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Decisione

52.2016.283

Revoca di un permesso di domicilio

21 marzo 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I precedenti penali del ricorrente dimostrano infatti una

propensione a trasgredire la legge e un'incapacità a cambiare comportamento. Di

conseguenza non si può escludere che il ricorrente recidivi nuovamente (STF 2C_839/2011

del 28 febbraio 2012 consid. 2.2), ritenuto pure che nei suoi confronti è stato

recentemente aperto l'ennesimo procedimento penale (decreto dell'11 giugno 2018

della Procura pubblica dei Grigioni di apertura dell'istruzione penale per

furto e violazione di domicilio).

Ne consegue che le condizioni per revocare il permesso di domicilio

a RI 1 sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI sono

perfettamente date.

4. A questo punto occorre

verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della

popolazione.

4.1. Nell'esercizio del loro potere

discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e

della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto

gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado

d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero

se la misura venisse confermata (cfr. art. 96 LStrI, nella sua versione fino al

31 dicembre 2018).

Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni

sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre

1950 (CEDU; RS 0.101) che garantisce la vita privata e famigliare, un analogo

esame della proporzionalità va svolto anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid.

4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro

Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).

Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca

di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate

quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di

stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese - circostanza che

tuttavia non è realizzata nel caso in esame - una simile misura non è esclusa e

può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti

particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale o in relazione

con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in discussione si è

reso punibile a più riprese (per un riassunto della giurisprudenza al riguardo

cfr. STF 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3,2C_38/2012 del 1° giugno 2012

consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2, così come la sentenza

della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Dalia contro Francia del 19

febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag.76 § 50 segg.). Pure in questo

contesto, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e procedere

alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (STF 2C_323/2012

del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid.

3.1).

4.2. RI 1 (1975) risiede

stabilmente in Svizzera dal 1991 ed è innegabile che la sua presenza nel

nostro Paese, dove vive con la moglie connazionale

__________ che lo ha raggiunto in Svizzera nel 2002 nell'ambito del

ricongiungimento famigliare e con la quale ha avuto il __________ 2008 il

figlio __________, vada considerata di lunga durata.

Se, da una parte, questi

elementi hanno un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli elementi da

valutare, dall'altra bisogna tenere conto che, come illustrato in precedenza (supra

consid. 3.2), l'insorgente ha ampiamente dimostrato la propria incapacità ad

adattarsi alle nostre leggi, recidivando nonostante la fiducia ripostagli dalle

varie autorità, tanto da rendersi una persona indesiderata nel nostro

Paese.

Bisogna anche tener conto che, come ha dimostrato l'istruttoria esperita in questa sede, il

ricorrente e la sua famiglia hanno iniziato a dipendere dall'aiuto

sociale in maniera continua dal gennaio 2014 (alla fine di marzo 2017 il debito

contratto ammontava complessivamente a fr. 76'627.50) al dicembre 2017 (estratti

conto USSI del 3 aprile 2017 e 21 dicembre 2018) e che invitato dal giudice

preposto alla causa ad illustrare la situazione finanziaria e lavorativa della

sua famiglia, l'8 febbraio 2019 RI 1 ha affermato di continuare a beneficiare di

tale genere di prestazioni. Oltre a ciò egli ha riconosciuto di non esercitare ormai

da tempo alcuna attività lavorativa, senza nemmeno addurre di darsi da fare per

procacciarsi un impiego. Tutto questo dimostra una volta di più come egli non

si sia integrato nel nostro Paese, nonostante tutti gli anni passati in Svizzera.

Inoltre il ricorrente è ancora relativamente

giovane, avendo attualmente 44 anni, e in qualità di

capofamiglia dovrebbe essere attivo professionalmente. Il

suo rientro in Kosovo, dove ha vissuto fino all'età di 16 anni e si è

scolarizzato e di cui conosce il sistema socioculturale come pure la lingua, non gli comporterà degli ostacoli insormontabili di

reinserimento, ritenuto pure che vi ha contratto matrimonio ed è rientrato

regolarmente da quando è in Svizzera. Del resto, eventuali difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare

una volta giunto in Patria, sono aspetti del tutto normali che toccano la

maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese

d'origine dopo un prolungato

soggiorno all'estero. Inoltre le

sue esperienze professionali svolte in Svizzera quale

operaio e in ambito alberghiero e della ristorazione potranno essergli

senz'altro utili per reintegrarsi. Oltre a

ciò egli non ha mai apportato la

prova di non avervi più parenti che vi risiedono. Il suo rientro in Patria

appare quindi tutto sommato esigibile.

4.3. Meno scontata, nell'ottica dell'esame della

proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio

che la sua famiglia subirebbe con il suo allontanamento, anche se bisogna ribadire

che il fatto di avere una moglie e un figlio non lo ha trattenuto dal

commettere i numerosi reati di cui si è parlato in precedenza.

Per quanto riguarda il

legame coniugale con la coetanea __________, benché la medesima risieda

stabilmente in Svizzera dal 2002, non va dimenticato che è anch'essa cittadina

kosovara e conosce perfettamente gli usi e

costumi del suo Paese, visto che vi è

nata e cresciuta, si è scolarizzata e vi è rimasta domiciliata fino all'età di 26 anni. Di conseguenza non

può essere escluso che vi si possa trasferire nuovamente.

In merito al figlio __________, nato nel nostro Paese e che

ha attualmente 10 anni, va osservato che è cresciuto insieme ai genitori e non è neppure stato addotto che egli

non disponga delle conoscenze di base della lingua madre. Inoltre, benché

frequenti attualmente le scuole dell'obbligo in Svizzera, egli ha un'età che, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, permette di ritenere che il suo trasferimento

nel Paese d'origine, accompagnato da un necessario periodo di adattamento,

risulti ancora accettabile (STF 2C_825/2008

del 7 maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4 aprile 2006 consid. 3.2.2).

Considerato che esistono dei motivi di ordine o di sicurezza

pubblici nei confronti del ricorrente tali da giustificare la revoca del suo

permesso di domicilio, non appare quindi eccessivo pretendere che i membri

della sua famiglia possano seguirlo nella Patria di origine, qualora volessero

continuare a vivere insieme a lui. Tale conseguenza è peraltro unicamente

ascrivibile al comportamento tenuto dall'interessato, il quale si è reso colpevole di lesioni dell'ordine e della

sicurezza pubblici di una

certa gravità tali da renderlo indesiderato in Svizzera.

Va comunque tenuto presente che la misura qui in rassegna è presa nei confronti dell'insorgente e non riguarda quindi i suoi famigliari, i quali

hanno pertanto la facoltà di continuare a soggiornare nel nostro Paese (STF

2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3). In questo caso i loro rapporti

potranno venir mantenuti via i mezzi multimediali, per telefono, in forma

scritta e nell'ambito di visite reciproche, ritenuto che, di principio, un soggiorno

in Svizzera dell'interessato per far visita alla famiglia non è escluso, essendo stato deciso esclusivamente di

revocare il suo permesso di domicilio, cosicché le loro relazioni verranno salvaguardate

(DTF 120 Ib 6 consid.

4a; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.3).

4.4. In conclusione, un'attenta

ponderazione di tutti gli interessi in gioco

permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità

inferiore pure sotto il profilo dell'art. 8 CEDU e dell'art. 13 della

Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), di identica portata di quella della menzionata norma

convenzionale, ma anche della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20

novembre 1989 (CDF; RS 0.107). L'interesse pubblico a revocare il permesso di domicilio al ricorrente è infatti

preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel nostro

Paese, dove ha violato gravemente l'ordine pubblico nonostante tutti gli anni

ivi trascorsi. Un ulteriore ammonimento non può infatti trovare spazio nella

presente fattispecie.

5. Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato

adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali

determinanti.

In effetti, revocando il permesso di domicilio all'insorgente

le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e

federale.

6. In esito alle

considerazioni che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di

giudizio è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente

all'art. 47 LPAmm. Si tiene comunque conto della sua precaria situazione finanziaria.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, già anticipate dal

ricorrente, rimangono a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.

).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere