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Decisione

52.2016.264

Progetto stradale, procedura semplificata, segnaletica (semafori)

1 settembre 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Con

risoluzione 8 luglio 2014 (n. 3426) il Consiglio di Stato ha approvato il

progetto stradale concernente gli interventi stradali, la nuova rotonda Volta e

gli impianti semaforici sulla strada cantonale P2 Motto Bartola-Airolo-Chiasso

su via dei Pedroni, via Comacini e piazza Elvezia nel comune di Chiasso. Il

progetto ha quale obiettivo di trasferire sull'asse via Como (ex viale

Galli)-via dei Pedroni-via Comacini il traffico di transito da e per l'Italia attraverso

la dogana di Chiasso Strada. Tra i vari interventi previsti, esso include il

prolungamento del marciapiede esistente lungo via degli Agustoni sino al mapp.

73, dov'è previsto - a circa metà del fronte della stessa su via Comacini - un

passaggio pedonale. Sopra quest'ultimo è posto il semaforo che regola il traffico

dell'intersezione con via degli Albrici, di modo che l'entrata alla particella

è ubicata prima dell'impianto semaforico e del sottostante passaggio pedonale,

mentre l'uscita si trova dopo.

b. La risoluzione è

stata avversata da diversi ricorrenti, tra i quali la RI 1, proprietaria del

mapp. 73 di Chiasso, sulla quale esiste una stazione di servizio. Il fondo si

trova sul lato est di via Comacini, all'altezza dell'intersezione con via degli

Albrici.

c. Con decisione 27 febbraio 2015 (inc. n. 52.2014.301/320/323) questo

Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso della RI 1 Per quanto qui

interessa, la Corte ha condiviso il divieto di svolta a sinistra risultante dal

tracciamento di una linea di sicurezza lungo

via Comacini e, benché non potesse più essere messo in discussione,

anche la posa dell'impianto semaforico all'incrocio

con via degli Albrici. Per contro, il Tribunale ha ritenuto carente il progetto

per quanto riguardava la regolamentazione dell'uscita dal mapp. 73, poiché questa,

essendo ubicata posteriormente agli impianti semaforici, avrebbe permesso ai

veicoli di lasciare la stazione e d'immettersi nel traffico in ogni momento e -

in assenza di qualsiasi divieto - in ogni direzione. Anche l'accesso al fondo

per le autocisterne era problematico, siccome queste per compiere la manovra

d'entrata, avrebbero dovuto invadere leggermente la corsia di preselezione

verso via degli Albrici, delimitata da una linea continua. Gli atti sono stati

retrocessi al Consiglio di Stato affinché completasse la propria risoluzione su

questi due oggetti.

B. Dando seguito

alle istruzioni del Tribunale, con risoluzione 11 aprile 2016 il Consiglio di

Stato ha approvato una variante della segnaletica che prevede il prolungamento

della linea tratteggiata (linea di direzione) lungo via Comacini sino alla

linea di arresto all'altezza del semaforo, in modo da permettere alle

autocisterne di carburante di invadere sia la corsia principale (in direzione Lugano),

sia quella di preselezione (svolta su via degli Albrici) per poter entrare al distributore di benzina. Inoltre è

contemplata la posa sul mapp. 73 di un cartello con obbligo di svolta a destra

(segnale 2.37) in modo da regolamentare l'uscita. Poiché tale soluzione

comporta la posa di segnaletica sul fondo privato, il Governo prevede - dopo il

passaggio in giudicato della decisione - l'iscrizione di una servitù prediale di 1 mq e l'aggiornamento

della tabella d'espropriazione e offerta d'indennità. La decisione fa propria

la proposta formulata dal rapporto tecnico 10 settembre 2015, allestito

dallo studio d'ingegneria __________.

C. Con ricorso 13

maggio 2016 la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

l'annullamento della decisione appena descritta e la retrocessione degli atti

al Consiglio di Stato. Essa contesta la segnaletica siccome ritiene che sia da

un lato inefficace e dall'altro lesiva della garanzia della proprietà, della

libertà economica e della parità di trattamento. La ricorrente invoca pure la

violazione del diritto di essere sentita.

D. Chiamati a

prendere posizione, sia il comune di Chiasso, rappresentato dal suo municipio,

sia il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione amministrativa

immobiliare, si oppongono all'accoglimento del ricorso con argomenti che, ove necessario,

saranno discussi in appresso. La Sezione ha postulato la revoca dell'effetto

sospensivo del gravame.

E. Opponendosi con la replica all'accoglimento della

domanda provvisionale, l'insorgente ha ampliato le sue argomentazioni,

sostenendo in particolare che la decisione impugnata sia stata presa in modo

irrito.

F. Le dupliche

confermano le posizioni assunte nelle risposte con motivazioni che saranno

semmai discusse in diritto.

Considerato, in

diritto

1. La

decisione impugnata s'iscrive nel quadro del rinvio degli atti da parte di

questo Tribunale al Consiglio di Stato nell'ambito del progetto stradale

descritto in narrativa, oggetto di una decisione globale che comprendeva anche

l'approvazione della segnaletica orizzontale e verticale e che ha seguito quale

procedura direttrice quella del progetto

stradale. Pur riguardando la risoluzione qui impugnata unicamente aspetti di

segnaletica, essa segue dunque la procedura direttrice originaria,

siccome è volta a completare la precedente decisione globale. Con queste premesse

la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso

discendono dall'art. 25 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL

7.2.1.2) in combinazione con l'art. 14 della legge sul coordinamento delle

procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord; RL 7.1.2.3). La legittimazione attiva

dell'insorgente è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta degli

atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi, oltre

a essere nota a questo Tribunale, emerge con chiarezza dagli atti.

Considerandi

2.

Nell'ambito

della precedente decisione, questo Tribunale ha già esaminato e respinto le

censure volte a mettere in discussione sia la soppressione della possibilità di

svoltare a sinistra lungo via Comacini, ciò che comporta - tra l'altro -

l'impossibilità di accedere al fondo della

ricorrente per chi procede in direzione dell'Italia, sia la scelta di far capo

a un impianto semaforico per regolare i flussi di transito all'incrocio

con via degli Albrici. Esso ha altresì disatteso la censura di violazione della

parità di trattamento sollevata dalla ricorrente

per rapporto ai mapp. 49 e 50. Tali aspetti non sono nemmeno oggetto

della risoluzione impugnata, che si limita - conformemente al rinvio operato

dal precedente giudizio - a definire (1) l'accesso al fondo con le autocisterne

e (2) l'uscita per i veicoli dallo stesso. Improponibili risultano pertanto le

censure che esulano da questi oggetti.

3.

Data la

sua valenza dirimente, conviene dapprima esaminare la contestazione relativa

alla violazione del diritto di essere sentito, che la ricorrente invoca sostenendo

di non essersi potuta esprime correttamente e in maniera completa sul Rapporto

tecnico prima della decisione impugnata.

3.1

La natura e i limiti

del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa

procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le

garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della

Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma assicura

all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un

procedimento prima che sia emanata una decisione e gli garantisce anche il

diritto di partecipare all'assunzione delle prove,

di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss

des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 6a ed., Zurigo 2010,

pag. 374 n. 1615, pag. 384 n. 1672 segg., segnatamente n. 1680). Nel nostro

cantone, l'art. 34 LPAmm pone il principio secondo il quale le parti hanno il

diritto di essere sentite. Per l'art. 35 LPAmm esso viene esercitato, di

regola, per iscritto (cpv. 1) e prima che l'autorità adotti una decisione (cpv.

2), salvo eccezioni che qui non interessano (cpv. 3).

3.2

Le

regolamentazioni locali concernenti il traffico hanno carattere di decisione

generale, regolando una situazione determinata ma rivolgendosi a una cerchia

indeterminata di persone (Thierry

Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurigo 2011, par. 808-810 con rinvii). Sotto il profilo dei diritti di

partecipazione degli interessati, la giurisprudenza ritiene che questo tipo di

decisioni debba essere considerato alla stregua di atti normativi, per i quali

il diritto di essere sentito non dev'essere garantito (René A. Rhinow/ Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht­sprechung,

Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, n. 81/B/I/a pag. 263). Il

diritto a esprimersi preventivamente può tuttavia entrare in linea di conto nei

casi in cui singole persone siano toccate significativamente in modo maggiore

degli altri destinatari del provvedimento (DTF 121 I 230 consid. 2). Inoltre,

l'art. 113 cpv. 1 dell'ordinanza sulla

segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21) impone

all'autorità di sentire il proprietario del fondo privato prima di

ordinare regolamentazioni e limitazioni del traffico su aree di circolazione pubbliche

a lui appartenenti. In questi casi, dunque, la semplice pubblicazione, prevista

dall'art. 107 cpv. 1 OSStr, non è sufficiente.

3.3

Ferme queste

premesse, prima di adottare la regolamentazione contestata il Consiglio di

Stato era dunque tenuto a offrire alla RI 1 la possibilità di esprimersi per

iscritto. Come spiega la ricorrente, ed emerge altresì dagli atti, il 16

dicembre 2015 l'Ufficio delle acquisizioni le ha trasmesso il rapporto tecnico

10.

settembre 2015, invitandola a ritornare una copia firmata della lettera a

valere quale ritiro dell'opposizione alle modifiche dei piani e

all'espropriazione. A questo scritto, la ricorrente ha risposto con e-mail 26 gennaio

2016, comunicando laconicamente di non accettare la proposta. L'insorgente

ritiene, tuttavia, d'essere stata privata della facoltà di esprimersi

liberamente, fuori da una discussione volta

al componimento bonale della vertenza. Tale tesi è priva di fondamento, poiché

la lettera 16 dicembre 2015 aveva carattere interlocutorio, tant'è che

l'Ufficio indicava chiaramente la sua disponibilità per qualsiasi ulteriore

informazione. Spettava dunque alla ricorrente formulare le sue considerazioni,

invece che limitarsi a scartare la proposta. Il rapporto, tuttavia, non

affrontava esplicitamente la questione della posa della segnaletica sul

fondo privato e, dunque, dell'espropriazione. Essa poteva al più essere dedotta

dallo schema a pag. 3. La questione non merita tuttavia di essere approfondita,

visto che la decisione impugnata deve comunque essere annullata a causa di

un'altra - questa volta certa - violazione d'ordine formale.

4.

La ricorrente sostiene che la risoluzione

impugnata sia stata adottata in modo irrito,

poiché il Governo non avrebbe rispettato la procedura per modificare il

progetto stradale.

4.1

Nell'ambito del precedente

giudizio, il Tribunale ha retrocesso gli atti

al Consiglio di Stato perché completasse la sua risoluzione, regolamentando l'uscita

dal mapp. 73 e la definizione dell'accesso al medesimo per le

autocisterne. Concretamente il Governo era dunque chiamato ad adottare provvedimenti

vincolanti su tali oggetti. Ciò che ha fatto con la risoluzione impugnata, che

approva una variante ai piani della segnaletica del progetto stradale oggetto

della decisione 8 luglio 2014. In quanto volta a modificare il progetto

stradale originario, anche la decisione di variante soggiace alla procedura

esatta per la sua approvazione (cfr. supra, 1).

4.2

L'art. 24 Lstr

stabilisce che la procedura semplificata di approvazione del progetto stradale

è applicata, in particolare, nei casi di parziale modifica dei piani dopo la

pubblicazione del progetto stradale che concernono pochi interessati

chiaramente individuabili (cpv. 1 lett. d). L'iter di approvazione prescinde

dalla pubblicazione e dal deposito del progetto; il Dipartimento può ordinare il picchettamento e la modinatura (cpv. 3).

Esso, inoltre, notifica il progetto stradale ai comuni e proprietari interessati,

sempre che non abbiano dato precedentemente il loro consenso scritto. Nel

contempo esso pubblica sul Foglio ufficiale e all'albo comunale un avviso

contenente una descrizione dell'opera, l'intenzione di realizzarla tramite

procedura semplificata e la possibilità per ogni interessato di formulare

opposizione (cpv. 4). In assenza di opposizioni nei trenta giorni dalla

notifica e dalla pubblicazione dell'avviso,

il Dipartimento approva il progetto stradale mediante una decisione immediatamente

esecutiva (cpv. 5), mentre negli altri casi trasmette l'incarto al

Consiglio di Stato che decide sulle opposizioni e approva il progetto stradale

(cpv. 6). Per il resto si applicano le disposizioni della procedura ordinaria.

4.3

In concreto, benché

volte a porre in sicurezza l'incrocio gestito dall'impianto semaforico, le

modifiche apportate al progetto stradale concernono in sostanza unicamente la ricorrente.

Ciò permette di seguire con la variante la procedura semplificata testé

descritta, che viene svolta dal Consiglio di Stato, a cui gli atti sono stati

retrocessi, in luogo del Dipartimento. Procedura che dispensa dalla

pubblicazione e dal deposito del progetto, ma che impone comunque la sua notifica

ai comuni e ai proprietari coinvolti, nonché di pubblicare sul Foglio ufficiale

e all'albo comunale un avviso, che permetta a ogni interessato di formulare

opposizioni. Ciò che non è avvenuto nel caso concreto. L'omissione di tali - essenziali

- formalità trae seco l'annullamento della procedura viziata, di modo che il

ricorso deve essere accolto già solo per questo motivo.

4.4

Da notare che,

omettendo di notificare i piani del progetto al proprietario interessato,

questi è stato privato della possibilità di opporvisi e di formulare domande di

natura espropriativa (cfr. art. 21 combinato

con l'art. 24 cpv. 7 Lstr). Per quanto riguarda la questione

dell'aggiornamento della tabella d'espropriazione e offerta d'indennità, appare

corretto che ciò avvenga una volta cresciuta in giudicato la decisione di

variante del progetto. Questi documenti, infatti, non fanno parte degli atti

del progetto stradale e il loro aggiornamento è la semplice conseguenza

dell'eventuale modifica dei piani che lo compongono. Essi non costituiscono

decisioni (art. 2 LPAmm), né possono essere impugnati davanti al Tribunale. Tali documenti si riferiscono

infatti all'eventuale procedura di espropriazione che dovesse rivelarsi ineludibile

nel caso che l'acquisto dei terreni e degli altri diritti necessari non possa

aver luogo bonalmente (art. 26 cpv. 1 Lstr). Il piano dei fondi toccati

dall'espropriazione, la tabella d'espropriazione e le pretese annunciate, una

volta aggiornate, saranno dunque semplicemente trasmesse dal Dipartimento, unitamente

al progetto approvato (art. 26 cpv. 2 Lstr), al Tribunale d'espropriazione, il

quale potrà così dare avvivo alla procedura di stima (art. 40 segg. legge di

espropriazione dell'8 marzo 1971; Lespr; RL 7.3.1.1). Sarà in quell'occasione

che la ricorrente avrà la facoltà di esprimersi sull'importo offertole.

5.

A questo

punto, le censure rivolte al merito della segnaletica sono esaminate brevemente

e a titolo puramente abbondanziale.

5.1

Per quanto

riguarda l'accesso al fondo da parte delle autocisterne,

l'insorgente non muove particolari critiche. Essa tenta più che altro di

rimettere in discussione la questione generale dell'ingresso al suo

fondo. Ciò che, come visto in precedenza, non è oggetto del presente giudizio.

In ogni caso, la soluzione approntata dal Governo può essere condivisa, poiché

- oltre che ai requisiti di legalità e interesse pubblico - risponde appieno al

precetto di proporzionalità, giacché risulta idonea a permettere l'accesso al

fondo da parte delle autocisterne.

5.2

Discutibile, per

contro, è la definizione dell'uscita dalla stazione di servizio. Il Governo,

fondandosi sul citato referto tecnico 10 settembre 2015 dello Studio

d'ingegneria __________, ha escluso una sua semaforizzazione e deciso di

trattarla alla stregua di una qualsiasi uscita da una proprietà privata lungo

l'asse di via Comacini. La decisione è sostenibile e risponde al principio di

proporzionalità. Fatti salvi casi eccezionali, in sostanza ove non sussistono

valide alternative o dove l'interesse pubblico lo pretenda, l'introduzione di

una specifica fase semaforica in favore di un privato appare pretesa eccessiva.

La soluzione (più semplice) individuata dalla decisione impugnata - che impone

di svoltare a destra in uscita dal fondo, concedendo la precedenza alle vetture

provenienti da via Comacini e da via degli Albrici - è di principio

condivisibile. Innanzitutto essa vieta la manovra di attraversamento dell'incrocio

per immettersi sulla corsia di via Comacini che conduce verso l'Italia. Così

come impostata, tuttavia, la segnaletica non è atta invece a inibire l'accesso

diretto a via degli Albrici per chi esce dalla stazione di servizio, manovra

che la stessa ricorrente definisce - a ragione - estremamente pericolosa: essa consiste

infatti nell'attraversamento in ogni momento di quattro corsie al centro di un'intersezione.

Manovra che è possibile poiché il quel punto la linea che suddivide la

carreggiata è tratteggiata; poco importa con quale finalità. La posa in uscita

dal fondo del segnale "svoltare a destra" (2.37), ossia di un segnale

di direzione obbligatoria che impone al conducente di svoltare nel punto segnalato

a destra (art. 25 cpv. 1 lett. c OSStr), non

costringe a proseguire in quella direzione. Nulla vieta, dunque, di immettersi

brevemente su via Comacini completando la manovra di svolta per poi immettersi

subito in via degli Albrici.

6.

In

definitiva il ricorso dev'essere accolto, annullando la decisione impugnata. Il

Governo dovrà dunque nuovamente chinarsi sulla definizione dei due oggetti

rimasti irrisolti, previo espletamento della

procedura descritta al considerando 4, in attesa della quale non può che essere

confermato il differimento della messa in esercizio dell'intersezione

via Comacini- via degli Albrici.

7.

L'emanazione

del presente giudizio rende superfluo l'esame della domanda di revoca dell'effetto

sospensivo del ricorso.

8.

Dato l'esito non si preleva la tassa di giustizia

(art. 47 cpv. 6 LPAmm), mentre lo Stato verserà alla RI 1 le ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione 11 aprile

2016.

(n. 1545) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

gli atti sono

retrocessi al Consiglio di Stato perché completi la risoluzione 8 luglio 2014

(n. 3426) sui due oggetti indicati al consid. 6.6. della sentenza 27 febbraio

2015.

(n. 52.2014.301/320/323) di questo Tribunale; sino alla fissazione

definitiva di questi oggetti l'intersezione via Comacini-via degli Albrici non

può essere messa in esercizio.

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia; alla RI 1 deve dunque essere retrocesso

l'importo di fr. 1'500.- versato quale anticipo delle spese processuali. La

Repubblica e Cantone Ticino verserà alla RI 1 fr. 1'500.- per ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere