52.2016.3
Commesse pubbliche. Nozione di acquisto pubblico
23 febbraio 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2016.3
Lugano
23 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Stefano
Bernasconi
assistito
dalla
segretaria:
Giorgia
Ponti, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 4 gennaio 2016 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1,
contro
a.
la
decisione 17/18 dicembre 2015 del CO 2, che ha annullato il concorso ad invito relativo al servizio di smaltimento
della carta per l'anno 2016;
b.
la decisione 17/18 dicembre 2015 del CO 2, che tramite incarico diretto ha aggiudicato alla CO 1 lo
smaltimento della carta e del cartone per l'anno 2016;
ritenuto, in
fatto
che il 14 settembre 2015 il Dicastero Servizi Urbani della CO
2 ha invitato tre ditte specializzate a presentare un'offerta per le
prestazioni relative allo smaltimento della carta e del cartone (misti) per
l'anno 2016;
che il capitolato trasmesso agli invitati indicava che il
concorso era sottoposto alla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio
2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) e che le offerte sarebbero state valutate in base ai
seguenti criteri e fattori di ponderazione:
1.
Maggior bonifico 95%
2.
Formazione degli apprendisti 5%
che lo stesso documento precisava
tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni
singolo criterio di aggiudicazione (vedi pag. 7 del formulario di concorso),
avvertendo peraltro gli interessati che il municipio si riservava il diritto di
annullare il concorso secondo le proprie necessità e possibilità (cifra 11
prescrizioni di gara);
che in tempo utile tutte le ditte
interpellate hanno risposto all'invito, inoltrando
offerte comprese tra fr. 0.- e fr. 48'600.-;
che esperite le necessarie
valutazioni, il 17 dicembre 2015 il CO 2 ha risolto di annullare il concorso, dandone comunicazione agli
offerenti - senza alcuna spiegazione - il giorno seguente;
che nel contempo l'esecutivo comunale ha deciso di deliberare
lo smaltimento della carta alla ditta CO 1 di __________, disposta a pagare un bonifico annuale stimato in ca. fr.
238'140.-;
che contro entrambe le determinazioni municipali la ditta RI
1 di __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo con un'unica
impugnativa, chiedendo il loro annullamento e sollecitando l'aggiudicazione
della commessa a proprio favore,
previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame;
che in sostanza la ricorrente ha censurato la decisione di
annullamento della gara siccome carente di motivazione nella forma e nella
sostanza; resa in violazione del diritto di essere sentita della RI 1, la
querelata risoluzione disattende chiaramente l'art. 34 cpv. 1 LCPubb,
rispettivamente l'art. 55 del regolamento cantonale di applicazione della legge
sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6);
che, di riflesso, del tutto illegittimo risulta l'incarico
diretto conferito alla CO 1;
che intimando il ricorso alle parti, il giudice delegato
ha ordinato loro, in via
supercautelare, di astenersi dall'adozione di misure di esecuzione della
delibera (cfr. ordinanza dell'11 gennaio 2016);
che con scritto 19 gennaio 2016 indirizzato al Tribunale il municipio
ha domandato di revocare il predetto provvedimento supercautelare, rilevando
che la Divisione Spazi Urbani raccoglie quotidianamente
ca. 15 t (= 75 mc) di carta e cartone, che devono per forza essere consegnate a
terzi essendo impensabile sospendere il servizio o stoccare in luogo
appropriato un quantitativo simile di materiale;
che in sede di risposta il
committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, sottolineando tra
l'altro che la fattispecie non è retta
dalla LCPubb e che il gravame, direttamente proposto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, non è quindi
ricevibile in ordine;
che la CO 1 è rimasta silente;
che l'Ufficio dei lavori
sussidiati e degli appalti (ULSA) si è rimesso alle allegazioni del committente, facendo presente di non esser
stato coinvolto nella procedura concorsuale;
che con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate
nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si
dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti;
considerato, in
diritto
che non ponendo questioni di
principio né di rilevante importanza ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria
del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) il gravame può essere evaso da un giudice
unico;
che prima di entrare nel merito
Fatti
di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare
d'ufficio la propria competenza (art. 5 legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);
che la LCPubb è applicabile
all'aggiudicazione di commesse edili, forniture e prestazioni di servizi da
parte del Cantone, dei comuni e altri enti preposti a compiti cantonali e
comunali come i patriziati (art. 2 cpv. 1, 4 LCPubb e 4 RLCPubb/CIAP);
che
la legge cantonale, al pari di quella federale e degli accordi internazionali
posti a fondamento della materia (Accordo
GATT/
OMC sugli
appalti pubblici del 15 aprile 1994; AAP; RS 0.632.231.422), non definisce la nozione di acquisto pubblico; secondo
dottrina e giurisprudenza, la commessa pubblica soggetta all'apposita, omonima
legge vede da un lato una stazione appaltante che acquisisce dei lavori, delle
forniture o dei servizi al fine di
adempiere i propri compiti pubblici e dall'altro un aggiudicatario che per la
sua prestazione riceve una remunerazione;
che
da questo punto di vista, l'ente pubblico svolge il ruolo di consumatore
della prestazione, mentre il privato ne è il fornitore (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne
Maillard/Nicolas Michel, Droit
des marchés publics, Fribourg 2002, pag. 58-59; DTF 125 I 209 consid. 6; RDAT II-2001 n. 96 pag. 407);
che come
ricorda l'Alta Corte federale (STF 2P.19/2001 del 16 maggio 2001, consid.
1a/bb), la commessa pubblica nel senso che qui interessa è di natura
sinallagmatica e si caratterizza per il pagamento di un compenso all'offerente
in cambio della sua prestazione;
che nell'evenienza concreta, il CO
2 ha indetto un concorso ad invito per lo smaltimento della carta e del cartone
relativamente all'anno 2016, annunciando che
la gara era assoggettata alla LCPubb; dal fascicolo concorsuale si
desume tuttavia che l'ente pubblico non solverebbe alcunché per le prestazioni
dispensate dall'assuntore del servizio;
che
in realtà è quest'ultimo che pagherà al comune una certa somma per
acquistare la carta ritirata; donde l'evidente interesse dell'ente pubblico di cedere
il materiale alla ditta disposta a corrispondergli il prezzo più alto;
che inquadrata in questi termini,
la fattispecie non rientra manifestamente nel novero di quelle sottoposte alla
LCPubb, normativa di diritto pubblico volta
a regolamentare la fase di avvicinamento ad una relazione giuridica esattamente
opposta (caratterizzata dal fatto che previo concorso, delibera e stipulazione di
un contratto è il committente a rimunerare la controparte più vantaggiosa per
la prestazione erogatagli; cfr. art. 32 cpv. 1 LCPubb); di riflesso, il ricorso
proposto dalla RI 1 in base all'art. 36 LCPubb si avvera irricevibile per
difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo (RtiD I-2009 n.
22);
che ciò non significa tuttavia che le risoluzioni
17/18 dicembre 2015 del CO 2 non fossero deducibili in giudizio; giusta l'art.
208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2),
contro ogni decisione degli organi comunali è infatti dato ricorso al
Consiglio di Stato;
che in applicazione dell'art. 6
cpv. 1 LPAmm l'impugnativa 4 gennaio 2016 della RI 1 viene pertanto trasmessa
al Governo affinché abbia a pronunciarsi in merito;
che date le circostanze, non si
preleva tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili (art. 47 e 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
§. L'impugnativa 4
gennaio 2016 della RI 1 e l'intero incarto sono trasmessi al Consiglio di Stato
per competenza ed evasione.
Considerandi
2.
Non si preleva tassa di giustizia.
Non si assegnano ripetibili. Alla ricorrente
va restituita la somma di fr. 1'500.- versata a titolo di anticipo delle
presunte spese processuali.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione a:
Il
giudice delegato La segretaria
del
Tribunale cantonale amministrativo