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Decisione

52.2016.266

Sanzione pecuniaria nell'ambito della LDist per mancato rispetto delle condizioni salariali

11 ottobre 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 5'000.– e se la determinazione delle persone punibili secondo l'art. 6 DPA

esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può

prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare

al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o

in accomandita o la ditta individuale (cpv. 1). Il capoverso 1 si applica per

analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica (cpv. 2).

4.2. In concreto, l'UIL ha inflitto aRI 1 una multa di fr. 5'000.–.

Tale importo è stato determinato dall'UIL applicando una formula

da essa sviluppata e ratificata dalla Sezione delle finanze e dell'economia con

risoluzione 7 giugno 2013, prendendo in considerazione diversi parametri, quali

il salario lordo orario di riferimento dovuto e quello effettivamente versato,

per poi calcolare il relativo scarto medio percentuale (78.5%) e giungere

infine all'importo della sanzione nel seguente modo (doc. 7 prodotto dall'UIL):

fr. 5'000.– (valore massimo della multa) x 78.5% x 6 (fattore T: numero di mesi

in infrazione rilevati nel periodo controllato) x 0.63 (fattore NL: numero di

lavoratori occupati con salario inferiore al CNL) = fr. 14'837.–.

Sennonché, tale formula è

già stata ripetutamente criticata da questo Tribunale, in quanto lesiva dei

principi fondamentali del diritto vigenti in questo ambito (vedi, tra le tante,

STA 52.2014.377 del 2 marzo 2016, consid. 5.2 con riferimenti). La stessa costituisce d'altra

parte soltanto una sorta di direttiva interna elaborata dall'autorità di prime

cure per cercare di avere un metro uniforme nella commisurazione delle sanzioni

amministrative previste dalla LDist (Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002,

n. 129 con numerosi riferimenti) e, come tale, non sarebbe in alcun modo

vincolante per gli amministrati o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3;

121 II 473 consid. 2b), nemmeno qualora risultasse conforme all'ordinamento

giuridico. Giova in effetti

ricordare per l'ennesima volta all'UIL che dal profilo strettamente

giuridico, la commisurazione dell'entità della sanzione dipende dal caso

specifico e deve debitamente tenere conto della gravità oggettiva e soggettiva

dei fatti rimproverati, sopprimendo l'eventuale indebito vantaggio conseguito

(cfr. STF 2C_59/2013 dell'11 agosto 2014,

consid. 5.11, concernente proprio un caso ticinese in ambito LDist). L'attuazione

di questi principi impone quindi un'attenta presa in considerazione di

tutte le circostanze del caso. Ma anche laddove, come nella presente

fattispecie, l'autorità fa capo a criteri schematici predefiniti, ciò non la

esime dal verificare se il risultato così ottenuto sia rispettoso dei disposti

che governano questo specifico ambito del diritto.

Ferme queste premesse, la violazione della legge da parte

dell'insorgente nel caso concreto è data, come appena esposto.

Ai fini della commisurazione della sanzione occorre considerare,

da un lato, che la dipendente è stata remunerata sull'arco di 7 mesi con una

retribuzione di ben il 78.5% inferiore rispetto al salario minimo sancito dal

CNL e, dall'altro, che l'infrazione riscontrata riguarda comunque un'unica impiegata

- per di più con poca esperienza professionale - e la ricorrente risulta incensurata.

Tenuto conto di questi aspetti, la riduzione di fr. 2'500.–

della sanzione pecuniaria stabilita dal Consiglio di Stato su ricorso va

senz'altro confermata.

Una multa di fr.

2'500.–, oltre ad essere ampiamente contenuta nei limiti concessi dalla legge, appare infatti rispettosa

del principio della proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità

oggettiva dell'infrazione rimproverata all'insorgente nonché del grado di colpa

ad essa ascrivibile.

5. Stante quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa di giudizio e le spese sono poste a carico della ricorrente,

in quanto parte soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

Spese e tassa di giustizia, per

complessivi fr. 800.–, già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere