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Decisione

52.2016.257

Diniego della licenza edilizia per il risanamento e l'ampliamento di un pontile a lago

16 novembre 2018Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i posti barca dovranno essere

esclusivamente di tipo turistico, e quindi con possibilità di attracco limitato

nel tempo (non potranno essere considerati quale luogo di stazionamento ai fini

di una richiesta di immatricolazione per natanti);

·

nel caso di cessazione

dell'attività dell'esercizio pubblico, l'intera struttura sul demanio dovrà

essere smantellata a spese dell'istante.

Da parte sua, l'Ufficio della caccia e

della pesca ha espresso preavviso favorevole alle seguenti condizioni:

·

è ammesso il mantenimento del

pontile esistente al beneficio di una regolare autorizzazione;

·

è ammessa la sua traslazione verso

il lago di 5.20 metri tenuto conto dell'andamento del fondale e per renderlo

nuovamente agibile;

·

visto quanto precede, autorizziamo

il nuovo elemento di congiunzione tra la struttura esistente e la riva. Questo

è l'unico elemento nuovo soggetto ad autorizzazione;

·

resta inteso che per la struttura

esistente sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria come il rifacimento

dell'assito di camminamento;

·

(…).

Tenuto conto di

posizione, dimensioni e scopo, la Sezione forestale ha considerato la parte del

manufatto che invade l'area boschiva come un'utilizzazione dannosa ai sensi

dell'art. 21 del regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre

2002 (RLCFo; RL 921.110), per la quale ha tuttavia concesso una deroga in base all'art.

22 cpv. 3 RLCFo.

Nel contempo, l'Ufficio

del demanio (UD) ha rilasciato l'autorizzazione per l'uso speciale del lago per

complessivi 61.00 m2, subordinandola ad alcune condizioni, delle

quali si dirà, se del caso, in seguito.

e. Il 28 ottobre 2014,

il RI 1 ha completato la propria opposizione, rilevando di non aver mai acconsentito

all'esecuzione del progetto, che tocca pure il fondo di sua proprietà.

Lo stesso giorno, il

Municipio ha invitato l'istante a porre rimedio alla mancata sottoscrizione

della domanda e dei piani da parte del RI 1.

Il 28 novembre 2014 la

GG SA ha respinto la richiesta, domandando all'autorità di procedere senza

indugi al loro esame.

f. Il 16 gennaio 2015,

il Municipio ha negato la licenza edilizia per due ordini di ragioni. Da un

lato, ha fatto valere che la domanda di costruzione non è stata firmata dal RI

1. Dall'altro, ha ritenuto che la nuova costruzione fosse suscettibile

di pregiudicare i valori caratteristici del paesaggio e che non s'inserisse

in maniera ordinata ed armoniosa nel quadro del paesaggio antropizzato che

si è man mano formato in questi ultimi anni nella zona riva del lago (Legge

sullo sviluppo territoriale).

B. Con giudizio del

6 aprile 2016 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla GG

SA contro la risoluzione municipale, annullandola e ritornando gli atti all'Esecutivo

comunale, affinché rilasci il permesso di costruzione.

Secondo il Governo,

l'assenza di una servitù per l'accesso al pontile dal mapp. __________ non sarebbe

suscettibile di giustificare il rifiuto della licenza, posto che qualsiasi

ostacolo di diritto privato concernente la titolarità e l'utilizzo di quel

fondo non sarebbe rilevante per il diritto pubblico. A mente sua, sussisterebbero

comunque elementi sufficienti a sostegno di una verosimile disponibilità del

terreno da parte dell'istante. Di seguito, ha ritenuto che il Municipio fosse

vincolato all'avviso cantonale, positivo o negativo che fosse, trattandosi di

interventi fuori del perimetro edificabile. Correttamente, l'UNP, unica

autorità competente ad esprimersi sull'inserimento paesaggistico, avrebbe

tenuto conto che si tratta di una struttura esistente al servizio di un

esercizio pubblico e al beneficio di un'autorizzazione demaniale. L'installazione

avrebbe contribuito a definire il paesaggio antropizzato della riva, venutosi a

creare nel corso degli anni, diventandone parte integrante. La sua sarebbe

un'ubicazione vincolata, che non verrebbe meno a seguito di semplici interventi

di manutenzione. Nel contempo, il suo spostamento sarebbe dettato dall'abbassamento

naturale del livello del lago. L'Esecutivo cantonale ha dunque concluso che la

decisione municipale non potesse essere confermata, per difetto di competenza.

C. a. Contro il

predetto giudizio governativo, il RI 1 (inc. 52.2016.257) e l'AQR (inc.

52.2016.258) si aggravano con distinte impugnative davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia confermata la

decisione municipale che ha negato la licenza. Il RI 1 domanda inoltre che la

risoluzione del Governo sia in ogni caso riformata nel senso di esonerarlo dal

pagamento delle spese giudiziarie, ritenuto che avrebbe agito nell'ambito dei

suoi compiti di diritto pubblico. Analoga richiesta viene fatta dall'RICO2 1,

che invoca di aver agito unicamente a tutela di un interesse pubblico.

b. Il Patriziato lamenta

che la GG SA avrebbe presentato la domanda di costruzione ed il ricorso al

Consiglio di Stato in qualità di proprietaria ed istante, benché non sia titolare

di nessuno dei fondi direttamente interessati dal progetto (mapp. __________ e __________)

e neppure della part. __________. Il Governo non avrebbe quindi dovuto riconoscerle

la facoltà di disporre del mapp. __________. Non godrebbe difatti di alcun

diritto reale su quel fondo. Per il rilascio della licenza sarebbe stato pertanto

necessario il suo consenso. L'autorità di ricorso avrebbe inoltre minimizzato

la portata dei lavori, che riguarderebbero non già interventi di manutenzione, bensì

la sostituzione dell'impianto, fatiscente e limitatamente utilizzabile. Di

seguito, ribadisce la violazione delle norme che regolano la protezione del

bosco, del vicino bene culturale e più in generale dell'ambiente e del paesaggio.

La GG SA non potrebbe inoltre prevalersi delle prerogative di un proprietario,

né potrebbe vantare un interesse degno di protezione alla costruzione di un

nuovo manufatto fuori della zona edificabile. Non potrebbe neppure invocare la

tutela di diritti acquisiti, dal momento che il pontile non sarebbe mai stato

autorizzabile. La rimozione di tutti gli attracchi privati risponderebbe per di

più agli obiettivi del Piano direttore cantonale e del regolamento comunale su

porti e ormeggi.

c. L'AQR sostiene che

gli interventi in discussione si porrebbero in contrasto con la pianificazione

locale, giacché il manufatto si troverebbe in una zona inedificabile (bosco), accanto

ad un bene naturale protetto (riale Navegna) e all'interno del perimetro di rispetto

di un bene culturale (Cà di Ferro). Al rilascio del permesso osterebbe pure il

preponderante interesse pubblico alla libera fruizione del lago e della riva e

alla tutela del paesaggio. Analogamente, andrebbe tenuto conto dell'area di

rispetto attorno al riale, le cui funzioni ecologiche potrebbero essere compromesse

dal traffico di natanti. La pianificazione comunale degli ormeggi vorrebbe peraltro

la loro concentrazione nel vicino porto pubblico. L'Associazione contesta di

seguito che si possa parlare di manutenzione di un impianto esistente. Edificato

tra il 1978 ed il 1980, il pontile sarebbe stato trascurato per molto tempo, trasformandosi

in un rudere non più impiegato per l'attracco di imbarcazioni da almeno

vent'anni. Lo confermerebbe la perizia dell'ottobre 2011, allestita dalla __________,

allegata ad una precedente domanda di costruzione e prodotta dalla GG SA nella

procedura di ricorso davanti al Consiglio di Stato (EDI.2012.246). Adagiato

sulla riva, sarebbe sfruttato unicamente dai bagnanti come zattera. Il progetto

contestato sarebbe pertanto a tutti gli effetti all'origine di una nuova opera.

L'insorgente ribadisce infine le carenze formali riscontrate negli atti della domanda

di costruzione.

D. All'accoglimento

dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad analoga conclusione

perviene la CI AG, che sostiene di essere subentrata alla GG SA in ragione

dell'acquisto del mapp. 1740. L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) rileva

che gli interventi postulati sarebbero conformi alle norme di diritto cantonale

e federale, posto che riguardano una struttura esistente e rientrano ancora nei

limiti di quanto ammissibile fuori zona edificabile. Il Municipio richiama quanto

sostenuto con le precedenti comparse scritte e si rimette per il resto al

giudizio del Tribunale.

E. Con la replica e

le dupliche, le parti ribadiscono essenzialmente le proprie posizioni e domande

di giudizio. Il Patriziato contesta inoltre la qualità di parte al procedimento

della CI AG, chiedendo l'estromissione della sua comparsa scritta; richiesta alla

quale la società si oppone con la duplica.

F. In fase

istruttoria, il Tribunale ha acquisito dal Governo il Rapporto tecnico

Pontile ex Ristorante Navegna Minusio dell'ottobre 2011, allestito dalla __________

(e per essa dall'ing. __________), documento noto a tutte le parti e più volte menzionato

(e richiamato) dalle stesse in questa sede, così come davanti all'Esecutivo cantonale.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione del RI 1, già opponente, proprietario di un fondo direttamente

toccato dal progetto edilizio in contestazione (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv.

1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Trattandosi di una procedura amministrativa, alla stessa stregua di

un Municipio in ambito comunale l'Ufficio patriziale non necessitava dell'autorizzazione

dell'Assemblea patriziale per presentare a suo nome l'impugnativa (cfr. art. 68

lett. h della legge organica patriziale del 28 aprile 1992; LOP; RL 188.100).

La stessa è stata in seguito comunque concessa (cfr. doc. I-K allegati alla

replica).

Quanto alla potestà

ricorsuale dell'AQR, anch'essa già opponente, la stessa deve essere

riconosciuta in forza del combinato disposto degli art. 8 cpv. 1 e 21 cpv. 2

LE. Si tratta infatti un'associazione costituita nel 1989, giusta gli art. 60

segg. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), allo scopo

di salvaguardare gli interessi comunitari degli abitanti del quartiere di

Rivapiana (che comprende il territorio fra via Rinaldo Simen ed il lago fino ai

confini con Muralto e Tenero-Contra; cfr. art. 2 del suo statuto) e promuoverne

lo sviluppo, facendosi interprete dei suoi bisogni nei confronti di enti

pubblici e privati con particolare attenzione agli aspetti culturali, storici,

economici, edificatori e di sicurezza, segnatamente per quanto concerne la

configurazione edilizia privata (cfr. art. 3 del suo statuto).

1.2. Interposti contro

il medesimo giudizio governativo ed avendo lo stesso fondamento fattuale, i due

gravami possono essere evasi con un'unica decisione (art. 76 cpv. 1 LPAmm),

sulla base degli atti, integrati dalla perizia citata in narrativa (art. 25

cpv. 1 LPAmm). Ad una valutazione anticipata, gli altri mezzi istruttori

sollecitati (richiamo incarti, audizioni testimoniali) non appaiono idonei a

fornire al Tribunale ulteriori elementi rilevanti per l'esito della

controversia.

1.3. Contestata è la

qualità di resistente della CI AG, che è comparsa in lite in nome e per conto

propri, indicando di essere subentrata alla GG SA in virtù dell'art. 44 LPAmm

in ragione dell'acquisto del mapp. 1740. Ha inoltre affermato che il suo subingresso

sarebbe dipeso non da ultimo a motivo che sussiste uno stretto vincolo di

controllo di capitale, personale e contrattuale tra le due compagini

societarie e dato che l'agire della GG SA sarebbe stato concordato con lei e da

lei autorizzato e ratificato.

1.3.1. Giusta l'art. 44

cpv. 1 LPAmm, se l'oggetto di causa è alienato durante il procedimento

l'acquirente può subentrare nel procedimento al posto dell'alienante. In tal

caso, la parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie, mentre la

parte che si ritira risponde solidalmente per le spese già maturate (cpv. 2).

Se non vi è alienazione dell'oggetto di causa, la sostituzione può avvenire

solo con il consenso della controparte (cpv. 3).

1.3.2. Ora, legittimata

a contestare il diniego della licenza era di principio unicamente la GG SA,

ritenuto che si tratta dell'istante in licenza (cfr. art. 8 e 21 cpv. 2 LE). Quest'ultima,

destinataria del giudizio governativo emanato in ragione della sua impugnativa,

poi dedotto davanti al Tribunale dal RI 1 e dall'AQR, era direttamente e

personalmente interessata alla conferma del provvedimento che ha imposto il

rilascio del permesso da lei postulato. Era dunque legittimata ad intervenire

in questa sede in qualità di resistente. Non ha però presentato una risposta ai

gravami nei termini che le sono stati impartiti con le ordinanze del 30 maggio

2016.

Di contro, la CI AG -

che, nonostante i vincoli societari che la legano alla GG SA, resta pur sempre

una persona giuridica distinta (cfr. Registro di commercio) - non è istante in

licenza, né proprietaria dei fondi che ospitano il controverso manufatto (mapp.

843 e 844). Non ha partecipato alla procedura edilizia avviata con la domanda

di costruzione del 16 gennaio 2014, né alla successiva procedura ricorsuale

davanti al Consiglio di Stato. Non è stata dunque destinataria della risoluzione

impugnata dalla GG SA, né del giudizio che l'ha annullata. Non ne aveva in

effetti alcun titolo, ritenuto che la qualità di parte coincide sostanzialmente

con la legittimazione a ricorrere (cfr. Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 1 ad art. 15 LPamm). Non può dunque vantare in questa sede la

qualità di parte a titolo originario. In verità, nemmeno lo pretende, giacché

sostiene di essere subentrata all'istante ex art. 44 LPAmm. Sennonché, in difetto

dell'accordo delle controparti - come in concreto (il RI 1 ha espressamente

contestato la sua qualità di resistente, mentre l'Associazione si è rimessa al

giudizio di questa Corte) - il suo subingresso presupponeva l'acquisto

dell'oggetto di causa durante il procedimento, ciò che non è in concreto

avvenuto. Il trapasso riguarda infatti il solo mapp. __________, il quale non è

oggetto della procedura, atteso che la domanda di costruzione riguarda il

pontile ai mapp. __________ e __________. Il suo acquisto da parte della CI AG

non è pertanto di alcuna rilevanza. Il passaggio di proprietà è peraltro

avvenuto l'8 ottobre 2012, ben prima, quindi, dell'avvio della procedura edilizia

e dell'emanazione della risoluzione municipale e di quella governativa all'origine

del presente procedimento.

Contrariamente a quanto

pretende la CI AG, non si può rimproverare al RI 1 di non aver sollevato prima

la questione e di aver quindi contravvenuto al principio della buona fede. Finché

ad agire in causa è stata la GG SA non vi era infatti nulla da eccepire. Ciò

non toglie che la qualità di parte costituisce un presupposto che l'autorità di

ricorso è tenuta a verificare d'ufficio di volta in volta. La CI AG va pertanto

esclusa dalla procedura e gli allegati di risposta e duplica da essa presentati,

come pure i documenti annessi, sono dunque estromessi dagli incarti.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione, corredata della

documentazione necessaria, deve essere presentata al Municipio dal proprietario

della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista.

L'art. 8 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9

dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) precisa a sua volta che la domanda ed i

progetti devono essere firmati dalla persona che chiede la licenza, dal proprietario

del fondo e dal progettista.

La firma della domanda

da parte del proprietario del fondo è richiesta quale dimostrazione della

facoltà dell'istante in licenza di disporre del fondo. L'esigenza mira

unicamente ad evitare all'autorità di doversi pronunciare su domande di costruzione

non suscettibili di tradursi in realizzazioni concrete (cfr. RDAT II-2001 n. 33

consid. 2b, I-1996 n. 41 consid. 2.2). La norma tutela quindi soprattutto gli

interessi dell'amministrazione, permettendo all'autorità di non dar seguito a

domande presentate da richiedenti che non dimostrano o rendono quantomeno

verosimile il loro diritto di disporre del fondo oggetto dell'intervento (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, n. 737 ad art. 4 LE).

Qualora l'autorità dia

seguito ad una domanda di costruzione non firmata dal proprietario del fondo,

rinunciando a prevalersi della facoltà concessale dall'art. 4 LE, la licenza

che rilascia rimane comunque valida, poiché l'atto, per definizione, accerta

soltanto che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione

dei lavori previsti (art. 1 RLE). Non stabilisce anche che l'istante in licenza

può effettivamente disporre del fondo. Eventuali impedimenti di diritto privato

alla realizzazione dell'opera, qual è il difetto del diritto di disporre del

fondo da parte dell'istante, sono sostanzialmente irrilevanti dal profilo

dell'accertamento della sua conformità con le disposizioni di diritto pubblico

concretamente applicabili. Contestazioni riguardanti il potere di disporre del

fondo vanno fatte semmai valere davanti al giudice civile (cfr. STA 52.2010.125

del 15 marzo 2011 consid. 2.1 con rinvii, 52.2010.305 del 10 gennaio 2011

consid. 2.1).

2.2

Nella fattispecie,

la domanda di costruzione per il risanamento e piccolo spostamento del

pontile è stata firmata dalla GG SA in qualità di istante in licenza e

controfirmata dall'Ufficio del demanio, posto che l'opera insiste sulla superficie

del lago (mapp. __________). Parte di quest'ultima (passerella) occupa però

pure il mapp. __________ (cfr. planimetrie del geometra revisore; piante e

sezioni), di proprietà del Patriziato, il quale non ha apposto la propria firma

sulla domanda, né sui piani. Benché potesse quantomeno dubitare del potere di

disposizione dell'istante su quel fondo, il Municipio non si è tuttavia prevalso

della facoltà conferitagli dall'art. 4 LE di respingere in limine la

domanda di costruzione. Infatti, ha proceduto alla sua pubblicazione e ha trasmesso

gli atti ai servizi dipartimentali per l'avviso di loro competenza. Solamente

in un secondo momento, a seguito delle rimostranze del RI 1, ha invitato

l'istante in licenza a sanare il difetto. Di fronte al suo rifiuto, ha comunque

statuito sul progetto, negando il permesso anche a causa della mancanza della

firma del Patriziato. Sennonché, dato che la licenza edilizia accerta

unicamente che secondo l'autorità l'intervento è conforme alle prescrizioni di

diritto pubblico concretamente applicabili, l'eventuale carenza della facoltà

di disporre di uno dei fondi interessati da parte dell'istante era a quel punto

irrilevante. Non poteva dunque giustificarne il diniego (cfr. 52.2015.353 del

24.

novembre 2015 consid. 2.2). Lo conferma il fatto che, qualora l'autorità decidente

dia seguito ad una domanda di costruzione non firmata dal proprietario del

fondo, il permesso che rilascia rimane comunque valido. A giusta ragione, il

Governo non ha dunque tutelato la decisione municipale da questo profilo.

3.

3.1. I

servizi dipartimentali hanno preavvisato favorevolmente il progetto in

contestazione, essenzialmente perché riguarderebbe una struttura esistente, al

servizio di un esercizio pubblico e al beneficio di un'autorizzazione

demaniale. L'Ufficio caccia e pesca ha inoltre rimarcato che l'unico elemento

strutturale soggetto a permesso sarebbe la nuova passerella. L'UPL ha invece

vincolato il mantenimento dell'installazione all'attività del vicino esercizio

pubblico. Hanno dunque ritenuto, in sostanza, che gli avversati interventi

potessero essere autorizzati in virtù della tutela delle situazioni acquisite (Bestandesgarantie).

Il Municipio ha invece

negato il permesso, oltre che per l'assenza della firma del Patriziato sugli

atti della domanda di costruzione, anche per delle criticità dal profilo dell'inserimento

paesaggistico in virtù del diritto cantonale.

Rilevata l'incompetenza

dell'Esecutivo comunale ad esprimersi sul rispetto dell'art. 104 cpv. 2 della

legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), visto

che i fondi si trovano fuori della zona edificabile, il Governo ha condiviso il

parere dell'UNP, sottolineando come il pontile abbia contribuito a delineare il

quadro paesaggistico antropizzato della riva, di cui sarebbe parte integrante,

trattandosi di un'opera a ubicazione vincolata.

Il RI 1 e l'AQR sostengono

di contro che il progetto non riguarderebbe il risanamento di un manufatto

esistente, bensì una nuova opera. Lamentano inoltre l'incompletezza delle informazioni

fornite con gli atti della domanda e l'incompatibilità delle opere con le

prescrizioni che tutelano il vicino bene culturale, il lago, il fiume, la

foresta, e con le norme che disciplinano la navigazione e l'attracco dei natanti.

3.2

A ragione il

Governo ha ritenuto che l'Esecutivo comunale non fosse competente ad esaminare

la compatibilità del progetto dal profilo paesaggistico sulla base del diritto

cantonale. Trattandosi di interventi all'esterno del perimetro edificabile,

competente era in effetti il solo UNP (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. a e b LST e

109.

cpv. 1 lett. b del regolamento della LST del 20 dicembre 2011; RLst; RL

701.

). Da questo profilo, il Municipio non poteva dunque negare il permesso.

Contrariamente a quanto preteso dall'Esecutivo cantonale ciò non significa

ancora che una licenza edilizia dovesse essere rilasciata.

Tenuto conto delle

censure riproposte in questa sede, occorre verificare se l'intervento

controverso poteva essere autorizzato alla luce del diritto federale che

disciplina l'edificazione fuori della zona fabbricabile.

4.

4.1. Rettamente,

le autorità dipartimentali non hanno ritenuto che i lavori avversati potessero

essere autorizzati mediante un permesso ordinario retto dall'art. 22 cpv. 2

lett. a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno

1979.

(LPT; RS 700). Riguardano difatti un manufatto non conforme alle funzioni

di zona (area lacustre e bosco). Nessuno ha mai preteso il contrario.

4.2

Non entra in linea

di conto neppure un permesso eccezionale ex art. 24 LPT (che ha sostanzialmente

ripreso il previgente art. 24 cpv. 1 vLPT). Benché la controversa installazione

risponda di principio al requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a

LPT; art. 24 cpv. 1 lett. a vLPT), essendo destinata ad agevolare l'accesso ai

natanti e a permettere il loro attracco temporaneo, contrasta in effetti con

preponderanti interessi pubblici (art. 24 lett. b LPT; art. 24 cpv. 1 lett. b

vLPT).

Il criterio che

presiede alla valutazione dei contrapposti interessi in gioco è orientato in

primo luogo alle finalità e ai principi della pianificazione del territorio

giusta gli art. 1 e 3 LPT (cfr. DTF 117 Ib 28 consid. 3, 114 Ib 268 consid. 3b;

STF 1A.251/2003 del 2 giugno 2004 consid. 3.2 in: ZBl 2005 pag. 380 segg.). Questi

prevedono la protezione delle basi naturali della vita, come il suolo, l'aria,

l'acqua, il bosco ed il paesaggio (art. 1 cpv. 2 lett. a e 3 cpv. 2 LPT). In

particolare, le rive dei laghi e dei fiumi devono essere tenute libere ed il loro

pubblico accesso e percorso va agevolato (art. 3 cpv. 2 lett. c LPT). L'art. 18

cpv. 1bis della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451) considera inoltre le zone ripuali degne di

particolare tutela. Ne discende che vanno di principio mantenute libere da

costruzioni (cfr. STF 1C_43/2015 del 6 novembre 2015 consid. 7.5 e rimandi).

In concreto, la

costruzione di pontili per l'ormeggio di natanti, anche solo temporaneo, si

pone in contrasto con gli obiettivi pianificatori, ambientali e di circolazione

sul lago perseguiti dalle autorità (cfr. RDAT II-1994 n. 70 consid. 3.3 e 4). La

politica volta al raggruppamento delle imbarcazioni in impianti di

stazionamento collettivi ubicati in luoghi idonei ed attrezzati - così da poter

tutelare maggiormente l'ambiente, gestire correttamente la navigazione,

risolvendo i conflitti con altre attività svolte sul lago (pesca, nuoto ecc.), e

agevolare infine il pubblico accesso e la godibilità delle rive (cfr. Piano

direttore del 1990, schede di coordinamento 9.15-9.20, riprese dall'attuale

Piano direttore alla scheda P7) - fonda difatti un interesse pubblico

preponderante ai sensi dell'art. 24 lett. b LPT, che vieta il rilascio di un

permesso eccezionale per attracchi privati sul lago (cfr. STA 52.2002.233

citata consid. 3.2; RDAT II-1994 n. 70 consid. 4). In effetti, l'approvazione

di simili manufatti costituisce indubbiamente un ulteriore ostacolo al

perseguimento dell'obiettivo di restituire alla collettività il libero accesso

delle rive dei laghi (cfr. STA 52.2013.66 del 6 maggio 2015 consid. 5.2.2,

52.2002.233

del 4 dicembre 2003 consid. 3.2, 52.1999.138 del 30 settembre 1999

consid. 3.1). In applicazione dell'art. 24 LPT non è/era quindi possibile autorizzare

il risanamento, lo spostamento e l'ampliamento dell'impianto esistente.

5.

A questo

punto, stante che la domanda di costruzione riguarda un'opera esistente fuori

del comparto fabbricabile, resta da verificare se la licenza edilizia possa

essere rilasciata in base all'art. 24c LPT.

5.1

L'art. 24c cpv. 1 LPT dispone che fuori delle zone

edificabili gli edifici ed impianti utilizzabili in base alla loro destinazione,

ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti

nella propria situazione di fatto (cosiddetta Besitzstands-garantie).

Con l'autorizzazione dell'autorità competente,

prosegue la norma (cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere rinnovati,

trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano

stati eretti o modificati legalmente (cosiddetta erweiterte Besitzstandsgarantie).

Tralasciando il cpv. 3 (concernente gli edifici abitativi agricoli e gli

edifici annessi), che qui non interessa, il cpv. 4 prevede che l'aspetto

esterno di un edificio può essere modificato soltanto se ciò è necessario per

un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali o per un risanamento

energetico, oppure per migliorare l'integrazione dell'edificio nel paesaggio.

In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della

pianificazione territoriale (cpv. 5).

5.2

L'art. 24c LPT è concretizzato dagli art. 41 e 42 OPT.

In particolare, l'art. 41 cpv. 1

OPT precisa che l'art. 24c LPT è applicabile a

edifici e impianti costruiti o trasformati legalmente prima che

il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del

diritto federale (edifici e impianti secondo il diritto anteriore). La garanzia

delle situazioni acquisite concerne dunque,

prescindendo dagli edifici abitativi agricoli, le costruzioni realizzate a suo tempo in conformità con il diritto materiale e che sono divenute non conformi

alla destinazione della zona in seguito a un cambiamento di regolamentazione. Con

la nozione "a suo tempo"

s'intende, di regola, il 1° luglio 1972, data che coincide con l'entrata in

vigore della legge federale contro l'inquinamento

delle acque dell'8 ottobre 1971 (LIA; RU 1972, 1120), che ha introdotto la distinzione tra territorio edificabile e non edificabile. Nel campo

d'applicazione dell'art. 24c LPT rientrano tuttavia pure edifici ed

impianti eretti dopo tale data, allorquando, in seguito ad una modifica

pianificatoria, vengono a trovarsi in un'area che prima era edificabile.

In tal caso, fa quindi stato la data dell'esclusione dal comparto fabbricabile.

Infine, vi rientrano anche le costruzioni costruite tra il 1°

luglio 1972 e l'entrata in vigore della LPT (1° gennaio 1980) in un comparto che non era attribuito alla zona

edificabile, ma che si situava all'interno del perimetro del progetto generale

delle canalizzazioni (PGC; DTF 129 II 396 consid. 4.2.1).

L'art.

42.

OPT specifica a sua volta che

una trasformazione è considerata

parziale e un ampliamento moderato se l'identità dell'edificio o dell'impianto

unitamente ai dintorni rimane conservata nei tratti essenziali; sono ammessi

miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento

determinante per la valutazione dell'identità, sancisce il cpv. 2, è lo stato

in cui si trovava l'edificio o l'impianto al momento dell'assegnazione a una

zona non edificabile. Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto

rimanga sostanzialmente immutata, dispone ancora il cpv. 3, va valutato tenendo

conto di tutte le circostanze. Essa, in ogni caso, non è più garantita

se la superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona è

ampliata oltre i limiti assoluti previsti dal cpv. 3 lett. a e lett. b. Per

quanto concerne la ricostruzione, l'art. 42

cpv. 4 OPT stabilisce segnatamente che un edificio o impianto può essere

ricostruito soltanto se al momento della

distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la

destinazione e vi era ancora un interesse

alla sua utilizzazione. La tutela delle situazioni acquisite non si

estende quindi agli edifici o impianti abbandonati da tempo, inutilizzabili o

pronti alla demolizione; le rovine non possono essere trasformate in nuove

costruzioni (cfr. STF 1C_125/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1,

1C_136/2009 del 4 novembre 2009 consid. 5.1; cfr. anche Bernhard

Waldmann/Peter Hänni,

Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 23 ad art. 24c).

5.3

Requisito fondamentale per invocare con successo la tutela delle

situazioni acquisite di cui all'art. 24c LPT è anzitutto che l'edificio

o l'impianto oggetto degli interventi di cui si chiede l'approvazione sia stato

costruito legalmente. A questo riguardo, dagli atti non risulta che il

pontile sia stato posto al beneficio di un titolo autorizzativo ai sensi del

diritto edilizio e pianificatorio. Nemmeno l'istante in licenza l'ha del resto mai

preteso, limitandosi ad invocare il fatto di essere titolare di

un'autorizzazione all'uso speciale dell'area demaniale (n. 3.155.1432 del 25

marzo 2010). Sennonché, tale circostanza è irrilevante ai fini del presente

giudizio, diversamente da quanto sembrano assumere le istanze cantonali.

Un'autorizzazione per l'uso speciale dell'area pubblica va infatti tenuta

distinta da un permesso di costruzione, ritenuto che sostanzialmente diverse

sono le premesse, la natura e le finalità delle due autorizzazioni (cfr. STA 52.2007.310

del 15 novembre 2007 consid. 2.4). Resta impregiudicato il fatto che, come

questa Corte ha più volte ricordato (cfr., a titolo di esempio, STA 52.2010.63

del 15 marzo 2011 consid. 3.2.2, 52.2005.279 del 20 marzo 2006 consid. 4),

anche opere venute a trovarsi fuori del perimetro edificabile in contrasto con

la funzione della zona e mai formalmente autorizzate possono beneficiare della

tutela delle situazioni acquisite e delle facilitazioni previste dall'art. 24c

LPT, nella misura in cui sono state costruite in conformità col diritto vigente

al momento in cui sono state realizzate. In questi casi, l'autorizzabilità dell'opera

va accertata a titolo pregiudiziale.

Si tratta dunque di

determinare quando è stata costruita e se il diritto applicabile all'epoca lo

consentisse. Ora, per quanto riguarda il pontile qui in discussione, controverso

è l'anno in cui è stato realizzato. La GG SA sostiene che risalirebbe sicuramente

a prima dell'inizio degli anni '70 (cfr. ricorso del 17 febbraio 2015 n. 2

a pag. 3), senza tuttavia fornire alcun elemento concreto a sostegno della sua

tesi. Di contro, l'AQR ha sempre asserito che sarebbe stato edificato tra il

1978.

ed il 1980. Come prova ha prodotto l'edizione n. 35 del suo bollettino ("Rivapiana

informa") dell'aprile 2012, che riporta i contenuti di un'intervista a __________,

ex gestore e proprietario dell'__________, il quale fa risalire il manufatto

proprio a quegli anni. L'AQR ha inoltre versato agli atti tre fotografie aeree del

1971, 1977 e 1983, riprese dal sistema d'informazione delle immagini aeree

(LUBIS-Viewer) dell'Ufficio federale di topografia. Soltanto nell'ultimo scatto

è visibile il pontile, costituito peraltro di un'unica passerella, priva delle

piattaforme laterali (cfr. doc. 10). Dal canto suo, il Patriziato ha trasmesso

una decisione del Municipio datata 18 agosto 1972, con la quale si ingiungeva

ai titolari della struttura alberghiera di rimuovere un pontile eretto

abusivamente per la fine del mese di settembre, pena l'esecuzione d'ufficio

della misura (doc. H). Non vi sono però elementi per ritenere che si tratti del

medesimo manufatto, né, quindi, che l'ordine di rimozione non sia stato

ossequiato (o eseguito d'ufficio). Tutto sommato, gli elementi a disposizione

portano a ritenere che la passerella principale che costituiva la struttura originale

del pontile sia stata edificata, nella migliore delle ipotesi, tra il 1° luglio

1972.

e il 1980 (e, quindi, prima dell'entrata in vigore della LPT), allorquando

un permesso per un'opera all'esterno delle aree edificabili (zona lago) poteva però

essere rilasciato soltanto per edifici e impianti che rispondevano ad un

bisogno oggettivamente fondato, ciò che non è sicuramente il caso del

controverso pontile (cfr. art. 19 e 20 LIA; art. 27 e 28 dell'ordinanza

generale sulla protezione delle acque del 19 giugno 1972; OPA; RU 1972, 1138; Adelio Scolari, Commentario della legge

edilizia, Bellinzona 1976, n. 9 seg. ad art. 16 vLE). Tantomeno poteva di

conseguenza essere autorizzata l'aggiunta, in un secondo tempo, di tre piattaforme

laterali. Mancando il primo presupposto, l'istante non può invocare la tutela

delle situazioni acquisite per ulteriori trasformazioni. Già per questo motivo,

il rilascio di un permesso eccezionale ex art. 24c LPT va dunque escluso.

Anche prescindendo da ciò, gli interventi in contestazione si porrebbero comunque

in contrasto con tale norma sotto altri profili e non potrebbero pertanto

essere autorizzati.

5.4

Nel gravame inoltrato al Consiglio di Stato la stessa GG SA

si esprimeva nei seguenti termini, al fine di giustificare la necessità degli

interventi dedotti in edificazione:

A partire da quel momento [dalla data della sua costruzione], almeno per quanto

è dato sapere da parte della ricorrente, la struttura in parola non è più stata

oggetto di adeguate manutenzioni (ordinarie e/o straordinarie), di modo che

risulta ora difficilmente praticabile, e per certi versi pericolosa (…). Va per

altro considerato che, a motivo della modifica del rilievo e dell'andamento della

riva bianca intervenuti nel corso degli anni, in concorso con il mutare del livello

del lago, la struttura in parola risulterebbe allo stato, comunque ed in ogni

caso, solo limitatamente utilizzabile per i suoi originari scopi - anche qui

nella denegata ipotesi che non fosse strutturalmente compromessa - in quanto

troppo vicina alla riva, così da obbligare i natanti in avvicinamento e/o in

partenza a manovre nelle immediate adiacenze della riva, circostanza che -

ovviamente - aumenta il pericolo di danni a persone e cose.

Riferendosi alle

risultanze del referto peritale dell'ottobre 2011 aggiungeva che:

la struttura in parola si presenta ormai in uno stato

assai precario - verosimilmente a motivo della totale carenza di manutenzione -

che richiede tassativamente almeno un intervento conservativo al fine di salvaguardare

la funzionalità della struttura conforme alla sua originaria destinazione.

Ancora

più significative sono le descrizioni dell'impianto contenute nella perizia,

accompagnate da diverse fotografie scattate in occasioni di sopralluoghi:

Attualmente il pontile si trova in disuso,

provvisoriamente adagiato alla riva (foto 3, 4, 5) e non più nella sua

posizione originale.

Osservando le diverse pendenze

che il pontile ha, si può desumere che alcuni galleggianti sono rotti e non

svolgono più la loro funzione.

L'assito in legno portante di

pavimentazione è in più punti ceduto a causa del marciume (foto 11, 12) od è

addirittura mancante (foto 9). Si ritiene che tutto l'assito non sia più in

grado di svolgere la sua funzione.

Dei due pali necessari per

ormeggiare il pontile, ne è rimasto uno solo che presenta evidenti segni di

corrosione (foto 6).

La passerella col grigliato è

sconnessa (foto 8 e 14) e non presenta alcuna protezione tipo ringhiere o

altro. Osservando in maniera dettagliata i grigliati si può riconoscere come la

corrosione sia ben progredita ed abbia intaccato la sezione portante.

Oltretutto non vi è una base d'appoggio per la passerella.

Il

perito ha pure indicato che i nodi di ancoraggio dei bracci laterali del

pontile non permettono più un movimento fluido e non garantiscono più una

tenuta a lungo termine. Ha inoltre considerato presumibile che il pontile si

sia rovinato, toccando sovente il fondale. A causa del suo stato precario e

visto che quasi tutti gli elementi che lo costituiscono presentano gravi

deficienze, carenze strutturali e/o di sicurezza, ha concluso che non fosse più

idoneo all'utilizzo e che fosse necessaria la completa ristrutturazione o la

sostituzione. Ha pertanto suggerito di vietarne l'accesso.

Da tutto quanto esposto discende

che l'installazione in rassegna non è più utilizzabile per la sua destinazione

(attracco temporaneo di natanti), siccome deteriorata dopo numerosi anni di abbandono

ed incuria (dagli accertamenti peritali sono tra l'altro trascorsi sette anni).

Molti dei suoi elementi costitutivi sono in pessimo stato di conservazione o

rotti, e quindi inservibili per la loro funzione (galleggianti, palo rimanente

di fissaggio del pontile, pavimentazione, grigliati della passerella, nodi di

ancoraggio). Altri sono addirittura mancanti (secondo palo di fissaggio e parte

della pavimentazione; cfr. fotografie allegate alla perizia e materiale

fotografico agli atti). L'opera si presenta dunque pressoché in rovina (cfr.

pure doc. L allegato al ricorso del Patriziato). Adagiata sulla riva, non si

trova per di più nella posizione originale (come confermato dalle immagini

aeree reperibili sul sito internet dell'Ufficio federale di topografia), a

ulteriore dimostrazione che gli elementi di fissaggio hanno ceduto. La nuova

collocazione risulta peraltro sfavorevole all'ormeggio dei natanti, rendendola

del tutto inservibile, a detta della stessa istante, quantomeno in alcuni

periodi dell'anno (cfr. relazione tecnica), e questo anche qualora versasse in

condizioni ottimali. Allo stato attuale, non garantisce in ogni caso un attracco

sicuro alle imbarcazioni secondo quanto prevede l'art. 21 del regolamento della

legge cantonale d'applicazione alla legge federale sulla navigazione interna

del 31 marzo 1993 (RCNav; RL 781.110; cfr. pure art. 59 dell'ordinanza federale

sulla navigazione nelle acque svizzere dell'8 novembre 1978; ONI; RS

747.201

). Come conferma un'attenta lettura

dei piani di progetto, la domanda di costruzione non concerne quindi tanto il

rilascio della licenza per il semplice risanamento, comprensivo di un discreto

ampliamento, dell'opera esistente, quanto piuttosto per una vera e propria ricostruzione/sosti-tuzione

della stessa, indispensabile per recuperarne la funzionalità e la fruibilità.

Sennonché, facendo difetto il requisito dell'utilizzabilità del

manufatto al momento di procedere alla sua ricostruzione, anche da questo

profilo non è possibile rilasciare un permesso eccezionale in virtù dell'art.

24c LPT.

5.5

In concreto, gli

interventi postulati pongono non pochi problemi anche dal profilo del rispetto

dell'identità del pontile, ritenuto che al momento della sua realizzazione, stato

di riferimento determinante per effettuare un raffronto, era privo delle

piattaforme laterali. Da sole, queste ultime ne hanno modificato a tal punto l'aspetto,

aumentando peraltro sensibilmente i punti di ormeggio e quindi il traffico dei

natanti, da esaurire qualsiasi possibilità residua di nuove trasformazioni o ampliamenti.

La domanda di costruzione all'esame prevede in aggiunta la sostituzione

della passerella in metallo con una nuova pedana, più lunga (16.20 m contro

11.00

m; cfr. piante), delimitata lateralmente da importanti parapetti e sorretta

verso riva da un basamento (dove al momento non vi è alcuna base d'appoggio) e

da un nuovo palo infisso nel fondale (cfr. sezioni). Le piattaforme saranno inoltre

traslate di alcuni metri (ca. 5.00 m) verso il centro del lago. Due nuovi pali

ne garantiranno la stabilità. Il tutto richiederà un rimodellamento del

fondale, invero non ben identificato nei piani di progetto. Stando alle

autorizzazioni per l'uso speciale dell'area pubblica, la superficie demaniale

occupata passerà da 55.00 m2 a 61.00 m2. Nel complesso, l'identità

del pontile originale non può dunque dirsi preservata. La domanda di

costruzione sconta dunque il contrasto col diritto anche da questo profilo.

5.6

Da ultimo, va rilevato che

gli stessi interessi pubblici preponderanti che hanno condotto al rifiuto del

permesso ex art. 24 LPT non permettono neppure l'approvazione del progetto in

virtù dell'art. 24c cpv. 5 LPT. Di principio, alla ricostruzione di un

edificio o impianto sulla riva - come un pontile - si oppongono difatti importanti

esigenze della pianificazione, segnatamente il già richiamato principio

fondamentale di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. c LPT, che prescrive di tenere

libere le rive dei laghi e di agevolarne il pubblico accesso e percorso. Scopo

della norma non è solo quello di evitare che le rive dei laghi e dei fiumi

vengano ulteriormente edificate, ma anche quello di riportarle, col tempo, al

loro stato naturale (cfr. STF 1A.251/2003 citata consid. 3.1 segg.; cfr. pure

RDAF 2006 pag. 625 segg.; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 23 ultimo paragrafo ad art. 24c).

6.

6.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno accolti. Di

conseguenza, la decisione del Consiglio di Stato è annullata ed è confermato il

diniego della licenza edilizia, sebbene per motivi diversi rispetto a quelli

invocati dal Municipio.

6.2

Benché abbia rinunciato ad esprimersi nel presente procedimento

promosso dagli opponenti, l'istante in licenza non può sottrarsi all'obbligo di

pagare le spese processuali e le ripetibili, dal momento che ha provocato la

procedura ricorsuale dinanzi all'istanza inferiore impugnando la risoluzione

municipale che ha negato la licenza, in difetto della quale gli opponenti non

sarebbero stati costretti ad aggravarsi al Tribunale per ottenere ragione (cfr.

sul tema STA 52.2012.406 del 2 gennaio 2013; DTF 128 II 90 consid. 2; STF

2C_527/2014 del 24 marzo 2015 consid. 2.4 e 2C_434/2013 del 18 ottobre 2013 con

rimandi).

Ferme queste premesse, la tassa di giustizia per entrambe le

sedi ricorsuali è posta a carico della __________ e della CO 1 (che si è opposta

alla propria esclusione), in solido, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 2

LPAmm). Queste ultime rifonderanno al Patriziato di Minusio, assistito da un

legale davanti al Tribunale, una congrua indennità a titolo di ripetibili,

mentre non se ne assegnano alla AQR, in quanto non patrocinata (art. 49 cpv. 1 e

3.

LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

È

accertato che la CO 1 non ha qualità di parte nelle procedure di cui agli inc.

52.2016.257

e 52.2016.258; è di conseguenza esclusa dalle stesse.

2.

I ricorsi

sono accolti.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione del 6 aprile 2016 (n.

1450) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

la risoluzione del 16 gennaio 2015

del Municipio, che ha negato la licenza edilizia, è confermata.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico della __________ e della CO 1, in

solido. Queste ultime rifonderanno al Patriziato di Minusio fr. 2'000.- a

titolo di ripetibili. Alla RICO2 1 va di conseguenza restituita la somma di fr.

1'500.- versata a titolo di anticipo delle spese processuali.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

5.

Intimazione

a:

;

;

;

;

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere