52.2016.283
Revoca di un permesso di domicilio
21 marzo 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.283
Lugano
21 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo
Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry
Romanzini
statuendo
sul ricorso del 25 maggio 2016 di
RI
1
rappresentato
dal RA 1
contro
la
risoluzione del 20 aprile 2016 (n. 1716) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il
20 aprile 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni gli ha revocato il permesso di domicilio;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il cittadino kosovaro RI
1 (1975) è entrato in Svizzera il 12 gennaio 1991 per ricongiungersi con il padre,
ottenendo a tale scopo un permesso di dimora. Il 24 aprile 1995 gli è stata
rilasciata un'autorizzazione di domicilio, con ultimo termine di controllo
fissato per il 23 aprile 2015.
b. Il 23 marzo 2001, RI 1 si è sposato nel proprio Paese di
origine con la connazionale __________ (1975) che, dopo averlo raggiunto in
Svizzera nel 2002, ha ottenuto un permesso di dimora nell'ambito del
ricongiungimento familiare. Dalla loro unione è nato il __________ 2008 il
figlio __________, titolare di un permesso di domicilio.
c. Durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha cambiato
diversi posti di lavoro, alternando momenti di inattività, ed ha fatto capo
all'aiuto sociale. Egli ha pure avuto modo di interessare più volte le nostre
autorità amministrative e giudiziarie penali, nei seguenti termini:
08.06.1998 DAP
__________1998: multa di fr. 50.– per violazione della legge federale sul
trasporto
pubblico
(il 24.08.1997);
15.06.2000 DAP
__________/2000: 15 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente con un
periodo
di prova di 3 anni, per tentato furto, danneggiamento, violazione di
domicilio
(il 09.06.2000);
18.08.2008 Strafverfügung
Amtsstatthalteramt des Kantons Luzern: multa di fr. 60.–, per
superamento
del limite di velocità (12.05.2008);
25.01.2011 Strafbefehl
Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn: pena pecuniaria di 180
aliquote
giornaliere da fr. 40.– cadauna (di complessivi fr. 7'200.–) - sospesa
condizionalmente
con un periodo di prova di 3 anni - e multa di fr. 1'800.– per
furto
reiterato (2010), violazione di domicilio reiterata (2010), danneggiamento
(2010),
conducente senza licenza di condurre reiterata (2010), furto d'uso
reiterato
(2010), pornografia (2008);
01.10.2012 DA
__________/2012: multa di fr. 300.– per contravvenzione (2012) alla legge
federale
sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS;
RS
831.10);
06.12.2012 Strafbefehl
Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern:
multa di fr. 60.– per supera-
mento
del limite di velocità (03.08.2012);
20.02.2013 DA
__________/2013: pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 70.– cadauna
(di
complessivi
fr. 700.–) - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3
anni
-, non revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena
pecuniaria
inflittagli il 25.01.2011 ma prolungo del periodo di prova di 1 anno, e
multa
di fr. 300.– per infrazione alla LAVS (10.2012);
24.05.2013 ammonito dal Dipartimento con l'avvertenza che in caso
di recidiva o di compor-
tamento
scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare
adeguate
misure amministrative nei suoi confronti;
24.06.2013 DAC
__________/2013: pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 70.–
cadauna
(di
complessivi fr. 12'600.–) a valere quale pena unica, richiamati i decreti di
accusa
del 25.01.2011 Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn e DA
661/2013
del 20.02.2013, per ripetuta guida senza autorizzazione;
02.08.2013 2° ammonimento
dipartimentale;
03.01.2014 __________
Procura pubblica dei Grigioni: pena pecuniaria di 30 aliquote gior-
naliere
da fr. 60.– cadauna (di complessivi fr. 1'800.–) per guida senza
autorizzazione
(29-30.08.2013);
24.02.2014 DA
__________/2014: pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 70.– cadauna
(di
complessivi
fr. 4'200.–), totalmente aggiuntiva a quella decretata il 03.01.2014,
per
furto (20.10.2013), ripetuta guida senza licenza di condurre (2013).
B. Il 14 gennaio 2015 la
Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato a RI
1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e,
dopo avergli dato la possibilità di
esprimersi al riguardo, il 20 aprile 2015 ha deciso di non rinnovargli
(recte: revocargli) il permesso di domicilio per motivi di ordine pubblico, fissandogli
un termine fino al 22 giugno successivo per lasciare il territorio svizzero.
L'autorità dipartimentale ha rilevato che l'interessato,
nonostante fosse stato già più volte ammonito, era stato di nuovo condannato
penalmente. Oltre a ciò gli ha rimproverato in particolare di dipendere dall'aiuto
sociale per un importo complessivo di oltre fr. 22'000.–. Il provvedimento è
stato reso sulla base degli art. 61, 62, 63 e 96 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale
sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20).
C. Con giudizio del 20 aprile
2016 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per revocargli l'autorizzazione di domicilio in virtù dei motivi
addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al
principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa il soccombente si aggrava ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente contesta di adempiere le condizioni per la
revoca del permesso di domicilio, rilevando di non avere commesso reati di una
certa gravità. Afferma inoltre di soggiornare in Svizzera da oltre 15 anni, di
modo che il permesso non può essergli revocato a seguito della sua dipendenza dall'aiuto
sociale. Ritiene che la decisione impugnata
sia lesiva in ogni caso del principio di proporzionalità, in quanto non
tiene conto che il suo allontanamento lo separerà da sua moglie e da suo figlio.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato
senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
F. a. Pendente causa, la
Sezione della popolazione ha trasmesso al Tribunale:
- la decisione del 9 novembre
2016 con la quale il Giudice dei provvedimenti coercitivi sedente in materia di
applicazione della pena ha ordinato il collocamento di RI 1 in sezione aperta del
carcere (dopo che l'interessato non aveva dato seguito all'accordo di pagamento
rateale delle multe e delle pene pecuniarie inflittegli con i decreti di accusa
20 febbraio 2013 e 24 giugno 2013 nonché 24 febbraio 2014, cosicché le stesse,
per un totale di fr. 17'100.–, sono state commutate in complessivi 243 giorni
di pena detentiva sostitutiva);
- la decisione del 28 dicembre
2016 del medesimo Giudice che ha considerato la pena interamente scontata il 27
agosto 2017;
- la decisione del 23 maggio
2017 del medesimo Giudice che ha posto RI 1 al beneficio della liberazione
condizionale a far tempo dal 7 giugno 2017 con un periodo di prova di un anno,
sottoponendolo quale norma di condotta ad assistenza riabilitativa ed
ammonendolo formalmente.
L'autorità dipartimentale ha inoltre segnalato che il
ricorrente continuava a dipendere dall'aiuto sociale e che il suo debito
complessivo nei confronti dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI)
ammontava a fr. 76'627.50.
Invitato a prendere posizione su queste risultanze,
l'insorgente si è rimesso all'apprezzamento del Tribunale.
b. In fase istruttoria, il giudice preposto alla causa ha
trasmesso in seguito al ricorrente ulteriore documentazione inviata al Tribunale
dall'Ufficio della migrazione (decreto dell'11 giugno 2018 della Procura
pubblica dei Grigioni di apertura dell'istruzione penale per furto e violazione
di domicilio; rapporto di polizia del Canton URI; estratto del casellario
giudiziale) ed ha aggiornato la situazione assistenziale della famiglia __________,
invitando l'insorgente a documentarne la situazione lavorativa ed economica.
RI 1, il quale non ha trasmesso alcuna documentazione
nonostante la richiesta, ha affermato di non svolgere da tempo alcuna attività
lucrativa e di continuare a percepire l'aiuto sociale insieme alla famiglia.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.
68 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm; RL 165.100) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede (art. 25 cpv. 1 e 27 cpv. 1 LPAmm).
2. Secondo l'art. 63 cpv. 2 LStrI - nella sua versione
in vigore fino al 31 dicembre 2018 e quindi applicabile nella presente
fattispecie (vedasi art. 126 LStrI) -, il permesso di domicilio di uno straniero che
soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera - come
nel caso del qui ricorrente - può essere revocato unicamente se sono adempiute
le condizioni di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI (se egli è stato
condannato a una pena detentiva di lunga durata) oppure quelle dell'art. 63
cpv. 1 lett. b LStrI (se egli ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine
e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per
la sicurezza interna o esterna della Svizzera). Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga
durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere
dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure
che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 137 II 297 consid. 3; 135 II 377 consid. 4.2).
In relazione con l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI,
l'art.
80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e
l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), in vigore fino al 31 dicembre 2018 (ovvero ancora
al momento della decisione impugnata), precisa che vi
è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici - tra l'altro - in caso di
mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità
(a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto
pubblico o privato (b). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine
pubblici a pericolo, soggiunge il capoverso 2
della medesima norma, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in
Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
3. 3.1. Durante il suo
soggiorno RI 1 ha interessato a più riprese le nostre autorità amministrative e
giudiziarie penali, nei termini esposti in narrativa.
Va poi osservato che con decisione del 9 novembre 2016 la
Giudice dei provvedimenti coercitivi sedente in materia di applicazione della
pena ha ordinato il collocamento di RI 1 in sezione aperta del carcere, dopo
che l'interessato non aveva dato seguito all'accordo di pagamento rateale delle
multe e delle pene pecuniarie inflittegli con i decreti di accusa del 20
febbraio 2013 e del 24 giugno 2013 nonché del 24 febbraio 2014 cosicché le
stesse, per un totale di fr. 17'100.–, sono state commutate in complessivi 243
giorni di pena detentiva sostitutiva.
3.2. Da quanto precede risulta che almeno dal 1998 la
presenza del ricorrente nel nostro Paese è caratterizzata da numerose azioni
delittuose, sfociate in ben 10 condanne penali.
Ciò che colpisce è la lunga catena di infrazioni per avere
circolato senza licenza di condurre, a volte anche in maniera ripetuta, cagionando
in tal modo un serio pericolo per la sicurezza altrui. Riprovevoli sono pure i
reati di furto e danneggiamento, anch'essi perpetrati a volte in maniera
ripetuta, che toccano un bene giuridico fondamentale della nostra società come
il patrimonio. In particolare, il 20 ottobre 2013 egli ha sottratto in correità
con un'altra persona ben 700 kg di cavi in rame dal valore complessivo di fr.
1'050.–. Egli ha poi commesso dei reati in un altro settore sensibile del
nostro ordine pubblico come quello della libertà personale (violazione di
domicilio). Senza dimenticare poi che ha infranto la normativa in materia di AVS
per avere omesso dal febbraio 2012 e dall'ottobre 2012, in qualità di titolare
di un ristorante, di riversare alla cassa di compensazione __________ nonché
per avere impiegato nel corso del 2011, a profitto proprio o di un terzo, le
ritenute dei contributi paritetici AVS/AD.
3.3. Certo, come fa notare il ricorrente le condanne a suo
carico sono inferiori a un anno di pena detentiva, di modo che non sono date le
condizioni per la revoca del permesso di domicilio previste all'art. 63 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI (condanna a una pena detentiva di lunga
durata).
D'altra parte, però, le condanne a suo carico (neppure lontane
nel tempo) dimostrano come l'insorgente non voglia o non sia in grado di
adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e sia attualmente un grave
pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, di modo che adempie l'altra
ipotesi di revoca del permesso di domicilio, ovvero quella prevista all'art. 63
cpv. 1 lett. b LStrI. Come ha già sancito il Tribunale
federale, se, da una parte, una persona viola in maniera grave l'ordine e la
sicurezza pubblici quando i suoi atti ledono o compromettono dei beni giuridici
particolarmente importanti come l'integrità fisica nonché psichica e sessuale,
dall'altra, anche le violazioni di minore gravità, considerate nel loro insieme,
possono essere definite "gravemente" lesive (DTF 137 II 297 consid.
3; STF 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 2.1 e 3.1). Ciò che è il caso
nella presente fattispecie. In effetti, le precedenti condanne come pure la
sospensione condizionale di alcune delle pene inflittegli, la fiducia ripostagli
dalle autorità penali, la presenza di sua moglie e di suo figlio, nonché il
fatto di essere già stato più volte ammonito con l'avvertenza delle conseguenze
in caso di ulteriori condanne o di comportamento scorretto, non lo hanno
dissuaso dal cadere nuovamente nell'illecito.
Giova peraltro ricordare che l'atteggiamento
tenuto durante la detenzione, come del resto il fatto che una persona venga rilasciata
condizionalmente, non permette di concludere che il soggetto in questione non
costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF
2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale
considera in effetti primariamente la situazione personale del condannato e le
sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge
di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF
2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio
2007 consid. 3.6). La circostanza secondo cui il 23 maggio 2017 il
Giudice dei provvedimenti coercitivi lo abbia liberato condizionalmente a far
tempo dal 7 giugno 2017 con un periodo di prova di un anno, sottoponendolo comunque
quale norma di condotta ad assistenza riabilitativa ed ammonendolo formalmente,
non impedisce quindi la revoca del permesso.
Fatti
I precedenti penali del ricorrente dimostrano infatti una
propensione a trasgredire la legge e un'incapacità a cambiare comportamento. Di
conseguenza non si può escludere che il ricorrente recidivi nuovamente (STF 2C_839/2011
del 28 febbraio 2012 consid. 2.2), ritenuto pure che nei suoi confronti è stato
recentemente aperto l'ennesimo procedimento penale (decreto dell'11 giugno 2018
della Procura pubblica dei Grigioni di apertura dell'istruzione penale per
furto e violazione di domicilio).
Ne consegue che le condizioni per revocare il permesso di domicilio
a RI 1 sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI sono
perfettamente date.
4. A questo punto occorre
verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della
popolazione.
4.1. Nell'esercizio del loro potere
discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e
della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto
gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado
d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero
se la misura venisse confermata (cfr. art. 96 LStrI, nella sua versione fino al
31 dicembre 2018).
Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni
sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre
1950 (CEDU; RS 0.101) che garantisce la vita privata e famigliare, un analogo
esame della proporzionalità va svolto anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid.
4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro
Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).
Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca
di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate
quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di
stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese - circostanza che
tuttavia non è realizzata nel caso in esame - una simile misura non è esclusa e
può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti
particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale o in relazione
con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in discussione si è
reso punibile a più riprese (per un riassunto della giurisprudenza al riguardo
cfr. STF 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3,2C_38/2012 del 1° giugno 2012
consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2, così come la sentenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Dalia contro Francia del 19
febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag.76 § 50 segg.). Pure in questo
contesto, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e procedere
alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (STF 2C_323/2012
del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid.
3.1).
4.2. RI 1 (1975) risiede
stabilmente in Svizzera dal 1991 ed è innegabile che la sua presenza nel
nostro Paese, dove vive con la moglie connazionale
__________ che lo ha raggiunto in Svizzera nel 2002 nell'ambito del
ricongiungimento famigliare e con la quale ha avuto il __________ 2008 il
figlio __________, vada considerata di lunga durata.
Se, da una parte, questi
elementi hanno un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli elementi da
valutare, dall'altra bisogna tenere conto che, come illustrato in precedenza (supra
consid. 3.2), l'insorgente ha ampiamente dimostrato la propria incapacità ad
adattarsi alle nostre leggi, recidivando nonostante la fiducia ripostagli dalle
varie autorità, tanto da rendersi una persona indesiderata nel nostro
Paese.
Bisogna anche tener conto che, come ha dimostrato l'istruttoria esperita in questa sede, il
ricorrente e la sua famiglia hanno iniziato a dipendere dall'aiuto
sociale in maniera continua dal gennaio 2014 (alla fine di marzo 2017 il debito
contratto ammontava complessivamente a fr. 76'627.50) al dicembre 2017 (estratti
conto USSI del 3 aprile 2017 e 21 dicembre 2018) e che invitato dal giudice
preposto alla causa ad illustrare la situazione finanziaria e lavorativa della
sua famiglia, l'8 febbraio 2019 RI 1 ha affermato di continuare a beneficiare di
tale genere di prestazioni. Oltre a ciò egli ha riconosciuto di non esercitare ormai
da tempo alcuna attività lavorativa, senza nemmeno addurre di darsi da fare per
procacciarsi un impiego. Tutto questo dimostra una volta di più come egli non
si sia integrato nel nostro Paese, nonostante tutti gli anni passati in Svizzera.
Inoltre il ricorrente è ancora relativamente
giovane, avendo attualmente 44 anni, e in qualità di
capofamiglia dovrebbe essere attivo professionalmente. Il
suo rientro in Kosovo, dove ha vissuto fino all'età di 16 anni e si è
scolarizzato e di cui conosce il sistema socioculturale come pure la lingua, non gli comporterà degli ostacoli insormontabili di
reinserimento, ritenuto pure che vi ha contratto matrimonio ed è rientrato
regolarmente da quando è in Svizzera. Del resto, eventuali difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare
una volta giunto in Patria, sono aspetti del tutto normali che toccano la
maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese
d'origine dopo un prolungato
soggiorno all'estero. Inoltre le
sue esperienze professionali svolte in Svizzera quale
operaio e in ambito alberghiero e della ristorazione potranno essergli
senz'altro utili per reintegrarsi. Oltre a
ciò egli non ha mai apportato la
prova di non avervi più parenti che vi risiedono. Il suo rientro in Patria
appare quindi tutto sommato esigibile.
4.3. Meno scontata, nell'ottica dell'esame della
proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio
che la sua famiglia subirebbe con il suo allontanamento, anche se bisogna ribadire
che il fatto di avere una moglie e un figlio non lo ha trattenuto dal
commettere i numerosi reati di cui si è parlato in precedenza.
Per quanto riguarda il
legame coniugale con la coetanea __________, benché la medesima risieda
stabilmente in Svizzera dal 2002, non va dimenticato che è anch'essa cittadina
kosovara e conosce perfettamente gli usi e
costumi del suo Paese, visto che vi è
nata e cresciuta, si è scolarizzata e vi è rimasta domiciliata fino all'età di 26 anni. Di conseguenza non
può essere escluso che vi si possa trasferire nuovamente.
In merito al figlio __________, nato nel nostro Paese e che
ha attualmente 10 anni, va osservato che è cresciuto insieme ai genitori e non è neppure stato addotto che egli
non disponga delle conoscenze di base della lingua madre. Inoltre, benché
frequenti attualmente le scuole dell'obbligo in Svizzera, egli ha un'età che, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, permette di ritenere che il suo trasferimento
nel Paese d'origine, accompagnato da un necessario periodo di adattamento,
risulti ancora accettabile (STF 2C_825/2008
del 7 maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4 aprile 2006 consid. 3.2.2).
Considerato che esistono dei motivi di ordine o di sicurezza
pubblici nei confronti del ricorrente tali da giustificare la revoca del suo
permesso di domicilio, non appare quindi eccessivo pretendere che i membri
della sua famiglia possano seguirlo nella Patria di origine, qualora volessero
continuare a vivere insieme a lui. Tale conseguenza è peraltro unicamente
ascrivibile al comportamento tenuto dall'interessato, il quale si è reso colpevole di lesioni dell'ordine e della
sicurezza pubblici di una
certa gravità tali da renderlo indesiderato in Svizzera.
Va comunque tenuto presente che la misura qui in rassegna è presa nei confronti dell'insorgente e non riguarda quindi i suoi famigliari, i quali
hanno pertanto la facoltà di continuare a soggiornare nel nostro Paese (STF
2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3). In questo caso i loro rapporti
potranno venir mantenuti via i mezzi multimediali, per telefono, in forma
scritta e nell'ambito di visite reciproche, ritenuto che, di principio, un soggiorno
in Svizzera dell'interessato per far visita alla famiglia non è escluso, essendo stato deciso esclusivamente di
revocare il suo permesso di domicilio, cosicché le loro relazioni verranno salvaguardate
(DTF 120 Ib 6 consid.
4a; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.3).
4.4. In conclusione, un'attenta
ponderazione di tutti gli interessi in gioco
permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità
inferiore pure sotto il profilo dell'art. 8 CEDU e dell'art. 13 della
Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101), di identica portata di quella della menzionata norma
convenzionale, ma anche della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989 (CDF; RS 0.107). L'interesse pubblico a revocare il permesso di domicilio al ricorrente è infatti
preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel nostro
Paese, dove ha violato gravemente l'ordine pubblico nonostante tutti gli anni
ivi trascorsi. Un ulteriore ammonimento non può infatti trovare spazio nella
presente fattispecie.
5. Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato
adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali
determinanti.
In effetti, revocando il permesso di domicilio all'insorgente
le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e
federale.
6. In esito alle
considerazioni che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di
giudizio è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente
all'art. 47 LPAmm. Si tiene comunque conto della sua precaria situazione finanziaria.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.
).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere