 1983, riprese dal sistema d'informazione delle immagini aeree
(LUBIS-Viewer) dell'Ufficio federale di topografia. Soltanto nell'ultimo scatto
è visibile il pontile, costituito peraltro di un'unica passerella, priva delle
piattaforme laterali (cfr. doc. 10). Dal canto suo, il Patriziato ha trasmesso
una decisione del Municipio datata 18 agosto 1972, con la quale si ingiungeva
ai titolari della struttura alberghiera di rimuovere un pontile eretto
abusivamente per la fine del mese di settembre, pena l'esecuzione d'ufficio
della misura (doc. H). Non vi sono però elementi per ritenere che si tratti del
medesimo manufatto, né, quindi, che l'ordine di rimozione non sia stato
ossequiato (o eseguito d'ufficio). Tutto sommato, gli elementi a disposizione
portano a ritenere che la passerella principale che costituiva la struttura originale
del pontile sia stata edificata, nella migliore delle ipotesi, tra il 1° luglio
1972.
e il 1980 (e, quindi, prima dell'entrata in vigore della LPT), allorquando
un permesso per un'opera all'esterno delle aree edificabili (zona lago) poteva però
essere rilasciato soltanto per edifici e impianti che rispondevano ad un
bisogno oggettivamente fondato, ciò che non è sicuramente il caso del
controverso pontile (cfr. art. 19 e 20 LIA; art. 27 e 28 dell'ordinanza
generale sulla protezione delle acque del 19 giugno 1972; OPA; RU 1972, 1138; Adelio Scolari, Commentario della legge
edilizia, Bellinzona 1976, n. 9 seg. ad art. 16 vLE). Tantomeno poteva di
conseguenza essere autorizzata l'aggiunta, in un secondo tempo, di tre piattaforme
laterali. Mancando il primo presupposto, l'istante non può invocare la tutela
delle situazioni acquisite per ulteriori trasformazioni. Già per questo motivo,
il rilascio di un permesso eccezionale ex art. 24c LPT va dunque escluso.
Anche prescindendo da ciò, gli interventi in contestazione si porrebbero comunque
in contrasto con tale norma sotto altri profili e non potrebbero pertanto
essere autorizzati.
5.4
Nel gravame inoltrato al Consiglio di Stato la stessa GG SA
si esprimeva nei seguenti termini, al fine di giustificare la necessità degli
interventi dedotti in edificazione:
A partire da quel momento [dalla data della sua costruzione], almeno per quanto
è dato sapere da parte della ricorrente, la struttura in parola non è più stata
oggetto di adeguate manutenzioni (ordinarie e/o straordinarie), di modo che
risulta ora difficilmente praticabile, e per certi versi pericolosa (…). Va per
altro considerato che, a motivo della modifica del rilievo e dell'andamento della
riva bianca intervenuti nel corso degli anni, in concorso con il mutare del livello
del lago, la struttura in parola risulterebbe allo stato, comunque ed in ogni
caso, solo limitatamente utilizzabile per i suoi originari scopi - anche qui
nella denegata ipotesi che non fosse strutturalmente compromessa - in quanto
troppo vicina alla riva, così da obbligare i natanti in avvicinamento e/o in
partenza a manovre nelle immediate adiacenze della riva, circostanza che -
ovviamente - aumenta il pericolo di danni a persone e cose.
Riferendosi alle
risultanze del referto peritale dell'ottobre 2011 aggiungeva che:
la struttura in parola si presenta ormai in uno stato
assai precario - verosimilmente a motivo della totale carenza di manutenzione -
che richiede tassativamente almeno un intervento conservativo al fine di salvaguardare
la funzionalità della struttura conforme alla sua originaria destinazione.
Ancora
più significative sono le descrizioni dell'impianto contenute nella perizia,
accompagnate da diverse fotografie scattate in occasioni di sopralluoghi:
Attualmente il pontile si trova in disuso,
provvisoriamente adagiato alla riva (foto 3, 4, 5) e non più nella sua
posizione originale.
Osservando le diverse pendenze
che il pontile ha, si può desumere che alcuni galleggianti sono rotti e non
svolgono più la loro funzione.
L'assito in legno portante di
pavimentazione è in più punti ceduto a causa del marciume (foto 11, 12) od è
addirittura mancante (foto 9). Si ritiene che tutto l'assito non sia più in
grado di svolgere la sua funzione.
Dei due pali necessari per
ormeggiare il pontile, ne è rimasto uno solo che presenta evidenti segni di
corrosione (foto 6).
La passerella col grigliato è
sconnessa (foto 8 e 14) e non presenta alcuna protezione tipo ringhiere o
altro. Osservando in maniera dettagliata i grigliati si può riconoscere come la
corrosione sia ben progredita ed abbia intaccato la sezione portante.
Oltretutto non vi è una base d'appoggio per la passerella.
Il
perito ha pure indicato che i nodi di ancoraggio dei bracci laterali del
pontile non permettono più un movimento fluido e non garantiscono più una
tenuta a lungo termine. Ha inoltre considerato presumibile che il pontile si
sia rovinato, toccando sovente il fondale. A causa del suo stato precario e
visto che quasi tutti gli elementi che lo costituiscono presentano gravi
deficienze, carenze strutturali e/o di sicurezza, ha concluso che non fosse più
idoneo all'utilizzo e che fosse necessaria la completa ristrutturazione o la
sostituzione. Ha pertanto suggerito di vietarne l'accesso.
Da tutto quanto esposto discende
che l'installazione in rassegna non è più utilizzabile per la sua destinazione
(attracco temporaneo di natanti), siccome deteriorata dopo numerosi anni di abbandono
ed incuria (dagli accertamenti peritali sono tra l'altro trascorsi sette anni).
Molti dei suoi elementi costitutivi sono in pessimo stato di conservazione o
rotti, e quindi inservibili per la loro funzione (galleggianti, palo rimanente
di fissaggio del pontile, pavimentazione, grigliati della passerella, nodi di
ancoraggio). Altri sono addirittura mancanti (secondo palo di fissaggio e parte
della pavimentazione; cfr. fotografie allegate alla perizia e materiale
fotografico agli atti). L'opera si presenta dunque pressoché in rovina (cfr.
pure doc. L allegato al ricorso del Patriziato). Adagiata sulla riva, non si
trova per di più nella posizione originale (come confermato dalle immagini
aeree reperibili sul sito internet dell'Ufficio federale di topografia), a
ulteriore dimostrazione che gli elementi di fissaggio hanno ceduto. La nuova
collocazione risulta peraltro sfavorevole all'ormeggio dei natanti, rendendola
del tutto inservibile, a detta della stessa istante, quantomeno in alcuni
periodi dell'anno (cfr. relazione tecnica), e questo anche qualora versasse in
condizioni ottimali. Allo stato attuale, non garantisce in ogni caso un attracco
sicuro alle imbarcazioni secondo quanto prevede l'art. 21 del regolamento della
legge cantonale d'applicazione alla legge federale sulla navigazione interna
del 31 marzo 1993 (RCNav; RL 781.110; cfr. pure art. 59 dell'ordinanza federale
sulla navigazione nelle acque svizzere dell'8 novembre 1978; ONI; RS
747.201
). Come conferma un'attenta lettura
dei piani di progetto, la domanda di costruzione non concerne quindi tanto il
rilascio della licenza per il semplice risanamento, comprensivo di un discreto
ampliamento, dell'opera esistente, quanto piuttosto per una vera e propria ricostruzione/sosti-tuzione
della stessa, indispensabile per recuperarne la funzionalità e la fruibilità.
Sennonché, facendo difetto il requisito dell'utilizzabilità del
manufatto al momento di procedere alla sua ricostruzione, anche da questo
profilo non è possibile rilasciare un permesso eccezionale in virtù dell'art.
24c LPT.
5.5
In concreto, gli
interventi postulati pongono non pochi problemi anche dal profilo del rispetto
dell'identità del pontile, ritenuto che al momento della sua realizzazione, stato
di riferimento determinante per effettuare un raffronto, era privo delle
piattaforme laterali. Da sole, queste ultime ne hanno modificato a tal punto l'aspetto,
aumentando peraltro sensibilmente i punti di ormeggio e quindi il traffico dei
natanti, da esaurire qualsiasi possibilità residua di nuove trasformazioni o ampliamenti.
La domanda di costruzione all'esame prevede in aggiunta la sostituzione
della passerella in metallo con una nuova pedana, più lunga (16.20 m contro
11.00
m; cfr. piante), delimitata lateralmente da importanti parapetti e sorretta
verso riva da un basamento (dove al momento non vi è alcuna base d'appoggio) e
da un nuovo palo infisso nel fondale (cfr. sezioni). Le piattaforme saranno inoltre
traslate di alcuni metri (ca. 5.00 m) verso il centro del lago. Due nuovi pali
ne garantiranno la stabilità. Il tutto richiederà un rimodellamento del
fondale, invero non ben identificato nei piani di progetto. Stando alle
autorizzazioni per l'uso speciale dell'area pubblica, la superficie demaniale
occupata passerà da 55.00 m2 a 61.00 m2. Nel complesso, l'identità
del pontile originale non può dunque dirsi preservata. La domanda di
costruzione sconta dunque il contrasto col diritto anche da questo profilo.
5.6
Da ultimo, va rilevato che
gli stessi interessi pubblici preponderanti che hanno condotto al rifiuto del
permesso ex art. 24 LPT non permettono neppure l'approvazione del progetto in
virtù dell'art. 24c cpv. 5 LPT. Di principio, alla ricostruzione di un
edificio o impianto sulla riva - come un pontile - si oppongono difatti importanti
esigenze della pianificazione, segnatamente il già richiamato principio
fondamentale di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. c LPT, che prescrive di tenere
libere le rive dei laghi e di agevolarne il pubblico accesso e percorso. Scopo
della norma non è solo quello di evitare che le rive dei laghi e dei fiumi
vengano ulteriormente edificate, ma anche quello di riportarle, col tempo, al
loro stato naturale (cfr. STF 1A.251/2003 citata consid. 3.1 segg.; cfr. pure
RDAF 2006 pag. 625 segg.; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 23 ultimo paragrafo ad art. 24c).
6.
6.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno accolti. Di
conseguenza, la decisione del Consiglio di Stato è annullata ed è confermato il
diniego della licenza edilizia, sebbene per motivi diversi rispetto a quelli
invocati dal Municipio.
6.2
Benché abbia rinunciato ad esprimersi nel presente procedimento
promosso dagli opponenti, l'istante in licenza non può sottrarsi all'obbligo di
pagare le spese processuali e le ripetibili, dal momento che ha provocato la
procedura ricorsuale dinanzi all'istanza inferiore impugnando la risoluzione
municipale che ha negato la licenza, in difetto della quale gli opponenti non
sarebbero stati costretti ad aggravarsi al Tribunale per ottenere ragione (cfr.
sul tema STA 52.2012.406 del 2 gennaio 2013; DTF 128 II 90 consid. 2; STF
2C_527/2014 del 24 marzo 2015 consid. 2.4 e 2C_434/2013 del 18 ottobre 2013 con
rimandi).
Ferme queste premesse, la tassa di giustizia per entrambe le
sedi ricorsuali è posta a carico della __________ e della CO 1 (che si è opposta
alla propria esclusione), in solido, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 2
LPAmm). Queste ultime rifonderanno al Patriziato di Minusio, assistito da un
legale davanti al Tribunale, una congrua indennità a titolo di ripetibili,
mentre non se ne assegnano alla AQR, in quanto non patrocinata (art. 49 cpv. 1 e
3.
LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
È
accertato che la CO 1 non ha qualità di parte nelle procedure di cui agli inc.
52.2016.257
e 52.2016.258; è di conseguenza esclusa dalle stesse.
2.
I ricorsi
sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1
la decisione del 6 aprile 2016 (n.
1450) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2
la risoluzione del 16 gennaio 2015
del Municipio, che ha negato la licenza edilizia, è confermata.
3.
La tassa di
giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico della __________ e della CO 1, in
solido. Queste ultime rifonderanno al Patriziato di Minusio fr. 2'000.- a
titolo di ripetibili. Alla RICO2 1 va di conseguenza restituita la somma di fr.
1'500.- versata a titolo di anticipo delle spese processuali.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
5.
Intimazione
a:
;
;
;
;
;
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere