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Decisione

52.2016.323

Sanzione disciplinare

22 novembre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I dirigenti non hanno nessun diritto di trattarvi così.

LA RSI NON È UNA CAGNETTA DI PROPRIETÀ DEL PADRONE, Ma un ente pubblico di

proprietà di tutti i cittadini che pagano il canone!

INCATENATEVI alla scrivania e telefonatemi. Vi difendo io (intanto che i sindacati

cagasotto prendono il coraggio di scendere in piazza).

B. Venuta

a conoscenza di tale fatto, il 17 febbraio 2016 la Commissione di disciplina

degli avvocati (in seguito: Commissione) ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1

un procedimento disciplinare per presunta violazione degli art. 12 lett. d

della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000

(LLCA; RS 935.61), art. 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012

(LAvv; RL 3.2.1.1) e art. 16 del codice svizzero di deontologia (pubblicità e

divieto di accaparramento clienti).

C. Chiamato

a pronunciarsi in merito, l'insorgente ha contestato ogni addebito nei suoi

confronti. In particolare, dopo aver eccepito una serie di censure di ordine

formale (in punto alla composizione e all'asserita incostituzionalità della Commissione),

l'avv. RI 1 ha essenzialmente affermato che il suo post era un messaggio

satirico, avulso dall'esercizio della professione di avvocato. Egli si sarebbe

limitato a esprimere un'opinione, prendendo pubblicamente le difese dei dipendenti

della Radiotelevisione svizzera (RSI) ed esercitando il diritto alla libertà di

espressione e alla partecipazione alla politica. In tale contesto, la locuzione

vi difendo io sarebbe estranea a qualsiasi forma di pubblicità e di

patrocinio di clienti.

D. Con

decisione 12 maggio 2016 la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento

di una multa disciplinare di fr. 800.-.

Disattese le contestazioni di natura formale, la precedente istanza è in

sostanza giunta alla conclusione che con il suddetto comportamento l'insorgente

fosse incorso in un illecito ed inammissibile tentativo di accaparramento di

potenziali clienti, violando l'art. 12 lett. d LLCA.

E. Avverso

la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata. Postula inoltre che sia

accertato che la legge sull'avvocatura è incostituzionale, che la Commissione

ha una composizione irregolare ed è un tribunale d'eccezione, come pure che

viola e ha violato gli art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU;

RS 0.101) e 5, 9 e 28 segg. della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la libertà economica, la libertà di

espressione e di stampa, nonché il principio di proporzionalità.

L'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede gli argomenti sollevati senza

successo in prima istanza, negando in particolare di essere incorso in una violazione

del divieto di pubblicità prescritto dall'art. 12 lett. d LLCA. Contesta

inoltre la sanzione inflittagli, che sarebbe lesiva del principio di

proporzionalità.

F. In

sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi

integralmente nel provvedimento impugnato.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). Le prove sollecitate dal ricorrente (curriculum vitae dell'avv.

__________, richiamo atti di una procedura concernente l'Associazione __________)

non sono atte a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente

giudizio.

Considerandi

2.

Il ricorrente solleva

preliminarmente una serie di censure di natura formale, quali l'asserita

irregolarità della Commissione e la sua composizione. Considerato che la decisione

deve comunque essere annullata nel merito per i motivi di cui si dirà in

appresso, non mette conto di soffermarsi su tali aspetti, se non per rilevare

che è irrilevante il fatto che l'autorità di prime cure non adempia i requisiti d'indipendenza e imparzialità ai sensi

degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU, così

come censura l'insorgente. Tanto in base al diritto federale (art. 29a e 191b

Cost., 86 cpv. 2 legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.110 ), quanto all'art. 6 CEDU - laddove è applicabile poiché la misura disciplinare

si configura come una sanzione penale o civile (cfr. al riguardo:

François

Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la

profession d'avocat, Berna 2009, n. 2219 segg.) - basta infatti che le sue

decisioni possano essere impugnate dinnanzi a un tribunale superiore - qual è

il Tribunale cantonale amministrativo - che dispone di pieno potere cognitivo

in fatto e in diritto (cfr. art. 110 LTF, art. 69 LPAmm) e soddisfa i requisiti

di imparzialità e indipendenza di cui agli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU

(cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale

sulla libera circolazione degli avvocati in: FF 1999 pag. 5024, ad n. 233.3;

DTF 126 I 228 consid. 2 e 3;

Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1966

segg.).

3.

3.1.

La LLCA garantisce la libera circolazione

degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura

in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo

a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in

particolare le regole professionali (art. 12 segg.) e le sanzioni disciplinari

(art. 17; cfr. Messaggio LLCA citato, pag. 4983 segg.).

3.2

La LLCA si applica ai titolari

di una patente di avvocato che esercitano la rappresentanza in giudizio in

Svizzera nell'ambito di un monopolio (art. 2 cpv. 1 LLCA). La normativa

copre l'insieme delle attività professionali di assistenza e di

consulenza degli avvocati, non solo quelle appartenenti al monopolio di rappresentanza

cantonale (cfr. art. 1 LAvv). Rientrano pertanto in questa sfera anche le

attività di consulenza, amministrazione e gestione suscettibili di essere

esercitate da chiunque, purché vi sia una relazione diretta con la professione

d'avvocato (cfr. DTF

130.

II 87 consid. 3;2C_204/2010 del 24 novembre 2011 in RtiD I-2012, consid.

4.6.4

e rimandi;2C_257/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3;2C_889/2008 del 21

luglio 2009 consid. 2; STA 52.2014.396 dell'11 luglio 2016 consid. 5).

L'attività extraprofessionale dell'avvocato, per contro, non è sottoposta

alla LLCA. Ciò vale, segnatamente, in riferimento a comportamenti nella vita

privata, ad attività politiche o associative, tranne il caso in cui la condotta

dell'interessato faccia venir meno i presupposti di cui all'art. 8 LLCA per

l'iscrizione in un registro cantonale (cfr. STF 2C_555/2014 del 9 gennaio 2015

consid. 4.2;2C_257/2010 citata, consid. 3.1;2C_889/2008 citata, consid. 2.1; Benoît Chappuis, La profession d'avocat,

V. 1, Zurigo 2013, p. 32; Walter

Fellmann, in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art. 12 n.

6, 6a, 52 segg. e riferimenti; Bohnet/Martenet, op. cit., n.

1117.

segg.).

4.

Secondo l'art. 12 lett. d

LLCA l'avvocato può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si

limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico.

Tale norma sancisce il principio dell'ammissibilità della pubblicità dell'avvocato,

che rileva dai suoi diritti alla libertà economica (art. 27 Cost.) e di

espressione (art. 16 cpv. 2 Cost., 10 CEDU e 19 Patto ONU II). Secondo giurisprudenza

e dottrina, per pubblicità s'intende ogni comunicazione intenzionalmente

pianificata per attirare terzi a ricorrere alle prestazioni offerte da un avvocato

rispettivamente da uno studio d'avvocatura. Se tali caratteristiche siano date

dipende dalla percezione del pubblico (Verkehrsauffassung), secondo

criteri oggettivi (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.1). La pubblicità personale

persegue gli interessi dell'avvocato, che non deve, ad esempio, essere

svantaggiato nell'ambito della consulenza giuridica rispetto a fiduciari e

banche, ma risponde anche ai bisogni dei clienti, che devono poter disporre di

informazioni che consentano loro di scegliere il mandatario con cognizione di

causa (cfr. Messaggio LLCA citato, pag. 5022 seg., ad n. 233.24). In tal senso,

la pubblicità non è ammessa senza limiti: l'art. 12 lett. d LLCA esige infatti

che (1) sia oggettiva e (2) risponda ai bisogni d'informazione del pubblico

(cfr. al riguardo: DTF 139 II 173 consid. 6.2.2; STF 2C_259/2014 del 10

novembre 2014 consid. 2.3; cfr. anche CAN 18.2008.86 del 1° settembre 2008).

5.

Controversa nel caso

concreto è anzitutto la questione di sapere se il post di cui si è detto in

narrativa costituisca una pubblicità ai sensi dell'art. 12 lett. d LLCA.

La precedente istanza lo ha ammesso, ritenendo in sostanza che tale messaggio,

diffuso sul social network, fosse una pubblicità mirata agli impiegati

licenziati di RSI. Secondo la Commissione, il post costituirebbe in particolare

un'illecita e inammissibile forma di accaparramento di potenziali clienti,

nella misura in cui invita tali dipendenti (in una situazione, per loro, di

stress e difficoltà) a mettersi in contatto telefonicamente con l'avv. RI 1.

Tali deduzioni non possono essere condivise.

Dagli atti risulta infatti che il messaggio in questione è stato pubblicato sul

profilo personale di Facebook del ricorrente ("RI 1 "), in cui egli

diffonde comunicazioni di natura privata (viaggi, ecc.) ed esprime le proprie

idee politiche. Si tratta dunque di uno spazio estraneo alla sua attività professionale.

Lo conferma anche la circostanza che egli gestisce su Facebook un secondo

profilo ("Dr. Avv. RI 1 "), in cui si presenta invece come legale.

Già per questo motivo, valutato da un profilo oggettivo, non è dato di vedere

come si possa attribuire al controverso messaggio sul social network la

qualifica di pubblicità ai sensi dell'art. 12 lett. d LLCA, ovvero di una

comunicazione intenzionalmente pianificata per attirare terzi a ricorrere alle

prestazioni offerte dall'avv. RI 1. Nella percezione del pubblico, come

rettamente evidenzia l'insorgente, neppure il tono e le espressioni utilizzati

nel post appaiono invero idonei ad attirare terzi a far capo ai suoi servizi di

assistenza legale. Né porta ragionevolmente ad altra conclusione la sola

circostanza che il messaggio contenga un sollecito a telefonargli. Al di là del

fatto che tale "invito" non è connesso alla sua figura di avvocato,

non è oggettivamente dato di vedere come all'esclamazione "telefonatemi"

possa essere attribuito un significato più serio di quella che la precede "incatenatevi

alla scrivania". A maggior ragione se si pon mente - più in generale -

al contesto di acceso dibattito politico e mediatico in cui si inserisce il

controverso messaggio, che ben risulta dalla copiosa rassegna stampa che l'insorgente

ha prodotto dinnanzi alla Commissione. Al contrario, vi è plausibilmente da

ritenere che, se l'insorgente avesse veramente inteso pianificare un'azione

pubblicitaria nei confronti dei dipendenti licenziati di RSI, avrebbe semmai pubblicato

un invito nel profilo di Facebook dedicato alla sua attività professionale,

mantenendo peraltro un linguaggio più consono alla deontologia professionale.

In conclusione, già perché il controverso post non può essere considerato una pubblicità

ai sensi dell'art. 12 lett. d LLCA, contrariamente a quanto ritenuto dalla

Commissione, è escluso che l'insorgente possa aver violato tale regola professionale.

6.

La precedente istanza non

ha rimproverato al ricorrente di essere incorso in altre violazione deontologiche,

segnatamente per aver utilizzato nel proprio messaggio toni o espressioni

perlomeno sopra le righe. Né avrebbe potuto farlo con successo: per quanto

opinabile possa apparire, sfugge infatti alla competenza dell'autorità

disciplinare qualsiasi comportamento o attitudine di un avvocato che rileva

dalla sua sfera privata. Le autorità di sorveglianza non devono infatti occuparsi

degli orientamenti politici o di altra natura di un avvocato, né più in generale

delle sue attività extraprofessionali, fintanto che non ne facciano venir meno

i presupposti per l'iscrizione in un registro cantonale (art. 8 LLCA),

segnatamente perché danno luogo a condanne penali incompatibili con la

professione di avvocato (art. 8 cpv. 1 lett. b LLCA; cfr. supra, consid.

2; cfr. inoltre Michel Valticos, in

Valticos/Reiser/ Chappuis [curatori], Commentaire romand, Loi sur les avocats, Basilea

2009, ad art. 12 n. 14).

7.

7.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere accolto, con

conseguente annullamento della decisione impugnata.

7.2

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47

cpv. 1 e 6 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 12 maggio 2016 (n. 120) della

Commissione di disciplina degli avvocati è annullata.

2.

Non si preleva tassa di

giustizia.

Al ricorrente va restituita la somma di fr. 1'500.- versata a titolo di

anticipo delle presunte spese processuali.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera