Lexipedia

Decisione

52.2016.285

Ricorso tardivo davanti al Consiglio di Stato. Conclusioni e motivazione devono imprescindibilmente essere fornite entro la scadenza del termine di ricorso. No violazione del principio della buona fed

8 giugno 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i termini per ricorrere, in quanto stabiliti dalla legge, sono perentori (art.

14 cpv. 1 LPAmm) e non possono dunque essere modificati nemmeno con l'accordo o

su disposizione dell'autorità giudicante;

che sia lo scritto 1°

giugno 2015 che quello del 15 giugno seguente del Servizio dei ricorsi del

Consiglio di Stato all'insorgente erano infatti a tal punto irriti da risultare

addirittura nulli e come tali insuscettibili di generare qualsiasi affidamento

tutelabile dal profilo giuridico;

che, alla luce di tutto

quanto precede, non appare pertanto necessario esaminare in questa sede la

fondatezza o meno di quanto addotto a titolo puramente abbondanziale dalla precedente

autorità di giudizio riguardo al merito della querelata decisione

dipartimentale;

che, tenuto conto delle

particolari circostanze del caso e dei gravi errori procedurali in cui è

incorso il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, appare equo rinunciare

al prelievo di tasse e spese (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse,

né spese.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Il

giudice delegato

del

Tribunale cantonale amministrativo

Il vicecancelliere