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Decisione

52.2016.3

Commesse pubbliche. Nozione di acquisto pubblico

23 febbraio 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare

d'ufficio la propria competenza (art. 5 legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);

che la LCPubb è applicabile

all'aggiudicazione di commesse edili, forniture e prestazioni di servizi da

parte del Cantone, dei comuni e altri enti preposti a compiti cantonali e

comunali come i patriziati (art. 2 cpv. 1, 4 LCPubb e 4 RLCPubb/CIAP);

che

la legge cantonale, al pari di quella federale e degli accordi internazionali

posti a fondamento della materia (Accordo

GATT/

OMC sugli

appalti pubblici del 15 aprile 1994; AAP; RS 0.632.231.422), non definisce la nozione di acquisto pubblico; secondo

dottrina e giurisprudenza, la commessa pubblica soggetta all'apposita, omonima

legge vede da un lato una stazione appaltante che acquisisce dei lavori, delle

forniture o dei servizi al fine di

adempiere i propri compiti pubblici e dall'altro un aggiudicatario che per la

sua prestazione riceve una remunerazione;

che

da questo punto di vista, l'ente pubblico svolge il ruolo di consumatore

della prestazione, mentre il privato ne è il fornitore (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne

Maillard/Nicolas Michel, Droit

des marchés publics, Fribourg 2002, pag. 58-59; DTF 125 I 209 consid. 6; RDAT II-2001 n. 96 pag. 407);

che come

ricorda l'Alta Corte federale (STF 2P.19/2001 del 16 maggio 2001, consid.

1a/bb), la commessa pubblica nel senso che qui interessa è di natura

sinallagmatica e si caratterizza per il pagamento di un compenso all'offerente

in cambio della sua prestazione;

che nell'evenienza concreta, il CO

2 ha indetto un concorso ad invito per lo smaltimento della carta e del cartone

relativamente all'anno 2016, annunciando che

la gara era assoggettata alla LCPubb; dal fascicolo concorsuale si

desume tuttavia che l'ente pubblico non solverebbe alcunché per le prestazioni

dispensate dall'assuntore del servizio;

che

in realtà è quest'ultimo che pagherà al comune una certa somma per

acquistare la carta ritirata; donde l'evidente interesse dell'ente pubblico di cedere

il materiale alla ditta disposta a corrispondergli il prezzo più alto;

che inquadrata in questi termini,

la fattispecie non rientra manifestamente nel novero di quelle sottoposte alla

LCPubb, normativa di diritto pubblico volta

a regolamentare la fase di avvicinamento ad una relazione giuridica esattamente

opposta (caratterizzata dal fatto che previo concorso, delibera e stipulazione di

un contratto è il committente a rimunerare la controparte più vantaggiosa per

la prestazione erogatagli; cfr. art. 32 cpv. 1 LCPubb); di riflesso, il ricorso

proposto dalla RI 1 in base all'art. 36 LCPubb si avvera irricevibile per

difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo (RtiD I-2009 n.

22);

che ciò non significa tuttavia che le risoluzioni

17/18 dicembre 2015 del CO 2 non fossero deducibili in giudizio; giusta l'art.

208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2),

contro ogni decisione degli organi comunali è infatti dato ricorso al

Consiglio di Stato;

che in applicazione dell'art. 6

cpv. 1 LPAmm l'impugnativa 4 gennaio 2016 della RI 1 viene pertanto trasmessa

al Governo affinché abbia a pronunciarsi in merito;

che date le circostanze, non si

preleva tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili (art. 47 e 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

§. L'impugnativa 4

gennaio 2016 della RI 1 e l'intero incarto sono trasmessi al Consiglio di Stato

per competenza ed evasione.

Considerandi

2.

Non si preleva tassa di giustizia.

Non si assegnano ripetibili. Alla ricorrente

va restituita la somma di fr. 1'500.- versata a titolo di anticipo delle

presunte spese processuali.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Il

giudice delegato La segretaria

del

Tribunale cantonale amministrativo