52.2016.279
Licenza edilizia per la costruzione di un muro di sostegno
13 novembre 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.279
Lugano
13 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia
Verzasconi, presidente,
Matteo
Cassina, Matea Pessina
vicecancelliere:
Mariano
Morgani
statuendo
sul ricorso 25 maggio 2016 di
RI
1 e RI 2,
patrocinati
da: PA 1 e PA 3,
contro
la decisione 20 aprile 2016 (n. 1708) del Consiglio di
Stato, che accoglie parzialmente il ricorso inoltrato da CO 1 contro la risoluzione 31 ottobre 2014 con la quale il
municipio di Lugano gli ha negato la
licenza edilizia parzialmente a posteriori per l'erezione di un muro di
sostegno al mapp. __________ di quel comune, sezione di Sonvico, ordinandogli nel contempo di rimuovere i ferri
d'armatura di ripresa che sporgono dalla struttura di rinforzo realizzata
lungo il confine col mapp. __________;
ritenuto, in
fatto
A. a. __________ è
proprietario di un fondo nel comune di Lugano, in località Sonvico (mapp. __________),
parzialmente in pendio, sul quale sorgono tre edifici. A valle del terreno
(fronte sud-ovest), a cavallo del confine col mapp. __________, di RI 1e RI 2, qui
ricorrenti, si trova un'opera muraria di sostegno di altezza variabile (ca.
1.00-1.20 m), eretta in due tempi. Un primo muro, in pietra naturale, è stato
edificato a seguito dell'escavazione del pendio sottostante per ottenere una
superficie pianeggiante al mapp. __________. Ad esso, è stata addossata, per
problemi d'instabilità del versante, un'opera di rinforzo interrata (sottostruttura
in calcestruzzo armato), posta interamente all'interno della part. __________.
Dalla sua sommità sporge un'armatura in ferro (ferri di armatura di ripresa).
b. Dopo vicissitudini
che non occorre qui rievocare, il 6 maggio 2014 CO 1, qui resistente, ha
presentato una domanda di costruzione parzialmente a posteriori per la citata
sottostruttura di rinforzo e per costruire sopra di essa un muro di sostegno
alto 1.50 m, sovrastato da una rete metallica di 1.00 m. Scopo dell'intervento
è livellare la porzione di terreno tra il confine e l'abitazione (sub C) al
mapp. __________ mediante la formazione di un terrapieno.
c. Nel termine di pubblicazione, al rilascio del permesso si sono
opposti RI 1e RI 2, censurando il superamento dell'altezza massima prescritta
dall'art. 17 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) per i
muri di sostegno a confine (1.50 m).
d. Il 31 ottobre 2014,
il municipio ha respinto la domanda di costruzione, posto che l'altezza della
nuova opera, che andrebbe misurata dalla base del muro di controriva,
supererebbe il limite fissato dall'art. 17 cpv. 1 NAPR. I due manufatti non
potrebbero essere considerati scalari, stante che la distanza tra
di essi è inferiore ai 3.00 m. L'esecutivo comunale ha quindi ordinato a CO 1 la
rimozione dei ferri d'armatura di ripresa, presenti nella parte superiore della
sotto struttura di rinforzo del terreno.
B. Col giudizio 20 aprile
2016, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'impugnativa presentata
dall'istante, annullando la risoluzione municipale e rinviando gli atti al
municipio, affinché rilasci al ricorrente la postulata licenza edilizia, subordinandola
alla condizione che la sistemazione del terreno e il rispettivo muro di
sostegno al mappale n. __________ Lugano, sezione Sonvico, non superino
l'altezza di m 1.30, sulla cui sommità potrà essere posata una recinzione
leggera di 1 metro di altezza.
Il Governo ha anzitutto respinto la tesi ricorsuale, secondo la
quale il muro di sostegno e il sottostante muro di controripa configurerebbero
due manufatti distinti. A mente sua, dal profilo degli ingombri e da quello
funzionale costituirebbero un'opera unitaria. Le loro altezze andrebbero quindi
sommate. Tenuto conto delle finalità paesaggistiche perseguite dall'art. 17
NAPR, sarebbe del tutto evidente che l'altezza di un muro sovrapposto ad un
altro, indipendentemente dalla funzione che assolve, va sommata allo sviluppo
verticale di quello inferiore. L'altezza del muro di sostegno non andrebbe
pertanto misurata dal livello del terreno naturale, bensì dalla quota del mapp.
__________ a valle del muro. Essa non dovrebbe oltrepassare la soglia di 2.50 m
imposta per i muri di controriva. Una diversa interpretazione sarebbe insostenibile,
posto che impedirebbe al proprietario del fondo a monte di erigere un muro di
sostegno su un muro di controriva, anche nel caso in cui quest'ultimo fosse
inferiore a 2.50 m, mentre il proprietario del sedime sottostante potrebbe
abbassare ulteriormente il suo terreno. Ammissibile sarebbe dunque la sopraelevazione
del muro di controriva tramite un muro di sostegno non più alto di 1.50 m,
purché l'opera nel suo complesso rispetti il limite di 2.50 m. Diversamente dai
muri di cinta, l'ordinamento comunale consentirebbe inoltre la posa di una
recinzione sopra i muri di sostegno, la quale non andrebbe computata, stante
che dalla limitazione prevista per i soli muri di cinta e distinguendo le opere
di cinta in due categorie a seconda della consistenza dell'ingombro (…) se
ne deve dedurre che il legislatore comunale ha inteso concedere le facilitazioni
che a suo tempo la prassi ammetteva per i parapetti leggeri collocati per
motivi di sicurezza sui tetti piani degli edifici. Dato quanto precede, il
nuovo manufatto oltrepasserebbe il limite legale di soli 20 cm. Al difetto
potrebbe essere agevolmente posto rimedio subordinando la licenza alla condizione
indicata sopra.
C. Contro il predetto
giudizio governativo, RI 1e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e che venga ripristinata la
risoluzione municipale.
Secondo gli insorgenti, le altezze dei segmenti che compongono un'opera
muraria andrebbero sommate. Punto di riferimento inferiore per la misurazione
sarebbe il terreno sistemato ai piedi dell'elemento più a valle. Lo si
dedurrebbe indirettamente anche dall'art. 17 cpv. 1 terzo periodo NAPR, che
impone di mantenere una distanza di 3.00 m tra muri di sostegno scalari. A
supporto di questa tesi concorrerebbero pure le finalità paesaggistiche dei
limiti imposti allo sviluppo verticale dei muri di sostegno e di controriva. La
maggior altezza riconosciuta per questi ultimi (+1.00 m) sarebbe applicabile
solo fintanto che sorreggono pendii escavati. Qualora parte del manufatto sia
invece realizzato allo scopo di sostenere terrapieni artificiali, come in
concreto, l'intero muro non potrebbe superare l'altezza massima prevista per le
opere di sostegno (1.50 m). Per evitare il cumulo degli ingombri verticali, il
muro che contiene il terrapieno dovrebbe essere arretrato di 3.00 m. Insostenibile sarebbe l'interpretazione fornita
dal Governo, che ha assimilato la nuova opera ad un muro di controriva. Ne
risulterebbe quindi lesa pure l'autonomia comunale. Da ultimo, l'art. 17 NAPR
non contemplerebbe alcuna disposizione che permetta di escludere le recinzioni
dal computo dell'altezza dei manufatti sottostanti. Trattandosi per di
più di un'opera di premunizione dalle cadute, la rete metallica andrebbe in
ogni caso assimilata a un parapetto e pertanto conteggiata.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il resistente, che contesta le eccezioni
sollevate dagli insorgenti facendo sostanzialmente proprie le
argomentazioni del Governo e negando che si tratti in ogni caso di un muro
scalare. Da parte sua, il municipio condivide gli argomenti dei ricorrenti.
E. In sede di replica e
di duplica, le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive argomentazioni
e domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione
attiva dei ricorrenti, già opponenti (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La
situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente
chiarezza dalle tavole processuali. Neppure le parti sollecitano l'assunzione
di particolari mezzi di prova.
2. 2.1. I muri che
non fanno parte di un edificio sono comunque costruzioni. Determinando ingombri
verticali rilevanti dal profilo delle finalità, dirette o indirette, perseguite
dalle norme sull'altezza delle costruzioni, anche lo sviluppo verticale di
queste opere va assoggettato a restrizioni. Nella misura in cui ne regolano l'altezza,
gli ordinamenti edilizi comunali sono soliti distinguere tra muri di cinta, muri
di sostegno ed eventualmente muri di controripa.
Fatti
I muri di cinta servono
a recingere il fondo. Essendo eretti a confine, l'altezza di questi manufatti
va limitata in misura più consistente di quella degli edifici. Se non sono
regolati dalle NAPR, i muri di cinta devono per principio rispettare l'altezza
massima di 2.50 m fissata dall'art. 134 cpv. 1 della legge di applicazione e
complemento del codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1;
cfr. Adelio Scolari, Commentario,
Considerandi
II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 39 LE n. 1186).
Alle medesime regole
applicabili ai muri di cinta sono assoggettati i muri di sostegno di terrapieni
artificiali eretti lungo il confine dei fondi. Dal profilo degli ingombri
verticali, le ripercussioni ingenerate da queste opere sui sedimi contermini
non sono in effetti diverse da quelle derivanti dai muri di cinta (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 39 LE n.
1184).
Salvo diversa
disposizione, l'altezza dei muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti
all'interno dei fondi soggiace invece alle norme applicabili all'altezza degli
edifici. L'impatto derivante da questi manufatti sia sui fondi circostanti, sia
sul paesaggio, è in effetti analogo a quello prodotto dai muri perimetrali
degli edifici (cfr. Scolari, op.
cit., ad art. 40/41 LE n. 1220).
Diversa è invece la situazione dei muri
di controriva, ossia delle opere di sostegno
di escavazioni di terreni in pendio. Non determinando nuovi ingombri verticali,
con conseguenti ripercussioni sui fondi contermini, questi manufatti non
possono essere senz'altro assoggettati alle norme sulle altezze
applicabili ai muri di sostegno di terrapieni artificiali. L'assoggettamento di
queste opere al regime delle altezze dei muri di sostegno può tuttavia giustificarsi
nella misura in cui la limitazione dell'altezza dei muri di sostegno di
terrapieni artificiali eretti all'interno dei fondi persegue anche finalità
paesaggistiche (cfr. STA 52.2013.529 dell'8 aprile 2015 consid. 3.1).
2.2
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE,
l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del
filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Salvo diversa
disposizione, la norma torna applicabile
anche ai muri e alle opere a essi assimilabili (cfr. in tal senso: STA
52.2013.96
del 27 marzo 2014 consid. 3.1.4, 52.2007.254 del 26 novembre 2007
consid. 2, 52.2004.270 del 28 settembre 2004).
La
sistemazione del terreno può essere ottenuta innalzando (colmata o ripiena) o
abbassando (escavazione) il livello del terreno naturale, per il quale
s'intende in genere il terreno che non è mai stato oggetto d'interventi edilizi
volti a modificarne l'assetto originario mediante colmate o escavazioni.
Ripiene e sbancamenti possono tuttavia perdere col trascorrere del tempo il carattere
di sistemazione artificiale. In questi casi,
benché modificato, l'assetto del suolo torna ad assumere le connotazioni del
terreno naturale. Determinante ai fini della distinzione tra terreno naturale e
terreno sistemato non è tanto lo scopo della modifica attuata, quanto piuttosto
il suo grado d'integrazione nel contesto dei fondi circostanti. Sistemazioni
che si scostano in modo abnorme dall'andamento del terreno adiacente
sono da considerare come tali anche dopo molti anni, mentre alterazioni che rimodellano il suolo, inserendosi in modo armonioso
nelle altimetrie dei fondi limitrofi possono essere assimilate al terreno
naturale anche in un lasso di tempo relativamente breve (cfr. STA
52.2013.35
del 3 novembre 2014 consid. 4.1, 52.2012.137/142/ 161 del 13 novembre
2012.
consid. 4.1 con rinvii, confermata da: STF 1C_4/2013 del 19 aprile 2013;
STA 52.2003.26 del 7 luglio 2003 consid. 2; RDAT I-1996 n. 38 consid. 3.2).
2.3
Secondo l'art. 17 cpv. 1 NAPR, sono ammessi muri di sostegno (costruiti a
confine di fondi e strade private) con altezza massima di m 1.50.
La norma prosegue indicando che muri di altezza superiore, riservate le
disposizioni della Legge edilizia relativa alla
sistemazione del terreno, devono rispettare una distanza minima di m 3.00 dal
confine privato (secondo periodo)
e che muri di sostegno scalari
devono rispettare una distanza di almeno m 3.00 dal muro sottostante (terzo periodo). I muri di controriva possono
raggiungere un'altezza massima di m 2.50 dal terreno sistemato (quarto
periodo). Giusta il cpv. 2 della disposizione, le opere di cinta di tipo
stabile (muri) possono avere un'altezza massima di m 1.50, misurati dal livello
del terreno superiore se i due fondi non sono sullo stesso piano, mentre è
esclusa l'esecuzione di muri di cinta oltre i muri di sostegno di cui al cpv.
1.
Siepi vive o recinzioni (cancellate in ferro o altro materiale idoneo)
non possono superare l'altezza di m 1.50 (cpv. 3).
3.
3.1. Secondo il
Governo, dal profilo degli ingombri e da quello funzionale il muro di sostegno
e il sottostante muro di controripa costituirebbero un'opera unitaria. Tenuto
pure conto delle finalità paesaggistiche perseguite dall'art. 17 NAPR, le loro
altezze andrebbero quindi sommate. Nel complesso, dovrebbero rispettare la
soglia di 2.50 m imposta per i muri di controriva. Stante che il muro esistente raggiunge 1.20 m, l'Esecutivo
cantonale ha subordinato il permesso alla condizione che la sistemazione del
terreno e il rispettivo muro di sostegno (…) non superino l'altezza di m
1.30
Di contro, la recinzione metallica non dovrebbe essere conteggiata.
Secondo gli insorgenti,
le altezze dei vari segmenti che compongono l'opera muraria andrebbero sì
sommate, ma non sarebbe loro applicabile il limite valido per i muri di
controriva, bensì quello per le opere di sostegno. Lo si dedurrebbe indirettamente
dalle disposizioni che regolano la formazione di muri scalari e dalle finalità di tutela del paesaggio perseguite dalle disposizioni
che limitano lo sviluppo verticale delle opere murarie. La maggior altezza
riconosciuta ai muri di controriva sarebbe ammissibile solo fintanto che
sorreggono pendii escavati. Qualora parte del manufatto sia invece realizzato
allo scopo di sostenere terrapieni artificiali, l'intero muro non potrebbe
superare 1.50 m. Inoltre, nessuna disposizione comunale permetterebbe di
escludere le recinzioni dal computo dell'altezza dei sottostanti manufatti.
Trattandosi di un'opera di premunizione dalle cadute, andrebbe in ogni caso
assimilata ad un parapetto e pertanto conteggiata.
Simili tesi non possono
essere condivise.
3.2
Il mapp. __________
è sorretto da un muro in pietra di altezza variabile, compresa fra ca. 1.00 m e
1.20
m (cfr. sezione 1-1D). Si tratta di un
muro di controriva, eretto a seguito dell'escavazione del pendio a valle del confine,
circostanza sulla quale le parti concordano. Il livello della sua corona
e del pendio retrostante va quindi considerato come il livello del terreno naturale,
il cui andamento è stato accertato dal geometra revisore (cfr. sezioni 1-1D,
2-2A, 3-3A, 4-4A, 5-5A).
Ferme queste premesse, non
può innanzitutto essere accreditata la tesi degli insorgenti e del Governo che
vuole che le due opere, nuova ed esistente, siano valutate alla stregua di un
unico muro (sia esso di controriva o di sostegno). Riconducibili a epoche diverse,
situate sui versanti opposti del confine, si trovano l'una al di sotto e l'altra
al di sopra del livello del terreno naturale, di modo che sorreggono in un caso
il pendio escavato e nell'altro un terrapieno artificiale. Sono di conseguenza
rette da differenti regimi normativi. Tutte queste circostanze fanno sì che il
manufatto a monte non possa essere
assimilato a un (ampliamento del) muro di controriva, né quello a valle
ricondotto a un muro di sostegno di un terrapieno artificiale. La controversa
opera e il terrapieno retrostante vanno quindi valutati come interventi indipendenti
dal muro esistente e devono in concreto rispettare l'altezza di 1.50 m. Ritenuto
che il divisato manufatto poggia sul terreno naturale, è da tale livello, che
corrisponde in buona sostanza alla corona del
muro di controriva (cfr. sezioni 1-1D, 2-2A, 3-3A, 4-4A, 5-5A), e non,
come erroneamente indicato dal municipio, dai piedi di quest'ultimo, che deve esserne misurata l'altezza (cfr. STA
52.2013.529
citata consid. 4). Diversamente, l'escavazione del terreno a valle
del confine e la contestuale erezione di un muro di controriva finirebbero per limitare, se non impedire, gli interventi
di sistemazione del fondo retrostante, a tutto svantaggio del suo proprietario.
Non si rinvengono altresì nell'ordinamento comunale disposizioni che impongano
una valutazione complessiva dei due manufatti o fissino particolari limiti agli
ingombri generati dalla loro sovrapposizione. Inconferente è ogni richiamo alla
norma che regola la formazione di muri di sostegno scalari, dal momento che la presente fattispecie non riguarda
la creazione di più muri di sostegno
di terrapieni articolati sulla verticale, ma di un solo manufatto eretto a monte di un muro di controriva
esistente. L'applicazione per analogia dell'art. 17 cpv. 1 terzo periodo
NAPR non appare quindi sostenibile, atteso che ben diverso è il trattamento
riservato alle due tipologie di muro in discussione. I ricorrenti non possono pertanto essere seguiti quando pretendono
che, per evitare il cumulo delle loro altezze, andrebbe imposto un arretramento
di 3.00 m dal confine. Atteso che i valori soglia per i singoli elementi a
confine sono in concreto rispettati, nemmeno dal profilo paesaggistico sussistono
valide ragioni per valutarli come un'unica opera e per fissare un limite d'altezza
complessivo. Il muro a valle, che potrebbe invero raggiungere 2.50 m di altezza
dal terreno sistemato, non supera in concreto 1.20 m. Alla luce dell'andamento
del pendio retrostante, a monte del quale si erge uno stabile di due piani coperto
da un tetto a falde, neppure insieme determinano un ingombro tale da generare ripercussioni
significative sul fondo sottostante (cfr.
sezione 1-1D). L'altezza della controversa edificazione è stata in ogni caso
limitata dal Governo a 1.30 m - con una condizione di licenza, accettata dall'istante,
che non mette conto di rimettere in discussione in questa sede - ciò che
comporterà comunque una certa riduzione degli ingombri.
Visto tutto quanto precede, il muro di sostegno e il terrapieno retrostante
non si pongono in contrasto con l'art. 17 NAPR. Su questo punto il giudizio impugnato
merita dunque conferma, sebbene per motivi diversi rispetto a quelli addotti
dal Consiglio di Stato.
3.3
Quanto alla recinzione metallica sopra il muro di sostegno, a
prescindere dall'eventualità che possa condividere, in una certa misura, le
finalità di un'opera di premunizione dalle cadute (cfr.
Scolari, op. cit., ad art. 29
LALPT n. 300), non è questo il suo scopo principale. Non risulta comunque che,
così come concepita (h = 1.00 m), si ponga in contrasto con prescrizioni di
diritto pubblico riguardanti simili manufatti. Annoverabile tra le opere di
cinta, la sua edificazione è in ogni caso regolata dalle NAPR, e meglio
dall'art. 17. Decisivo ai fini del presente giudizio è la questione a sapere se
ne sia ammissibile l'installazione sopra muri di sostegno e, in tal caso, se la
sua altezza vada sommata a quella del manufatto sottostante.
Il cpv. 3 dell'art. 17
NAPR si limita a prescrivere per siepi vive e recinzioni un limite d'altezza
pari a 1.50 m, identico a quello fissato per i muri di cinta e di sostegno sul
confine. Da parte sua, il cpv. 2 distingue
invece siepi e recinzioni dalle opere di cinta di tipo stabile,
come i muri. Sopra i muri di sostegno sono difatti esclusi unicamente i
muri di cinta. Questa differenziazione si giustifica se si pone mente al fatto
che i muri di sostegno eretti a confine condividono in parte la funzione dei
muri di cinta e che questi ultimi hanno un più consistente impatto visivo sui
fondi circostanti e sul paesaggio rispetto a strutture leggere come le
recinzioni. Da questo profilo, a buon diritto le due tipologie di opere murarie
vengono perciò sostanzialmente assimilate dal diritto comunale, mentre siepi e
recinzioni vengono da esse tenute distinte (cfr. art. 17 cpv. 2 e 3 NAPR). Ne
consegue che l'installazione di recinzioni sui muri di sostegno è di per sé consentita.
Ma proprio per questa ragione, e tenuto conto delle esigenze di natura pratica
che richiedono la loro installazione al di sopra di simili edificazioni, non si
comprende a quale scopo il legislatore comunale avrebbe inteso che la loro altezza
sia misurata dalla base dell'opera che le sorregge, invece che dal colmo di
quest'ultima o dal livello del terreno a
monte, come espressamente previsto, ad esempio, per le opere di cinta di tipo
stabile (cfr. art. 17 cpv. 2 primo periodo). Una simile interpretazione finirebbe
infatti per accomunare i due tipi di manufatto (recinzioni e muri di sostegno),
contraddicendo quanto detto sopra. Introdurrebbe in pratica un limite
complessivo (1.50 m) che imporrebbe o di contenere drasticamente l'altezza delle
opere di sostegno dei terrapieni a confine, ostacolando quindi gli interventi
di sistemazione del terreno, o di rinunciare totalmente alla posa di recinzioni
al di sopra
di essi. Tutto considerato, nelle evenienze concrete l'altezza della recinzione
va quindi determinata a partire dal colmo del muro sottostante. Essendo la
stessa pari a un 1.00 m, non può dirsi in contrasto con l'art. 17 NAPR.
4.
4.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
4.2
La tassa di giustizia
segue la soccombenza degli insorgenti (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm). Questi ultimi
dovranno rifondere al resistente, assistito da un legale, una congrua indennità
a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 e 3 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata nella misura di fr. 1'500.-, è posta a
carico dei ricorrenti, in solido. Questi ultimi dovranno rifondere al
resistente un identico importo (fr. 2'000.-) a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
vicecancelliere