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Decisione

52.2016.261

Commesse pubbliche. Fornitura di un veicolo multifunzionale. Mancato adempimento di un criterio di idoneità di natura particolare. Conformità del prodotto offerto alle specifiche tecniche imposte dal

21 settembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione.

I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire

l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi

servono invece ad individuare l'offerta più

vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è

unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la

bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento,

questo, che deve precedere la scelta

dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei

concorrenti ritenuti inidonei. Estromessi

quest'ultimi, il committente procede

poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione

fissati dal bando (STA 52.2011.458 del 5 gennaio 2012, 52.2010.132 del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010; per i

concorsi retti dal CIAP cfr. invece STA 52.2010.267 del 23 agosto 2010).

3.2.

Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono

conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre

che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e

di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche (cfr., per la LCPubb, art. 1 lett. a e c). Il capitolato d'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente

in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle

eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte

incomplete o che non rispondono alle esigenze del

capitolato devono di principio essere escluse (STA 52.2010.133 del 24

giugno 2010 consid. 3.1). La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni

di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi

commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del

divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF

2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1;2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc = RDAT II-2002 n.

47 pag. 158 segg.; STA 52.2012.387 del 7 gennaio 2013 consid. 2; Matteo Cassina, Principali aspetti del

diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla

CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

4. Nell'evenienza concreta,

oltre agli usuali criteri d'idoneità di carattere generale il committente ha inserito nelle

prescrizioni di gara diversi criteri di natura particolare, esigendo tra

l'altro che l'offerente fosse autorizzato dal fabbricante ad eseguire i

servizi di riparazione e manutenzione richiesti (cfr. cifra 5 bando del 16

marzo 2016). Richiamandosi esplicitamente agli art. 21 e 22 LCPubb, a pag. 2

delle disposizioni particolari di gara la stazione appaltante ha peraltro

stabilito che l'offerente deve poter dimostrare di essere in grado di

fornire un veicolo secondo le caratteristiche tecniche dell'allegato B e un

servizio di manutenzione e/o riparazione valido nel Canton Ticino. La

mancata soddisfazione dei requisiti elencati - ha soggiunto - comporta l'esclusione

dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Orbene, passando in rassegna

la documentazione allegata all'offerta della CO 1, non emerge alcun atto con il

quale la A__________, produttore del veicolo di dimostrazione A__________

VT450 Vario Euro 6 proposto al committente, autorizzi la ditta leventinese a

curarne le riparazioni e la manutenzione. L'attestazione esibita dalla

deliberataria non soddisfa il requisito di idoneità preannunciato nel bando, in

quanto rilasciata da un semplice rivenditore (L__________ di __________), che

non possiede con ogni evidenza lo statuto di fabbricante.

L'offerta della CO 1 andava pertanto esclusa dall'aggiudica-zione

in applicazione degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP, atteso che

l'estromissione di un concorrente per inidoneità è sancita direttamente dalla

legge, segnatamente dalle norme sopracitate. Le stesse prescrizioni concorsuali

comminavano d'altronde esplicitamente l'esclusione in caso di inadempimento di

un criterio di idoneità o di mancata consegna di un documento essenziale come l'autorizzazione

del fabbricante ad intervenire sui propri veicoli (a quest'ultimo proposito

cfr. cifra 5 in fine disposizioni particolari allegato A).

5. Nell'allegato B del modulo

di offerta trasmesso ai concorrenti erano elencate partitamente tutte le

specifiche tecniche richieste dal committente, comprese quelle vincolanti per

la validità dell'offerta, contrassegnate da un asterisco. Tra queste figurava l'altezza

in mm delle sponde in acciaio della benna, fissate in min. 320 max. 350 mm.

La ricorrente ha offerto una benna

con delle sponde alte 400 mm per garantire 3 m3 di capienza.

Tanto basta per affermare che il prodotto dell'insorgente non risponde appieno

alle caratteristiche tecniche inderogabili prescritte dal committente. Ne segue

che la sua offerta andava scartata alla stessa stregua di quella della CO 1. Il

fatto che l'altezza delle sponde sia stata asseritamente superata per

assicurare la capienza di 3 m3 pretesa dal committente non è di

alcun rilievo. I concorrenti hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'ente

banditore eventuali errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili contenuti nei documenti gara,

rispettivamente, se hanno

dubbi o interrogativi a riguardo, devono chiedere le delucidazioni necessarie

alla stazione appaltante (cfr. art. 12 RLCPubb/CIAP). Neppure il fatto che la

differenza emersa sia di poco conto può esserle di giovamento (vedi STA 52.2013.279

del 28 agosto 2013; offerta scarta per una differenza di lunghezza del manico

di una scopa dell'ordine di 0.5 cm). In effetti, quando il committente decide

di imporre dei parametri tecnici assoluti come accaduto nell'evenienza concreta, deve pretenderne il rispetto puntuale da

parte di tutti gli offerenti onde salvaguardare il precetto cardine della

parità di trattamento tra concorrenti che governa l'aggiudicazione di ogni

commessa pubblica.

6. In esito alle considerazioni che

precedono il ricorso va dunque

parzialmente accolto, con il conseguente annullamento della decisione

impugnata.

7. L'emanazione del presente giudizio rende

superflua l'evasione dell'istanza volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

8. La tassa di giustizia è ripartita in parti uguali tra la ricorrente,

il committente e la deliberataria (art.

47 cpv. 1 LPAmm).

La

CO 1 verserà all'insorgente e al comune, entrambi

assistiti da un legale, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm). Le indennità di patrocinio tra l'insorgente e la stazione

appaltante sono invece compensate.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 3

maggio 2016 con la quale il CO 2 ha aggiudicato

la fornitura di un veicolo multifunzionale alla ditta CO 1 di __________ è annullata.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

3'000.- è posta a carico della ricorrente, del committente e

dell'aggiudicataria in ragione di 1/3 (fr. 1'000.-) ciascuno. All'insorgente

va restituita la somma di fr. 1'000.- versata in eccesso quale anticipo delle

presunte spese processuali.

3.

La ditta

CO 1 verserà al CO 2 e alla ricorrente fr. 300.- a titolo di

ripetibili. Tra l'insorgente e il committente le ripetibili sono invece date

per compensate.

4.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti

ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera