52.2016.266
Sanzione pecuniaria nell'ambito della LDist per mancato rispetto delle condizioni salariali
11 ottobre 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.266
Lugano
11 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Marco Lucchini, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso 17 maggio 2016 dell'
RI
1
rappresentato
da: RA 1
contro
la
risoluzione 20 aprile 2016 (n. 1707) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 17 settembre
2014 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze
e dell'economia in materia di sanzione pecuniaria nell'ambito della LDist
(mancato rispetto delle condizioni salariali);
ritenuto, in
fatto
A. A seguito di un'ispezione
effettuata il 1° luglio precedente nell'ambito di un controllo volto ad
accertare le condizioni lavorative e salariali nel settore degli istituti di
bellezza, il 6 agosto 2014 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento
delle finanze e dell'economia (UIL) ha richiesto aRI 1 la copia del contratto
di assunzione nonché dei conteggi di stipendio e dei fogli di presenza dal
dicembre 2013 al luglio 2014 della dipendente A__________ (__________1996), cittadina
italiana titolare di un permesso per confinanti UE/AELS per svolgere un praticantato
presso la menzionata ditta individuale.
B. Dopo avere riscontrato che la
retribuzione minima non era stata rispettata, il 29 agosto 2014 l'UIL ha
intimato all'RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa
giusta l'art. 9 della legge federale concernente le misure
collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi
previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui
lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per inosservanza del salario minimo
prescritto dal Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE),
entrato in vigore il 1° aprile 2010 ed aggiornato il 30 gennaio 2013, in
relazione alla dipendente A__________.
Dopo avere raccolto le osservazioni dell'interessata, il 17
settembre 2014 l'autorità cantonale ha inflitto alla ditta una multa di fr. 5'000.–,
oltre ad una tassa di giustizia di fr. 150.–. La decisione è stata resa sulla
base degli art. 1 cpv. 2, 9 cpv. 2 lett. c LDist, nonché 3 lett. d del
regolamento della legge d'applicazione della LDist e della legge federale contro il lavoro nero LLN, del 24 settembre 2008 (RL 10.1.1.5.1).
C. a. Il 15 ottobre 2014 RI 1 ha
impugnato tale provvedimento al Consiglio di Stato, chiedendogli di annullarlo.
Ha sostenuto che A__________ è stata retribuita correttamente,
essendo stata assunta quale praticante in formazione e non quale estetista
qualificata.
b. Con giudizio 20 aprile 2016, il Governo ha parzialmente
accolto l'impugnativa.
Dopo avere confermato la materialità dell'infrazione, l'Esecutivo
cantonale ritenuto più conforme al
principio della proporzionalità ridurre l'entità
della sanzione pecuniaria a fr. 2'500.–. Ha quindi riformato la suddetta
risoluzione dipartimentale in questo senso.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa, la ditta soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Contesta di avere violato il contratto normale di lavoro nel
settore degli istituti di bellezza e, di riflesso, la legge federale sui lavoratori
distaccati, ribadendo che A__________ non è estetista qualificata e lavora
sotto stretta sorveglianza secondo i criteri di formazione di un'apprendista. Precisa
che la sua dipendente ha frequentato durante gli anni scolastici 2011/2012 e
2012/2013 un corso di tirocinio d'estetica (alternanza scuola/lavoro) in Italia,
ma che tale formazione non può essere parificata alla formazione di un
apprendistato svizzero di estetista.
E. All'accoglimento del gravame si
oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, senza formulare
particolari osservazioni al riguardo.
F. In sede di replica, l'insorgente
riconferma i propri argomenti ricorsuali. Nella duplica, l'autorità
dipartimentale ribadisce le proprie posizioni mentre il Governo è rimasto
silente.
Considerato, in
diritto
1. La competenza di questo Tribunale
a statuire su un ricorso contro una decisione governativa in materia di
sanzioni amministrative adottate in base all'art. 9 LDist è data dall'art. 9 cpv.
1 della legge di applicazione della LDist e della LLN, dell'11 marzo 2008
(LLDist-LLN; RL 10.1.1.5).
Il gravame in oggetto,
tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Non è infatti necessario procedere all'audizione dei clienti dell'istituto ai
quali A__________ ha prodigato i trattamenti, che la ricorrente chiede di
sentire al fine di dimostrare che l'attività è stata fornita nell'ambito dello stage,
ritenuto che tale mezzo di prova - peraltro offerto genericamente - non è
suscettibile di apportare a questo Tribunale ulteriori elementi fattuali per il
giudizio che è chiamato a rendere.
2. 2.1. Al fine di combattere il
pericolo di un'eventuale pressione sociale che potrebbe causare la comparsa sul
mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi
dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure
di accompagnamento per l'introduzione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera
e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione
delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), volte a istituire una
base giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei
lavoratori in Svizzera.
In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata tra l'altro
adottata la già citata legge federale concernente le condizioni lavorative e
salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali,
entrata in vigore il 1° luglio 2004. La LDist obbliga i datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera
nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera a rispettare le condizioni
lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei contratti collettivi
di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro ai sensi
dell'articolo 360a
del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911
(CO; RS 220). Quest'ultima disposizione precisa infatti che qualora in un ramo vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari
inferiori a quelli usuali e non esista un contratto collettivo di lavoro,
possono essere stabiliti contratti normali di lavoro che prevedano salari
minimi vincolanti. Questa misura vale per tutte le aziende del ramo interessato.
2.2. La LDist è stata modificata il 15 giugno 2012 (vedi n. I
2 legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali
alla libera circolazione delle persone del 15 giugno 2012; RU 2012 6703). Nella
sua nuova versione, essa è stata denominata "legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori
distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di
lavoro".
L'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist disciplina ora il controllo
dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni
applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui
salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi
dell'articolo 360a CO. Tale disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2013,
si è resa necessaria in quanto le autorità cantonali non erano in
grado di sanzionare i datori di lavoro che infrangono le disposizioni sui
salari minimi prescritte nei contratti normali di lavoro quando impiegano
lavoratori in Svizzera. La modifica legislativa consente ora di garantire la
parità di trattamento tra i datori di lavoro svizzeri ed esteri. In precedenza,
infatti, soltanto i datori di lavoro esteri potevano essere sanzionati in base
alla LDist (vedi Messaggio concernente la legge federale sull'adeguamento delle
misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012, FF
2012 3017, n. 1.2.2).
2.3. Allo scopo di disciplinare il settore degli istituti di
bellezza, il Cantone Ticino ha adottato un contratto normale di lavoro (CNLE),
entrato in vigore il 1° aprile 2010 (FU 24/2010).
L'art. 1 CNLE sancisce che il contratto è applicabile agli
istituti di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del
viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc., escluse le
attività di podologhi.
Ritenuto però che i controlli effettuati dall'UIL durante la
validità del contratto hanno rilevato il perdurare della situazione di dumping
salariale constatata all'origine e che alcune estetiste sfuggono all'applicazione
del CNLE in quanto impiegate in strutture o aziende la cui attività
preponderante non è quella di estetista, nel gennaio 2013 il Consiglio di Stato
ne ha esteso il campo di applicazione a tutte le estetiste, qualsiasi sia la
struttura o l'azienda dove sono impiegate. Versione, questa, valida fino al 31
dicembre 2014 e pertanto applicabile alla presente fattispecie (BU 5/2013).
L'art. 2 CNLE dispone, dal canto suo, che i salari minimi obbligatori
per le lavoratrici e i lavoratori dei saloni di bellezza sono di fr. 3'210.– al
mese per un orario settimanale di 43 ore (a) e di fr. 17.23 all'ora per un
impiego a ore (b). A questi importi orari vanno aggiunte le indennità per le
vacanze (8.33% per 4 settimane e 10.65% per 5 settimane) e per i giorni festivi
(3.6% per 9 giorni).
Gli art. 1 e 2 CNLE hanno carattere obbligatorio.
2.4. L'art. 3 lett. d RLLDist precisa che l'UIL è competente
per i controlli che la legislazione federale attribuisce alla Commissione
tripartita per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di
lavoro sui salari minimi ai sensi dell'art. 360a CO.
3. 3.1. Come accennato in narrativa,
nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni lavorative e
salariali nel settore degli istituti di bellezza, l'UIL ha richiesto a RI 1,
tra le altre cose, la copia del contratto di assunzione e dei conteggi di
stipendio dal dicembre 2013 al luglio 2014 della dipendente A__________,
impiegata a tempo pieno durante 40 ore settimanali. Acquisiti tali dati, da cui
risulta un salario lordo per il mese di dicembre 2013 di fr. 500.– e per i restanti
mesi di fr. 662.10, l'autorità cantonale ha riscontrato che la remunerazione
della dipendente (fr. 5'134.89) era inferiore a quella del settore
professionale in questione retto dal CNLE (fr. 23'873.89: corrispondenti a fr.
17.23 l'ora o fr. 2'984.23 mensili) nella misura del 78,5% (fr. 18'739.19). Ha
inoltre tenuto conto che nell'ambito dell'ispezione avvenuta il 1° luglio 2014
A__________ aveva dichiarato di avere 2 anni di esperienza nel mondo del lavoro
e di "lavorare già in modo indipendente su trattamenti (mani, piedi,
viso a scelta della cliente, cerette, tintura ciglia)", come risultava
dal verbale di audizione redatto dagli ispettori e da lei sottoscritto.
Sulla base di tali
riscontri, l'UIL ha quindi ritenuto che A__________ non avesse la funzione
di praticante/stagista ed ha inflitto aRI
1 una multa di fr. 5'000.– per non
avere rispettato il salario minimo prescritto dal CNLE nei riguardi della dipendente.
3.2. La ricorrente contesta per contro di avere violato il
CNLE e, di riflesso, la LDist, ribadendo che A__________ non è estetista
qualificata, bensì in formazione e con un salario conforme ai tirocinanti del
settore.
3.2.1. Prima di essere assunta dalla ricorrente, A__________
(nata il __________ 1996) ha frequentato durante gli anni scolastici 2011/2012
e 2012/2013 un corso di tirocinio di estetista (alternanza scuola/lavoro) in
Italia presso il __________, conseguendo l'Attestato di
qualifica professionale di III livello EQF di estetista (scritto 02.09.13 Ufficio della formazione sanitaria e sociale della
Divisione della formazione professionale). Titolo, questo, che già permette
l'accesso immediato al mondo del lavoro come dipendente (http://www.__________).
Persuasa che il suo percorso formativo era insufficiente per
qualificarla come estetista, essa ha chiesto di seguire un tirocinio in
Svizzera presentando la propria candidatura presso RI 1. Rispondendo alla richiesta 22 agosto 2013 di assumere
A__________ quale apprendista nella
professione di estetista AFC, il 2 settembre 2013 l'Ufficio della formazione
sanitaria e sociale della Divisione della formazione professionale ha comunicato
all'Istituto di bellezza quanto segue
(doc. 2, prodotto dall'UIL dinnanzi al Consiglio di Stato):
"vi scriviamo in merito
all'assunzione dell'apprendista A__________ nella professione di estetista AFC
e comunichiamo quanto segue:
•
considerata la risoluzione del
Consiglio di Stato del 30 aprile 2013 in cui ci viene richiesto di
verificare che il percorso formativo di ogni allievo
residente all'estero non sia equivalente alla
professione per cui viene stipulato il contratto di
tirocinio;
•
considerato che ad inizio agosto,
dopo attento esame sia del suo dossier che del piano di for-
mazione della professione di estetista da lei seguita presso il __________ (livello
3 EQF), avevamo considerato il titolo possibile di riconoscimento all'autorità
federale (Segreteria di stato della formazione, ricerca ed innovazione a Berna,
www.sbfi.admin.ch/diploma), evitando una nuova formazione professionale
nello stesso campo;
•
considerato che a tutt'oggi non
abbiamo evidenze che tale passo sia stato intrapreso, e che la
documentazione supplementare fattaci pervenire in seguito non modifica la
situazione attuale.
La
Divisione della formazione professionale per il tramite dell'Ufficio di
formazione sanitaria e sociale intima alla Signora __________ di intraprendere la
richiesta di riconoscimento. La documentazione di riconoscimento da inviare a
Berna, dovrà essere inviata in copia anche allo scrivente Ufficio. Viene
confermato che il contratto della Signora A__________ è considerato in sospeso
fino a decisione formale dell'autorità federale, e di conseguenza non viene
autorizzata a frequentare i corsi scolastici".
Preso atto di tale scritto
e non essendo interessata alla parificazione del titolo di studio conseguito in
Italia, A__________ ha quindi chiesto consulenza al Servizio della
formazione di base e continua degli adulti della Divisione della formazione
professionale per poter essere ammessa agli esami per l'ottenimento dell'attestato
federale di capacità (AFC) sulla base della legge federale sulla formazione professionale
del 13 dicembre 2002 (LFPr; RS 412.10). Il Servizio preposto l'ha tuttavia
informata che l'ammissione era subordinata al raggiungimento del 20° anno di
età e ad un'esperienza di lavoro certificata di almeno 5 anni in totale, ciò
che A__________ ancora non adempiva (doc. 4 e 5 prodotti dinnanzi al Consiglio
di Stato).
Per questo motivo e non potendo trovare un'altra tirocinante,
la ricorrente ha quindi offerto ad A__________
la possibilità di svolgere uno stage di formazione presso il suo istituto a
condizioni simili a quelle di un'apprendista. Il 30 novembre 2013 l'ha quindi assunta
in qualità di praticante/stagista a tempo pieno (40 ore settimanali) per il periodo
9 dicembre 2013-9 dicembre 2014 e con uno stipendio di fr. 500.– lordi mensili.
Nel contempo, la ragazza ha chiesto il rilascio di un permesso
per confinanti UE/AELS per svolgere questa pratica, che ha ottenuto il 12
dicembre 2013 e valido fino all'8 dicembre 2018.
3.2.2. Mediante il contratto di tirocinio, il datore di
lavoro si obbliga a formare adeguatamente la persona in formazione in una
determinata attività professionale, e la persona in formazione a lavorare a
questo scopo al servizio del datore di lavoro (art. 244 CO).
La normativa che disciplina l'apprendistato nel nostro Paese
è retta dalla legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre
2002 (LFPr; RS 412.10). Giusta l'art. 14 cpv. 1 LFPr, le persone in formazione
e gli operatori della formazione professionale pratica stipulano un contratto
di tirocinio. Il contratto di tirocinio, soggiunge il capoverso 3 della
medesima norma, deve essere approvato dalle competenti autorità cantonali. L'art. 16 cpv. 1 lett. a LFPr precisa dal canto suo che la formazione
professionale di base comprende, tra l'altro, una formazione professionale
pratica.
Secondo l'art. 6 lett. d dell'ordinanza sulla formazione professionale
del 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101), per periodo di pratica si intende una
formazione professionale pratica integrata in una formazione di base ad
impostazione scolastica ma che si svolge al di fuori della scuola. Per quanto
riguarda il periodo di pratica, l'art. 15 cpv. 4 OFPr dispone che l'operatore
del periodo di pratica stipula un pertinente contratto con la persona in formazione.
Se il periodo di pratica dura più di sei mesi, il contratto necessita
dell'approvazione dell'autorità di vigilanza.
Secondo l'art. 2 dell'ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base di Estetista con attestato federale di
capacità (AFC) del 12 dicembre 2006 (RS 412.101.220.39), la formazione
professionale di base dura tre anni e segue il calendario scolastico della
relativa scuola professionale.
In Ticino, il salario minimo applicabile a un'apprendista estetista
è di fr. 500.– per il primo anno e di fr. 600.– per il secondo (http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DFP/Formulari/2017_Salari_orari.pdf).
3.2.3. Tornando al caso in esame, la questione di sapere se anche
gli apprendisti ricadano sotto il contratto normale di lavoro nel settore degli
istituti di bellezza adottato dal Cantone Ticino ed entrato in vigore il 1°
aprile 2010, può comunque rimanere indecisa in questa sede, in quanto A__________
non ha mai ottenuto in ogni caso dall'autorità competente l'approvazione per
poter svolgere l'apprendistato in Svizzera e un periodo di pratica presso la
ricorrente.
Questo comporta che A__________, la quale ha ammesso di lavorare
già in modo indipendente su trattamenti (mani, piedi, viso a scelta della
cliente, cerette, tintura ciglia), dev'essere considerata quale lavoratrice deRI
1 e quindi sottoposta al CNLE.
Ora, visto che l'insorgente l'ha retribuita con un importo inferiore
del 78,5% rispetto a quello del settore professionale in questione, bisogna
convenire con l'UIL che il salario minimo prescritto dal Contratto normale di
lavoro per i saloni di bellezza non è stato rispettato nella presente
fattispecie.
Non permette di sovvertire quanto precede il fatto che l'Ufficio
stranieri della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni
abbia rilasciato ad A__________ un permesso per confinanti UE/AELS per svolgere
una pratica presso la menzionata ditta individuale. Giova infatti ricordare che
non compete a quest'ultima autorità regolare l'accesso al mercato del lavoro
svizzero dei cittadini dell'Unione europea in Svizzera dal profilo del
controllo dei salari minimi regolato dalla LDist.
3.3. Ne discende che, per quanto riguarda la materialità
dell'infrazione, la decisione impugnata non presta il fianco ad alcuna critica.
4. Occorre ora verificare l'entità
della sanzione.
4.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. c LDist, in
vigore al momento della decisione querelata, disponeva che l'autorità
cantonale competente può, per infrazioni alle disposizioni sui salari
minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO
commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare
una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5'000
franchi; è applicabile l'articolo 7 della legge federale sul diritto penale
amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0).
Secondo l'art. 9 cpv. 3 LDist, l'autorità
che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla Segreteria
di Stato dell'economia e all'organo di controllo competente ai sensi dell'art.
7 cpv. 1 lett. a. La Segreteria di Stato dell'economia tiene un elenco delle
imprese e delle persone che sono state oggetto di una sanzione passata in
giudicato. L'elenco è pubblico.
L'art. 7 DPA sancisce che se la multa applicabile non supera
Fatti
i fr. 5'000.– e se la determinazione delle persone punibili secondo l'art. 6 DPA
esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può
prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare
al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o
in accomandita o la ditta individuale (cpv. 1). Il capoverso 1 si applica per
analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica (cpv. 2).
4.2. In concreto, l'UIL ha inflitto aRI 1 una multa di fr. 5'000.–.
Tale importo è stato determinato dall'UIL applicando una formula
da essa sviluppata e ratificata dalla Sezione delle finanze e dell'economia con
risoluzione 7 giugno 2013, prendendo in considerazione diversi parametri, quali
il salario lordo orario di riferimento dovuto e quello effettivamente versato,
per poi calcolare il relativo scarto medio percentuale (78.5%) e giungere
infine all'importo della sanzione nel seguente modo (doc. 7 prodotto dall'UIL):
fr. 5'000.– (valore massimo della multa) x 78.5% x 6 (fattore T: numero di mesi
in infrazione rilevati nel periodo controllato) x 0.63 (fattore NL: numero di
lavoratori occupati con salario inferiore al CNL) = fr. 14'837.–.
Sennonché, tale formula è
già stata ripetutamente criticata da questo Tribunale, in quanto lesiva dei
principi fondamentali del diritto vigenti in questo ambito (vedi, tra le tante,
STA 52.2014.377 del 2 marzo 2016, consid. 5.2 con riferimenti). La stessa costituisce d'altra
parte soltanto una sorta di direttiva interna elaborata dall'autorità di prime
cure per cercare di avere un metro uniforme nella commisurazione delle sanzioni
amministrative previste dalla LDist (Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002,
n. 129 con numerosi riferimenti) e, come tale, non sarebbe in alcun modo
vincolante per gli amministrati o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3;
121 II 473 consid. 2b), nemmeno qualora risultasse conforme all'ordinamento
giuridico. Giova in effetti
ricordare per l'ennesima volta all'UIL che dal profilo strettamente
giuridico, la commisurazione dell'entità della sanzione dipende dal caso
specifico e deve debitamente tenere conto della gravità oggettiva e soggettiva
dei fatti rimproverati, sopprimendo l'eventuale indebito vantaggio conseguito
(cfr. STF 2C_59/2013 dell'11 agosto 2014,
consid. 5.11, concernente proprio un caso ticinese in ambito LDist). L'attuazione
di questi principi impone quindi un'attenta presa in considerazione di
tutte le circostanze del caso. Ma anche laddove, come nella presente
fattispecie, l'autorità fa capo a criteri schematici predefiniti, ciò non la
esime dal verificare se il risultato così ottenuto sia rispettoso dei disposti
che governano questo specifico ambito del diritto.
Ferme queste premesse, la violazione della legge da parte
dell'insorgente nel caso concreto è data, come appena esposto.
Ai fini della commisurazione della sanzione occorre considerare,
da un lato, che la dipendente è stata remunerata sull'arco di 7 mesi con una
retribuzione di ben il 78.5% inferiore rispetto al salario minimo sancito dal
CNL e, dall'altro, che l'infrazione riscontrata riguarda comunque un'unica impiegata
- per di più con poca esperienza professionale - e la ricorrente risulta incensurata.
Tenuto conto di questi aspetti, la riduzione di fr. 2'500.–
della sanzione pecuniaria stabilita dal Consiglio di Stato su ricorso va
senz'altro confermata.
Una multa di fr.
2'500.–, oltre ad essere ampiamente contenuta nei limiti concessi dalla legge, appare infatti rispettosa
del principio della proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità
oggettiva dell'infrazione rimproverata all'insorgente nonché del grado di colpa
ad essa ascrivibile.
5. Stante quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giudizio e le spese sono poste a carico della ricorrente,
in quanto parte soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
Spese e tassa di giustizia, per
complessivi fr. 800.–, già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere