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Decisione

52.2016.301

Commesse pubbliche. L'offerta della deliberataria, priva della dicitura esterna prescritta, avrebbe dovuto essere scartata

29 settembre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i nomi degli offerenti, gli importi delle offerte e le eventuali osservazioni

concernenti i documenti e le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura

(art. 31 cpv. 2 LCPubb);

che riallacciandosi

al tenore di quest'ultima disposizione, l'art. 45 cpv. 2 RLCPubb/CIAP

ribadisce puntualmente gli stessi concetti; l'apertura delle offerte, il loro

esame preliminare e la stesura del relativo verbale costituiscono delle

formalità essenziali di procedura, volte ad affermare la corretta attuazione

del principio della trasparenza che informa l'aggiudicazione di ogni genere di

com-messa pubblica (vedi art. 1 lett. a LCPubb);

che con l'apertura delle

offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi importi si rende noto innanzi

tutto il nominativo di chi ha concorso e si conferma la ricezione delle offerte

inoltrate; si attesta inoltre che l'importo offerto corrisponde a quello

effettivamente proposto e che l'offerta contiene tutti i documenti richiesti, scongiurando manipolazioni o negoziazioni ex post (Vincent

Carron/

Jacques

Fournier, La protection juridique dans la passation des

marchés publics, Fribourg 2002, p. 7 segg.);

che, in sostanza, il verbale

di apertura delle offerte certifica quanto avviene durante tale

operazione, contraddistinta dall'apertura vera e propria delle buste contenenti

le offerte, dalla lettura degli importi proposti e da una prima verifica

sommaria degli atti pervenuti; il documento ha valore probatorio e garantisce

il rispetto del principio della trasparenza,

il quale a sua volta assicura ai concorrenti un'adeguata protezione giuridica (Martin Beyeler, Ziele und Instrumente

des Vergaberechts, Zurigo - Basilea - Ginevra 2008, n. 23 segg.; Carron/Fournier, op. cit., pag. 7; RtiD II-2011 n. 20; STA 52.2012.48 del 30 marzo 2012);

che per prassi le buste contenenti un'offerta vanno contrassegnate con una

dicitura, il cui contenuto viene stabilito di volta in volta dal committente a

dipendenza della commessa posta a concorso e indicato partitamente nelle

prescrizioni di gara;

che scopo del contrassegno non è soltanto quello di identificare

un'offerta come tale ed evitare che venga scambiata per corrispondenza

ordinaria e aperta per errore al di fuori della seduta pubblica all'uopo

prevista dalla legge (art. 31 cpv. 1 LCPubb); nel caso in

cui un committente instaura diversi concorsi nello stesso tempo o ha in corso

più di una procedura d'appalto il contrassegno permette pure di individuare in

modo puntuale a quale iter di aggiudicazione un determinato concorrente intende

partecipare (cfr. STA 52.2013.514 del 16 gennaio 2014, pubbl. nella RtiD

II-2014 n. 22);

che, in concreto, il bando del concorso indetto dal municipio di CO 2

al fine di aggiudicare le opere da

idraulico occorrenti al rifacimento delle canalizzazioni e dell'acquedotto

comunale indicava chiaramente (vedi cifra 11) che le relative offerte, in busta

chiusa e sigillata, con dicitura esterna "Offerta realizzazione canalizzazioni

comunali, Lotto 3, Comune di CO 2 - Opere da idraulico", avrebbero

dovuto pervenire alla cancelleria comunale entro le 16.00 dell'8 aprile 2016;

che nel termine prestabilito, sono

giunte alla stazione appaltante diverse buste contrassegnate, di cui 7

chiaramente riferite alle opere da idraulico che sono state aperte in seduta

pubblica l'8 aprile 2016;

che due di esse, fra cui quella della CO 1, riportavano per contro una dicitura

incompleta (cfr. verbale di apertura delle offerte 8 aprile 2016, agli atti);

che l'aggiudicataria ha apposto sulla busta contenente la propria offerta la

seguente indicazione: "Offerta realizzazione canalizzazioni comunali,

Lotto 3 - Comune di CO 2", trascurando tuttavia di specificare che

concorreva per le opere da idraulico;

che l'offerta della CO 1 avrebbe dovuto

essere scartata, siccome priva della dicitura così come esatta dal bando;

che tale conclusione si giustifica a maggior ragione ove solo si consideri che

il committente, per l'esecuzione delle prestazioni di cui al lotto 3, ha

instaurato tre concorsi nello stesso tempo con termini e modalità di inoltro delle

offerte identici (vedi bandi di concorso, sub "termine e modalità di

inoltro delle offerte"; FU __________/__________ pag. __________ segg.); in

simili circostanze, lo scopo del contrassegno assume ancor più fondamentale importanza;

che la CO 1 ha violato le prescrizioni concorsuali che imponevano di apporre

sulla busta l'esatta indicazione della gara alla quale s'intendeva partecipare,

nel caso concreto quella per le opere da idraulico; il fatto che a mente delle

resistenti sarebbe stato assolutamente chiaro per quale opera la deliberataria

concorreva non consente di pervenire a conclusione diversa;

che non costituisce eccesso di formalismo

dedurre effetti preclusivi dall'inosservanza delle prescrizioni di forma

caratterizzanti le modalità di inoltro delle offerte stabilite nella lex

specialis del procedimento concorsuale indetto dal municipio di CO 2 per aggiudicare

le opere da idraulico necessarie al rifacimento delle canalizzazioni e

dell'acquedotto comunale;

che, decidendo di mantenere in gara la CO 1, aggiudicandole addirittura la

commessa, l'ente banditore ha disatteso infatti non solo il principio di

legalità, ma anche i postulati della trasparenza e della parità di trattamento

governanti l'assegnazione di tutte le commesse pubbliche (cfr. art. 1 lett. a e

c LCPubb);

che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame va senz'altro

accolto, annullando la delibera impugnata;

che non avendo la ditta ricorrente, unica concorrente rimasta in gara, chiesto

che la commessa le sia aggiudicata, gli atti vanno retrocessi al committente

per nuova decisione;

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda

volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di giustizia è posta a carico del committente e della resistente

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); alla ricorrente, assistita da un

legale, sono dovute congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

accolto.

1.1. Di

conseguenza, la decisione 25 maggio 2016 del municipio di CO 2 è annullata;

1.2. gli atti sono

rinviati al committente per nuova decisione.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia

di fr. 3'000.- è posta a carico del comune di CO 2 e della CO 1 in ragione di

1/2 ciascuno. Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 3'000.- versata

quale anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Il

committente e la CO 1 verseranno alla ricorrente fr. 1'500.- ognuno a titolo di

ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera